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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 146/2023 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 05/06/2025, ad ore 9,02, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. MANUELA FELICI, anche in sost. avv. MASSIMO FELICI per parte convenuta l'avv. LAURA PALMIERI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Enrico Mariani per parte convenuta nessuno Controparte_2
Parte attrice precisa oggi le conclusioni come segue:
Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, dichiarare ex art. 2051 c.c e/o ex art. 2043 c.c., che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto materiale e colpa esclusiva e/o concorrente e/o prevalente di e della , in persona del Presidente Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, e per l'effetto condannare i medesimi, in via solidale e/o concorsuale, al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dall'attore, , nella misura e mediante il pagamento, Parte_1 della complessiva somma di € 9.808,20 ovvero di quella minore, proporzionale al grado di colpa accertata o presunta che nel corso dell'espletanda istruttoria verrà provata come dovuta o ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione, in via equitativa, del “maggior danno” da questi subito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c.c; computata una congrua rivalutazione dell'Euro in base agli indici dell'intercorsa sua svalutazione, oltre agli interessi dovuti dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano in € 335,41 per spese ed € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.”.
Parte convenuta , nel contestare le note conclusive avversarie, precisa le Controparte_1 conclusioni come da note autorizzate, ossia:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai fatti per i quali è causa, e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande avanzate nei suoi confronti dal sig. ; Parte_1
• In via principale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo alla per i fatti di cui è Controparte_1 causa, accertare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità di quest'ultima ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., per tutti i motivi in narrativa esposti, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Parte_1 tenuto altresì conto dell'imprevedibilità dell'evento riconducibile al caso fortuito e anche alla luce dell'insussistenza di qualsiasi omissione e/o negligenza ascrivibile in capo alla che deve CP_1 pertanto essere mantenuta indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria;
pagina 1 di 9 • Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'eventuale diversa e minore somma, eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni al sig. , non essendo provato il quantum debeatur - Parte_1 alla luce del mancato riscontro da parte del CTU in atti dei danni a suo tempo realmente cagionati al veicolo dell'attore, non avendo questi fornito criteri comparativi idonei a dimostrare la compatibilità dei danni con le riparazioni effettuate, né la relazione causa effetto tra l'impatto documentato e ciascuno dei numerosi componenti sostituiti - e sempre tenuto conto del concorso di responsabilità con il sig.
, odierno convenuto contumace per omessa mancata custodia dell'albero di sua Controparte_2 proprietà, con conseguente riduzione della somma eventualmente dovuta dall'Ente a titolo di risarcimento.
Con vittoria di spese di procedura e compensi professionali.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano comunque ai rispettivi atti, alle ore 9,17, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MANUELA FELICI e l'avv. MASSIMO FELICI, con domicilio eletto presso i difensori
Email_1 Email_2
ATTORE contro
Controparte_2 C.F._2 contumace
, , in persona del presidente in carica pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LAURA PALMIERI e con domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 30.1.23 ha convenuto in giudizio Parte_1 l'amministrazione provinciale di e – con citazione notificata in data 29.9.23 - il sig. CP_1 per ottenerne il risarcimento del danno subito dalla sua vettura Jeep Compass Controparte_2 tg. GC309YB (doc. n. 1) in data 5.10.21, alle ore 06:40 circa, nel territorio extraurbano del Comune di Servigliano (FM), lungo la S.P. 215 e in prossimità del civico n. 14, mentre percorreva la S.P. 215 con direzione S.S. 210, quando, all'uscita da una curva, collideva con un albero che caduto di traverso sulla strada ne ostruiva il passaggio.
