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Sentenza 12 agosto 2024
Sentenza 12 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/08/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa n. 875/2021 cont.
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...](C.F. ) e , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
09.11.1971 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Di Benedetto del Foro C.F._4
di Tempio Pausania
nei confronti di
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], e quivi elettivamente C.F._5
domiciliato in Via Porto Romano 12, presso e nello studio dell'Avv. Flavio Picciaredda (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso C.F._6
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
IN VIA PRELIMINARE:
- Constatato il grave inadempimento del Sig. come da Controparte_1
diffida del 16.09.2019 e comunque l'intervenuta scadenza del contratto di comodato oggetto di causa a far data dal 07.09.2020, condannare, con sentenza parziale, il resistente al rilascio definitivo del pagina 1 di 7 compendio immobiliare sito in Olbia, Loc. Pittulongu, Via Mar Adriatico n. 21 e composto da un fabbricato ad uso di civile abitazione con giardino di pertinenza, distinto in catasto al Foglio 26, part. 419, sub 1-2, con restituzione dello stesso, libero da persone e/ o cose, in capo ai ricorrenti
NEL MERITO:
- Accertata l'illegittima occupazione dell'immobile di proprietà dei Sigg.ri perpetrata dal Pt_1
, condannare lo stesso, dalla data di risoluzione ipso iure Controparte_1
del contratto avvenuta con la diffida del 16.09.2019 indicata in espositiva ovvero dalla data di scadenza del contratto indicata al 07.09.2020 dalla clausola 3 dello stesso, al pagamento, in favore dei ricorrenti,
della somma di Euro 582,48 mensili, come dai calcoli ripresi ai motivi di ricorso 1 e 2, ovvero in quella che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa, e ciò fino al definitivo rilascio del bene e nel contempo
- Condannare il al pagamento di tutte le spese per i consumi di acqua, luce ed utenze dallo stesso CP_1
effettuati nonché della e ciò dalla data di inizio del godimento dell'immobile oggetto di causa CP_2
fino al suo rilascio.
- Accertato l'uso difforme dell'immobile oggetto di causa rispetto a quanto contrattualmente previsto alle clausole n. 2, 6 e 10 del contratto di comodato del 07.07.2016 nonché al disposto dell'art. 1804
c.c., condannare il Sig. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_3
somma prudenzialmente qualificabile in Euro 20.000 o in quella che il Giudice Vorrà liquidare anche in via equitativa;
- Accertato l'inadempimento degli obbligo generale di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., condannare il resistente al pagamento, in favore dei
Sigg.ri Pasqui, della somma prudenzialmente quantificabile in Euro 340.000,00 o in quella che il
Giudice vorrà liquidare, causa cognita, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno occorso ai ricorrenti per lucro cessante ovvero per perdita di chance così come indicato nel motivo di ricorso n°3 ;
pagina 2 di 7 - Condannare il sig. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze legali a CP_4
questi dovuti per il procedimento avente RAC 60/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, avente ad oggetto il sequestro giudiziario ante causam;
- Condanna il Resistente ex art. 116 cpc. ed ex art. 96 comma 3° cpc. per mancata comparizione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
- Con vittoria di diritti, onorari e competenze della presente causa
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
- il rigetto della domanda dei ricorrenti siccome infondata in fatto e diritto così come formulata.
- Col favore delle competenze e delle spese
Conclusioni del 28 febbraio 2024:
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare la nullità della notifica del ricorso per sequestro in uno al decreto di fissazione udienza effettuata tramite PEC il 6-4-2021 ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di quale persona fisica;
Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE:
previa declaratoria di inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione nel merito contro
[...]
stante il certificato di firma digitale scaduto, dichiarare l'improcedibilità Controparte_5
della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 bis del
D.Lgs. n.28/2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che, essendo emersa nel corso del giudizio la volontà dei ricorrenti di poter essere nelle condizioni di procedere alla vendita dell'immobile oggetto di causa, sussistono fondate ragioni per l'emissione di sentenza parziale di rilascio.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di nullità della notifica effettuata in data 6.4.2021 in quanto parte convenuta si è regolarmente costituita nel presente procedimento senza pagina 3 di 7 nulla eccepire in merito alla regolarità della notificazione;
qualunque asserito vizio della notificazione stessa è dunque sanata, per costante giurisprudenza, dalla costituzione del resistente.
