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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R . G . 4 8 2 2 / 2 0 2 4
TR I B U N A L E D I TR E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 29/05/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco
Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4822 del 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
LOT REMO
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CP_1 P.IVA_2
MALERBA ANTONIO
* * *
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc);
CONCLUSIONI:
- per parte opponente:
“In via preliminare di rito: A) Dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, risultando competente territorialmente il Tribunale di Pordenone quale foro del debitore ex artt. 19-20 c.p.c. e 1182,
comma quarto, c.c., con conseguente condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, non avendo la medesima aderito alla eccezione formulata;
In via pregiudiziale di rito: accertarsi il difetto di legittimazione attiva ovvero comunque l'inesigibilità in capo alla societa a richiedere il pagamento delle proprie fatture n. 111-112/2023 Controparte_1
monitoriamente azionate in quanto oggetto di cessione del relativo credito in capo alla Banca Popolare dell'Alto Adige;
Nel merito in via principale: adversis rejectis, accertata l'illegittimità ed infondatezza del decreto ingiuntivo opposto dichiararsi la nullità/annullamento/revoca/inefficacia del medesimo per i motivi tutti
esposti in premessa del presente atto;
In via riconvenzionale: A) Condannarsi al pagamento in restituzione, a favore di Controparte_1 Pt_1
delle somme rispettivamente di € 13.605,00, € 5.930,83 ed € 40.260,00 indebitamente Parte_1 dall'opponente versate – in via meramente subordinata anche a titolo di indebito arricchimento ex art.
2041 c.c., oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c..; B) Previa declaratoria di risoluzione del
2 contratto intercorso tra le parti, condannarsi la società alla restituzione di tutte le altre Controparte_1 somme residue versate da in favore di per complessivi € 294.027,89 nonché al Parte_1 CP_1 risarcimento dei danni tutti arrecati da mancato guadagno, spese legali di difesa stragiudiziale e
giudiziale nonché di pregiudizio della propria immagine commerciale nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c..
In via istruttoria: parte opponente chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che provvedeva ad effettuare periodici versamenti a favore di grazie Parte_1 Controparte_1
ai quali la stessa era in grado di acquistare la materia prima che le consentiva di poter realizzare i serramenti commissionati dalla medesima ? Parte_1
2) Vero che tale prassi si era ingenerata tra le due società poiché si erano profilate delle possibilità in
ordine ad una possibile futura acquisizione della Fort-Tech da parte della , ipotesi poi Parte_1
naufragata?
3) Vero che la società da Lei rappresentata ha provveduto a tenere fermo in magazzino materiale ordinato
dalla società corrente in 31019 Follina (TV) via Altariol n. 19 in mancanza di pagamento Controparte_1 da parte di quest'ultima o solo quando il versamento del prezzo avveniva con ritardo rispetto alla scadenza di pagamento?
4) Vero che la società , a fronte dei ritardi accumulati dal proprio fornitore Parte_1 Controparte_1
corrente in Follina (TV) è stato costretto a rivolgersi ad altro fornitore società Eko – Okna s.a. con sede
in Polonia, in particolare per le commesse relative, tra gli altri, ai clienti finali sigg.ri Parte_2
e giuste fatture sub DOC. 17) di parte opponente che si rammostrano al teste? Controparte_2
5) Vero che la società ha incaricato la società ad eseguire la Parte_1 Parte_3 realizzazione di serramenti ed infissi nei confronti dei propri clienti finali sigg.ri , Parte_4 [...]
, e , come da fatture sub DOC. 19) di parte opponente che si Per_1 Persona_2 Persona_3
rammostrano al teste?
6) Vero che la società ha provveduto ad incaricare la società la Parte_1 Controparte_3 fornitura di materiali per l'esecuzione di serramenti effettuata dalla società Parte_5 giuste fatture sub DOC. 18) di parte opponente che si rammostrano al teste?
7) Vero che a fronte dei solleciti esperiti nei confronti della vi veniva risposto che c'erano Parte_1 problemi con il loro fornitore che ritardava la consegna dei manufatti;
8) Vero che al fine di verificare che fosse vero quanto riferito da avete preteso di andare Parte_1
direttamente dal fornitore di per sincerarvi dello stato dei vostri serramenti? Parte_1
CP_ 9) Vero che vi siete recati presso la sede della a vedere lo stato dei lavori dei vostri serramenti? CP_4
Si indicano sin d'ora a testimoni: i legali rappresentanti della società corrente in LE (VR), CP_5 della società Agostinis Vetro s.r.l. corrente in ME (UD) e della società corrente Controparte_3 in Milano, nonché i sigg.ri di ED (PN), di EG (TV), Testimone_1 Testimone_2
3 e presso corrente in ED (PN), CP_6 Controparte_7 Parte_5
nonché i sigg.ri , e . Parte_2 Testimone_3 Persona_3
Con espressa richiesta di essere ammessi alla prova contraria nella denegata ipotesi di ammissione di
eventuali avversi capitoli di prova con gli stessi testi indicati in prova diretta e con facoltà di altri
nominarne.
