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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/07/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3357/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott.ssa Giovanna Ferrero Consigliere Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel.
ha pronunciato nella causa iscritta al n. r.g. 3357/2023 (cui è riunito il proc. N. 3383/2023) la seguente
SENTENZA tra
(C.F. Parte_1
– P.IVA , elettivamente domiciliato in via C. Goldoni n. 1 P.IVA_1 P.IVA_2
MILANO, presso lo studio dell'Avv. PALTRINIERI VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
appellante incidentale in riassunzione contro
(C.F. e P.IVA , elettivamente Controparte_1 P.IVA_3 domiciliata in via Lamarmora n. 40/A, MILANO, rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro dagli Avvocati Andrea Sirena ed Elena Scorbatti, come da delega in atti, appellante principale in riassunzione
contro
pagina 1 di 19 DOTT. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Via del Teatro 10, PIETRASANTA (LU), presso lo studio dell'Avv. Luciano Rodino, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellato contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_3 C.F._2 domiciliato in via A. Lamarmora n. 40/a, MILANO presso lo studio dell'Avv. Diego Munafò, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, appellato avente ad oggetto: Responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in funzione di giudice di rinvio, contrariis reiectis, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 25772/2023 pubblicata in data 4.9.2023, anche in accoglimento dell'appello incidentale di
[...]
e rigettando l'appello di così Parte_1 Controparte_1 giudicare: Nel merito
- Dichiarare obbligati, in via tra loro solidale, alternativa o concorrente ciascuno per la sua accertanda quota di responsabilità, il Dott. e il Dott. quali Controparte_2 Controparte_3 responsabili del decesso della sig.ra a tenere indenne e manlevare l' Persona_1 [...] da ogni statuizione pregiudizievole e per l'effetto Parte_1 condannarli in via di rivalsa e/o regresso ex artt. 1299 e/o 2055 Cod. Civ. a rifondere all'
[...] quanto lo stesso è stato condannato a pagare in Parte_1 favore degli attori, prossimi congiunti della de cuius, per capitale, interessi e spese in eccesso rispetto alla propria quota di corresponsabilità.
- Previo occorrendo rilievo d'ufficio della nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza nei limiti di cui in atti, accertare e dichiarare l'operatività della polizza n. 130/13/1512 denominata
“polizza RC professionale del medico chirurgo libero professionista” stipulata dal Dott. CP_2 con con conseguente declaratoria del suo diritto ad essere tenuto
[...] Controparte_1 manlevato e indenne dalla Compagnia Assicuratrice da ogni somma che lo stesso sia tenuto a corrispondere quale civilmente responsabile del decesso della sig.ra a titolo di Persona_1 risarcimento per capitale, interessi e spese.
- Vinte le spese di tutti i gradi di giudizio”.
Conclusioni per Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in accoglimento dei motivi di appello spiegati, nonché in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione e contenuti nella ordinanza di rinvio numero 25772/2023, pubblicata in data 4 settembre 2023
pagina 2 di 19 -accertare la responsabilità del Dottor e dei medici di guardia in servizio presso Controparte_3 nelle giornate del 7, 8 e 9 novembre 2015 Parte_1 per tutte le ragioni esposte, determinando il minor grado di colpa effettiva attribuita al Dottor CP_2 tanto in funzione della già accertata limitazione della garanzia assicurativa prestata da
[...] alla sola responsabilità diretta dell'assicurato, quanto ai fini della domanda di Controparte_1 regresso di la quale dovrà essere contenuta Parte_1 nei limiti del grado di colpa imputabile al Dottor CP_2 con riferimento alla domanda di garanzia proposta dal Dottor nei confronti di Controparte_2
Controparte_1
- in via principale, respingere la domanda, previo accertamento e dichiarazione dell'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o del difetto di copertura assicurativa e/o della inoperatività della garanzia assicurativa e/o operatività in secondo rischio in relazione ai fatti per cui è causa per tutti i motivi esposti in atti;
- in via subordinata, disporre un'equa riduzione degli importi eventualmente riconosciuti dovuti a titolo di indennizzo in favore dell'assicurato e condannare la esponente compagnia assicurativa in manleva al pagamento del solo minor importo risultante di giustizia ad istruttoria ultimata, nei limiti dell'effettivo minor grado di colpa ascrivibile all'assicurato, da determinarsi in accoglimento del relativo motivo di gravame, e di massimale;
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di legittimità, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. In via istruttoria, insiste per l'ammissione dei seguenti mezzi istruttori, previa revoca/modifica della ordinanza istruttoria emessa in primo grado. Ammissione di prova orale, da qualificarsi per testi o per interrogatorio formale - a seconda di come venga nominato il rapporto processuale tra e Controparte_1 Parte_1
- del legale rappresentante di quest'ultima, per interrogatorio formale del Dottor
[...] CP_2 nonché per testi, sui seguenti specifici capitoli:
1) vero che fornisce al proprio personale sanitario ausiliario, Parte_1 nell'espletamento delle mansioni in proprio favore ed in esecuzione del rapporto tra loro, servizi di segreteria ed ogni ulteriore prestazione di carattere logistico ed organizzativo (per esempio personale infermieristico, attrezzature, macchinari, farmaci, camici, servizio di lavanderia, ecc.);
2) vero in particolare che, con riferimento all'intervento eseguito sulla persona della Signora e per cui è causa fornì tutto lo Per_1 Parte_1 strumentario, i macchinari, i ferri e le attrezzature necessarie;
3) vero che il Dottor all'epoca dei fatti di causa (novembre 2015) prestava la propria CP_2 attività professionale in favore di in maniera esclusiva e Parte_1 continuativa ed eseguivano le prestazioni indicate dalla struttura e da essa prescritte e/o direttamente concordate con i vari pazienti;
4) vero che il Dottor all'epoca dei fatti di causa (novembre 2015), soggiaceva a vincoli di CP_2 orari prestabiliti dalla direzione sanitaria di ed era tenuto Parte_1 ad indicare con preavviso alla direzione sanitaria della stessa le date in cui sarebbero stati assenti dalla struttura ospedaliera per la fruizione delle ferie, per malattia e per altri impedimenti oggettivi;
pagina 3 di 19 5) vero che è struttura sanitaria aderente alla Associazione Parte_1
Italiana di Ospedalità Privata;
6) vero che ha stipulato apposita garanzia assicurativa a Parte_1 favore del personale dipendente e non, nonché degli ausiliari di cui si avvale nella erogazione delle prestazioni sanitarie, con riferimento all'epoca in cui avvennero i fatti di causa (anno 2015); 7) specifichi il teste o l'interrogando i dati identificativi della polizza assicurativa oggetto del precedente capitolo (codice numerico e/o alfanumerico, data di stipula, periodo di efficacia, ecc.). Si indicano a testimoni il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario pro tempore di
[...] domiciliati per la carica presso la stessa;
inoltre, sul solo capitolo n. 5 si Parte_1 indica a teste il Legale rappresentante pro tempore di Associazione Italiana di Ospedalità Privata domiciliato per la carica presso la sede della stessa. Emissione di ordine di esibizione - da pronunciarsi nei confronti di Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore della polizza assicurativa contratta a
[...] favore del personale dipendente e non, nonché degli ausiliari di cui si avvale nella erogazione delle prestazioni sanitarie, i cui elementi identificativi saranno specificati agli esiti della prova costituenda qui capitolate. Emissione di ordine di esibizione - da pronunciarsi nei confronti di Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, e del Dottor del contratto di
[...] CP_2 lavoro disciplinante il rapporto tra loro efficace all'epoca dei fatti di causa (novembre 2015). Emissione di ordine di esibizione da pronunciarsi nei confronti di Associazione Italiana di Ospedalità Privata della convenzione di adesione alla stessa delle strutture sanitarie private”.
