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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 3227/2024
Il Tribunale di Napoli nord, nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3227 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto un'azione di accertamento di simulazione e un'azione revocatoria, proposta con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., da:
con sede legale in Roma alla Via Boccherini n. 15, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
UC (C.F.: e con questi elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Duomo CodiceFiscale_1
n. 28, indirizzo P.E.C.: Email_1
-Attrice;
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. , quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale, con sede in Villa Literno (CE) al Corso Umberto n. 146 (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Cafaro C.F. , con P.IVA_2 C.F._3 domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: Email_2
- Convenuta
Co NONCHÉ
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_3 C.F._4
Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Tozzi (C.F.
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Diaz 28, C.F._5 indirizzo P.E.C.: Email_3
- Convenuta
1 CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 19 aprile 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, il ha convenuto in giudizio e al fine Parte_1 Controparte_1 CP_3 di ottenere l'accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c., od in subordine la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del seguente atto dispositivo:
- Atto di compravendita stipulato tra e dinanzi al Notaio dott. Controparte_1 CP_3
in data 21.11.2019 (Rep. n. 139875 – Racc. 40035) e trascritto in data 20.12.2019 ( Persona_1
Registro Particolare n. 33483 – Registro Generale n. 43082), con il quale la prima ha ceduto alla seconda:
a) la piena proprietà dell'appartamento sito in Villa Literno (CE) alla Via Vicinale delle Figliuole n. 4, posto al primo piano della consistenza di cinque vani e mezzo catastali, riportato nel catasto dei Fabbricati del Comune di Villa Literno al foglio 12, particella 5453, sub. 7, categoria A/2, classe 3, confinante con cortile sub. 1, con p.lla 544, con appartamento sub. 6 e con vano scala sub. 3, riservandosi il diritto di abitazione per sé vita natural durante;
b) la quota indivisa pari a ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito al piano seminterrato riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Villa Literno al foglio 12, particella 5453, sub. 9, cat. C/2, classe 1, della consistenza catastale di 147 metri quadrati, confinante con cortile sub 1, con vano scala sub 3, con locale sub 8 e con p.lla 544.
Nella prospettazione offerta in ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal nei confronti della . Parte_1 CP_1
A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: Cont
- la quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del della Controparte_1 complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in Villa Literno al Corso Umberto I n. 146;
- tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre
2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta;
2 - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul Cont misuratore, emetteva la fattura n. 61312228181932A del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto;
- rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo n.
7132/2020 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso dell'odierna attrice in data 16 aprile 2020, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021;
- parimenti restava senza esito la successiva notifica dell'atto di precetto in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
CP_1
- in data 21.11.2019 la trasferiva alla figlia, l'immobile in oggetto. CP_1 CP_3
Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante.
Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti.
Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la sussistenza di ulteriori debiti dell'alienante nei confronti dell'erario. Cont Il aveva poi, in via subordinata, dedotto che l'atto di compravendita censurato sarebbe stato oggetto di simulazione relativa. Ciò in quanto le parti avrebbero in realtà posto in essere un atto di donazione. A sostegno di tale ricostruzione, oltre agli elementi indiziari già forniti, l'attrice ha rappresentato che pochi mesi prima del rogito notarile la avrebbe donato al proprio figlio altri due beni immobili di sua CP_1 proprietà. Pertanto, nel caso in esame, nell'ambito di una più complessa ed ampia operazione finalizzata al trasferimento, con atto di liberalità, dei beni immobili ai propri figli, sarebbe stato scelto, dalla disponente, la forma dell'atto di compravendita al solo fine di non destare ulteriori sospetti nei confronti dei creditori.
In ogni caso, la compravendita in esame rappresenterebbe, in definitiva, il tentativo della convenuta di sottrarre beni alla propria responsabilità patrimoniale generica, pregiudicando o comunque rendendo in
3 tal modo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'odierna società attrice, e pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'esperimento dell'actio pauliana, l'attrice concludeva, in via ulteriormente gradata, per l'accertamento della sua inefficacia relativa, il tutto con vittoria di spese.
***
Con comparsa di comparizione e risposta del 12 novembre 2024, si costituivano in giudizio le convenute, concludendo per il rigetto delle domande avanzate da controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
La causa, di natura prettamente documentale, perveniva all'udienza di discussione orale del 13 novembre
2025, nel corso della quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, e all'esito veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
***
1. Preliminarmente vanno disattese le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto gli elementi emersi in corso di giudizio non appaiono tali da denotare l'insussistenza di una effettiva volontà, da parte dei disponenti, dell'atto traslativo posto in essere.
Come è noto, il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, pertanto, anche se all'esterno il quadro giuridico appare mutato, nei rapporti effettivi tra le parti, tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza laddove quest'ultima dovesse pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale – sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato – ha diritto di esercitare l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente appositamente costituito dalle parti. Va rilevato che oggetto di prova non
è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario, cioè, che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Quanto alle modalità con cui il creditore del simulato alienante è ammesso a provare la
4 simulazione, la disciplina codicistica consente a quest'ultimo di provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta dunque al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Ciò premesso in linea teorica, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia offerto elementi univoci dai quali ricavare, innanzitutto, l'insussistenza di una reale volontà negoziale alla base dell'atto di compravendita concluso dalla con la (cfr. all. 9 all'atto di citazione). CP_1 CP_3
Tutti gli elementi addotti da parte attrice, infatti, non possono considerarsi univoci nel senso della effettiva assenza di una reale e concreta volontà negoziale di simulare all'esterno gli effetti di un atto non voluto od ancora di mascherare all'esterno la sussistenza di una compravendita in luogo di una donazione.
Ciò in quanto tutti gli elementi addotti ben possono coincidere, come pure parte attrice ha tentato di dimostrare, con una volontà della disponente di disfarsi effettivamente ed a titolo oneroso del proprio bene, al fine di sottrarre quest'ultimo, con atto in frode ai creditori, se del caso, come si vedrà infra, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., alla propria garanzia patrimoniale generica. Tanto appare sufficiente al fine di rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa ed assoluta proposte da parte attrice.
2. Passando all'esame della domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata da parte attrice, si osserva invece quanto segue.
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. L'azione mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione.
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore;
l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.
16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la
5 consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III,
18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo. Cont In merito al credito vantato, il ha rappresentato e documentato di essere creditore della in CP_1 virtù del decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di Roma, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021. (cfr. all.ti 5-7 all'atto di citazione).
Parte attrice, dunque, ha dimostrato la sussistenza delle proprie ragioni di credito e la propria legittimazione (dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono meritevoli di essere tutelate con lo strumento di cui all'art. 2901 c.c. anche le ragioni di credito sub judice).
Quanto alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, è opportuno ricordare che non è richiesta - a fondamento dell'azione - la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modifica qualitativa di esso;
dunque, il danno non deve essere, necessariamente, effettivo e concreto, ma è sufficiente un pericolo di danno.
Infatti, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999).
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che le modifiche patrimoniali poste in essere dal convenuto abbiano inciso sulla garanzia patrimoniale di questi.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che mediante l'atto dispositivo impugnato, la convenuta avrebbe ceduto (pur riservando per sé il diritto di abitazione su uno di essi) la piena proprietà di due immobili e ciò ha certamente comportato una rilevante modifica non solo quantitativa del suo patrimonio, ma anche qualitativa (specialmente se a ciò si aggiunge che per effetto delle donazioni effettuate in favore dell'altro figlio, precedentemente alla compravendita in oggetto, la disponente si è di fatto privata di tutti i propri beni immobili, come tali più facilmente aggredibili dai creditori, rispetto al
6 denaro, il quale ontologicamente espone il creditore pignorante a maggiori rischi di infruttuosità dell'azione esecutiva).
Alla luce delle considerazioni appena effettuate deve constatarsi la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.
3. Quanto, poi, al requisito soggettivo, occorre precisare che, dagli atti prodotti in giudizio dalla società attrice, emerge in maniera evidente l'anteriorità del credito per cui agisce in revocatoria rispetto all'atto dispositivo.
