Art. 1. Articolo unico.
La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, e' prorogata al 30 giugno 1960.
La durata in carica dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominati a seguito delle elezioni indette con il decreto Ministeriale 10 novembre 1956, n. 20 T, e' prorogata al 30 giugno 1960.