Conclusioni per DOTT. Controparte_2
“- accertare l'esatta gradazione di responsabilità dei soggetti convenuti in primo grado e/o di soggetti diversi e ulteriori nella causazione dei danni lamentati da CP_4 Parte_2 Parte_3
, , con conseguente condanna in
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 relazione alle rispettive responsabilità accertate, con equa e notevole riduzione della quota di responsabilità attribuita al Dott. rispetto a quella ascritta allo stesso Dott. nelle sentenze di CP_2 CP_2 primo e secondo grado, senza estensione alcuna al Dott. di condanne risarcitorie e/o Controparte_2 di pagamento somme e/o di condanne a titolo di manleva e/o regresso e/o rivalsa e comunque di statuizioni pregiudizievoli per danni a lui non addebitabili e non direttamente e immediatamente riconducibili a condotte illecite dello stesso in rapporto di causa-effetto e comunque non direttamente e immediatamente riconducibili alla quota di responsabilità dello stesso e con pronuncia delle conseguenti condanne restitutorie per le somme eventualmente medio tempore corrisposte in dipendenza della sentenza stessa, fatte comunque salve le condanne di Controparte_1 come formulate in primo grado e come ribadite nei successivi gradi di giudizio;
in ogni caso, dirsi tenuto e condannarsi l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, e il Dott. a manlevare, tenere indenne e Controparte_3 comunque risarcire il Dott. di quanto questi verrà chiamato a corrispondere ai Controparte_2 danneggiati in eccedenza rispetto alla quota di ridotta responsabilità come accertata in capo allo
pagina 4 di 19 stesso Dott. fatte salve le domande di condanna di come formulate CP_2 Controparte_1 in primo grado e come ribadite nei successivi gradi di giudizio;
in ogni caso, previa occorrenda declaratoria di nullità parziale dell'art. 16 della polizza azionata nei limiti di cui in atti, dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia di assicurazioni ASSICURATRICE (Codice Fiscale e Partita IVA: ), con sede e Direzione Generale in S. Controparte_1 P.IVA_3
Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in vece del Dott. anche ai sensi dell'art. 1917 comma 2 cod. civ., Controparte_2 quanto il medesimo verrà chiamato a versare in dipendenza del presente giudizio e delle domande tutte di causa, ivi comprese quelle formulate nei confronti dello stesso Dott. dal Dott. CP_2 Controparte_3
e dall' anche per le spese legali,
[...] Parte_1 tecniche, peritali e di CTU, e in ogni caso a garantire, manlevare, tenere indenne e comunque risarcire il Dott. di quanto questi verrà chiamato a corrispondere in dipendenza del presente Controparte_2 giudizio e delle domande tutte di causa, ivi comprese quelle formulate nei confronti dello stesso Dott. dal Dott. e dall' CP_2 Controparte_3 Parte_1
anche per le spese legali, tecniche, peritali, di CTU e comunque per spese tutte di causa;
[...]
- respingersi l'appello in riassunzione proposto da nella parte in cui, in Controparte_1 relazione alla polizza assicurativa n. 130/13/1512 stipulata dal Dott. chiede che Controparte_2 siano dichiarati l'inesistenza dell'obbligo di indennizzo e/o il difetto di copertura assicurativa e/o l'inoperatività della garanzia assicurativa e/o l'operatività in secondo rischio della garanzia stessa e/o la limitazione della garanzia stessa alla sola quota di responsabilità diretta dell'assicurato, in relazione ai fatti per cui è causa, previa ove ritenuta declaratoria di nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza nella parte limitativa dell'operatività in primo rischio alla condizione dell'insolvenza della struttura;
dichiararsi viceversa l'esistenza dell'obbligo di indennizzo, la sussistenza di integrale copertura assicurativa e la piena operatività della garanzia assicurativa a primo rischio e per l'intera obbligazione, in relazione ai fatti per cui è causa e alle suddette domande comunque formulate nei confronti dello stesso Dott. e rigettarsi le eccezioni tutte svolte da Controparte_2 CP_1
previa ove ritenuta declaratoria di nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza
[...] nella parte limitativa dell'operatività in primo rischio alla condizione dell'insolvenza della struttura.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali. In ogni caso:
ai sensi dell'art. 1917 comma 3 c.c. e in forza dei titoli e delle garanzie di cui alla polizza assicurativa n. 130/13/1512, stipulata dal Dott. con Controparte_2 Controparte_1 anche in dipendenza degli articoli da 25 a 30 relativi alla “Garanzia tutela giudiziaria”, dirsi tenuta e condannarsi la Compagnia di assicurazioni (Codice Fiscale e Controparte_1
Partita IVA: , con sede e Direzione Generale in S. Cesario sul Panaro (MO), Corso P.IVA_3
Libertà n. 53, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere in vece del Dott. le spese di causa, legali, tecniche, peritali, di CTU e di CTP comunque poste a carico Controparte_2 del Dott. e/o sostenute dallo stesso in dipendenza del presente giudizio in tutti i suoi gradi, per la CP_2 propria difesa legale e tecnica e per la difesa legale e tecnica delle altre parti in causa, e comunque a garantire, manlevare, tenere indenne e risarcire il Dott. di quanto questi dovesse Controparte_2 essere chiamato a corrispondere per tali spese. pagina 5 di 19 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali”.
Conclusioni per il DOTT. Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: NEL MERITO In via principale, respingere gli appelli proposti da e dall' Controparte_1 Parte_1
poiché infondati in fatto e in diritto, accertando l'assenza di responsabilità del dott.
[...] rispetto ai fatti per cui è causa. CP_3
Con vittoria di competenze e spese. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza, ove fosse accertata qualsiasi responsabilità del dott. rispetto ai fatti di causa, Controparte_3 accertare, in termini percentuali, l'incidenza causale della sua condotta rispetto a quella degli altri convenuti e per l'effetto limitare il suo onere risarcitorio ai soli danni che fossero ritenuti conseguenza di sue colpe specifiche. IN VIA ISTRUTTORIA Se ritenuto opportuno, disporsi CTU medico-legale volta ad accertare se il decesso della sig.ra sia riconducibile a specifiche colpe del dott. e - in caso Persona_1 Controparte_3 positivo - ad accertare in quale misura queste abbiano influito sull'exitus della paziente rispetto alle responsabilità degli altri sanitari.
ordinarsi ex art. 210 c.p.c., all' in Parte_1 persona del l.r.p.t., l'esibizione del registro relativo ai pazienti ricoverati presso il reparto di Terapia Intensiva nei giorni 7.11.15 → 8.11.15;
in ipotesi di ammissione della prova per testi sul capitolo r) della memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c. del dott. si chiede di essere abilitati alla prova contraria sullo stesso, con Controparte_2
l'interrogatorio formale della dott.ssa ”. Controparte_5
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato in data 12.12.2016 i sigg.ri CP_4 Parte_2
, , e in Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 qualità di stretti congiunti (figli e nipoti) della sig.ra deceduta Persona_1 presso la struttura sanitaria ove era ricoverata, convenivano in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio l' Parte_1
il Dott. la Dott.ssa e il Dott.
[...] Controparte_2 Controparte_5 [...]
per ivi sentire accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, Controparte_3 conseguentemente, condannare gli stessi al risarcimento dei danni iure proprio e iure successionis, patrimoniali e non patrimoniali.
2. Esponevano gli attori che era deceduta la sera del 12.11.2015, a Persona_1 seguito di un intervento di riduzione di frattura al collo del femore e al polso, eseguito presso l'Istituto di Pavia dal dott. con Parte_1 Controparte_2 pagina 6 di 19 l'assistenza della dott.ssa quale medico anestesista. La responsabilità Controparte_5 della morte veniva addebitata ai convenuti per non avere valutato adeguatamente il rischio emorragico che la paziente evidenziava già al momento del ricovero, essendo la stessa affetta da cardiopatia e in terapia anticoagulante, nonché per non avere gestito in modo efficiente il decorso postoperatorio.
3. Costituendosi in giudizio, il dott. e la dott.ssa chiamavano in causa CP_2 CP_5
per essere manlevati in caso di condanna. Parte_8 [...] si costituiva, opponendo a la limitazione della copertura Controparte_1 CP_2 assicurativa risultante dall'art. 16, terzo comma, numero 2, delle c.g.c., in virtù del quale la garanzia assicurativa operava in secondo rischio, ossia in eccedenza rispetto alla quota di responsabilità eventualmente coperta dall'assicurazione stipulata dalla Struttura sanitaria a copertura del medico. In assenza di tale assicurazione, come nel caso di specie, la medesima garanzia operava solo in caso di conclamato stato di insolvenza della struttura sanitaria. In ogni caso, secondo la Compagnia, la copertura era limitata alla sola quota di corresponsabilità gravante sull'assicurato.
4. Il Tribunale, con sentenza n. 449/2020, accoglieva la domanda nei confronti del dott.
e dell' (quantificando tra l'altro la misura del CP_2 Parte_1 risarcimento dovuto in euro 165.960,00 per ciascuno dei tre più stretti congiunti, misure minori in favore degli altri attori) e condannava la a Parte_9 tenere indenne il primo.
5. Avverso tale decisione proponeva appello con atto notificato in Controparte_1 data 5.06.2021, censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la colpa del dott. omettendo di valutare la condotta dei medici di guardia nel turno CP_2 pomeridiano dei giorni 7, 8 e 9 novembre 2015 (la cui responsabilità doveva ricadere sull ed escludendo la corresponsabilità omissiva del Parte_1 dott. unico medico anestesista in servizio presso la struttura sanitaria. CP_3
Censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il proprio obbligo indennitario, interpretando erroneamente l'art. 16 delle c.g.c., nonché per avere quantificato nella misura del 50% la quota di corresponsabilità del proprio assicurato.
6. La Corte di Appello di Milano, considerato l'appello incidentale proposto dal dott. CP_2
e dall' (in seguito, anche ), ordinava l'integrazione del Parte_1 CP_6 contraddittorio, ex art. 331 c.p.c., nei confronti della dott.ssa , a cui Controparte_5
l'appellante ottemperava.
7. Con sentenza n. 3064/2021 pubblicata in data 22.10.2021 la Corte di appello rigettava l'appello principale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava a tenere indenne anche delle spese legali. Controparte_1 Controparte_2
Veniva ancora esclusa la responsabilità del dott. in quanto questi aveva CP_3 assunto nella gestione della paziente un ruolo marginale, di mero “consulente” e non di
“curante”, poco conoscendo della sua storia clinica. pagina 7 di 19 8. Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione, Controparte_1 lamentando che erroneamente la Corte di Appello: a) aveva confermato la decisione di escludere la responsabilità in capo al dott. il CP_3 quale non aveva assolto all'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento dipendeva da causa a lui non imputabile (primo motivo di ricorso); b) aveva escluso analoga responsabilità dei medici di guardia nei giorni 7, 8 e 9 novembre
2015 e del personale infermieristico per la loro condotta omissiva e negligente, di cui doveva rispondere l' , la cui quota di responsabilità doveva, pertanto, risultare più Pt_1 ampia del 50% (secondo motivo di ricorso); c) aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa nei confronti del dott. mentre CP_2 invece, non avendo l' contratto un'assicurazione in favore Parte_1 del medico la polizza di quest'ultimo con , ex art. 16 CP_2 Controparte_1
c.g.c., doveva operare solo nel caso insussistente di insolvenza dell'Istituto (terzo motivo di ricorso); d) aveva condannato alle spese di lite sostenute dal dottor Controparte_1 CP_2
(quarto motivo di ricorso); e) aveva statuito sulle spese di lite (quinto motivo di ricorso).
