Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/04/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 04.04.2025, promossa da:
rappresentata e difesa, dall' avv. Maria Rosaria Dalena Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. A. Andriulli, F. Certomà e R. Battiato
Resistente
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 06.03.2024 il ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento del 28.04.2022 con cui l' chiedeva la restituzione della somma CP_1 di € 5.084,40 in quanto indebitamente corrisposta, a titolo di indennità di accompagnamento, sulla prestazione cat. Invciv n. 07054495 per il periodo dal
1.12.2007 al 31.10.2008.
In particolare, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per essere decorsi oltre dieci anni tra l'erogazione delle somme e la richiesta di ripetizione, oltre che la non debenza di quanto richiesto in ragione dell'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per far luogo alla ripetizione di indebito.
Si costituiva in giudizio l' che riferiva di aver accertato l'indebito con CP_1 provvedimento comunicato alla ricorrente il 15.09.2008 e sosteneva di aver interrotto il termine di prescrizione per il tramite di una trattenuta di € 24,16, effettuata nel 2017, a titolo di conguaglio tra il presente indebito e un credito vantato dalla ricorrente a titolo di ratei non corrisposti in qualità di erede.
Contestava quanto dedotto nel merito dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si osserva che, a prescindere dalla natura assistenziale o previdenziale dell'indebito contestato e in mancanza di disposizioni di legge che prevedano diversamente, il diritto dell'Istituto al recupero delle somme non dovute si prescrive nell'ordinario termine di prescrizione decennale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2946
c.c..
Tale termine di prescrizione decorre dalla data dei singoli pagamenti indebiti, salvo cause giuridiche impeditive del diritto non riscontrabili nel caso di specie
(Cassazione civile sez. lav., 26/05/2015, n.10828).
Ebbene, nel caso di specie si osserva che l'indebito si riferisce a somme erogate dall' in relazione al periodo dal 1.12.2007-31.10.2008 (cfr. comunicazione CP_1 CP_1 del 15.09.2008 e del 28.04.2022).
Considerato che l'indebito veniva accertato con provvedimento del 15.09.2008 e che, pertanto, da tale data l' poteva far valere il proprio diritto alla ripetizione CP_1 delle somme asseritamente non spettanti, il termine di prescrizione decennale deve ritenersi ampiamente decorso alla data della comunicazione del 28.04.2022.
Deve, infatti, considerarsi inefficace ai fini dell'interruzione della prescrizione la mera trattenuta operata dall' a titolo di recupero dell'indebito senza che sia CP_1 allegato o prodotto altro atto o provvedimento da cui si desuma la volontà del creditore di procedere al recupero della somma (elemento oggettivo), costituendo in mora il debitore, e contenente specifica indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) (cfr. Cass. n. 24116/2016; C. App. Lecce n. 458/2023).
Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi non dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di € 5.084,40 per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara non dovuta dalla ricorrente la restituzione della somma di € 5.084,40 di cui ai provvedimenti del 15.09.2008 e 28.04.2022; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione in favore del ricorrente di quanto CP_1 eventualmente trattenuto nelle more a soddisfazione del presunto indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € CP_1
900,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 04.04.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli