Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 8Articolo 10
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Art. 9.
(Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari).

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
5-bis. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2025, N. 123)) .
10. IL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 .
11-bis. Laddove la legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento e' effettuato mediante marche da bollo ordinarie.
--------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 158, comma 3) che la presente modifica acquista efficacia dal 30/12/2000.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2026
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