9. Con controricorso per cassazione l' proponeva ricorso Parte_1 incidentale, aderendo all'impugnazione di solo nella parte in cui Controparte_1 quest'ultima lamentava l'illegittima esclusione di responsabilità di CP_3
I congiunti di nonché e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 resistevano con controricorso. rimaneva intimata. Controparte_5
10. Con ordinanza n. 25772/2023, pubblicata il 04.09.2023, la Suprema Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il quarto motivo del ricorso principale;
accoglieva il primo, il secondo ed il terzo motivo;
dichiarava assorbito il ricorso incidentale;
cassava la sentenza in relazione ai motivi innanzi indicati e rinviava la causa alla Corte d'appello di
Milano, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, ad eccezione delle spese concernenti la posizione di e dei congiunti di Controparte_5
cassava la sentenza impugnata in relazione al quinto motivo del Persona_1 ricorso, decidendo sul punto la causa nel merito e compensando le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra e , Controparte_1 Controparte_5
e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dei congiunti della sig.ra condannava alla Persona_1 Controparte_5 rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Controparte_1
La Suprema Corte, dichiarando la fondatezza del primo motivo di ricorso principale - tranne che sulla ripartizione dell'onere probatorio (trattandosi di domanda di accertamento svolta da soggetto terzo rispetto al contratto, e non di azione contrattuale) - osservava che non bastava rilevare che il dott. “poco sapesse della paziente”, ma era necessario comparare la CP_3 condotta tenuta dal medico in facto con la condotta da tenere in iure, secondo le leges artis. pagina 8 di 19 Cassando con rinvio sul punto la sentenza, enunciava i principi di diritto che verranno di seguito riportati in motivazione. Quanto al secondo motivo, la S.C. lo riteneva fondato con riguardo alla censura di violazione dell'art. 1176 c.c., avendo la Corte di Appello omesso di accertare se i sanitari di turno avessero tenuto una condotta diligente e “limitandosi a rilevare che essi non erano medici curanti” (p. 10 ordinanza Cassazione).
In merito al terzo motivo di ricorso principale, dichiarandone la fondatezza nel merito, la S.C. chiariva che, a norma dell'art. 16 delle c.g.c. (n. 1 del secondo capoverso) il rischio coperto dall'assicurazione era, nel caso di illeciti causati da più persone, la sola quota di diretta responsabilità dell'assicurato, con esclusione di ogni titolo solidale. Inoltre (n. 2 del medesimo capoverso), in caso di concorrente copertura assicurativa dell'ospedale, la polizza sarebbe stata operante solo oltre il massimale garantito dall'ente (c.d. secondo rischio); in assenza di copertura assicurativa dell'ospedale, sarebbe invece stata operante solo in caso di insolvenza di questo. Secondo la S.C., la decisione dei giudici di merito di condannare l'assicuratore a tenere indenne il dott. anche oltre i limiti della quota di corresponsabilità a lui ascrivibile, per il caso di CP_2 insolvenza dell'ospedale, era errata, in quanto non rispettosa dell'art. 1363 c.c. In particolare, era incoerente con la previsione di cui al n. 1 secondo cpv dell'art. 16 della polizza, che prevedeva l'esclusione di ogni responsabilità derivante all'assicurato in via solidale. Detta interpretazione, secondo la S.C., contrastava, altresì, con l'art. 1367 c.c., in quanto l'ipotesi prefigurata era giuridicamente impossibile, stante appunto l'evidenziata esclusione. La S.C., pur rilevando la singolarità dell'inusitata polizza, affermava che ogni questione relativa a tale aspetto doveva ritenersi preclusa, in quanto non erano mai state sollevate in giudizio dal dott. questioni concernenti l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue CP_2 esigenze assicurative. La sentenza veniva dunque cassata anche in punto, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano per rivalutazione della normativa contrattuale indicata e - ai soli fini del regresso tra coobligati
- per stabilire se ed in che misura il dott. - “od altre persone del cui operato CP_3 CP_6 debba rispondere” - avessero concausato l'illecito. 11. Con atto di citazione in data 04.12.2023, l ha dunque Parte_1 riassunto la causa avanti alla Corte di Appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio, evocando il dott. e il dott. Controparte_1 Controparte_3 CP_2
e proponendo appello incidentale, al fine di sentire dichiarare obbligati, in via tra loro
[...] solidale, i dottori e a tenerlo indenne da ogni statuizione pregiudizievole e per CP_2 CP_3
l'effetto condannarli in via di rivalsa e/o regresso ex artt. 1299 e/o 2055 c.c. a rifondere quanto
è stato condannato a pagare ai prossimi congiunti della de cuius, in eccesso rispetto alla CP_6 propria quota di corresponsabilità; nonché - rilevata d'ufficio la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali di polizza nella parte in cui prevede che la garanzia, in CP_7 mancanza di copertura assicurativa dell'Ente, operi nella sola ipotesi di insolvenza del medesimo ente - accertare l'operatività della polizza stessa, con conseguente declaratoria del pagina 9 di 19 suo diritto ad essere tenuto indenne dalla Compagnia Assicuratrice da ogni somma che lo stesso sia tenuto a corrispondere per il decesso della sig.ra Persona_1
In merito però all'interpretazione del contratto assicurativo, l' Parte_1 osserva che la statuizione dei giudici di merito sulla non operatività del limite di cui al n.2 del secondo capoverso per carenza di prova circa l'esistenza di un'assicurazione dell' Pt_10 non essendo stata censurata da , sarebbe passata in giudicato. Controparte_1
Sostiene, inoltre, l'inoperatività del limite all'obbligo manlevatorio, per mancanza di prova circa la natura dell'attività prestata dal Dott. in regime di dipendenza e/o intramoenia CP_2 allargata, condizione anche questa prevista dal n. 2 del secondo capoverso dell'art. 16 citato. 12. Con atto di citazione in riassunzione in data 06.12.2023 (procedimento avente R.G. n. 3383/2023), ha, parimenti, riassunto la causa ai sensi dell'art. 392 c.p.c, Controparte_1 citando in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Milano l' , i dottori e e CP_6 CP_2 CP_3 chiedendo, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla S.C. nell'ordinanza di rinvio n. 25772/2023, di accertare la responsabilità del Dott. e dei medici di Controparte_3 guardia in servizio nei giorni 7, 8 e 9 novembre 2015, determinando il minor grado di colpa attribuita al Dott. nonché respingere la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei CP_2 confronti di previo accertamento dell'inoperatività della garanzia Controparte_1 assicurativa;
in via subordinata, ridurre gli importi dovuti in favore dell'assicurato nei limiti dell'effettivo minor grado di colpa allo stesso ascrivibile. In merito all'operatività del contratto di assicurazione nei limiti dell'art. 16 c.g.c., la difesa di rileva che l'unico rischio del medico è costituito, in concreto, Controparte_1 dall'azione di rivalsa della struttura in caso di colpa grave del sanitario.