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa in via integrale.”;
- per parte opposta:
1) In via preliminare , visto ed applicato l'art. 648 c.p.c., conferire all'impugnato decreto ingiuntivo la provvisoria esecuzione;
2) Nel merito , accertare l'esistenza del debito e dichiarare il mancato pagamento delle forniture effettuate a beneficio della debitrice ingiunta e portate dalle fatture numero 70, 111 e 112 depositate nel
fascicolo telematico del procedimento monitorio;
3) per gli effetti, rigettare l'opposizione proposta dall'opponente confermando in toto l'impugnato decreto ingiuntivo n.ro 1545/2024 emesso dal Tribunale di Treviso;
4) rigettare la domanda riconvenzionale di inadempimento e, per l'effetto, la richiesta di risarcimento del danno nonché la domanda di restituzione delle somme;
5) condannare la opponente al pagamento dei compensi professionali, oltre Rimb. Forf., CAP ed IVA
come per legge con distrazione a favore del sottoscritto procuratore.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14 ottobre 2024, ha proposto Parte_6
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1545 / 24, pubblicato in data 5 agosto 2024, con il quale il Tribunale di Treviso ha ingiunto il pagamento immediato, in favore di , della somma di € 61.000,00 CP_1 oltre ad interessi e spese, in ragione dell'emissione di tre fatture, la prima delle quali per € 20.740,00 “a fronte della progettazione e lavorazione di serramenti per varie commesse” e le ulteriori due fatture per
€ 15.860,00 ed € 24.400,00 “a fronte della progettazione e sviluppo di commesse varie”.
L'attrice ha in particolare eccepito, in via pregiudiziale di rito, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Treviso, oltre al difetto di legittimazione attiva dell'opposta per essere stato il credito azionato oggetto di cessione, nonché contestato nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria azionata (assumendo di aver pagato somme superiori al dovuto, a favore dell'opposta, nell'ambito di più ampi rapporti commerciali intercorsi, oltre all'esistenza di vizi e difformità della merce realizzata).
La convenuta si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale ex adverso formulata, nonché di quella di legittimazione attiva e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, con richiesta di condannare in ogni caso l'opponente al pagamento della somma ingiunta.
4 E' stato mutato il rito, ex art. 171 bis commi III e IV c.p.c., ricorrendo i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 decies c.p.c., con conseguente prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione ed assegnazione di termine perentorio di giorni sessanta per integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
E' stata rigettata la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto, in quanto “dirimente il fatto che non appare rinvenirsi alcun titolo che determini l'ammontare del credito di cui si discute né diversa documentazione da cui poter desumere criteri determinativi e non meramente
discrezionali in ordine alla pretesa creditoria azionata (cfr. Cassazione Sezioni Unite, n. 17989 del
13/09/2016) in aggiunta al fatto che la consistenza effettiva delle prestazioni di cui si discute è contestata
e l'esecuzione delle stesse non appare suffragata da idonea documentazione di riferimento”.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, ex artt. 187 e 281 sexies c.p.c., risultando la decisione sulla questione pregiudiziale di rito potenzialmente idonea a definire in giudizio, con assegnazione di termine per note conclusive sino al 19 maggio 2025.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 29 maggio 2025.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito ad opera delle parti di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione e sul rilievo che - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127 ter c.p.c. - il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.In via pregiudiziale di rito, va accolta l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di
Treviso, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va a tal riguardo premesso che l'opponente ha correttamente eccepito l'incompetenza del Tribunale adito, non operando con il Foro prescelto alcuno dei criteri di collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c., in quanto: a) l'opponente ha sede a Pordenone (circostanza pacifica); b) il rapporto per cui è causa è di appalto, conclusosi senza accordi scritti (cfr. infra), motivo per cui l'obbligazione è sorta nel momento e nel luogo in cui ne ha avuto conoscenza (circostanza non contestata); c) l'obbligazione Parte_1
deve parimenti eseguirsi in Pordenone, ovvero presso il domicilio del debitore e non del creditore, in quanto illiquida, per essere state azionate tre singole fatture unilateralmente emesse dall'opposta in base a causale generica, in assenza di ulteriore documentazione di riferimento che possa essere valorizzata al fine di fornire dei criteri utili alla quantificazione di quanto ex adverso chiesto.
Circa la natura illiquida dell'obbligazione per cui è causa, si osserva più in particolare che risulta dirimente il fatto che non si rinviene alcun titolo (contrattuale o giudiziale) che consenta di quantificare l'ammontare del credito di cui si discute, né sussiste diversa documentazione da cui poter desumere criteri determinativi
5 e non meramente discrezionali in ordine alla pretesa creditoria azionata (cfr. Cassazione Sezioni Unite, n.