Non possono, sul punto, condividersi le considerazioni esposte dalle convenute nella comparsa di costituzione, secondo cui il trasferimento del bene sarebbe stato antecedente rispetto al sorgere del credito (momento che veniva individuato con la emissione del decreto ingiuntivo). Cont E' evidente infatti che il credito del , derivante dalla alterazione dei misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, sia sorto anteriormente, e precisamente al momento della effettiva fruizione di energia non conteggiata od al più tardi in concomitanza con la verifica effettuata dai tecnici del servizio di distribuzione (all.1 all'atto di citazione), i quali constatavano, alla presenza della stessa convenuta, titolare del rapporto di fornitura, che il misuratore era stato manomesso, provvedendo alla stesura del relativo verbale, sottoscritto senza riserve dalla . CP_1
A ciò va aggiunto che, effettuate le opportune ricostruzioni, la società attrice aveva provveduto, previa liquidazione del proprio credito, ad emettere regolare fattura per il saldo di quanto dovuto, nei confronti della convenuta, già in data 12 ottobre 2018 (cfr. all. 2), concedendo a quest'ultima termine sino al 2 novembre 2018 per il relativo pagamento.
Appare evidente, dunque, che il credito vantato dall'attrice deve considerarsi preesistente rispetto al trasferimento impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (21 novembre 2019), a nulla rilevando che l'attrice si sia munita solo successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione.
Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento
(cd. scientia damni).
La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. III Sez. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21
7 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile
2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: cfr.
Cass. 19 febbraio 2004 n. 332).
Nel caso di specie sussistono molteplici elementi dai quali desumere, in via presuntiva, la sussistenza di tale stato soggettivo in capo, tanto alla , disponente, quanto alla di lei figlia, terza CP_1 CP_3 acquirente.
Basti considerare, in primo luogo, che l'atto dispositivo è stato realizzato in data 21 novembre 2019, circa un anno dopo l'accertamento del prelievo fraudolento e l'emissione e trasmissione della relativa fattura: tali circostanze fattuali allegate dall'attrice, documentate mediante la produzione della relativa documentazione, non sono state specificamente contestate dalle convenute nei propri atti difensivi, per cui va innanzitutto valorizzata la prossimità temporale dell'atto dispositivo compiuto rispetto alla ben nota conoscenza, da parte della debitrice, dell'esistenza del credito.
In secondo luogo, depone a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., il contenuto dell'atto dispositivo impugnato: la contemporanea dismissione di n. 2 beni immobili, gli unici rimasti nella titolarità della , verso il corrispettivo del solo accollo delle rate di mutuo CP_1 residue, denotano la piena consapevolezza da parte della disponente dell'attitudine lesiva dell'atto impugnato per le ragioni di soddisfazione dei propri creditori.
Va richiamato, sul punto, quell'indirizzo giurisprudenziale “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" non solo l'esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. ancora, Cass. n. 3676/2021, e in senso conforme, Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno
1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970).
Tali considerazioni, dunque, valgono a configurare la scientia damni anche in capo al terzo acquirente,
tenendo conto del rapporto di stretta parentela sussistente tra quest'ultima e la CP_3 disponente, (madre e figlia). Controparte_1
L'acquirente, infatti, in virtù di tale vincolo parentale, non poteva verosimilmente non essere a conoscenza, tanto della ingente esposizione debitoria maturata dalla madre, quanto del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto dispositivo compiuto. Depone in tal senso, infine, anche la riserva del diritto di abitazione su uno degli immobili trasferiti da parte dell'alienante, circostanza che ulteriormente lascia intendere che, tanto l'alienante quanto l'acquirente, fossero pienamente consapevoli dell'imminente azione esecutiva da parte della creditrice.
8 Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la sussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni in capo alla disponente ed all'acquirente. Cont 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal nei confronti di e è meritevole di accoglimento. Ne consegue che l'atto di Controparte_1 CP_3 compravendita del 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inefficace rispetto alla parte attrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo attenendosi ai parametri tabellari minimi contenuti nel D.M. Giustizia n.55/2014 (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) con esclusione della “fase istruttoria e di trattazione”, dato il tenore prettamente documentale della controversia (non è stata effettuata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio).
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma
1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già all'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. Civ. n. 10089/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n.
3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3227/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte;
- Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_3
e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto per Notar dott.
[...] Per_1
del 21.11.2019 (Rep. n. 139875 – Racc. 40035) e trascritto in data 20.12.2019 (Registro
[...]
