Improcedibile
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10278 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10278/2025REG.PROV.COLL.
N. 07411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7411 del 2022, proposto da RM OL, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serrara Fontana, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione sesta) n. 673/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 1° ottobre 2025 il consigliere EL TA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione del 22 novembre 2016, prot. n. 8782, con la quale il responsabile dell’U.T. del Comune di Serrara Fontana ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dalla sig.ra OL RM in data 30 marzo 2004, prot. n. 3424;
- dalla determinazione del 22 novembre 2016, prot. n. 8781, con la quale il responsabile dell’U.T. del Comune di Serrara Fontana ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente in data 30 marzo 2004, prot. n. 3423;
- da tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali del procedimento, compresa la relazione tecnica del 13 aprile 2016, prot. n. 2616, richiamata nelle suddette determinazioni.
2. Tali atti sono stati impugnati dalla sig.ra OL RM dinanzi al T.a.r. per la Campania, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione art. 10 -bis l. n. 241/90, violazione del principio del giusto procedimento;
b) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento, insufficiente istruttoria, omessa ponderazione della situazione contemplata.
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. violazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2001, violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale n. 10/2004.
3. Con la sentenza n. 673 del 31 gennaio 2022 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, nulla disponendo sulle spese, vista la mancata costituzione in giudizio del Comune di Serrara Fontana.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico motivo così rubricato: error in iudicando, travisamento, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere giurisdizionale.
5. Il Comune di Serrara Fontana non si è costituito neppure nel giudizio di appello.
6. Con memoria depositata il 26 settembre 2025 l’appellante ha comunicato di non avere più alcun interesse alla definizione del merito della sua impugnazione.
7. All’udienza straordinaria del 1° ottobre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto comunicato dall’appellante circa il venir meno di qualsiasi interesse alla definizione del merito dell’impugnazione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
9. Nulla sulle spese della fase di appello, in mancanza della costituzione del Comune
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LA Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
EL TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | LA Di RL |
IL SEGRETARIO