Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele Presidente dr. Maurizio Petrelli Consigliere avv. Clemi Tinto Giudice Ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 990 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021
TRA
(c.f. ) e ( ), rappresentati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avv. Fabio Leoci, presso il cui studio - in Brindisi (BR) alla Via Pasquale Romano n. 13 – sono elettivamente domiciliati in virtù di mandato in atti
APPELLANTI
E
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Rina, presso il cui studio - in Brindisi alla via Duomo n° 1 - è elettivamente domiciliato in virtù di mandato in atti
APPELLATI
All'udienza del 17.5.2023, svoltasi a trattazione scritta;
le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2008 innanzi al Tribunale di Brindisi il dott. l'avv. Parte_1 [...]
e la dott.ssa mpugnavano la delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea Parte_2 Parte_3
1
e inefficacia dell'attività dell'amministratore in ragione dal sequestro penale preventivo del complesso immobiliare disposto dal G.i.p. di Brindisi con provvedimento del 29 maggio 2008, oltre che per mancata acquisizione del parere contabile del Comitato di Controllo previsto dal regolamento condominiale.
Si costituiva in giudizio il “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
contestando la forma dell'atto introduttivo del giudizio e ritenendo non applicabile nella fattispecie la normativa in tema di condominio, bensì quella in tema di mera comunione;
assumeva che nonostante l'applicazione della misura cautelare reale avesse privato i proprietari del possesso degli immobili, il condominio doveva ritenersi esistente e valido perché i medesimi non erano privati anche della qualità di proprietari. Da ultimo, contestava la rilevanza della violazione della norma del regolamento condominiale ritenendo che il parere del Comitato di controllo non fosse necessario ai fini dell'approvazione del bilancio.
La causa veniva istruita mediante acquisizione documentale.
Con sentenza n. 1566 del 16 dicembre 2011 il Tribunale di Brindisi riteneva ammissibile l'impugnazione in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'adozione della forma del ricorso non esclude la idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, a patto che l'atto sia presentato al giudice, e non anche notificato, al giudice entro i trenta giorni previsti dall'art. 1137 c.c.” e, nel merito, rigettava la domanda ritenendo
“inammissibile” e infondata l'impugnazione della delibera approvata dall'assemblea del 24 luglio 2008 del in quanto la misura cautelare penale, pur determinando l'indisponibilità Controparte_1
del bene sequestrato per i singoli proprietari, non aveva privato l'assemblea dei condomini della gestione delle cose comuni ritenendo, altresì, “ovvio che i costi delle prefate manutenzione e conservazione dovessero ricadere sui proprietari delle singole unità immobiliari”, con l'aggiunta che il bilancio preventivo approvato con delibera del 24 luglio 2008 dell'assemblea del doveva ritenersi “regolarmente approvato”. Controparte_1
Avverso detta sentenza e proponevano appello. Parte_1 Parte_2
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'impugnazione perché infondata. Controparte_1
ritualmente citata quale litisconsortile processuale previa autorizzazione della Corte, Parte_3
rimaneva contumace.
Con sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio 2015 e pubblicata il 20 aprile 2015 la Corte d'Appello di Lecce confermava la sentenza di primo grado, in particolare motivando che il sequestro penale preventivo “non incide sulla proprietà immobiliare e sui relativi oneri patrimoniali” né sulle “pregresse modalità di regolamentazione dei rapporti tra condomini e tra questi l'amministratore del . CP_1
2 Con ricorso del 20 maggio 2016, iscritto al n. 13574/16 R.G., il dott. e l'avv. Parte_1 Parte_2
adivano la Suprema Corte denunciando la nullità della sentenza n. 269/2015 della Corte d'Appello di
[...]
Lecce, pubblicata il 20 aprile 2015 per i seguenti motivi: I. per violazione degli artt. 132 e 156 co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 111, co. 6 Cost., ovvero per contraddittorietà del dispositivo rispetto alla motivazione;
II. per violazione e falsa applicazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento all'art. 1130 c.c. e ai principi in tema di condominio e comunione chiedendo la soluzione del quesito di diritto attinente alla possibilità o meno, in presenza di un sequestro penale del bene comune da gestire disposto dal giudice penale, di applicare le norme in tema di condominio;
III. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1130 c.c. e ss e dell'art. 259 c.p.p., in quanto disposto il sequestro penale ex art. 321 c.p.p. di un complesso condominiale e nominato un custode dello stesso, i poteri dapprima spettanti all'amministratore condominiale vengono attribuiti al custode giudiziario delle parti comuni;
IV. per violazione e falsa applicazione dell'art. 259 c.p.p., secondo cui l'obbligo di gestione del bene sottoposto a sequestro incombe sul custode, ovvero poiché lo scopo privato del condominio risulta essere assolutamente incompatibile con quelli pubblicistici propri del sequestro preventivo penale.