Particolare n. 33483 – Registro Generale n. 43082);
- Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 759,00 per spese e in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 3227/2024
Il Tribunale di Napoli nord, nella persona del Giudice, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3227 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto un'azione di accertamento di simulazione e un'azione revocatoria, proposta con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., da:
con sede legale in Roma alla Via Boccherini n. 15, C.F. Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco P.IVA_1
UC (C.F.: e con questi elettivamente domiciliata in Aversa alla Via Duomo CodiceFiscale_1
n. 28, indirizzo P.E.C.: Email_1
-Attrice;
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], C.F. , quale titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale, con sede in Villa Literno (CE) al Corso Umberto n. 146 (C.F.
), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Celeste Cafaro C.F. , con P.IVA_2 C.F._3 domicilio digitale eletto all'indirizzo P.E.C.: Email_2
- Convenuta
Co NONCHÉ
nata a [...] il [...], C.F. , residente in [...]CP_3 C.F._4
Literno (CE) alla via Vicinale delle Figliuole n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Tozzi (C.F.
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Aversa (CE) alla via Diaz 28, C.F._5 indirizzo P.E.C.: Email_3
- Convenuta
1 CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza del 13 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. iscritto a ruolo il 19 aprile 2024 e notificato in data 29 maggio 2024, il ha convenuto in giudizio e al fine Parte_1 Controparte_1 CP_3 di ottenere l'accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c., od in subordine la declaratoria di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. del seguente atto dispositivo:
- Atto di compravendita stipulato tra e dinanzi al Notaio dott. Controparte_1 CP_3
in data 21.11.2019 (Rep. n. 139875 – Racc. 40035) e trascritto in data 20.12.2019 ( Persona_1
Registro Particolare n. 33483 – Registro Generale n. 43082), con il quale la prima ha ceduto alla seconda:
a) la piena proprietà dell'appartamento sito in Villa Literno (CE) alla Via Vicinale delle Figliuole n. 4, posto al primo piano della consistenza di cinque vani e mezzo catastali, riportato nel catasto dei Fabbricati del Comune di Villa Literno al foglio 12, particella 5453, sub. 7, categoria A/2, classe 3, confinante con cortile sub. 1, con p.lla 544, con appartamento sub. 6 e con vano scala sub. 3, riservandosi il diritto di abitazione per sé vita natural durante;
b) la quota indivisa pari a ¼ della piena proprietà del locale pertinenziale ad uso deposito al piano seminterrato riportato nel Catasto dei Fabbricati del Comune di
Villa Literno al foglio 12, particella 5453, sub. 9, cat. C/2, classe 1, della consistenza catastale di 147 metri quadrati, confinante con cortile sub 1, con vano scala sub 3, con locale sub 8 e con p.lla 544.
Nella prospettazione offerta in ricorso, l'atto dispositivo in oggetto sarebbe nullo e/o inefficace, in quanto esclusivamente posto in essere al fine di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito vantate dal nei confronti della . Parte_1 CP_1
A riprova di ciò, la società ricorrente precisava che: Cont
- la quale titolare dell'omonima impresa individuale, era debitrice del della Controparte_1 complessiva somma di euro 114.520,09 in virtù di un rapporto di fornitura di energia elettrica posto in essere per l'immobile sito in Villa Literno al Corso Umberto I n. 146;
- tale credito sarebbe sorto in seguito al verbale di verifica del 4 settembre 2018, redatto dai tecnici del servizio di distribuzione a seguito di ispezione presso l'utenza della convenuta. In tale circostanza veniva accertato l'esistenza di un prelievo fraudolento di energia elettrica 4 settembre 2013- 4 settembre
2018, sottoscritto senza riserve dalla convenuta;
2 - dopo aver provveduto alla ricostruzione dei consumi effettivi mediante le opportune verifiche sul Cont misuratore, emetteva la fattura n. 61312228181932A del 12 ottobre 2018 per ottenere il pagamento di quanto dovuto;
- rimasta inevasa la richiesta di pagamento, il suddetto credito confluiva nel decreto ingiuntivo n.