E', difatti, pacifico che la notificazione, anche qualora fosse nulla, non impedisce la regolare instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi,
in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Tale circostanza è stata confermata nell'ordinanza emessa dal Collegio in data 30.11.2021 nel procedimento RAC 800/2021, con cui il reclamo è stato dichiarato inammissibile stante la tardività del deposito. Nel richiamato provvedimento si legge, difatti “in primo luogo deve evidenziarsi come l'art.
3 bis l. n. 53/1994 non ponga limiti o divieti espressi alla notifica a mezzo pec all'indirizzo estratto dai
Cont pubblici elenchi, così come non è dato rinvenirsi alcuna nullità di tale notifica dal , derivandone
come sia interdetto al Giudice ricavare ipotesi di nullità in via interpretativa stante il principio di
tassatività delle suddette ipotesi di nullità” (Cfr. pag. 5 Ordinanza fase reclamo).
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in quanto parte ricorrente ha dato pienamente prova (con atto depositato il
19.10.2021) di aver inoltrato domanda di mediazione n. 70/21, ricevuta dal sig. che, ciò CP_1
nonostante, non si è presentato il giorno dell'incontro fissato per la data del 10 maggio 2021 (all. 8 del fascicolo di parte ricorrente).
Nel merito, la domanda proposta dai sigg. è meritevole di accoglimento, risultando le Pt_1
argomentazioni avverse prive di fondamento sia in fatto che in diritto.
Invero, è intervenuto tra le parti un contratto di comodato ad uso gratuito, con il quale si concedeva in comodato all'odierno resistente l'immobile sito in Olbia, località Pittulongu, Via Mar Adriatico, n. 21,
identificato in catasto al foglio 26, part. 419, sub 1-2.
Al fine di risolvere la questione insorta tra le parti in causa, appare utile soffermarsi sulle clausole che hanno regolamentato il rapporto intercorso, ovvero:
pagina 4 di 7 - l'art. 2: “Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente
per il seguente scopo: ospite ad uso abitativo, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”;
- l'art. 6: “…la mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme
urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del
comodatario…”;
- l'art. 10: “…Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto;
in
caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”.
Nella fattispecie, la concorde volontà delle parti che l'immobile fosse destinato al soddisfacimento di esigenze abitative del comodatario, siccome espressamente regolamentata all'art. 2, determina, senza alcun dubbio, un vincolo di destinazione all'uso dell'immobile.
Come è emerso nel corso del giudizio e dalla documentazione versata in atti, parte resistente ha violato la clausola contrattuale che imponeva il vincolo di destinazione dell'immobile esclusivamente ad uso abitativo, adibendo lo stesso a sede legale della sua ditta di costruzioni denominata ”Edilizia Lucky”.
La circostanza emerge dalla visura della Camera di Commercio, nonché corroborata dai reperti fotografici agli atti, laddove emerge che l'immobile veniva utilizzato dal comodatario come deposito di materiali, residui di lavorazioni ed attrezzature edili, indici tutti che risultano non compatibili con la destinazione ad uso abitativo dell'immobile de quo.
Ad ogni buon conto, è d'uopo sottolineare che, anche se si volesse pervenire all'ipotesi di “uso promiscuo” del bene immobile, destinato sia all'esercizio dell'attività commerciale (fattispecie questa innegabile per la fissazione della sede legale della ditta individuale presso lo stesso) nonché ad abitazione, anche in tal caso sarebbe configurabile l'inadempimento di parte resistente, in quanto la previsione contrattuale impone la destinazione ad uso abitativo esclusivo dell'immobile de quo.
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha provato, nella fattispecie, sia la fonte del proprio diritto che il successivo venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento del bene da parte del pagina 5 di 7 comodatario, a far data dalla diffida del 16.09.2019, che ha determinato la risoluzione ipso iure del contratto di comodato, in ossequio a quanto previsto all'art. 6 dello stesso.
