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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1293/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f. ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. ND ND
appellanti
contro (c.f. e numero di iscrizione nel Registro Controparte_2
delle Imprese di Napoli , e per essa quale mandataria, P.IVA_2 [...]
(c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella P.IVA_3
Carnevali
appellata - appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 323/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 12 giugno 2023.
Conclusioni degli appellanti, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione dell'ammissibilità del gravame
In via istruttoria:
- ammettere i documenti come da indice;
- disporre, a fronte delle eccezioni rilevabili d'ufficio proposte, ctu tecnico – contabile, volta a verificare l'esatto importo del rapporto di dare – avere tra le parti;
In via preliminare:
- visto l'art. 351 c.p.c. comma III, ricorrendo giusti motivi d'urgenza, disporre provvisoriamente, con decreto, reso prima della comparizione delle parti, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
quindi, all'esito della comparizione delle parti, confermare nella Camera di Consiglio, con ordinanza non impugnabile, la sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza impugnata;
subordinatamente, visto l'art. 351 c.p.c. commi II e III, disporre all'esito della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata in considerazione della fondatezza delle censure mosse ed anche danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte;
pag. 2/34 Nel merito ed in riforma della sentenza appellata:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
2. accertare e dichiarare che la , non è creditrice dei CP_4 Controparte_5
IG.ri , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma ingiunta per tutti i motivi ed eccezioni espressi in Parte_4 narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente accertare e dichiarare non dovute dagli stessi le somme così richieste nel decreto ingiuntivo;
3. accertare e dichiarare in relazione al contratto di fideiussione oggetto di causa la decadenza dall'azione della creditrice ex art. 1957 cc nei confronti dei IG.ri
[...]
, ed;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
4. accertare e dichiarare che contratto di prestito aziendale n. 421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00 sottende un meccanismo di capitalizzazione mensile degli interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto e dunque non pattuito tra le parti;
5. in accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 4) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del
09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV del TUB atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare il piano di rimborso depurandolo dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
6. accertare e dichiarare che nel contratto de quo non risulta indicato il TAE (Tasso
Annuo Effettivo) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell'art.
117 comma IV del TUB e dell'art. 1284 c.c.;
pag. 3/34
7. accertare e dichiarare il valore del TAE – TAEG/ISC al momento della stipula/promessa del contratto di prestito aziendale n.421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00;
8. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di contratto di prestito aziendale n.421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00 ex. art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art.117 IV comma D.lgs.
385/1993, dell'art. 6 della Delibera CCICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera
CICR del 04.03.2003;
9. in accoglimento della domanda di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8 accertare e dichiarare il diritto degli attori al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 comma
VII del D.lgs n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di
Giustizia e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 cc;
in ogni caso, in accoglimento di ciascuna delle conclusioni indicate ai punti precedenti
10. sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà prodotta durante la causa, accertare e quantificare le somme indebitamente incassate dalla banca (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) e previa compensazione delle stesse con il debito residuo, accertare e dichiarare la somma a debito a carico degli attori /opponenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale, nelle note di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2025:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare
pag. 4/34 - Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni che si Controparte_2
andranno ad esporre nella comparsa conclusionale.
Nel merito
In via principale
a. Respingere il gravame e tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, con conferma della sentenza impugnata;
b. Accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la parte motiva impugnata;
In subordine
- nella denegata ipotesi anche di parziale accoglimento del proposto appello, ed ai sensi dell'art. 346 cpc si reiterano le domande avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte e quindi:
- accertare e dichiarare che il credito nei confronti della in persona del CP_1
legale rappresentante ed amministratore unico, e dei suoi garanti Parte_1
e , nei limiti
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
delle garanzie prestate è pari alla complessiva somma di € 48.917,99 oltre interessi come da contratto;
- accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla banca, ed ora dalla cessionaria, nei confronti degli attori come ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle somme accertate, oltre interessi al tasso specificato;
- nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito degli appellanti, dichiarare la compensazione di detto credito con quello vantato prima dalla
[...]
ora dalla , e per l'effetto condannare al pagamento della CP_6 CP_2
differenza gli appellanti;
In via istruttoria:
pag. 5/34 - respingere la richiesta di CTU non sussistendone i presupposti, in quanto inammissibile per i motivi esposti nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 323/2023 pubblicata in data 12.06.2023 il Tribunale di Chieti, decidendo in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 326/2021 proposta da CP_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della società, ai quali era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma complessiva di € 48.917,99, oltre interessi e spese della procedura, in favore della quale mandataria Controparte_7
della in virtù di contratto di mutuo n. 421.03888126 concluso Controparte_6
dalla il 16.12.2016, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, CP_1 confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la banca opposta e condannando la a rifondere le spese CP_1
processuali sostenute dalla banca.
1.1 A fondamento della domanda, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproduttivo degli artt. 2, 6, 8 dello schema negoziale ABI oggetto di censura da parte della CA d'AL nel provvedimento n. 55 del 2005 perché lesivo della normativa antitrust, nonché la decadenza della banca creditrice dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori in quanto attivatasi per la tutela del proprio credito soltanto dopo che erano decorsi sei mesi dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine al debitore principale ed ai suoi garanti. Hanno, poi, dedotto la nullità parziale del contratto di mutuo n. 421.03888126 per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, asserendo che il metodo di ammortamento cosiddetto alla francese sottendeva un meccanismo di anatocismo non esplicitato e pattuito dalle parti, mancando altresì l'indicazione del TAE ed essendo erronea l'indicazione del TAEG.
pag. 6/34 Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 comma 7 del D.lgs. n.
385/1993 o al diverso tasso ritenuto di giustizia per tutta la durata del rapporto, nonché
l'accertamento e la quantificazione delle somme indebitamente incassate dalla banca e, previa compensazione delle stesse con il debito residuo, la dichiarazione della somma da essi dovuta.
1.2 Si costituiva in giudizio quale mandataria della Controparte_7
deducendo l'infondatezza delle eccezioni degli opponenti, Controparte_6 contestando il mancato assolvimento dell'onere probatorio del collegamento negoziale tra lo schema predisposto dall'ABI ed il contratto a valle, la sussistenza tra le parti di un contratto di fideiussione, ritenendo doversi qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, ed asserendo che l'ammortamento alla francese prevedeva un metodo matematico di calcolo degli interessi non determinante alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
1.3 Acquisite le produzioni documentali delle parti e rigettata la richiesta di Ctu contabile di parte opponente, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondata l'opposizione.
2.1 In particolare, in via preliminare rilevava la competenza del Tribunale adito in quanto la domanda di parte opponente era volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e non anche la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione intercorrente con la banca opposta, di cui era stato chiesto l'accertamento solo in via incidentale.
Nel merito, riteneva l'art. 6 del contratto di fideiussione conforme all'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, censurato dalla CA d'AL con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, per la pag. 7/34 sua contrarietà con l'art. 2 comma 2 lettera a) della l. n. 287/1990, escludendo che la sua formulazione fosse stata il frutto del libero esercizio da parte dei fideiussori e della banca della loro autonomia negoziale, soprattutto poiché l'intero contratto di fideiussione era una riproduzione, seppur con talune marginali aggiunte, dello schema predisposto dall'ABI, anche per le parti immuni dalle censure della CA d'AL.
Evidenziava l'irrilevanza del fatto per cui il provvedimento della CA d'AL e la sentenza delle S.U. n. 41994/2021 riguardassero l'ipotesi di fideiussione omnibus e non specifica come nella vicenda in esame, nonché della circostanza del decorso di un lungo lasso temporale tra l'accertamento da parte della CA d'AL e la stipula dei contratti di fideiussione;
riteneva pertanto che il contratto di fideiussione costituisse una diretta e pratica attuazione dell'intesa restrittiva della concorrenza già valutata negativamente dalla CA d'AL e l'evidente collegamento finalistico tra l'intesa illecita a monte ed il contratto stipulato a valle determinava la nullità parziale di quest'ultimo, con riguardo al suo articolo 6.
Rilevava, tuttavia, il primo giudice che tale nullità parziale non era idonea a paralizzare la domanda dell'istituto di credito nei confronti dei Sig.ri e la cui Parte_1 Pt_2
garanzia non si era estinta ex art. 1957 c.c., osservando che nel caso in esame la banca opposta in data 08.01.2020 aveva comunicato alla società opposta e ai suoi fideiussori la decadenza del beneficio del termine, seguita poi da una diffida del 24.06.2020, per poi proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.05.2021 emesso il successivo
17.05.2021 e notificato agli opponenti in data 25.06.2021. Rilevava che, poiché la garanzia prestata dagli opponenti era una garanzia cosiddetta a semplice richiesta scritta, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. era sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento e non era necessaria la proposizione di una domanda giudiziale;
pertanto, pur essendo fondata la doglianza degli opponenti relativa alla conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, essa determinava una nullità soltanto parziale del contratto, cui era quindi applicabile la disposizione generale in termini di decadenza ex art. 1957 c.c., la quale non si era verificata alla luce del tempo trascorso tra la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (08.01.2020) e la successiva diffida (24.06.2020), inferiore al termine semestrale.
pag. 8/34 Parimenti reputava infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di prestito aziendale n. 421.03888126, stipulato con la banca opposta, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto a causa della previsione del calcolo degli interessi secondo l'ammortamento cosiddetto alla francese, nonché per mancata indicazione del TEG e l'omessa menzione del TAEG. Rilevava, al riguardo, l'inidoneità dei piani di ammortamento alla francese a produrre effetti anatocistici essendo gli interessi determinati sulla quota di capitale residuo, senza alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., per cui la quota interessi di ciascuna rata è decrescente nel corso del tempo, mentre la quota capitale è progressivamente crescente e osservava che, in ogni caso, parte mutuataria non poteva dolersi dell'applicazione ai suoi danni di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, avendo espressamente sottoscritto il piano di ammortamento del mutuo, contenente la chiara indicazione del numero della rata, della quota capitale, della quota interessi, del totale della rata e del debito residuo.
Quanto alla mancata indicazione del TAE e all'erronea indicazione del TAEG, evidenziava come gli stessi non potessero comportare l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., non essendo dei costi, ma meri dati di sintesi, aventi la funzione di indicare alla mutuataria il costo dell'operazione creditizia, potendo eventualmente comportare il diritto della stessa di ottenere una completa e veridica informazione in ordine al complessivo costo della operazione creditizia, per cui la pretesa degli opponenti di rideterminazione degli interessi in base al tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. era infondata, poiché le circostanze da essi dedotte non avevano determinato ai danni della società mutuataria l'applicazione di interessi o costi non pattuiti, ma, eventualmente, mere conseguenze risarcitorie, esulanti dall'oggetto del giudizio.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
e per i motivi di seguito Parte_2 Parte_3 Parte_4
indicati.
3.1 “Erronea interpretazione del concetto di “istanza” di cui all'art. 1957 c.c.”.
pag. 9/34 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la gravata decisione nella parte in cui ha riconosciuto la natura di contratto autonomo di garanzia al contratto di fideiussione specifica, eccependo l'erronea interpretazione del concetto di istanza come disciplinato dall'art. 1957 c.c. e deducendo che il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., ha l'onere di agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non rilevando a tal fine le iniziative di natura stragiudiziale quali il semplice invio di una diffida.
