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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 803/19 vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. POLICHENI Francesca del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in OL (via
Olivarello n. 65)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , rappresentato e difeso per Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. GRILLEA Giuseppe del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in RO (via U. Foscolo n. 14)
APPELLATO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale: CP_2 P.IVA_2
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 804/19, pubblicata in data 11/9/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 04.05.2018, il sig. conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale Civile di Palmi, la riassumendo nel merito la procedura esecutiva rubricata Parte_1
al NRG 902/2017 del Tribunale di Palmi, sezione esecuzioni mobiliari, conclusasi con l'ordinanza di sospensione del 12.04.2018, che dichiarava l'inefficacia del pignoramento opposto n. 2017/168751 e la conseguente improcedibilità per violazione dell'art. 543 comma IV cpc, ovvero per il mancato deposito nel termine di 30 gg. dalla notifica dell'atto esecutivo della copia dei titoli esecutivi in copia conforme. Parte attrice concludeva chiedendo la nullità, l'illegittimità dell'atto di pignoramento con l'accertamento e la dichiarazione dell'insussistenza del credito vantato da Con vittoria delle Parte_1
spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t. contestando tutto Parte_1
quanto ex adverso rilevato ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 804/19, pubblicata in data 11/9/19,
il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Con ordinanza del 6/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 8/4/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' il quale benchè regolarmente citato non si è CP_2
costituito in giudizio.
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente:
a) ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
b) ritenuto che non risultano agli atti copie conformi dei titoli ma solo copie delle dette ingiunzioni prive di alcuna attestazione di conformità;
c) ritenuto la violazione ex art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973;
d) ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione;
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) Il discrimine tra Giudice Tributario così come individuato dal D.Lgs n.546/1992, secondo il quale la materia tributaria è affidata alla competenza, in primo grado, delle Commissioni Provinciali, in secondo grado alle Commissioni Regionali e, successivamente, alla Corte di Cassazione e Giudice
Ordinario è stato oggetto di alcune pronunce a sezioni Unite assai recenti emesse dal Supremo
Collegio che hanno individuano i principi in base al quale il contribuente dovrà valutare a quale
Giudice proporre la propria azione.
Così l'ordinanza n.7822/2020 la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.
Se questi riguardano fatti verificatosi fino alla notificazione della cartella allora dovrà essere adita la
Commissione Tributaria, mentre se si tratta di circostanze successive alla notificazione della cartella
(ad esempio prescrizione del credito o pagamento estintivo dallo stesso effettuato in tempi successivi)
la questione è devoluta al Giudice Ordinario.
Nel caso che ci occupa, appare chiaro che le contestazioni avanzate in sede di opposizione vertano in merito a circostanze successive alla notifica della cartella, per cui, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la competenza è devoluta al giudice ordinario.
3 b) Dalla documentazione versata in atti risulta che con ordinanza del 12/4/18, il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva opposta per l'inefficacia del pignoramento ex art. 543 comma 4 c.p.c., in quanto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva la non aveva depositato le copie conformi dei titoli esecutivi, pertanto, sospendeva la procedura Pt_1
esecutiva, concedendo termine per la riassunzione nel merito.
La sopra citata ordinanza non è stata reclamata.
In ogni caso, dalla documentazione in atti risulta che al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (avvenuta in data 04.07.2017) non sono state depositate le copie conformi dei titoli esecutivi (ingiunzioni di pagamento) in forza dei quali la ha intrapreso la procedura Pt_1
esecutiva opposta.
L'art. 543 comma 4 c.p.c., come novellato dall'art.18 del D.L. 132 del 2014 convertito nella legge n.162/2014, infatti, contiene un esplicito termine perentorio: “Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna……. il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Vizio che non può essere sanato, dal momento che non è stato rispettato il termine perentorio di 30
giorni dalla consegna al creditore procedente dell'originale dell'atto di citazione da parte degli ufficiali giudiziari.