17989 del 13/09/2016).
Non può infatti essere accolta la tesi dell'opposta secondo cui l'obbligazione controversa assume natura liquida sulla base dell'unilaterale determinazione del quantum ad opera del soggetto che si afferma creditore, posto che come detto è di converso necessario un titolo (sia esso convenzionale o giudiziale) o
- in alternativa - che le modalità di quantificazione della somma azionata si possano desumere sulla base di criteri aritmetici fondati su risultanze documentali univoche e non meramente arbitrari o discrezionali.
Nel caso di specie, di converso, oltre a non sussistere un contratto scritto, non si rinviene neppure ulteriore documentazione che possa consentire di desumere quali siano stati i criteri di quantificazione del compenso da corrispondersi per le prestazioni che l'opposta assume di aver effettuato, in quanto:
- le fatture, oltre ad essere atto unilaterale, hanno oggetto del tutto generico (ovvero “progettazione e lavorazione di serramenti per varie commesse” e “progettazione e sviluppo di commesse varie”);
- il documento 9 di cui al fascicolo di parte opponete è sollecito con cui l'opponente ha richiesto la consegna dei serramenti;
- il documento 11 di cui al fascicolo di parte opposta è una mail inviata dall'opposta che risulta parimenti generica ed inidonea a stabilire criteri per la quantificazione del compenso da corrispondersi per le prestazioni che l'opposta assume di aver effettuato (anche ove riletta unitamente alla comunicazione precedente inviata dall'opponente);
- il documento 13 cui al fascicolo di parte opposta è parimenti comunicazione contraddistinta da genericità, anche ove esaminata unitamente all'elenco prodotto dall'opposta sub. 14, che peraltro è documento contestato, privo di firma alcuna e che in ogni caso nulla prevede in ordine a “progettazione e sviluppo di
commesse varie” (la predetta documentazione, pertanto, non può essere riletta congiuntamente alle fatture azionate – che, come detto, hanno oggetto del tutto generico e non corrispondente al contenuto del documento 14 - al fine di ritenere sussistenti criteri univoci o determinabili di quantificazione del corrispettivo complessivamente azionato dall'opposta);
- i documenti di trasposto prodotti quale documento 15 cui al fascicolo di parte opposta non hanno di per sè decisiva utilità al fine di ritenere sussistenti criteri univoci o determinabili di quantificazione del corrispettivo complessivamente azionato dall'opposta (rammentando che vi è richiesta anche a titolo di
“progettazione e sviluppo di commesse varie”);
- è irrilevante il fatto che le parti in causa si avvalessero della collaborazione del medesimo commercialista.
In ragione di quanto sin qui esposto, risultando le obbligazioni per cui è causa illiquide e non operando alcun diverso criterio di collegamento con il Foro azionato, nella fattispecie deve ritenersi competente il
Foro di Pordenone, quale domicilio del debitore ex art. 1182 c.c. – e non il Foro di Treviso quale domicilio del creditore - in quanto “le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora "ex re", sia del "forum destinatae solutionis"
6 - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri
determinativi non discrezionali;
ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.” (cfr. la già citata
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 17989 del 13/09/2016).
In via pregiudiziale di rito, pertanto, va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Foro di Pordenone, avanti al quale andrà riassunta la causa entro giorni 90.
In ragione di quanto esposto e previo accoglimento dell'opposizione proposta, va pertanto revocato il decreto ingiuntivo n. 1545 / 24, pubblicato in data 5 agosto 2024 ed emesso dal Tribunale di Treviso.
E' pertanto ultronea in questa sede ogni ulteriore valutazione.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza, in quanto la causa è stata decisa con emissione di pronuncia in rito sulla competenza ed in assenza di adesione dell'opposta in ordine a quanto ex adverso fondatamente eccepito (cfr. Cassazione, Sezione 6, n. 15017 del 11/05/2022, nonché precedenti conformi, per cui
“l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art.
38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa”).
Le spese di lite vengono pertanto liquidate a carico dell'opposta in misura pari ad € 1.689,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi delle prime tre fasi, in ragione della trattazione cartolare del giudizio, istruito documentalmente e definito in rito ex art. 281 sexies c.p.c., con esclusione della fase decisionale in quanto la nota scritta è sostanziale riproposizione di difese già in atti. Si precisa che, stante il tenore degli accertamenti espletati, è stato applicato lo scaglione relativo ai giudizi di valore indeterminabile e complessità bassa (ovvero sino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in via pregiudiziale di rito, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il Tribunale di Pordenone, avanti al quale andrà riassunta la causa entro giorni 90; per
l'effetto, in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1545 / 24, pubblicato in data 5 agosto 2024 ed emesso dal Tribunale di Treviso;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.689,00, oltre
IVA e c.p.a come per legge ed oltre al rimborso spese generali 15%.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 30/05/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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