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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. ssa Patrizia Visaggi PRESIDENTE Rel.
Dott. Maurizio Alzetta CONSIGLIERE
Dott. Fabrizio Aprile CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n.ro 397 /2024 R.G.L. promossa da:
( ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dellegale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato in Torino, Via
CP_ Arcivescovado n. 9 nell'ufficio legale dell' presso l'Avv.Tommaso
Parisi, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Franco Pasut, lo difende in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Persona_1
Roma
APPELLANTE/appellato incidentale
CONTRO
(già , Controparte_3 Controparte_4
(C.F. , partita IVA ), in persona del P.IVA_2 P.IVA_3
Direttore Generale per procura del 6 settembre 2024 (Rep. n. 1182),
Dott. , con sede in Cambiasca (VB), via per Miazzina Controparte_5
1 n. 16, rappresentata e difesa, per delega su foglio separato materialmente congiunto al presente atto mediante strumento informatico e sottoscritta con firma digitale, dall'Avv. Prof. Carlo
Pisani ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, Via Ezio
n. 12
APPELLATO/appellante incidentale
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Come da ricorso depositato il 22.8.2024
Per l'appellato:
Come da memoria depositata il 16.1.2025
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 87/2024, pubblicata il 20.6.2024 il Tribunale di
Verbania ha accolto il ricorso proposto da e Controparte_3
dichiarato insussistente il credito (di euro 365.129,99) preteso dall con la diffida “addebito contribuzione omessa e accertata CP_2
con verbale n. prot. 19736/VB/VIG/SMA/NIL/GL del 05/09/2018 della
”, notificata il 29.9.2021, in forza della Controparte_6
riqualificazione del rapporto di lavoro instaurato dalla società con 13 infermieri in regime di libera professione, quale rapporto di lavoro subordinato, con riferimento al periodo 8.2015/4.2018.
Preliminarmente il Tribunale ha disatteso l'eccezione di giudicato esterno sollevata dalla società ricorrente con riferimento alla sentenza (n.277/2021) di questa Corte, passata in giudicato, pronunciata tra e posto che l'efficacia Controparte_3 CP_7
riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre, nella specie, pur in presenza di una comune radice degli
2 accertamenti ispettivi, tra la richiesta di integrazione del premio formulata dall' nella causa già decisa, da un lato, e l'attuale CP_7
CP_ causa nei confronti dell' inerente il rapporto contributivo, dall'altro, vi è comunque, un rapporto di autonomia (
Cass.n.21121/2017).
Nel merito il primo Giudice ha ritenuto non assolto l'onere della prova a carico dell' non essendo emersi dalle deposizioni raccolte CP_2
elementi a sostegno della pretesa riqualificazione dei rapporti in questione.
L' ha proposto appello, cui ha resistito l'appellata che in via CP_2
principale ha chiesto la conferma della sentenza ex adverso impugnata e, in via subordinata e condizionata, nel caso di accoglimento del gravame avversario, con appello incidentale ha riproposto l'eccezione di giudicato esterno, chiedendone l'accertamento.
All'udienza di discussione del 29.1.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Con motivi articolati, ripetitivi delle difese già svolte, l si duole CP_2 dell'erroneità della decisione avuto riguardo alla ricostruzione operata in sentenza in relazione agli indici della subordinazione dedotti dall' in prime cure e che, ad avviso della difesa CP_1 dell'appellante, risulterebbero confermati dalle deposizioni raccolte;
sostiene inoltre l'appellante l'erroneità della ritenuta incapacità a testimoniare delle testi e , le cui dichiarazioni sono Tes_1 Tes_2
state valutate dal primo Giudice ex art. 421 c.p.c..
L'appello non è accoglibile per le condivisibili argomentazioni già esposte nella sentenza impugnata.
L' fonda (e ha fondato) la riqualificazione dei dedotti rapporti, CP_1 sostanzialmente sull'inserimento degli infermieri professionali nella programmazione delle turnazioni dei reparti (e, quindi
3 nell'organizzazione aziendale), con soggezione degli stessi alle indicazioni operative dei coordinatori infermieristici, sull'utilizzo, da parte di detti infermieri, di camice/divisa e cartellino di riconoscimento, forniti dalla società, nonché sul fatto che gli infermieri professionali non potessero scegliere i pazienti e ricevessero un compenso su base oraria;
si tratta di elementi che in parte non risultano provati e in parte non appaiono dirimenti ai fini della decisione.
Si rammenta che, come già evidenziato dal primo Giudice, in fattispecie analoga la S.C. non ha mancato di affermare che costituiscono indici della subordinazione: il rispetto di turni orari predisposti dal datore di lavoro, il sistema di rilevazione delle presenze, la sottoposizione a modalità esecutive della prestazione, quanto a cambiamenti di turno, permessi, ferie, etero-direzione sovrapponibili a quelle dei dipendenti con analoghe mansioni (Cass.