Con sentenza n. 23255 del 24 marzo 2021 depositata il 20 agosto 2021, la Seconda Sezione civile della Corte
Suprema di Cassazione, accogliendo il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, cassava la sentenza d'appello impugnata e rinviava la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di
Lecce in diversa composizione. La Suprema Corte enunciava il seguente principio di diritto: “il sequestro preventivo penale avente ad oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro”.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., e citavano innanzi Parte_1 Parte_2
la Corte d'appello di Lecce il così concludendo: “1. In via preliminare, Controparte_1
accertare e dichiarare viziata, inefficace, contraria alla legge, inesistente, nulla o annullabile, comunque illegittima e ingiusta la delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea del per tutti i motivi esposti nel ricorso Controparte_1
introduttivo del 6 ottobre 2008 depositato in cancelleria il 7 ottobre 2008 al quale si ci si riporta e perché alla luce del principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione è stata adottata in costanza di efficacia del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del
Tribunale di Brindisi del 29 maggio 2008 e del correlato provvedimento del 3 luglio 2008 di nomina del custode, geom. Per_1
e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio 2015, depositata il 20 aprile 2015 emessa dalla
[...]
Corte d'Appello di Lecce cassata con rinvio dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 23255/21 del 20.08.2021.
3 2. In ogni caso, eventualmente ed in subordine, accertare e dichiarare e riconoscere viziata, inefficace, contraria alla legge, inesistente, nulla o annullabile, comunque illegittima e ingiusta la delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea del
[...]
nella parte in cui prevedeva spese ed oneri futuri in capo ai condomini in ossequio a quanto dedotto in Controparte_1
ordine al punto n. 1 del ricorso introduttivo di primo grado e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio
2015, depositata il 20 aprile 2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce.
3. Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare e riconoscere viziata, inefficace, contraria alla legge, inesistente, nulla o annullabile, comunque illegittima e ingiusta la delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea del Controparte_1
[...]
anche nella parte in cui ha approvato per i motivi meglio dedotti nella narrativa del ricorso introduttivo di primo grado di
[...]
giudizio, con particolare riferimento al punto n. 2 della stessa e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio
2015, depositata il 20 aprile 2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce cassata con rinvio dalla S.C. di Cassazione con sentenza n.
23255/21 del 20.08.2021;
4. Ad ogni modo e comunque per l'effetto di quanto innanzi, dichiarare la delibera del 24 luglio 2008 inesistente, nulla o annullabile, sia integralmente che eventualmente nella misura che la Corte, in diversa composizione, riterrà di giustizia, con ogni conseguenza di legge;
5. Per l'effetto dell'accoglimento della domanda riassunta a seguito di cassazione con rinvio della sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio 2015, depositata il 20 aprile 2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce condannare altresì il Controparte_1 al pagamento delle spese e competenze dei tre gradi di giudizio oltre che delle spese e competenze del giudizio in riassunzione, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
6. Riconoscere e dichiarare il diritto alla restituzione in favore degli attori in riassunzione delle somme versate al CP_1
convenuto a titolo e a causa della sentenza n. 1566 del 16 dicembre 2011 emessa dal Tribunale di Brindisi, nonché della sentenza n. 269/2015 del 17 febbraio 2015 e pubblicata il 20 aprile 2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce, sia in riferimento agli oneri corrisposti, sia soprattutto in riferimento alle spese legali pagate in vigenza della esecutività delle sentenze innanzi dette;
il tutto adeguato agli interessi legali come rivalutati dal giorno del versamento sino alla completa restituzione.”
Si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e “In via estremamente gradata e subordinata, laddove questa CP_1
Corte intenda definire la lite in forza del principio statuito dalla Suprema Corte previo accoglimento dell'appello proposto, è del tutto evidente che si impone la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio”.
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 17.5.23, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Gli odierni appellanti in riassunzione chiedono “In via preliminare, accertare e dichiarare viziata, inefficace, contraria alla legge, inesistente, nulla o annullabile, comunque illegittima e ingiusta la delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea del per tutti i motivi esposti nel ricorso introduttivo del 6 ottobre 2008 depositato in cancelleria Controparte_1
il 7 ottobre 2008 al quale si ci si riporta e perché alla luce del principio di diritto espresso dalla S.C. di Cassazione è stata adottata in costanza di efficacia del sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Brindisi del 29 maggio 2008 e del correlato provvedimento del 3 luglio 2008 di nomina del custode, geom. e, per l'effetto, riformare la sentenza n. Persona_1
269/2015 del 17 febbraio 2015, depositata il 20 aprile 2015 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce cassata con rinvio dalla
S.C. di Cassazione con sentenza n. 23255/21 del 20.08.2021.”
Il motivo è fondato.
Come riportato nel fatto, nella vicenda è intervenuta la Suprema Corte che con la sentenza n. 23255/21 ha cassato la sentenza d'appello emessa dalla Corte d'Appello di Lecce n. 296/2015, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla medesima Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione.