A quanto sopra esposto, si aggiunge la circostanza che il contratto di comodato in essere tra le parti prevedeva un termine, così come stabilito all'art. 3 dello stesso: “La durata è fissata in anni con
decorrenza dal 07.09.2016 e scadenza il 07.09.2020. Alla scadenza del termine convenuto il
comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto”. Ebbene, il sig.
[...]
non ha restituito l'immobile in questione neanche alla scadenza naturale del Controparte_3
contratto, perpetrando nella condotta di occupazione illegittima e sine titulo del bene e, sottraendolo,
all'uopo, ai legittimi proprietari.
Alla luce di tutto quanto esposto, non sussiste alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità
immobiliare per cui è causa da parte del resistente.
Si provvede a pronunciare sentenza parziale, in quanto la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento e la quantificazione dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile sine titulo da parte del resistente.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Marino,
provvedendo in via non definitiva con sentenza parziale:
Accertato l'inadempimento di parte resistente, dichiara risolto il contratto di comodato a far data dal
16.09.2019 e, comunque, per scadenza del termine, e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il sig.
al rilascio definitivo del compendio immobiliare sito in Olbia, Loc. Controparte_3
Pittulongu, Via Mar Adriatico n. 21 e composto da un fabbricato ad uso di civile abitazione con giardino di pertinenza, distinto in catasto al Foglio 26, part. 419, sub 1-2, con restituzione dello stesso,
libero da persone e/o cose, in capo ai ricorrenti.
Le spese legali verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
Fissa per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza del 18.2.2025.
Tempio Pausania, 05.08.2024
pagina 6 di 7 Il Giudice
(dott. Cecilia Marino)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa n. 875/2021 cont.
promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Pt_2
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ,
[...] C.F._2 Parte_3
nata a [...] il [...](C.F. ) e , nata a [...] il C.F._3 Parte_4
09.11.1971 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Di Benedetto del Foro C.F._4
di Tempio Pausania
nei confronti di
, nato in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...], e quivi elettivamente C.F._5
domiciliato in Via Porto Romano 12, presso e nello studio dell'Avv. Flavio Picciaredda (C.F.
), dal quale è rappresentato e difeso C.F._6
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
IN VIA PRELIMINARE:
- Constatato il grave inadempimento del Sig. come da Controparte_1
diffida del 16.09.2019 e comunque l'intervenuta scadenza del contratto di comodato oggetto di causa a far data dal 07.09.2020, condannare, con sentenza parziale, il resistente al rilascio definitivo del pagina 1 di 7 compendio immobiliare sito in Olbia, Loc. Pittulongu, Via Mar Adriatico n. 21 e composto da un fabbricato ad uso di civile abitazione con giardino di pertinenza, distinto in catasto al Foglio 26, part. 419, sub 1-2, con restituzione dello stesso, libero da persone e/ o cose, in capo ai ricorrenti
NEL MERITO:
- Accertata l'illegittima occupazione dell'immobile di proprietà dei Sigg.ri perpetrata dal Pt_1
, condannare lo stesso, dalla data di risoluzione ipso iure Controparte_1
del contratto avvenuta con la diffida del 16.09.2019 indicata in espositiva ovvero dalla data di scadenza del contratto indicata al 07.09.2020 dalla clausola 3 dello stesso, al pagamento, in favore dei ricorrenti,
della somma di Euro 582,48 mensili, come dai calcoli ripresi ai motivi di ricorso 1 e 2, ovvero in quella che il Giudice vorrà liquidare anche in via equitativa, e ciò fino al definitivo rilascio del bene e nel contempo
- Condannare il al pagamento di tutte le spese per i consumi di acqua, luce ed utenze dallo stesso CP_1
effettuati nonché della e ciò dalla data di inizio del godimento dell'immobile oggetto di causa CP_2
fino al suo rilascio.