22844/2019) e che, inoltre, detto inserimento non è di per sé decisivo dovendosi accertare se detti turni siano predisposti in modo unilaterale o concordati con i prestatori (Cass.1437/2008;
Cass.10242/2009).
Non v'è dubbio che nel caso di specie gli infermieri professionali seguissero la turnazione della struttura, tuttavia, dalle deposizioni raccolte (trascritte nella sentenza impugnata) non può dirsi che la predisposizione dei turni sia stata unilaterale, cui i collaboratori erano tenuti a uniformarsi senza distinzione rispetto al personale infermieristico dipendente, essendo invece emerso che i primi non solo concordavano preventivamente mese per mese detto inserimento, secondo le loro disponibilità, ma potevano anche non essere inseriti per più settimane, ovvero rifiutarsi di effettuare il turno scoperto, facoltà tutte che, evidentemente, non rientrano nello schema tipico del rapporto di lavoro subordinato (v. teste Parisi
4 , , , Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
). Testimone_7
La teste è stata esplicita nel riferire (senza trovare Tes_6 smentita in altre deposizioni) che mentre i “dipendenti davano dei desiderata” che il datore aveva la facoltà di accordare o meno, “il professionista non aveva limiti”.
Non è dunque ravvisabile un'imposizione di turni ed orari e anche con riferimento alle ferie, il teste ha definito “vincolanti” le Tes_8
indicazioni provenienti dai collaboratori.
Non è poi emerso il benchè minimo elemento quanto a rimostranze o conseguenze disciplinari subite da tali infermieri per l'indisponibilità opposta a coprire turni e/o servizi, né in generale è stato raccolto alcun accenno in merito al fatto che tali collaboratori siano stati sottoposti a rimproveri e/o comunque all'esercizio del potere disciplinare da parte della società appellata. Sul punto nulla è stato riferito anche dalle infermiere e . Controparte_8 Persona_2
Premesso che non può dolersi l'appellante della decisione del primo
Giudice di sentire tali lavoratrici ex art.421 c.p.c. - dal momento che, controvertendosi tra datore di lavoro e previdenziale CP_1 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'obbligo contributivo, la posizione assunta dalle stesse ne determina l'incapacità a testimoniare (v. Cass.2357/2020) - resta il fatto che le dichiarazioni in questione non valgono a inficiare quanto sopra esposto, né aggiungono alcunchè, tanto in merito alla turnazione, quanto all'esercizio dei tipici poteri datoriali disciplinari, di controllo e direttivi. Per tale ultimo profilo la si è infatti limitata a Tes_2 riferire genericamente di “direttive sul lavoro” date dalla caposala, senza altra precisazione, ciò che al più vale a delineare l'esercizio di un potere di coordinamento, compatibile con il lavoro autonomo.
Occorre inoltre considerare che proprio per il contenuto della
5 prestazione infermieristica, la stessa non può che essere resa secondo protocolli e regole sanitarie valevoli indifferentemente per il personale dipendente e per i collaboratori, né, tanto meno, ai fini della decisione può attribuirsi rilievo al fatto che questi ultimi “non potessero scegliere i pazienti” cui prestare assistenza, ovvero indossassero il camice fornito dall'appellata, trattandosi comunque di dispositivo di protezione rispondente a esigenze di igiene sussistenti a prescindere dalla modalità di esecuzione della prestazione.
Nulla di più è ricavabile dalle risultanze di causa e, pertanto, deve convenirsi con le conclusioni cui è giunto il primo Giudice, essendo gli elementi raccolti non sufficienti per ritenere che la prestazione resa dagli infermieri in regime di libera professione sia sovrapponibile a quella resa dai dipendenti con analoghe mansioni, quanto alle modalità di esecuzione e all'assoggettamento ai penetranti poteri di controllo, direzione e disciplinari tipici del rapporto di lavoro subordinato. E' poi pacifico che, come già evidenziato nella sentenza impugnata, lo stesso ha disposto Controparte_9
l'archiviazione del procedimento sanzionatorio scaturito dal verbale
5.9.2018, sul quale l' ha fondato le proprie deduzioni a CP_2
sostegno della pretesa contributiva.
Per il resto si concorda con quanto correttamente ritenuto dal primo
Giudice, rimanendo assorbita ogni diversa questione.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P . Q . M .
Visto l'art. 437 c.p.c. .
respinge l'appello principale;
6 condanna l'appellante principale a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro 14.239,00 oltre rimborso forfettario, Iva e
Cpa; dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante principale, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 29.1.2025
La Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi
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