7132/2020 emesso dal Tribunale di Roma su ricorso dell'odierna attrice in data 16 aprile 2020, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021;
- parimenti restava senza esito la successiva notifica dell'atto di precetto in data 4 ottobre 2021, posto che, nelle more, la ditta individuale della veniva cancellata dal Registro delle Imprese;
CP_1
- in data 21.11.2019 la trasferiva alla figlia, l'immobile in oggetto. CP_1 CP_3
Così ricostruita la vicenda, l'attrice ha dedotto che l'atto di compravendita impugnato sarebbe innanzitutto nullo e/o inefficace per simulazione assoluta delle parti ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto l'alienante avrebbe continuato ad abitare l'immobile anche in seguito alla sua conclusione e non vi sarebbe prova dell'effettivo versamento del prezzo pattuito: in quest'ottica l'attrice rappresentava che l'acquirente avrebbe deciso d'intesa con la madre di accollarsi le restanti rate di ammortamento del mutuo gravante sugli immobili compravenduti a partire da 01.12.2019, senza che la madre venisse liberata nei confronti dell'istituto erogante.
Inoltre, anche il prezzo pattuito per la compravendita risulterebbe anomalo poiché inferiore al reale valore di mercato dei cespiti trasferiti.
Da ultimo, andrebbero valorizzati, quali elementi indiziari ulteriori dell'avvenuta simulazione, anche il rapporto di convivenza e di stretta parentela sussistente tra le parti contrattuali, nonché la sussistenza di ulteriori debiti dell'alienante nei confronti dell'erario. Cont Il aveva poi, in via subordinata, dedotto che l'atto di compravendita censurato sarebbe stato oggetto di simulazione relativa. Ciò in quanto le parti avrebbero in realtà posto in essere un atto di donazione. A sostegno di tale ricostruzione, oltre agli elementi indiziari già forniti, l'attrice ha rappresentato che pochi mesi prima del rogito notarile la avrebbe donato al proprio figlio altri due beni immobili di sua CP_1 proprietà. Pertanto, nel caso in esame, nell'ambito di una più complessa ed ampia operazione finalizzata al trasferimento, con atto di liberalità, dei beni immobili ai propri figli, sarebbe stato scelto, dalla disponente, la forma dell'atto di compravendita al solo fine di non destare ulteriori sospetti nei confronti dei creditori.
In ogni caso, la compravendita in esame rappresenterebbe, in definitiva, il tentativo della convenuta di sottrarre beni alla propria responsabilità patrimoniale generica, pregiudicando o comunque rendendo in
3 tal modo più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'odierna società attrice, e pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., per l'esperimento dell'actio pauliana, l'attrice concludeva, in via ulteriormente gradata, per l'accertamento della sua inefficacia relativa, il tutto con vittoria di spese.
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Con comparsa di comparizione e risposta del 12 novembre 2024, si costituivano in giudizio le convenute, concludendo per il rigetto delle domande avanzate da controparte, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite.
La causa, di natura prettamente documentale, perveniva all'udienza di discussione orale del 13 novembre
2025, nel corso della quale le parti formulavano le rispettive conclusioni, e all'esito veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
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1. Preliminarmente vanno disattese le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte da parte attrice ai sensi dell'art. 1414 c.c., in quanto gli elementi emersi in corso di giudizio non appaiono tali da denotare l'insussistenza di una effettiva volontà, da parte dei disponenti, dell'atto traslativo posto in essere.
Come è noto, il contratto simulato si presenta come uno schema negoziale i cui effetti giuridici tipici sono meramente apparenti, perché in realtà non voluti dalle parti in tutto (in caso di simulazione assoluta) o in parte (in caso di simulazione relativa). Alla base di tale contratto vi è l'accordo simulatorio, ossia il patto in virtù del quale il contratto simulato deve rimanere privo degli effetti suoi propri, pertanto, anche se all'esterno il quadro giuridico appare mutato, nei rapporti effettivi tra le parti, tali effetti non devono considerarsi prodotti, in tutto o in parte. L'ordinamento non vieta, né sanziona il ricorso a un simile schema contrattuale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza laddove quest'ultima dovesse pregiudicare terzi soggetti: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato dal venire meno di un elemento appartenente al patrimonio del debitore, il quale – sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato – ha diritto di esercitare l'azione di simulazione, ai sensi dell'art. 1416, comma 2, c.c. Con l'azione di simulazione, quindi, oggetto di attacco da parte del creditore è lo schema apparente appositamente costituito dalle parti. Va rilevato che oggetto di prova non
è il solo fatto che, stipulando l'atto, il debitore abbia inteso sottrarre un bene alla garanzia generica dei creditori: è necessario, cioè, che venga raggiunta la prova che tale alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla. Quanto alle modalità con cui il creditore del simulato alienante è ammesso a provare la
4 simulazione, la disciplina codicistica consente a quest'ultimo di provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione. In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta di un contratto, spetta dunque al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico.
