Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 388/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 29.04.2025
Alle ore 11:10, innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Marianna Formica
e Sara Cecere, è presente l'avvocato Lucia Bonavita per la ricorrente Parte_1 la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle conclusioni nello stesso rassegnate, nonché alle difese tutte articolate negli atti e nei verbali di causa. Fa presente che successivamente alla scorsa udienza parte resistente ha versato alla sig.ra Parte_1
n. 2 assegni circolari dell'importo di euro 1000 cadauno che sono stati trattenuti dalla sig.ra in acconto rispetto al maggiore avere. Ad oggi alcuna transazione è Parte_1 stata sottoscritta ed alcun contatto successivo si è avuto né con la resistente né con avvocati che la rappresentano. Chiede che vengano ammesse le prove articolate.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il GdL
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 29.4.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 388/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: retribuzione;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti GUERRIERO ANGELO e BONAVITA Lucia, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzi pec indicati:
; Email_1 Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f./p. iva indicati: , in persona del l. r. p. t.,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. FUSCO CLARA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo pec indicato:
; Email_3
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18.2.2021 la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva la Controparte_2
innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro per
[...] sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare l'esistenza del rapporto di
2 lavoro subordinato tra la ricorrente e la
[...] in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 con sede in Atripalda alla via Scandone, 42/b, p. iva dal 01.11.2010 al P.IVA_1
28.02.2012 e dal 01.05.2013 al 02.07.2020, data in cui il rapporto di lavoro del ricorrente si è interrotto a causa delle dimissioni per giusta causa del lavoratore, ed accertato il mancato pagamento delle voci di cui in premessa, il tutto integrato dalle deduzioni di fatto desumibili dal prospetto contabile allegato, che costituisce parte integrante del presente ricorso, condannare la
[...] in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. al pagamento in favore dell'istante - delle differenze retributive che ammontano a complessivi € 66.478,29, o somma maggiore o minore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze e fino al soddisfo, nonché al pagamento dei contributi previdenziali dovuti, ma non versati, così come previsti dalle vigenti leggi;
condannare, inoltre, la medesima società convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno del ricorso la ricorrente esponeva di aver lavorato in regime di subordinazione alle dipendenze della resistente dal 01.11.2010 al 28.02.2012 e dal
01.05.2013 al 02.07.2020; di aver lavorato tutti i giorni dal lunedì al sabato, prestando la propria attività a giorni alterni, la mattina dalle ore 09.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30, come un rapporto part time, ed il sabato sempre di mattina, svolgendo le mansioni di segretaria amministrativa, oggi livello 4 del CCNL di
Categoria, Settore Commercio/Terziario; che il rapporto di lavoro cessava il 2.7.2020 per dimissioni.
Soggiunto di non aver percepito l'esatta retribuzione prevista dalla Tariffa Sindacale, né il ROL, né la indennità per ferie non godute, né la 13^, né il tfr, concludeva nei termini sopra riportati.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti relativi al periodo dal 01/11/2010 al 28/02/2012 e dal 01/05/2013 al 27/09/2015, evidenziando, in particolare, che il termine di prescrizione dei crediti retributivi del presunto rapporto di lavoro subordinato ex adverso collocato tra il 1°novembre 2010
e il 28 febbraio 2012 era spirato nel mese di febbraio 2017 in difetto di atti interruttivi intervenuti nel quinquennio;
che era spirato pure il termine di prescrizione dei crediti
3 retributivi del presunto ulteriore rapporto di lavoro subordinato asseritamente instaurato il 1.5.2013, a fronte della diffida intervenuta soltanto in data 28.7.2020.
Contestava poi che con la ricorrente fosse intercorso un rapporto di lavoro subordinato, nei termini descritti nel ricorso, in quanto: la ricorrente, inizialmente, nel periodo dal 01.11.2010 al 28.02.2012, si recava presso la sede della C.C.T. Rainbow
Italia sita in Atripalda alla vis Scandone, per 1 o 2 giorni a settimana, di mattina o pomeriggio, per 2/3 ore, al fine di conoscere quali fossero le mansioni di un addetto alla segreteria;
successivamente, dal 01.05.2013 al 02.07.2020, la ricorrente prestava attività lavorativa, in forma autonoma, presso la sede di Atripalda, ricevendo la somma concordata, pari ad € 400,00- 500,00 mensili;
la ricorrente non aveva mai prestato la propria attività secondo l'orario dedotto in ricorso, ma al contrario, si era recata presso l'Ufficio della resistente sulla base delle proprie disponibilità, senza alcuna cadenza fissa o prestabilita, svolgendo mansioni semplici di segreteria;
la ricorrente non era tenuta a giustificare assenze o eventuali ritardi né a chiedere permessi, non avendo orari e giorni fissi da osservare, né provvedeva all'apertura e alla chiusura dello ufficio, curate direttamente dal titolare.
A riprova di tanto si poneva la circostanza che la ricorrente svolgeva, contemporaneamente, l'ulteriore attività di gestore dell'edicola situata in Avellino alla via A. De Gasperi (dall'anno 2011 al 2016) e, di poi, di amministratore di condomini
(dall'anno 2016 all'anno 2020).
Contestava inoltre che la ricorrente avesse svolto le mansioni indicate in ricorso, non essendo in possesso di diploma di un istituto tecnico-commerciale né, tantomeno, dei necessari e specifici requisiti per il conseguimento di tale titoli, e nemmeno di competenze in ambito commerciale, economico-gestionale e amministrativo acquisite con almeno 5 anni di esperienza, né di adeguate conoscenze informatiche necessarie per utilizzare programmi di per la gestione e archiviazione di dati, compilazione di fogli di calcolo (inclusi i programmi per la fatturazione), essendosi limitata a svolgere mansioni che richiedevano semplici conoscenze pratiche, rientranti, al più, nel sesto livello del CCNL di Categoria.
Precisava che il negozio della resistente era rimasto chiuso da marzo 2020 a maggio
2020 per emergenza sanitaria da Covid 19 e, infine, contestava i conteggi avversari, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie e rassegnando le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi al periodo dal 01/11/2010 al 28/02/2012
4 e dal 01/05/2013 al 27/09/2015. b) Nel merito, rigettare integralmente le domande tutte proposte nel ricorso introduttivo del giudizio dalla sig.ra , in Parte_1 quanto inammissibili, improponibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto per
i motivi esposti in narrativa, non essendosi mai costituito tra le parti un rapporto di lavoro riconducibile alla fattispecie del lavoro tipicamente subordinato. c) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertato che tra le parti si sia costituito un rapporto di lavoro subordinato, dichiarare che la ricorrente è inquadrata nel VI livello del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi. d)
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12 settembre 2022, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, la causa, discussa oralmente, veniva decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso non merita accoglimento.
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con la resistente nei periodi compresi tra novembre 2010 febbraio 2012 e tra maggio 2013
e luglio 2020.
In particolare, secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la stessa, nello svolgimento delle mansioni di segretaria amministrativa, avrebbe dovuto rispettare un rigido orario di lavoro, senza, tuttavia ricevere il corrispondente trattamento retributivo. Da tale assunto ne discenderebbe l'illegittimità dell'operato della parte resistente con conseguente diritto della ricorrente al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato part time, con inquadramento nel livello 4 del CCNL di Categoria,
Settore Commercio/Terziario, nonché alla corresponsione delle differenze retributive medio tempore maturate.
Costituendosi la parte resistente ha, nel merito, contestato lo svolgimento dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente.
In particolare, ha negato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la evidenziando che l'attività prestata dalla stessa veniva svolta in piena Parte_1 autonomia senza sottoposizione alcuna al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Ciò posto, giova ricordare, nel caso di specie, l'indirizzo ermeneutico secondo cui il prestatore che intenda contestare la natura del rapporto di lavoro effettivamente prestato deve dedurre in ricorso in cosa si sia concretizzato il proprio assoggettamento al potere direttivo di controparte, specificando quale fosse il tipo di ordini ricevuti,
5 quali le modalità del loro adempimento, quale il controllo della loro esecuzione, quale, infine, l'eventuale sanzione in caso di inadempimento (cfr., Trib. Roma sentenza n.
19349 del 28/11/2011).
A questo scopo non è sufficiente l'allegazione in ricorso di un generico assoggettamento all'altrui potere organizzativo, direttivo e disciplinare, che non sia in alcun modo circostanziato, bensì rimesso a formule vaghe e generalizzanti, prive di contenuto concreto.