13. Nei rispettivi procedimenti promossi da (procedimento avente R.G. n. Parte_1
3357/2023) e da (procedimento avente R.G. n. 3383/2023), Controparte_1 successivamente riuniti con provvedimento del 5.11.2024, le parti convenute si sono costituite e la causa è giunta in decisione il 13 maggio 2025.
Motivi della decisione
1. Ai fini della presente fase di giudizio, rilevano il terzo e il quarto motivo di appello principale proposto da , relativi rispettivamente alla determinazione Controparte_1 della quota di responsabilità del dott. ed all'operatività del contratto assicurativo nei limiti CP_2 dell'art. 16, c.g.c. nonché alla corretta ricostruzione dell'oggetto della garanzia. Quanto all'appello incidentale proposto da rileva il motivo Parte_1 relativo all'esclusione della corresponsabilità del dott. e al rigetto della domanda di CP_3 regresso formulata nei confronti di quest'ultimo da parte della struttura sanitaria.
Questa Corte, investita in riassunzione a seguito della citata ordinanza della S.C. n. 25772/2023, è chiamata infatti a dirimere le due questioni che costituiscono il thema decidendum delineato dalla Suprema Corte, e segnatamente: pagina 10 di 19 a) stabilire se e in che misura, ai soli fini del regresso tra coobbligati, il dott. ed altre CP_3 persone del cui operato l' debba rispondere, abbiano Parte_1 concausato l'illecito; b) stabilire come debba interpretarsi il contratto di assicurazione stipulato da Controparte_2 con Controparte_1
Va anche premesso che costituisce principio consolidato – (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 2 -,
Sentenza n. 27343 del 29/10/2018) – che “i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”.
2. In merito alla questione sub a), la S.C. ha, come detto, cassato la sentenza del Giudice di Appello nella parte in cui ha escluso la corresponsabilità del dott. dettando in CP_3 maniera articolata i principi cui questa Corte deve attenersi nel correlativo giudizio.
Prima di esaminarli, risulta opportuno un rapido riepilogo della vicenda clinica per cui è causa, per come risultante dalla documentazione in atti e dall'istruttoria espletata in primo grado. I fatti risultano peraltro illustrati con chiarezza ed in modo coerente con le risultanze documentali – in termini, comunque, non qui in discussione – dalla CTU.
di anni 86, in data 6.11.2015, giunta presso il P.S. dell' Persona_1 Controparte_8 di Castellanza per una frattura del femore destro e del polso destro causati da una caduta accidentale in casa, veniva sottoposta la mattina del giorno seguente ad intervento chirurgico di osteosintesi di entrambe le fratture. Dopo pochi giorni, in data 12.11.2015, la donna – che assumeva anticoagulanti orali da cinque anni – decedeva a causa di uno shock emorragico subentrato durante il decorso postoperatorio.
La CTU ha individuato profili di addebitabilità dell'esito infausto alla condotta del dott.
ortopedico, che ha posto indicazione immediata all'intervento chirurgico: Controparte_2 intervento che, secondo i periti e con particolare riguardo alla frattura del polso, avrebbe dovuto essere rimandato anche solo di uno o due giorni per consentire la normalizzazione dei valori di coagulazione del sangue che non erano ottimali (INR 1,85). Il dott. interpellato CP_2 all'uopo dal medico anestesista (dott.ssa ), aveva invece dato conferma di eseguire CP_5 comunque in urgenza l'intervento la mattina del 7.11.2015. L'intervento veniva peraltro poi eseguito dallo stesso dott. con un INR in ulteriore aumento (quindi in peggioramento), CP_2 pari a 2,1. Un primo profilo di negligenza e/o imprudenza è stato pertanto ricondotto alla scelta del timing dell'intervento ed all'insoddisfacente terapia volta a stabilizzare le condizioni della paziente, di cui è stato evidentemnte sottovalutata la specifica condizione in relazione al concreto rischio emorragico. Tuttavia, le individuate condotte dei sanitari che hanno determinato l'aggravarsi pagina 11 di 19 delle condizioni cliniche della paziente, determinandone, infine, l'exitus, riguardano prevalentemente la gestione della fase postoperatoria. In particolare, nella serata del 7.11.2015 la paziente veniva sottoposta a trasfusione di una sacca di emazie concentrate, a causa di un calo dell'emoglobina (Hb) a 8.3 gr/dl (quindi anemia in atto), con INR 3,18. Non è risultato peraltro certo chi avesse dato la prima indicazione a tale trasfusione (la cartella clinica riporta la sola dicitura “il medico del reparto”) e chi avrebbe dovuto verificarne il risultato (Cfr. CTU pag. 35 – peraltro dalle allegazioni di parte si evincerebbe che una prima indicazione in tal senso sia stata data dallo stesso chirurgo operatore in quanto in turno di reperibilità). Certo è che l'indicazione alla trasfusione sarebbe stata confermata dal dott. medico di guardia del reparto di Rianimazione, interpellato CP_3 telefonicamente dal personale infermieristico una prima volta e, poi, una seconda volta per essere aggiornato. In particolare la CTU evidenzia che dopo la prima trasfusione “il medico anestesista [dott. n.d.r.] era stato avvisato dei valori dell'Hb (11,8) e INR (3,31)” (Cfr. CTU pag. 5) e CP_3 che egli “avrebbe preso atto del miglioramento dell'Hb (ma, evidentemente, non del peggioramnto dell'INR)”. Il giorno successivo l'INR peggiorava ulteriormente (4,25) e le condizioni della paziente precipitavano, fino ad evidenziare uno shock emorragico la mattina del 9 novembre, con successivo ricovero della donna in rianimazione, insufficienza multiorgano e, infine, il decesso. Come anticipato, nelle loro conclusioni i CTU hanno affermato che “l'evento causale dello shock emorragico, che si è verificato il giorno 9.11.2015, della grave insufficienza multiorgano e, infine, dell'exitus della signora non risiede nell'esecuzione dell'intervento in sé, Per_1 seppure eseguito con un valore di INR di poco superiore ai valori raccomandati (che, peraltro, avrebbe potuto agevolmente essere corretto), […] ma piuttosto nella catena di eventi che si sono verificati nella gestione del decorso postoperatorio” (Cfr. CTU pag. 36), ovverosia:
a) la mancata somministrazione di farmaci (Vit. K, PFC, CCP) per il trattamento della grave e progressiva coagulopatia manifestatasi fin dal pomerìggio/sera del giorno dell'intervento; b) la perdurante acritica somministrazione di enoxaparina che era, nelle condizioni di fatto, controindicata;
c) il mancato trattamento di una situazione clinica che, già in serata del 8.11.2015, aveva manifestato i segni di un ulteriore netto aggravamento (significativo, a tale riguardo, è la marcata contrazione della diuresi) (Cfr. CTU pag. 36-37).