3.2 “Erronea interpretazione degli artt. 1325, 1346, 1283, 1284 cc, 117 del d.lgs. n. 385 nonché dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/2000 e dell'art. 9 della delibera cicr del
4.3.2003 – mancata ammissione ctu tecnico – contabile”.
Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la decisione in quanto fondata su un presupposto errato, ovvero che le doglianze avanzate dagli opponenti nel corso del giudizio primo grado fossero rivolte al tipo di ammortamento scelto piuttosto che al regime di capitalizzazione impiegato per la redazione dello stesso piano di ammortamento, con conseguente erroneità della decisione finale. In particolare, hanno dedotto gli appellanti di aver contestato l'applicazione del regime composto (e non del piano di ammortamento alla francese) in difetto di una specifica approvazione del cliente, posto che detto regime produce un monte interessi di gran lunga superiore a quello generato dal regime semplice, sostenendo che il primo giudice ha confuso la metodologia di ammortamento con il regime finanziario applicato, due elementi invece ben distinti, evidenziando inoltre di aver pagato un monte interessi maggiore a causa di una condotta volutamente omissiva da parte della banca, la quale ha consapevolmente evitato di specificare quale fosse il tipo di capitalizzazione impiegata per la costruzione del piano di ammortamento, deducendo peraltro che tale omissione, oltre ad un maggior onere, ha comportato anche l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento al TAE e al TAN.
Inoltre, hanno dedotto che la mancata approvazione del regime di capitalizzazione composta avrebbe determinato anche la violazione dell'art. 6 della delibera Cicr del 9
pag. 10/34 febbraio 2000, nella parte in cui, all'ultimo periodo, dispone che le clausole relative alla capitalizzazione composta degli interessi richiedono l'approvazione scritta.
3.3 Da ultimo, hanno chiesto l'espletamento di una Ctu tecnico-contabile finalizzata a verificare l'esatto importo del rapporto di dare - avere tra le parti.
3.4 Nelle note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 27.05.2024, gli appellanti hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della deducendo che quest'ultima non avesse prodotto il contratto di CP_2 cessione ma solo l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata e Controparte_2
per essa, quale mandataria, contestando le avverse Controparte_3
pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e di tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ha spiegato, altresì, appello incidentale sulla base di un unico motivo:
4.1 “Inapplicabilità alla fideiussione specifica delle conclusioni rese dal provvedimento
n. 55/2005 della CA d'AL e dalla sentenza SSUU n. 41994/2021 – Sottoscrizione ex art. 1341 cc della deroga termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”
Con tale motivo ha contestato la decisione deducendo che le clausole individuate dal provvedimento di CA di AL n. 55/2005, qualora non riconducibili ad una violazione della norma anticoncorrenziale (e quindi ad un accordo in tal senso da parte degli istituti di credito), sono valide, efficaci e vincolanti per le parti contrattuali che le hanno apposte. Ha argomentato che non è sufficiente sic et sempliciter il richiamo la modello ABI sanzionato dalla CA d'AL per ritenere nulla una clausola contrattuale, in quanto il modello ABI oggetto dell'istruttoria tenutasi nel 2005 non è, di per sé, affetto di invalidità, divenendo tale solo qualora espressione di una intesa degli istituti di credito in un contesto violativo di una norma imperativa. Pertanto ha dedotto che, ai fini della valutazione dell'invalidità del contratto in esame, occorre raggiungere la prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza relativamente alle pag. 11/34 fideiussioni specifiche nel periodo in cui è stata posta in essere la garanzia di cui è causa e tale prova non è stata raggiunta nel corso del giudizio di primo grado, non è evincibile dalle osservazioni svolte nella gravata sentenza e tantomeno dalla documentazione prodotta da parti appellanti.
5. Motivi della decisione. L'appello principale e quello incidentale sono infondati per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellanti nelle note di trattazione scritta del 27.05.2024, di difetto di legittimazione della cessionaria del credito e odierna appellata Nello Controparte_2
specifico, gli appellanti contestano il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della stessa evidenziando la produzione in giudizio del solo avviso in G.U. ma non anche del contratto di cessione.
Al riguardo, si rammenta che in tema di cessione dei crediti l'art. 58 TUB comma 2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA d'AL può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendosi a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c. Con la norma in questione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20495/20), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo la suddetta pubblicazione quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la cessionaria dall'onere di notificare l'intervenuta cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (anche se quella prevista nella predetta norma non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, potendo la cessionaria provvedere anche con una comunicazione individuale).
In ogni caso l'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che si pone sullo stesso piano delle disposizioni previste in via generale pag. 12/34 nell'art. 1264 c.c., “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Cass. ord. n. 20495/20), in quanto l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso fra cedente e cessionario (Cass. n.5997/2006, Cass n.
20495/20).
Occorre tuttavia discernere l'aspetto relativo agli oneri di pubblicità/notifica (necessari per l'opponibilità della cessione del credito e impedire l'eventualità di pagamenti liberatori) sopra richiamati, da quello relativo alla prova della effettiva titolarità del diritto e la sussistenza della legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco: in questo secondo caso incombe sul cessionario, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n. 24798/20) “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Dunque, in caso di contestazione da parte del debitore (come nel caso oggetto del presente giudizio), spetta al cessionario fornire i documenti necessari a dimostrare che il credito oggetto di causa sia ricompreso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 4116/2016) “la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società”, ha l'onere “di fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis, anche Cass. 10518/2016, Cass. n. 24798/2020, Cass. 12739/2021), essendo la titolarità della posizione soggettiva elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se non contiene elementi idonei ad individuare il contratto di cessione, non può costituire prova della sua esistenza: secondo la Suprema Corte (Cass. 561720/2020) “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione al rispetto del pag. 13/34 principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art, 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo -secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito-
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (per questa linea si confronti in particolare la pronuncia di Cass.,
13 giugno 2019, n 15884)”. È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie permettano di individuare senza lasciare incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n.4334/2020).
Nel caso di specie, la società cessionaria odierna appellata ha ritualmente prodotto in giudizio, come da documentazione in atti, l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. n. 148 del 22.12.2022 dal quale si evince che “ comunica che – ai sensi di un Controparte_2
contratto di cessione sottoscritto in data 30 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 58 del
Testo Unico CArio (il “Contratto di Cessione”) tra e .. CP_2 Controparte_8
ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo CP_2
58 del Testo Unico CArio, con efficacia economica dal 1° gennaio 2022 (la “Data di
Efficacia Economica”) e con effetti giuridici dal 15 dicembre 2022: (A) da un CP_6
portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie che al 30 novembre 2022 risultavano di titolarità di e che soddisfacevano tutti i CP_6 criteri oggettivi indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 148 del 22 dicembre 2022 (l'“Avviso di
Cessione Originario”), con riferimento alla Data di Efficacia Economica ovvero alla diversa data ivi indicata (i “Crediti );…. (A) sono esclusi dalla cessione dei CP_6
Crediti unicamente i crediti: (a) derivanti da crediti di firma non escussi alla CP_6
Data di Efficacia Economica;
(b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al “Gruppo BPER”; (c) i cui debitori sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di
pag. 14/34 cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale ); (d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da contratti di leasing;
(e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari;
”.
In ogni caso, ancora di recente la Suprema Corte ha affermato come la prova della cessione possa discendere anche da ulteriori elementi, laddove ha statuito che
“premesso inoltre che «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità» e che «va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 3538 dell'11.02.2025).
Di tal che a giudizio di questa Corte può ritenersi senza dubbio provata la titolarità della cessionaria attraverso la produzione del suddetto avviso di pubblicazione in G.U., come tale idoneo a consentire al debitore ed a questa Corte di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Né risulta contestata specificamente la qualifica del credito vantato come a “sofferenza”.
pag. 15/34 5.2 Motivi di ordine logico impongono di trattare per primo il motivo di impugnazione incidentale da cui potrebbe derivare l'assorbimento delle altre doglianze sollevate, per cui è opportuno trattare per primo il motivo di impugnazione proposto da
[...]
in quanto avente portata potenzialmente assorbente delle Controparte_2
altre doglianze.
5.2.1 Con un unico motivo di gravame, parte appellata e appellante incidentale ha contestato la decisione deducendo l'inapplicabilità alla fideiussione specifica delle conclusioni rese dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL e dalla sentenza
SSUU n. 41994/2021 e il mancato raggiungimento della prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza.
Al riguardo, giova in via preliminare premettere che, quanto alla sussumibilità della fideiussione in esame nella figura dei contratti autonomi di garanzia (come assunto anche da parte appellata) o della fideiussione omnibus, si osserva che come specificato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 3947/2010; conformi n.
22233/2014 e n. 18572/2018) il riconoscimento della natura di contratto autonomo di garanzia postula “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. In particolare, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,
pag. 16/34 sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Nel caso di specie, la garanzia sottoscritta dai garanti, come desumibile dall'art. 7 delle condizioni generali del contratto di fideiussione del 16.12.2016, contiene unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non anche quella “senza eccezioni”, non potendo desumersi la espressa previsione della autonomia dell'obbligazione principale e la correlativa rinuncia, da parte del garante, ad opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale a mente dell'art. 1945 c.c., dall'utilizzo di tale assai generica locuzione. Ed invero, se corrisponde al vero che la Suprema Corte ha statuito a più riprese (da ultimo, Cass., sez. III, sentenza n. 15091/2021) come, in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione nel testo contrattuale della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia e che essa, tuttavia, può derivarsi anche dal tenore dell'accordo ed a prescindere, quindi, dall'utilizzo di formule sacramentali, è altrettanto vero come, nel caso di specie, dalla disamina del contenuto della clausola della garanzia sottoscritta non è dato riscontrare qualsivoglia rinuncia ad opporre eccezioni inerenti all'obbligazione principale ex art. 1945 c.c. Di tal che, residuando nel caso di specie unicamente il carattere a “prima richiesta” della clausola di pagamento stabilita dall'art. 7, ne discende come la fideiussione sottoscritta dall'appellante vada qualificata come pura e semplice, con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, confermando quindi il carattere dell'accessorietà propria pag. 17/34 della fideiussione, non potendo ritenersi ravvisabile la rinuncia al regime di cui all'art. 1945 c.c.
Ancora in via preliminare occorre rammentare che, sebbene il provvedimento del
2.5.2005 della CA d'AL, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ovvero le cosiddette fideiussioni omnibus, non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la CA
d'AL, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005). Ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di nullità parziale di una fideiussione, ha esteso esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, statuendo che “il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”
(cf. Cass. Sez. III, ord. n. 27243 del 21.10.2024).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch'esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.
Ciò premesso, l'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione del 16.12.2016 in quanto asseritamente conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietata dalla CA D'AL con provvedimento n. 55/2005 e la banca appellata ha censurato la decisione del primo giudice di declaratoria di nullità parziale della fideiussione,
pag. 18/34 assumendo la mancanza di prova della sussistenza dell'intesa restrittiva della libera concorrenza relativamente alla fideiussione specifica de qua. Ebbene, osserva la Corte che, come noto, la CA D'AL, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni
Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente
(ora l'GC) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.”