Tale genericità rende inammissibile la prova per testi che su quelle circostanze sia stata richiesta e determina il rigetto della domanda (Cfr. Cass. n. 23032/2010: «la giurisprudenza della Corte si è espressa nel senso che, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato ovvero autonomo, non costituiscono, di per sè, elementi idonei a dimostrare il carattere subordinato del rapporto la continuità del medesimo,
l'obbligo di attenersi a programmi stabiliti dall'organizzazione che conferisce
l'incarico, l'esistenza di un orario contrattualmente predeterminato, la commisurazione della retribuzione alle ore di lavoro. Peraltro, la caratterizzazione del rapporto come subordinato può derivare, oltre che da un puntuale esercizio da parte del datore di lavoro di poteri direttivi, anche con riferimento ai soli aspetti estrinseci della collaborazione (modifica unilaterale delle modalità della prestazione, imposizione di turni di disponibilità per sostituzioni, ecc.), o di poteri disciplinari, dall'esistenza di forme di articolato inserimento del lavoratore in un quadro organizzativo complessivo, sotto il profilo degli obblighi che proprio il quadro organizzativo di volta in volta rende concreti ed ai quali il lavoratore deve ottemperare. Quest'ultimo ordine di precisazioni è stato reso necessario proprio dalla considerazione che l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non è agevolmente apprezzabile nel caso di mansioni peculiari, con riferimento, in particolare, a quelle di natura intellettuale, cosicché si rende necessaria la valutazione di criteri complementari e sussidiari, idonei a dimostrare il completo inserimento del lavoratore nell'organizzazione, con la conseguente obbligatoria disponibilità a tenere i comportamenti di volta in volta richiesti dalle esigenze funzionali di essa»; ancora, Cass. Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009:
«Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro;
in particolare, nei casi di difficile qualificazione a causa della
6 natura intellettuale dell'attività svolta (come quello dell'attività lavorativa prestata da un esercente la professione medica in favore di una organizzazione imprenditoriale, nella specie una casa di riposo) la sussistenza dell'essenziale criterio distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, deve necessariamente essere verificata sulla base di elementi sussidiari che il giudice di merito deve individuare con accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato»).
Siffatta opzione si fonda sulle indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo cui nella qualificazione del rapporto lavorativo (se autonomo o subordinato) non può prescindersi: dalla volontà delle parti, da accertare anche attraverso il nomen iuris attribuito al rapporto medesimo, per come esse abbiano inteso qualificarlo, salvo che si alleghi e si dimostri che, in concreto, lo svolgimento della relazione contrattuale si sia realizzato in termini diversi e contrari a quelli pattuiti (cfr., Cass. n. 4500/2007:
«[…] il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta
"autoqualificazione") […], pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo»); dal fatto che il potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro, nel quale si manifesta l'eterodirezione che integra la subordinazione sub specie di vincolo di disponibilità funzionale del lavoratore, non può risolversi in semplici direttive di carattere generale
(compatibili con altri tipi di rapporto), ma deve manifestarsi con ordini specifici, reiterati e intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, mentre il potere organizzativo non può esplicarsi in un semplice coordinamento (anch'esso compatibile con altri tipi di rapporto), bensì in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale;
sostanziarsi nella sua sottoposizione ad ordini specifici sulle modalità di esecuzione del lavoro (Cfr. Cass. n. 26986/2009: «In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta
a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare,
7 dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività»), identificandosi, dunque, in un obbligo continuativo e pregnante di obbedienza.
La rivendicazione, in ricorso, della natura subordinata dell'attività concretamente svolta in relazione ai periodi dal 01.11.2010 al 28.02.2012 e dal 01.05.2013 al
02.07.2020, secondo la tesi della ricorrente, si desumerebbe dal fatto che la stessa era tenuta ad osservare gli orari di lavoro;
svolgeva la mansione di segretaria amministrativa e, nello specifico, mansioni di segretaria, nonché di addetta alle comunicazioni clienti e fornitori, marketing, catalogazione apparecchiature consegnate in assistenza, ricevimento clienti;
riceveva a titolo di retribuzione direttamente dalla resistente un importo mensile fisso in contanti (euro 400 mensili fino al mese di giugno 2018 e poi euro 500 mensili da luglio 2018); nessuna allegazione e prova viene offerta in relazione alle istruzioni ricevute.
