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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3762/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3762/2024 V.G. da
, , Parte_1 Pt_2
e
, Parte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SANDOLI ANDREA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 3 rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rio Pusteria (BZ), il 06/07/1996, da
, , nata a [...] il [...]; Parte_1 Pt_2
e
pagina 2 di 3 , nato a [...] il [...]; Parte_3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rio Pusteria (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 1996, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1. la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, meglio contrassegnata tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 202 in P.T. 715/II Montagna, viene assegnata alla signora , che l'abiterà Parte_1 con le figlie;
2. le spese ordinarie di mantenimento della figlia maggiorenne vengono poste, Persona_1 in via esclusiva, a carico della madre in considerazione del fatto che il padre Parte_1
deve farsi carico del canone di locazione della sua nuova abitazione;
Parte_3
3. le spese straordinarie della figlia vengono poste a carico di entrambi i Persona_1 genitori al 50%;
4. gli eventuali assegni familiari e l'assegno unico verranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
Parte_1
5. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
Così deciso in Bolzano, il 11/07/2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Ivan Rauzi Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 3762/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Benedetta Pontara - Giudice
Ivan Rauzi - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (introdotto cumulativamente a precedente domanda di separazione consensuale, ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 3762/2024 V.G. da
, , Parte_1 Pt_2
e
, Parte_3 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SANDOLI ANDREA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano,
pagina 1 di 3 rilevato che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno proposto
(ai sensi degli artt. 473 bis.49. e 473 bis.51. c.p.c.) domanda di omologa della separazione consensuale cumulativamente a domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che nel corso del presente procedimento è già stata omologata la separazione consensuale delle parti (con sentenza passata in giudicato) e che il procedimento è stato poi proseguito ai fini della pronuncia di divorzio congiunto;
che nella presente sentenza viene quindi decisa – con pronuncia definitiva – la domanda congiunta delle parti di divorzio e rispettive condizioni di divorzio;
che le parti hanno confermato la loro richiesta congiunta di pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rio Pusteria (BZ), il 06/07/1996, da
, , nata a [...] il [...]; Parte_1 Pt_2
e
pagina 2 di 3 , nato a [...] il [...]; Parte_3 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rio Pusteria (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 5, Parte II, Serie A, dell'anno 1996, l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni, formulate congiuntamente dalle parti:
1. la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, meglio contrassegnata tavolarmente dalla p.m. 1 della p.ed. 202 in P.T. 715/II Montagna, viene assegnata alla signora , che l'abiterà Parte_1 con le figlie;
2. le spese ordinarie di mantenimento della figlia maggiorenne vengono poste, Persona_1 in via esclusiva, a carico della madre in considerazione del fatto che il padre Parte_1
deve farsi carico del canone di locazione della sua nuova abitazione;
Parte_3
3. le spese straordinarie della figlia vengono poste a carico di entrambi i Persona_1 genitori al 50%;
4. gli eventuali assegni familiari e l'assegno unico verranno percepiti in via esclusiva dalla madre;
Parte_1
5. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo ciascuno titolare di adeguati redditi propri;
Così deciso in Bolzano, il 11/07/2025.
Il Giudice relatore La Presidente
Ivan Rauzi Julia Dorfmann
pagina 3 di 3