Ciò premesso in linea teorica, si ritiene che l'istruttoria espletata non abbia offerto elementi univoci dai quali ricavare, innanzitutto, l'insussistenza di una reale volontà negoziale alla base dell'atto di compravendita concluso dalla con la (cfr. all. 9 all'atto di citazione). CP_1 CP_3
Tutti gli elementi addotti da parte attrice, infatti, non possono considerarsi univoci nel senso della effettiva assenza di una reale e concreta volontà negoziale di simulare all'esterno gli effetti di un atto non voluto od ancora di mascherare all'esterno la sussistenza di una compravendita in luogo di una donazione.
Ciò in quanto tutti gli elementi addotti ben possono coincidere, come pure parte attrice ha tentato di dimostrare, con una volontà della disponente di disfarsi effettivamente ed a titolo oneroso del proprio bene, al fine di sottrarre quest'ultimo, con atto in frode ai creditori, se del caso, come si vedrà infra, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c., alla propria garanzia patrimoniale generica. Tanto appare sufficiente al fine di rigettare le domande di accertamento della simulazione relativa ed assoluta proposte da parte attrice.
2. Passando all'esame della domanda di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. proposta in via subordinata da parte attrice, si osserva invece quanto segue.
Come è noto, lo scopo dell'azione revocatoria è quello di tutelare il creditore nei confronti degli atti con i quali il debitore tenda in modo fraudolento a impedire o a rendere più difficile la soddisfazione del credito, sottraendo i propri beni alla responsabilità patrimoniale. L'azione mira a produrre nei confronti del creditore l'inefficacia parziale e relativa dell'atto dispositivo del debitore, evitando che il bene alienato sia sottratto all'azione esecutiva dei creditori dell'alienante e giovando al solo creditore che ha esercitato l'azione.
In sintesi, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, come disciplinati dall'art. 2901 c.c., sono i seguenti: l'esistenza, al momento della proposizione dell'azione, di un credito, anche litigioso, verso il debitore;
l'eventus damni, vale a dire il pregiudizio che alle ragioni del creditore possa derivare dall'atto da revocare, essendo sufficiente all'uopo il profilarsi del pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e che l'azione esecutiva proposta nei suoi confronti sia infruttuosa (cfr. Cass. nn.
16464/2009 e 7452/2000); nei casi in cui l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, la
5 consapevolezza da parte del debitore del carattere pregiudizievole del proprio comportamento rispetto alle ragioni creditorie (cfr. Cass. nn. 23509/2015 e 13343/2015), nonché, qualora l'atto dispositivo sia a titolo oneroso, la conoscenza da parte del terzo avente causa che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Va poi ulteriormente precisato che la prova del requisito della scientia damni può essere fornita anche tramite presunzioni (da ultimo, Cassazione civile sez. III,
18/01/2019, n.1286), l'elaborazione giurisprudenziale, infatti, ha individuato una pluralità di elementi da cui desumere la consapevolezza del pregiudizio ai creditori da parte sia del debitore che del terzo. Cont In merito al credito vantato, il ha rappresentato e documentato di essere creditore della in CP_1 virtù del decreto ingiuntivo 7132/2020 emesso in data 16 aprile 2020 dal Tribunale di Roma, successivamente dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza dell'8 luglio 2021 e spedito in forma esecutiva in data 16 luglio 2021. (cfr. all.ti 5-7 all'atto di citazione).
