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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3374 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.l., letti gli atti del procedimento n. 23236/2023 pendente tra (Avv. Parte_1
Margherita Fochetti) e (Avv. Pietro Cicerchia); Controparte_1
rilevato che parte ricorrente impugna l'irrogato licenziamento deducendone l'illegittimità in relazione a plurimi profili e ne chiede l'annullamento;
rilevato che parte ricorrente pur evidenziando il lasso di tempo intercorso non ha effettuato alcuna censura di tardività della contestazione, nemmeno in via indiretta;
rilevato per quanto concerne l'asserita discriminatorietà, che la stessa non risulta in alcun modo supportata da alcuna allegazione, essendosi la parte limitata unicamente a chiedere l'accertamento della discriminatoria del licenziamento senza indicare in alcun modo le circostanze sottese, e pertanto detta domanda non può in alcun modo essere accolta;
rilevato per quanto concerne l'impugnativa del licenziamento disciplinare che le circostanze oggetto di contestazione sono pacifiche tra le parti, avendo il ricorrente ammesso sia in ricorso, sia ancor prima nella relazione dell'ottobre 2022 e in sede di audizione il colpo di pistola è partito in ufficio alla presenza di un neo assunto a cui voleva insegnare il funzionamento dell'arma;
rilevato che il ricorrente, comandante del servizio di vigilanza Olgiata, conferma la circostanza contestata asserendo di avere un obbligo di insegnare a maneggiare le armi ai neoassunti;
rilevato che appare pacifico che il corso sulle armi ai nuovi assunti è stata oggetto di un incarico ad una società esterna;
rilevato che in ogni caso non è consentito maneggiare armi e sparare se non nell'ambito di attività e luoghi regolamentati dalla legge, quale non è assolutamente un ufficio;
rilevare che trattasi di comportamento pericoloso, peraltro svolti in luogo chiuso alla presenza di altri dipendenti;
rilevato che la circostanza di per sé gravissima, assume ancora maggiore gravità laddove si consideri l'incarico svolto dal ricorrente e la carica di comandante;
rilevato pertanto che detto comportamento è di per sé ideona a ledere il vincolo fiduciario, il ricorso va conseguentemente rigettato;
pagina 1 di 2 rilevato che per quanto riguarda la domanda inerente il pagamento di interessi, che la stessa va accolta ma non alla stregua dei conteggi effettuati dal ricorrente che nei conteggi allegati fa riferimento per tutta la somma ad un ritardo di 169 giorni, dovendosi invece procedere ad un differente conteggio che tenga conto dei plurimi pagamenti effettuati da gennaio a giugno 2023; rilevato che le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta rigettando, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento degli interessi sulla somma pagata a titolo di tfr dalla debenza sino al saldo;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese id lite, che liquida in misura pari a euro 13.396,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 20.3.2025 Il G.L. P. Farina
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il G.l., letti gli atti del procedimento n. 23236/2023 pendente tra (Avv. Parte_1
Margherita Fochetti) e (Avv. Pietro Cicerchia); Controparte_1
rilevato che parte ricorrente impugna l'irrogato licenziamento deducendone l'illegittimità in relazione a plurimi profili e ne chiede l'annullamento;
rilevato che parte ricorrente pur evidenziando il lasso di tempo intercorso non ha effettuato alcuna censura di tardività della contestazione, nemmeno in via indiretta;
rilevato per quanto concerne l'asserita discriminatorietà, che la stessa non risulta in alcun modo supportata da alcuna allegazione, essendosi la parte limitata unicamente a chiedere l'accertamento della discriminatoria del licenziamento senza indicare in alcun modo le circostanze sottese, e pertanto detta domanda non può in alcun modo essere accolta;
rilevato per quanto concerne l'impugnativa del licenziamento disciplinare che le circostanze oggetto di contestazione sono pacifiche tra le parti, avendo il ricorrente ammesso sia in ricorso, sia ancor prima nella relazione dell'ottobre 2022 e in sede di audizione il colpo di pistola è partito in ufficio alla presenza di un neo assunto a cui voleva insegnare il funzionamento dell'arma;
rilevato che il ricorrente, comandante del servizio di vigilanza Olgiata, conferma la circostanza contestata asserendo di avere un obbligo di insegnare a maneggiare le armi ai neoassunti;
rilevato che appare pacifico che il corso sulle armi ai nuovi assunti è stata oggetto di un incarico ad una società esterna;
rilevato che in ogni caso non è consentito maneggiare armi e sparare se non nell'ambito di attività e luoghi regolamentati dalla legge, quale non è assolutamente un ufficio;
rilevare che trattasi di comportamento pericoloso, peraltro svolti in luogo chiuso alla presenza di altri dipendenti;
rilevato che la circostanza di per sé gravissima, assume ancora maggiore gravità laddove si consideri l'incarico svolto dal ricorrente e la carica di comandante;
rilevato pertanto che detto comportamento è di per sé ideona a ledere il vincolo fiduciario, il ricorso va conseguentemente rigettato;
pagina 1 di 2 rilevato che per quanto riguarda la domanda inerente il pagamento di interessi, che la stessa va accolta ma non alla stregua dei conteggi effettuati dal ricorrente che nei conteggi allegati fa riferimento per tutta la somma ad un ritardo di 169 giorni, dovendosi invece procedere ad un differente conteggio che tenga conto dei plurimi pagamenti effettuati da gennaio a giugno 2023; rilevato che le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano come nel dettaglio del dispositivo che segue;
p.q.m.
definitivamente pronunciando e ogni altra eccezione difesa e richiesta rigettando, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso che rigetta nel resto, condanna parte convenuta al pagamento degli interessi sulla somma pagata a titolo di tfr dalla debenza sino al saldo;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese id lite, che liquida in misura pari a euro 13.396,00 oltre rimborso forfettario su spese generali, iva e cpa come per legge. Roma, 20.3.2025 Il G.L. P. Farina
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