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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/03/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Gabriella RATTI PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile di appello n.r.g. 1255/2020
PROMOSSA DA con socio unico, con sede in Roma, Via dei Parte_1
Bresciani n. 23, c.f. e partita IVA in persona del procuratore speciale Dott. P.IVA_1
nato a [...], il [...], con domicilio in Roma, Controparte_1
Via Bergamo n. 43, c.f. , in forza di procura del notaio Dott.ssa C.F._1
registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 17 gennaio 2017 Persona_1 al n. 1124, conferita dal signor in qualità di liquidatore e legale Controparte_2 rappresentante di detta società, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo FIORIO, c.f. e Marco C.F._2
GAGLIARDI, c.f. entrambi del Foro di Torino, ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 24, per procura in atti APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Torino n. CO
, Codice ABI 3069.2, albo nazionale banche n. 5361, in persona dell'Avv. P.IVA_2
Bruna Pastinese, Procuratore Speciale come da procura speciale del 20 febbraio 2019 a mezzo rogito Notaio , rep. n. 42433 - racc. 13755, registrata a Milano in Persona_2 data 26 febbraio 2019 al n. 6530 serie 1T, con sede legale in 10121 Torino (TO), Piazza
San Carlo n. 156 e sede secondaria in 20121 Milano (MI), via Monte di Pietà, n. 8, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
Antonio Auricchio (C.F. ) del Foro di Roma, Luca Jeantet (C.F. C.F._4
ed Alberto Gianfrotta (C.F. ) del Foro di C.F._5 C.F._6
Torino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in 10128 Torino (TO), corso
Vittorio Emanuele II, n. 83, giusta procura del 28 gennaio 2021 in atti APPELLATA
Pag. n. 1 di 28 Udienza collegiale del 2.7.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“In riforma della sentenza impugnata del Tribunale di Torino del 7 febbraio 2020, voglia questa Ecc.ma Corte, rigettata ogni avversa domanda ed eccezione, così giudicare:
1) accertare e dichiarare la nullità di interessi, commissioni e spese applicati dalla CP_4 nel rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio per tutte le ragioni indicate negli atti di causa, ed in particolare:
- accertare e dichiarare l'illegittimo addebito di interessi, commissioni e spese in misura superiore alle soglie d'usura, come meglio specificato in narrativa dell'atto di citazione e per l'effetto accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., nulla è dovuto dalla correntista alla nei relativi trimestri nei quali non dovesse essere accertato il CP_4 superamento della soglia d'usura;
- accertare e dichiarare l'illegittimità di ogni clausola che preveda la capitalizzazione periodica degli interessi e la produzione sui medesimi di nuovi interessi;
- accertare l'illegittima applicazione degli interessi extra-fido anche agli importi affidati per i periodi nei quali si è verificato un superamento del fido concesso;
- accertare e dichiarare l'illegittimità delle spese e degli oneri applicati dalla banca, senza alcuna preventiva pattuizione;
- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione dei giorni valuta non pattuiti a danno dell'appellante;
- accertare e dichiarare la nullità della Commissione di massimo scoperto e di quella di
“disponibilità fondi” per difetto di causa e per indeterminatezza e comunque per assenza di pattuizione scritta;
- accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia delle modificazioni peggiorative delle voci del carico economico (interessi, commissioni e spese) unilateralmente operate dalla
CP_4
2) Dichiarare dovuti dalla alla correntista, sui saldi periodici attivi, gli interessi CP_4 creditori nella misura convenzionale pattuita con il contratto 12.12.1994 o nella diversa misura ritenuta di giustizia, da calcolare al lordo della ritenuta fiscale che l'intermediario avrebbe dovuto versare all'erario e per l'effetto, rideterminare il saldo del conto corrente
e condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CO corrispondere a gli interessi creditori così determinati. Parte_1
3) Accertata e dichiarata la nullità di interessi, commissioni e spese in accoglimento, anche parziale, delle domande che precedono, ricalcolare il saldo del rapporto di conto corrente inter partes e per l'effetto, accertare un maggiore credito a favore dell'appellante pari ad € 100.078,91 o, in subordine, pari alla somma di € 72.015,38, sulla base e in
Pag. n. 2 di 28 relazione di quanto emerso in sede di Consulenza Tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze ed interessi ex artt. 1283 e 1284, comma 4
c.c. a far data dalla domanda giudiziale e, nel caso di estinzione del rapporto di conto corrente nel corso del giudizio, condannare la in persona del legale rappresentante CP_4 pro tempore, a restituire a tutti gli importi Parte_2 indebitamente percepiti, per una somma pari a € 100.078,91 o, in subordine, pari alla somma di € 72.015,38#, sulla base e in relazione di quanto emerso in sede di Consulenza
Tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze ed interessi ex artt. 1283 e 1284, comma 4 c.c. a far data dalla domanda giudiziale.
Con vittoria di spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori”.
Per l'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis,
- in via istruttoria previa remissione del giudizio in istruttoria, disporre l'integrazione della Consulenza
Tecnica d'Ufficio già espletata che ricalcoli il saldo del c/c nr. 10063557 secondo quanto richiesto con le note scritte depositate alle udienze del 14 novembre 2023 e del 16 aprile
2024; per il caso di loro riproposizione, respingere in quanto inammissibili e/o infondate le istanze istruttorie formulate da per le ragioni già versate in Parte_1 atti;
- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare inammissibile ex artt. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c. l'appello interposto da avverso la sentenza nr. 684/2020 del Tribunale di Torino con Parte_1 atto di citazione in appello notificato in data 9 novembre 2020;
- nel merito respingere in quanto infondate nel merito tutte le domande proposte dalla società
[...] con atto di citazione in appello notificato in data 9 novembre 2020, per Parte_1 le ragioni e le causali di cui in narrativa, mandando integralmente CO assolta da ogni avversa richiesta;
conseguentemente, confermare integralmente la sentenza nr. 684/2020 pubblicata dal
Tribunale di Torino in data 7 febbraio 2020;
- in ogni caso con vittoria delle spese di CTU e di spese, diritti ed onorari di lite, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario ex art. 15 T.P.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Pag. n. 3 di 28 1. La società è stata costituita in data 15 febbraio 2006 Parte_1 mediante conferimento di ramo d'azienda della Manhattan s.r.l.
La società Manhattan s.r.l. era cliente della Cassa di Risparmio di Viterbo S.p.A., intermediario poi incorporato in in data 23 novembre 2016. CO
La società Manhattan s.r.l. ha intrattenuto il rapporto di conto corrente n. 10063557 con la predetta Cassa di Risparmio di Viterbo S.p.A.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto davanti Parte_1 al Tribunale di Torino al fine di ottenere la rideterminazione del saldo CO del conto corrente bancario n. 10063557 e la condanna della alla ripetizione CP_4 dell'indebito.
In particolare, la parte TT deduceva:
a) l'applicazione di interessi non convenuti per iscritto;
b) l'applicazione dell'illegittimo anatocismo trimestrale;
c) l'applicazione di oneri non pattuiti e commissioni di massimo scoperto (CMS) nulle per mancanza di causa ed indeterminate;
d) la scorretta applicazione della valuta delle operazioni di addebito e di accredito;
e) l'applicazione di interessi usurari;
f) l'illegittimo esercizio dello ius variandi.
Deduceva la correntista che l'analisi commissionata al proprio perito di parte aveva rideterminato il saldo del conto corrente di cui sopra alla data del 31.12.2016 nell'importo a credito per la società TT di € 136.806,00 in luogo del saldo a debito conteggiato dalla banca convenuta pari ad € 31.377,00.
La parte TT chiedeva pertanto di ricalcolare il saldo del conto corrente e, per l'effetto, condannare la al pagamento a titolo di restituzione della differenza di € CP_4
168.183,00 ritenuta somma indebitamente incamerata in corso di rapporto.
Costituitasi la ha eccepito in particolare l'inammissibilità delle domande attoree per CP_4 essere il conto corrente oggetto di causa ancora aperto al momento dell'instaurazione del giudizio, nonchè la parziale prescrizione delle pretese di controparte, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree siccome infondate.
Concessi i termini istruttori ex art. 183, sesto comma, cpc, ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'udienza del
10.4.2019 le parti precisarono le rispettive conclusioni e la causa venne trattenuta a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 684/2020, pubblicata in data 7.2.2020 il Tribunale di Torino, ritenendo comunque ammissibile la domanda di rideterminazione del saldo a conto ancora aperto al momento dell'istaurazione del giudizio, rigettava le domande di parte TT con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
Pag. n. 4 di 28 3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:
a) laddove ha dichiarato prescritte tutte le rimesse precedenti al 27 luglio 2006;
b) laddove ha omesso di pronunciare sull'eccezione che censurava l'applicazione del tasso extrafido sull'intero debito da sconfino;
c) laddove ha respinto le domande attoree dirette al ricalcolo del saldo del conto corrente con l'eliminazione di ogni effetto anatocistico conseguente alla capitalizzazione trimestrale;
d) laddove ha rigettato la domanda attorea relativa al ricalcolo del saldo del conto corrente conseguente all'eliminazione degli addebiti conseguenti alle commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi ed altre commissioni e spese non pattuite;
e) laddove ha respinto la domanda di ricalcolo del saldo del conto per l'illegittima applicazione dello ius variandi;
f) laddove ha respinto la domanda diretta al ricalcolo del saldo del conto conseguente all'illegittima postergazione e antergazione delle valute;
g) laddove ha respinto la domanda diretta a censurare l'applicazione di interessi oltre la soglia d'usura con il relativo ricalcolo del saldo del conto;
h) laddove non ha disposto la ctu richiesta da parte TT.
4. Con comparsa depositata in data 24.2.2021 si costituiva in giudizio la CP_4 eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del gravame ex artt. 342, 348 bis e ter cpc e, nel merito, chiedendone il rigetto siccome infondato, con la conferma della impugnata sentenza.
5. Con ordinanza pubblicata in data 24.3.2021 la Corte
-rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h) del D.L. n. 18\2020 come convertito dalla Legge n. 27/2020;
- viste le note depositate in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
-ritenuti non sussistenti i presupposti di cui all'art. 348 bis;
-ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 7/12/2021, successivamente rinviata all'11.1.2022 con provvedimento pubblicato in data 7.10.2021.
6. Con ordinanza pubblicata in data 17.1.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 14.3.2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Pag. n. 5 di 28 7. Con successiva ordinanza pubblicata in data 12.5.2022 la Corte, ritenuta la necessità per sopravvenuti problemi di salute del Consigliere Ausiliario relatore, rimetteva la causa in istruttoria e disponeva la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per la riassegnazione a nuovo relatore e la fissazione di nuova udienza collegiale.
8. Con Decreto pubblicato in data 16.5.2022 la causa veniva riassegnata a nuovo relatore e veniva fissata l'udienza del 29.11.2022, da svolgersi mediante trattazione scritta, per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti del termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le proprie istanze e conclusioni, avvertendo che ciascuna parte poteva presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento.
9. Con ordinanza pubblicata in data 29.11.2022 la Corte rimetteva la causa a decisione assegnando alla parti termine sino al 29.1.2023 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
10. Con successiva ordinanza pubblicata in data 5.10.2023 la Corte
- ritenuto che appariva necessario per la corretta ricostruzione dei fatti di causa disporre
CTU, sul quesito meglio ivi formulato:
- rimetteva la causa sul ruolo;
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11. Con ordinanza pubblicata in data 19.4.2024 la Corte
- vista la relazione depositata dal CTU e le note di trattazione depositate dalle parti;
- ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 02.07.24 disponendone la trattazione scritta.
12. Con ordinanza pubblicata in data 9.7.2024 la Corte
- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 1 ottobre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di rito sollevate da parte
Pag. n. 6 di 28 appellata.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis è stata già rigettata dalla Corte con ordinanza pubblicata in data 24.3.2021, mentre quella di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.
Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.
13.1. Con il primo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in riferimento al periodo CP_4 anteriore al 27 luglio 2006 (ovverosia dieci anni prima della data della prima contestazione ritenuta valida risalente al 27 luglio 2016).
Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:
“E' stato quindi affermato che l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali con riguardo a un certo contratto di conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale che decorre, dai singoli versamenti aventi natura solutoria. Secondo detta giurisprudenza grava poi sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio ed a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (v. Cass. 27704/2018).
Pag. n. 7 di 28 Nel caso in esame parte TT non ha evidenziato peculiari pagamenti di poste monetarie idonei a spostare il dies a quo nei termini suddetti. Deve pertanto dichiararsi la prescrizione di tutte le pretese di parte TT riferite a poste monetarie anteriori alla data del 27 luglio 2006”.
13.1.1. Parte appellante oppone le censure sub 3.a), precisando che la Sentenza di primo grado non avrebbe tenuto in alcuna considerazione le allegazioni e le produzioni documentali dalle quali sarebbe emersa l'esistenza di un contratto di apertura di credito, seppur non formalizzato per iscritto già prima del febbraio 2006, così che nel caso di specie non sarebbe maturata alcuna prescrizione anche per il periodo precedente al luglio 2006, in quanto il rapporto sarebbe sempre stato affidato.
precisa di avere ampiamente provato in corso di causa che il conto corrente fosse Pt_1 affidato già a partire dagli anni '90: il rapporto di apertura di credito può essere provato da ogni elemento utile quale gli estratti conto, i riassunti scalari, il report della centrale rischi, ecc.
L'art. 6 del contratto di conto corrente consentiva alla di concedere aperture di CP_4 credito senza formalità, con la conseguenza che la prova del rapporto di affidamento poteva essere fornita, anche ai fini dell'individuazione delle rimesse ripristinatorie e di quelle solutorie, con ogni elemento idoneo a provare la messa a disposizione del cliente in maniera continuativa di somme di ammontare tale da escludere che si trattasse di temporanei sconfinamenti.
Deduce l'appellante che il contesto negoziale di riferimento evidenzia un significativo saldo passivo (per buona parte degli anni precedenti al 2006 compreso tra i 150.000 e i
250.000 euro) ed in assenza di richieste di rientro o segnalazioni alla Centrale Rischi da parte della CA.
In tale contesto il Tribunale avrebbe dovuto dare rilievo alle seguenti risultanze documentali:
(i) gli estratti conto precedenti al 2006 (cfr. doc. 5 fasc. appellante) ove sono esposti interessi diversificati per “Fido Ord”, “Fido Straord” e “Scoperto”; così a partire dall'estratto conto del primo trimestre del 1999 e per tutti gli anni nei quali il Tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'affidamento;
(ii) gli estratti del c/c. dai quali si evince un fido di Lit. 300.000.000 (€ 154.937,07) nel
1999, che aumenta a Lit. 500.000.000 (€ 258.228,45) nel 2000, per poi scendere a Lit.
450.000.000 (€ 232.405,60) nel IV trim. '00 ed a Lit. 370.000.000 (€ 191.089) nel I trim.
'01. Successivamente (2002) il fido si assesta intorno a € 155.000 per poi scendere a €
51.646 nel 2004 ed a € 30.000 nel 2006;
(iii) l'applicazione della CMS risultante sempre dagli estratti del conto corrente che presuppone un affidamento;
(iv) i dati della centrale rischi riferibili alla Manhattan (cfr. docc.
7.1 e 7.2 fasc. appellante)
Pag. n. 8 di 28 che riportano gli stessi limiti di fido;
(v) l'esistenza di fideiussioni personali fin dal gennaio '96 che presuppongono l'esistenza di un affidamento concesso dalla banca (cfr. la fideiussione rilasciata in data 23.07.99 e successivamente incrementata a lire 750.000.000 in data 11.1.1999, doc.
8.1 fasc. appellante).
Peraltro, come previsto dall'art. 127 t.u.b., le nullità previste dal titolo VI del t.u.b. – ovvero le fattispecie invocate nel presente giudizio – “operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice”.
Parte appellante deduce altresì che, nel procedere all'accertamento delle eventuali rimesse solutorie occorrerà fare riferimento al saldo del conto rettificato, depurato di tutti gli addebiti nulli ed inefficaci intervenuti, onde evitare che l'eventuale debordo dal fido dipenda dall'addebito illegittimo delle competenze effettuato dalla banca.
Risulta irrilevante che l'appellante non abbia prodotto gli estratti del conto corrente nel periodo ricompreso tra il 31.12.94 ed il 31.12.98: le domande proposte riguardano il saldo a partire dal 1999, con conseguente estraneità delle registrazioni contabili effettuate nei trimestri precedenti.
13.1.2 Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
La giurisprudenza di legittimità, anche di recente, ha ribadito che l'esistenza di aperture di credito (laddove manchi il relativo contratto in forma scritta) può essere accertata anche attraverso le indicazioni ricavabili (anche quanto ai limiti dell'affidamento) dalla documentazione prodotta (estratti conto) ed esaminata dal consulente tecnico di ufficio.
