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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/04/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa NA AR Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 249/2023 RG di appello avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 del Tribunale di Taranto pubblicata il 26.01.2015 e avverso la sentenza definitiva n. 104/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 16.01.2023, pendente tra
domiciliata in Martina Franca (TA) presso l'Avv. Donato Antonio Muschio Parte_1
Schiavone dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'Avv. Luigi Esposito dal quale è rappresentato e Controparte_1
difeso;
appellato appellante incidentale
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/4/2008 NA AR, unica figlia del defunto Pt_1 [...]
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto , per ivi sentir, in Parte_2 Controparte_1 via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato testamento olografo fatto da
[...]
in favore del ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., ovvero per la mancanza del requisito Parte_2 CP_1 di cui all'art. 1325 n. 3 c.c.; in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di capacità di disporre per testamento ex art. 591 c. II n. 3 c.c. di e, per l'effetto, annullare l'impugnato Parte_2 testamento olografo;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata domanda di nullità o di quella subordinata di annullamento, disporre la riduzione della disposizione testamentaria per lesione di legittima ex art. 554 c.c., integrando l'istante, quale legittimaria, nella quota di legittima alla medesima spettante e determinata nella misura statuita dall'art. 537 c.c.; in caso di accoglimento della spiegata domanda, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della Dichiarazione Sostitutiva di successione n. 266 volume 2008 a nome di
[...]
; con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di lite. CP_1
A sostegno delle proprie domande, l'attrice deduceva: che era figlia legittima di , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 1°/5/2007; che è l'unica discendente nonché erede universale del predetto, non essendovi altri discendenti in linea retta e/o collaterale del né il coniuge;
che era affetto da gravi disturbi mentali in ragione dei quali Pt_1 Parte_2
è stato sottoposto per anni a terapie psichiatriche e farmacologiche, divenute in seguito più pregnanti a causa dello aggravamento dell'infermità psichica, scaturente altresì dal lutto subito in occasione del decesso della propria consorte , avvenuto in data 13/3/2004; che, in ragione della Persona_1
manifesta infermità mentale e della conclamata inidoneità a gestire e curare i propri interessi, la moglie del già gestiva e amministrava in via esclusiva l'intero patrimonio di famiglia;
che, Pt_1
successivamente al predetto evento luttuoso, la acuito stato di destabilizzazione psichica rendeva necessarie cure, pressoché costanti, somministrate dal Centro di Igiene Mentale di Martina Franca, diretto dal dott. il quale svolgeva incessantemente attività terapeutica e di controllo Persona_2
di , coadiuvato dalle infermiere e che, attese le Parte_2 Parte_3 Parte_4
sempre più precarie condizioni di salute del medesimo, cui faceva riscontro uno stato di demenza che ne scemava grandemente, sino ad annullarla completamente, la capacità di intendere e di volere,
in data 27 - 28 marzo 2007, aveva provveduto a far trasferire il padre presso la Parte_1
propria abitazione, sita in Cisternino, avendo cura di assicurargli la necessaria assistenza, finanche nell'assolvimento delle più elementari esigenze di vita quotidiana, cui il medesimo era ormai del tutto incapace di attendere;
che, durante il periodo di permanenza presso l'abitazione dell'istante,
[...]
manifestava sempre più vistosamente il proprio squilibrio mentale, rendendosi autore, Parte_2 all'insaputa dei propri familiari, di gesti inconsulti - quali uscire di casa in qualsiasi ora del giorno e della notte per suonare i campanelli di altri condomini o molestare passanti - sintomatici dell'assoluta ed irreversibile carenza dei requisiti di coscienza e volontà posti quali presupposti imprescindibili dell'agire umano consapevole;
che la degenerata sintomatologia psichica rendeva necessario l'intervento sanitario di urgenza prestato dal personale medico e paramedico del 118, il quale, rilevata la gravità dello stato demenziale di , ne aveva fatto seguire, in data 7/4/2007, il Parte_2 ricovero presso l'U. O. Psichiatrica Complessa di CE SS, struttura quest'ultima nella quale la degenza si era protratta sino al giorno precedente il decesso, avvenuto in data 1/5/2007, e ove veniva riscontrato un disturbo bipolare maniacale severo;
che, a seguito dell'apertura della successione e conseguente vocazione ereditaria, presentava la relativa denuncia presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in data 3/1/2008 previo pagamento, avvenuto in data 15/11/2007, della dovuta imposta, per euro 24.854,97, provvedendo altresì all'accatastamento e voltura, a proprio nome, di tutte le proprietà immobiliari specificate nella documentazione allegata all'atto di citazione, avendo la medesima il possesso di tutti i beni e risultando altresì proprietaria di una quota (un quarto) degli stessi in virtù di successione ereditaria della genitrice;
che, intorno alla Persona_1
fine del marzo 2008, in occasione della stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ubicato in Fasano (BR) e ricompreso nell'asse ereditario, il geom. con CP_2
studio in Fasano, che la deducente aveva incaricato dell'effettuazione della occorrente visura catastale, rilevava l'esistenza di una successiva denuncia di successione testamentaria, presentata da tale;
che aveva quindi appreso con stupore dell'esistenza del preteso testamento Controparte_1
olografo datato 30/3/2007 pubblicato dal notaio del distretto di Taranto;
che Persona_3
nessun rapporto di parentela e/o amicizia o di qualsivoglia altra natura legava il de cuius al presunto erede testamentario;
che il citato testamento olografo non poteva verosimilmente attribuirsi alla cosciente e consapevole volontà del de cuius, atteso il momento storico in cui sarebbe stato redatto e durante il quale il preteso testatore, a causa dell'aggravata infermità mentale confermata dalle conclamate manifestazioni demenziali, viveva presso l'abitazione dell'istante, per poi essere, nei giorni immediatamente successivi, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di CE SS.
Con comparsa di risposta depositata il 16/7/2008, si costituiva in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto delle avverse domande e spiegando domanda riconvenzionale. In particolare, il convenuto chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi, ex art. 248 c.c., che Parte_1 non era figlia del de cuius né di e, per l'effetto, dichiararne il difetto di
[...] Persona_1
legittimazione attiva;
in via principale, accertarsi, ex art. 216 c.p.c., che il testamento olografo de quo era stato scritto di pugno e sottoscritto dal de cuius e, per l'effetto, rigettare l'azione di nullità svolta da parte attrice;
sempre in via principale, rigettarsi tutte le avverse domande;
in via riconvenzionale, accertato che non era figlia di e di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 condannarsi parte attrice a restituire tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario di Per_1
e tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, oltre ai relativi frutti prodottisi;
[...]
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse accertato in capo alla Sig.ra
[...]
