TRIB
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/11/2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. 4936/2022 V.G.
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso con ricorso ai sensi dell'art. 337-bis e segg. c.c. depositato in data
9.11.2022 da
rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Berton, presso la stessa Parte_1
domiciliata ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Kusstatscher, presso la stessa Controparte_1
domiciliato resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO in punto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, , alla Per_1 Parte_1
quale spetteranno le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del figlio minore;
con attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre. Per il resto confermare le conclusioni concordate all'udienza del 28 febbraio 2023 nei punti da 1) a 5) ovvero le seguenti: 1) viene collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
alla quale viene assegnata la casa familiare (bifamiliare in Martellago Via Canove n. 82/A int.
1 1); 2) il padre vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da Per_1
scuola alla domenica sera dopo cena alle 21.00 e nella settimana in cui il padre non tiene Per_1
nel fine settimana lo terrà con sé dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì alle 21.00 e nella settimana in cui il fine settimana starà con la mamma il padre terrà dal mercoledì Per_1 Per_1
dopo scuola al giovedì mattina;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
3) il signor corrisponderà entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1 Per_1 la somma di € 320, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia; 4) il signor si impegna a versare alla signora la somma di € 2.560 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati sul mantenimento ordinario;
5) le parti dichiarano di aver regolato ogni altra spesa, mediante reciproca compensazione. Se del caso, disporre autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio per il figlio minore ed anche per i genitori qualora necessario. In via istruttoria: qualora il Tribunale Per_1
ritenesse di voler sentire anche persone informate sui fatti, si indica madre Controparte_2
di e nonna del minore. Con vittoria di spese e compensi;
Controparte_1 per il resistente:
1. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter III cpv, c.c. assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse afferenti al figlio minore.
avrà collocazione prevalente e residenza presso la casa familiare, di proprietà esclusiva Per_1
del padre, in Martellago (VE), via Canove n. 82/A int. 1; 2. la casa familiare resterà assegnata alla signora in considerazione della coabitazione con il figlio minore;
3. il padre Parte_1 vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla Per_1
domenica sera dopo cena alle 21.00; nella settimana in passerà il fine settimana con la Per_1 madre, il padre lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì alle 21.00 o dal mercoledì dopo la scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Il minore passerà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno il periodo in cui cade il giorno di Natale e quello in cui cade il Capodanno e, in ogni caso, facendo in modo che il figlio passi la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; tre giorni durante le vacanze di carnevale e di Pasqua, alternando di anno in anno i periodi con l'uno e con l'altro genitore e, in ogni modo, passando ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
infine, durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, con impegno dei genitori di concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il signor corrisponderà alla signora CP_1
2 Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità già Parte_1 in atto, la somma di € 320,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di , oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia. L'importo dell'assegno ordinario sarà rivalutato ogni anno in ragione degli indici relativi al decremento del potere d'acquisto della moneta pubblicato dall'Istat con riferimento alla provincia di
Venezia, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
5. Il signor dichiara di aver già corrisposto l'importo di € 2.560,00 a titolo di arretrati sul CP_1
mantenimento ordinario di cui al verbale di udienza del 28/02/2023; 6. Spese compensate.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha formulato alcuna conclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2022 espone di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con , con stabile convivenza a partire dal 2007; dalla loro unione il Controparte_1
10.10.2015 nacque (oggi 8 anni). Dopo la nascita del figlio il rapporto sentimentale si Per_1
deteriorò. Il resistente dopo essersi licenziato dalla propria attività intraprese uno stile di vita dai ritmi irregolari con abitudini e comportamenti definiti “distruttivi”. La presenza del padre nella vita del figlio sarebbe da allora incostante e di nessun aiuto alla crescita del minore. Il minore ha manifestato necessità di cura cui si è fatto fronte sia in ambiente scolastico sia presso privati, dapprima con uno psicologo e in seguito in un centro di cura sito in Martellago. La ricorrente lavora part-time presso un'agenzia immobiliare, dichiarando un reddito annuo ammontante ad € 10.400,00, e si fa carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e del pagamento delle utenze domestiche;
il passaggio a un impiego a tempo pieno non sarebbe un'opzione percorribile attesa l'assenza di aiuti familiari nella cura del minore;
rileva come il convenuto, nonostante l'assenza di occupazione, non abbia mai manifestato problemi di natura economica, contando sul risarcimento di € 600.000,00 ottenuto a seguito di sinistro subito nel
2003 in cui ha riportato un'invalidità civile del 60% e di un'eredità dallo stesso ricevuta. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio , la regolazione delle visite per il Per_1
padre in ambiente protetto, nell'interesse preminente del minore. La ricorrente ha chiesto inoltre l'assegnazione della casa familiare, e in via economica l'obbligo del padre a versare, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, l'importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia;
assegno unico per intero alla ricorrente, così come le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF sino a che il resistente non potrà anch'egli detrarle;
autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
In via istruttoria ha chiesto disporsi, se del caso, CTU in ordine al profilo della responsabilità
3 genitoriale con particolare riferimento alla individuazione del miglior regime di affido e di collocamento del minore.
Il resistente si è costituito con memoria difensiva dd. 20.02.2023, contestando la ricostruzione avversaria delle cause della crisi familiare e illustrando la propria condizione economica.
Deduce che negli anni 2019, 2020, 2021 si è attivato frequentando corsi di qualificazione e ha lavorato come magazziniere;
seppur iscritto nelle liste di collocamento per le categorie protette,
è disoccupato non avendo reperito alcuna proposta compatibile con il proprio stato di salute.
Riferisce di aver locato un appartamento dotato di due camere da letto che ritiene idoneo a ospitare il figlio. Afferma di avere un ottimo rapporto con il figlio e di continuare ad accudirlo anche dopo la fine della convivenza. Il padre si oppone alla richiesta avanzata dalla madre di affido esclusivo e di visita in “ambiente tutelante”, chiedendo, ferma la collocazione prevalente presso la ricorrente, che sia disposto l'affido condiviso con un regolare regime di visita al genitore non collocatario. Dal punto di vista economico il resistente rappresenta di essere attualmente disoccupato, e di aver investito la maggior parte delle somme ricevute dal lascito testamentario e a titolo di risarcimento per il sinistro del 2003 per l'acquisto e l'arredo della casa familiare, nonché per il mantenimento del nucleo nei periodi di inoccupazione, con una situazione finanziaria residua di circa 100.000,00 €. Il resistente deduce di essere gravato da un canone di locazione di € 570,00 mensili, delle utenze e delle spese condominiali, si oppone alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente proponendo di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
non si oppone alla domanda di assegnazione della casa familiare alla madre.
All'udienza del 28.2.2023 comparivano le parti le quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo rispetto al diritto di visita del figlio da parte del padre e rispetto alla contribuzione economica nei seguenti termini: «1) viene collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
alla quale viene assegnata la casa familiare;
2) il padre vedrà e terrà con sé a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle 21.00 e nella settimana in cui il padre non tiene nel fine settimana lo terrà con sé dal martedì Per_1 all'uscita da scuola al mercoledì alle 21.00 e nella settimana in cui il fine settimana starà Per_1
con la mamma il padre terrà dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina;
nonché due Per_1
settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
3) il signor corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora CP_1
a titolo di concorso al mantenimento di la somma di € 320, oltre al 50% Parte_1 Per_1
4 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) il signor si CP_1 impegna a versare alla signora la somma di € 2.560 a titolo di arretrati sul Parte_1
mantenimento ordinario;
5) le parti dichiarano di aver regolato ogni altra spesa, mediante reciproca compensazione».
Considerato che nessun accordo invece era stato raggiunto in ordine all'affidamento del minore, il giudice delegato ha incaricato il Consultorio Familiare dell'Ulss 3 di relazionare in ordine alle condizioni di vita e di accudimento, al rapporto con i genitori e sul miglior regime di affidamento.
È stata depositata la relazione del 30.08.2023 e, alla luce di criticità emerse e della conforme volontà delle parti comparse, all'udienza del 26.10.2023 il giudice ha incaricato il Consultorio di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale è stata depositata dal
Servizio la relazione del 17.4.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissato il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni fino al 10.9.2024, la causa è stata trattenuta in riserva e decisa dal collegio nella camera di consiglio del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 28.2.2023 le parti sono pervenute ad un accordo relativo al collocamento del minore, alla conseguente assegnazione della casa familiare, al regime di visita del padre nonché alla definizione del contributo del padre al mantenimento del minore.
L'accordo prevede il seguente regime:
- collocamento del minore presso la madre;
- assegnazione della casa familiare sita in Martellago alla madre;
- diritto di visita del padre regolato come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non visita il minore al fine settimana, dal martedì all'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 21.00 e dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno della vigilia di Natale e il giorno del Natale;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
- contributo del padre alle spese di mantenimento ordinario del figlio in misura di euro 320,00 mensili da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese;
pari contributo dei genitori nel sostenere le spese straordinarie, come definite nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- versamento di una somma a titolo di corresponsione degli arretrati alle spese di mantenimento di euro 2.560;
- reciproca compensazione sulle altre voci di spesa in pregresso maturate.
5 Il difensore della ricorrente ha richiamato in sede di conclusioni l'accordo regolativo illustrato;
il difensore del resistente ha invece concluso in modo parzialmente difforme.
In particolare, difformemente da quanto previsto dall'accordo raggiunto in sede giudiziale, il resistente in sede di conclusione chiede: che nella settimana in cui il minore rimane con la madre al fine settimana, il turno infrasettimanale venga esercitato alternativamente dal martedì al mercoledì ovvero dal mercoledì al giovedì; che la permanenza del minore presso il padre durante le vacanze natalizie sia di una settimana (e non di sei giorni), con alternanza (non solo dei giorni della vigilia di Natale e di Natale) ma anche della settimana di Natale e di quella di
Capodanno; tre giorni durante le vacanze di carnevale;
durante le vacanze di Pasqua, alternanza dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; relativamente alle vacanze estive, l'impegno dei genitori a comunicarsi il calendario delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
Vi è accordo delle parti sul collocamento del minore e sulla conseguente assegnazione della casa familiare nonché sulla definizione del contributo del padre al mantenimento del minore e sulla definizione del pregresso.
Quanto al diritto di visita del padre, vi è sostanziale accordo sulla previsione di fine settimana alternati e su un turno infrasettimanale nella settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre.
A questo riguardo, è da accogliere la definizione del turno settimanale operata dal resistente, nella previsione di un'alternativa (dal martedì al mercoledì ovvero dal mercoledì al giovedì): sia perché la formulazione del punto nell'accordo è sostanzialmente contraddittoria, nel prevedere per la settimana in cui il minore rimane con la madre al fine settimana due turni cumulativi l'uno dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì alle 21.00 e l'altro dal mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina, tanto da potersi ritenere che tale formulazione sia dovuta a errore di redazione dell'accordo; sia perché la regolazione proposta dal resistente non
è peggiorativa per la ricorrente, prevedendo un'alternativa in luogo dell'attuale previsione cumulativa di due turni.
Quanto alle festività natalizie, in applicazione del principio di tendenziale divisione paritaria dei tempi di permanenza, peraltro già recepito in sede di accordo davanti al giudice, e considerato il fatto che la durata delle vacanze è variabile di anno in anno, si ritiene opportuno specificare l'accordo raggiunto dalle parti nei termini che seguono: ferma l'alternanza dei giorni della vigilia di Natale e di Natale, le vacanze saranno trascorse dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore e dal giorno di capodanno al termine delle vacanze con l'altro.
Con riferimento alle vacanze di carnevale, e più in generale, con riferimento alle altre festività nazionali e locali (festa patronale, carnevale, ponte della liberazione, festa dei lavoratori, festa
6 della Repubblica, ponte di ognissanti), sempre in applicazione del principio di tendenziale parità nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si prevede l'alternanza dei genitori (una festività ciascuno), impregiudicati diversi accordi tra i genitori.
Sempre nell'ottica di una definizione quanto più possibile completa del calendario di visita e della divisione paritaria del tempo, si ritiene di accogliere la richiesta del resistente di alternare i genitori nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Infine, nulla osta, non essendo ipotizzabile un interesse contrario della ricorrente, a che il calendario delle ferie estive sia predisposto entro il 31 maggio di ogni anno.
*
2. Quanto al regime dell'affido, su cui non vi è stato accordo tra le parti, si osserva quanto segue.
*
2.1. Dalla documentazione in atti si desume che il minore è affetto da Persona_2
patologia psichica, con diagnosi di disturbo esplosivo intermittente (si veda il verbale di accertamento handicap dell'USLL – servizio di Neuropsichiatria infantile n. 3 dd. 2.2.2023, doc. 14 fasc. ricorrente).
In ragione di tale disturbo è documentato in atti un percorso di sostegno a favore del minore intrapreso presso una struttura privata in Martellago (doc. 3, 4, 6, 7 e 8 fasc. ricorrente); nell'ambito di tali cure la diagnosi effettuata è la medesima certificata dalla struttura pubblica.
Vi è inoltre una relazione a firma degli insegnanti del minore (peraltro non datata) nelle quali si dà atto della grave problematicità di quest'ultimo.
Si sono verificati comportamenti violenti verso le cose (percuote e calcia l'arredo scolastico), con rischio per incolumità personale (dà con la testa nel muro e batte ripetutamente le mani contro gli armadi) e altrui (calcia le suppellettili e gli oggetti altrui;
lancia pezzi di arredo scolastico); tali reazioni sono cagionate o da frustrazione rispetto ai compiti affidati o dalla volontà di attirare l'attenzione dei docenti. Il minore non ha capacità di autocontrollo;
è oppositivo e provocatorio oltre che incapace di seguire le regole (doc. 9 fasc. ricorrente).
È inoltre in atti un Piano didattico personalizzato, sebbene non firmato (doc. 14 fasc. ricorrente).
Da ultimo vi è una seconda relazione degli insegnanti del minore dd. 25.1.2023 nella quale si dà conto delle condotte violente del minore descritte nella relazione sopra riportata nonché dei miglioramenti nella condotta registratisi da quanto il corpo docente ha adottato una strategia unitaria di gestione dell'alunno, avendo compreso i meccanismi psicologici all'origine degli episodi esplosivi. Nella relazione si riporta un deficit di apprendimento e rendimento del minore, il quale si sostanzia nell'incapacità di decifrare le consegne e conseguentemente di
7 eseguirle, donde derivano i riportati episodi esplosivi, che il minore ha assunto come strategia gestionale della frustrazione, come detto. Il minore è fondamentalmente solo nel contesto della classe;
cerca l'appoggio di compagni più malleabili sempre per mezzo di condotte oppositive e provocatorie. Non è autonomo nello svolgimento dei compiti affidatigli;
non riesce a decifrare le consegne, necessitando di continuo supporto;
presenta inoltre problemi di attenzione (doc.
15 fasc. ricorrente).
Il disagio psichico del minore accertato e le conseguenti necessità di cura assumono rilievo centrale nella regolazione della responsabilità genitoriale.
Il Servizio sociale incaricato dal Tribunale ha rilevato nella prima relazione (ottobre 2023) come il figlio abbia un rapporto sereno con entrambi i genitori.
Viene riferito che la figura materna è adeguata alle esigenze del minore.
Con riferimento alla figura paterna viene invece riportato un atteggiamento di sostanziale sottovalutazione delle problematiche del figlio e della gestione dell'economia familiare. Il resistente ha mostrato un atteggiamento leggero e superficiale. Il rapporto con il figlio ha assunto una connotazione ludica che si pone in contrasto con la vita del minore presso la madre, al contrario incentrata su modalità educative più severe. Il resistente assume nelle interazioni familiari una condotta deresponsabilizzante, sapendo di poter contare sulla presenza della ricorrente quale figura risolutiva per l'intera famiglia. Il resistente offre al figlio spazi idonei di permanenza presso la propria abitazione. Nelle conclusioni della relazione si legge: «[allo] stato attuale la madre rappresenta l'unico modello genitoriale adeguato nel prendersi cura e nel rilevare i bisogni di cui necessita il figlio», pur prendendosi atto dell'importanza per il minore della relazione con il padre.
Nella successiva relazione di aggiornamento (aprile 2024) si dà atto di un sostanziale mantenimento della situazione già osservata in precedenza. Il Servizio incaricato riferisce che dai colloqui (avutisi con entrambi i genitori) è emerso che il resistente conduce uno stile di vita disorganizzato. Riguardo al padre il Servizio incaricato riporta assenza di propositività e progettualità rispetto alla condizione di salute del minore, che invece richiederebbe un contenimento solido e sicuro, tanto da garantire a quest'ultimo stabilità, regole e linea educativa comune da parte di entrambi i genitori. Viene poi riferita l'incapacità del padre di accorgersi delle necessità del figlio e di farvi fronte;
nonché un atteggiamento approssimativo e superficiale, «quasi che [il padre] non si [renda] conto dei bisogni speciali del figlio e del suo percorso di crescita». Messo di fronte alle esigenze di cura del figlio, il resistente assume un atteggiamento di insofferenza e intolleranza.
*
8 2.2. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass.
26796/2023; Cass. 21425/2022; Cass. 19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass.
14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023;
Cass. 28244/2019; Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido esclusivo della prole;
tuttavia alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
In applicazione delle regole di giudizio appena espresse va considerato che nelle relazioni dei servizi sociali non viene espressa alcuna censura relativamente alla figura materna, la quale è
9 indicata come l'unico modello genitoriale valido attualmente disponibile al minore e risulta essere l'elemento di sostegno e riferimento della famiglia disgregata. Ella è consapevole della necessità di adottare con il figlio strategie non solo affettive ma anche contenitive, in ragione della sua disabilità.
Quanto alla figura paterna, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di affermare la presenza di una relazione importante per il minore, sul piano affettivo e la messa a disposizione da parte del padre di un ambiente domestico adeguato alle esigenze del figlio.
Non si hanno a disposizione elementi relativi alla condotta del resistente pregressa, sicché non
è possibile tenere conto di questo fattore ai fini della decisione sull'affido.
Non può invece essere ignorato che il Servizio sociale incaricato ha riscontrato nel resistente un atteggiamento di sostanziale sottovalutazione della disabilità del figlio e del problema della gestione dell'economia familiare;
egli inoltre assume un atteggiamento deresponsabilizzato rispetto alla gestione del figlio, che poggia esclusivamente sulla madre. Una riprova di questi tratti comportamentali si ha nelle modalità di partecipazione del resistente alle attività che il
Servizio sociale ha svolto su incarico del Tribunale: il resistente vi ha partecipato non assiduamente, talvolta nemmeno curandosi di avvertire gli operatori della propria assenza.
Si tratta di elementi comportamentali, espressione della personalità del genitore, che non consentono di formulare un giudizio prognostico totalmente positivo sulla persona del padre.
Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dalla giurisprudenza richiamata relativo agli effetti della regolazione della responsabilità genitoriale sulla vita futura del minore, va evidenziato che i Servizi sociali hanno dato atto di come l'intero carico della vita del minore già attualmente gravi per intero sulla madre, senza un apporto apprezzabile del padre, che rappresenta per il minore la componente ludica dell'entità genitoriale. Sotto altro profilo, la già menzionata sottovalutazione delle problematiche sanitarie del figlio e più in generale degli aspetti gestionali della vita familiare non consente di ritenere che il padre sia una risorsa valida per l'esercizio della responsabilità genitoriale, specie con riferimento alle scelte educative e terapeutiche che l'handicap riscontrato nel minore rendono necessarie. Da ultimo sul punto, i Servizi sociali incaricati hanno evidenziato la necessità che i genitori adottino una linea educativa comune al fine di gestire l'handicap del figlio;
l'atteggiamento del padre emerso dagli accertamenti disposti è invece in contrasto con le scelte educative della madre, giudicate idonee dagli operatori rispetto alle necessità del minore. In tale quadro l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale potrebbe avere effetti negativi, giacché il padre potrebbe legittimamente opporsi a scelte terapeutiche da lui non comprese o non condivise a causa del più volte menzionato atteggiamento di sottovalutazione dell'handicap.
10 Le considerazioni svolte portano a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo a favore della madre.
Non si ritiene invece necessario disporre la regolazione della responsabilità genitoriale nella forma dell'affido cosiddetto super-esclusivo, in quanto non sono emerse criticità nella condotta del padre, tali da ritenere nocivo per il minore l'esercizio del potere di decisione congiunto nelle decisioni di maggiore interesse nonché l'esercizio delle facoltà di vigilanza sull'operato della madre.
Per le ragioni sopra riportate devono ritenersi escluse dall'ambito delle decisioni di maggiore interesse le scelte sanitarie relative alla gestione dell'handicap del minore;
esse pertanto sono rimesse all'esclusiva responsabilità della madre.
*
3. Le spese vanno compensate in misura di due terzi in ragione dell'accordo trovato dalle parti sulla collocazione del minore, sull'assegnazione della casa familiare, sul regime delle visite paterne e sulla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio.
Per il restante terzo, corrispondente alla domanda relativo all'affido, le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo al resistente.
Esse vanno quantificate nella misura prevista dal d.m. 55/2014, con applicazione delle tariffe previste per i giudizi davanti al Tribunale in applicazione dell'art. 4, co. 4-bis, d.m. 55/2014, con applicazione della tariffa per le cause di valore indeterminato basso, in ragione del fatto che l'oggetto del giudizio si è limitato al solo esercizio della responsabilità genitoriale. Vanno liquidate tutte le fasi, compresa la fase di trattazione a motivo degli accertamenti disposti dal
Tribunale.
Vanno pertanto liquidati i seguenti compensi: euro 1.701,00 per la fase di studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 1.806,00 per la fase di istruttoria e di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2022 il pagamento delle spese di lite va eseguito a favore dello
Stato, in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo del minore nato a [...] il [...]5 Persona_2
alla madre con devoluzione alla responsabilità della sola madre delle scelte relative alla salute del minore;
2. dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita in Martellago, via Canove 82/A;
11 3. assegna la casa familiare alla madre;
4. dispone il diritto di visita del padre come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non visita il minore al fine settimana, dal martedì all'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 21.00 ovvero dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina;
ferma l'alternanza dei giorni della vigilia di Natale e di Natale, le vacanze di Natale saranno trascorse dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore e dal giorno di capodanno al termine delle vacanze con l'altro; tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'angelo; vacanze di carnevale e altre festività nazionali e locali (festa patronale, carnevale, ponte della liberazione, festa dei lavoratori, festa della Repubblica, ponte di ognissanti), saranno trascorsi alternativamente con il padre e la madre, impregiudicati diversi accordi tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con termine di preavviso al 31 maggio di ogni anno;
5. contributo del padre alle spese di mantenimento ordinario del figlio in misura di euro
320,00 mensili da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
pari contributo dei genitori nel sostenere le spese straordinarie, come definite nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
6. versamento di una somma a titolo di corresponsione degli arretrati alle spese di mantenimento di euro 2.560 e compensazione di ogni altra spese;
7. condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite Controparte_1
quantificate in euro 2.539,00 oltre rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e contributo alla cassa previdenziale forense.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.9.2024.
Il Giudice est.
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
12
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento promosso con ricorso ai sensi dell'art. 337-bis e segg. c.c. depositato in data
9.11.2022 da
rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Berton, presso la stessa Parte_1
domiciliata ricorrente contro
rappresentato e difeso dall'avv. Anna Kusstatscher, presso la stessa Controparte_1
domiciliato resistente con l'intervento in giudizio del
PUBBLICO MINISTERO in punto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. decisa dal Tribunale di Venezia nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per la ricorrente: disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, , alla Per_1 Parte_1
quale spetteranno le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute, istruzione e fissazione della residenza del figlio minore;
con attribuzione dell'assegno unico al 100% alla madre. Per il resto confermare le conclusioni concordate all'udienza del 28 febbraio 2023 nei punti da 1) a 5) ovvero le seguenti: 1) viene collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
alla quale viene assegnata la casa familiare (bifamiliare in Martellago Via Canove n. 82/A int.
1 1); 2) il padre vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita da Per_1
scuola alla domenica sera dopo cena alle 21.00 e nella settimana in cui il padre non tiene Per_1
nel fine settimana lo terrà con sé dal martedì all'uscita da scuola al mercoledì alle 21.00 e nella settimana in cui il fine settimana starà con la mamma il padre terrà dal mercoledì Per_1 Per_1
dopo scuola al giovedì mattina;
nonché due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
3) il signor corrisponderà entro il CP_1
giorno 5 di ogni mese alla signora a titolo di concorso al mantenimento di Parte_1 Per_1 la somma di € 320, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Venezia; 4) il signor si impegna a versare alla signora la somma di € 2.560 CP_1 Parte_1
a titolo di arretrati sul mantenimento ordinario;
5) le parti dichiarano di aver regolato ogni altra spesa, mediante reciproca compensazione. Se del caso, disporre autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi ai fini dell'espatrio per il figlio minore ed anche per i genitori qualora necessario. In via istruttoria: qualora il Tribunale Per_1
ritenesse di voler sentire anche persone informate sui fatti, si indica madre Controparte_2
di e nonna del minore. Con vittoria di spese e compensi;
Controparte_1 per il resistente:
1. disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i Per_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale di cui all'art. 337 ter III cpv, c.c. assumendo di comune accordo tutte le decisioni di maggior interesse afferenti al figlio minore.
avrà collocazione prevalente e residenza presso la casa familiare, di proprietà esclusiva Per_1
del padre, in Martellago (VE), via Canove n. 82/A int. 1; 2. la casa familiare resterà assegnata alla signora in considerazione della coabitazione con il figlio minore;
3. il padre Parte_1 vedrà e terrà con sé a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola alla Per_1
domenica sera dopo cena alle 21.00; nella settimana in passerà il fine settimana con la Per_1 madre, il padre lo terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì alle 21.00 o dal mercoledì dopo la scuola al giovedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola. Il minore passerà inoltre con il padre una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno il periodo in cui cade il giorno di Natale e quello in cui cade il Capodanno e, in ogni caso, facendo in modo che il figlio passi la Vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro; tre giorni durante le vacanze di carnevale e di Pasqua, alternando di anno in anno i periodi con l'uno e con l'altro genitore e, in ogni modo, passando ad anni alterni il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore;
infine, durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, con impegno dei genitori di concordare i rispettivi periodi di vacanza entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Il signor corrisponderà alla signora CP_1
2 Parte_2 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità già Parte_1 in atto, la somma di € 320,00 a titolo di concorso nel mantenimento ordinario di , oltre Per_1
al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia. L'importo dell'assegno ordinario sarà rivalutato ogni anno in ragione degli indici relativi al decremento del potere d'acquisto della moneta pubblicato dall'Istat con riferimento alla provincia di
Venezia, con decorrenza dall'anno successivo alla pubblicazione dell'emananda sentenza.
5. Il signor dichiara di aver già corrisposto l'importo di € 2.560,00 a titolo di arretrati sul CP_1
mantenimento ordinario di cui al verbale di udienza del 28/02/2023; 6. Spese compensate.
Il Pubblico Ministero intervenuto non ha formulato alcuna conclusione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 08.11.2022 espone di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con , con stabile convivenza a partire dal 2007; dalla loro unione il Controparte_1
10.10.2015 nacque (oggi 8 anni). Dopo la nascita del figlio il rapporto sentimentale si Per_1
deteriorò. Il resistente dopo essersi licenziato dalla propria attività intraprese uno stile di vita dai ritmi irregolari con abitudini e comportamenti definiti “distruttivi”. La presenza del padre nella vita del figlio sarebbe da allora incostante e di nessun aiuto alla crescita del minore. Il minore ha manifestato necessità di cura cui si è fatto fronte sia in ambiente scolastico sia presso privati, dapprima con uno psicologo e in seguito in un centro di cura sito in Martellago. La ricorrente lavora part-time presso un'agenzia immobiliare, dichiarando un reddito annuo ammontante ad € 10.400,00, e si fa carico in via esclusiva del mantenimento del figlio e del pagamento delle utenze domestiche;
il passaggio a un impiego a tempo pieno non sarebbe un'opzione percorribile attesa l'assenza di aiuti familiari nella cura del minore;
rileva come il convenuto, nonostante l'assenza di occupazione, non abbia mai manifestato problemi di natura economica, contando sul risarcimento di € 600.000,00 ottenuto a seguito di sinistro subito nel
2003 in cui ha riportato un'invalidità civile del 60% e di un'eredità dallo stesso ricevuta. La ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio , la regolazione delle visite per il Per_1
padre in ambiente protetto, nell'interesse preminente del minore. La ricorrente ha chiesto inoltre l'assegnazione della casa familiare, e in via economica l'obbligo del padre a versare, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2022, l'importo di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Venezia;
assegno unico per intero alla ricorrente, così come le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF sino a che il resistente non potrà anch'egli detrarle;
autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
In via istruttoria ha chiesto disporsi, se del caso, CTU in ordine al profilo della responsabilità
3 genitoriale con particolare riferimento alla individuazione del miglior regime di affido e di collocamento del minore.
Il resistente si è costituito con memoria difensiva dd. 20.02.2023, contestando la ricostruzione avversaria delle cause della crisi familiare e illustrando la propria condizione economica.
Deduce che negli anni 2019, 2020, 2021 si è attivato frequentando corsi di qualificazione e ha lavorato come magazziniere;
seppur iscritto nelle liste di collocamento per le categorie protette,
è disoccupato non avendo reperito alcuna proposta compatibile con il proprio stato di salute.
Riferisce di aver locato un appartamento dotato di due camere da letto che ritiene idoneo a ospitare il figlio. Afferma di avere un ottimo rapporto con il figlio e di continuare ad accudirlo anche dopo la fine della convivenza. Il padre si oppone alla richiesta avanzata dalla madre di affido esclusivo e di visita in “ambiente tutelante”, chiedendo, ferma la collocazione prevalente presso la ricorrente, che sia disposto l'affido condiviso con un regolare regime di visita al genitore non collocatario. Dal punto di vista economico il resistente rappresenta di essere attualmente disoccupato, e di aver investito la maggior parte delle somme ricevute dal lascito testamentario e a titolo di risarcimento per il sinistro del 2003 per l'acquisto e l'arredo della casa familiare, nonché per il mantenimento del nucleo nei periodi di inoccupazione, con una situazione finanziaria residua di circa 100.000,00 €. Il resistente deduce di essere gravato da un canone di locazione di € 570,00 mensili, delle utenze e delle spese condominiali, si oppone alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente proponendo di corrispondere in favore del figlio un assegno di mantenimento pari ad € 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia;
non si oppone alla domanda di assegnazione della casa familiare alla madre.
All'udienza del 28.2.2023 comparivano le parti le quali hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo rispetto al diritto di visita del figlio da parte del padre e rispetto alla contribuzione economica nei seguenti termini: «1) viene collocato in via prevalente presso la madre, Per_1
alla quale viene assegnata la casa familiare;
2) il padre vedrà e terrà con sé a fine Per_1 settimana alternati dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle 21.00 e nella settimana in cui il padre non tiene nel fine settimana lo terrà con sé dal martedì Per_1 all'uscita da scuola al mercoledì alle 21.00 e nella settimana in cui il fine settimana starà Per_1
con la mamma il padre terrà dal mercoledì dopo scuola al giovedì mattina;
nonché due Per_1
settimane anche non consecutive durante le vacanze estive e sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la Vigilia e il giorno di Natale;
tre giorni durante le vacanze pasquali;
3) il signor corrisponderà entro il giorno 5 di ogni mese alla signora CP_1
a titolo di concorso al mantenimento di la somma di € 320, oltre al 50% Parte_1 Per_1
4 delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Venezia;
4) il signor si CP_1 impegna a versare alla signora la somma di € 2.560 a titolo di arretrati sul Parte_1
mantenimento ordinario;
5) le parti dichiarano di aver regolato ogni altra spesa, mediante reciproca compensazione».
Considerato che nessun accordo invece era stato raggiunto in ordine all'affidamento del minore, il giudice delegato ha incaricato il Consultorio Familiare dell'Ulss 3 di relazionare in ordine alle condizioni di vita e di accudimento, al rapporto con i genitori e sul miglior regime di affidamento.
È stata depositata la relazione del 30.08.2023 e, alla luce di criticità emerse e della conforme volontà delle parti comparse, all'udienza del 26.10.2023 il giudice ha incaricato il Consultorio di avviare un percorso di sostegno alla genitorialità, all'esito del quale è stata depositata dal
Servizio la relazione del 17.4.2024.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fissato il termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni fino al 10.9.2024, la causa è stata trattenuta in riserva e decisa dal collegio nella camera di consiglio del 18.9.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'udienza del 28.2.2023 le parti sono pervenute ad un accordo relativo al collocamento del minore, alla conseguente assegnazione della casa familiare, al regime di visita del padre nonché alla definizione del contributo del padre al mantenimento del minore.
L'accordo prevede il seguente regime:
- collocamento del minore presso la madre;
- assegnazione della casa familiare sita in Martellago alla madre;
- diritto di visita del padre regolato come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non visita il minore al fine settimana, dal martedì all'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 21.00 e dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
sei giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il giorno della vigilia di Natale e il giorno del Natale;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua;
- contributo del padre alle spese di mantenimento ordinario del figlio in misura di euro 320,00 mensili da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese;
pari contributo dei genitori nel sostenere le spese straordinarie, come definite nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
- versamento di una somma a titolo di corresponsione degli arretrati alle spese di mantenimento di euro 2.560;
- reciproca compensazione sulle altre voci di spesa in pregresso maturate.
5 Il difensore della ricorrente ha richiamato in sede di conclusioni l'accordo regolativo illustrato;
il difensore del resistente ha invece concluso in modo parzialmente difforme.
In particolare, difformemente da quanto previsto dall'accordo raggiunto in sede giudiziale, il resistente in sede di conclusione chiede: che nella settimana in cui il minore rimane con la madre al fine settimana, il turno infrasettimanale venga esercitato alternativamente dal martedì al mercoledì ovvero dal mercoledì al giovedì; che la permanenza del minore presso il padre durante le vacanze natalizie sia di una settimana (e non di sei giorni), con alternanza (non solo dei giorni della vigilia di Natale e di Natale) ma anche della settimana di Natale e di quella di
Capodanno; tre giorni durante le vacanze di carnevale;
durante le vacanze di Pasqua, alternanza dei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; relativamente alle vacanze estive, l'impegno dei genitori a comunicarsi il calendario delle vacanze entro il 31 maggio di ogni anno.
Vi è accordo delle parti sul collocamento del minore e sulla conseguente assegnazione della casa familiare nonché sulla definizione del contributo del padre al mantenimento del minore e sulla definizione del pregresso.
Quanto al diritto di visita del padre, vi è sostanziale accordo sulla previsione di fine settimana alternati e su un turno infrasettimanale nella settimana in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre.
A questo riguardo, è da accogliere la definizione del turno settimanale operata dal resistente, nella previsione di un'alternativa (dal martedì al mercoledì ovvero dal mercoledì al giovedì): sia perché la formulazione del punto nell'accordo è sostanzialmente contraddittoria, nel prevedere per la settimana in cui il minore rimane con la madre al fine settimana due turni cumulativi l'uno dal martedì all'uscita di scuola al mercoledì alle 21.00 e l'altro dal mercoledì dall'uscita di scuola al giovedì mattina, tanto da potersi ritenere che tale formulazione sia dovuta a errore di redazione dell'accordo; sia perché la regolazione proposta dal resistente non
è peggiorativa per la ricorrente, prevedendo un'alternativa in luogo dell'attuale previsione cumulativa di due turni.
Quanto alle festività natalizie, in applicazione del principio di tendenziale divisione paritaria dei tempi di permanenza, peraltro già recepito in sede di accordo davanti al giudice, e considerato il fatto che la durata delle vacanze è variabile di anno in anno, si ritiene opportuno specificare l'accordo raggiunto dalle parti nei termini che seguono: ferma l'alternanza dei giorni della vigilia di Natale e di Natale, le vacanze saranno trascorse dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore e dal giorno di capodanno al termine delle vacanze con l'altro.
Con riferimento alle vacanze di carnevale, e più in generale, con riferimento alle altre festività nazionali e locali (festa patronale, carnevale, ponte della liberazione, festa dei lavoratori, festa
6 della Repubblica, ponte di ognissanti), sempre in applicazione del principio di tendenziale parità nei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si prevede l'alternanza dei genitori (una festività ciascuno), impregiudicati diversi accordi tra i genitori.
Sempre nell'ottica di una definizione quanto più possibile completa del calendario di visita e della divisione paritaria del tempo, si ritiene di accogliere la richiesta del resistente di alternare i genitori nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Infine, nulla osta, non essendo ipotizzabile un interesse contrario della ricorrente, a che il calendario delle ferie estive sia predisposto entro il 31 maggio di ogni anno.
*
2. Quanto al regime dell'affido, su cui non vi è stato accordo tra le parti, si osserva quanto segue.
*
2.1. Dalla documentazione in atti si desume che il minore è affetto da Persona_2
patologia psichica, con diagnosi di disturbo esplosivo intermittente (si veda il verbale di accertamento handicap dell'USLL – servizio di Neuropsichiatria infantile n. 3 dd. 2.2.2023, doc. 14 fasc. ricorrente).
In ragione di tale disturbo è documentato in atti un percorso di sostegno a favore del minore intrapreso presso una struttura privata in Martellago (doc. 3, 4, 6, 7 e 8 fasc. ricorrente); nell'ambito di tali cure la diagnosi effettuata è la medesima certificata dalla struttura pubblica.
Vi è inoltre una relazione a firma degli insegnanti del minore (peraltro non datata) nelle quali si dà atto della grave problematicità di quest'ultimo.
Si sono verificati comportamenti violenti verso le cose (percuote e calcia l'arredo scolastico), con rischio per incolumità personale (dà con la testa nel muro e batte ripetutamente le mani contro gli armadi) e altrui (calcia le suppellettili e gli oggetti altrui;
lancia pezzi di arredo scolastico); tali reazioni sono cagionate o da frustrazione rispetto ai compiti affidati o dalla volontà di attirare l'attenzione dei docenti. Il minore non ha capacità di autocontrollo;
è oppositivo e provocatorio oltre che incapace di seguire le regole (doc. 9 fasc. ricorrente).
È inoltre in atti un Piano didattico personalizzato, sebbene non firmato (doc. 14 fasc. ricorrente).
Da ultimo vi è una seconda relazione degli insegnanti del minore dd. 25.1.2023 nella quale si dà conto delle condotte violente del minore descritte nella relazione sopra riportata nonché dei miglioramenti nella condotta registratisi da quanto il corpo docente ha adottato una strategia unitaria di gestione dell'alunno, avendo compreso i meccanismi psicologici all'origine degli episodi esplosivi. Nella relazione si riporta un deficit di apprendimento e rendimento del minore, il quale si sostanzia nell'incapacità di decifrare le consegne e conseguentemente di
7 eseguirle, donde derivano i riportati episodi esplosivi, che il minore ha assunto come strategia gestionale della frustrazione, come detto. Il minore è fondamentalmente solo nel contesto della classe;
cerca l'appoggio di compagni più malleabili sempre per mezzo di condotte oppositive e provocatorie. Non è autonomo nello svolgimento dei compiti affidatigli;
non riesce a decifrare le consegne, necessitando di continuo supporto;
presenta inoltre problemi di attenzione (doc.
15 fasc. ricorrente).
Il disagio psichico del minore accertato e le conseguenti necessità di cura assumono rilievo centrale nella regolazione della responsabilità genitoriale.
Il Servizio sociale incaricato dal Tribunale ha rilevato nella prima relazione (ottobre 2023) come il figlio abbia un rapporto sereno con entrambi i genitori.
Viene riferito che la figura materna è adeguata alle esigenze del minore.
Con riferimento alla figura paterna viene invece riportato un atteggiamento di sostanziale sottovalutazione delle problematiche del figlio e della gestione dell'economia familiare. Il resistente ha mostrato un atteggiamento leggero e superficiale. Il rapporto con il figlio ha assunto una connotazione ludica che si pone in contrasto con la vita del minore presso la madre, al contrario incentrata su modalità educative più severe. Il resistente assume nelle interazioni familiari una condotta deresponsabilizzante, sapendo di poter contare sulla presenza della ricorrente quale figura risolutiva per l'intera famiglia. Il resistente offre al figlio spazi idonei di permanenza presso la propria abitazione. Nelle conclusioni della relazione si legge: «[allo] stato attuale la madre rappresenta l'unico modello genitoriale adeguato nel prendersi cura e nel rilevare i bisogni di cui necessita il figlio», pur prendendosi atto dell'importanza per il minore della relazione con il padre.
Nella successiva relazione di aggiornamento (aprile 2024) si dà atto di un sostanziale mantenimento della situazione già osservata in precedenza. Il Servizio incaricato riferisce che dai colloqui (avutisi con entrambi i genitori) è emerso che il resistente conduce uno stile di vita disorganizzato. Riguardo al padre il Servizio incaricato riporta assenza di propositività e progettualità rispetto alla condizione di salute del minore, che invece richiederebbe un contenimento solido e sicuro, tanto da garantire a quest'ultimo stabilità, regole e linea educativa comune da parte di entrambi i genitori. Viene poi riferita l'incapacità del padre di accorgersi delle necessità del figlio e di farvi fronte;
nonché un atteggiamento approssimativo e superficiale, «quasi che [il padre] non si [renda] conto dei bisogni speciali del figlio e del suo percorso di crescita». Messo di fronte alle esigenze di cura del figlio, il resistente assume un atteggiamento di insofferenza e intolleranza.
*
8 2.2. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel regolare l'affido della prole è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (cfr. Cass.
26796/2023; Cass. 21425/2022; Cass. 19323/2020; Cass. 14728/2016; Cass. 18817/2015; Cass.
14480/2006). In termini simili, è stato chiarito che l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023;
Cass. 28244/2019; Cass. 27348/2022).
Il legislatore ha stabilito come regola generale l'affido esclusivo della prole;
tuttavia alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, circostanza di cui deve darsi conto con motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass.
6535/2019 e Cass. 24526/2010, entrambe richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass.
21425/2022).
La scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. 26796/2023; Cass. 4056/2023; Cass. 21425/2022).
In applicazione delle regole di giudizio appena espresse va considerato che nelle relazioni dei servizi sociali non viene espressa alcuna censura relativamente alla figura materna, la quale è
9 indicata come l'unico modello genitoriale valido attualmente disponibile al minore e risulta essere l'elemento di sostegno e riferimento della famiglia disgregata. Ella è consapevole della necessità di adottare con il figlio strategie non solo affettive ma anche contenitive, in ragione della sua disabilità.
Quanto alla figura paterna, gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria consentono di affermare la presenza di una relazione importante per il minore, sul piano affettivo e la messa a disposizione da parte del padre di un ambiente domestico adeguato alle esigenze del figlio.
Non si hanno a disposizione elementi relativi alla condotta del resistente pregressa, sicché non
è possibile tenere conto di questo fattore ai fini della decisione sull'affido.
Non può invece essere ignorato che il Servizio sociale incaricato ha riscontrato nel resistente un atteggiamento di sostanziale sottovalutazione della disabilità del figlio e del problema della gestione dell'economia familiare;
egli inoltre assume un atteggiamento deresponsabilizzato rispetto alla gestione del figlio, che poggia esclusivamente sulla madre. Una riprova di questi tratti comportamentali si ha nelle modalità di partecipazione del resistente alle attività che il
Servizio sociale ha svolto su incarico del Tribunale: il resistente vi ha partecipato non assiduamente, talvolta nemmeno curandosi di avvertire gli operatori della propria assenza.
Si tratta di elementi comportamentali, espressione della personalità del genitore, che non consentono di formulare un giudizio prognostico totalmente positivo sulla persona del padre.
Quanto all'ulteriore profilo evidenziato dalla giurisprudenza richiamata relativo agli effetti della regolazione della responsabilità genitoriale sulla vita futura del minore, va evidenziato che i Servizi sociali hanno dato atto di come l'intero carico della vita del minore già attualmente gravi per intero sulla madre, senza un apporto apprezzabile del padre, che rappresenta per il minore la componente ludica dell'entità genitoriale. Sotto altro profilo, la già menzionata sottovalutazione delle problematiche sanitarie del figlio e più in generale degli aspetti gestionali della vita familiare non consente di ritenere che il padre sia una risorsa valida per l'esercizio della responsabilità genitoriale, specie con riferimento alle scelte educative e terapeutiche che l'handicap riscontrato nel minore rendono necessarie. Da ultimo sul punto, i Servizi sociali incaricati hanno evidenziato la necessità che i genitori adottino una linea educativa comune al fine di gestire l'handicap del figlio;
l'atteggiamento del padre emerso dagli accertamenti disposti è invece in contrasto con le scelte educative della madre, giudicate idonee dagli operatori rispetto alle necessità del minore. In tale quadro l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale potrebbe avere effetti negativi, giacché il padre potrebbe legittimamente opporsi a scelte terapeutiche da lui non comprese o non condivise a causa del più volte menzionato atteggiamento di sottovalutazione dell'handicap.
10 Le considerazioni svolte portano a ritenere conforme all'interesse del minore l'affido esclusivo a favore della madre.
Non si ritiene invece necessario disporre la regolazione della responsabilità genitoriale nella forma dell'affido cosiddetto super-esclusivo, in quanto non sono emerse criticità nella condotta del padre, tali da ritenere nocivo per il minore l'esercizio del potere di decisione congiunto nelle decisioni di maggiore interesse nonché l'esercizio delle facoltà di vigilanza sull'operato della madre.
Per le ragioni sopra riportate devono ritenersi escluse dall'ambito delle decisioni di maggiore interesse le scelte sanitarie relative alla gestione dell'handicap del minore;
esse pertanto sono rimesse all'esclusiva responsabilità della madre.
*
3. Le spese vanno compensate in misura di due terzi in ragione dell'accordo trovato dalle parti sulla collocazione del minore, sull'assegnazione della casa familiare, sul regime delle visite paterne e sulla misura del contributo paterno al mantenimento del figlio.
Per il restante terzo, corrispondente alla domanda relativo all'affido, le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo al resistente.
Esse vanno quantificate nella misura prevista dal d.m. 55/2014, con applicazione delle tariffe previste per i giudizi davanti al Tribunale in applicazione dell'art. 4, co. 4-bis, d.m. 55/2014, con applicazione della tariffa per le cause di valore indeterminato basso, in ragione del fatto che l'oggetto del giudizio si è limitato al solo esercizio della responsabilità genitoriale. Vanno liquidate tutte le fasi, compresa la fase di trattazione a motivo degli accertamenti disposti dal
Tribunale.
Vanno pertanto liquidati i seguenti compensi: euro 1.701,00 per la fase di studio;
euro 1.204,00 per la fase introduttiva;
euro 1.806,00 per la fase di istruttoria e di trattazione;
euro 2.905,00 per la fase decisionale.
Ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 115/2022 il pagamento delle spese di lite va eseguito a favore dello
Stato, in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. dispone l'affido esclusivo del minore nato a [...] il [...]5 Persona_2
alla madre con devoluzione alla responsabilità della sola madre delle scelte relative alla salute del minore;
2. dispone il collocamento prevalente del minore presso la madre nella casa familiare sita in Martellago, via Canove 82/A;
11 3. assegna la casa familiare alla madre;
4. dispone il diritto di visita del padre come segue: a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena alle ore 21.00; nella settimana in cui il padre non visita il minore al fine settimana, dal martedì all'uscita dalla scuola al mercoledì alle ore 21.00 ovvero dal mercoledì all'uscita dalla scuola al giovedì mattina;
ferma l'alternanza dei giorni della vigilia di Natale e di Natale, le vacanze di Natale saranno trascorse dal giorno di Natale al 31 dicembre con un genitore e dal giorno di capodanno al termine delle vacanze con l'altro; tre giorni durante le vacanze di Pasqua con alternanza dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'angelo; vacanze di carnevale e altre festività nazionali e locali (festa patronale, carnevale, ponte della liberazione, festa dei lavoratori, festa della Repubblica, ponte di ognissanti), saranno trascorsi alternativamente con il padre e la madre, impregiudicati diversi accordi tra i genitori;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con termine di preavviso al 31 maggio di ogni anno;
5. contributo del padre alle spese di mantenimento ordinario del figlio in misura di euro
320,00 mensili da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
pari contributo dei genitori nel sostenere le spese straordinarie, come definite nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia;
6. versamento di una somma a titolo di corresponsione degli arretrati alle spese di mantenimento di euro 2.560 e compensazione di ogni altra spese;
7. condanna al pagamento a favore dello Stato delle spese di lite Controparte_1
quantificate in euro 2.539,00 oltre rimborso delle spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e contributo alla cassa previdenziale forense.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 18.9.2024.
Il Giudice est.
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
12