Il consolidato orientamento di legittimità è nel senso che non può ritenersi insussistente una apertura di credito per il solo fatto che il correntista e/o il fideiussore non abbiano fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta, così configurandosene la nullità per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, TUB.
Difatti, la rilevazione di tale vizio non corrisponde all'interesse della correntista e dei fideiussori, unici che potrebbero invocare detta nullità (cfr. Cass. Civ. n. 5387/2024; negli stessi termini Cass. Civ. n. 2338/2024 secondo cui «[…] in tema di nullità negoziali, questa
Corte ha affermato che la rilevabilità d'ufficio si estende anche a quelle cd. di protezione, in quanto configurabili, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza eurounitaria [cfr. Corte di Giustizia UE, sent. 4/06/2009, in causa C-243/08, Pannon], come una species del più ampio genus rappresentato dalle prime, risultando le stesse volte
a tutelare interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo, quali il corretto funzionamento del mercato e l'uguaglianza non solo formale tra contraenti in posizione asimmetrica [cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 24242 e 26243]. Tale principio
è stato ritenuto applicabile anche ai contratti bancari, in relazione ai quali è stato affermato che la nullità prevista dall'art. 117, commi primo e terzo, del d.lgs. n. 385 del
Pag. n. 9 di 28 1993 per l'ipotesi in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta si configura come una nullità di protezione, rilevabile anche d'ufficio, stante l'inequivocabile disposto dell'art. 127, comma secondo, del d.lgs. n. 385 cit. [cfr. Cass., Sez. I, 6/09/2019, n. 22385].
È stato tuttavia precisato che, caratterizzandosi le nullità di protezione «per una precipua natura ancipite, siccome funzionali nel contempo alla tutela di un interesse tanto generale
[l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della giurisprudenza europea] quanto particolare/seriale [quello di cui risulta esponenziale la classe dei consumatori o dei clienti]», la rilevazione officiosa delle stesse, in mancanza della quale risulterebbe frustrata o comunque sminuita la funzione di tutela del bene primario consistente nella deterrenza di ogni abuso in danno del contraente debole, incontra il limite della conformità del rilievo «al solo interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, in tal modo evitando che la controparte possa, se vi abbia interesse, sollecitare i poteri officiosi del giudice per un interesse suo proprio, destinato a rimanere fuori dall'orbita della tutela [cfr. Cass., Sez. Un.,
12/12/2014, n. 26242]».
Conseguentemente, non essendo la nullità rilevabile d'ufficio, non può ritenersi preclusa la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali, ad esempio, anche gli estratti conto, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione, da parte della correntista, d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione (Cfr. Cass. n. 2338/2024; Cass. n.
34997/2023; Cass. n. 20455/2023).
Risultano quindi infondate le censure della circa l'inammissibilità di un fido di fatto CP_4
(cfr. pagg. 20 - 22 comparsa di costituzione in appello).
Alla luce dei principi di cui sopra, la Corte ha demandato al perito di verificare se dai report della Centrale Rischi della CA d'Italia risultasse “il riconoscimento di affidamenti da parte della dante causa di e, in ipotesi affermativa, da quando e per CO che importo”.
Sulle risultanze della CTU si tornerà più avanti: per adesso è sufficiente rilevare che nella perizia si dà atto (cfr. pag. 20) che dai report della Centrale Rischi della CA d'Italia si riscontrava il riconoscimento di affidamenti da parte della banca anche antecedentemente al luglio 2006 (fin dal 1999) e rispettivamente per gli importi meglio ivi indicati.
Giova rilevare che i dati della Centrale Rischi riportano gli stessi limiti di fido risultanti dagli estratti conto in atti: il Ctu ha quindi proceduto a ricalcolare il saldo del conto corrente partendo dal saldo iniziale del 31.12.1998 risultante dal primo estratto conto versato in atti
(cfr. pag. 18 CTU), secondo le indicazioni del quesito (cfr. pag. 20 CTU).
La ha pure lamentato la parziale produzione in giudizio degli estratti conto, che CP_4
Pag. n. 10 di 28 avrebbe reso inammissibile il ricalcolo del saldo (cfr. pagg. 26-27 comparsa di costituzione in appello).
Per quanto riguarda i buchi documentali, il CTU ha indicato le carenze riscontrate (cfr. pagg. 21-22 della perizia), che ad avviso della Corte sono comunque di lieve entità
(risultano prodotti quasi integralmente gli estratti conto dal 31.12.1998 al 31.12.2016, cfr. pag. 18 CTU), e non impediscono una attendibile ricostruzione del saldo: il perito ha precisato che in presenza di movimenti giornalieri mancanti, è stato inserito il riassunto scalare del trimestre di riferimento (cfr. pag. 22 CTU).
A questo proposito ricorda la Corte che gli estratti conto non costituiscono “veicolo di prova legale”: trattandosi di fatti suscettibili di prova libera, possono essere dimostrati anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (cfr. Cass. 29190/20; 5887/21;
38976/21; 1525/22 e 22418/22).
Gli scalari possono certamente annoverarsi quali argomenti di prova per fare fronte alla interruzione della continuità degli estratti conto nel caso di produzione incompleta.
In generale, l'omessa produzione di alcuni estratti conto non esclude la possibilità di espletare una Ctu diretta alla rideterminazione del saldo: la documentazione versata in atti appare sufficiente per quantificare le somme riferite alle domande proposte dalla correntista.
Le interruzioni della continuità della documentazione contabile risultano limitate e comunque non sono state tali da impedire al CTU di redigere una dettagliata ed articolata perizia anche ricorrendo, come detto, ai riassunti scalari del trimestre di riferimento: il
CTU, all'esito di accertamenti congruamente motivati e posti in essere nel contraddittorio delle parti, riscontrando il quesito a lui sottoposto, ha quantificato gli importi addebitati dalla ed ha ricalcolato il saldo del conto corrente in oggetto secondo quanto a lui CP_4 demandato.
Il parziale inadempimento dell'onere probatorio non si riverbera, dunque, sulla idoneità
della prova documentale a fondare la domanda, né sulla attendibilità della CTU (nel senso che l'inattendibilità è riferibile non ai calcoli eseguiti ma esclusivamente all'impossibilità di determinare il saldo in relazione all'intera durata del rapporto;
fatto, questo che non impedisce, tuttavia, l'utilizzazione della relazione della CTU per l'accertamento della - parziale - pretesa dell'attore).
Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista (e quindi a credito della banca), la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019).
Nel caso di specie la mancata produzione degli estratti conto precedenti al 31.12.1998
Pag. n. 11 di 28 riverbera in danno della correntista, che non potrà chiedere la restituzione di eventuali indebiti illegittimi maturati nel periodo non coperto da documentazione, limitando quindi da tale data le pretese di ricalcolo del saldo, ovvero a partire dal saldo iniziale risultante dal primo estratto del conto corrente versato in atti.
Quanto sin qui esposto è sufficiente per giustificare l'accoglimento del gravame: più avanti ci si soffermerà sulle risultanze della CTU.
13.2. Con il secondo ed il quinto motivo di gravame, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di pronunciare sull'eccezione che lamentava l'applicazione del tasso extrafido sull'intero debito da sconfino e laddove ha respinto la domanda di ricalcolo del saldo per illegittimo esercizio dello ius variandi.
Il Tribunale ha motivato come segue:
“Da ultimo, devesi altresì rigettare ogni ulteriore domanda avanzata dalla parte TT in punto di asserito illegittimo ius variandi. Sul punto appare dirimente osservare come anche in questo caso vi è un palese ed evidente difetto di allegazione, atteso che la IF TT non ha indicato in atti quali sarebbero le variazioni contrattuali da considerarsi illegittime e con riferimento a quali mutamenti di disposizioni contrattuale, limitandosi piuttosto a una generica affermazione di illegittimità la quale, per ciò solo, è inidonea a considerare assolto l'onere allegatorio incombente sull'attore in ripetizione ex art. 2033 del cod. civ. Nei propri scritti difensivi la IF TT ha invero evidenziato come a suo dire emerga
“una folta serie di variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate dalla banca” (v. pag. 29 dell'atto di citazione), senza che in alcun modo vi sia indicazione di quali sarebbero queste variazioni, su quali disposizioni contrattuali esse avrebbero inciso, quali disposizioni contrattuali sarebbero mutate e in quale modo, e, infine, su quali poste monetarie avrebbero inciso. In assenza di tali indicazioni, la domanda in questione va dunque rigettata per evidente difetto di allegazione”.