Ciò detto, occorre rilevare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data
16.12.2016 e dunque in epoca di molto successiva all'accertamento effettuato dalla
CA d'AL col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto alla quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la CA
d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o pag. 19/34 anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito – ed è principalmente per tale ragione che la CA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.
13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'AL (Cass. n. 29810/2017).
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause
(dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della CA d'AL e le cause
(dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla CA d'AL (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022).
Nel presente giudizio, che riguarda una fideiussione specifica e rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'GC) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre pag. 20/34 clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della CA d'AL n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'GC ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere dell'appellante allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da CA d'AL nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da CA d'AL e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione.
Tale recente orientamento ermeneutico è stato affermato anche in seno alla giurisprudenza arbitrale, con decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 16511 del 29.12.2022, secondo cui si esclude che l'accertamento della CA d'AL possa estendersi de plano alle fideiussioni concluse in un periodo successivo al 2005, dovendo essere dimostrata la persistenza della intesa antitrust (cui ha aderito la banca) mediante una prova specifica e puntuale della diffusione del modello seriale del testo fideiussorio pag. 21/34 adottato. Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, l'appellante oltre ad allegare il contratto di fideiussione, il provvedimento della CA d'AL del 2005, il parere dell'AGCOM del 20.04.2005 e lo schema ABI del 2002, ha altresì allegato, con conseguenze dirimenti, anche un consistente numero di fideiussione omnibus (circa 65) e specifiche (circa 85) conformi allo schema ABI, relative al periodo compreso tra le annualità 2005 e 2019, documentando ampiamente l'applicazione costante, diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della CA D'AL del 2005.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, correttamente il primo giudice ha ravvisato la nullità parziale della fideiussione per cui è causa.
5.3 Passando all'appello principale, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato l'erronea interpretazione del concetto di istanza di cui all'art. 1957 c.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la società creditrice abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e che nel termine 'istanza' debbano essere incluse anche le iniziative di natura stragiudiziale. In particolare, l'appellante assume l'erroneità della decisione in ordine alla mancata individuazione della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. dalla data dell'8 gennaio 2010, ovvero dalla scadenza dell'obbligazione principale, deducendo dunque che la banca creditrice avrebbe dovuto necessariamente esperire una azione di carattere giudiziale, idonea ad interrompere il termine di decadenza.
Giova premettere che dalla nullità parziale del contratto di fideiussione e quindi della clausola 6 derogatrice dell'obbligo di previa escussione del debitore, deriva l'applicazione nel rapporto tra le parti di quanto stabilito dall'art. 1957 c.c. che prevede per il creditore che voglia esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti del pag. 22/34 fideiussore, l'obbligo entro sei mesi dalla scadenza di proporre prima le proprie istanze nei confronti del debitore. Nel caso di specie, risulta provato che parte opposta abbia diligentemente proseguito le iniziative a tutela del credito nei confronti dei fideiussori ed agito tempestivamente per il recupero del proprio credito nei confronti di costoro.
Orbene, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. viene costantemente interpretata per la fideiussione “semplice” nel senso che l'istanza del creditore debba essere esercitata mediante azione giudiziale proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito. Tuttavia deve ritenersi diversamente nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta” ove il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, con ciò ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza dei requisiti di cui all'art. 1957 c.c., che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario, risultando altrimenti la previsione della clausola “a prima richiesta” in contrasto con gli adempimenti formali richiesti dalla norma.
Ed invero, giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli pag. 23/34 venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre 2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008 (Cass. Civ. Sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.”
Tale principio è stato ribadito ancora di recente dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza
pag. 24/34 di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509).
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie il contratto di fideiussione specifica del 16.12.2016 contiene appunto la clausola “a semplice richiesta scritta” (artt. 7 “Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) e, come documentalmente provato, la banca opposta in data 08.01.2020 ha comunicato alla società opposta ed ai suoi fideiussori la decadenza pag. 25/34 del beneficio del termine, seguita poi da una diffida del 24.06.2020 ed in data
11.05.2021 ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, emesso il successivo
17.05.2021 e notificato agli opponenti in data 25.06.2021, ragion per cui, come correttamente rilevato dal primo giudice, da un lato, la scadenza del termine di adempimento dell'obbligazione principale risulta verificatasi solo con le predette comunicazioni e, dall'altro, le intimazioni di pagamento risultano idonee ad evitare la decadenza ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”.
Risulta dunque documentato oltre che incontestato tra le parti l'esistenza di richieste di adempimenti stragiudiziali inviate dalla banca sia al debitore che ai fideiussori ed allegate al ricorso monitorio che dimostrano l'osservanza della banca agli adempimenti di cui all'art. 1957 c.c. Pertanto, la banca ha tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori e, dunque, la decadenza invocata da parti appellanti non può ritenersi applicabile nel caso di specie.
5.4 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti hanno censurato l'impugnata sentenza per aver basato la sua decisione su una errata interpretazione delle doglianze sollevate avverso il contratto di finanziamento, avendo reputato le stesse rivolte alla tipologia di ammortamento applicato e non al regime di capitalizzazione.
5.4.1 Ed invero, dalle risultanze processuali di primo grado, emerge chiaramente come parte opponente abbia eccepito la violazione del divieto di anatocismo per essere stato applicato il sistema di ammortamento alla francese, richiamando espressamente proprio la normativa inerente al divieto anatocistico (art. 1283 c.c. e art. 6 della delibera Cicr del
09.02.2020) laddove, a pag. 13 dell'atto di citazione, afferma testualmente che “Dalla perizie di parte, è emerso come il piano di rimborso del contratto sian determinati col metodo c.d. “alla francese” e sottende quindi un meccanismo di anatocismo che non risulta esplicitato dalla parte mutuante e per l'effetto non risulta pattuito. Ne discende pertanto la palese violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 6 della Delibera CICR del
pag. 26/34 09.02.2000….”. Corretta, pertanto, appare essere la gravata decisione nella parte in cui si è pronunciata nell'ambito dell'oggetto della domanda come delineato dalle parti.
Ciò premesso, si osserva che non può essere ravvisabile l'eccepita capitalizzazione composta degli interessi derivante dall'adozione del piano di ammortamento alla francese, cui gli appellanti riconnettono effetti anatocistici con ricadute negative sulla determinatezza dei tassi, in quanto, nel caso di specie, il rimborso del mutuo segue lo schema del piano di ammortamento alla francese con rimborso degli interessi in misura via via decrescente e del capitale in misura via via crescente (art. 6 contratto di mutuo).
Al riguardo, si rileva che questa Corte aderisce all'impostazione che non individua nel piano di ammortamento di questo tipo (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti per cui le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è sempre inferiore) violazione del divieto di anatocismo e dunque dell'art. 1283 c.c.. Ciò in quanto (come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa intestata Corte in diversi precedenti, in materia di mutui, e non sussistendo ragioni allo stato per l'adozione di un diverso orientamento) nel metodo di ammortamento “alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale sistema non comporta dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, dal momento che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Sul punto giova riportare l'insegnamento anche della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 27823/23 che, sebbene nello specifico settore tributario, ha affrontato la questione della legittimità dell'ammortamento alla francese) secondo il quale tale metodo comporta che gli interessi siano calcolati solo sulla quota di capitale via via pag. 27/34 decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui “ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Orientamento ribadito nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione a SS.
UU. n.15130/2024 che, pur affrontando il diverso tema della determinatezza, tuttavia ha avuto modo di chiarire che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”
In conclusione, va evidenziato che una volta che sia stato raggiunto l'accordo fra le parti sugli elementi essenziali del contratto (somma mutuata, tasso, durata del prestito e numero delle rate) la misura della rata discende dagli indicati elementi contrattuali, sicché va escluso ogni profilo di indeterminatezza del contratto (segnatamente con riferimento all'interesse pattuito), atteso che con la sottoscrizione del piano di pag. 28/34 ammortamento il mutuatario è in grado di valutare le condizioni economiche applicate.
Né la circostanza per cui il ricorso all'ammortamento alla francese determina un esborso complessivamente più consistente rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso all'ammortamento all'italiana può avere rilevanza ai fini della determinatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate al rapporto, potendo tale circostanza essere compensata dalla convenienza per il mutuatario di pagare una rata costante nel tempo.
Né può ritenersi che l'adozione di piano di ammortamento “alla francese” possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, con conseguente necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. Nel caso di specie, va escluso qualsiasi anatocismo del piano di ammortamento in quanto nell'ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati di volta in volta su un capitale che si riduce per effetto della restituzione periodica dello stesso e sul quale non avviene alcuna capitalizzazione di interessi e il contratto oggetto di causa non ha comportato l'addebito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 120 TUB e che in relazione alle disposizioni di cui alla Delibera CICR 09.02.2000 il contratto di mutuo oggetto di causa riporta all'art. 7.1, secondo quanto previsto in relazione ai finanziamenti rateali, il divieto di capitalizzazione degli interessi moratori applicati sulle rate non pagate, come previsto dalla citata delibera. Non sussiste, quindi, l'eccepita indeterminatezza in ordine al tasso ultralegale pattuito nel contratto, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1284, comma 3 cod. civ. Ed invero, nel contratto di mutuo oggetto di causa, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, risulta espressamente pattuito il tasso variabile applicato nella misura del 3,719% annuo e, relativamente alle sessanta rate mensili del piano di ammortamento allegato al contratto
(con indicato l'importo per quota capitale di ogni singola rata), risulta stabilito che il tasso dovesse essere corrisposto, “… in misura pari a 2,500 punti in più dell'EURIBOR tre mesi Lett.365 media mese arr.ta 0,100”.
Inconferente appare essere quanto assunto dagli appellanti secondo cui l'istituto di credito “non dichiarando il tipo di capitalizzazione impiegata, fa credere al cliente di
pag. 29/34 pagare un monte interessi calcolato al tasso annuo nominale riportato in contratto mentre, in realtà, per effetto della capitalizzazione composta, il tasso effettivamente applicato è molto più alto”, atteso che nel contro in questione risultano chiaramente indicati il tasso annuale effettivo (nella misura del 2,529%), il tasso nominale annuo
(nella misura del 2,500%) il tasso di preammortamento e lo spread (nella misura del
2,500%), unitamente al parametro di indicizzazione.
5.4.2 Infondata è anche l'eccepita indeterminatezza dell'oggetto del contratto, asseritamente derivante da un'errata/mancata indicazione del TAEG/ISC e del TAE.
Al riguardo, giova evidenziare come in tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n.
39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Occorre a tal riguardo precisare che l'invocata nullità del contratto può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_5
pag. 30/34 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (non applicabile al caso in esame) prevede che
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “. Appare allora evidente che se il
Par Par legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una Par tale previsione. Ne discende che l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del danno (eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, non solo perché non sembra fare riferimento all'indice sintetico del TAEG (che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto), ma anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre pag. 31/34 nel caso di specie la censura riguarda l'erronea indicazione del ISC/TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. L'omessa o erronea indicazione, dunque, non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma
“l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né dimostrato né oggetto di richiesta di risarcimento.
