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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1273/2023 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Parte_1
Iannone
-RICORRENTE-
contro
CP_1
-RESISTENTE-
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 05.09.2023, la parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare il rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto dal 28.04.2018 all'01.10.2022 con condanna del datore di lavoro al pagamento della somma di € 31.500,00 indicati in ricorso a titolo di differenze retributive, tfr, tredicesima, ferie, lavoro straordinario, spese di gestione e contributi non versati.
Alla prima udienza del 29.02.2024 la parte ricorrente, stante la mancata costituzione del convenuto, chiedeva termine per depositare prova della notifica del ricorso alla controparte. Il giudice autorizzava quanto richiesto e rinviava la causa all'udienza
1 dell'11.04.2024. Successivamente, sostituita l'udienza con il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente, con note scritte del 09.04.2024, chiedeva - stante il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio - di essere autorizzata al rinnovo della notifica. Il giudice autorizzava quanto richiesto e rinviava la causa all'udienza del
24.10.2024. All'udienza del 24.10.2024, parte ricorrente chiedeva nuovo termine per la rinotifica del ricorso stante il non perfezionamento della tentata notifica. Il giudice autorizzava parte ricorrente a rinotificare il ricorso nei termini di legge e rinviava la causa all'udienza del 30.01.2025 poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c..
Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza, con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Ritiene, il giudicante che non possa essere concesso alla ricorrente ulteriore termine per rinotificare il ricorso, per come richiesto con note scritte del 28.01.2025.
Ciò, in quanto, parte ricorrente non ha ottemperato all'ordine del giudice, di cui al verbale d'udienza del 24.10.2024, di procedere con il rinnovo della notifica del ricorso alla parte convenuta entro il termine di legge.
Parte ricorrente, infatti, non ha depositato prova di aver provveduto a rinotificare il ricorso al convenuto nel nuovo termine perentorio fissato dal giudice all'udienza del 24.10.2024 ma, con le note scritte del 28.01.2025, ha depositato copia della precedente notifica tentata e non andata a buon fine del 10.10.2024, per come era stata già autorizzata con ordinanza dell'08.05.2024.
Si ricorda che “Nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica”
(Cassazione civile sez. lav. - 27/01/2015, n. 1483).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provveduto a rinotificare il ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice con ordinanza resa a verbale del 24.10.2024.
Alla luce di tali premesse, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con conseguente estinzione del giudizio e cancellazione della causa dal ruolo.
2 Ritiene il giudicante che tale provvedimento, avente natura decisoria debba rivestire la forma della sentenza. Infatti, (cfr. Cass. N° 17772\2004) l'ordinanza con la quale il giudice del lavoro, in funzione di giudice unico di primo grado, dichiara estinto il processo, ex art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., per mancata prova della riassunzione, contiene una decisione di chiusura del giudizio in conseguenza di un vizio non sanato e, pertanto, stante la sua natura di sentenza, non si sottrae ai normali mezzi di gravame e non è suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Ne è impugnabile in sede di legittimità la nuova ordinanza dello stesso giudice, di rigetto dell'istanza di rimessione della causa sul ruolo a seguito della dichiarazione di estinzione del giudizio, essendo essa priva del carattere di decisorietà.
3. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara l'improcedibilità del ricorso e l'estinzione del giudizio;
- Nulla per le spese del giudizio.
Si comunichi.
Paola, 02.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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