L'attore ha dedotto:
- che nell'immediatezza del fatto erano intervenuti sul luogo del sinistro i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio (FM), i quali provvedevano a redigere apposito verbale (doc. n. 02);
- che, a causa dell'incidente, la sua autovettura aveva riportato gravi danni alla carrozzeria pagina 3 di 9 nonché alla parte meccanica, quantificati in complessivi € 9.735,00 (doc. n. 03);
- che, poiché l'autovettura a seguito dell'incidente risultava non marciante, era stato costretto anche a ricorrere al soccorso stradale, per un esborso di € 73,20 (doc. n. 04);
- che, pertanto, il risarcimento del danno alle cose subito può quantificarsi nella complessiva somma di € 9.808,20, di cui € 73,20 per spese di soccorso stradale ed € 9.735,00 per riparazione della vettura incidentata e noleggio vettura sostitutiva;
- che la responsabilità dell'incidente de quo va ascritta in via solidale e/o concorrente, a
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2 Servigliano (FM), alla Via Terrabianca n. 44, così come identificato dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro quale proprietario del suolo dove vegetava la pianta caduta (cfr. verbale
Carabinieri doc. n. 02), nonché alla , C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Trento n. 113 quale ente proprietario della predetta S.P. n. 125 (doc. n. 05) CP_1 tenuto ad attivarsi in caso di pericolo per gli utenti;
- che la responsabilità dei soggetti indicati è contemplata dall'art. 2051 c.c., disciplinante i danni cagionati dalle cose in custodia e ricadente su colui o coloro i quali abbiano un potere di uso sulla cosa e un conseguente obbligo di custodia della stessa;
- che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
- che, in particolare, la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (in tal senso anche Cass. civ. n. 11592/2010);
- che deve essere considerato custode il soggetto che abbia con la res un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi;
- che, pertanto, custode può essere non solo il proprietario della cosa ma anche il semplice possessore o il detentore, legittimo o abusivo, nell'interesse proprio o altrui;
- che, sul piano soggettivo, il custode si identifica con il soggetto che ha il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa, pertanto nel caso di specie debbano essere considerati custodi sia che aveva la materiale disponibilità dell'albero e poteva dunque evitare che Controparte_2 procurasse danno a terzi, sia l'Amministrazione provinciale che, in virtù dei poteri conferitile, poteva adottare eventuali provvedimenti, anche potestativi, per la manutenzione della vegetazione che costeggia la strada di sua competenza;
- che, in base all'art. 14 CdS, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada;
- che anche la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. ord. n. 665/2020);
- che inoltre la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia
l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuovere o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una
pagina 4 di 9 situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. civ. n. 36517/2022; in senso conforme Tribunale di Teramo sent. n. 338/2022);
- che parimenti il va considerato corresponsabile dell'evento danno de quo, in qualità di CP_2 proprietario del terreno sul quale era posizionato l'albero che cadendo ha dato luogo al sinistro;
- che, a tal proposito, è principio consolidato nella Giurisprudenza che, “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trovi soluzione nell'art. 41 - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, per cui la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ. n. 31066/2019; nello stesso senso ex plurimis cfr. Cass. civ. n. 272/2017; Cass. civ. n. 17240/2015; Cass. civ. n. 25236/2009).
- che quindi, ove si verificasse l'impossibilità oggettiva di attribuire a ciascun fattore concausale una precisa quota di responsabilità, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2055/3 c.c., a tenore del quale ove non sia possibile provare la gravità delle colpe dei corresponsabili le stesse si presumono uguali;
- di aver perciò in data 2.12.21 inviato formale diffida di risarcimento danni sia a CP_2
sia alla Provincia di (doc. n. 06);
[...] CP_1
- che però a nulla sono valsi i tentativi attuati, in via stragiudiziale, dal proprio legale al fine di ottenere il pagamento del danno patito dall'attore sia con il sia con l'ente convenuto, CP_2 nonché con la compagnia assicurativa designata da quest'ultimo, Controparte_3 garante per la responsabilità civili verso terzi della medesima;
CP_1
- di aver in data 26/05/2022 inviato agli odierni convenuti anche l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 132/2014 (doc. n. 07), rimasto privo di riscontro da parte del e rifiutato dalla Provincia di (doc. n. 08-09); CP_2 CP_1
- che, vista l'impossibilità di comporre bonariamente la vexata quaestio, si rende necessario agire in sede giudiziale per l'accertamento della debenza e della relativa condanna al pagamento;
- di vantare, oltre alla reintegrazione del danno de quo, pure il diritto al risarcimento del
“maggior danno” ex art 1224 c.c. generato dalla mancata disponibilità delle somme non liquidate e quindi dalla conseguente impossibilità di percepire da un oculato investimento delle stesse i relativi frutti patrimoniali.
Si è costituita la per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la carenza di responsabilità - dato che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 14 C.d.s., in quanto tale disposizione non si estende alle piante pre-esistenti l'entrata in vigore di detta normativa;
da ciò segue che la responsabilità per l'evento va interamente attribuita al proprietario del terreno su cui insisteva l'albero la cui caduta ha determinato l'evento per cui è causa, e deducendo:
- che pure i Carabinieri di Montegiorgio, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano dichiaravano:
“I militari rintracciavano il proprietario del terreno che aveva l'albero in custodia identificandolo”;
- che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva della , non potrebbe imputarsi a detto ente alcuna CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c.., stante il fatto che l'evento de quo è riconducibile a caso fortuito;
- che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che debba escludersi la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., (v., Cass. civ., sent. n.22807/2009; conf. A, Cass. civ. sent.
