Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/05/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 24910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costanza Teti Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 24910/2024
R.G. instaurato da
) con l'avv. BIEMMI LAURA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. con l'avv. LIPPOLIS LAURA Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione ex art 127-ter c.p.c., depositate in data 12/3/2025.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e il giorno 07/09/2008 presso la Parte_1 Parte_2
Chiesa Parrocchiale S. Lorenzo di Nuvolera (BS), con atto trascritto presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Nuvolera (BS), nel registro atti di matrimonio anno 2008 atto n. 12, parte II, serie A, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nuvolera (BS) ed ai comuni di rispettiva residenza di procedere alle relative annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
2- affidare le figlie e , ancora minori, ad entrambi i genitori che ne eserciteranno la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale in maniera condivisa. I genitori si impegneranno a collaborare fra loro
1
i genitori avranno cura di non discutere alla loro presenza, di comunicare alle figlie che la volontà presa è di entrambi i genitori per evitare a loro ansie e preoccupazioni. I genitori concordano che le figlie avranno la propria residenza anagrafica e di fatto presso la madre, con la quale permarranno in forma prevalente;
3- il padre potrà vedere e sentire le figlie ogniqualvolta lo desideri, previo avviso e compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle minori e della madre;
in particolare, salvo diverso accordo dei genitori, il padre potrà tenere con sé le figlie con le seguenti modalità: -a fine settimana alternati, dal venerdì sera verso le ore 20.30 circa fino alle ore 20.30 circa della domenica, con pernottamento presso la casa paterna;
-due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì
e mercoledì dalle ore 17.30 circa fino alle ore 21. Ciascun genitore potrà trascorrere due settimane, anche non consecutive, in via esclusiva, con entrambe le figlie, durante il periodo estivo, con date da stabilirsi entro la metà di giugno. Le vacanze di Natale saranno trascorse in egual misura dalle figlie con ciascun genitore avendo cura di alternare il giorno di Natale o di Santo Stefano e i giorni di
Capodanno o del 6 gennaio. Le vacanze di Pasqua suddivise a metà tra i genitori precisando che le figlie rimarranno con l'uno e l'altro genitore il giorno di Pasqua e il giorno di Pasquetta, ad anni alterni. I genitori avranno cura di festeggiare insieme, nel limite del possibile, il giorno o la festa di compleanno delle figlie. Salvo diverso accordo dei genitori, il padre si impegna a prelevare le figlie dalla casa coniugale ed a riaccompagnarvele. La più ampia facoltà dei genitori di determinare di comune accordo tempi e modalità diverse del diritto di visita compatibilmente con i propri impegni e quelli delle figlie.
4- il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, a Parte_2 Parte_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 1.512,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, di cui euro 756,00 per ciascuna figlia, a titolo di concorso nel mantenimento delle stesse finché non saranno economicamente autosufficienti;
5- le spese straordinarie nell'interesse delle figlie verranno sostenute dai genitori nella misura del
70% per il padre e 30% per la madre, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016 che si allega al presente ricorso. Le relative spese verranno detratte dai genitori nella misura delle percentuali in cui sono sostenute;
l'assegno unico familiare sarà trattenuto nella totalità dalla sig.ra
Si precisa che dovranno essere poste a carico esclusivo del padre tutte le spese Parte_1
necessarie per conseguire la patente di guida delle figlie;
6- il sig. corrisponderà alla sig.ra al momento del deposito del Parte_2 Parte_1 ricorso, a mezzo bonifico bancario, l'importo complessivo di euro 32.000,00= di cui Euro 12.000,00 quale assegno divorzile una tantum, Euro 18.000,00= a titolo di contributo all'acquisto di una nuova
2 auto così come stabilito negli accordi di separazione consensuale ed Euro 2.000,00 quale contributo alle spese legali;
7- le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori;
8- ciascuna parte sosterrà le spese del professionista incaricato con rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
9- le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/09/2008, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Nuvolera (BS) (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2008), con il regime patrimoniale delle separazione dei beni.
Dalla loro unione sono nate le figlie (3/2/2010) e (12/12/2014). Per_1 Per_2
Le parti risultano separate dal 29/6/2023 con decreto di omologazione della separazione n. 4941/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate anche nell'interesse delle figlie minori e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 10/04/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Costanza Teti Andrea Marchesi
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