Articolo 324 ter del Codice delle assicurazioni private
Articolo 311 terArticolo 324 quater
Versione
1 ottobre 2018
Art. 324-ter. (( (Principio della rilevanza della violazione).)) (( 1. Le sanzioni previste dagli articoli 324 e 324-bis si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante, secondo i criteri definiti dall'IVASS con regolamento tenendo conto dell'incidenza delle condotte sulla tutela degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e sull'esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle violazioni degli articoli 324, comma 3, e 324-bis, comma 2. )) ((45)) ------------ AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le modifiche apportate al Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS ai sensi dell'art. 331-bis del medesimo decreto legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dall'IVASS continuano ad applicarsi le norme del Titolo XVIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 7) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto legislativo trovano applicazione dal 1° ottobre 2018, conformemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/411 del Parlamento europeo e del Consiglio , che modifica la direttiva (UE) 2016/97 per quanto riguarda la data di applicazione delle misure di recepimento degli Stati membri".
Entrata in vigore il 1 ottobre 2018
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