Atteso che, in effetti, per come emerge dalla documentazione in atti, il pignoramento è stato iscritto a ruolo senza l'allegazione dei titoli esecutivi, perdendo, pertanto, efficacia, ai sensi dell'art. 543
comma 4 c.p.c., ultronee si rappresentano tutte le considerazioni svolte dall'appellante circa l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche, prive di attestazione di conformità, alla luce, anche,
della precisa e puntuale contestazione, in merito alla documentazione prodotta in atti svolta
4 dall'opponente.
c) pur ritenendo assorbente il punto b, si rileva che a norma dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale
procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Nel caso in esame il pignoramento risulta essere stato notificato il 21/6/17 e tutte le cartelle risultano notificate in date anteriori all'anno precedente la notifica del pignoramento, il che avrebbe imposto,
ai sensi della citata normativa un'ulteriore intimazione di pagamento, omessa dalla non Pt_1
risultando prodotta in atti alcuna intimazione al pagamento.
Per quanto sopra resta assorbito il punto d).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.101,00 a 5.200,00), valori medi per fase studio (€. 536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale
(€. 581,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
5 L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
804/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 804/19;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in
6 favore dell'Avv. Giuseppe Grillea il quale ha reso la dichiarazione di rito;
CP_ Non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 803/19 vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore;
p. IVA: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. POLICHENI Francesca del foro di Locri ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in OL (via
Olivarello n. 65)
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale: , rappresentato e difeso per Controparte_1 CodiceFiscale_1
procura in atti dall'avv. GRILLEA Giuseppe del foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in RO (via U. Foscolo n. 14)
APPELLATO
E CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, codice fiscale: CP_2 P.IVA_2
APPELLATO–CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Palmi n° 804/19, pubblicata in data 11/9/19.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 04.05.2018, il sig. conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale Civile di Palmi, la riassumendo nel merito la procedura esecutiva rubricata Parte_1
al NRG 902/2017 del Tribunale di Palmi, sezione esecuzioni mobiliari, conclusasi con l'ordinanza di sospensione del 12.04.2018, che dichiarava l'inefficacia del pignoramento opposto n. 2017/168751 e la conseguente improcedibilità per violazione dell'art. 543 comma IV cpc, ovvero per il mancato deposito nel termine di 30 gg. dalla notifica dell'atto esecutivo della copia dei titoli esecutivi in copia conforme. Parte attrice concludeva chiedendo la nullità, l'illegittimità dell'atto di pignoramento con l'accertamento e la dichiarazione dell'insussistenza del credito vantato da Con vittoria delle Parte_1
spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante p.t. contestando tutto Parte_1
quanto ex adverso rilevato ed eccepito poiché infondato in fatto ed in diritto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 804/19, pubblicata in data 11/9/19,
il Tribunale di Palmi accoglieva l'opposizione con condanna dell'opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza con atto, ritualmente, notificato, proponeva appello eccependo Parte_1
l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicati nel detto atto, chiedendone la riforma con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto.
L' rimaneva contumace. CP_2
Con ordinanza del 6/5/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 8/4/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo
149/2022, questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' il quale benchè regolarmente citato non si è CP_2
costituito in giudizio.
1.) Con il proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice erroneamente:
a) ritenuto infondata l'eccezione sul difetto di giurisdizione;
b) ritenuto che non risultano agli atti copie conformi dei titoli ma solo copie delle dette ingiunzioni prive di alcuna attestazione di conformità;
c) ritenuto la violazione ex art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973;
d) ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione;
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
a) Il discrimine tra Giudice Tributario così come individuato dal D.Lgs n.546/1992, secondo il quale la materia tributaria è affidata alla competenza, in primo grado, delle Commissioni Provinciali, in secondo grado alle Commissioni Regionali e, successivamente, alla Corte di Cassazione e Giudice
Ordinario è stato oggetto di alcune pronunce a sezioni Unite assai recenti emesse dal Supremo
Collegio che hanno individuano i principi in base al quale il contribuente dovrà valutare a quale
Giudice proporre la propria azione.
Così l'ordinanza n.7822/2020 la Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in ordine all'individuazione del Giudice competente a trattare l'opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.
Se questi riguardano fatti verificatosi fino alla notificazione della cartella allora dovrà essere adita la
Commissione Tributaria, mentre se si tratta di circostanze successive alla notificazione della cartella
(ad esempio prescrizione del credito o pagamento estintivo dallo stesso effettuato in tempi successivi)
la questione è devoluta al Giudice Ordinario.
Nel caso che ci occupa, appare chiaro che le contestazioni avanzate in sede di opposizione vertano in merito a circostanze successive alla notifica della cartella, per cui, come correttamente ritenuto dal primo giudice, la competenza è devoluta al giudice ordinario.
