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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15114 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17171/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17171/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano DE MAIO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace - Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 08.04.2025 cittadino Parte_1 pakistano titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, esponeva di aver ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare in data 15.07.2024 in favore del figlio,
nato in [...] il [...]; che, da tale momento, si Persona_1 attivava prontamente per ottenere la fissazione di un appuntamento presso i locali dell' competente, riscontrando tuttavia l'inaccessibilità del sistema. CP_2
Ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nelle more del giudizio principale il ricorrente presentava istanza cautelare, chiedendo ordinarsi la fissazione di un appuntamento in favore del figlio Per_1
nato in [...] il [...]. Nel merito, domandava di ordinare
[...] all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare. Con ordinanza del 29.07.2025, questo Giudice rigettava la domanda cautelare. All'udienza del merito, tenutasi il 30.09.2025 nella modalità c.d. cartolare, parte ricorrente rappresentava tramite note scritte di aver ottenuto la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 24.12.2025. Chiedeva, pertanto, disporsi un rinvio al fine di verificare il buon esito della convocazione. L'amministrazione convenuta, benché ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio. Il giudice si riservava sulla decisione.
*** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1 Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Tenuto conto della pronuncia già effettuata sull'istanza cautelare da questo Giudice con separata ordinanza del 29.07.2025, la domanda dev'essere vagliata in ordine al merito. Per ciò che attiene alla richiesta di rilascio del visto d'ingresso, la stessa non è meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto non suffragata da adeguata documentazione atta a comprovare il presupposto di parentela, come richiesto dall'art. 29 co. 7 del d.lgs. 286/98. Invero, non risulta depositato in atti il certificato di nascita del figlio – debitamente tradotto e legalizzato – né alcun altro elemento con valore probante da cui evincere l'effettività del vincolo parentale. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dell'amministrazione resistente,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice Fabrizio Molinari
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Molinari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 17171/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano DE MAIO;
- ricorrente -
contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentato ex lege
[...] dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace - Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato telematicamente il 08.04.2025 cittadino Parte_1 pakistano titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, esponeva di aver ottenuto dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli il rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare in data 15.07.2024 in favore del figlio,
nato in [...] il [...]; che, da tale momento, si Persona_1 attivava prontamente per ottenere la fissazione di un appuntamento presso i locali dell' competente, riscontrando tuttavia l'inaccessibilità del sistema. CP_2
Ritenendo sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nelle more del giudizio principale il ricorrente presentava istanza cautelare, chiedendo ordinarsi la fissazione di un appuntamento in favore del figlio Per_1
nato in [...] il [...]. Nel merito, domandava di ordinare
[...] all'amministrazione resistente il rilascio del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare. Con ordinanza del 29.07.2025, questo Giudice rigettava la domanda cautelare. All'udienza del merito, tenutasi il 30.09.2025 nella modalità c.d. cartolare, parte ricorrente rappresentava tramite note scritte di aver ottenuto la fissazione di un appuntamento per il rilascio del visto dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 24.12.2025. Chiedeva, pertanto, disporsi un rinvio al fine di verificare il buon esito della convocazione. L'amministrazione convenuta, benché ritualmente notificata, non si è costituita in giudizio. Il giudice si riservava sulla decisione.
*** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1 Occorre premettere che, come stabilito dall'art.29 co.7 D.lgs. 286/1998, la procedura per il ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura, che si occupa della verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti, e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza, mentre la seconda dinanzi alla Rappresentanza Consolare che, invece, ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere;
la Rappresentanza consolare non è da ritenersi dunque vincolata al previo rilascio del nulla osta, ben potendo negare il visto alla luce degli accertamenti compiuti in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18). Tenuto conto della pronuncia già effettuata sull'istanza cautelare da questo Giudice con separata ordinanza del 29.07.2025, la domanda dev'essere vagliata in ordine al merito. Per ciò che attiene alla richiesta di rilascio del visto d'ingresso, la stessa non è meritevole di accoglimento in questa sede, in quanto non suffragata da adeguata documentazione atta a comprovare il presupposto di parentela, come richiesto dall'art. 29 co. 7 del d.lgs. 286/98. Invero, non risulta depositato in atti il certificato di nascita del figlio – debitamente tradotto e legalizzato – né alcun altro elemento con valore probante da cui evincere l'effettività del vincolo parentale. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dell'amministrazione resistente,
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese di lite.
Roma, 30 settembre 2025
Il Giudice Fabrizio Molinari
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