E, a tale ultimo riguardo, si osserva come le circostanze articolate in ricorso siano carenti di allegazioni, in quanto i capitoli si presentano generici, non essendo specificato quali fossero gli ordini o le indicazioni tecniche e disciplinari che la ricorrente avrebbe ricevuto;
né chi e come le avesse imposto di rispettare gli orari di lavoro.
Da ciò discende il convincimento che il ricorso sia carente di allegazioni circostanziate in merito alle direttive impartite alla ricorrente e al proprio reale grado di assoggettamento alla parte convenuta. Ossia in merito a quei profili attuativi che valgono a ricondurre il rapporto con controparte (già a livello di prospettazione) nell'alveo della subordinazione.
Se è vero, in altre parole, che si chiede di provare per testi la circostanza che la ricorrente fosse tenuta a rispettare orari prestabiliti e ricevesse disposizioni dalla parte resistente, è altrettanto vero che in ricorso non è specificato in che modo si esplicasse questo potere di direzione, né è chiarito come alla ricorrente venisse imposto il vincolo di orario e come se ne controllasse l'osservanza. In altre parole, non risultano esplicitati il tipo di ordini ricevuti, il loro contenuto, la loro provenienza, il loro controllo e l'eventuale sanzione per il caso di inadempimento.
Manca, dunque, l'allegazione di accadimenti concreti ed individuabili dai quali sia
8 possibile desumere che la direzione dell'attività lavorativa della ricorrente, da parte della resistente, si sia estrinsecata con modalità tali da permettere di qualificare quella stessa attività come subordinata.
Il mancato assolvimento dell'onere di allegazione degli elementi che nella specie varrebbero a dimostrare la subordinazione assume efficacia preclusiva nel rigido sistema del processo del lavoro, che impone al ricorrente di individuare il thema disputandum in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo del giudizio, vieppiù a fronte delle difese della parte resistente che, a ben guardare, ha recisamente negato la natura subordinata del rapporto.
In una tale situazione, l'espletamento della prova per testi richiesta, senza alcuna ulteriore specificazione non consente di ottenere l'accertamento domandato, ciò in quanto il testimone o si limiterebbe a confermare il capitolo di prova nella sua genericità, oppure potrebbe tentare di fornirgli contenuti specifici, riferendo sulle concrete modalità di esercizio di tale potere direttivo e disciplinare. È però evidente che nel primo caso la conferma del teste sarebbe inservibile per la sua genericità, mentre nel secondo caso sarebbe inutilizzabile perché finirebbe per introdurre nel processo fatti nuovi, non allegati dalla ricorrente, in violazione delle preclusioni anzidette. Né si potrebbe ritenere che tali fatti nuovi possano qualificarsi come chiarimenti, ai sensi dell'art. 253, c. 1, c.p.c., poiché la norma consente al giudice di rivolgere ai testi domande utili a chiarire i «fatti già introdotti», ma non lo autorizza ad introdurre, mediante le sue domande, fatti nuovi ed estranei a quelli sui quali il convenuto ha potuto prendere posizione nella memoria di costituzione.
Né potrebbe sostenersi che tanto il giudice è abilitato a fare dall'art. 421 c.p.c., atteso che le prove d'ufficio possono riguardare solo i fatti ritualmente allegati dalle parti, allo scopo di colmare lacune probatorie residuate dall'istruttoria svolta e non già allo scopo di supplire ad allegazioni carenti che l'istruttoria inibiscono.
Per le ragioni esposte, non è stata ammessa la prova testimoniale articolata in ricorso in quanto inammissibile per le ragioni sopra evidenziate.
4. In conclusione, le pretese azionate in ricorso e fondate sulla natura subordinata della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente a favore della parte convenuta, vanno rigettate. Il rigetto della qualificazione in termini di lavoro subordinato per quanto concerne il rapporto tra le parti, conduce al rigetto anche delle ulteriori e conseguenziali domande proposte.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, le connotazioni obiettive e
9 subiettive della vicenda in esame, idonee ad incidere sull'astratta conoscibilità delle rispettive ragioni giuridiche, nonché il comportamento processuale delle parti integrano le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77 del 2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il Parte_1
18.2.2021, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese.
Così deciso in Avellino, 29.4.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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