I periti hanno tuttavia ascritto tali condotte colpose ai soli sanitari del reparto di ortopedia, presso cui era ricoverata. Tale assunto, fatto proprio dai precedenti giudici Persona_1 di merito, non può essere condiviso, risultando all'evidenza non ignorabile la posizione assunta dal dott. come detto il medico che – in quanto in servizio di guardia notturna – aveva CP_3 preso in carico la paziente nel momento critico in cui, poche ore dopo l'intervento, si erano manifestate le prime chiare avvisaglie di grave coagulopatia. pagina 12 di 19 La Suprema Corte ha, infatti, cassato la precedente sentenza d'appello con riguardo all'esclusione di responsabilità del dott. sulla base dell'apodittica Controparte_3 constatazione che il medico in questione “poco sapeva” della paziente e dell'affermazione – definita espressamente come giuridicamente scorretta – che egli “non era il medico curante e non incombeva su di lui prescrivere alla paziente le opportune terapie”.
Ritiene infatti la Corte di legittimità che i precedenti giudicanti non si siano attenuti, nella valutazione della condotta del medico, ai tre ineludibili passaggi che esige l'art. 1176, comma 2, c.c.: “a) stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente;
b) accertare in facto quale condotta fu concretamente tenuta;
c) valutare se lo scarto eventualmente accertato tra la condotta sub (a) e la condotta sub (b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.”. Nella specie, ciò che occorre dunque stabilire è “se, secondo le leges artis, un qualunque medico specialista in anestesia, informato del peggioramento dei parametri di coagulazione (INR) e di concentrazione di emoglobina (Hb), in una paziente avanti negli anni e sottoposta a recente intervento chirurgico, avrebbe verosimilmente tenuto una condotta conforme o difforme da quella tenuta da ; e ciò considerando che “L'attività del Controparte_3 medico, come quella di qualsiasi professionista, deve essere eseguita con correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.). Queste norme, così come costantemente interpretate da questa Corte, fissano il principio secondo cui il professionista ha l'obbligo di eseguire non solo la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori (beninteso, nei limiti delle proprie competenze e non eccedenti la soglia d'un apprezzabile sacrificio), quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo […]. Da questa regola discende, per corollario, che il medico di turno (specie se notturno o festivo), dinanzi a sintomi che lascino presumere una situazione di emergenza o di pericolo per il paziente, tiene una condotta negligente se trascura di seguire lo sviluppo della situazione, ovvero si limita a dare istruzioni generiche senza verificarne gli effetti, al fine di correggere eventualmente la terapia”. Tale corollario, osserva d'altro canto questa Corte d'appello, deriva d'altronde dalla stessa funzione intrinseca del medico di turno (specie se in frangente temporale, come dalla S.C. evidenziato tramite il rfierimento alla notte ed al festivo, in cui egli deve appositamente sopperire all'assenza totale dei medici ordinariamente deputati alla gestione di determinati pazienti), non spiegandosene la sua stessa previsione allorché egli fosse ex ante dispensato dall'occuparsi appropriatamente dei pazienti di cui non risulti il curante stabilmente assegnato. I principi di diritto enunciati ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., a cui questa Corte, quale giudice del rinvio, è vincolata sono dunque i seguenti: a) “la responsabilità del medico deve essere accertata in concreto ed ex post in base alla condotta tenuta, e non in astratto ed ex ante in base al suo mansionario. Ne consegue che la responsabilità del medico di turno notturno, per negligente assistenza d'un paziente ospedalizzato, non può essere esclusa per il solo fatto che pagina 13 di 19 quel medico fosse addetto ad un reparto diverso da quello ove era ricoverato il paziente;
né per il solo fatto che quel medico non fosse quegli cui era stato affidato il paziente”; b) “la colpa del medico di turno, per negligente assistenza d'un paziente ospedalizzato, va valutata comparando le istruzioni terapeutiche concretamente impartite dal sanitario, con quelle suggerite dalle leges artis, e concretamente da lui esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto”. c) “l'art. 1218 c.c., e l'inversione dell'onere della prova in esso prevista, non s'applica al giudizio di accertamento del riparto della corresponsabilità tra più coobbligati, proposto dall'assicurazione di uno di essi nei confronti degli altri”
(pag. 9 ord. Cassazione n. 25772/2023).