La sentenza d'appello impugnata aveva affermato che la nomina di un custode per le parti comuni del non poteva ritenersi “incompatibile con l'operatività della preesistente organizzazione condominiale, disciplinata CP_1
dal Regolamento di condominio del 10.2.2006, prodotto in atti, e dei relativi organi, che continuavano ad essere, anzi, necessari perché gli oneri di manutenzione e conservazione dei beni comuni anche dopo il provvedimento di sequestro restavano a capo dei proprietari delle singole unità immobiliari”
La Cassazione, rilevato che il quesito di diritto era ““se il sequestro preventivo di un intero complesso immobiliare disposto dal giudice penale ai sensi dell'art. 321 c.p.p., con la nomina di un apposito custode giudiziario per le parti CP_2
comuni di esso (nonché di distinti custodi per le porzioni di proprietà esclusiva) privi l'amministratore e l'assemblea delle competenze loro attribuite dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in ordine alla gestione delle cose e dei servizi nell'interesse comune” e accertato che la delibera in esame era stata effettivamente approvata dall'assemblea del “allorché erano efficaci il sequestro CP_1
penale conservativo del complesso immobiliare disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi con provvedimento del 29 maggio 2008 nonché il provvedimento del 3 luglio 2008 che aveva nominato custode delle aree comuni il geometra , aveva richiamato l'orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di sequestro Persona_1
preventivo ex art. 321 c.p.p. di quote o azioni di società, secondo la quale la misura cautelare reale, in quanto
“volta ad evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati, priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee ed il diritto di voto spettano al custode designato in sede penale, rilevando a tal fine non la titolarità del patrimonio sociale ma la sua gestione”
.
5 La Suprema Corte evidenziava che “la funzione cui è preordinato il vincolo di indisponibilità correlato al sequestro penale preventivo non è tanto quella di impedire la cessione a terzi del bene sequestrato e di conservarlo perciò nel patrimonio del suo titolare o di consentirne comunque la successiva apprensione ad opera dell'avente diritto, quanto, piuttosto, quella di evitare che quel bene possa essere adoperato dal proprietario per esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite. La “libera disponibilità” di cui all'art. 321 c.p.p. è, dunque, sinonimo di “libera utilizzabilità” del bene, ed è questa che il vincolo intende impedire. Deve allora ritenersi che, quando il sequestro preventivo penale abbia ad oggetto un edificio condominiale, e quindi, tanto le unità immobiliari di proprietà esclusiva quanto le parti comuni di esso, il vincolo di indisponibilità (idest, inutilizzabilità) colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio (ivi compresi il diritto di intervento e di voto), sia i poteri rappresentativi dell'amministratore di cui agli artt. 1130 e 1131 c.c. (che consistono principalmente nella gestione delle cose comuni, nella conservazione e manutenzione di esse e nella disciplina del loro uso), sia i poteri conferiti specificamente all'assemblea dall'art. 1135
c.c..”.
Di conseguenza, continua la Suprema Corte “l'affidamento delle parti comuni dell'edificio in condominio ad un custode, come avvenuto nella specie, ha la sua ragion d'essere nell'esigenza – giustificata appunto dalle evidenziate ragioni di preventiva cautela penale che determinano il sequestro – di sottrarre ai condomini e agli organi del condominio la possibilità di continuare a gestire detti bene, esercitando i diritti e le attribuzioni ad essi correlati, con concentrazione delle attività gestorie nelle mani dell'ausiliare del giudice”.
Nel rinviare alla Corte d'Appello, dopo aver cassato la sentenza penale, la Cassazione fissava il seguente principio di diritto: “il sequestro preventivo penale avente ad oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro”.
In applicazione del detto principio, e verificato che nel provvedimento di sequestro non sono contenute indicazioni in merito all'attribuzione di facoltà gestorie in capo agli organi condominiali, questa corte, accogliendo l'appello in riassunzione, dichiara nulla la delibera impugnata.
Le difese addotte dal contraddicono la sentenza della suprema corte e sono tardive e inconferenti. CP_1
Assorbiti ogni altro motivo ed eccezione.
Le spese dei quattro gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della corte di cassazione, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1566 del 16
6 dicembre 2011, dichiara la nullità della delibera del 24 luglio 2008 approvata dall'assemblea del
[...]
e condanna il appellato al pagamento, in favore degli appellanti, con Controparte_1 CP_1
distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese dei quattro gradi di giudizio che liquida quanto al primo in € 3.500,00 per compenso oltre € 129,40 per spese borsuali, IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado in € 3.400,00 per compenso, oltre € 63,50 per spese borsuali, IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 oltre € 326,00 per spese borsuali, IVA, CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.400,00 oltre € 130,00 per spese borsuali e oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Condanna il appellato alla restituzione in favore degli appellanti delle somme incassate in CP_1
esecuzione delle sentenze impugnate, sia del Tribunale di Lecce sia della Corte d'Appello.
Lecce, 22.11.2024
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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