13.2.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.b) precisando di avere contestato l'erronea applicazione dei tassi di interesse intra ed extra fido, a partire dal IV trim. 2009
e fino al III trim. 2012: in tale periodo, per i giorni nei quali si è verificato uno sconfinamento oltre il fido accordato, la CA, anziché applicare il maggior tasso previsto per gli sconfinamenti al solo debito eccedente l'affidamento, avrebbe applicato tali maggiori oneri su tutto il debito.
La correntista oppone anche le censure sub 3.e) spiegando di avere eccepito sin dall'atto di citazione che dagli estratti conto relativi al rapporto in questione emergeva una serie di variazioni unilaterali delle condizioni economiche applicate dalla banca, la maggior parte delle quali peggiorative per la correntista, e di avere chiesto l'accertamento dell'inefficacia di tali variazioni unilaterali: in particolare, la non aveva dato prova di aver effettuato CP_4 le comunicazioni per iscritto imposte dalla disciplina vigente ratione temporis, che tali comunicazione fossero state ricevute dal cliente e che le modifiche fossero sorrette da un giustificato motivo, specificamente indicato nel rispetto della disciplina vigente ratione
Pag. n. 12 di 28 temporis.
Inoltre la aveva operato modificazioni contrattuali in assenza di idonea clausola che CP_4 consentisse tale facoltà, dunque in violazione dell'art. 118 t.u.b. nella sua formulazione originaria.
La correntista deduce inoltre di avere prodotto sub. doc. 17 un file riepilogativo nel quale erano evidenziate le modificazioni unilaterali e peggiorative delle condizioni di contratto che risultavano quindi inefficaci, così da avere adempiuto ai propri oneri di allegazione.
13.2.2 Ritiene la Corte che il quinto motivo di gravame sia fondato e meritevole di accoglimento: il secondo motivo di gravame risulta quindi assorbito.
La correntista ha individuato i profili di illegittimità dello ius variandi (allegando specificamente sia la mancata comunicazione delle modifiche alla , sia la mancata Pt_1 indicazione del giustificato motivo per procedere a tali modifiche), ha prodotto gli estratti del conto corrente dai quali emergevamo tutte le variazioni dei tassi (cfr. doc. 5 fasc. appellante) ed un file riepilogativo nel quale erano evidenziate le modificazioni unilaterali e peggiorative delle condizioni di contratto.
Dunque, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, risulta avere assolto ai Pt_1 propri oneri di allegazione.
Detto ciò, in atti non risulta la prova che vi siano state comunicazioni inviate dalla CP_4 dirette a precisare la sussistenza del «giustificato motivo» rilevante per la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
L'art. 118 t.u.b. nella sua formulazione originaria prevedeva infatti che “se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR”.
Il testo della norma, a partire dal 2006 è stato così modificato dall' articolo 10 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248: “Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i
prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 1341, secondo comma, del codice civile”.
La comunicazione di unilaterale modifica delle condizioni contrattuali è un atto ricettizio efficace solo con il suo ricevimento da parte del destinatario, con la conseguenza che la che voglia avvalersi degli effetti delle clausole modificate è tenuta a provare la CP_4 ricezione della comunicazione o quantomeno il suo invio (Cass., 19/08/2016, n.17204).
Nel caso di specie non risulta provato tale requisito, con la conseguente violazione dell'art. 118 tub e l'inefficacia di tutte le variazioni dei tassi di interesse disposte nel corso del rapporto in senso peggiorativo per la correntista, potendosi invece fare salve (anche ex art. 127 t.u.b.) le modificazioni a vantaggio della stessa.
Pag. n. 13 di 28 ***
Alla luce di tali considerazioni, al CTU è stato demandato il seguente quesito:
“Tenga conto della misura dell'interesse debitore pattuito nel contratto di conto corrente del 1994 e delle successive modifiche intervenute negozialmente (con i due contratti sopra richiamati e con il documento prodotto sub 3 dalla banca, del 2011), oltre che delle modifiche delle condizioni conseguenti all'esercizio dello ius variandi che, se peggiorative per la correntista, dovranno essere considerate solo ove comunicate secondo gli accordi contrattuali”.
In assenza di idonee comunicazioni, il CTU nell'eseguire il ricalcolo del saldo ha mantenuto i tassi convenzionali come da pattuizioni contrattuali intercorse nel tempo (cfr. pagg. 22-23 CTU).
In particolare, verificate e dettagliate le pattuizioni dei tassi di cui ai contratti di conto corrente del 13/12/1994, di affidamento del 20/02/2006 e 14/12/2007, e del contratto dell'8/10/2011, il dr. ha mantenuto nei riconteggi i tassi convenzionali, eliminando Per_3 gli effetti dell'illegittimo ius variandi.
Gli effetti di tale metodo di calcolo saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze della CTU.
13.3. Con il terzo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda diretta al ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione della dedotta illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori maturati sul conto corrente.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“La deduzione di parte TT è del tutto generica. Essa è invero contenuta dalla pagina 5 alla 14 dell'atto di citazione, nonchè a pagina 27 dello stesso scritto difensivo, ove vi sono meri brani di trattazione generale della tematica, nonchè considerazioni generiche, senza alcun riferimento concreto al caso specifico di cui si tratta. Non vi è indicazione di alcuna posta monetaria indebitamente incamerata;
non vi è indicazione di importo o di date in cui detto incameramento sarebbe avvenuto. Né, d'altra parte, la perizia di parte prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo di parte TT (perizia a firma del dott. Controparte_1 contiene specifiche deduzioni in punto di anatocismo. E' stato efficacemente osservato che nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 del cod. civ., il quale deve necessariamente dedurre e allegare in via analitica le voci di asserita indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica), non essendo sufficiente a tal fine riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali (cfr., fra le tante, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVI, sent. n. 1183/2018 del 17.1.2018 e Tribunale
Ordinario di Roma, Sez. XVI, sent. n. 20484/2018 del 31.10.2017). Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è infatti tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr., ex multis, Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVII, sentenza n. 21 del 2.1.2019). Le c.d. voci di indebita appostazione (ovverosia le poste monetarie indebitamente
Pag. n. 14 di 28 incamerate dalla banca) – prima ancora di essere provate – devono essere allegate
(ovverosia indicate specificamente). Nel caso in esame difetta completamente tale indicazione. A ben vedere essa non è invero contenuta, né nell'atto di citazione, né nella prima memoria istruttoria (ovverosia anteriormente al definitivo formarsi del thema decidendum e probandum di causa). Nella fattispecie qui scrutinata le deduzioni e le allegazioni svolte in materia di anatocismo di parte TT, formulate prima dello spirare dei predetti termini preclusivi, sono quindi del tutto generiche, e, per ciò solo, inidonee a fondare una pronuncia di accoglimento. Gli atti di parte TT, infatti, risultano essere un assemblaggio di trattazione generale dei vari istituti della materia bancaria, senza tuttavia un concreto riferimento alla reale vicenda oggetto di causa. In particolare, nel caso in esame: a) difetta una chiara indicazione delle singole poste monetarie asseritamente incamerate dalla parte convenuta e del momento temporale dell'asserito indebito incameramento;
b) difetta una chiara indicazione dei tassi in concreto applicati dalla banca;
c) difetta una chiara indicazione del momento in cui vi sarebbe stata l'effettiva capitalizzazione di interessi;
d) manca inoltre l'indicazione della modalità di calcolo seguita, ovverosia l'esplicitazione di quali entità numeriche sono state prese in considerazione per giungere ad affermare l'avvenuta capitalizzazione. Tali chiare ed evidenti mancanze integrano, come detto, un palese difetto di allegazione, la quale invece deve essere necessariamente contenuta nell'atto di parte quale connotato essenziale di esso al fine di adempiere al dovere di enunciazione ed esplicitazione delle ragioni giuridiche e fattuali della domanda. E invero è noto che nel caso di contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'articolo 1382 del cod. civ., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce certamente di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione
o dell'eliminazione di partite del conto corrente (cfr. Cass. 30000/2018 e Cass. 11626/2011). Tale principio presuppone però che la successiva contestazione sia analitica e specifica con riferimento alle precise annotazioni in conto corrente, e ai parametri ivi utilizzati per
i conteggi. Negli atti di parte TT tali riferimenti concreti difettano del tutto. Le domande svolte dalla parte TT con riferimento al dedotto illecito anatocismo devono pertanto essere rigettate per difetto di allegazione”.