pagina 5 di 9 n.2563/2007) “quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto abbia di per sé prodotto l'evento, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso per un elemento o fatto esterno del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile”;
- che, come rilevato anche dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, la caduta dell'albero è stata causata dal maltempo e l'improvvisa caduta dell'albero non poteva, pertanto, in alcun modo essere prevista e, dunque, evitata, essendo diretta conseguenza di eventi legati al maltempo;
- che la domanda risarcitoria dell'attore, con riferimento al quantum debeatur, è affetta da totale carenza di prova;
- che “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno” (v., Cass. civ., ord. n.15176 del 20.07.2015) né della sua entità;
- che del tutto infondata è anche l'avversa richiesta di risarcimento del maggior danno subito ex art. 1224/2 cc, in quanto priva del benché minimo riscontro probatorio.
All'udienza di prima comparizione il Gi designato, rilevato che quanto alla notifica della citazione al sig. non era rispettato il termine a comparire, ha fissato all'attore termine perentorio CP_2 per rinnovare la notifica.
All'udienza 1.2.24, verificata la regolarità della notificazione a il GI ne ha Controparte_2 dichiarato la contumacia ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183/6 cpc, delegando a questo got trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati e le prove richieste dall'attore, ossia il mancato espletamento dell'interrogatorio formale di (che Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica non si è presentato a renderlo), l'escussione di uno del Carabinieri intervenuti, del titolare dell'impresa che ha curato il recupero della vettura dal luogo del sinistro, del titolare dell'autofficina che ha curato il ripristino della vettura, nonché a mezzo CTU tesa a stimare il danno, affidata al geom. Per_1 Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui CP_1 difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della citazione (in cui si individua la strada ove il sinistro si è verificato come dalla - ha individuato l quale titolare Parte_2 Controparte_4 passiva del credito restitutorio azionato) -, bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva.
Chiarito che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
pagina 6 di 9 La domanda è risultata fondata e va accolta.
Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, invocato dall'attore, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e comodatari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico dei soggetti titolari del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova rigorosa che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340;
26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, incombe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass. n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
L'evento dannoso in se stesso non è stato contestato dall'ente convenuto (è contestata invece la mancanza di prova della quantificazione del danno, operata dall'attore sulla base delle fattura) e del resto l'evento è stato rilevato dai CC intervenuti.
La custodia in capo al titolare del diritto di proprietà del terreno su cui l'albero era radicato è pacifica e deve ritersi pacifica anche per l'ente convenuto, custode della strada provinciale.
Sul punto in effetti è d'uopo ricordare quanto già citato dall'attore: “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. ord. n. 665/2020); “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuovere o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. civ. n. 36517/2022; in senso conforme Tribunale di Teramo sent. n. 338/2022).
pagina 7 di 9 Le foto allegate al rapporto CC (doc. 2 dell'attore) danno atto del fatto che la vegetazione ai bordi della SP era composta da molti alberi ad alto fusto e da arbusti, molto folta e del tutto incolta, evidentemente non correttamente manutenuta da anni, sicché l'ente che ha in carico la strada ben avrebbe potuto – attraverso i propri dipendenti – verificarne lo stato e dovuto disporre affinché il sig. titolare del terreno al margine della SP, provvedesse o CP_2 provvedere direttamente, al fine di assicurare agli utenti la sicura circolazione.
Quanto al caso fortuito, la non ne ha offerto né fornito alcuna prova, tantomeno CP_1 rigorosa, limitandosi a osservare che i CC intervenuti avessero attribuito la caduta dell'albero al maltempo, che in se stesso può ritenersi evento fortuito, imprevisto ed imprevedibile, se assuma caratteristiche tali da ritenersi eccezionale o straordinario – il che la neppure CP_1 ha dedotto - e che è comunque evento del tutto prevedibile in autunno, così come il cedimento di alberi ad alto fusto secchi e/o non curati e/o appesantiti dall'edera, come quelli che si vedono nelle foto dei Carabinieri. Sfornita di prova alcuna è pure l'affermazione che l'albero fosse in sede sin da prima dell'entrata in vigore dell'attuale CdS, senza considerare che il precedente CdS conteneva la stessa previsione.
In ordine alla quantificazione del danno va osservato che l'attore ha documentato di aver saldato le fatture e che i titolari delle imprese che si sono occupate del ripristino del veicolo e del suo trasporto in officina, sentiti quali testi, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore in ordine alle prestazioni effettuate.
La congruità dell'importo pagato dall'attore è stata verificata dal Ctu sulla base delle foto dell'auto allegate al rapporto CC (doc. 2) e sull'esame della fattura dell'officina - che elenca ricambi di pezzi per il lato destro dell'auto, zona interessata dal sinistro, la cui rottura è compatibile con la dinamica dell'incidente – mediante confronto con la propria carrozzeria di fiducia.
L'ente convenuto ed il suo CTP hanno contestato la metodologia di verifica utilizzata dal CTU dopo l'invio della bozza ed alla prima udienza successiva, e tuttavia va osservato che il giudicante aveva previsto espressamente che i CTP formulassero al CTU, in sede di prima sessione delle operazioni peritali e/o nel termine dei successivi 15 giorni, la rispettiva risposta al quesito e discutessero la metodologia da adottarsi, sicché le osservazioni, formulate dal CTP dopo la comunicazione della bozza e dalla difesa in sede di prima udienza successiva al deposito della relazione, in ordine al mancato esame nel 2025 del veicolo per verificarne l'effettività di riparazioni effettuate nel 2021 paiono, oltre che tardivamente formulate, non cogliere nel segno, ben potendo il veicolo aver subito interventi ulteriori nel tempo;
altrettanto valga per le osservazioni in ordine alla mancata acquisizione del prezziario 2021 dei ricambi (tantopiù dopo che il medesimo CTP della Provincia si era opposto a verbale di prima sessione di operazioni peritali alla acquisizione di documenti ulteriori rispetto a quelli già in atti) ed al mancato giudizio di congruità specifico per le ore di manodopera.
Quanto al lamentato mancato accertamento da parte del CTU del nesso causale fra il danno riportato dall'auto e l'urto con l'albero, va osservato che tale accertamento non era stato rimesso al CTU, che comunque conclude per la compatibilità fra sinistro e danni, risultando il nesso causale dedotto dall'attore ed incontestato, nonché provato dai verbali e dalle foto dei CC, che rappresento chiaramente come un grosso ramo fosse rimasto incastrato nel lato anteriore destro della vettura.
In definitiva, non potendosi pervenire ad una diversificata attribuzione della responsabilità, i convenuti vanno dichiarati solidalmente responsabili del danno subito da e Parte_1 condannati a risarcirgli l'importo complessivo di € 9.808,20, di cui € 73,20 per il recupero del mezzo dal luogo del sinistro.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono rivalutazione ed interessi dal giorno di ogni pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (29.1.23) e rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 cc dalla notifica della citazione (30.1.23) al saldo effettivo.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai medi tariffari.
pagina 8 di 9 Le spese di Ctu seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da condanna e Parte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a versare all'attore l'importo di € 9.808,20, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 2051 cc, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna gli stessi convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 335,41 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,12, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 05/06/2025
Il got
UR OD
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 05/06/2025, ad ore 9,02, innanzi al got UR OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. MANUELA FELICI, anche in sost. avv. MASSIMO FELICI per parte convenuta l'avv. LAURA PALMIERI, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Enrico Mariani per parte convenuta nessuno Controparte_2
Parte attrice precisa oggi le conclusioni come segue:
Piaccia al Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria, dichiarare ex art. 2051 c.c e/o ex art. 2043 c.c., che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto materiale e colpa esclusiva e/o concorrente e/o prevalente di e della , in persona del Presidente Controparte_2 Controparte_1 pro tempore, e per l'effetto condannare i medesimi, in via solidale e/o concorsuale, al risarcimento di tutti i conseguenti danni subiti dall'attore, , nella misura e mediante il pagamento, Parte_1 della complessiva somma di € 9.808,20 ovvero di quella minore, proporzionale al grado di colpa accertata o presunta che nel corso dell'espletanda istruttoria verrà provata come dovuta o ritenuta di giustizia, nonché alla rifusione, in via equitativa, del “maggior danno” da questi subito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1224 c.c; computata una congrua rivalutazione dell'Euro in base agli indici dell'intercorsa sua svalutazione, oltre agli interessi dovuti dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio che si quantificano in € 335,41 per spese ed € 5.077,00 (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria ed € 1.701,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario, Iva e Cap come per legge”.”.
Parte convenuta , nel contestare le note conclusive avversarie, precisa le Controparte_1 conclusioni come da note autorizzate, ossia:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
• In via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il difetto di legittimazione passiva della in relazione ai fatti per i quali è causa, e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare tutte le domande avanzate nei suoi confronti dal sig. ; Parte_1
• In via principale nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo alla per i fatti di cui è Controparte_1 causa, accertare e dichiarare l'insussistenza della responsabilità di quest'ultima ex art. 2051 c.c. e/o ex art. 2043 c.c., per tutti i motivi in narrativa esposti, e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dal sig. , in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, Parte_1 tenuto altresì conto dell'imprevedibilità dell'evento riconducibile al caso fortuito e anche alla luce dell'insussistenza di qualsiasi omissione e/o negligenza ascrivibile in capo alla che deve CP_1 pertanto essere mantenuta indenne da qualsivoglia richiesta risarcitoria;
pagina 1 di 9 • Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare l'eventuale diversa e minore somma, eventualmente dovuta a titolo di risarcimento danni al sig. , non essendo provato il quantum debeatur - Parte_1 alla luce del mancato riscontro da parte del CTU in atti dei danni a suo tempo realmente cagionati al veicolo dell'attore, non avendo questi fornito criteri comparativi idonei a dimostrare la compatibilità dei danni con le riparazioni effettuate, né la relazione causa effetto tra l'impatto documentato e ciascuno dei numerosi componenti sostituiti - e sempre tenuto conto del concorso di responsabilità con il sig.
, odierno convenuto contumace per omessa mancata custodia dell'albero di sua Controparte_2 proprietà, con conseguente riduzione della somma eventualmente dovuta dall'Ente a titolo di risarcimento.
Con vittoria di spese di procedura e compensi professionali.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano comunque ai rispettivi atti, alle ore 9,17, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got UR OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 146/2023 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 con l'avv. MANUELA FELICI e l'avv. MASSIMO FELICI, con domicilio eletto presso i difensori
Email_1 Email_2
ATTORE contro
Controparte_2 C.F._2 contumace
, , in persona del presidente in carica pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. LAURA PALMIERI e con domicilio eletto presso il difensore
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CONVENUTI
OGGETTO: responsabilità ex art. 2051 cc
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 30.1.23 ha convenuto in giudizio Parte_1 l'amministrazione provinciale di e – con citazione notificata in data 29.9.23 - il sig. CP_1 per ottenerne il risarcimento del danno subito dalla sua vettura Jeep Compass Controparte_2 tg. GC309YB (doc. n. 1) in data 5.10.21, alle ore 06:40 circa, nel territorio extraurbano del Comune di Servigliano (FM), lungo la S.P. 215 e in prossimità del civico n. 14, mentre percorreva la S.P. 215 con direzione S.S. 210, quando, all'uscita da una curva, collideva con un albero che caduto di traverso sulla strada ne ostruiva il passaggio.
L'attore ha dedotto:
- che nell'immediatezza del fatto erano intervenuti sul luogo del sinistro i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montegiorgio (FM), i quali provvedevano a redigere apposito verbale (doc. n. 02);
- che, a causa dell'incidente, la sua autovettura aveva riportato gravi danni alla carrozzeria pagina 3 di 9 nonché alla parte meccanica, quantificati in complessivi € 9.735,00 (doc. n. 03);
- che, poiché l'autovettura a seguito dell'incidente risultava non marciante, era stato costretto anche a ricorrere al soccorso stradale, per un esborso di € 73,20 (doc. n. 04);
- che, pertanto, il risarcimento del danno alle cose subito può quantificarsi nella complessiva somma di € 9.808,20, di cui € 73,20 per spese di soccorso stradale ed € 9.735,00 per riparazione della vettura incidentata e noleggio vettura sostitutiva;
- che la responsabilità dell'incidente de quo va ascritta in via solidale e/o concorrente, a
[...]
