Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
Non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscano corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell'art. 2077, comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale dei soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato e rigettato nel merito la domanda del lavoratore dipendente della s.p.a. Poste Italiane, fondata sull'assunta attribuzione di un trattamento economico inferiore, che era stata accolta dal giudice del merito che, sindacando le norme della contrattazione collettiva che avevano dato origine alla denunciata disparità di trattamento, aveva ritenuto che le stesse violassero i principi di buona fede e ragionevolezza, pervenendo alla loro disapplicazione e, perciò, ad una decisione incongrua, siccome importante un'inammissibile sostituzione del giudice alle parti sociali).
Commentario • 1
- 1. La questione della parità retributiva tra donne e uominiAngelo Ciarafoni · https://www.iusinitinere.it/
Nel dibattito pubblico, di sovente, vengono effettuati riferimenti ad una questione, le cui ragioni risalgono a tempi immemori e la cui rilevanza socio-economica ha attirato l'attenzione di numerosi studiosi di varie discipline: si tratta della questione sulla condizione delle donne nella società e nella famiglia. Numerosi Istituti di statistica hanno evidenziato le percentuali che certificano il divario tra uomini e donne in Italia e nel mondo: infatti, a dispetto di quanto siam tentati di credere, le differenze di genere accomunano l'intera umanità, dal momento che cambiano le situazioni, i contesti, i numeri percentuale, ma la sostanza resta immutata[1]. La seguente trattazione si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2006, n. 4850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4850 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI ON - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell'avvocato URSINO ANNA MARIA ROSARIA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE TT AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato IACOBELLI SALVATORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO SANASI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/03 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 14/03/03 - R.G.N. 1980/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/01/06 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato URSINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Lecce, depositato l'11 aprile 2000, ON De IS esponeva che, quale dipendente delle Poste Italiane s.p.a. già inquadrato nella 7^ categoria, era transitato, dal 15.2.1995, nell'Area Quadri di 2^ livello, ma si era visto attribuire un trattamento economico inferiore a quello riconosciuto ai dipendenti provenienti dalla 6^ categoria, i quali erano prima transitati nell'Area Operativa e successivamente nell'Area Quadri;
e ciò nonostante lo svolgimento di identiche mansioni e la sua pregressa maggiore esperienza professionale.
Assumendo quindi di essere stato ingiustamente discriminato, chiedeva la condanna del datore di lavoro al pagamento del maggior importo retributivo riconosciuto ai quadri di 2^ livello ex 6^ categoria, nonché del risarcimento dei danni subiti.
Le Poste Italiane, costituitesi, contestavano la domanda assumendo la correttezza delle previsioni contrattuali.
Con sentenza del 10 luglio 2002 il Tribunale di Lecce dichiarava il diritto del ricorrente a percepire lo stesso trattamento economico previsto per i quadri di secondo livello provenienti dalla ex sesta categoria e condannava la società al pagamento delle differenze retributive;
rigettava la domanda di risarcimento danni. L'appello della società, cui resisteva il lavoratore, veniva rigettato dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza del 4/14 marzo 2003. I giudici di secondo grado rilevavano che la situazione di disparità di trattamento economico, non contestata fra le parti, costituiva conseguenza della applicazione del c.c.n.l., che aveva previsto, all'art. 55, il non assorbimento delle differenze spettanti ai lavoratori inquadrati nell'area operativa all'atto del passaggio all'area superiore.
Ritenevano che, pur non sussistendo nel nostro ordinamento una norma che renda imperativo il principio di parità di trattamento, un trattamento differenziato fra lavoratori che svolgono identiche mansioni, privo di una ragionevole giustificazione, fosse contrario ai principi di correttezza e buona fede.