- Accertato l'uso difforme dell'immobile oggetto di causa rispetto a quanto contrattualmente previsto alle clausole n. 2, 6 e 10 del contratto di comodato del 07.07.2016 nonché al disposto dell'art. 1804
c.c., condannare il Sig. al pagamento, in favore dei ricorrenti, della Controparte_3
somma prudenzialmente qualificabile in Euro 20.000 o in quella che il Giudice Vorrà liquidare anche in via equitativa;
- Accertato l'inadempimento degli obbligo generale di correttezza ex art. 1175 c.c. e di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c., condannare il resistente al pagamento, in favore dei
Sigg.ri Pasqui, della somma prudenzialmente quantificabile in Euro 340.000,00 o in quella che il
Giudice vorrà liquidare, causa cognita, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno occorso ai ricorrenti per lucro cessante ovvero per perdita di chance così come indicato nel motivo di ricorso n°3 ;
pagina 2 di 7 - Condannare il sig. al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese e competenze legali a CP_4
questi dovuti per il procedimento avente RAC 60/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, avente ad oggetto il sequestro giudiziario ante causam;
- Condanna il Resistente ex art. 116 cpc. ed ex art. 96 comma 3° cpc. per mancata comparizione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo.
- Con vittoria di diritti, onorari e competenze della presente causa
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
- il rigetto della domanda dei ricorrenti siccome infondata in fatto e diritto così come formulata.
- Col favore delle competenze e delle spese
Conclusioni del 28 febbraio 2024:
IN VIA PRELIMINARE:
dichiarare la nullità della notifica del ricorso per sequestro in uno al decreto di fissazione udienza effettuata tramite PEC il 6-4-2021 ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti di quale persona fisica;
Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE:
previa declaratoria di inesistenza giuridica del ricorso in riassunzione nel merito contro
[...]
stante il certificato di firma digitale scaduto, dichiarare l'improcedibilità Controparte_5
della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 comma 1 bis del
D.Lgs. n.28/2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che, essendo emersa nel corso del giudizio la volontà dei ricorrenti di poter essere nelle condizioni di procedere alla vendita dell'immobile oggetto di causa, sussistono fondate ragioni per l'emissione di sentenza parziale di rilascio.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di parte convenuta di nullità della notifica effettuata in data 6.4.2021 in quanto parte convenuta si è regolarmente costituita nel presente procedimento senza pagina 3 di 7 nulla eccepire in merito alla regolarità della notificazione;
qualunque asserito vizio della notificazione stessa è dunque sanata, per costante giurisprudenza, dalla costituzione del resistente.
E', difatti, pacifico che la notificazione, anche qualora fosse nulla, non impedisce la regolare instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi,
in tale ultima ipotesi, la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.
Tale circostanza è stata confermata nell'ordinanza emessa dal Collegio in data 30.11.2021 nel procedimento RAC 800/2021, con cui il reclamo è stato dichiarato inammissibile stante la tardività del deposito. Nel richiamato provvedimento si legge, difatti “in primo luogo deve evidenziarsi come l'art.
3 bis l. n. 53/1994 non ponga limiti o divieti espressi alla notifica a mezzo pec all'indirizzo estratto dai
Cont pubblici elenchi, così come non è dato rinvenirsi alcuna nullità di tale notifica dal , derivandone
come sia interdetto al Giudice ricavare ipotesi di nullità in via interpretativa stante il principio di
tassatività delle suddette ipotesi di nullità” (Cfr. pag. 5 Ordinanza fase reclamo).
Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di improcedibilità della causa per mancato esperimento della mediazione obbligatoria in quanto parte ricorrente ha dato pienamente prova (con atto depositato il
19.10.2021) di aver inoltrato domanda di mediazione n. 70/21, ricevuta dal sig. che, ciò CP_1
nonostante, non si è presentato il giorno dell'incontro fissato per la data del 10 maggio 2021 (all. 8 del fascicolo di parte ricorrente).
Nel merito, la domanda proposta dai sigg. è meritevole di accoglimento, risultando le Pt_1
argomentazioni avverse prive di fondamento sia in fatto che in diritto.
Invero, è intervenuto tra le parti un contratto di comodato ad uso gratuito, con il quale si concedeva in comodato all'odierno resistente l'immobile sito in Olbia, località Pittulongu, Via Mar Adriatico, n. 21,
identificato in catasto al foglio 26, part. 419, sub 1-2.
Al fine di risolvere la questione insorta tra le parti in causa, appare utile soffermarsi sulle clausole che hanno regolamentato il rapporto intercorso, ovvero:
pagina 4 di 7 - l'art. 2: “Il comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente
per il seguente scopo: ospite ad uso abitativo, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti”;
- l'art. 6: “…la mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme
urbanistico-edilizie produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del
comodatario…”;
- l'art. 10: “…Il comodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto;
in
caso contrario, il comodante potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno”.
Nella fattispecie, la concorde volontà delle parti che l'immobile fosse destinato al soddisfacimento di esigenze abitative del comodatario, siccome espressamente regolamentata all'art. 2, determina, senza alcun dubbio, un vincolo di destinazione all'uso dell'immobile.
Come è emerso nel corso del giudizio e dalla documentazione versata in atti, parte resistente ha violato la clausola contrattuale che imponeva il vincolo di destinazione dell'immobile esclusivamente ad uso abitativo, adibendo lo stesso a sede legale della sua ditta di costruzioni denominata ”Edilizia Lucky”.
La circostanza emerge dalla visura della Camera di Commercio, nonché corroborata dai reperti fotografici agli atti, laddove emerge che l'immobile veniva utilizzato dal comodatario come deposito di materiali, residui di lavorazioni ed attrezzature edili, indici tutti che risultano non compatibili con la destinazione ad uso abitativo dell'immobile de quo.
Ad ogni buon conto, è d'uopo sottolineare che, anche se si volesse pervenire all'ipotesi di “uso promiscuo” del bene immobile, destinato sia all'esercizio dell'attività commerciale (fattispecie questa innegabile per la fissazione della sede legale della ditta individuale presso lo stesso) nonché ad abitazione, anche in tal caso sarebbe configurabile l'inadempimento di parte resistente, in quanto la previsione contrattuale impone la destinazione ad uso abitativo esclusivo dell'immobile de quo.
Alla luce di quanto sopra, parte ricorrente ha provato, nella fattispecie, sia la fonte del proprio diritto che il successivo venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento del bene da parte del pagina 5 di 7 comodatario, a far data dalla diffida del 16.09.2019, che ha determinato la risoluzione ipso iure del contratto di comodato, in ossequio a quanto previsto all'art. 6 dello stesso.
A quanto sopra esposto, si aggiunge la circostanza che il contratto di comodato in essere tra le parti prevedeva un termine, così come stabilito all'art. 3 dello stesso: “La durata è fissata in anni con
decorrenza dal 07.09.2016 e scadenza il 07.09.2020. Alla scadenza del termine convenuto il
comodatario è obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto”. Ebbene, il sig.
[...]
non ha restituito l'immobile in questione neanche alla scadenza naturale del Controparte_3
contratto, perpetrando nella condotta di occupazione illegittima e sine titulo del bene e, sottraendolo,
all'uopo, ai legittimi proprietari.
Alla luce di tutto quanto esposto, non sussiste alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità
immobiliare per cui è causa da parte del resistente.
Si provvede a pronunciare sentenza parziale, in quanto la causa deve essere rimessa in istruttoria per l'accertamento e la quantificazione dei danni conseguenti all'occupazione dell'immobile sine titulo da parte del resistente.
PQM
Il Tribunale di Tempio Pausania, nella persona del Giudice Dott.ssa Cecilia Marino,
provvedendo in via non definitiva con sentenza parziale:
Accertato l'inadempimento di parte resistente, dichiara risolto il contratto di comodato a far data dal
16.09.2019 e, comunque, per scadenza del termine, e, per l'effetto, dichiara tenuto e condanna il sig.
al rilascio definitivo del compendio immobiliare sito in Olbia, Loc. Controparte_3
Pittulongu, Via Mar Adriatico n. 21 e composto da un fabbricato ad uso di civile abitazione con giardino di pertinenza, distinto in catasto al Foglio 26, part. 419, sub 1-2, con restituzione dello stesso,
libero da persone e/o cose, in capo ai ricorrenti.
Le spese legali verranno liquidate in sede di sentenza definitiva.
Fissa per la prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. l'udienza del 18.2.2025.
Tempio Pausania, 05.08.2024
pagina 6 di 7 Il Giudice
(dott. Cecilia Marino)
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