Le medesime considerazioni di cui sopra valgono anche per l'asserita omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), anch'esso pacificamente non rientrante tra i tassi di interesse o tra le clausole economiche del contratto di mutuo e avente una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento. Pertanto, l'eventuale erronea/omessa indicazione del Tae non può determinare una nullità del contratto ex art. 117 TUB, potendo, al più, costituire fonte di responsabilità dell'intermediario e di danno risarcibile per il finanziato, oggetto di specifica domanda che, nella specie, non è stata proposta. In ogni caso, non pertinenti si rivelano nella specie i rilievi formulati nell'atto di gravame in ordine all'omessa indicazione del TAE, atteso che nel contratto di mutuo, come già evidenziato, è stato previsto un piano di ammortamento alla francese che, secondo l'orientamento interpretativo costantemente seguito da questa
Corte, non comporta alcun fenomeno di anatocismo, con conseguente esclusione dell'operatività della previsione dell'art. 6 della delibera CICR 2000.
Ciò nondimeno, si rileva che nel caso di specie le contestazioni sollevate al riguardo, anche in ordine alla dedotta omessa indicazione del Tasso Annuo Nominale (TAN),
pag. 32/34 risultano comunque infondate, atteso che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nel contratto di mutuo del 16.12.2016, sottoscritto dalla stessa la CP_1
quale dichiarava, inoltre, di aver trattenuto copia del contratto, risultano espressamente e chiaramente indicati sia il TAN (tasso d'interesse nominale annuo, nella misura del
2,500%), sia il TAEG (nella misura del 2,770%), sia il TAE (tasso annuo effettivo, nella misura del 2,529%).
5.5 Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori in relazione al principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CTU.
Ed invero, in relazione alla richiesta, avanzata in primo grado dagli opponenti e riproposta dagli odierni appellanti anche nel presente grado di giudizio, di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, si osserva che la stessa, in mancanza dell'allegazione specifica dell'esistenza delle eccepite clausole illegittime e delle presunte illegittimità di specifici addebiti, si rivelerebbe meramente esplorativa e, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità,
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass.
n. 19631/2020; Cass. n. 31886/2019; Cass. n. 30218/2017)
pag. 33/34 6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, alla luce del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, si prestano ad essere interamente compensate tra le parti.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante. della CP_1 Parte_2
, e ND ND, avverso la sentenza del Parte_3 Parte_4
Tribunale di Chieti, pubblicata in data 12 giugno 2023, nei confronti di
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Francesca Coccoli
pag. 34/34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Francesca Coccoli Presidente rel.
Mariangela Fuina Consigliere
Augusta Massima Cucina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1293/2023, posta in decisione nell'udienza collegiale del 25 marzo 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in proprio e quale legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore della (c.f. ), CP_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (c.f. ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. ND ND
appellanti
contro (c.f. e numero di iscrizione nel Registro Controparte_2
delle Imprese di Napoli , e per essa quale mandataria, P.IVA_2 [...]
(c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma Controparte_3
; rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Maccallini e Antonella P.IVA_3
Carnevali
appellata - appellante incidentale
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 323/2023 del Tribunale di Chieti, pubblicata il 12 giugno 2023.
Conclusioni degli appellanti, in atto di citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione dell'ammissibilità del gravame
In via istruttoria:
- ammettere i documenti come da indice;
- disporre, a fronte delle eccezioni rilevabili d'ufficio proposte, ctu tecnico – contabile, volta a verificare l'esatto importo del rapporto di dare – avere tra le parti;
In via preliminare:
- visto l'art. 351 c.p.c. comma III, ricorrendo giusti motivi d'urgenza, disporre provvisoriamente, con decreto, reso prima della comparizione delle parti, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata;
quindi, all'esito della comparizione delle parti, confermare nella Camera di Consiglio, con ordinanza non impugnabile, la sospensione della efficacia esecutiva e della esecuzione della sentenza impugnata;
subordinatamente, visto l'art. 351 c.p.c. commi II e III, disporre all'esito della comparizione delle parti in Camera di Consiglio, la sospensione della esecuzione provvisoria della sentenza impugnata in considerazione della fondatezza delle censure mosse ed anche danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte;
pag. 2/34 Nel merito ed in riforma della sentenza appellata:
1. revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto inammissibile, illegittimo e comunque infondato e non provato;
2. accertare e dichiarare che la , non è creditrice dei CP_4 Controparte_5
IG.ri , ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma ingiunta per tutti i motivi ed eccezioni espressi in Parte_4 narrativa dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente accertare e dichiarare non dovute dagli stessi le somme così richieste nel decreto ingiuntivo;
3. accertare e dichiarare in relazione al contratto di fideiussione oggetto di causa la decadenza dall'azione della creditrice ex art. 1957 cc nei confronti dei IG.ri
[...]
, ed;
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
4. accertare e dichiarare che contratto di prestito aziendale n. 421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00 sottende un meccanismo di capitalizzazione mensile degli interessi (un meccanismo di anatocismo) non esplicitato nel contratto e dunque non pattuito tra le parti;
5. in accoglimento di quanto richiesto al precedente punto 4) accertare e dichiarare la nullità parziale dell'atto per violazione dell'art. 1283 c.c., della delibera CICR del
09.02.2000 e dell'art. 117 comma IV del TUB atteso che la corresponsione di interessi periodali prima della scadenza del contratto va pattuita e determinata con specifica approvazione del mutuatario essendo altrimenti detti interessi dovuti solo alla scadenza del contratto e per l'effetto rideterminare e/o ricalcolare il piano di rimborso depurandolo dall'illegittima capitalizzazione mensile degli interessi;
6. accertare e dichiarare che nel contratto de quo non risulta indicato il TAE (Tasso
Annuo Effettivo) e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità parziale degli stessi per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 6 della delibera CICR del 09.02.2000, dell'art.
117 comma IV del TUB e dell'art. 1284 c.c.;
pag. 3/34
7. accertare e dichiarare il valore del TAE – TAEG/ISC al momento della stipula/promessa del contratto di prestito aziendale n.421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00;
8. accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di contratto di prestito aziendale n.421/03888126, per un originario importo complessivo di € 500.000,00 ex. art. 1418 II comma, 1346 c.c. per mancata indicazione del corretto tasso annuo effettivo globale/ISC in violazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art.117 IV comma D.lgs.
385/1993, dell'art. 6 della Delibera CCICR del 09.02.2000 e dell'art. 9 della Delibera
CICR del 04.03.2003;
9. in accoglimento della domanda di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8 accertare e dichiarare il diritto degli attori al pagamento (sulla base delle scadenze pattuite nel contratto) degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 comma
VII del D.lgs n. 385/1993 per tutta la durata del rapporto o del diverso tasso ritenuto di
Giustizia e/o imputando i pagamenti dapprima al capitale e poi agli interessi per effetto del dolo/sorpresa del creditore ex art. 1195 cc;
in ogni caso, in accoglimento di ciascuna delle conclusioni indicate ai punti precedenti
10. sulla base della documentazione in atti e su quella che verrà prodotta durante la causa, accertare e quantificare le somme indebitamente incassate dalla banca (oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate) e previa compensazione delle stesse con il debito residuo, accertare e dichiarare la somma a debito a carico degli attori /opponenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata-appellante incidentale, nelle note di precisazione delle conclusioni del 24 gennaio 2025:
“Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare
pag. 4/34 - Rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla
[...]
in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni che si Controparte_2
andranno ad esporre nella comparsa conclusionale.
Nel merito
In via principale
a. Respingere il gravame e tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa, con conferma della sentenza impugnata;
b. Accogliere l'appello incidentale per tutti i motivi esposti e, per l'effetto, riformare la parte motiva impugnata;
In subordine
- nella denegata ipotesi anche di parziale accoglimento del proposto appello, ed ai sensi dell'art. 346 cpc si reiterano le domande avanzate nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente trascritte e quindi:
- accertare e dichiarare che il credito nei confronti della in persona del CP_1
legale rappresentante ed amministratore unico, e dei suoi garanti Parte_1
e , nei limiti
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_2
delle garanzie prestate è pari alla complessiva somma di € 48.917,99 oltre interessi come da contratto;
- accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla banca, ed ora dalla cessionaria, nei confronti degli attori come ritenuto di giustizia e, per l'effetto, condannare gli appellanti al pagamento delle somme accertate, oltre interessi al tasso specificato;
- nella denegata ipotesi di accertamento di un qualsiasi credito degli appellanti, dichiarare la compensazione di detto credito con quello vantato prima dalla
[...]
ora dalla , e per l'effetto condannare al pagamento della CP_6 CP_2
differenza gli appellanti;
In via istruttoria:
pag. 5/34 - respingere la richiesta di CTU non sussistendone i presupposti, in quanto inammissibile per i motivi esposti nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 323/2023 pubblicata in data 12.06.2023 il Tribunale di Chieti, decidendo in ordine alla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 326/2021 proposta da CP_1 Parte_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in qualità di fideiussori della società, ai quali era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma complessiva di € 48.917,99, oltre interessi e spese della procedura, in favore della quale mandataria Controparte_7
della in virtù di contratto di mutuo n. 421.03888126 concluso Controparte_6
dalla il 16.12.2016, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, CP_1 confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra Parte_1
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e la banca opposta e condannando la a rifondere le spese CP_1
processuali sostenute dalla banca.
1.1 A fondamento della domanda, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di fideiussione in quanto riproduttivo degli artt. 2, 6, 8 dello schema negoziale ABI oggetto di censura da parte della CA d'AL nel provvedimento n. 55 del 2005 perché lesivo della normativa antitrust, nonché la decadenza della banca creditrice dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori in quanto attivatasi per la tutela del proprio credito soltanto dopo che erano decorsi sei mesi dalla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine al debitore principale ed ai suoi garanti. Hanno, poi, dedotto la nullità parziale del contratto di mutuo n. 421.03888126 per indeterminatezza dell'oggetto del contratto, asserendo che il metodo di ammortamento cosiddetto alla francese sottendeva un meccanismo di anatocismo non esplicitato e pattuito dalle parti, mancando altresì l'indicazione del TAE ed essendo erronea l'indicazione del TAEG.
pag. 6/34 Chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento degli interessi al tasso legale ovvero al tasso sostitutivo ex. art. 117 comma 7 del D.lgs. n.
385/1993 o al diverso tasso ritenuto di giustizia per tutta la durata del rapporto, nonché
l'accertamento e la quantificazione delle somme indebitamente incassate dalla banca e, previa compensazione delle stesse con il debito residuo, la dichiarazione della somma da essi dovuta.