Parte attrice, dunque, ha dimostrato la sussistenza delle proprie ragioni di credito e la propria legittimazione (dal momento che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, appaiono meritevoli di essere tutelate con lo strumento di cui all'art. 2901 c.c. anche le ragioni di credito sub judice).
Quanto alla sussistenza del requisito del cd. eventus damni, è opportuno ricordare che non è richiesta - a fondamento dell'azione - la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio, ma anche in una modifica qualitativa di esso;
dunque, il danno non deve essere, necessariamente, effettivo e concreto, ma è sufficiente un pericolo di danno.
Infatti, l'eventus damni ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito (Cass. Civ. 12678/2001; Cass. Civ. 12144/1999).
Grava sull'attore l'onere di dimostrare che le modifiche patrimoniali poste in essere dal convenuto abbiano inciso sulla garanzia patrimoniale di questi.
Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto che mediante l'atto dispositivo impugnato, la convenuta avrebbe ceduto (pur riservando per sé il diritto di abitazione su uno di essi) la piena proprietà di due immobili e ciò ha certamente comportato una rilevante modifica non solo quantitativa del suo patrimonio, ma anche qualitativa (specialmente se a ciò si aggiunge che per effetto delle donazioni effettuate in favore dell'altro figlio, precedentemente alla compravendita in oggetto, la disponente si è di fatto privata di tutti i propri beni immobili, come tali più facilmente aggredibili dai creditori, rispetto al
6 denaro, il quale ontologicamente espone il creditore pignorante a maggiori rischi di infruttuosità dell'azione esecutiva).
Alla luce delle considerazioni appena effettuate deve constatarsi la sussistenza, nel caso di specie, dell'elemento oggettivo dell'eventus damni.
3. Quanto, poi, al requisito soggettivo, occorre precisare che, dagli atti prodotti in giudizio dalla società attrice, emerge in maniera evidente l'anteriorità del credito per cui agisce in revocatoria rispetto all'atto dispositivo.
Non possono, sul punto, condividersi le considerazioni esposte dalle convenute nella comparsa di costituzione, secondo cui il trasferimento del bene sarebbe stato antecedente rispetto al sorgere del credito (momento che veniva individuato con la emissione del decreto ingiuntivo). Cont E' evidente infatti che il credito del , derivante dalla alterazione dei misuratori relativi alla fornitura di energia elettrica, sia sorto anteriormente, e precisamente al momento della effettiva fruizione di energia non conteggiata od al più tardi in concomitanza con la verifica effettuata dai tecnici del servizio di distribuzione (all.1 all'atto di citazione), i quali constatavano, alla presenza della stessa convenuta, titolare del rapporto di fornitura, che il misuratore era stato manomesso, provvedendo alla stesura del relativo verbale, sottoscritto senza riserve dalla . CP_1
A ciò va aggiunto che, effettuate le opportune ricostruzioni, la società attrice aveva provveduto, previa liquidazione del proprio credito, ad emettere regolare fattura per il saldo di quanto dovuto, nei confronti della convenuta, già in data 12 ottobre 2018 (cfr. all. 2), concedendo a quest'ultima termine sino al 2 novembre 2018 per il relativo pagamento.
Appare evidente, dunque, che il credito vantato dall'attrice deve considerarsi preesistente rispetto al trasferimento impugnato ai sensi dell'art. 2901 c.c. (21 novembre 2019), a nulla rilevando che l'attrice si sia munita solo successivamente di un titolo esecutivo, vale a dire il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. nel corso del giudizio di opposizione.
Per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all'insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l'elemento soggettivo, l'intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, ma è invece sufficiente che le parti abbiano piena consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento
(cd. scientia damni).
La prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche mediante presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. III Sez. Civ. sentenza n. 3676/2021; in senso conforme, Cass. 21
7 aprile 2006 n. 9367, 18 gennaio 2007 n. 1068, 27 marzo 2007 n. 7507, 22 agosto 2007 n. 17867, 16 aprile
2008 n. 9970, 9 maggio 2008 n. 11577, 23 maggio 2008 n. 13404, 5 marzo 2009 n. 5359; in generale: cfr.
Cass. 19 febbraio 2004 n. 332).
Nel caso di specie sussistono molteplici elementi dai quali desumere, in via presuntiva, la sussistenza di tale stato soggettivo in capo, tanto alla , disponente, quanto alla di lei figlia, terza CP_1 CP_3 acquirente.