Nel caso di specie, per quanto sin qui esposto, è risultato accertato che il dott. sia CP_3 stato informato del crollo dell'emoglobina in paziente di età molto avanzata, appena sottoposta a duplice intervento di osteosintesi (di cui uno al femore, notoriamente di particolare delicatezza): di una situazione, quindi, pacificamente assai pericolosa, come più volte evidenziato anche dai consulenti tecnici. Anche posto che egli, in fatto, a quel momento poco sapesse della paziente (come affermato dai CTU e dalle precedenti pronunce di merito), era suo ineludibile dovere – a fronte della segnalazione del dato dell'emoglobina e della già manifestata necessità di trasfusione, su cui il personale infermieristico gli chiedeva apposite istruzioni, unitamente agli ulteriori dati di base appena indicati, che certamente gli erano stati a loro volta segnalati – assumere informazioni più dettagliate, verificando personalmente la cartella clinica (da cui, fra l'altro, ben facilmente avrebbe potuto apprendere della coagulapatia pregressa) ed anche eventualmente – persino ipotizzando una oggettiva carenza di competenza specialistica del medico (carenza che, invero, non pare mai in tali espressi termini neppure configurata, né essere ragionevolmente configurabile, trattandosi anzi di medico rianimatore, ad alta competenza sui rischi emorragici), chiedere con urgenza un consulto multidisciplinare di altri specialisti. Egli, invece, nulla fece, come risulta dalla stessa disamina peritale che, invero, annota esattamente il fatto che il dott. si sia appagato della notizia del CP_3 miglioramento del dato relativo all'emoglobina, ma che “evidentemente” non abbia preso atto del contestuale peggioramento dell'INR: emergendo da ciò con evidenza che o il dato non era stato (colpevolmente) richiesto o, pur appreso, non erano stati adottati provvedimenti di alcun tipo. Emerge pertanto – facendo piana applicazione dei principi posti dalla Suprema Corte – che il dott. ha tenuto una condotta negligente, omettendo (verosimilmente) di assumere CP_3 tutte le necessarie informazioni e sull'anamnesi della paziente e sulla specifica evoluzione attuale delle sue condizioni, con peculiare riguardo ai valori di coagulazione del sangue (assunzione di informazioni che, come già osservato, sarebbe potuta avvenire con modalità semplici e rapide, persino senza comportare l'allontanamento fisico del medico dal posto di pagina 14 di 19 guardia o comunque dal suo posto in reparto, quand'anche fosse in tal senso vincolato, ad esempio per la presenza di pazienti in condizioni ancora più critiche – come dalla sua difesa fondatamente dedotto); omettendo di accertarsi degli sviluppi successivi alla sua prima interlocuzione;
ed, in ogni caso, omettendo del tutto – anche in un secondo momento, dopo essersi nuovamente accertato dell'evoluzione in esame – di impartire le istruzioni necessarie a fronte del quadro clinico che si stava manifestando, ossia di disporre l'inizio del trattamento farmacologico della coagulopatia (trattamento che i CTU hanno ribadito essere, di per sé, piuttosto semplice, tanto da aver determinato in poche ore, quando finalmente somministrato, la correzione del disturbo, senza però poter più interrompere la causalità letale dovuta all'insufficienza multiorgano causata dal sanguinamento). Risulta in altri termini perfettamente integrata – alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti peritali, senza che sia peraltro neppure necessario alcun passaggio dalla ripartizione dell'onere probatorio, così come chiarito dalla S.C. ai meri fini del regresso qui in discussione (esclusa, cioè, la necessità che sia il dott. a dover dimostrare di aver tenuto una condotta diligente – il che certamente, CP_3 comunque, non è) – la fattispecie di responsabilità colposa del medico di turno che la Corte di Cassazione ha tratteggiato compiutamente nell'ordinanza di rinvio e che si è più sopra riportata.
Tanto il dott. che il dott. hanno in definitiva omesso di seguire con la dovuta CP_2 CP_3 diligenza l'evoluzione del decorso post-operatorio, nonché di adottare i provvedimenti idonei a fronteggiare la gravità delle condizioni cliniche della paziente che ne hanno determinato in breve tempo il decesso.
Considerato che
l'accertamento peritale, pur ravvisando lievi profili di colpa anche rispetto alla fase dell'intervento, ha, come detto, individuato causalità determinante alla negligente gestione post-operatoria, si ritiene di non poter graduare in misura minore rispetto a quella evidente del dott. (medico curante di riferimento per l'intervento e la CP_2 successiva degenza) la responsabilità causale del dott. primo medico ad essere stato CP_3 chiamato, come detto, a gestire la situazione critica conclamata di nel Persona_1 decorso postoperatorio e che, con le sue omissioni, ha determinato il primo rapido deterioramento, nottetempo, delle condizioni della donna, sino al successivo ed irreversibile precipitare degli eventi. Quanto a restanti componenti del personale sanitario di guardia e di servizio in reparto, pur non potendosene certamente escludere a priori la responsabilità omissiva sulla scorta di quanto sin qui osservato, si osserva per contro che dagli atti e dai documenti di causa non emergono elementi neppure indiziari, né tantomeno circostanziate deduzioni o allegazioni, dai quali poter inferire alcuna ulteriore specifica figura cui riferire profili di responsabilità; di guisa che ogni eventuale ulteriore accertamento – ove comunque non precluso dal giudicato parziale – sarebbe del tutto esplorativo.
Quanto alla posizione della , ad essa va invece certamente attribuita la quota di Parte_1 corresponsabilità del 50% sulla scorta del principio di diritto secondo cui anche “... nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità deve essere paritariamente ripartita tra pagina 15 di 19 Struttura e Sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la Struttura risulti essersi obbligata” (Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28987). In assenza di prova (il cui onere gravava sulla struttura sanitaria adempiente) in ordine all'assorbente responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
“malpractice” (le condotte negligenti illustrate non rispondono, con ogni evidenza, a tali definizioni, e nel complesso risulta anzi evidenziato un deficit collettivo-organizzativo nella gestione della paziente) dovrà, pertanto, farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298, secondo comma, c.c. e l'art. 2055, terzo comma, c.c. (cfr. Cass. citata, n, 28987/2019).