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente in CP_2 C.F._2 Servigliano (FM), alla Via Terrabianca n. 44, così come identificato dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro quale proprietario del suolo dove vegetava la pianta caduta (cfr. verbale
Carabinieri doc. n. 02), nonché alla , C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_1
al Viale Trento n. 113 quale ente proprietario della predetta S.P. n. 125 (doc. n. 05) CP_1 tenuto ad attivarsi in caso di pericolo per gli utenti;
- che la responsabilità dei soggetti indicati è contemplata dall'art. 2051 c.c., disciplinante i danni cagionati dalle cose in custodia e ricadente su colui o coloro i quali abbiano un potere di uso sulla cosa e un conseguente obbligo di custodia della stessa;
- che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia;
- che, in particolare, la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della c.d. insidia o trabocchetto, e l'imprevedibilità e l'invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (in tal senso anche Cass. civ. n. 11592/2010);
- che deve essere considerato custode il soggetto che abbia con la res un rapporto duraturo e continuativo, tale da rendere prevedibili i rischi a cui la cosa stessa espone i terzi;
- che, pertanto, custode può essere non solo il proprietario della cosa ma anche il semplice possessore o il detentore, legittimo o abusivo, nell'interesse proprio o altrui;
- che, sul piano soggettivo, il custode si identifica con il soggetto che ha il dovere di controllo sul rischio derivante dalla cosa, pertanto nel caso di specie debbano essere considerati custodi sia che aveva la materiale disponibilità dell'albero e poteva dunque evitare che Controparte_2 procurasse danno a terzi, sia l'Amministrazione provinciale che, in virtù dei poteri conferitile, poteva adottare eventuali provvedimenti, anche potestativi, per la manutenzione della vegetazione che costeggia la strada di sua competenza;
- che, in base all'art. 14 CdS, l'ente proprietario della strada ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada;
- che anche la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. ord. n. 665/2020);
- che inoltre la giurisprudenza di legittimità e di merito ha affermato che “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia
l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuovere o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una
pagina 4 di 9 situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. civ. n. 36517/2022; in senso conforme Tribunale di Teramo sent. n. 338/2022);
- che parimenti il va considerato corresponsabile dell'evento danno de quo, in qualità di CP_2 proprietario del terreno sul quale era posizionato l'albero che cadendo ha dato luogo al sinistro;
- che, a tal proposito, è principio consolidato nella Giurisprudenza che, “in tema di responsabilità civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a più azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trovi soluzione nell'art. 41 - norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilità - in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili, per cui la determinazione del grado delle colpe concorrenti è rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. civ. n. 31066/2019; nello stesso senso ex plurimis cfr. Cass. civ. n. 272/2017; Cass. civ. n. 17240/2015; Cass. civ. n. 25236/2009).
- che quindi, ove si verificasse l'impossibilità oggettiva di attribuire a ciascun fattore concausale una precisa quota di responsabilità, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2055/3 c.c., a tenore del quale ove non sia possibile provare la gravità delle colpe dei corresponsabili le stesse si presumono uguali;
- di aver perciò in data 2.12.21 inviato formale diffida di risarcimento danni sia a CP_2
sia alla Provincia di (doc. n. 06);
[...] CP_1
- che però a nulla sono valsi i tentativi attuati, in via stragiudiziale, dal proprio legale al fine di ottenere il pagamento del danno patito dall'attore sia con il sia con l'ente convenuto, CP_2 nonché con la compagnia assicurativa designata da quest'ultimo, Controparte_3 garante per la responsabilità civili verso terzi della medesima;
CP_1
- di aver in data 26/05/2022 inviato agli odierni convenuti anche l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 132/2014 (doc. n. 07), rimasto privo di riscontro da parte del e rifiutato dalla Provincia di (doc. n. 08-09); CP_2 CP_1
- che, vista l'impossibilità di comporre bonariamente la vexata quaestio, si rende necessario agire in sede giudiziale per l'accertamento della debenza e della relativa condanna al pagamento;
- di vantare, oltre alla reintegrazione del danno de quo, pure il diritto al risarcimento del
“maggior danno” ex art 1224 c.c. generato dalla mancata disponibilità delle somme non liquidate e quindi dalla conseguente impossibilità di percepire da un oculato investimento delle stesse i relativi frutti patrimoniali.
Si è costituita la per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Controparte_1 eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, stante la carenza di responsabilità - dato che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 14 C.d.s., in quanto tale disposizione non si estende alle piante pre-esistenti l'entrata in vigore di detta normativa;
da ciò segue che la responsabilità per l'evento va interamente attribuita al proprietario del terreno su cui insisteva l'albero la cui caduta ha determinato l'evento per cui è causa, e deducendo:
- che pure i Carabinieri di Montegiorgio, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano dichiaravano:
“I militari rintracciavano il proprietario del terreno che aveva l'albero in custodia identificandolo”;
- che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere sussistente la legittimazione passiva della , non potrebbe imputarsi a detto ente alcuna CP_1 responsabilità ex art. 2051 c.c.., stante il fatto che l'evento de quo è riconducibile a caso fortuito;
- che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che debba escludersi la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., (v., Cass. civ., sent. n.22807/2009; conf. A, Cass. civ. sent.
pagina 5 di 9 n.2563/2007) “quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto abbia di per sé prodotto l'evento, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso per un elemento o fatto esterno del tutto eccezionale e per ciò stesso imprevedibile”;
- che, come rilevato anche dai Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, la caduta dell'albero è stata causata dal maltempo e l'improvvisa caduta dell'albero non poteva, pertanto, in alcun modo essere prevista e, dunque, evitata, essendo diretta conseguenza di eventi legati al maltempo;
- che la domanda risarcitoria dell'attore, con riferimento al quantum debeatur, è affetta da totale carenza di prova;
- che “la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno” (v., Cass. civ., ord. n.15176 del 20.07.2015) né della sua entità;
- che del tutto infondata è anche l'avversa richiesta di risarcimento del maggior danno subito ex art. 1224/2 cc, in quanto priva del benché minimo riscontro probatorio.