1.2 Si costituiva in giudizio quale mandataria della Controparte_7
deducendo l'infondatezza delle eccezioni degli opponenti, Controparte_6 contestando il mancato assolvimento dell'onere probatorio del collegamento negoziale tra lo schema predisposto dall'ABI ed il contratto a valle, la sussistenza tra le parti di un contratto di fideiussione, ritenendo doversi qualificare il rapporto come contratto autonomo di garanzia, ed asserendo che l'ammortamento alla francese prevedeva un metodo matematico di calcolo degli interessi non determinante alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato.
Chiedeva, dunque, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
1.3 Acquisite le produzioni documentali delle parti e rigettata la richiesta di Ctu contabile di parte opponente, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Il primo giudice riteneva infondata l'opposizione.
2.1 In particolare, in via preliminare rilevava la competenza del Tribunale adito in quanto la domanda di parte opponente era volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo e non anche la dichiarazione di nullità del contratto di fideiussione intercorrente con la banca opposta, di cui era stato chiesto l'accertamento solo in via incidentale.
Nel merito, riteneva l'art. 6 del contratto di fideiussione conforme all'art. 6 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, censurato dalla CA d'AL con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, per la pag. 7/34 sua contrarietà con l'art. 2 comma 2 lettera a) della l. n. 287/1990, escludendo che la sua formulazione fosse stata il frutto del libero esercizio da parte dei fideiussori e della banca della loro autonomia negoziale, soprattutto poiché l'intero contratto di fideiussione era una riproduzione, seppur con talune marginali aggiunte, dello schema predisposto dall'ABI, anche per le parti immuni dalle censure della CA d'AL.
Evidenziava l'irrilevanza del fatto per cui il provvedimento della CA d'AL e la sentenza delle S.U. n. 41994/2021 riguardassero l'ipotesi di fideiussione omnibus e non specifica come nella vicenda in esame, nonché della circostanza del decorso di un lungo lasso temporale tra l'accertamento da parte della CA d'AL e la stipula dei contratti di fideiussione;
riteneva pertanto che il contratto di fideiussione costituisse una diretta e pratica attuazione dell'intesa restrittiva della concorrenza già valutata negativamente dalla CA d'AL e l'evidente collegamento finalistico tra l'intesa illecita a monte ed il contratto stipulato a valle determinava la nullità parziale di quest'ultimo, con riguardo al suo articolo 6.
Rilevava, tuttavia, il primo giudice che tale nullità parziale non era idonea a paralizzare la domanda dell'istituto di credito nei confronti dei Sig.ri e la cui Parte_1 Pt_2
garanzia non si era estinta ex art. 1957 c.c., osservando che nel caso in esame la banca opposta in data 08.01.2020 aveva comunicato alla società opposta e ai suoi fideiussori la decadenza del beneficio del termine, seguita poi da una diffida del 24.06.2020, per poi proporre il ricorso per decreto ingiuntivo in data 11.05.2021 emesso il successivo
17.05.2021 e notificato agli opponenti in data 25.06.2021. Rilevava che, poiché la garanzia prestata dagli opponenti era una garanzia cosiddetta a semplice richiesta scritta, al fine di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. era sufficiente una richiesta stragiudiziale di pagamento e non era necessaria la proposizione di una domanda giudiziale;
pertanto, pur essendo fondata la doglianza degli opponenti relativa alla conformità del contratto di fideiussione al modello ABI, essa determinava una nullità soltanto parziale del contratto, cui era quindi applicabile la disposizione generale in termini di decadenza ex art. 1957 c.c., la quale non si era verificata alla luce del tempo trascorso tra la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine (08.01.2020) e la successiva diffida (24.06.2020), inferiore al termine semestrale.
pag. 8/34 Parimenti reputava infondata la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di prestito aziendale n. 421.03888126, stipulato con la banca opposta, per indeterminatezza dell'oggetto del contratto a causa della previsione del calcolo degli interessi secondo l'ammortamento cosiddetto alla francese, nonché per mancata indicazione del TEG e l'omessa menzione del TAEG. Rilevava, al riguardo, l'inidoneità dei piani di ammortamento alla francese a produrre effetti anatocistici essendo gli interessi determinati sulla quota di capitale residuo, senza alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., per cui la quota interessi di ciascuna rata è decrescente nel corso del tempo, mentre la quota capitale è progressivamente crescente e osservava che, in ogni caso, parte mutuataria non poteva dolersi dell'applicazione ai suoi danni di interessi maggiori rispetto a quelli pattuiti, avendo espressamente sottoscritto il piano di ammortamento del mutuo, contenente la chiara indicazione del numero della rata, della quota capitale, della quota interessi, del totale della rata e del debito residuo.
Quanto alla mancata indicazione del TAE e all'erronea indicazione del TAEG, evidenziava come gli stessi non potessero comportare l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.u.b., non essendo dei costi, ma meri dati di sintesi, aventi la funzione di indicare alla mutuataria il costo dell'operazione creditizia, potendo eventualmente comportare il diritto della stessa di ottenere una completa e veridica informazione in ordine al complessivo costo della operazione creditizia, per cui la pretesa degli opponenti di rideterminazione degli interessi in base al tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. era infondata, poiché le circostanze da essi dedotte non avevano determinato ai danni della società mutuataria l'applicazione di interessi o costi non pattuiti, ma, eventualmente, mere conseguenze risarcitorie, esulanti dall'oggetto del giudizio.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello
[...]
, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
e per i motivi di seguito Parte_2 Parte_3 Parte_4
indicati.
3.1 “Erronea interpretazione del concetto di “istanza” di cui all'art. 1957 c.c.”.
pag. 9/34 Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno contestato la gravata decisione nella parte in cui ha riconosciuto la natura di contratto autonomo di garanzia al contratto di fideiussione specifica, eccependo l'erronea interpretazione del concetto di istanza come disciplinato dall'art. 1957 c.c. e deducendo che il creditore, per non incorrere nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., ha l'onere di agire in via giudiziale nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, non rilevando a tal fine le iniziative di natura stragiudiziale quali il semplice invio di una diffida.
3.2 “Erronea interpretazione degli artt. 1325, 1346, 1283, 1284 cc, 117 del d.lgs. n. 385 nonché dell'art. 6 della delibera CICR 9/2/2000 e dell'art. 9 della delibera cicr del
4.3.2003 – mancata ammissione ctu tecnico – contabile”.
Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la decisione in quanto fondata su un presupposto errato, ovvero che le doglianze avanzate dagli opponenti nel corso del giudizio primo grado fossero rivolte al tipo di ammortamento scelto piuttosto che al regime di capitalizzazione impiegato per la redazione dello stesso piano di ammortamento, con conseguente erroneità della decisione finale. In particolare, hanno dedotto gli appellanti di aver contestato l'applicazione del regime composto (e non del piano di ammortamento alla francese) in difetto di una specifica approvazione del cliente, posto che detto regime produce un monte interessi di gran lunga superiore a quello generato dal regime semplice, sostenendo che il primo giudice ha confuso la metodologia di ammortamento con il regime finanziario applicato, due elementi invece ben distinti, evidenziando inoltre di aver pagato un monte interessi maggiore a causa di una condotta volutamente omissiva da parte della banca, la quale ha consapevolmente evitato di specificare quale fosse il tipo di capitalizzazione impiegata per la costruzione del piano di ammortamento, deducendo peraltro che tale omissione, oltre ad un maggior onere, ha comportato anche l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento al TAE e al TAN.
Inoltre, hanno dedotto che la mancata approvazione del regime di capitalizzazione composta avrebbe determinato anche la violazione dell'art. 6 della delibera Cicr del 9
pag. 10/34 febbraio 2000, nella parte in cui, all'ultimo periodo, dispone che le clausole relative alla capitalizzazione composta degli interessi richiedono l'approvazione scritta.
3.3 Da ultimo, hanno chiesto l'espletamento di una Ctu tecnico-contabile finalizzata a verificare l'esatto importo del rapporto di dare - avere tra le parti.
3.4 Nelle note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 27.05.2024, gli appellanti hanno inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della deducendo che quest'ultima non avesse prodotto il contratto di CP_2 cessione ma solo l'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale.
4. Si è costituita in giudizio l'appellata e Controparte_2
per essa, quale mandataria, contestando le avverse Controparte_3
pretese e deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello e di tutte le domande proposte perché infondate in fatto ed in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Ha spiegato, altresì, appello incidentale sulla base di un unico motivo:
4.1 “Inapplicabilità alla fideiussione specifica delle conclusioni rese dal provvedimento
n. 55/2005 della CA d'AL e dalla sentenza SSUU n. 41994/2021 – Sottoscrizione ex art. 1341 cc della deroga termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”
Con tale motivo ha contestato la decisione deducendo che le clausole individuate dal provvedimento di CA di AL n. 55/2005, qualora non riconducibili ad una violazione della norma anticoncorrenziale (e quindi ad un accordo in tal senso da parte degli istituti di credito), sono valide, efficaci e vincolanti per le parti contrattuali che le hanno apposte. Ha argomentato che non è sufficiente sic et sempliciter il richiamo la modello ABI sanzionato dalla CA d'AL per ritenere nulla una clausola contrattuale, in quanto il modello ABI oggetto dell'istruttoria tenutasi nel 2005 non è, di per sé, affetto di invalidità, divenendo tale solo qualora espressione di una intesa degli istituti di credito in un contesto violativo di una norma imperativa. Pertanto ha dedotto che, ai fini della valutazione dell'invalidità del contratto in esame, occorre raggiungere la prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza relativamente alle pag. 11/34 fideiussioni specifiche nel periodo in cui è stata posta in essere la garanzia di cui è causa e tale prova non è stata raggiunta nel corso del giudizio di primo grado, non è evincibile dalle osservazioni svolte nella gravata sentenza e tantomeno dalla documentazione prodotta da parti appellanti.
5. Motivi della decisione. L'appello principale e quello incidentale sono infondati per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dagli appellanti nelle note di trattazione scritta del 27.05.2024, di difetto di legittimazione della cessionaria del credito e odierna appellata Nello Controparte_2
specifico, gli appellanti contestano il difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito della stessa evidenziando la produzione in giudizio del solo avviso in G.U. ma non anche del contratto di cessione.
Al riguardo, si rammenta che in tema di cessione dei crediti l'art. 58 TUB comma 2 prevede che “la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La CA d'AL può stabilire forme integrative di pubblicità”: ciò significa che con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendosi a tutti gli effetti alla notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c. Con la norma in questione, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 20495/20), il legislatore ha inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici prevedendo la suddetta pubblicazione quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, dispensando la cessionaria dall'onere di notificare l'intervenuta cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (anche se quella prevista nella predetta norma non è una modalità esclusiva di notifica della cessione, potendo la cessionaria provvedere anche con una comunicazione individuale).
In ogni caso l'adempimento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che si pone sullo stesso piano delle disposizioni previste in via generale pag. 12/34 nell'art. 1264 c.c., “è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Cass. ord. n. 20495/20), in quanto l'effetto traslativo si verifica sic et simpliciter per effetto del consenso espresso fra cedente e cessionario (Cass. n.5997/2006, Cass n.
20495/20).