3. Quanto alla questione sub b), trattasi dell'interpretazione della normativa contrattuale in base alla quale il dott. ha azionato il suo diritto ad essere manlevato dalla compagnia CP_2 assicurativa riassumente ( ). Controparte_1
Viene in rilievo, come detto, l'art. 16 secondo capoverso delle condizioni generali, che (nella lettura dispiegata dalla Corte rimettente come corretta o come necessitata dalle preclusioni del giudicato) limita l'operatività della polizza:
1- (in caso di illeciti causati da più persone) alla sola quota di responsabilità diretta del proprio assicurato;
2- (in caso di corresponsabilità dell'ente presso cui lavora il medico assicurato) al caso (non rilevante nel caso di specie, poiché escluso con statuizione non impugnata) in cui l'ente non abbia stipulato una polizza a copertura della r.c. dei medici in essa operanti (in caso contrario, opererebbe solo a secondo rischio, ossia oltre il massimale ospedaliero) e al caso in cui l'ente non abbia stipulato una polizza assicurativa e sia inoltre insolvente. I precedenti giudici di merito hanno interpretato quest'ultimo limite nel senso che l'insolvenza dell'ospedale (non ricorrente nel caso di specie) avrebbe determinato la copertura assicurativa del dott. per l'intera obbligazione solidale;
altrimenti l'indennizzo era dovuto solo per la CP_2 quota di corresponsabilità diretta dell'assicurato. Tuttavia l'interpretazione letterale della normativa contrattuale come sopra riassunta e come dettata dagli artt. 1363 c.c. e 1367 c.c., nonché dal chiaro tenore dell'ordinanza di rinvio cui questa Corte deve attenersi (e che, ad ogni modo, condivide), impongono di valutare unitariamente la stessa normativa, individuando come limite generale (sovraordinato rispetto al caso dell'attività svolta in regime di dipendenza o intramoenia all'interno di ente) quello della quota di responsabilità diretta dell'assicurato, con esclusione espressa di “ogni responsabilità derivantegli in via solidale” (così l'art. 16 cit., al punto 1) del secondo capoverso, che al punto
2) contiene le delimitazioni rispetto all'ente responsabile): tale limite generale rendeva impossibile giuridicamente (art. 1367 c.c.) l'ipotesi – ricostruita dai precedenti giudici di merito per riconoscere (essendo solvente la Casa di cura) l'indennizzabilità della quota di danno pagina 16 di 19 riferibile a responsabilità diretta del dott. – di indennizzabilità anche della quota di danno CP_2 attribuita all'ente. In conclusione, essendo ormai coperto dal giudicato l'accertamento della responsabilità diretta e solidale della verso la paziente, così come l'accertamento Parte_1 dell'assenza di una polizza assicurativa contratta dalla ed estesa alla personale Parte_1 responsabilità del Dottor ed essendo pacifica la solvibilità della non può CP_2 Parte_1 che concludersi per la non operatività della garanzia prestata dalla polizza azionata. Va anche chiarito – stanti le difese azionate nel giudizio di rinvio da e dalla Controparte_2
– che risultano precluse questioni mai sollevate in precedenza, quali la non Parte_1 applicabilità del limite in questione alla fattispecie per via della natura autonoma del rapporto collaborativo instaurato dal dott. con l'ente (inserito comunque stabilmente nel reparto di CP_2 ortopedia – seppur in assenza di vincolo gerarchico –, come si ricava dal contratto versato in atti) e la validità della clausola, in relazione al suo sostanziale vanificare la causa stessa del contratto ed allo squilibrio fra le parti: aspetto questo, peraltro, espressamente già affrontato dalla S.C. con l'ordinanza di rinvio, con la quale – pur rilevandosi la peculiarità della polizza, certamente comportante un'assai modesta garanzia – si è di fatto, per contro, individuata la causa del contratto nella copertura del rischio di insolvenza dell'ospedale rispetto all'azione di regresso che sarebbe dovuta essere stata esperita dall'assicurato escusso per l'intera obbligazione solidale;
e nondimeno, osserva la S.C., “non risultano mai proposte o sollevate da
prima del maturare delle preclusioni processuali, questioni concerenenti Controparte_2
l'adeguatezza del contratto rispetto alle sue esigenze assicurative. Ogni questione al riguardo è dunque preclusa nel presente giudizio”.
4. Vengono dunque accolti, nei limiti sopra esplicitati, il terzo ed il quarto motivo di appello dell' e l'appello incidentale di . Controparte_1 CP_6
L'esito della lite vede pertanto la soccombenza – limitatamente all'oggetto di questo giudizio di rinvio – di nei confronti di entrambi gli enti e di nei Controparte_3 Controparte_2 confronti dell' . Il primo dovrà pertanto rifondere ai due enti in questione Controparte_1 le spese del doppio grado di appello e del giudizio di legittimità; non anche le spese del primo grado, rispetto al quale è risultata del pari soccombente (sulle domande risarcitorie) e CP_6 nel quale è stata evocata per esclusiva iniziativa di Controparte_1 Controparte_2
Quest'ultimo dovrà invece rifondere le spese di lite sostenute dalla sua chiamata CP_1 in tutti i gradi di giudizio, essendo risultato nei suoi confronti interamente
[...] soccombente. Nei rapporti fra i due enti (ICMD e ), considerata la Controparte_1 parziale autonomia delle posizioni e, comunque, la convergenza in punto di determinazione delle responsabilità personali dei sanitari, le spese possono essere interamente compensate. Le spese – anche con riferimento al giudizio di legittimità – vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014 attualmente vigente (come modificato dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147), tenendo conto del valore delle domande accolte (valore indeterminato –
pagina 17 di 19 difficoltà media) ed escludendosi per le fasi di impugnazione la voce relativa alla fase istruttoria in quanto assente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti di rinvio iscritti ai nn.
R.G. 3357/2023 e 3383/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede, in parziale riforma della sentenza n. 3064/2021 Corte d'appello di Milano:
1. Accerta, ai fini del regresso tra coobbligati, la responsabilità di Controparte_3 in ordine alla causazione del decesso di nella misura del 25%, Persona_1 rideterminando nella misura del 25% la misura di responsabilità parimenti attribuibile ad
Controparte_2
2. Rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
3. Condanna e in solido fra loro al pagamento in Controparte_3 Controparte_2 favore di delle spese del doppio grado e del giudizio di Controparte_1
Cassazione, liquidate:
- per ciascuno dei giudizi innanzi a questa Corte, in complessivi € 8.470,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 6.585,00, di cui € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4. Condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Controparte_1 del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 10.860,00, di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria, € 3.579,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5. Condanna al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1 delle spese di impugnazione, liquidate:
[...]
- per ciascuno dei giudizi innanzi a questa Corte, in complessivi € 8.470,00, di cui € 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 4.287,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 6.585,00, di cui € 2.869,00 per la fase di studio, € 2.224,00 per la fase introduttiva, € 1.492,00 per la fase decisoria, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
pagina 18 di 19 Il Consigliere estensore
Dott.ssa Natalia Imarisio
Il Presidente Dott. Carlo Maddaloni
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