Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 6127
CASS
Sentenza 1 marzo 2023

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha rigettato il ricorso proposto dagli eredi di un enfiteuta contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, la quale aveva confermato la decisione di primo grado che respingeva la domanda volta ad accertare l'estinzione per prescrizione ventennale del diritto di enfiteusi sui fondi siti in località Volano del Comune di Cimbergo, in ragione del presunto mancato utilizzo da parte di alcuni coenfiteuti. I ricorrenti, eredi di uno dei coenfiteuti, lamentavano la violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissibilità di un'eccezione sollevata in appello, la violazione o falsa applicazione dell'art. 970 c.c. in ordine all'applicabilità della prescrizione ai rapporti tra coenfiteuti, e la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 970 c.c. riguardo alla qualificazione della domanda e al mancato compimento di atti idonei a mutare il possesso in esercizio esclusivo dell'enfiteusi da parte del loro dante causa. La Corte d'Appello aveva ritenuto che la consegna del godimento del fondo a uno dei coenfiteuti, pur in assenza di utilizzo da parte degli altri, non configurasse rinuncia al diritto di enfiteusi né indizio di esercizio esclusivo, e che l'art. 970 c.c. fosse inapplicabile ai rapporti tra coenfiteuti, concernendo tale fattispecie la possibilità che un diritto reale parziale si estenda in danno di altri contitolari. La Corte territoriale aveva altresì evidenziato che l'esercizio del diritto di affrancazione da parte dei coenfiteuti prima del compimento del termine prescrizionale configurava un utile esercizio del diritto.

La Corte di Cassazione ha preliminarmente ritenuto superabili le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso, per poi esaminarli congiuntamente e dichiararli infondati. Ha affermato che l'art. 970 c.c. disciplina la prescrizione del diritto dell'enfiteuta per non uso ventennale, ma tale norma è inapplicabile ai rapporti tra coenfiteuti, poiché l'enfiteusi costituisce un unico diritto comune a tutti, e non è concepibile una sua estinzione "pro quota" per prescrizione. La prescrizione per non uso opera a vantaggio del concedente, il cui diritto di proprietà si riespande, e non può essere fatta valere da un coenfiteuta a danno degli altri. La Corte ha chiarito che, mentre un coenfiteuta può agire per l'usucapione del diritto di enfiteusi qualora abbia manifestato un possesso esclusivo e incompatibile con quello degli altri, non può invocare la prescrizione estintiva per non uso a proprio favore e a danno dei contitolari. Pertanto, il primo motivo è infondato in quanto l'eccezione sollevata in appello costituiva mera argomentazione difensiva. Il secondo motivo è infondato poiché la Corte d'Appello ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 970 c.c. ai rapporti tra coenfiteuti. Il terzo motivo è stato respinto, ritenendo che le considerazioni sull'art. 1102 c.c. e sull'interversione del possesso fossero estranee al thema decidendum, non essendo stata proposta domanda di usucapione, e configurando tali argomentazioni un mero obiter dictum. La Corte ha infine rigettato il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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Massime1

In caso di contitolarità di enfiteusi, uno dei coenfiteuti non è legittimato ad eccepire in proprio favore la prescrizione estintiva per non uso del diritto di un altro coenfiteuta ai sensi dell'art. 970 c.c., in quanto l'effetto della prescrizione estintiva è la riespansione del dominio diretto del concedente, non già l'espansione del dominio utile di un coenfiteuta a danno di un altro, che può avvenire, invece, nel caso in cui un coenfiteuta eserciti il possesso corrispondente all'esercizio esclusivo dell' enfiteusi sul fondo, incompatibile con il possesso degli altri coenfiteuti, divenendo così l'unico titolare, per usucapione, del diritto di enfiteusi.

Commentari2

  • 1Prescrizione del diritto dell'enfiteuta
    Virginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 16 settembre 2023

  • 2Usucapione: Che cos'è e come è disciplinata dal codice civile
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023

    Indice: 1. Che cos'è l'usucapione? 2. Brevi cenni storici sull'usucapione 3. Come è disciplinata l'usucapione nel codice civile? 4. Le massime della Corte di Cassazione in tema di usucapione 1. Che cos'è l'usucapione? L'usucapione è un istituto giuridico che consente a un individuo di acquisire la proprietà di un bene (solitamente un bene immobile o mobile) attraverso il possesso continuato e ininterrotto di quel bene per un periodo di tempo specifico, definito dalla legge. In altri termini, se una persona detiene e utilizza un bene per un certo numero di anni senza che il proprietario legittimo faccia valere i propri diritti di proprietà, il possessore può acquisire il diritto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/03/2023, n. 6127
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6127
Data del deposito : 1 marzo 2023

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