Confermavano, pertanto, la sentenza di primo grado, disapplicando di fatto le norme contrattuali.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria, la s.p.a. Poste Italiane. ON De IS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso la difesa della ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 c.c., e segg., in relazione agli artt. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 53 e 55 del c.c.n.l. del 26.11.1994;
vizio di motivazione su punto decisivo;
violazione degli artt. 36 e 41 Cost., comma 2, e dell'art. 2077 c.c., comma 2. Riporta stralci delle norme contrattuali che hanno inquadrato il personale postale in quattro distinte aree, deducendo che tale inquadramento, operato dal 15.2.1995, ha comportato che i dipendenti appartenenti alle ex categorie 5^ e 6^, inquadrati nell'Area Operativa, hanno mantenuto il proprio maturato economico rispetto al minimo tabellare dell'Area e che hanno poi mantenuto tale differenza anche in sede di promozione nell'Area Quadri (a seguito di apposita selezione), con assegno ad personam denominato "assegno 71". Deduce che diversa è la posizione del ricorrente che, già inquadrato nella ex settima categoria, è transitato automaticamente nell'area quadri di 2^ livello dal 15.2.1995.
Sostiene la insindacabilità delle statuizioni della contrattazione collettiva in materia di inquadramento e trattamento economico dei lavoratori.
Invoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora le sue scelte gestionali, pur determinando una disparità di trattamento tra i lavoratori, costituiscono corretto adempimento di una norma collettiva che, in forza dell'articolo 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiari e che si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziale" (Cass., S.U., 17 maggio 1996 n. 4570). Insiste sulla inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di un principio generale di parità di trattamento nei negozi intersoggettivi privati e nega che il Giudice possa incidere sull'assetto degli interessi regolato dall'autonomia privata. Esclude, quindi, che possa considerarsi discriminatorio l'adempimento da parte del datore di lavoro di una norma collettiva. Il ricorso, i cui tre motivi si trattano congiuntamente in considerazione della loro evidente connessione, è fondato. Va preliminarmente rilevato che, nonostante la denuncia (anche) di violazione di norme ermeneutiche in relazione al c.c.n.l. del 26.11.1994, il ricorso è sostanzialmente diretto a criticare la disapplicazione che la Corte del merito ha fatto della normativa collettiva, ritenendola ingiustificatamente discriminatoria. Sulla questione della esistenza o meno, nel nostro ordinamento, di una norma inderogabile che sancisca il principio della parità di trattamento in favore del lavoratore subordinato la giurisprudenza della Corte si è, in passato, periodicamente divisa. O meglio, pur non essendo mai stata posta in discussione la inesistenza di una regola "forte" di parità, il contrasto si era periodicamente verificato sul possibile uso delle clausole di correttezza e buona fede come tecnica di controllo e di possibile intervento correttivo, da parte del Giudice, sulle norme contrattuali che non rispondessero a tali principi;
anche in seguito a pronunce della Corte Costituzionale non uniformemente interpretate. Si è così reso necessario un primo intervento delle Sezioni Unite, con le sentenze n. 6030 e 6031 del 29 maggio 1993. La Corte ha precisato, con la sentenza n. 6031, che "nè l'art. 36 Cost. - che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all'attività svolta -, ne' il successivo art. 41 Cost. - che garantisce la libertà di iniziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana - possono individuarsi, pur dopo la pronunzia della sentenza interpretativa di rigetto n. 103 del 1989 della Corte Costituzionale, come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva, in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansioni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento;
mentre i principi di correttezza e di buona fede - di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. - non creano obbligazioni autonome in capo al datore di lavoro, bensì rilevano o come modalità di generico comportamento delle parti ai fini della concreta realizzazione delle rispettive posizioni di diritti ed obblighi, oppure come comportamento dovuto in relazione a specifici obblighi di prestazione, laddove il datore di lavoro, nell'esplicazione del suo potere di autonomia contrattuale, agisce in piena libertà, senza alcun vincolo, neppure generico, nei confronti della generalità dei dipendenti".