Occorre tuttavia discernere l'aspetto relativo agli oneri di pubblicità/notifica (necessari per l'opponibilità della cessione del credito e impedire l'eventualità di pagamenti liberatori) sopra richiamati, da quello relativo alla prova della effettiva titolarità del diritto e la sussistenza della legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco: in questo secondo caso incombe sul cessionario, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass n. 24798/20) “l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Dunque, in caso di contestazione da parte del debitore (come nel caso oggetto del presente giudizio), spetta al cessionario fornire i documenti necessari a dimostrare che il credito oggetto di causa sia ricompreso fra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, in quanto come sostenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 4116/2016) “la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società”, ha l'onere “di fornire la prova documentale della propria legittimazione” (ex multis, anche Cass. 10518/2016, Cass. n. 24798/2020, Cass. 12739/2021), essendo la titolarità della posizione soggettiva elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ma, se non contiene elementi idonei ad individuare il contratto di cessione, non può costituire prova della sua esistenza: secondo la Suprema Corte (Cass. 561720/2020) “qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze ed ombre di sorta (in relazione al rispetto del pag. 13/34 principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art, 1346 c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo -secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito-
a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito” (per questa linea si confronti in particolare la pronuncia di Cass.,
13 giugno 2019, n 15884)”. È sufficiente a dimostrare la titolarità del credito del cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie permettano di individuare senza lasciare incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. ord. n.4334/2020).
Nel caso di specie, la società cessionaria odierna appellata ha ritualmente prodotto in giudizio, come da documentazione in atti, l'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. n. 148 del 22.12.2022 dal quale si evince che “ comunica che – ai sensi di un Controparte_2
contratto di cessione sottoscritto in data 30 novembre 2022, ai sensi dell'articolo 58 del
Testo Unico CArio (il “Contratto di Cessione”) tra e .. CP_2 Controparte_8
ha acquistato pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo CP_2
58 del Testo Unico CArio, con efficacia economica dal 1° gennaio 2022 (la “Data di
Efficacia Economica”) e con effetti giuridici dal 15 dicembre 2022: (A) da un CP_6
portafoglio di crediti derivanti da contratti di finanziamento e garanzie accessorie che al 30 novembre 2022 risultavano di titolarità di e che soddisfacevano tutti i CP_6 criteri oggettivi indicati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, Parte Seconda, n. 148 del 22 dicembre 2022 (l'“Avviso di
Cessione Originario”), con riferimento alla Data di Efficacia Economica ovvero alla diversa data ivi indicata (i “Crediti );…. (A) sono esclusi dalla cessione dei CP_6
Crediti unicamente i crediti: (a) derivanti da crediti di firma non escussi alla CP_6
Data di Efficacia Economica;
(b) derivanti da finanziamenti a dipendenti, dirigenti o amministratori di alcuna banca appartenente al “Gruppo BPER”; (c) i cui debitori sono banche e/o intermediari finanziari o pubbliche amministrazioni (incluse quelle di
pag. 14/34 cui all'elenco previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pubblicato annualmente dall'ISTAT sulla Gazzetta Ufficiale ); (d) derivanti da contratti di leasing o crediti derivanti da contratti di leasing;
(e) derivanti da finanziamenti o altre esposizioni garantiti a banche e/o altri istituti finanziari;
”.
In ogni caso, ancora di recente la Suprema Corte ha affermato come la prova della cessione possa discendere anche da ulteriori elementi, laddove ha statuito che
“premesso inoltre che «la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità» e che «va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (cfr. Cass. Sez. I, ord. n. 3538 dell'11.02.2025).
Di tal che a giudizio di questa Corte può ritenersi senza dubbio provata la titolarità della cessionaria attraverso la produzione del suddetto avviso di pubblicazione in G.U., come tale idoneo a consentire al debitore ed a questa Corte di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione. Né risulta contestata specificamente la qualifica del credito vantato come a “sofferenza”.
pag. 15/34 5.2 Motivi di ordine logico impongono di trattare per primo il motivo di impugnazione incidentale da cui potrebbe derivare l'assorbimento delle altre doglianze sollevate, per cui è opportuno trattare per primo il motivo di impugnazione proposto da
[...]
in quanto avente portata potenzialmente assorbente delle Controparte_2
altre doglianze.
5.2.1 Con un unico motivo di gravame, parte appellata e appellante incidentale ha contestato la decisione deducendo l'inapplicabilità alla fideiussione specifica delle conclusioni rese dal provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL e dalla sentenza
SSUU n. 41994/2021 e il mancato raggiungimento della prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della libera concorrenza.
Al riguardo, giova in via preliminare premettere che, quanto alla sussumibilità della fideiussione in esame nella figura dei contratti autonomi di garanzia (come assunto anche da parte appellata) o della fideiussione omnibus, si osserva che come specificato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU. n. 3947/2010; conformi n.
22233/2014 e n. 18572/2018) il riconoscimento della natura di contratto autonomo di garanzia postula “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale”. In particolare, già le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, hanno avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale,
pag. 16/34 sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore”.
Nel caso di specie, la garanzia sottoscritta dai garanti, come desumibile dall'art. 7 delle condizioni generali del contratto di fideiussione del 16.12.2016, contiene unicamente la clausola “a semplice richiesta scritta” e non anche quella “senza eccezioni”, non potendo desumersi la espressa previsione della autonomia dell'obbligazione principale e la correlativa rinuncia, da parte del garante, ad opporre le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale a mente dell'art. 1945 c.c., dall'utilizzo di tale assai generica locuzione. Ed invero, se corrisponde al vero che la Suprema Corte ha statuito a più riprese (da ultimo, Cass., sez. III, sentenza n. 15091/2021) come, in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione nel testo contrattuale della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia e che essa, tuttavia, può derivarsi anche dal tenore dell'accordo ed a prescindere, quindi, dall'utilizzo di formule sacramentali, è altrettanto vero come, nel caso di specie, dalla disamina del contenuto della clausola della garanzia sottoscritta non è dato riscontrare qualsivoglia rinuncia ad opporre eccezioni inerenti all'obbligazione principale ex art. 1945 c.c. Di tal che, residuando nel caso di specie unicamente il carattere a “prima richiesta” della clausola di pagamento stabilita dall'art. 7, ne discende come la fideiussione sottoscritta dall'appellante vada qualificata come pura e semplice, con conseguente possibilità per il garante di sollevare tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale, confermando quindi il carattere dell'accessorietà propria pag. 17/34 della fideiussione, non potendo ritenersi ravvisabile la rinuncia al regime di cui all'art. 1945 c.c.
Ancora in via preliminare occorre rammentare che, sebbene il provvedimento del
2.5.2005 della CA d'AL, al punto n. 9, dispone che la censura riguardi lo schema contrattuale relativo alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, che disciplina la prestazione della garanzia fornita da un fideiussore a beneficio di qualunque obbligazione, presente e futura, del debitore di una banca”, ovvero le cosiddette fideiussioni omnibus, non può ritenersi che la nullità non colpisca anche le fideiussioni specifiche ripetenti il medesimo schema ABI vietato, atteso che la CA
d'AL, nel censurare l'intesa ABI, ha fatto riferimento alle condizioni generali di contratto da applicare alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” in generale (vedasi punto 91 del citato provvedimento n. 55 del 2.5.2005). Ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di nullità parziale di una fideiussione, ha esteso esplicitamente alle fideiussioni specifiche la portata applicativa dei principi espressi dalle Sezioni Unite n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori, statuendo che “il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”
(cf. Cass. Sez. III, ord. n. 27243 del 21.10.2024).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere la censura operata dalla autorità di vigilanza limitata alle sole fideiussioni omnibus, nulla impedisce al Giudice di ritenere illegittimo tale schema contrattuale quando applicato ad altri tipi di fideiussione anch'esse poste in essere in violazione del citato articolo 2 della legge n. 287/90.
Ciò premesso, l'appellante ha eccepito la nullità della fideiussione del 16.12.2016 in quanto asseritamente conforme allo schema di contratto predisposto dall'ABI e vietata dalla CA D'AL con provvedimento n. 55/2005 e la banca appellata ha censurato la decisione del primo giudice di declaratoria di nullità parziale della fideiussione,
pag. 18/34 assumendo la mancanza di prova della sussistenza dell'intesa restrittiva della libera concorrenza relativamente alla fideiussione specifica de qua. Ebbene, osserva la Corte che, come noto, la CA D'AL, con provvedimento n.55/2005, ha valutato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo
2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato. Al riguardo, si rileva che le Sezioni
Unite con la sentenza n. 41994/2021 hanno espressamente evidenziato che “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” e hanno, nuovamente, ribadito che “in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente
(ora l'GC) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art.2, comma 2, lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole (art.2, 6 e 8 dello schema uniforme
ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust.”
Ciò detto, occorre rilevare come la fideiussione per cui è causa sia stata stipulata in data
16.12.2016 e dunque in epoca di molto successiva all'accertamento effettuato dalla
CA d'AL col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, rispetto alla quale nessuna indagine è stata svolta dall'autorità di vigilanza. Ed invero, questo Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui poiché con il provvedimento n. 55/2005 la CA
d'AL non ha accertato il carattere illecito ovvero anticoncorrenziale delle tre clausole in sé e per sé, bensì ne ha ritenuto l'illiceità, per contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 287/1990, soltanto nell'ipotesi in cui esse vengano recepite e applicate in modo uniforme dal sistema bancario - senza, peraltro, che le stesse risultino necessarie o pag. 19/34 anche solo funzionali a garantire l'accesso al credito – ed è principalmente per tale ragione che la CA d'AL aveva censurato lo schema di fideiussione elaborato dall'ABI nel 2002, avendo lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa - il provvedimento n. 55/2005 della CA d'AL costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. n.
13846/2019), e include anche i contratti “a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della CA d'AL (Cass. n. 29810/2017).
Ciò premesso, si concorda nel ritenere che "... nel contesto delle azioni antitrust in materia di fideiussioni omnibus, infatti, occorre effettuare un netto distinguo tra le cause
(dette “follow-on”) aventi ad oggetto la nullità dei contratti di fideiussione omnibus anteriori al provvedimento n. 55/2005 del 2 maggio 2005 della CA d'AL e le cause
(dette “stand alone”) aventi invece ad oggetto contratti di fideiussione omnibus sottoscritti successivamente a tale provvedimento. Nelle cause “follow-on” ci si può giovare come prova privilegiata, in relazione alla sussistenza dell'illecito antitrust accertato, del provvedimento n. 55/2005 assunto dalla CA d'AL (laddove prodotto), mentre nelle cause “stand alone” in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., la parte attrice è onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della stessa esistenza di una intesa illecita all'epoca della sottoscrizione dei contratti impugnati. ..." (cfr. ex multis Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6478/2022).