lo status di figlia del de cuius, accertata in ogni caso la validità ed efficacia del testamento Parte_1
de quo, individuare la quota disponibile concreta spettante al convenuto, condannando parte attrice a restituire tutti i beni che fossero risultati ingiustamente di proprietà della stessa attrice, facenti parte della suddetta quota (con i relativi frutti), così come identificati nel corso del giudizio. Per l'effetto e conseguentemente, procedersi alla divisione dei beni ereditari che fossero risultati in proprietà indivisa della Sig.ra e del Sig. , con consequenziale assegnazione Parte_1 Controparte_1
al convenuto della quota di proprietà esclusiva a lui spettante;
con vittoria di spese e competenze. A sostegno delle proprie domande, il convenuto deduceva: che era proprietario del bar “Caffè del
Ringo”, ubicato in Martina Franca (TA) alla via Vittorio Emanuele n. 37; che aveva conosciuto il defunto sin dal lontano 1993, proprio perché questo ultimo, da tale data, aveva Parte_2
cominciato a frequentare il suddetto bar;
che il suo rapporto con il defunto , nato Parte_2
come una semplice conoscenza, si era intensificato con gli anni, sino a divenire, soprattutto nei due anni antecedenti la morte di quest'ultimo, uno stretto legame di amicizia e di reciproco affetto;
che conosceva, in virtù del rapporto confidenziale che si era consolidato con il defunto , Parte_2 le origini, il passato ed ogni avvenimento più importante della vita di quest'ultimo, incluso il rapporto conflittuale con l'attrice ed il fatto ancora più intimo di non essere quest'ultima sua figlia naturale;
che, specialmente dopo la morte della moglie , nonostante la presenza Persona_1 dell'attrice, il aveva intensificato notevolmente la frequentazione del bar, consolidando Pt_1
sempre di più il rapporto di amicizia;
che, al contrario, l'attrice aveva sempre privato il presunto padre della necessaria cura ed interesse, sino a costringerlo a trascorrere il giorno di Natale 2006 in compagnia di estranei, che lo avevano accolto, impietositi dalla solitudine cui lo aveva costretto la attrice;
che l'attrice nemmeno aveva provveduto a vestire la salma del presunto padre con indumenti in ordine e puliti;
che il rapporto tra l'attrice ed il era stato sempre caratterizzato da forte Pt_1
ostilità da parte della prima, tanto che spesso il defunto aveva ricevuto da questa numerose violente telefonate, proprio mentre era presente all'interno del bar del convenuto, durante le quali avanava sistematicamente ingenti e ingiustificate richieste di denaro;
che era conosciuta Parte_1 in paese come la “adottata”, poiché non era figlia naturale del de cuius e di;
che, Persona_1
ad ogni buon conto, la patologia di cui avrebbe sofferto il non era tale da comportare una Pt_1
limitazione e men che meno un annientamento della sua volontà di autodeterminazione;
che, in realtà, il defunto , sino alla fine della sua vita, aveva sempre regolarmente gestito in prima Parte_2
persona il proprio patrimonio immobiliare, stipulando contratti di locazione, gestendo il rapporto con i conduttori, sollecitando il versamento dei canoni dovuti, conducendo regolarmente la propria Fiat
500, appena acquistata;
che addirittura, cinque mesi prima della propria morte, in data 23/11/2006, il aveva acquistato anche l'ultimo immobile, ossia un locale commerciale di circa mq 70, da Pt_1 destinare anch'esso a locazione, compravenduto per atto Notar da Martina Franca, Persona_4 pagato con emissione di assegni bancari e circolari;
che il sino all'ultimo, aveva continuato Pt_1
regolarmente a conferire incarichi professionali agli Avv.ti Roberto Maggi e Giuseppe Caramia, nonché a compiere operazioni in banca, prelevando, versando e gestendo i propri risparmi;
che non rispondeva al vero che fosse l'attrice ad occuparsi della gestione del patrimonio del che non Pt_1
rispondeva al vero che a marzo 2007 il fosse andato a vivere dall'attrice in Cisternino, tanto Pt_1
che, ai primi di aprile 2007, lo stesso era stato vittima di una aggressione da parte del conduttore di uno dei suoi immobili ubicati in Martina Franca;
che in realtà il era deceduto in Martina Pt_1
Franca ed era stato prelevato da una ambulanza dell'ospedale di Martina Franca presso l'abitazione di una sua conoscente;
che, comunque, il pur colpito da una qualche crisi depressiva, non Pt_1
aveva certo i caratteri della persona totalmente incapace di autodeterminarsi.
Con sentenza non definitiva n. 1445/2010 pubblicata il 16.07.2010, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile l'azione ex art. 248 c.c. volta a contestare la paternità del defunto e Parte_2
rigettava la domanda volta ad accertare che non fosse figlia legittima di Parte_1 Per_1
nonché la domanda di restituzione dei beni conseguiti da quale erede
[...] Parte_1
della defunta genitrice.
Con sentenza non definitiva n. 271/2015 pubblicata il 26.01.2015, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile la domanda di nullità ex art. 1418 comma 1 c.c., per contrasto con norme imperativa
(art. 643 c.p.) proposta dalla in sede di precisazione delle conclusioni;
dichiarava cessata la Pt_1 materia del contendere sulla domanda di nullità del testamento ex art. 606 c.c. stante l'avvenuta rinuncia da parte della rigettava la domanda di nullità del testamento per indeterminatezza Pt_1
dello oggetto;
disponeva il prosieguo del giudizio sull'impugnativa testamentaria ex art. 591 c. II n.
3 c.c.
Proseguito il giudizio per delibare le altre rimanenti domande, con sentenza n. 104/2023 pubblicata il 16.01.2023 il Tribunale di Taranto così decideva: “a) Rigetta la domanda di annullamento proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. b) Rigetta la domanda di riduzione proposta in via subordinata dalla parte attrice. c) Rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla parte convenuta. d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. e) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti”.
Con atto di citazione notificato il 5/07/2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 271/2015 e avverso la sentenza definitiva n. 104.2023.
Si è costituito contestando l'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non Controparte_1 definitiva in quanto l'appellante non avrebbe formulato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna riserva di appello, nei termini di cui all'art. 340 c.p.c., contestando la fondatezza dell'appello avverso la sentenza definitiva. Il proponeva in via incidentale appello (v. comparsa di risposta, alle CP_1 pagg. 24 e 25) avverso la sentenza definitiva nella parte in cui il tribunale ha compensatole spese di lite del primo grado di giudizio.
Con un unico motivo di gravame avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 la allega la Pt_1
violazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare, con la sentenza non definitiva n. 271/2015, inammissibile la domanda di dichiarazione della nullità del testamento ai sensi dell'art.1418 c. I c.c., per contrarietà a norma imperativa essendo effetto della circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) commessa dal ai danni del A dire CP_1 Pt_1 dell'appellante, essendo la domanda di tale nullità fondata sulla medesima “vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo di lite” e ponendosi questione di mera qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda, il tribunale avrebbe dovuto delibare la domanda di dichiarazione della detta nullità e dichiarare la nullità del testamento.
Il motivo di appello, come dedotto dalla difesa del è inammissibile. CP_1
Premesso infatti che la sentenza non definitiva è stata pubblicata in 26.01.2015 (v. sentenza in atti nel fascicolo telematico), che la stessa risulta dal fascicolo informatico essere stata comunicata telematicamente al difensore della lo stesso giorno della pubblicazione (alle ore 14,53), si Pt_1
rileva che nella prima udienza successiva del 26.05.2015 (v. verbale di udienza) la difesa della Pt_1 ha richiamato i suoi scritti e atti difensivi e ottenuto dal tribunale un rinvio dell'udienza “salvi i diritti tutti”, ma non ha formulato alcuna riserva di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art.340 c.p.c.
Analogamente, nell'udienza successiva del 22.09.2015, la difesa della ha prodotto Pt_1
documentazione (la denuncia nei confronti di ) ma non formulato alcuna riserva di Controparte_1 appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art.340 c.p.c. e il tribunale ha rinviato l'udienza “facendo salvi i diritti di udienza” (v. verbale d'udienza). Neppure nell'udienza del 1°.03.2016 è stata formulata riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, avendo la difesa del chiesto rinvio della CP_1
causa, avendo quella della dichiarato di non opporsi e avendo il tribunale disposto breve rinvio Pt_1
(v. verbale d'udienza). La riserva di appello è stata fatta, per la prima volta, nella quarta udienza successiva alla comunicazione della sentenza, quella del 13.09.2016 (v. verbale di udienza).
La riserva di appello è tardiva.