3 b) Dalla documentazione versata in atti risulta che con ordinanza del 12/4/18, il Tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della procedura esecutiva opposta per l'inefficacia del pignoramento ex art. 543 comma 4 c.p.c., in quanto al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva la non aveva depositato le copie conformi dei titoli esecutivi, pertanto, sospendeva la procedura Pt_1
esecutiva, concedendo termine per la riassunzione nel merito.
La sopra citata ordinanza non è stata reclamata.
In ogni caso, dalla documentazione in atti risulta che al momento dell'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (avvenuta in data 04.07.2017) non sono state depositate le copie conformi dei titoli esecutivi (ingiunzioni di pagamento) in forza dei quali la ha intrapreso la procedura Pt_1
esecutiva opposta.
L'art. 543 comma 4 c.p.c., come novellato dall'art.18 del D.L. 132 del 2014 convertito nella legge n.162/2014, infatti, contiene un esplicito termine perentorio: “Eseguita l'ultima notificazione,
l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna……. il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”.
Vizio che non può essere sanato, dal momento che non è stato rispettato il termine perentorio di 30
giorni dalla consegna al creditore procedente dell'originale dell'atto di citazione da parte degli ufficiali giudiziari.
Atteso che, in effetti, per come emerge dalla documentazione in atti, il pignoramento è stato iscritto a ruolo senza l'allegazione dei titoli esecutivi, perdendo, pertanto, efficacia, ai sensi dell'art. 543
comma 4 c.p.c., ultronee si rappresentano tutte le considerazioni svolte dall'appellante circa l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche, prive di attestazione di conformità, alla luce, anche,
della precisa e puntuale contestazione, in merito alla documentazione prodotta in atti svolta
4 dall'opponente.
c) pur ritenendo assorbente il punto b, si rileva che a norma dell'art. 50 comma 2 D.P.R. n. 602/1973:
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di
sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale
procede, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste
dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo
entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con
decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
Nel caso in esame il pignoramento risulta essere stato notificato il 21/6/17 e tutte le cartelle risultano notificate in date anteriori all'anno precedente la notifica del pignoramento, il che avrebbe imposto,
ai sensi della citata normativa un'ulteriore intimazione di pagamento, omessa dalla non Pt_1
risultando prodotta in atti alcuna intimazione al pagamento.
Per quanto sopra resta assorbito il punto d).
Alla luce di quanto fin qui esposto, corretta appare la sentenza impugnata che deve essere confermata.
2) Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22 (valore da €.
1.101,00 a 5.200,00), valori medi per fase studio (€. 536,00), introduttiva (€. 536,00) e decisionale
(€. 581,00) e minimi per la fase istruttoria/trattazione (€. 496,00), in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 23318/2012).
Trattandosi di impugnazione proposta con citazione successivo al 01/01/2013, va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, introdotto dall'articolo 1, comma 17,
L. 228/2012, con la decorrenza di cui al comma 18 del medesimo articolo, il quale ne dispone l'applicabilità ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.1.2013).
5 L'espressione <> va riferita alla proposizione dell'impugnazione,
indipendentemente dalla data di inizio del procedimento in primo grado: “L'obbligo del versamento per il ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto, per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, dall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, postula esclusivamente l'avvenuta notifica dell'atto di appello, quale atto che, determinando l'instaurazione del rapporto processuale, dà
inizio al procedimento di impugnazione, senza che assuma rilevanza la data di introduzione del giudizio di primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto ricorrere le condizioni per la debenza, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo pari a quello già versato per il contributo unificato in una fattispecie in cui il giudizio era stato introdotto in primo grado in data 16 gennaio 2007, ma l'atto di appello era stato notificato in data successiva al 30 gennaio 2013)”. (Cass. civ. sez. II,
25/09/2018, n. 22726).
Deve, pertanto, darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR
115/2002, a tenore del quale quando l'impugnazione è stata integralmente respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. Parte_1
804/19 disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
rigetta l'appello;
conferma la sentenza n. 804/19;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi €.2.419,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 cpc in
6 favore dell'Avv. Giuseppe Grillea il quale ha reso la dichiarazione di rito;
CP_ Non luogo a provvedere sulle spese processuali nei confronti dell'
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 30/01/2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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