Nel presente giudizio, che riguarda una fideiussione specifica e rientra nello schema delle cause “stand alone”, in assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'Autorità di vigilanza competente (ora l'GC) nei confronti della società opposta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della L. n.287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre pag. 20/34 clausole (artt. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione grava sulla parte opponente che ha eccepito la nullità della fideiussione per asserita violazione della normativa antitrust. Del resto, la necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova circa il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole previste dallo schema ABI sopra richiamate, contrariamente a quanto dedotto dall'odierno appellante, è ribadita dal prevalente orientamento di merito che questa Corte reputa di dover condividere ..." (cfr. da ultimo Tribunale di Napoli,
Sentenza n. 6478/2022). Per quanto appena sopra illustrato, l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita all'epoca della stipula della fideiussione grava allora sull'opponente, in considerazione sia dell'impossibilità per lo stesso di avvalersi dell'accertamento contenuto nel provvedimento della CA d'AL n. 55/2005, sia dell'assenza di alcun provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'GC ) nei confronti della società convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale. Era quindi onere dell'appellante allegare, prima, e provare, poi, che senza le clausole attinte da nullità relativa il contratto non sarebbe stato concluso, perché quelle clausole erano determinanti ai fini della formazione del consenso. Nella sostanza, in relazione a fideiussioni sottoscritte dopo il 2005, nessun indizio di intesa anticoncorrenziale può essere desunto dalla mera circostanza che nella singola fideiussione siano inserite le medesime clausole sanzionate da CA d'AL nel 2005, dovendosi dimostrare in concreto l'esistenza di detta intesa con la produzione, oltre che del modello ABI censurato da CA d'AL e della fideiussione contestata, anche di un numero di testi fideiussori assimilabili a quello oggetto di contestazione.
Tale recente orientamento ermeneutico è stato affermato anche in seno alla giurisprudenza arbitrale, con decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 16511 del 29.12.2022, secondo cui si esclude che l'accertamento della CA d'AL possa estendersi de plano alle fideiussioni concluse in un periodo successivo al 2005, dovendo essere dimostrata la persistenza della intesa antitrust (cui ha aderito la banca) mediante una prova specifica e puntuale della diffusione del modello seriale del testo fideiussorio pag. 21/34 adottato. Pertanto, in assenza di una specifica dimostrazione della fattispecie anticoncorrenziale denunciata, la domanda di nullità relativa della fideiussione non può trovare accoglimento.
Nel caso di specie, l'appellante oltre ad allegare il contratto di fideiussione, il provvedimento della CA d'AL del 2005, il parere dell'AGCOM del 20.04.2005 e lo schema ABI del 2002, ha altresì allegato, con conseguenze dirimenti, anche un consistente numero di fideiussione omnibus (circa 65) e specifiche (circa 85) conformi allo schema ABI, relative al periodo compreso tra le annualità 2005 e 2019, documentando ampiamente l'applicazione costante, diffusa e generalizzata da parte delle banche sul territorio nazionale degli schemi fideiussori, sia omnibus che specifici, conformi allo schema ABI ritenuti lesivi della concorrenza anche successivamente al provvedimento della CA D'AL del 2005.
Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante incidentale, correttamente il primo giudice ha ravvisato la nullità parziale della fideiussione per cui è causa.
5.3 Passando all'appello principale, con il primo motivo gli appellanti hanno censurato l'erronea interpretazione del concetto di istanza di cui all'art. 1957 c.c., nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la società creditrice abbia rispettato il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e che nel termine 'istanza' debbano essere incluse anche le iniziative di natura stragiudiziale. In particolare, l'appellante assume l'erroneità della decisione in ordine alla mancata individuazione della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. dalla data dell'8 gennaio 2010, ovvero dalla scadenza dell'obbligazione principale, deducendo dunque che la banca creditrice avrebbe dovuto necessariamente esperire una azione di carattere giudiziale, idonea ad interrompere il termine di decadenza.
Giova premettere che dalla nullità parziale del contratto di fideiussione e quindi della clausola 6 derogatrice dell'obbligo di previa escussione del debitore, deriva l'applicazione nel rapporto tra le parti di quanto stabilito dall'art. 1957 c.c. che prevede per il creditore che voglia esercitare le proprie pretese creditorie nei confronti del pag. 22/34 fideiussore, l'obbligo entro sei mesi dalla scadenza di proporre prima le proprie istanze nei confronti del debitore. Nel caso di specie, risulta provato che parte opposta abbia diligentemente proseguito le iniziative a tutela del credito nei confronti dei fideiussori ed agito tempestivamente per il recupero del proprio credito nei confronti di costoro.
Orbene, la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. viene costantemente interpretata per la fideiussione “semplice” nel senso che l'istanza del creditore debba essere esercitata mediante azione giudiziale proposta al fine di ottenere soddisfacimento del proprio credito. Tuttavia deve ritenersi diversamente nel caso si tratti di fideiussione “a prima richiesta” ove il fideiussore si impegna ad adempiere l'obbligazione garantita non appena gli venga rivolta richiesta in tal senso da parte del creditore, con ciò ritenendosi in tal caso sufficiente per l'ottemperanza dei requisiti di cui all'art. 1957 c.c., che il creditore rivolga istanza al debitore principale prima che al fideiussore in qualsiasi modo e non solo mediante atto giudiziario, risultando altrimenti la previsione della clausola “a prima richiesta” in contrasto con gli adempimenti formali richiesti dalla norma.
Ed invero, giova rammentare che, in presenza di una garanzia “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta”, la forma dell'istanza di pagamento idonea a interrompere la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. e il correlativo onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale possa ritenersi soddisfatto, oltre che con l'esperimento di un'azione giudiziale, anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore. Nella sostanza, la clausola con cui il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore “a semplice richiesta”, o entro un tempo predeterminato, ben può essere interpretata quale legittima deroga (parziale, e non totale) all'art. 1957 c.c., nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato ragionevolmente soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo, dunque, dalla proposizione di un'azione giudiziaria, atteso che la deroga all'art. 1957 c.c. ad opera dalla garanzia a prima richiesta ben si giustifica con il fatto che il fideiussore che si obbliga al pagamento a prima o a semplice richiesta è colui il quale è tenuto a provvedere al pagamento dell'obbligazione principale non appena gli pag. 23/34 venga intimato dal creditore, indipendentemente, quindi, dall'esercizio di un'azione giudiziale;
e ciò in quanto, da un lato, sarebbe obbligato ad eseguire il pagamento richiesto secondo il meccanismo proprio del solve et repete e, dall'altro, poiché reso edotto del mancato adempimento da parte del debitore principale. In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 26 settembre 2017, n. 22346 la quale, intendendo dare continuità ad un proprio precedente del 2008 (Cass. Civ. Sez. III,
21 maggio 2008, n. 13078), ha chiaramente affermato che “in una pattuizione contrattuale in cui la garanzia si stabilisce a prima richiesta e, nel contempo, si prevede l'applicazione del primo comma dell'art. 1957 cod. civ., il criterio di esegesi di cui all'art. 1363 cod. civ. impone di leggere il rinvio a detta norma, tanto più se espresso, come nella specie, con un riferimento al termine di cui ad essa e non ad altro dei suoi contenuti, nel senso che il termine debba osservarsi con una mera richiesta stragiudiziale e non nel senso che si debba osservare con l'inizio dell'azione giurisdizionale, secondo la tradizionale esegesi della norma. È sufficiente osservare che, se il rinvio si intendesse anche alla previsione di tale azione, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia
a semplice richiesta e senza possibilità di eccezioni, possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria: è sufficiente osservare che, esigendo l'esercizio dell'azione in giudizio la dimostrazione del bisogno di tutela giurisdizionale espressa nel precetto dell'art. 100 cod. proc. civ., detta azione postulerebbe che il garante sia stato necessariamente attinto da una richiesta di adempimento dell'obbligo di garanzia in ragione dell'inadempimento del debitore garantito. Sicché, l'azione non potrebbe che iniziarsi dopo una richiesta stragiudiziale.”
Tale principio è stato ribadito ancora di recente dalla Suprema Corte che, sebbene in una vicenda attinente ad un contratto autonomo di garanzia ma il cui principio è chiaramente applicabile al caso de quo, ha affermato che “in tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza
pag. 24/34 di cui all'articolo 1957, comma 1, del Cc, deve intendersi riferito – giusta
l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'articolo 1363 del Cc – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio. Tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'articolo
1957 del Cc quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (Cassazione civile sez. I, 03/11/2021, n.31509).
Ed infatti, ritenere che, in presenza di una garanzia a prima richiesta, l'onere del creditore di avanzare istanza entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale debba ritenersi soddisfatto esclusivamente con l'esperimento di un'azione giudiziale, e non anche con la semplice richiesta scritta di pagamento rivolta al debitore principale o al fideiussore, significherebbe snaturare la garanzia di cui si discute del suo significato proprio di garanzia a prima richiesta e ammettere, quindi, la palese contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare a prima richiesta l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.
Ciò premesso, nel caso di specie il contratto di fideiussione specifica del 16.12.2016 contiene appunto la clausola “a semplice richiesta scritta” (artt. 7 “Il Fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla CA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore principale, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”) e, come documentalmente provato, la banca opposta in data 08.01.2020 ha comunicato alla società opposta ed ai suoi fideiussori la decadenza pag. 25/34 del beneficio del termine, seguita poi da una diffida del 24.06.2020 ed in data
11.05.2021 ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo, emesso il successivo
17.05.2021 e notificato agli opponenti in data 25.06.2021, ragion per cui, come correttamente rilevato dal primo giudice, da un lato, la scadenza del termine di adempimento dell'obbligazione principale risulta verificatasi solo con le predette comunicazioni e, dall'altro, le intimazioni di pagamento risultano idonee ad evitare la decadenza ex art. 1957 comma 1 c.c., trattandosi, come visto, di fideiussioni con clausola “a semplice richiesta scritta”.
Risulta dunque documentato oltre che incontestato tra le parti l'esistenza di richieste di adempimenti stragiudiziali inviate dalla banca sia al debitore che ai fideiussori ed allegate al ricorso monitorio che dimostrano l'osservanza della banca agli adempimenti di cui all'art. 1957 c.c. Pertanto, la banca ha tempestivamente fatto valere il proprio credito nei confronti del debitore garantito e dei fideiussori e, dunque, la decadenza invocata da parti appellanti non può ritenersi applicabile nel caso di specie.
5.4 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di gravame con il quale gli appellanti hanno censurato l'impugnata sentenza per aver basato la sua decisione su una errata interpretazione delle doglianze sollevate avverso il contratto di finanziamento, avendo reputato le stesse rivolte alla tipologia di ammortamento applicato e non al regime di capitalizzazione.
5.4.1 Ed invero, dalle risultanze processuali di primo grado, emerge chiaramente come parte opponente abbia eccepito la violazione del divieto di anatocismo per essere stato applicato il sistema di ammortamento alla francese, richiamando espressamente proprio la normativa inerente al divieto anatocistico (art. 1283 c.c. e art. 6 della delibera Cicr del
09.02.2020) laddove, a pag. 13 dell'atto di citazione, afferma testualmente che “Dalla perizie di parte, è emerso come il piano di rimborso del contratto sian determinati col metodo c.d. “alla francese” e sottende quindi un meccanismo di anatocismo che non risulta esplicitato dalla parte mutuante e per l'effetto non risulta pattuito. Ne discende pertanto la palese violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 6 della Delibera CICR del
pag. 26/34 09.02.2000….”. Corretta, pertanto, appare essere la gravata decisione nella parte in cui si è pronunciata nell'ambito dell'oggetto della domanda come delineato dalle parti.
Ciò premesso, si osserva che non può essere ravvisabile l'eccepita capitalizzazione composta degli interessi derivante dall'adozione del piano di ammortamento alla francese, cui gli appellanti riconnettono effetti anatocistici con ricadute negative sulla determinatezza dei tassi, in quanto, nel caso di specie, il rimborso del mutuo segue lo schema del piano di ammortamento alla francese con rimborso degli interessi in misura via via decrescente e del capitale in misura via via crescente (art. 6 contratto di mutuo).
Al riguardo, si rileva che questa Corte aderisce all'impostazione che non individua nel piano di ammortamento di questo tipo (ove il rimborso avviene tramite rate costanti con quote di interessi decrescenti e quote di capitali crescenti per cui le rate periodiche sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi calcolata sul capitale residuo: con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente mentre quella per interessi è sempre inferiore) violazione del divieto di anatocismo e dunque dell'art. 1283 c.c.. Ciò in quanto (come affermato dalla prevalente giurisprudenza di merito e dalla stessa intestata Corte in diversi precedenti, in materia di mutui, e non sussistendo ragioni allo stato per l'adozione di un diverso orientamento) nel metodo di ammortamento “alla francese” gli interessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi, con la conseguenza che, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale sistema non comporta dal punto di vista giuridico capitalizzazione degli interessi, dal momento che quelli conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario, detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti.
Sul punto giova riportare l'insegnamento anche della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. n. 27823/23 che, sebbene nello specifico settore tributario, ha affrontato la questione della legittimità dell'ammortamento alla francese) secondo il quale tale metodo comporta che gli interessi siano calcolati solo sulla quota di capitale via via pag. 27/34 decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi per cui “ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce.
Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva,
l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n.
16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato”.
Orientamento ribadito nella parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione a SS.
UU. n.15130/2024 che, pur affrontando il diverso tema della determinatezza, tuttavia ha avuto modo di chiarire che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul
TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.”
In conclusione, va evidenziato che una volta che sia stato raggiunto l'accordo fra le parti sugli elementi essenziali del contratto (somma mutuata, tasso, durata del prestito e numero delle rate) la misura della rata discende dagli indicati elementi contrattuali, sicché va escluso ogni profilo di indeterminatezza del contratto (segnatamente con riferimento all'interesse pattuito), atteso che con la sottoscrizione del piano di pag. 28/34 ammortamento il mutuatario è in grado di valutare le condizioni economiche applicate.
Né la circostanza per cui il ricorso all'ammortamento alla francese determina un esborso complessivamente più consistente rispetto a quello che deriverebbe dal ricorso all'ammortamento all'italiana può avere rilevanza ai fini della determinatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate al rapporto, potendo tale circostanza essere compensata dalla convenienza per il mutuatario di pagare una rata costante nel tempo.
Né può ritenersi che l'adozione di piano di ammortamento “alla francese” possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultralegale stabilito nel contratto, con conseguente necessità di ricalcolare il piano di ammortamento mediante applicazione del tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c. Nel caso di specie, va escluso qualsiasi anatocismo del piano di ammortamento in quanto nell'ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati di volta in volta su un capitale che si riduce per effetto della restituzione periodica dello stesso e sul quale non avviene alcuna capitalizzazione di interessi e il contratto oggetto di causa non ha comportato l'addebito di interessi anatocistici in violazione dell'art. 120 TUB e che in relazione alle disposizioni di cui alla Delibera CICR 09.02.2000 il contratto di mutuo oggetto di causa riporta all'art. 7.1, secondo quanto previsto in relazione ai finanziamenti rateali, il divieto di capitalizzazione degli interessi moratori applicati sulle rate non pagate, come previsto dalla citata delibera. Non sussiste, quindi, l'eccepita indeterminatezza in ordine al tasso ultralegale pattuito nel contratto, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 1284, comma 3 cod. civ. Ed invero, nel contratto di mutuo oggetto di causa, sia per il periodo di preammortamento che per quello di ammortamento, risulta espressamente pattuito il tasso variabile applicato nella misura del 3,719% annuo e, relativamente alle sessanta rate mensili del piano di ammortamento allegato al contratto
(con indicato l'importo per quota capitale di ogni singola rata), risulta stabilito che il tasso dovesse essere corrisposto, “… in misura pari a 2,500 punti in più dell'EURIBOR tre mesi Lett.365 media mese arr.ta 0,100”.
Inconferente appare essere quanto assunto dagli appellanti secondo cui l'istituto di credito “non dichiarando il tipo di capitalizzazione impiegata, fa credere al cliente di
pag. 29/34 pagare un monte interessi calcolato al tasso annuo nominale riportato in contratto mentre, in realtà, per effetto della capitalizzazione composta, il tasso effettivamente applicato è molto più alto”, atteso che nel contro in questione risultano chiaramente indicati il tasso annuale effettivo (nella misura del 2,529%), il tasso nominale annuo
(nella misura del 2,500%) il tasso di preammortamento e lo spread (nella misura del
2,500%), unitamente al parametro di indicizzazione.
5.4.2 Infondata è anche l'eccepita indeterminatezza dell'oggetto del contratto, asseritamente derivante da un'errata/mancata indicazione del TAEG/ISC e del TAE.
Al riguardo, giova evidenziare come in tema di contratti bancari, l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Tale opzione ricostruttiva è stata confermata anche dalla Suprema Corte che, di recente, ha statuito che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n.
39169/2021). L'ISC, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione informativa;
né può ritenersi applicabile il comma 7 dell'art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, non rientrante nel caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi. Occorre a tal riguardo precisare che l'invocata nullità del contratto può rilevare, eventualmente, solo relativamente ai contratti dei consumatori;
si rileva, infatti, che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_5
pag. 30/34 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (non applicabile al caso in esame) prevede che
“sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto “. Appare allora evidente che se il
Par Par legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra dichiarato e concretamente applicato anche nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, lo avrebbe espressamente previsto con una specifica norma analoga a quella di cui all'art. 125 bis, comma 6, TUB. L'art. 117, comma 6, TUB, invece, non contiene una Par tale previsione. Ne discende che l'erronea indicazione dell' non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB, ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi. Questa soluzione risulta coerente con i principi giurisprudenziali sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità del contratto, secondo cui la violazione dei doveri di informazione dà luogo a responsabilità precontrattuale o contrattuale, senza però determinare la nullità del contratto. In quest'ultimo caso, potrà eventualmente configurarsi una violazione della normativa in tema di trasparenza e quindi venire in rilievo una violazione del criterio di buona fede nella predisposizione e nell'esecuzione del contratto, con diritto al risarcimento del danno (eventualmente precontrattuale, in quanto afferente agli obblighi informativi in capo all'intermediario), che parte appellante non ha dedotto né in alcun modo dimostrato;
pertanto, l'erronea indicazione dell'ISC nel corpo del contratto, indicato in misura difforme da quella prevista, non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito.
Neanche risulta applicabile il comma 6 dell'art. 117 TUB, non solo perché non sembra fare riferimento all'indice sintetico del TAEG (che non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto), ma anche perché la norma riguarda ipotesi di divergenza delle clausole contrattuali rispetto a quanto pubblicizzato, mentre pag. 31/34 nel caso di specie la censura riguarda l'erronea indicazione del ISC/TAEG senza allegazione di ciò che, invece, è stato pubblicizzato sul mercato. L'omessa o erronea indicazione, dunque, non va ad incidere sulla validità del contratto ex art 117 TUB ma
“l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023) nell'ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto mutuante dovendo, in tal caso, il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, dimostrando il pregiudizio patrimoniale subito, per essergli stata compromessa la possibilità di accedere ad altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con la banca. Nel caso di specie un pregiudizio di tale tipo non risulta né allegato, né dimostrato né oggetto di richiesta di risarcimento.
Le medesime considerazioni di cui sopra valgono anche per l'asserita omessa indicazione del Tasso Annuo Effettivo (TAE), anch'esso pacificamente non rientrante tra i tassi di interesse o tra le clausole economiche del contratto di mutuo e avente una mera funzione di informazione che consente alla parte mutuataria di conoscere il costo effettivo al quale va incontro con la stipula del finanziamento. Pertanto, l'eventuale erronea/omessa indicazione del Tae non può determinare una nullità del contratto ex art. 117 TUB, potendo, al più, costituire fonte di responsabilità dell'intermediario e di danno risarcibile per il finanziato, oggetto di specifica domanda che, nella specie, non è stata proposta. In ogni caso, non pertinenti si rivelano nella specie i rilievi formulati nell'atto di gravame in ordine all'omessa indicazione del TAE, atteso che nel contratto di mutuo, come già evidenziato, è stato previsto un piano di ammortamento alla francese che, secondo l'orientamento interpretativo costantemente seguito da questa
Corte, non comporta alcun fenomeno di anatocismo, con conseguente esclusione dell'operatività della previsione dell'art. 6 della delibera CICR 2000.
Ciò nondimeno, si rileva che nel caso di specie le contestazioni sollevate al riguardo, anche in ordine alla dedotta omessa indicazione del Tasso Annuo Nominale (TAN),
pag. 32/34 risultano comunque infondate, atteso che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nel contratto di mutuo del 16.12.2016, sottoscritto dalla stessa la CP_1
quale dichiarava, inoltre, di aver trattenuto copia del contratto, risultano espressamente e chiaramente indicati sia il TAN (tasso d'interesse nominale annuo, nella misura del
2,500%), sia il TAEG (nella misura del 2,770%), sia il TAE (tasso annuo effettivo, nella misura del 2,529%).
5.5 Le considerazioni sopra esposte rendono evidenza dell'infondatezza del gravame proposto, ritenuta assorbita ogni altra questione e senza necessità dei richiesti approfondimenti istruttori in relazione al principio consolidato in giurisprudenza che esclude la funzione meramente esplorativa e supplettiva della CTU.
Ed invero, in relazione alla richiesta, avanzata in primo grado dagli opponenti e riproposta dagli odierni appellanti anche nel presente grado di giudizio, di espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile, si osserva che la stessa, in mancanza dell'allegazione specifica dell'esistenza delle eccepite clausole illegittime e delle presunte illegittimità di specifici addebiti, si rivelerebbe meramente esplorativa e, come tale, inammissibile e ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento di legittimità,
“la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume né può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio, restandosi ad essere legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c. e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente” (cfr. Cass.
n. 19631/2020; Cass. n. 31886/2019; Cass. n. 30218/2017)
pag. 33/34 6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione della fase di trattazione- istruttoria, non svoltasi, alla luce del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, si prestano ad essere interamente compensate tra le parti.
7. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in Parte_1
proprio e quale legale rappresentante. della CP_1 Parte_2
, e ND ND, avverso la sentenza del Parte_3 Parte_4
Tribunale di Chieti, pubblicata in data 12 giugno 2023, nei confronti di
[...]
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 Controparte_3
ogni altra istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di consiglio da remoto del 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Francesca Coccoli
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