Premesso infatti che i termini di cui all'art.340 c. I c.p.c. hanno natura perentoria in quanto prescritti a pena di decadenza e che non sono di conseguenza prorogabili dalle parti e dal giudice (art. 153
c.p.c.), che nessun effetto può pertanto riconoscersi alla “salvezza dei diritti di udienza” disposta dal tribunale in modo improprio non potendo (si ribadisce) il giudice prorogare i detti termini, la riserva d'appello avrebbe dovuto farsi nella prima udienza successiva alla comunicazione del 26.01.2015, cioè nella udienza del 26.05.2015. Peraltro, alla data di formulazione della riserva di appello, nell'udienza del 13.09.2016, era anche decorso il termine lungo (allora di un anno, applicabile ratione temporis, ex art. 58 c. I L 18.06.2009 n. 69) per l'appello.
Alla tardività della riserva d'appello conseguono l'inammissibilità dell'appello differito qui proposto avverso la detta sentenza non definitiva e l'impossibilità di esaminare qui nel merito la questione
(oggetto del motivo di appello) dell'ammissibilità o meno (e della fondatezza o meno) della domanda di dichiarazione della nullità del testamento per contrarietà a norma imperativa (nullità in astratto rilevabile e dichiarabile quando la parte, come nel caso in esame in cui è stata proposta domanda di annullamento per incapacità del testatore ex ar t. 591 c. II n.3 c.c., impugna l'atto chiedendone lo annullamento, cfr. Cass. civ. sez. un. 12.12.2014 n. 26242), essendo la pronuncia di inammissibilità ormai coperta dal giudicato, salva evidentemente la facoltà di agire separatamente con l'azione di nullità dichiarata inammissibile dal tribunale.
Con il primo motivo di appello alla sentenza definitiva n. 104/2023 la allega la falsa Pt_1 applicazione dell'art.591 c. II n.3 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando dalle prove raccolte lo stato di incapacità di intendere e volere di al momento della sottoscrizione del testamento e non pronunciandone dunque Parte_2
l'annullamento. A dire dell'appellante, il documentato “disturbo bipolare maniacale severo” da cui era affetto, la sottoposizione da anni del alle cure del CIM di Martina Parte_2 Pt_1
Franca, il ricovero dello stesso presso il reparto di psichiatra del presidio ospedaliero di CE
SS nei giorni successivi alla sottoscrizione del testamento e la condanna penale del CP_1 oltre che tutti gli altri elementi emersi nell'istruttoria penale, proverebbe la detta incapacità.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c,p.c.) non postula che la vittima versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da una alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievoliscano le capacità critiche (Cass. pen. sez. II
24.02.2023 n. 23283; nello stesso senso Cass. pen. sez. II 22.09.2022 n.46552, Cass. pen. sez. II
28.01.2021 n. 9105), posto che, diversamente, l''incapacità di intendere o di volere ex art. 591 c. II
n. 3 c.c. richiede l'assoluta mancanza della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 23.12.2014 n. 27351, Cass. civ. sez. II
15.04.2010 n. 9081) la sentenza penale n. 710/2016 di questa Corte (passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione), con cui è stato dichiarato prescritto il reato di circonvenzione di incapace commesso dal in danno del ma sono CP_1 Pt_1
state confermate ex art. 578 c.p.c. le statuizioni civili contenute nella sentenza penale n. 1698/2014 del Tribunale di Taranto di condanna del per il detto reato, non fa stato sulla sussistenza CP_1 dell'incapacità di intendere o di volere del al momento della sottoscrizione del testamento del Pt_1
30.03.2007 perché non contiene l'accertamento dell'incapacità totale e permanente del né Pt_1
fornisce elementi per sostenere la sussistenza di tale incapacità, in quanto con detta sentenza la Corte
d'Appello sezione penale ha accertato, con efficacia ormai di giudicato per l'inammissibilità del successivo ricorso per Cassazione, che il era “suggestionabile” e “incapace di comprendere Pt_1 pienamente il significato dei propri atti”, ma non che lo stesso fosse assolutamente e permanentemente incapace di intendere e di volere.
Come evidenziato dal tribunale, anzi, vi è tutta una serie di elementi per sostenere che il pur Pt_1
con la sua patologia (disturbo bipolare, maniacale severo) non fosse incapace di intendere o di volere.
Dalla lunga istruttoria penale, i cui atti e i cui verbali sono stati acquisiti nel processo civile, come rilevato dal tribunale (v. sentenza definitiva alla pag.3), è emerso nello specifico che il il Pt_1
12.2006 aveva rilasciato un mandato difensivo all'avv. Roberto Maggi, che il 23.11.2006 aveva sottoscritto per atto del notaio l'acquisto di un locale commerciale in Fasano, che Persona_4
guidava e nel periodo precedente il suo decesso aveva anche acquistato una vettura, che il 1°.02.2007 aveva rilasciato a verso la quale si era impegnato a vendere lo appartamento Controparte_3
concessole in locazione, una quietanza di pagamento del canone e dello acconto di 10.000 euro sul prezzo della vendita, che il riscuoteva i canoni dei suoi immobili concessi in locazione, che Pt_1
qualche giorno prima del ricovero in psichiatria era stato colpito da un inquilino con cui aveva avuto un litigio (v. testimonianze nei verbali del processo penale, richiamate nella sentenza penale di questa
Corte alle pagg. 9, 18 e 19, nonché nella sentenza civile definitiva qui appellata, alla pag. 3). Tali condotte del e nello specifico la gestione dei propri affari sono difficilmente compatibili con Pt_1 lo stato di incapacità assoluta richiesta dall'art.591 c. II n. 3 c.c. per lo annullamento del testamento.
Tale conclusione trova conferma anche nella cartella clinica del P.O. di CE SS (v. copia in atti) poiché in essa è annotato il consenso da lui sottoscritto per il trattamento sanitario e il trattamento dei dati personali.
In sintesi, al di là della patologia da cui il era affetto, pur riconoscendosi una certa “fragilità” Pt_1
dovuta a tale sua patologia, le condotte descritte dimostrano che lo stesso non era assolutamente incapace di comprendere e di autodeterminarsi.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento per l'asserita incapacità di intendere o di volere di va dunque confermato. Parte_2 Con il secondo motivo di appello alla sentenza definitiva n. 104/2023 la allega l'errata Pt_1 valutazione degli atti processuali in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere non assolto l'onere di allegazione specifica e di prova dei beni costituenti l'asse ereditario sulla cui base individuare la quota di legittima, non considerando (il tribunale) che la è l'unica erede legittima di Pt_1 [...]
oltre che già proprietaria pro quota per un quarto dei beni immobili di cui ha disposto con Parte_2 testamento e costituenti l'asse ereditario, che i beni immobili sono stati indicati Parte_2 nella documentazione allegata alla domanda e nello specifico nell'allegata e richiamata denuncia di successione, che la parte avversa non ha contestato l'asse ereditario come indicato nell'atto introduttivo di lite, né la quota di legittima quantificata dall'attrice, che il calcolo della quota di legittima richiedeva un calcolo elementare. La allega altresì il difetto di motivazione della Pt_1
sentenza in quanto il tribunale anziché usare il “c.d. argomentare giuridico”, si è limitato ad una
“concatenazione di enunciati astratti”, secondo la “tecnica del c.d. discorso giuridico”.
Il motivo di appello è condivisibile.
Il tribunale, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione di riduzione per lesione di legittima richiede che il legittimario indichi e provi tutti gli elementi patrimoniali che contribuiscono alla determinazione della massa ereditaria ex art. 556 c.c. e dunque della quota di legittima violata (in tal senso ex plurimis Cass. civ. sez. II 28.05.2024 n. 14881, Cass. civ. sez. II
2.09.2020 n. 18199), ha ritenuto tali oneri non assolti.
Tale conclusione non è condivisibile.
L'art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile, richiede l'accertamento dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, la detrazione dei debiti del de cuius alla stessa data e la
“riunione fittizia” dei beni di cui il de cuius ha disposto in vita con donazioni, così come l'art. 564 c.
II c.c. impone di imputare alla porzione legittima le donazioni fatte al legittimario dal de cuius in vita.
Posto tuttavia che tali elementi possono essere provati anche ricorrendo a presunzioni (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II 28.05.2024 n. 14881, Cass. civ. sez. II 2.09.2020 n. 18199), si ritiene che nel caso in esame sono stati acquisiti elementi presuntivi, a parere di questa Corte non considerati dal Tribunale, per affermare che l'asse ereditario è costituito dai soli beni immobili indicati nella denuncia di successione presentata al fisco dalla e prodotta in giudizio, che Pt_1 Parte_2
non aveva debiti da sottrarre al valore dei detti immobili, che in vita non ha fatto Parte_2
donazioni e che non ha ricevuto dal padre donazioni da imputare alla sua quota Parte_1
di legittima. In ordine ai beni (immobili) costituenti l'asse ereditario, si rileva che la ha richiamato nell'atto Pt_1 introduttivo di lite e poi prodotto in copia, dopo averla anche notificata con l'atto di citazione (v. relata di notifica), la denuncia di successione contenente l'indicazione dei beni (immobili) rientranti nella successione, alcuni dei quali già di spettanza pro quota di per successione Parte_1
dalla madre , altri di proprietà per intero del de cuius, senza che la parte avversa Persona_1
abbia sollevato contestazioni al riguardo. Anzi dalla copia della denuncia di Controparte_1
successione presentata anche dal e prodotta in giudizio risulta la sostanziale coincidenza dei CP_1 beni costituenti l'asse ereditario oggetto delle due denunce di successione. La mancata contestazione dell'asse ereditario, come dedotto dalla appellante e ai sensi dell'art.115 c. I c.p.c., è indicativa della veridicità dell'allegazione attorea dei beni che lo costituivano.
Nelle due denunce di successione (anche quella del non sono stati allegati debiti del de cuius, CP_1
né altri beni di diversa natura (denaro contante, titoli bancari, strumenti finanziari e altri beni mobili), né l'esistenza di debiti e altri beni è stata allegata in giudizio dalle parti. Consegue che nell'eredità di di tali debiti e beni va esclusa l'esistenza, essendo “concordi” in tal senso le Parte_2
dichiarazioni di successione presentate dalle parti avverse.
Indicativo è infine che nessuna delle due parti ha allegato atti di donazione compiuti in vita da
[...]
, neppure a favore della legittimaria. Anche di tali donazioni va esclusa pertanto l'esistenza. Parte_2
Gli elementi indiziari su citati ed in particolare la mancata contestazione dell'asse ereditario allegato dall'attrice con la denuncia di successione, come allegato dalla appellante e a giudizio di questa Corte, non sono stati valorizzati dal Tribunale.
In sintesi, la condotta delle parti, nello specifico la mancanza di contestazioni sull'asse ereditario allegato dall'attrice su cui la controparte anzi concorda e la mancata allegazione di debiti e donazioni del de cuius, in considerazione anche della natura disponibile dei diritti oggetto di controversia e in applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c. II c.p.c.), inducono a ritenere provato, in via presuntiva, che l'asse ereditario, su cui calcolare ex art. 556 c.c. la legittima spettante a
[...]
sia costituita dai beni immobili elencati nella denuncia di successione prodotta in Parte_1
giudizio dalla medesima.
Unica figlia di e unica legittimaria, circostanze queste pacifiche tra le parti, a Parte_2 spettava e spetta a titolo di legittima, ai sensi dell'art.537 vc. I c.c., la metà Parte_1 dell'asse ereditario di come indicato nella denuncia di successione di Parte_2 Parte_1
E considerato che è stata del tutto pretermessa e non risulta aver ricevuto
[...] Parte_1 dal padre in vita donazioni, l'azione di riduzione di va accolta per la parte Parte_1 dell'eredità (di cui ha disposto il con testamento) che supera la metà del valore del suo asse Pt_1
ereditario, asse ereditario indicato e descritto nella citata denuncia di successione (qui da intendersi richiamata).
Va pertanto dichiarato che il testamento è inefficace (per l'inefficacia delle disposizioni oggetto di riduzione, cfr. Cass. civ. sez. II 17.02.2023 n. 5073, Cass. civ. sez. I 11.06.2003 n. 9424, Cass. civ. sez. II 12.04.2002 n. 5323) per la parte in cui ha ivi disposto di oltre la metà del Parte_2
suo asse ereditario (indicato nella denuncia di successione) in favore di e che i beni, Controparte_1 alcuni già in comproprietà pro quota con la figlia NA AR e altri rientranti per l'intero nell'asse ereditario di , sono da considerare di proprietà pro quota di . Parte_2 Parte_1
Per i beni già appartenenti per l'intero a , la figlia NA AR va riconosciuta Parte_2
comproprietaria per la metà. Per i beni di cui il era già proprietario pro quota con la figlia Pt_1
NA AR, a questa va riconosciuta anche la metà della quota del padre (metà che va ad aggiungersi alla quota già di spettanza di ). Parte_1
Il giudizio deve proseguire per decidere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta in via riconvenzionale subordinata dal assorbita in primo grado e riproposta in appello CP_1
ex art.346 c.p.c. (v. conclusioni comparsa di risposta), per accertare il valore dei beni ereditari al momento della divisione e per la formazione delle quote da attribuire alle due parti. Pertanto, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., occorre disporre per la prosecuzione del giudizio.
Dovendo questo giudizio proseguire per lo scioglimento della comunione ereditaria, le spese di lite di appello saranno liquidate con il definitivo.
Con la definizione del giudizio saranno regolamentate anche le spese di lite di primo grado, per le quali il ha proposto appello incidentale, dovendosi, ai fini di detta regolamentazione, decidere CP_1
e definire la domanda di scioglimento della comunione che il ha già avanzato in primo grado e CP_1 riproposto in appello ai sensi dell'art.346 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 del Tribunale di Taranto e non definitivamente sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 104/2023 del Tribunale di Taranto proposti da nei confronti di con atto di citazione notificato il Parte_1 Controparte_1
5.07.2023, nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza definitiva proposta da Controparte_1
con comparsa di risposta depositata il 1°.12.2023, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva e conferma detta sentenza;
2) accoglie l'appello principale avverso la sentenza definitiva nei limiti di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma parziale della stessa, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da
[...]
dichiara che il testamento olografo del 30.03.2007 è inefficace per la parte in cui Parte_1 [...]
ha ivi disposto in favore di oltre la metà del valore del suo asse ereditario, Parte_2 Controparte_1 asse ereditario descritto e indicato nella denuncia di successione prodotta in giudizio dall'attrice qui da intendersi richiamata;
3) dichiara titolare della metà dell'asse ereditario (su indicato) di Parte_1 [...]
; Parte_2
4) spese di primo grado e di appello al definitivo;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa di scioglimento della comunione proposta in via riconvenzionale da . Controparte_1
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (d.ssa NA AR Marra)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott.ssa NA AR Marra Presidente
2) dott. Michele Campanale Consigliere relatore
3) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 249/2023 RG di appello avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 del Tribunale di Taranto pubblicata il 26.01.2015 e avverso la sentenza definitiva n. 104/2023 del
Tribunale di Taranto pubblicata il 16.01.2023, pendente tra
domiciliata in Martina Franca (TA) presso l'Avv. Donato Antonio Muschio Parte_1
Schiavone dal quale è rappresentata e difesa;
appellante e
domiciliato in Taranto presso l'Avv. Luigi Esposito dal quale è rappresentato e Controparte_1
difeso;
appellato appellante incidentale
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte depositate alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 17/4/2008 NA AR, unica figlia del defunto Pt_1 [...]
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto , per ivi sentir, in Parte_2 Controparte_1 via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'impugnato testamento olografo fatto da
[...]
in favore del ai sensi degli artt. 602 e 606 c.c., ovvero per la mancanza del requisito Parte_2 CP_1 di cui all'art. 1325 n. 3 c.c.; in via subordinata, accertare e dichiarare il difetto di capacità di disporre per testamento ex art. 591 c. II n. 3 c.c. di e, per l'effetto, annullare l'impugnato Parte_2 testamento olografo;
nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della spiegata domanda di nullità o di quella subordinata di annullamento, disporre la riduzione della disposizione testamentaria per lesione di legittima ex art. 554 c.c., integrando l'istante, quale legittimaria, nella quota di legittima alla medesima spettante e determinata nella misura statuita dall'art. 537 c.c.; in caso di accoglimento della spiegata domanda, ordinarsi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la cancellazione della trascrizione della Dichiarazione Sostitutiva di successione n. 266 volume 2008 a nome di
[...]
; con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese e competenze di lite. CP_1
A sostegno delle proprie domande, l'attrice deduceva: che era figlia legittima di , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 1°/5/2007; che è l'unica discendente nonché erede universale del predetto, non essendovi altri discendenti in linea retta e/o collaterale del né il coniuge;
che era affetto da gravi disturbi mentali in ragione dei quali Pt_1 Parte_2
è stato sottoposto per anni a terapie psichiatriche e farmacologiche, divenute in seguito più pregnanti a causa dello aggravamento dell'infermità psichica, scaturente altresì dal lutto subito in occasione del decesso della propria consorte , avvenuto in data 13/3/2004; che, in ragione della Persona_1
manifesta infermità mentale e della conclamata inidoneità a gestire e curare i propri interessi, la moglie del già gestiva e amministrava in via esclusiva l'intero patrimonio di famiglia;
che, Pt_1
successivamente al predetto evento luttuoso, la acuito stato di destabilizzazione psichica rendeva necessarie cure, pressoché costanti, somministrate dal Centro di Igiene Mentale di Martina Franca, diretto dal dott. il quale svolgeva incessantemente attività terapeutica e di controllo Persona_2
di , coadiuvato dalle infermiere e che, attese le Parte_2 Parte_3 Parte_4
sempre più precarie condizioni di salute del medesimo, cui faceva riscontro uno stato di demenza che ne scemava grandemente, sino ad annullarla completamente, la capacità di intendere e di volere,
in data 27 - 28 marzo 2007, aveva provveduto a far trasferire il padre presso la Parte_1
propria abitazione, sita in Cisternino, avendo cura di assicurargli la necessaria assistenza, finanche nell'assolvimento delle più elementari esigenze di vita quotidiana, cui il medesimo era ormai del tutto incapace di attendere;
che, durante il periodo di permanenza presso l'abitazione dell'istante,
[...]
manifestava sempre più vistosamente il proprio squilibrio mentale, rendendosi autore, Parte_2 all'insaputa dei propri familiari, di gesti inconsulti - quali uscire di casa in qualsiasi ora del giorno e della notte per suonare i campanelli di altri condomini o molestare passanti - sintomatici dell'assoluta ed irreversibile carenza dei requisiti di coscienza e volontà posti quali presupposti imprescindibili dell'agire umano consapevole;
che la degenerata sintomatologia psichica rendeva necessario l'intervento sanitario di urgenza prestato dal personale medico e paramedico del 118, il quale, rilevata la gravità dello stato demenziale di , ne aveva fatto seguire, in data 7/4/2007, il Parte_2 ricovero presso l'U. O. Psichiatrica Complessa di CE SS, struttura quest'ultima nella quale la degenza si era protratta sino al giorno precedente il decesso, avvenuto in data 1/5/2007, e ove veniva riscontrato un disturbo bipolare maniacale severo;
che, a seguito dell'apertura della successione e conseguente vocazione ereditaria, presentava la relativa denuncia presso gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate in data 3/1/2008 previo pagamento, avvenuto in data 15/11/2007, della dovuta imposta, per euro 24.854,97, provvedendo altresì all'accatastamento e voltura, a proprio nome, di tutte le proprietà immobiliari specificate nella documentazione allegata all'atto di citazione, avendo la medesima il possesso di tutti i beni e risultando altresì proprietaria di una quota (un quarto) degli stessi in virtù di successione ereditaria della genitrice;
che, intorno alla Persona_1
fine del marzo 2008, in occasione della stipula di un contratto di locazione avente ad oggetto un immobile ubicato in Fasano (BR) e ricompreso nell'asse ereditario, il geom. con CP_2
studio in Fasano, che la deducente aveva incaricato dell'effettuazione della occorrente visura catastale, rilevava l'esistenza di una successiva denuncia di successione testamentaria, presentata da tale;
che aveva quindi appreso con stupore dell'esistenza del preteso testamento Controparte_1
olografo datato 30/3/2007 pubblicato dal notaio del distretto di Taranto;
che Persona_3
nessun rapporto di parentela e/o amicizia o di qualsivoglia altra natura legava il de cuius al presunto erede testamentario;
che il citato testamento olografo non poteva verosimilmente attribuirsi alla cosciente e consapevole volontà del de cuius, atteso il momento storico in cui sarebbe stato redatto e durante il quale il preteso testatore, a causa dell'aggravata infermità mentale confermata dalle conclamate manifestazioni demenziali, viveva presso l'abitazione dell'istante, per poi essere, nei giorni immediatamente successivi, ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di CE SS.
Con comparsa di risposta depositata il 16/7/2008, si costituiva in giudizio Controparte_1
concludendo per il rigetto delle avverse domande e spiegando domanda riconvenzionale. In particolare, il convenuto chiedeva, in via pregiudiziale, accertarsi, ex art. 248 c.c., che Parte_1 non era figlia del de cuius né di e, per l'effetto, dichiararne il difetto di
[...] Persona_1
legittimazione attiva;
in via principale, accertarsi, ex art. 216 c.p.c., che il testamento olografo de quo era stato scritto di pugno e sottoscritto dal de cuius e, per l'effetto, rigettare l'azione di nullità svolta da parte attrice;
sempre in via principale, rigettarsi tutte le avverse domande;
in via riconvenzionale, accertato che non era figlia di e di , Parte_1 Parte_2 Persona_1 condannarsi parte attrice a restituire tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario di Per_1
e tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario del de cuius, oltre ai relativi frutti prodottisi;
[...]
in via riconvenzionale subordinata, nell'ipotesi in cui si fosse accertato in capo alla Sig.ra
[...]
lo status di figlia del de cuius, accertata in ogni caso la validità ed efficacia del testamento Parte_1
de quo, individuare la quota disponibile concreta spettante al convenuto, condannando parte attrice a restituire tutti i beni che fossero risultati ingiustamente di proprietà della stessa attrice, facenti parte della suddetta quota (con i relativi frutti), così come identificati nel corso del giudizio. Per l'effetto e conseguentemente, procedersi alla divisione dei beni ereditari che fossero risultati in proprietà indivisa della Sig.ra e del Sig. , con consequenziale assegnazione Parte_1 Controparte_1
al convenuto della quota di proprietà esclusiva a lui spettante;
con vittoria di spese e competenze. A sostegno delle proprie domande, il convenuto deduceva: che era proprietario del bar “Caffè del
Ringo”, ubicato in Martina Franca (TA) alla via Vittorio Emanuele n. 37; che aveva conosciuto il defunto sin dal lontano 1993, proprio perché questo ultimo, da tale data, aveva Parte_2
cominciato a frequentare il suddetto bar;
che il suo rapporto con il defunto , nato Parte_2
come una semplice conoscenza, si era intensificato con gli anni, sino a divenire, soprattutto nei due anni antecedenti la morte di quest'ultimo, uno stretto legame di amicizia e di reciproco affetto;
che conosceva, in virtù del rapporto confidenziale che si era consolidato con il defunto , Parte_2 le origini, il passato ed ogni avvenimento più importante della vita di quest'ultimo, incluso il rapporto conflittuale con l'attrice ed il fatto ancora più intimo di non essere quest'ultima sua figlia naturale;
che, specialmente dopo la morte della moglie , nonostante la presenza Persona_1 dell'attrice, il aveva intensificato notevolmente la frequentazione del bar, consolidando Pt_1
sempre di più il rapporto di amicizia;
che, al contrario, l'attrice aveva sempre privato il presunto padre della necessaria cura ed interesse, sino a costringerlo a trascorrere il giorno di Natale 2006 in compagnia di estranei, che lo avevano accolto, impietositi dalla solitudine cui lo aveva costretto la attrice;
che l'attrice nemmeno aveva provveduto a vestire la salma del presunto padre con indumenti in ordine e puliti;
che il rapporto tra l'attrice ed il era stato sempre caratterizzato da forte Pt_1
ostilità da parte della prima, tanto che spesso il defunto aveva ricevuto da questa numerose violente telefonate, proprio mentre era presente all'interno del bar del convenuto, durante le quali avanava sistematicamente ingenti e ingiustificate richieste di denaro;
che era conosciuta Parte_1 in paese come la “adottata”, poiché non era figlia naturale del de cuius e di;
che, Persona_1
ad ogni buon conto, la patologia di cui avrebbe sofferto il non era tale da comportare una Pt_1
limitazione e men che meno un annientamento della sua volontà di autodeterminazione;
che, in realtà, il defunto , sino alla fine della sua vita, aveva sempre regolarmente gestito in prima Parte_2
persona il proprio patrimonio immobiliare, stipulando contratti di locazione, gestendo il rapporto con i conduttori, sollecitando il versamento dei canoni dovuti, conducendo regolarmente la propria Fiat
500, appena acquistata;
che addirittura, cinque mesi prima della propria morte, in data 23/11/2006, il aveva acquistato anche l'ultimo immobile, ossia un locale commerciale di circa mq 70, da Pt_1 destinare anch'esso a locazione, compravenduto per atto Notar da Martina Franca, Persona_4 pagato con emissione di assegni bancari e circolari;
che il sino all'ultimo, aveva continuato Pt_1
regolarmente a conferire incarichi professionali agli Avv.ti Roberto Maggi e Giuseppe Caramia, nonché a compiere operazioni in banca, prelevando, versando e gestendo i propri risparmi;
che non rispondeva al vero che fosse l'attrice ad occuparsi della gestione del patrimonio del che non Pt_1
rispondeva al vero che a marzo 2007 il fosse andato a vivere dall'attrice in Cisternino, tanto Pt_1
che, ai primi di aprile 2007, lo stesso era stato vittima di una aggressione da parte del conduttore di uno dei suoi immobili ubicati in Martina Franca;
che in realtà il era deceduto in Martina Pt_1
Franca ed era stato prelevato da una ambulanza dell'ospedale di Martina Franca presso l'abitazione di una sua conoscente;
che, comunque, il pur colpito da una qualche crisi depressiva, non Pt_1
aveva certo i caratteri della persona totalmente incapace di autodeterminarsi.
Con sentenza non definitiva n. 1445/2010 pubblicata il 16.07.2010, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile l'azione ex art. 248 c.c. volta a contestare la paternità del defunto e Parte_2
rigettava la domanda volta ad accertare che non fosse figlia legittima di Parte_1 Per_1
nonché la domanda di restituzione dei beni conseguiti da quale erede
[...] Parte_1
della defunta genitrice.
Con sentenza non definitiva n. 271/2015 pubblicata il 26.01.2015, il Tribunale di Taranto dichiarava inammissibile la domanda di nullità ex art. 1418 comma 1 c.c., per contrasto con norme imperativa
(art. 643 c.p.) proposta dalla in sede di precisazione delle conclusioni;
dichiarava cessata la Pt_1 materia del contendere sulla domanda di nullità del testamento ex art. 606 c.c. stante l'avvenuta rinuncia da parte della rigettava la domanda di nullità del testamento per indeterminatezza Pt_1
dello oggetto;
disponeva il prosieguo del giudizio sull'impugnativa testamentaria ex art. 591 c. II n.
3 c.c.
Proseguito il giudizio per delibare le altre rimanenti domande, con sentenza n. 104/2023 pubblicata il 16.01.2023 il Tribunale di Taranto così decideva: “a) Rigetta la domanda di annullamento proposta dalla parte attrice ai sensi dell'art. 591 comma 2 n. 3 c.c. b) Rigetta la domanda di riduzione proposta in via subordinata dalla parte attrice. c) Rigetta la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla parte convenuta. d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. e) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti”.
Con atto di citazione notificato il 5/07/2023 ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza non definitiva n. 271/2015 e avverso la sentenza definitiva n. 104.2023.
Si è costituito contestando l'ammissibilità dell'appello avverso la sentenza non Controparte_1 definitiva in quanto l'appellante non avrebbe formulato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna riserva di appello, nei termini di cui all'art. 340 c.p.c., contestando la fondatezza dell'appello avverso la sentenza definitiva. Il proponeva in via incidentale appello (v. comparsa di risposta, alle CP_1 pagg. 24 e 25) avverso la sentenza definitiva nella parte in cui il tribunale ha compensatole spese di lite del primo grado di giudizio.
Con un unico motivo di gravame avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 la allega la Pt_1
violazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale nel dichiarare, con la sentenza non definitiva n. 271/2015, inammissibile la domanda di dichiarazione della nullità del testamento ai sensi dell'art.1418 c. I c.c., per contrarietà a norma imperativa essendo effetto della circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) commessa dal ai danni del A dire CP_1 Pt_1 dell'appellante, essendo la domanda di tale nullità fondata sulla medesima “vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo di lite” e ponendosi questione di mera qualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento della domanda, il tribunale avrebbe dovuto delibare la domanda di dichiarazione della detta nullità e dichiarare la nullità del testamento.
Il motivo di appello, come dedotto dalla difesa del è inammissibile. CP_1
Premesso infatti che la sentenza non definitiva è stata pubblicata in 26.01.2015 (v. sentenza in atti nel fascicolo telematico), che la stessa risulta dal fascicolo informatico essere stata comunicata telematicamente al difensore della lo stesso giorno della pubblicazione (alle ore 14,53), si Pt_1
rileva che nella prima udienza successiva del 26.05.2015 (v. verbale di udienza) la difesa della Pt_1 ha richiamato i suoi scritti e atti difensivi e ottenuto dal tribunale un rinvio dell'udienza “salvi i diritti tutti”, ma non ha formulato alcuna riserva di appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art.340 c.p.c.
Analogamente, nell'udienza successiva del 22.09.2015, la difesa della ha prodotto Pt_1
documentazione (la denuncia nei confronti di ) ma non formulato alcuna riserva di Controparte_1 appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art.340 c.p.c. e il tribunale ha rinviato l'udienza “facendo salvi i diritti di udienza” (v. verbale d'udienza). Neppure nell'udienza del 1°.03.2016 è stata formulata riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, avendo la difesa del chiesto rinvio della CP_1
causa, avendo quella della dichiarato di non opporsi e avendo il tribunale disposto breve rinvio Pt_1
(v. verbale d'udienza). La riserva di appello è stata fatta, per la prima volta, nella quarta udienza successiva alla comunicazione della sentenza, quella del 13.09.2016 (v. verbale di udienza).
La riserva di appello è tardiva.
Premesso infatti che i termini di cui all'art.340 c. I c.p.c. hanno natura perentoria in quanto prescritti a pena di decadenza e che non sono di conseguenza prorogabili dalle parti e dal giudice (art. 153
c.p.c.), che nessun effetto può pertanto riconoscersi alla “salvezza dei diritti di udienza” disposta dal tribunale in modo improprio non potendo (si ribadisce) il giudice prorogare i detti termini, la riserva d'appello avrebbe dovuto farsi nella prima udienza successiva alla comunicazione del 26.01.2015, cioè nella udienza del 26.05.2015. Peraltro, alla data di formulazione della riserva di appello, nell'udienza del 13.09.2016, era anche decorso il termine lungo (allora di un anno, applicabile ratione temporis, ex art. 58 c. I L 18.06.2009 n. 69) per l'appello.
Alla tardività della riserva d'appello conseguono l'inammissibilità dell'appello differito qui proposto avverso la detta sentenza non definitiva e l'impossibilità di esaminare qui nel merito la questione
(oggetto del motivo di appello) dell'ammissibilità o meno (e della fondatezza o meno) della domanda di dichiarazione della nullità del testamento per contrarietà a norma imperativa (nullità in astratto rilevabile e dichiarabile quando la parte, come nel caso in esame in cui è stata proposta domanda di annullamento per incapacità del testatore ex ar t. 591 c. II n.3 c.c., impugna l'atto chiedendone lo annullamento, cfr. Cass. civ. sez. un. 12.12.2014 n. 26242), essendo la pronuncia di inammissibilità ormai coperta dal giudicato, salva evidentemente la facoltà di agire separatamente con l'azione di nullità dichiarata inammissibile dal tribunale.
Con il primo motivo di appello alla sentenza definitiva n. 104/2023 la allega la falsa Pt_1 applicazione dell'art.591 c. II n.3 c.c. e l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale non rilevando dalle prove raccolte lo stato di incapacità di intendere e volere di al momento della sottoscrizione del testamento e non pronunciandone dunque Parte_2
l'annullamento. A dire dell'appellante, il documentato “disturbo bipolare maniacale severo” da cui era affetto, la sottoposizione da anni del alle cure del CIM di Martina Parte_2 Pt_1
Franca, il ricovero dello stesso presso il reparto di psichiatra del presidio ospedaliero di CE
SS nei giorni successivi alla sottoscrizione del testamento e la condanna penale del CP_1 oltre che tutti gli altri elementi emersi nell'istruttoria penale, proverebbe la detta incapacità.
Il motivo di appello non è condivisibile.
Premesso brevemente che il delitto di circonvenzione di incapace (art. 643 c,p.c.) non postula che la vittima versi in uno stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che sia affetta da infermità psichica o da deficienza psichica, ovvero da una alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave dell'incapacità, risulti idoneo a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievoliscano le capacità critiche (Cass. pen. sez. II
24.02.2023 n. 23283; nello stesso senso Cass. pen. sez. II 22.09.2022 n.46552, Cass. pen. sez. II
28.01.2021 n. 9105), posto che, diversamente, l''incapacità di intendere o di volere ex art. 591 c. II
n. 3 c.c. richiede l'assoluta mancanza della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. II 23.12.2014 n. 27351, Cass. civ. sez. II
15.04.2010 n. 9081) la sentenza penale n. 710/2016 di questa Corte (passata in giudicato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione), con cui è stato dichiarato prescritto il reato di circonvenzione di incapace commesso dal in danno del ma sono CP_1 Pt_1
state confermate ex art. 578 c.p.c. le statuizioni civili contenute nella sentenza penale n. 1698/2014 del Tribunale di Taranto di condanna del per il detto reato, non fa stato sulla sussistenza CP_1 dell'incapacità di intendere o di volere del al momento della sottoscrizione del testamento del Pt_1
30.03.2007 perché non contiene l'accertamento dell'incapacità totale e permanente del né Pt_1
fornisce elementi per sostenere la sussistenza di tale incapacità, in quanto con detta sentenza la Corte
d'Appello sezione penale ha accertato, con efficacia ormai di giudicato per l'inammissibilità del successivo ricorso per Cassazione, che il era “suggestionabile” e “incapace di comprendere Pt_1 pienamente il significato dei propri atti”, ma non che lo stesso fosse assolutamente e permanentemente incapace di intendere e di volere.
Come evidenziato dal tribunale, anzi, vi è tutta una serie di elementi per sostenere che il pur Pt_1
con la sua patologia (disturbo bipolare, maniacale severo) non fosse incapace di intendere o di volere.
Dalla lunga istruttoria penale, i cui atti e i cui verbali sono stati acquisiti nel processo civile, come rilevato dal tribunale (v. sentenza definitiva alla pag.3), è emerso nello specifico che il il Pt_1
12.2006 aveva rilasciato un mandato difensivo all'avv. Roberto Maggi, che il 23.11.2006 aveva sottoscritto per atto del notaio l'acquisto di un locale commerciale in Fasano, che Persona_4
guidava e nel periodo precedente il suo decesso aveva anche acquistato una vettura, che il 1°.02.2007 aveva rilasciato a verso la quale si era impegnato a vendere lo appartamento Controparte_3
concessole in locazione, una quietanza di pagamento del canone e dello acconto di 10.000 euro sul prezzo della vendita, che il riscuoteva i canoni dei suoi immobili concessi in locazione, che Pt_1
qualche giorno prima del ricovero in psichiatria era stato colpito da un inquilino con cui aveva avuto un litigio (v. testimonianze nei verbali del processo penale, richiamate nella sentenza penale di questa
Corte alle pagg. 9, 18 e 19, nonché nella sentenza civile definitiva qui appellata, alla pag. 3). Tali condotte del e nello specifico la gestione dei propri affari sono difficilmente compatibili con Pt_1 lo stato di incapacità assoluta richiesta dall'art.591 c. II n. 3 c.c. per lo annullamento del testamento.
Tale conclusione trova conferma anche nella cartella clinica del P.O. di CE SS (v. copia in atti) poiché in essa è annotato il consenso da lui sottoscritto per il trattamento sanitario e il trattamento dei dati personali.
In sintesi, al di là della patologia da cui il era affetto, pur riconoscendosi una certa “fragilità” Pt_1
dovuta a tale sua patologia, le condotte descritte dimostrano che lo stesso non era assolutamente incapace di comprendere e di autodeterminarsi.
Il rigetto della domanda di annullamento del testamento per l'asserita incapacità di intendere o di volere di va dunque confermato. Parte_2 Con il secondo motivo di appello alla sentenza definitiva n. 104/2023 la allega l'errata Pt_1 valutazione degli atti processuali in cui sarebbe incorso il tribunale nel ritenere non assolto l'onere di allegazione specifica e di prova dei beni costituenti l'asse ereditario sulla cui base individuare la quota di legittima, non considerando (il tribunale) che la è l'unica erede legittima di Pt_1 [...]
oltre che già proprietaria pro quota per un quarto dei beni immobili di cui ha disposto con Parte_2 testamento e costituenti l'asse ereditario, che i beni immobili sono stati indicati Parte_2 nella documentazione allegata alla domanda e nello specifico nell'allegata e richiamata denuncia di successione, che la parte avversa non ha contestato l'asse ereditario come indicato nell'atto introduttivo di lite, né la quota di legittima quantificata dall'attrice, che il calcolo della quota di legittima richiedeva un calcolo elementare. La allega altresì il difetto di motivazione della Pt_1
sentenza in quanto il tribunale anziché usare il “c.d. argomentare giuridico”, si è limitato ad una
“concatenazione di enunciati astratti”, secondo la “tecnica del c.d. discorso giuridico”.
Il motivo di appello è condivisibile.