La giurisprudenza successiva della Sezione Lavoro si era, però, in alcuni casi, discostata dalle argomentazioni svolte nelle sentenze delle S.U. del 1993; pur ribadendo la inesistenza di un principio di parità di trattamento, si affermava che da una ingiustificata attribuzione di qualifiche superiori a dipendenti con identici incarichi e, in generale, dalla violazione delle regole della correttezza potevano eventualmente scaturire conseguenze risarcitorie (Cass., 17 febbraio 1994 n. 1530). Con la sentenza 8 luglio 1994 n. 6448 si ribadiva che, in caso di totale assenza di apprezzabili e giustificate motivazioni, l'attribuzione di differenze retributive a parità di mansioni comportava una violazione dei criteri di correttezza e buona fede, con conseguenze risarcitorie a ristoro dei danni subiti dai lavoratori esclusi dai trattamenti economici privilegiati. E con la sentenza n. 11515 del 4 novembre 1995 si affermava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 103 del 1989 sembrava suggerire che le disuguaglianze di trattamento a parità di lavoro fossero soggette, oltre che al limite legale di non discriminazione, al limite generale della ragionevolezza.
Si è reso così necessario un nuovo intervento delle Sezioni Unite. Con la sentenza n. 4570 del 17 maggio 1996 le S.U. hanno esaminato le argomentazioni proposte con le decisioni che tendevano a valorizzare i principi della correttezza e buona fede, e hanno ritenuto di riaffermare l'orientamento espresso con le sentenze del maggio 1993. La massima della citata sentenza n. 4570/96 così recita:
"Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall'art. 2077 c.c., comma 2, il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, ne' può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste;
ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al Giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077 c.c., comma 2, sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomì a collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario".
La giurisprudenza successiva della Corte ha riaffermato i principi esposti dalla decisione n. 4570 del 1996, condividendone le argomentazioni (Cass., 5 ottobre 1998 n. 9867; 24 ottobre 1998 n. 10598; 7 gennaio 1999 n. 62; 25 settembre 1999 n. 10581; 5 maggio 2000 n. 5623; 19 giugno 2001 n. 8296; 8 gennaio 2002 n. 132). Alla luce dei principi sopra esposti il ricorso risulta fondato. La Corte del merito, senza dubitare della correttezza della interpretazione delle norme contrattuali, in realtà non contestata tra le parti, che davano origine alla denunciata disparità di trattamento, ha sindacato il contenuto delle stesse, ritenendo che violassero i principi di buona fede e ragionevolezza;
ed ha ritenuto che la norma che consente il trattamento differenziato dovesse essere disapplicata.
La decisione risulta contraria all'affermato principio di insindacabilità delle norme collettive in sede giudiziaria: un intervento "manipolativo" da parte del Giudice (del tipo di quello effettuato a volte dalla Corte Costituzionale sulle norme di legge), che non è ammesso sul contratto individuale, è tanto più impensabile sul contratto collettivo, perché ciò significherebbe, come hanno rilevato le S.U., abilitare il Giudice a sostituirsi alle parti sociali e consentirgli, sulla base di personali valutazioni, di rompere l'equilibrio che dette parti hanno raggiunto con le scelte compiute.
Se poi si esclude un intervento manipolativo e ci si limita, come nelle fattispecie in esame, alla disapplicazione della norma, la decisione risulta incongrua, atteso che ciò avrebbe dovuto determinare non l'estensione del trattamento più vantaggioso ai lavoratori meno favoriti, ma l'annullamento della norma nei confronti dei soli destinatali della stessa, i lavoratori discriminati in bonam partem;
così determinando un vuoto di disciplina (che solo l'autonomia collettiva potrebbe colmare) e generando seri dubbi sull'interesse processuale del lavoratore sfavorito a sollevare siffatta questione (cfr. la più volte citata sentenza n. 4570/96). Per tutto quanto esposto il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da ON De IS con il ricorso depositato l'11 aprile 2000. Si ritiene equo, in considerazione della particolarità della fattispecie, compensare fra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da De IS ON, con ricorso depositato l'11 aprile 2000, al Tribunale di Lecce;
compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2006