13.3.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.c) precisando di avere esposto con l'atto di citazione le ragioni di nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi con riguardo al periodo precedente al luglio 2000, data di entrata in vigore della Deliberazione
CICR 9/2/2000 (cfr. § 1.3.1 atto di citazione), per quello compreso tra il luglio 2000 ed il luglio 2013 (§ 1.3.2) nonché per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 (§ 1.3.3) e di avere quindi allegato che la per l'intero periodo esaminato, aveva applicato la CP_4 capitalizzazione trimestrale delle competenze debitorie e degli interessi.
La capitalizzazione degli interessi era nulla per tutto il periodo, sia con riferimento ai trimestri precedenti alla Delibera CICR del 9/2/00, sia per il periodo successivo.
L'atto di citazione richiamava inoltre la perizia predisposta dal dott. che Controparte_1 aveva riconteggiato gli interessi a debito e a credito dell'appellante per ogni trimestre del rapporto alla luce degli estratti del conto corrente (doc. 5 fasc. appellante), ovvero a partire
Pag. n. 15 di 28 dal mese di marzo del 1999, indicando i criteri utilizzati.
Parte appellante ribadisce quindi che la per l'intero periodo esaminato, ha applicato CP_4 la capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Il contratto di apertura del conto corrente in data 13.12.1994 prevedeva la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art. 7) e la relativa clausola non risultava specificamente approvata dal cliente.
Fino alla conclusione del contratto 20 febbraio 2006 sono stati quindi applicati interessi anatocistici in assenza della relativa specifica pattuizione.
Ma anche il contratto del 2006 (cfr. doc.
6.2 fasc. appellante), così come quello del 2007
(cfr. doc. 2 fasc. CA), non rendono legittima l'applicazione degli interessi anatocistici.
Tali contratti regolano infatti l'apertura di credito senza riportare i tassi creditori, le modalità di conteggio e di capitalizzazione che restavano quindi regolate dal contratto sottoscritto nel 1994 (si veda in particolare l'incipit dei docc.
6.2. fasc. appellante, e n. 2 fasc. appellata. ove viene riportato che “restano ferme le condizioni del contratto di conto corrente di corrispondenza da noi sottoscritto”).
Non essendo provata alcuna reciprocità di trattamento tra e correntista, secondo CP_4 parte appellante diveniva quindi necessario provvedere al ricalcolo del conto corrente per l'intero periodo.
Ricorda l'appellante che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della Deliberazione CICR 9.2.2000 non è consentita con la sola pubblicazione della clausola nella Gazzetta Ufficiale e con la comunicazione in estratto conto.
Successivamente al 1° gennaio 2014, in vigenza della nuova formulazione dell'art. 120 c.
2° TUB come introdotta dalla Legge di Stabilità del 2014, n. 147/13, ha ripreso vigore il divieto di anatocismo.
Secondo la correntista, stante la violazione di quanto previsto dagli artt. 1283 c.c. e 120
TUB, applicabile ratione temporis, si sarebbe dovuto procedere al riconteggio del rapporto di dare / avere tra le parti eliminando gli interessi anatocistici applicati nell'intero periodo analizzato.
13.3.2 Il motivo di gravame è fondato.
Parte appellante ha individuato in maniera specifica il thema decidendum della domanda proposta, (eliminazione dal saldo finale del conto degli addebiti conseguenti all'applicazione delle clausole che nel corso degli anni avevano consentito la capitalizzazione trimestrale degli interessi), ha indicato le clausole contrattuali nulle,
i motivi a sostegno della eccepita nullità ed i trimestri nei quali, in applicazione delle predette clausole, erano stati capitalizzati interessi debitori.
La perizia richiamata nell'atto di citazione dettagliava anche numericamente gli interessi
Pag. n. 16 di 28 calcolati dalla banca e quelli effettivamente dovuti senza gli addebiti illegittimi: risulta quindi infondato quanto dedotto da parte appellata secondo cui sarebbe stata una mera trattazione astratta e scollegata dal rapporto contestato (cfr. pag. 33 comparsa di costituzione).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale l'appellante ha indicato il momento temporale di incameramento degli interessi, facendo riferimento all'intera durata del rapporto: il conteggio degli interessi debitori avveniva alla chiusura di ogni trimestre, e gli stessi venivano poi riportati in conto.
Peraltro, laddove viene acclarata l'illegittimità dell'anatocismo, occorre scrutinare il punto controverso alla luce della documentazione versata in atti e diretta a sostenere l'assunto
(estratti conto e relativa perizia, che è onere del correntista produrre) con un accertamento di natura tecnico contabile, ovvero a mezzo di una CTU.
Il Tribunale ha anche censurato la mancanza di una chiara indicazione dei tassi in concreto applicati dalla banca e della modalità di calcolo seguita: si tratta però di requisiti irrilevanti, posto che una volta acclarata l'illegittima capitalizzazione degli interessi, si pone solo il problema di determinare l'incidenza della stessa a carico del cliente, e ciò a prescindere dal tasso di interesse applicato.
Il tutto a mezzo di una perizia tecnico contabile, che elimini gli effetti dell'illegittima capitalizzazione.
Occorre solo evidenziare che anche in relazione alla capitalizzazione la ha lamentato CP_4 la mancata produzione degli estratti conto integrali da parte della correntista, quale inadempimento dell'onere probatorio (cfr. pag. 31 della comparsa di costituzione): sul punto si richiama quanto già dedotto in relazione al primo motivo di gravame.
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Detto che parte appellante risulta avere adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, occorre solo ricordare il consolidato principio secondo cui “nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal
Pag. n. 17 di 28 comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione” (cfr.
Cass. Civ. n. 28215/2024; Cass. Civ. n. 19396/2023; Cass. Civ. n. 35210/2023; Cass.Civ.
n. 17634/2021; Cass. Civ., n. 9140/2020; Cass. Civ. n. 7105/2020; Cass. Civ. n.
26769/2019; Cass. Civ. n. 26779/2019).
Non è quindi condivisibile quanto sostenuto dalla sul punto, ovvero che sarebbe CP_4 stata sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 36 comparsa di costituzione e risposta e pag. 22 memoria di replica).
Rileva la Corte che il contratto di conto corrente del 13 dicembre 1994 prevede la sola capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (art. 7), ed i contratti di affidamento del
2006 e del 2007 regolano l'apertura di credito senza riportare i tassi creditori, le modalità di conteggio e di capitalizzazione che restano regolate dal contratto sottoscritto nel 1994
(entrambi tali contratti riportano la clausola secondo cui “restano ferme le condizioni del contratto di conto corrente di corrispondenza da noi sottoscritto”).
In effetti i contratti di apertura di credito non possono contenere clausole che ammettano la capitalizzazione, in quanto diretti a regolare i soli interessi a debito e non quelli a credito del cliente.
La mancata specifica pattuizione della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi rende nulla l'applicazione di interessi anatocistici per tutto il periodo in contestazione.
Sul punto è stato demandato al CTU il seguente quesito: “elimini ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori per tutto il periodo del ricalcolo, in assenza di una specifica pattuizione di capitalizzazione con pari periodicità di interessi attivi e passivi successiva al giugno 2000”.
Il dr. (cfr. pag. 24 ctu) ha quindi eliminato gli effetti della capitalizzazione in Per_3 relazione a tutto il periodo analizzato (1999-2016) in assenza di pattuizione della clausola di pari periodicità degli interessi attivi e passivi per il periodo successivo a giugno 2000:
l'esperto ha confermato che i contratti di affidamento successivi a detto periodo riportano la sola indicazione degli interessi a debito, senza nulla prevedere circa gli interessi a credito.
Il CTU ha anche ricordato che per il periodo successivo al 31/12/13 la capitalizzazione trimestrale risultava comunque nulla, e ciò a prescindere dall'approvazione di specifiche clausole, in forza di quanto prevede la l. n. 147/13: in effetti l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi immediatamente precettiva, indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.
Pag. n. 18 di 28 Gli effetti di quanto sin qui esposto sulla rideterminazione del saldo saranno esaminati quando si tratterà delle risultanze della CTU.
13.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda diretta al ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione della dedotta illegittima applicazione della commissioni di massimo scoperto e disponibilità fondi e di altre commissioni e spese non pattuite.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“manca qualsivoglia precisa indicazione con riferimento alla commissione di massimo scoperto. Non viene indicato alcun importo, né alcun momento temporale in cui vi sarebbe stato l'illegittimo incameramento. In relazione ad essa, l'unica concreta censura è quella riferita a generica affermazione di nullità per mancanza di causa. Tale affermazione - tuttavia - va disattesa”.
13.4.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.d) precisando di avere evidenziato nell'atto di citazione che la aveva costantemente addebitato CMS che, oltre a non CP_4 risultare convenute per iscritto, risultavano nulle in quanto prive di causa, oltre che indeterminate, in quanto la documentazione prodotta dalla non ne esplicitava il CP_4 criterio di calcolo.