Il tribunale, dopo aver richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione di riduzione per lesione di legittima richiede che il legittimario indichi e provi tutti gli elementi patrimoniali che contribuiscono alla determinazione della massa ereditaria ex art. 556 c.c. e dunque della quota di legittima violata (in tal senso ex plurimis Cass. civ. sez. II 28.05.2024 n. 14881, Cass. civ. sez. II
2.09.2020 n. 18199), ha ritenuto tali oneri non assolti.
Tale conclusione non è condivisibile.
L'art. 556 c.c., per la determinazione della quota disponibile, richiede l'accertamento dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, la detrazione dei debiti del de cuius alla stessa data e la
“riunione fittizia” dei beni di cui il de cuius ha disposto in vita con donazioni, così come l'art. 564 c.
II c.c. impone di imputare alla porzione legittima le donazioni fatte al legittimario dal de cuius in vita.
Posto tuttavia che tali elementi possono essere provati anche ricorrendo a presunzioni (in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. II 28.05.2024 n. 14881, Cass. civ. sez. II 2.09.2020 n. 18199), si ritiene che nel caso in esame sono stati acquisiti elementi presuntivi, a parere di questa Corte non considerati dal Tribunale, per affermare che l'asse ereditario è costituito dai soli beni immobili indicati nella denuncia di successione presentata al fisco dalla e prodotta in giudizio, che Pt_1 Parte_2
non aveva debiti da sottrarre al valore dei detti immobili, che in vita non ha fatto Parte_2
donazioni e che non ha ricevuto dal padre donazioni da imputare alla sua quota Parte_1
di legittima. In ordine ai beni (immobili) costituenti l'asse ereditario, si rileva che la ha richiamato nell'atto Pt_1 introduttivo di lite e poi prodotto in copia, dopo averla anche notificata con l'atto di citazione (v. relata di notifica), la denuncia di successione contenente l'indicazione dei beni (immobili) rientranti nella successione, alcuni dei quali già di spettanza pro quota di per successione Parte_1
dalla madre , altri di proprietà per intero del de cuius, senza che la parte avversa Persona_1
abbia sollevato contestazioni al riguardo. Anzi dalla copia della denuncia di Controparte_1
successione presentata anche dal e prodotta in giudizio risulta la sostanziale coincidenza dei CP_1 beni costituenti l'asse ereditario oggetto delle due denunce di successione. La mancata contestazione dell'asse ereditario, come dedotto dalla appellante e ai sensi dell'art.115 c. I c.p.c., è indicativa della veridicità dell'allegazione attorea dei beni che lo costituivano.
Nelle due denunce di successione (anche quella del non sono stati allegati debiti del de cuius, CP_1
né altri beni di diversa natura (denaro contante, titoli bancari, strumenti finanziari e altri beni mobili), né l'esistenza di debiti e altri beni è stata allegata in giudizio dalle parti. Consegue che nell'eredità di di tali debiti e beni va esclusa l'esistenza, essendo “concordi” in tal senso le Parte_2
dichiarazioni di successione presentate dalle parti avverse.
Indicativo è infine che nessuna delle due parti ha allegato atti di donazione compiuti in vita da
[...]
, neppure a favore della legittimaria. Anche di tali donazioni va esclusa pertanto l'esistenza. Parte_2
Gli elementi indiziari su citati ed in particolare la mancata contestazione dell'asse ereditario allegato dall'attrice con la denuncia di successione, come allegato dalla appellante e a giudizio di questa Corte, non sono stati valorizzati dal Tribunale.
In sintesi, la condotta delle parti, nello specifico la mancanza di contestazioni sull'asse ereditario allegato dall'attrice su cui la controparte anzi concorda e la mancata allegazione di debiti e donazioni del de cuius, in considerazione anche della natura disponibile dei diritti oggetto di controversia e in applicazione del principio di non contestazione (art. 115 c. II c.p.c.), inducono a ritenere provato, in via presuntiva, che l'asse ereditario, su cui calcolare ex art. 556 c.c. la legittima spettante a
[...]
sia costituita dai beni immobili elencati nella denuncia di successione prodotta in Parte_1
giudizio dalla medesima.
Unica figlia di e unica legittimaria, circostanze queste pacifiche tra le parti, a Parte_2 spettava e spetta a titolo di legittima, ai sensi dell'art.537 vc. I c.c., la metà Parte_1 dell'asse ereditario di come indicato nella denuncia di successione di Parte_2 Parte_1
E considerato che è stata del tutto pretermessa e non risulta aver ricevuto
[...] Parte_1 dal padre in vita donazioni, l'azione di riduzione di va accolta per la parte Parte_1 dell'eredità (di cui ha disposto il con testamento) che supera la metà del valore del suo asse Pt_1
ereditario, asse ereditario indicato e descritto nella citata denuncia di successione (qui da intendersi richiamata).
Va pertanto dichiarato che il testamento è inefficace (per l'inefficacia delle disposizioni oggetto di riduzione, cfr. Cass. civ. sez. II 17.02.2023 n. 5073, Cass. civ. sez. I 11.06.2003 n. 9424, Cass. civ. sez. II 12.04.2002 n. 5323) per la parte in cui ha ivi disposto di oltre la metà del Parte_2
suo asse ereditario (indicato nella denuncia di successione) in favore di e che i beni, Controparte_1 alcuni già in comproprietà pro quota con la figlia NA AR e altri rientranti per l'intero nell'asse ereditario di , sono da considerare di proprietà pro quota di . Parte_2 Parte_1
Per i beni già appartenenti per l'intero a , la figlia NA AR va riconosciuta Parte_2
comproprietaria per la metà. Per i beni di cui il era già proprietario pro quota con la figlia Pt_1
NA AR, a questa va riconosciuta anche la metà della quota del padre (metà che va ad aggiungersi alla quota già di spettanza di ). Parte_1
Il giudizio deve proseguire per decidere la domanda di scioglimento della comunione ereditaria proposta in via riconvenzionale subordinata dal assorbita in primo grado e riproposta in appello CP_1
ex art.346 c.p.c. (v. conclusioni comparsa di risposta), per accertare il valore dei beni ereditari al momento della divisione e per la formazione delle quote da attribuire alle due parti. Pertanto, con separata ordinanza, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., occorre disporre per la prosecuzione del giudizio.
Dovendo questo giudizio proseguire per lo scioglimento della comunione ereditaria, le spese di lite di appello saranno liquidate con il definitivo.
Con la definizione del giudizio saranno regolamentate anche le spese di lite di primo grado, per le quali il ha proposto appello incidentale, dovendosi, ai fini di detta regolamentazione, decidere CP_1
e definire la domanda di scioglimento della comunione che il ha già avanzato in primo grado e CP_1 riproposto in appello ai sensi dell'art.346 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza non definitiva n. 271/2015 del Tribunale di Taranto e non definitivamente sull'appello avverso la sentenza definitiva n. 104/2023 del Tribunale di Taranto proposti da nei confronti di con atto di citazione notificato il Parte_1 Controparte_1
5.07.2023, nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza definitiva proposta da Controparte_1
con comparsa di risposta depositata il 1°.12.2023, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva e conferma detta sentenza;
2) accoglie l'appello principale avverso la sentenza definitiva nei limiti di cui in motivazione e per lo effetto, in riforma parziale della stessa, in accoglimento dell'azione di riduzione proposta da
[...]
dichiara che il testamento olografo del 30.03.2007 è inefficace per la parte in cui Parte_1 [...]
ha ivi disposto in favore di oltre la metà del valore del suo asse ereditario, Parte_2 Controparte_1 asse ereditario descritto e indicato nella denuncia di successione prodotta in giudizio dall'attrice qui da intendersi richiamata;
3) dichiara titolare della metà dell'asse ereditario (su indicato) di Parte_1 [...]
; Parte_2
4) spese di primo grado e di appello al definitivo;
5) dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della causa di scioglimento della comunione proposta in via riconvenzionale da . Controparte_1
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (d.ssa NA AR Marra)