Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IG.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1609/2024 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA MARCHESE UGO N. 52, presso lo studio dell'Avv. VERDICARO FABIOLA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO n.
27, presso lo studio dell'Avv. SALZANO NICOLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso, note di trattazione scritta depositate
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo il
02/06/2007 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le
1
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 316/2024 depositata il 24/6/2024, passata in giudicato;
la causa è, quindi, stata rimessa sul ruolo per l'istruzione e trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio / proposta congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione.
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
• in data 28/1/2025 con le note di trattazione scritta le parti hanno depositato l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso introduttivo condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. La casa coniugale di proprietà del IG. padre della Controparte_1 IG.ra , verrà assegnata a quest'ultima che vi continuerà ad Parte_1 abitare con i figlio minore . Per_1
2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre,
e previo accordo con la stessa, di vederlo e tenerlo con sé tutte le volte che vorrà e comunque nei giorni di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 21.00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica, alternativamente con la madre.
3. Il IG. , inoltre, potrà tenere con sé il figlio per almeno Parte_2 quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi
2 tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno.
4. I coniugi convengono che, salvo diverso accordo da valutare di volta in volta, il minore trascorrerà ad anni alterni le festività natalizie Persona_2 con un genitore e di fine anno con l'altro e, analogamente, quella di Pasqua con l'uno e del lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il seguente calendario:
a) per la festività del Natale ciascuno di essi potrà tenere con sé i figli dal giorno
24 dicembre al giorno 26 dicembre;
b) per quelle di fine anno dal giorno 31 dicembre al giorno 2 gennaio.
5. Ferma restando l'eventuale alternanza annuale, i coniugi concorderanno come trascorrere il giorno del compleanno del figlio sulla base delle specifiche eIGenze.
6. Il IG. verserà alla IG.ra un assegno Parte_2 Parte_1 mensile pari ad € 300,00= a titolo di mantenimento per il figlio, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. L'assegno di mantenimento, come sopra dovuto, sarà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici
ISTAT.
7. I coniugi si accordano che l'assegno unico per il figlio , Persona_2 verrà percepito al 100% dalla IG.ra , stante le eIGenze del Parte_1 figlio.
8. Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per il figlio, purché previamente concordate e debitamente documentate, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, si considerano, a titolo semplificativo:
A. Spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento.
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) ed ordinario materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
babysitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola e doposcuola, se già presenti
3 nell'organizzazione familiare prima della separazione, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali).
B. Spese extra assegno - straordinarie non subordinate al consenso di entrambi i genitori ed a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, previa debita documentazione.
Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie e protesiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei minori, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
C. Spese extra assegno straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori ed a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, previa debita documentazione, suddivise nelle seguenti categorie:
1. Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dallascuola, prescuola e doposcuola per sopravvenute eIGenze post- separazione;
sevizio babysitting laddove l'eIGenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
4 3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie e protesiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riferimento alle spese straordinarie subordinate a concertazione preventiva, qualora uno dei genitori sia in disaccordo, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa, presentare in forma scritta un dissenso motivato. È espressamente previsto che in difetto di risposta, il silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa. Entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta sarà dovuto il rimborso pro-quota al genitore che ha sostenuto integralmente le predette spese documentate.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo l'uno nei confronti dell'altra.
10. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, nonché quello del figlio minore, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
11. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e a fornire l'indicazione delle utenze telefoniche per mezzo delle quali comunicare con il figlio.
12. Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.:
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo, in data 02/06/2007, da
, nata a [...] in data [...] e da Parte_1
, nato a [...] in data [...], trascritto Parte_2
5 nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 7, parte II, serie A, dell'anno
2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 13/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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