Precisa la correntista di avere anche lamentato che successivamente al 2009, la CMS era stata sostituita con la “Commissione disponibilità fondi”, senza alcuna accettazione/autorizzazione sottoscritta dalla società correntista all'introduzione di tale nuovo onere.
Nella memoria ex art. 183 c. 6° n. 1 c.p.c (cfr. pag. 10) l'appellante era tornata sulla questione deducendo che la CA non aveva allegato in quale documento fosse stata prevista per iscritto la CMS sia con riferimento alla sua determinazione in concreto, sia con riferimento alle modalità di calcolo ed ai presupposti della sua applicazione.
Sempre in ragione della mancata specifica pattuizione contrattuale, parte appellante deduce che devono essere espunte dal saldo del conto le ulteriori spese e commissioni addebitate trimestralmente dalla nel corso del rapporto pari ad € 13.030,95 (spese di CP_4 liquidazione, spese registrazione, spese operazioni, spese gestione di credito, ecc), e gli oneri addebitati direttamente in conto per € 2.177,43 (spese amministrative affidamenti).
13.4.2. Tale motivo di gravame è parzialmente fondato.
L'appellante risulta avere tempestivamente censurato la mancata pattuizione e l'indeterminatezza delle cms, in relazione al criterio di calcolo, nonché la mancata pattuizione della Commissione Disponibilità Fondi.
Nella perizia di parte venivano evidenziati i conteggi e l'importo delle CMS applicate in ogni trimestre, con la precisa indicazione delle “poste monetarie” oggetto della domanda di ricalcolo: la prova dell'applicazione delle CMS risulta dagli estratti del conto corrente.
Il Tribunale non ha considerato la prospettata mancata pattuizione della CMS e comunque
Pag. n. 19 di 28 dei criteri di calcolo della stessa, limitandosi a valutare solo il profilo della (pure prospettata) nullità per mancanza di causa e non ha nemmeno motivato sulla eccepita nullità della “Commissione Disponibilità Fondi” per il periodo successivo al 2009.
Del tutto inconferenti sono le deduzioni della CA (cfr. pagg. 56-57 comparsa costituzione e risposta) circa la pretesa applicabilità al rapporto di conto corrente dell'art. 1832 c.c.: l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti (Cfr. Cass. Civ.
n. 16280/2020; Cass. Civ., n. 30000/2018; Cass. Civ. n. 23421/2016; Cass. Civ. n.
11626/2011).
Rileva la Corte che non risulta alcuna pattuizione riferita alla CMS sia con riferimento alla determinazione in concreto della sua entità, sia con riferimento alle modalità di calcolo ed ai presupposti della sua applicazione.
Contrariamente a quanto dedotto dalla CA (cfr. pag. 52 comparsa di costituzione) la
CMS non è stata regolarmente pattuita nelle lettere di accettazione degli affidamenti del
2006 e del 2007: le lettere di concessione degli affidamenti del 2006 e del 2007 regolano la CMS mediante un semplice rinvio alle “condizioni economiche di contratto di conto corrente” che però non riporta alcuna clausola per l'applicazione della commissione di massimo scoperto.
E' solo prevista la misura percentuale della CMS (con in nota l'indicazione “la percentuale di CMS totale applicata non supererà mai comunque il valore medio pubblicato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze aumentato del 50%”): in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa.
E' dunque nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca.
Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale (cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. n. 19825/2022).
Sul punto, è stato chiesto al CTU di eliminare “le commissioni di massimo scoperto ed ogni altra commissione ad essa assimilabile, nonchè le spese e il valore economico del differimento delle valute, in assenza di pattuizioni fino alla prima pattuizione utile (che
Pag. n. 20 di 28 deve essere specifica quanto a base di calcolo percentuale e intervallo temporale per le cms)”.
Il dr. ha rilevato (cfr. pag. 24 CTU) che nel contratto di conto corrente del 1994 non Per_3 sono state pattuite le cms mentre nei contratti di affidamento del 2006 e del 2007 sono state pattuite in modo indeterminato non essendo esplicitato il criterio di calcolo: ha così provveduto all'espunzione delle stesse per l'intero importo addebitato.
Contrariamente invece a quanto dedotto da parte appellante, nella lettera di modifica delle condizioni economiche dell'08.10.2011 risultava pattuita la CDF, così che si è proceduto a stornare tale voce fino a quella data.
E' stato altresì rilevato l'addebito delle seguenti voci di spesa: spese per operazioni, spese estratti conto/comunicazioni condizioni, spese di tenuta conto, spese di liquidazione, spese per conteggio interessi e competenze.
Nel contratto di affidamento del 14.12.2007, risultano pattuite le sole spese trimestrali di amministrazione fido.
In considerazione della mancata pattuizione, il perito ha proceduto allo storno di tali addebiti.
13.5. Con il sesto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda diretta al ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione della dedotta illegittima postergazione e antergazione delle valute..
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Anche questa deduzione è del tutto generica. A ben vedere la relativa deduzione è contenuta a pagina 30 dell'atto di citazione. Anche in questo caso non è indicato alcun importo, né alcun momento temporale dell'indebito incameramento. Peraltro, nessun riferimento normativo o altra ragione giuridica è indicata a supporto della domanda qui delibata. Si noti peraltro che la perizia prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo di parte TT non contiene alcuna precisa deduzione al riguardo. Le n. 4 tabelle allegate alla perizia di parte TT (denominate “Tavole”) concernono infatti solo la tematica dell'usura. Nella tavola n. 4 è contenuta la generica affermazione secondo cui viene annullato “l'effetto dei giorni valuta” (v. pagina 43 della perizia prodotta sub doc. n. 3 del fascicolo attoreo). Ciò tuttavia nulla muta in punto di difetto di allegazione poiché non viene dedotto ove vi sarebbe stato nei reali rapporti intercorsi con la banca l'asserito illegittimo incameramento, e, in particolare, non viene indicato per ciascuna asserita erronea annotazione quale sarebbe stato il corretto tempo di conteggio e appostamento. A ciò si aggiunga comunque che con l'entrata in vigore del D.L. del 1° novembre 2009 n. 78 (c.d. decreto Tremonti - ter, convertito con legge di conversione n. 102/2009) la questione dell'antergazione e postergazione dei giorni valuta ha perso rilevanza, poiché l'art. 2 del predetto decreto stabilisce che la data di valuta per il beneficiario di bonifici, assegni bancari ed assegni non può mai superare 1 - 3 giorni lavorativi successivi alla data di versamento, ciò da cui deve inferirsi la piena legittimità della prassi bancaria anteriore. Ne consegue il rigetto delle relative domande per palese difetto di allegazione”.
13.5.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.f) precisando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato le allegazioni e le tavole con il conteggio di ricalcolo
Pag. n. 21 di 28 del saldo del conto: in particolare, la quarta tavola allegata alla perizia di parte conteneva il ricalcolo del saldo anche eliminando gli effetti illeciti legati alle valute.
La prassi delle valute consiste nell'antergazione dei prelievi e nella postergazione delle rimesse al fine del calcolo degli interessi di cui al rapporto: parte appellante deduce che nel caso di specie non risulta alcuna pattuizione dei giorni valuta applicati dall'intermediario.
13.5.2. Il motivo è fondato.
La correntista ha censurato la mancata pattuizione dei giorni valuta applicati dall'intermediario e risulta avere allegato alla perizia di parte la tabella 4 in cui è stato eliminato l'effetto legato alla censurata applicazione delle valute.
Tanto basta in punto allegazione e prova,
La Corte, come già detto, ha chiesto al CTU di eliminare il valore economico del differimento delle valute, in assenza di pattuizioni fino alla prima pattuizione utile: il dr
(cfr. pag. 24 della CTU) ha rilevato la mancata pattuizione delle valute e ne ha Per_3 eliminato gli effetti.
13.6. Con il settimo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha respinto la domanda diretta al ricalcolo del saldo del conto corrente in ragione della dedotta illegittima applicazione di interessi oltre la soglia di usura.
Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:
“Sono altresì infondate le deduzioni di parte TT in punto di usura. La perizia prodotta dalla parte TT (peraltro qui rilevante solo per il periodo successivo al 2006, stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sopra delibata) è del tutto generica anche in riferimento alla tematica in parola. E invero nelle “tavole” sopra cennate in alcun modo viene spiegato come si è proceduto a calcolare il T.A.E.G.. Non vengono infatti riportati i valori tratti dal concreto andamento del rapporto e non è comprensibile l'effettiva metodologia di calcolo adottata. In assenza di tale indicazione, non desumibile dalla parte generale (contenente mere asserzioni generali e brani di trattazione astratta della materia), l'eventuale c.t.u. avrebbe dovuto procedere ex novo ad accertamenti autonomi, e non già procedere alla verifica di quanto già calcolato o dedotto dalla parte. In tal senso la richiesta di c.t.u. si palesa del tutto esplorativa, e, per ciò solo, inammissibile. A ciò si aggiunga che il contratto di conto corrente per cui è causa è stato stipulato (nel 1994) anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/1996 e che l'usura sopravvenuta non ha rilievo (v. Cass. Sez. Unite n. 24675/2017). Inoltre, parte TT invoca come ragione giuridica da porre a fondamento della propria domanda l'articolo 1815 del cod. civ. il quale fa riferimento al momento della pattuizione degli interessi. Tuttavia, nessuna deduzione vi è in atti circa i tassi pattuiti e quelli soglia individuati per il periodo temporale corrispondente alla pattuizione. Ne consegue, anche in questo caso, il rigetto delle relative domande per palese difetto di allegazione”.
13.6.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.g) precisando che nella perizia di parte risultavano individuati i criteri utilizzati per il calcolo del TAEG.
Deduce l'appellante che le S.U. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16303/18, con riferimento al periodo antecedente il I trim. '10, hanno avallato e fatto proprio il c.d. regime del margine prospettato dalla CA d'Italia con la circolare del 2/12/05.
Pag. n. 22 di 28 La sentenza della Cassazione S.U. n. 24675 del 19/10/2017 ha poi stabilito un principio di rigoroso rispetto della legge 24/01, riconducendo l'accertamento dell'usura ex artt. 644 c.p.
e 1815 c.c. esclusivamente e tassativamente all'equilibrio del rapporto fra le prestazioni convenute al momento pattizio.
Bisogna però al proposito rilevare che nei rapporti di credito in conto corrente, intervengono successive e continue pattuizioni di adeguamento ex art. 118 TUB alle condizioni di mercato, così che i principi espressi da Cass. 24675/2017 non sono applicabili ai rapporti regolati in conto corrente.
Applicando il metodo di calcolo individuato dalle Sezioni Unite della Cassazione (Cass.
S.U. 20 giugno 2018 n° 16303), la valutazione dell'usurarietà del contratto dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dalla legge 7.3.1996 n. 108, tenendo quindi conto di tutti i costi e di tutte le remunerazioni comunque collegate all'erogazione del credito.
In considerazione del fatto che la banca, come risulta dagli estratti conto prodotti sub. doc.
5, ha sistematicamente ri-pattuito le condizioni di conto con l'esercizio dello ius variandi, nel caso di specie si configura la fattispecie di “usura originaria” con conseguente piena applicazione dell'art. 1815 c.c. che prevede la gratuità del prestito e l'obbligo del mutuatario di restituire il solo capitale.
Relativamente alle modalità di calcolo per la verifica del tasso soglia, parte appellante rinvia a quanto esposto nell'atto introduttivo e nella relazione tecnica sub doc. 3.
La valutazione di usurarietà deve essere condotta sulla base di quanto pattuito tra le parti,
e quindi a prescindere dalla legittimità della pattuizione e dall'effettiva applicazione delle condizioni contrattuali usurarie.
13.6.2. Il motivo di gravame è infondato.
Il Tribunale, come visto, dato atto che il contratto di conto corrente per cui è causa era stato stipulato (nel 1994) anteriormente all'entrata in vigore della legge 108/1996, ha considerato generica la perizia prodotta in primo grado, così che l'eventuale c.t.u. sul punto si sarebbe palesata del tutto esplorativa e, quindi, inammissibile.
Tale statuizione non risulta essere stata specificamente censurata da parte appellante che si
è limitata a richiamare (cfr. pag. 38 atto di appello) un passo della propria perizia di parte in cui si faceva riferimento alla applicazione letterale dell'art. 644 c.p., e quindi
“all'usuale formula finanziaria (TAEG) indicata nei manuali di tecnica bancaria, in
Direttive comunitarie e in disposizioni legislative, ottenuta rapportando l'intero aggregato di interessi, commissioni e spese al credito medio concesso nel trimestre”, spiegando che nella perizia veniva riportata la formula matematica applicabile seguendo tale impostazione.
Detta metodologia di calcolo si basava su formule matematiche prive di fondamento, poiché non considerava le Istruzioni della CA d' Italia, che devono invece considerarsi
Pag. n. 23 di 28 vincolanti, quali norme tecniche di specificazione della normativa primaria al fine di assicurare l'omogeneità dei dati da porre a raffronto, posto che negli stessi decreti ministeriali trimestrali di rilevamento dei tassi, veniva fatto espresso riferimento alle
Istruzioni applicative della CA d'Italia.
Alla luce di tali considerazioni, la perizia di parte risultava generica, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
Quanto al metodo di calcolo del TEG (tasso effettivo globale su base annuale ai fini della determinazione delle soglie di usura), le Circolari esplicative della CA d'Italia hanno ripetuto le prescrizioni contenute nel primo Decreto Ministeriale applicativo della legge antiusura, sempre evidenziando la necessità di distinguere e separare la rilevazione del tasso effettivo globale medio (TEGM) dalla rilevazione della commissione di massimo scoperto.
In tema di modalità di rilevazione dei tassi in materia di usura, va precisato che la legge
(L.n.108/1996, art.2, c.1 e D.M. 24.9.1996, art.2 e.1) ha demandato alla CA d'Italia il compito di precisare la formula del conteggio degli interessi e di indicare quali spese e commissioni debbano essere incluse o escluse dal calcolo degli interessi ai fini della rilevazione dei tassi medi da parte delle banche;
in base a tali indicazioni le banche hanno trasmesso alla CA Centrale i tassi medi applicati alla loro clientela utilizzando le modalità di calcolo previste dalla CA d'Italia; la CA d'Italia a sua volta ha elaborato i tassi medi comunicati dalle banche, formando i tassi medi di sistema, che trimestralmente sono stati pubblicati con decreto ministeriale.
Ferma restando la natura di norme tecniche di specificazione della normativa primaria delle
Istruzioni in parola, le stesse sono certamente autorizzate dalla normativa regolamentare e risultano necessarie al fine di assicurare omogeneità tra i dati da raffrontare.
Orbene, i conteggi della perizia in primo grado sono fondati su un approccio metodologico non conforme alle prescrizioni date dalla CA d'Italia, sulla correttezza delle quali si è invece più volte pronunciata la Corte di Cassazione (Cass. n. 12965/16 - n. 22270/16).
Nella perizia di parte in primo grado si spiegava che si era provveduto al ricalcolo del saldo secondo tre distinte ipotesi (sulle quali si dirà a breve) senza tuttavia esplicitare alcuna delle operazioni di ricalcolo.
L'unico riferimento, sia pure solo accennato, alla metodologia di calcolo riguardava ipotesi di calcolo non attendibili perché non conformi alle Istruzioni della CA d'Italia.
L'unica ipotesi di ricalcolo che avrebbe potuto avere rilevanza era la terza, asseritamente conforme alle Istruzioni della CA d'Italia: non essendo però evidenziato il criterio di calcolo seguito, con anche concreti riferimenti al conto corrente in essere, la perizia risultava del tutto generica, così come correttamente rilevato dal Tribunale.
Si rileva inoltre che il CTU, nel ricalcolo del saldo, ha applicato i tassi oggetto delle
Pag. n. 24 di 28 pattuizioni contrattuali, di cui non è mai stata lamentata la natura usuraria, come correttamente evidenziato dalla (cfr. pag. 33 memoria di replica). CP_4
Resta solo da dire che nelle more del procedimento di primo grado le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno definito il criterio di calcolo per valutare il superamento della soglia di usura (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 20.6.2018 n. 16303): l'odierna appellante si è limitata a richiamare la circostanza in comparsa conclusionale in primo grado, senza però formulare, in quella sede, una ipotesi di calcolo alternativa sulla base dei nuovi criteri indicati dalla massima istanza della giurisprudenza di legittimità, così che non risulta possibile valutare la portata di tale pronuncia in relazione al caso di specie.
13.7. Con l' ottavo motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non ha ammesso la CTU richiesta da parte appellante.
Le allegazioni della correntista e le prove prodotte in primo grado necessitavano di un approfondimento istruttorio a mezzo di perizia tecnico contabile.