Basti considerare, in primo luogo, che l'atto dispositivo è stato realizzato in data 21 novembre 2019, circa un anno dopo l'accertamento del prelievo fraudolento e l'emissione e trasmissione della relativa fattura: tali circostanze fattuali allegate dall'attrice, documentate mediante la produzione della relativa documentazione, non sono state specificamente contestate dalle convenute nei propri atti difensivi, per cui va innanzitutto valorizzata la prossimità temporale dell'atto dispositivo compiuto rispetto alla ben nota conoscenza, da parte della debitrice, dell'esistenza del credito.
In secondo luogo, depone a sostegno della sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., il contenuto dell'atto dispositivo impugnato: la contemporanea dismissione di n. 2 beni immobili, gli unici rimasti nella titolarità della , verso il corrispettivo del solo accollo delle rate di mutuo CP_1 residue, denotano la piena consapevolezza da parte della disponente dell'attitudine lesiva dell'atto impugnato per le ragioni di soddisfazione dei propri creditori.
Va richiamato, sul punto, quell'indirizzo giurisprudenziale “nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" non solo l'esistenza del pregiudizio che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ma anche la consapevolezza di tale pregiudizio, da parte sua e del terzo acquirente.” (cfr. ancora, Cass. n. 3676/2021, e in senso conforme, Cass. 10 aprile 1997 n. 3113, 21 giugno
1999 n. 6248, 6 aprile 2005 n. 7104, 18 maggio 2005 n. 10430, 16 aprile 2008 n. 9970).
Tali considerazioni, dunque, valgono a configurare la scientia damni anche in capo al terzo acquirente,
tenendo conto del rapporto di stretta parentela sussistente tra quest'ultima e la CP_3 disponente, (madre e figlia). Controparte_1
L'acquirente, infatti, in virtù di tale vincolo parentale, non poteva verosimilmente non essere a conoscenza, tanto della ingente esposizione debitoria maturata dalla madre, quanto del pregiudizio arrecato all'odierna attrice dall'atto dispositivo compiuto. Depone in tal senso, infine, anche la riserva del diritto di abitazione su uno degli immobili trasferiti da parte dell'alienante, circostanza che ulteriormente lascia intendere che, tanto l'alienante quanto l'acquirente, fossero pienamente consapevoli dell'imminente azione esecutiva da parte della creditrice.
8 Sussistono pertanto elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la sussistenza dell'elemento psicologico della scientia damni in capo alla disponente ed all'acquirente. Cont 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda ex art. 2901 c.c. proposta dal nei confronti di e è meritevole di accoglimento. Ne consegue che l'atto di Controparte_1 CP_3 compravendita del 21 novembre 2019 deve essere dichiarato inefficace rispetto alla parte attrice.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e verranno liquidate in dispositivo attenendosi ai parametri tabellari minimi contenuti nel D.M. Giustizia n.55/2014 (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate) con esclusione della “fase istruttoria e di trattazione”, dato il tenore prettamente documentale della controversia (non è stata effettuata alcuna attività istruttoria nel corso del giudizio).
Si precisa che per giurisprudenza consolidata (e da ultimo, come dallo stesso tariffario ex art. 5, comma
1): “Ai fini della liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina sulla base non già all'atto impugnato, bensì del credito per il quale si agisce, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio, volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità ad esecuzione dei beni resi indisponibili dal debitore”(così Cass. Civ. n. 10089/2014; nello stesso senso Cass. Civ. n.
3697/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, nel presente procedimento iscritto al n. 3227/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta le domande di accertamento della simulazione assoluta e relativa proposte;
- Accoglie la domanda ex art. 2901 c.c. spiegata dall'attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_3
e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti di parte attrice, dell'atto per Notar dott.
[...] Per_1
del 21.11.2019 (Rep. n. 139875 – Racc. 40035) e trascritto in data 20.12.2019 (Registro
[...]
Particolare n. 33483 – Registro Generale n. 43082);
- Condanna le convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che si liquidano in euro 759,00 per spese e in euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, CPA ed IVA, se dovute, come per legge.
Aversa, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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