All'udienza di prima comparizione il Gi designato, rilevato che quanto alla notifica della citazione al sig. non era rispettato il termine a comparire, ha fissato all'attore termine perentorio CP_2 per rinnovare la notifica.
All'udienza 1.2.24, verificata la regolarità della notificazione a il GI ne ha Controparte_2 dichiarato la contumacia ed ha assegnato alle parti i termini ex art. 183/6 cpc, delegando a questo got trattazione e decisione della causa.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati e le prove richieste dall'attore, ossia il mancato espletamento dell'interrogatorio formale di (che Controparte_2 nonostante la regolarità della notifica non si è presentato a renderlo), l'escussione di uno del Carabinieri intervenuti, del titolare dell'impresa che ha curato il recupero della vettura dal luogo del sinistro, del titolare dell'autofficina che ha curato il ripristino della vettura, nonché a mezzo CTU tesa a stimare il danno, affidata al geom. Per_1 Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
*
Rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla
, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione (il cui CP_1 difetto impedisce la trattazione ed il giudizio sul merito), consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale. Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione (attiva e passiva) si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Così inquadrati i termini della questione è del tutto evidente che l'eccezione sollevata dalla convenuta attiene non tanto alla legittimazione passiva - che può senz'altro ritenersi sussistente, alla stregua del contenuto della citazione (in cui si individua la strada ove il sinistro si è verificato come dalla - ha individuato l quale titolare Parte_2 Controparte_4 passiva del credito restitutorio azionato) -, bensì al merito, cioè all'effettiva titolarità passiva.
Chiarito che la convenuta, nel sollevare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha in realtà inteso riferirsi alla titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio, occorre procedere alla valutazione nel merito.
pagina 6 di 9 La domanda è risultata fondata e va accolta.
Come noto, i presupposti applicativi dell'art. 2051 cc, invocato dall'attore, sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, della cui prova è onerato l'attore.
La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa (per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005), perciò anzitutto i proprietari, ma anche conduttori, depositari e comodatari.
La responsabilità sancita dall'art. 2051 cc, fondandosi sulla relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso, nonché sull'esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto sulla cosa - ossia l'essere il soggetto in condizioni di controllarne i rischi – è un portato dell'obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi.
Conseguentemente a carico dei soggetti titolari del potere fisico sulla cosa sussiste una presunzione iuris tantum di colpa, che può essere vinta unicamente dalla prova rigorosa che l'evento dannoso sia derivato da caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo anche del fatto del terzo e del fatto del danneggiato (cfr Cass. 23.1.1985, n. 288; 25.11.1988, n. 6340;
26.5.1993, n. 5925), rilevante anche ex art. 1227 cc.
Ne consegue ancora che, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare che il danno si sia verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo di un agente dannoso insorto nella cosa, nonché l'esistenza di un potere fisico di un soggetto sulla cosa (al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa e quindi di vigilarla e di mantenerla in modo da impedire che produca danni a terzi), a quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, incombe l'onere di indicare e provare rigorosamente la causa del danno estranea alla sua sfera di azione, rimanendo a suo carico la causa ignota.
La prova della derivazione dell'evento dannoso dalla "cosa" va ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa (p.e. Cass. n. 2075/2002 e Cass. n. 2331/2001).
L'evento dannoso in se stesso non è stato contestato dall'ente convenuto (è contestata invece la mancanza di prova della quantificazione del danno, operata dall'attore sulla base delle fattura) e del resto l'evento è stato rilevato dai CC intervenuti.
La custodia in capo al titolare del diritto di proprietà del terreno su cui l'albero era radicato è pacifica e deve ritersi pacifica anche per l'ente convenuto, custode della strada provinciale.
Sul punto in effetti è d'uopo ricordare quanto già citato dall'attore: “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell'ente proprietario della strada, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorché appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (Cass. civ. ord. n. 665/2020); “l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso affermativo, attivarsi per rimuovere o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2043 c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza di una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione” (Cass. civ. n. 36517/2022; in senso conforme Tribunale di Teramo sent. n. 338/2022).
pagina 7 di 9 Le foto allegate al rapporto CC (doc. 2 dell'attore) danno atto del fatto che la vegetazione ai bordi della SP era composta da molti alberi ad alto fusto e da arbusti, molto folta e del tutto incolta, evidentemente non correttamente manutenuta da anni, sicché l'ente che ha in carico la strada ben avrebbe potuto – attraverso i propri dipendenti – verificarne lo stato e dovuto disporre affinché il sig. titolare del terreno al margine della SP, provvedesse o CP_2 provvedere direttamente, al fine di assicurare agli utenti la sicura circolazione.