Con ordinanza pubblicata in data 5.10.2023 la Corte, ritenuto che appariva necessario per la corretta ricostruzione dei fatti di causa disporre CTU, sul quesito meglio ivi formulato:
- rimetteva la causa sul ruolo;
;oiciffU'd acinceT aznelusnoC a isredecorp avenopsid -
li rep avaivnir e oniroT ni oiduts noc .ttod li UTC elauq avanimon - Persona_3 giuramento ed il conferimento dell'incarico all'udienza del 14.11.2023.
****
14. Le risultanze della CTU.
Detto dei motivi di impugnazione, non resta che dare conto delle risultanze della CTU.
Il dr. preliminarmente, ha richiamato il quesito a lui demandato dalla Corte, (cfr. Per_3 pagg.
8-9 CTU), illustrato i documenti esaminati e dato conto delle osservazioni preliminari dei CTP.
Il perito è quindi passato a rispondere ai quesiti, riassumendo innanzitutto le fasi procedurali seguite per la ricostruzione del rapporto, e quindi ha ricalcolato il saldo del conto corrente contrassegnato dal n. 10063557 intrattenuto dalla Società
[...] presso (originariamente Cassa di Risparmio di Parte_1 CO
Viterbo S.p.A.) secondo le prescrizioni indicate dalla Corte: a questo proposito il dr. Per_3 ha individuato quattro scenari alternativi (cfr. pagg. 35 CTU), illustrando i risultati definitivi come di seguito.
Il perito ha dato atto di avere esaminato gli estratti conto dal 31/12/1998 al 31/12/2016 e di avere modificato i risultati provvisori sulla base delle osservazioni pervenute dai CT di parte.
Il dr. ha quindi riportato i risultati a cui è pervenuto sulla base di quattro ipotesi di Per_3 conteggio alternative:
Pag. n. 25 di 28 “1) IPOTESI CON VERIFICA PRESCRIZIONE SU SALDO BANCA:
Il CTU giunge a un saldo ricalcolato rispettivamente di:
- € 26.601,26 se vengono prescritte le competenze intra ed extra fido;
- € 80.890,52 se vengono prescritte le sole competenze extra fido;
2) IPOTESI CON VERIFICA PRESCRIZIONE SU SALDO RICALCOLATO:
Il CTU giunge a un saldo ricalcolato rispettivamente di:
- € 72.015,38 se vengono prescritte le competenze intra ed extra fido;
- € 100.078,91 se vengono prescritte le sole competenze extra fido”.
***
Dei due scenari proposti dal CTU a pag. 35 della perizia (verifica prescrizione su saldo banca o su saldo ricalcolato) la Corte ritiene maggiormente rispondente al quesito, e quindi applicabile alla fattispecie ai fini del ricalcolo del rapporto di conto corrente, quello che ha individuato le rimesse solutorie sulla base del saldo rettificato (cfr., da ultimo, Cass. Civ.
n. 2602/2024; Cass. Civ. n. 7721/2023), ovvero che ha regolato il rapporto escludendo le annotazioni illegittime e poi ha individuato le rimesse solutorie.
Delle due ipotesi di calcolo all'interno di tale scenario di riferimento è poi applicabile alla fattispecie quella che considera prescritte le competenze intra ed extra fido: in altri termini, una volta individuate le rimesse solutorie queste vanno imputate a pagamento di tutte le competenze.
La Corte ritiene di dare continuità al proprio orientamento già maturato sul punto, secondo cui in ipotesi di superamento del “tetto” di affidamento concesso non possono esistere rimesse ripristinatorie ma solo rimesse solutorie - pagamenti, immediatamente ripetibili perché sostanzialmente “al di fuori” dello svolgimento fisiologico del rapporto bancario di conto corrente, e il decorso del decennio dalla loro effettuazione rende ultroneo ogni ulteriore approfondimento sulla loro composizione e sulla legittimità della loro origine
(Appello Torino, sent. n. 987/2023; Appello Torino, sent. n. 75/2019).
Del resto, come correttamente evidenziato dalla CA (cfr. pag. 34 comparsa conclusionale), nel quesito demandato al perito non si faceva alcun riferimento alla differenza tra competenze intra ed extra fido: lo stesso CTU ha chiarito di aver proceduto al conteggio delle rimesse solutorie a copertura delle sole competenze extra fido solo come conteggio alternativo, per mera economia processuale, e per poter fornire tutti gli scenari di conteggio possibili.
***
Pertanto, sulla scorta delle risultanze della CTU, il saldo ricalcolato del conto corrente n.
10063557 - intrattenuto dalla Società presso Parte_1 CO
(originariamente Cassa di Risparmio di Viterbo S.p.A.) - per cui è causa alla data
[...] del 31.12.2016 risultava pari ad € 72.015,38 a credito della correntista.
Pag. n. 26 di 28 Si deve infatti ritenere, per i motivi già ampiamente illustrati: a) che il conto fosse affidato anche ante 2006; b) che nel ricalcolo del saldo si debbano mantenere solo i tassi convenzionali come da pattuizioni contrattuali intercorse nel tempo;
c) che non sia dovuta la capitalizzazione per tutto il periodo di riferimento;
d) che debbano essere espunti gli addebiti a titolo di CMS, spese per operazioni, spese estratti conto/comunicazioni condizioni, spese di tenuta conto, spese di liquidazione, spese per conteggio interessi e competenze;
e) che gli addebiti a titolo di CDF debbano essere stornati fino all'08.10.2011;
f) che debba essere eliminato l'effetto delle valute;
g) che debbano essere espunte le rimesse solutorie individuate dopo il ricalcolo del saldo con l'eliminazione degli addebiti illegittimi.
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Ritiene la Corte che le conclusioni cui è pervenuto il dr. vadano condivise, Persona_3 posto che sia le premesse logico - giuridiche che i prospetti di calcolo allegati alla perizia danno atto di metodologie corrette, corrispondenti alle indicazioni fornite dal Collegio al momento del conferimento dell'incarico.
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Posto che il conto corrente per cui è causa era aperto al momento della proposizione della domanda giudiziale e che la domanda di rideterminazione del saldo ha natura di mero accertamento, nel caso di specie non si fa questione della applicabilità dell'art. 1284, quarto comma, c.c.
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15. L'appello proposto, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, deve quindi trovare accoglimento, con la riforma della sentenza impugnata.
L'accoglimento del gravame comporta la revisione del regolamento spese dei due gradi, ed il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite: la
Corte ritiene, sul punto, di applicare il principio di soccombenza ex art. 91, primo comma,
cpc non ravvisando gli estremi per una compensazione, nemmeno parziale, delle spese di lite.
Dunque andrà condannata alla rifusione delle spese di lite di CO entrambi i gradi a favore di parte appellante che si liquidano, in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, quanto al primo grado - tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00 in considerazione del decisum, differenza tra saldo banca al 31.12.2016 e quello qui accertato), delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale nei loro valori medi nei seguenti importi: per fase di studio € 2.552,00#, per fase introduttiva € 1.628,00#, per fase istruttoria € 5.670,00#, per fase decisoria € 4.253,00# e così in complessivi € 14.103,00#
Pag. n. 27 di 28 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per €
786,00# (contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa e quanto al secondo grado, seguendo gli stessi criteri di cui sopra, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.977,00#, per fase introduttiva, € 1.911,00#, per fase istruttoria €
4.326,00#, per fase decisoria € 5.103,00# e così in complessivi € 14.317,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.165,50#
(contributo unificato e diritti), CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore degli Avv. ti Paolo Fiorio e Marco
Gagliardi.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno parimenti poste a carico di CO
, ai soli fini del rapporto interno tra le parti.
[...]
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- in accoglimento dell'appello proposto da e quindi in Parte_1 riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 684/2020, pubblicata in data 7.2.2020, pronunciata nella causa iscritta al n. 19904/2017 RG, accerta e dichiara che alla data del
31.12.2016 il saldo del conto corrente n. 10063557 per cui è causa risultava pari ad €
72.015,38 a credito della correntista;
- condanna a rimborsare a le CP_3 CO Parte_1 spese processuali del doppio grado che si liquidano quanto al primo grado in € 14.103,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per €
786,00#, CPA e IVA e, quanto al secondo grado, in € 14.317,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, anticipazioni per € 1.165,50#, CPA e IVA, il tutto con distrazione ex art. 93 c.p.c. a favore dei difensori antistatari Avv. Paolo Fiorio e
Avv. Marco Gagliardi;
- pone le spese della C.T.U., liquidate come in atti, a carico di nei CO soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 3 marzo 2025 della Sezione Prima Civile della
Corte d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. ssa Gabriella Ratti)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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