Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370 del R.G. per l'anno 2023, promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Anna Merante;
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso dall'avv. Silvia CP_1
Parisi;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, premesso: di essere titolare di pensione categoria invalidi civili n. 00202773, con decorrenza dal 01.11.1982; che, con missiva del
1
2023, quote di maggiorazione sociale ad essa non spettanti per superamento dei limiti reddituali, sicché avrebbe proceduto alla ripetizione dell'indebito, con trattenute mensili di euro 74,96 sulla sua pensione;
che l'azione di ripetizione intrapresa dall'Ente era illegittima in quanto, ai sensi dell'art. 13 L. n. 412/91, presupposto per il recupero dell'indebito è il dolo dell'assicurato, non rinvenibile nella specie;
che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a decorrere dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti fondanti il diritto alla erogazione della pensione, salva l'ipotesi del dolo;
tanto premesso, ha chiesto accertarsi l'illegittimità dell'indebito pensionistico, ordinandosi all' di sospendere le trattenute e di CP_1
restituire quanto già recuperato.
Si è costituito in giudizio l' , deducendo: che l'indebito in questione era scaturito CP_1 dall'illegittima percezione, ad opera di parte ricorrente, della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. n. 448/2001 (c.d. aumento al milione) per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023 (cfr. all. n. 2 e 2.1 fascicolo ); che, CP_1
al riguardo, esso aveva verificato che, nell'anno 2020, la ricorrente percepiva CP_2
un ulteriore reddito di euro 6.500,00 non risultante dai suoi archivi;
che ciò aveva comportato la ricostituzione della pensione per gli anni 2020, 2021, 2022, con la revoca delle predette maggiorazioni e con la determinazione di un importo a debito della ricorrente pari ad euro 8.152,99.
All'odierna udienza, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte depositate dalle parti.
La domanda va respinta.
E' incontestato che parte ricorrente, titolare di pensione di invalidità civile, abbia percepito dal luglio 2020 la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. n. 448/2001.
Trattandosi di erogazione collegata al reddito di cui era titolare, essa aveva l'obbligo di inviare il modello RED che, però, è stato inevaso, per cui l' , a seguito di CP_1
verifiche effettuate nel 2022, ha accertato la sua situazione reddituale relativa all'anno 2020, avvedendosi che la suddetta maggiorazione non era dovuta.
In disparte da ogni considerazione sulla fondatezza della prospettazione dell' CP_1
circa la configurabilità del dolo in capo alla pensionata e non essendo comunque contestata la sussistenza dell'indebito, può ritenersi acclarato, da un lato, che la
2 ricorrente fosse tenuta a dichiarare i redditi percepiti al fine di conservare la maggiorazione sociale e, dall'altro, che l'omessa segnalazione del reddito abbia impedito all'ente di venire a conoscenza del superamento del limite legale, inducendolo a corrispondere all'interessata una prestazione non dovuta.
Conseguentemente, l' , una volta venuto a conoscenza del reddito effettivo della CP_1 ricorrente relativo all'anno 2020, a seguito delle verifiche effettuate nel 2022, ha legittimamente proceduto al recupero della maggiorazione sociale erogata per gli anni 2020/2022.
Giova precisare che l' , a causa della violazione da parte dell'istante CP_2
dell'obbligo di comunicazione della situazione reddituale incidente sul proprio diritto alla maggiorazione della prestazione assistenziale in godimento, ha effettuato le attività di verifica annuali dalla data di conoscibilità del reddito, riliquidando la pensione entro l'anno successivo, in ossequio al termine di decadenza stabilito dall'art. 13 L. n. 412/91.
Ne deriva ulteriormente che alcun legittimo affidamento poteva ingenerarsi in capo alla pensionata, essendo l'errore in cui è incorso l'ente dovuto alla omessa trasmissione da parte sua di una comunicazione dovuta rispetto a dati non conosciuti dall' CP_1
La correttezza dell'agire concreto dell'ente è confermata dal costante orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Giova riportare, per quanto di interesse, i passi motivazionali della sentenza della Corte di Cassazione n.
3802/2019:
“… 4.1 L'art. 52, co. 2, L. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, L. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. 10 febbraio 1993, n. 39), integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.
3 La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è dunque quella per cui l'indebito pensionistico per essere ripetibile, deve CP_1 derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
A tale norma si aggiunge quanto stabilito dall'art. 13, co. 2, L. 412/1991, secondo cui l' «procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
In proposito si è affermato il principio per cui «l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi del pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo» (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra).
Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non CP_1
ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, co. 2.
Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una «fisiologica sfasatura temporale» (Corte Costituzionale 24 maggio
1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano CP_2
«immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora Corte Cost. cit.). Tempi sui quali, come si dirà anche in prosieguo, si esercita la discrezionalità legislativa
4 finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
4.3 Venendo quindi, su tali premesse, al tema specifico di questa causa, va condivisa la lettura della norma nel senso ritenuto dalla Corte territoriale.
La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo (solo) al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di “verifica”, ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi.
Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero.
Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina.
Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo.
Per altro verso, sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass, 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.
5 Pertanto, l'art. 13, co. 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero…”.
Alla luce di quanto sopra, la domanda va respinta.
In ordine al regolamento delle spese di lite, attese la qualità delle parti e la peculiarità della controversia, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, lì 05.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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