Quanto al caso fortuito, la non ne ha offerto né fornito alcuna prova, tantomeno CP_1 rigorosa, limitandosi a osservare che i CC intervenuti avessero attribuito la caduta dell'albero al maltempo, che in se stesso può ritenersi evento fortuito, imprevisto ed imprevedibile, se assuma caratteristiche tali da ritenersi eccezionale o straordinario – il che la neppure CP_1 ha dedotto - e che è comunque evento del tutto prevedibile in autunno, così come il cedimento di alberi ad alto fusto secchi e/o non curati e/o appesantiti dall'edera, come quelli che si vedono nelle foto dei Carabinieri. Sfornita di prova alcuna è pure l'affermazione che l'albero fosse in sede sin da prima dell'entrata in vigore dell'attuale CdS, senza considerare che il precedente CdS conteneva la stessa previsione.
In ordine alla quantificazione del danno va osservato che l'attore ha documentato di aver saldato le fatture e che i titolari delle imprese che si sono occupate del ripristino del veicolo e del suo trasporto in officina, sentiti quali testi, hanno confermato le circostanze dedotte dall'attore in ordine alle prestazioni effettuate.
La congruità dell'importo pagato dall'attore è stata verificata dal Ctu sulla base delle foto dell'auto allegate al rapporto CC (doc. 2) e sull'esame della fattura dell'officina - che elenca ricambi di pezzi per il lato destro dell'auto, zona interessata dal sinistro, la cui rottura è compatibile con la dinamica dell'incidente – mediante confronto con la propria carrozzeria di fiducia.
L'ente convenuto ed il suo CTP hanno contestato la metodologia di verifica utilizzata dal CTU dopo l'invio della bozza ed alla prima udienza successiva, e tuttavia va osservato che il giudicante aveva previsto espressamente che i CTP formulassero al CTU, in sede di prima sessione delle operazioni peritali e/o nel termine dei successivi 15 giorni, la rispettiva risposta al quesito e discutessero la metodologia da adottarsi, sicché le osservazioni, formulate dal CTP dopo la comunicazione della bozza e dalla difesa in sede di prima udienza successiva al deposito della relazione, in ordine al mancato esame nel 2025 del veicolo per verificarne l'effettività di riparazioni effettuate nel 2021 paiono, oltre che tardivamente formulate, non cogliere nel segno, ben potendo il veicolo aver subito interventi ulteriori nel tempo;
altrettanto valga per le osservazioni in ordine alla mancata acquisizione del prezziario 2021 dei ricambi (tantopiù dopo che il medesimo CTP della Provincia si era opposto a verbale di prima sessione di operazioni peritali alla acquisizione di documenti ulteriori rispetto a quelli già in atti) ed al mancato giudizio di congruità specifico per le ore di manodopera.
Quanto al lamentato mancato accertamento da parte del CTU del nesso causale fra il danno riportato dall'auto e l'urto con l'albero, va osservato che tale accertamento non era stato rimesso al CTU, che comunque conclude per la compatibilità fra sinistro e danni, risultando il nesso causale dedotto dall'attore ed incontestato, nonché provato dai verbali e dalle foto dei CC, che rappresento chiaramente come un grosso ramo fosse rimasto incastrato nel lato anteriore destro della vettura.
In definitiva, non potendosi pervenire ad una diversificata attribuzione della responsabilità, i convenuti vanno dichiarati solidalmente responsabili del danno subito da e Parte_1 condannati a risarcirgli l'importo complessivo di € 9.808,20, di cui € 73,20 per il recupero del mezzo dal luogo del sinistro.
Su tale importo, trattandosi di debito di valore, decorrono rivalutazione ed interessi dal giorno di ogni pagamento al giorno precedente la notifica della citazione (29.1.23) e rivalutazione ed interessi ex art. 1284/4 cc dalla notifica della citazione (30.1.23) al saldo effettivo.
Le spese devono seguire la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con riferimento ai medi tariffari.
pagina 8 di 9 Le spese di Ctu seguono il principio di causalità e vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da condanna e Parte_1 Controparte_2
, in solido fra loro, a versare all'attore l'importo di € 9.808,20, a titolo di Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 2051 cc, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna gli stessi convenuti, in solido fra loro, a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 335,41 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti;
3) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra loro, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 15,12, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 05/06/2025
Il got
UR OD
pagina 9 di 9