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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 4161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4161 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.811/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA Parte_1
SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv.Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale in CP_1
Roma al Largo Toniolo n. 6,
RICORRENTI E
in persona del Presidente Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_2
RESISTENTE
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 3.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 e notificato in data 29.1.20254 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al giudice CP_2 del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 4564,94, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Deduceva al riguardo:
- che era vedova e che era titolare esclusivamente del reddito da reversibilità – SO dal febbraio 2008 nonché da pensione di vecchiaia VOCOM da ottobre 1997 per un totale lordo di circa 1000 euro mensili;
- che con nota del 07.02.2024 l' le aveva comunicato di aver accertato un CP_2 indebito pari ad euro 4564,94, a titolo di reversibilità, per il periodo dal 2014 al 2024, con il dettaglio posto a pag. 5 ove risultava l'azzeramento dell'integrazione al minimo;
- che anteriormente alla nota del 7.2.2024 non era pervenuta alcuna comunicazione di contestazione debitoria;
Deduceva la decadenza dalla facoltà dell di ripetere le somme CP_2 eventualmente pagate in misura superiore essendo decorso più di un anno dalla data del possibile accertamento da parte dell CP_3
Deduceva comunque l'irripetibilità delle somme che costituivano integrazione al minimo trattandosi di istituto fondato sulla solidarietà sociale. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l' in data 15.3.2025 chiedendo la cessazione della materia CP_2 del contendere avendo l'Istituto in sede di autotutela annullato l'indebito accertato. Alla udienza del 3.4.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite e CP_2
l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della camera di
CP_2 consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO L' ha allegato la Disposizione n° 701400-25-0271 del 14/03/2025 emessa
CP_2 dal Direttore della Sede Flaminio in sede di autotutela con cui è stato
CP_2 annullato l'indebito accertato alla ricorrente Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della
CP_2 soccombenza virtuale. Infatti l'indebito è stato accertato tardivamente rispetto alle annualità oggetto dell'accertamento e, comunque secondo i principi enunciati dalla Cassazione con Ordinanza n.13223/2020 secondo cui sono irripetibili le somme derivanti da redditi che l' aveva l'onere di conoscere , come nel caso concreto.
CP_2 Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 3.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.811/2025 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA Parte_1
SRL, in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv.Daniela DE SALVATORE ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Legale in CP_1
Roma al Largo Toniolo n. 6,
RICORRENTI E
in persona del Presidente Controparte_2
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_1
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell' CP_2
RESISTENTE
all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 3.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
Con ricorso depositato in data 9.1.2025 e notificato in data 29.1.20254 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al giudice CP_2 del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “A) NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito oggettivo pari ad euro 4564,94, per le motivazioni tutte espresse in narrativa.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Deduceva al riguardo:
- che era vedova e che era titolare esclusivamente del reddito da reversibilità – SO dal febbraio 2008 nonché da pensione di vecchiaia VOCOM da ottobre 1997 per un totale lordo di circa 1000 euro mensili;
- che con nota del 07.02.2024 l' le aveva comunicato di aver accertato un CP_2 indebito pari ad euro 4564,94, a titolo di reversibilità, per il periodo dal 2014 al 2024, con il dettaglio posto a pag. 5 ove risultava l'azzeramento dell'integrazione al minimo;
- che anteriormente alla nota del 7.2.2024 non era pervenuta alcuna comunicazione di contestazione debitoria;
Deduceva la decadenza dalla facoltà dell di ripetere le somme CP_2 eventualmente pagate in misura superiore essendo decorso più di un anno dalla data del possibile accertamento da parte dell CP_3
Deduceva comunque l'irripetibilità delle somme che costituivano integrazione al minimo trattandosi di istituto fondato sulla solidarietà sociale. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva l' in data 15.3.2025 chiedendo la cessazione della materia CP_2 del contendere avendo l'Istituto in sede di autotutela annullato l'indebito accertato. Alla udienza del 3.4.2025 parte ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle spese di lite e CP_2
l' chiedeva la compensazione delle spese di lite. All'esito della camera di
CP_2 consiglio veniva pronunciata sentenza. DIRITTO L' ha allegato la Disposizione n° 701400-25-0271 del 14/03/2025 emessa
CP_2 dal Direttore della Sede Flaminio in sede di autotutela con cui è stato
CP_2 annullato l'indebito accertato alla ricorrente Deve quindi essere dichiara cessata la materia del contendere. Le spese devono essere poste a carico di per il principio della
CP_2 soccombenza virtuale. Infatti l'indebito è stato accertato tardivamente rispetto alle annualità oggetto dell'accertamento e, comunque secondo i principi enunciati dalla Cassazione con Ordinanza n.13223/2020 secondo cui sono irripetibili le somme derivanti da redditi che l' aveva l'onere di conoscere , come nel caso concreto.
CP_2 Le spese son liquidate in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dalle tabelle tenendo conto altresì dell'intervenuto annullamento dell'indebito operato da in sede di autotutela. CP_2
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente CP_2 che si liquidano in €885,00 per compensi oltre spese generali (15%), e oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari. Roma, 3.4.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso