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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 26/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giannoccaro Raffaele, giusta mandato in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.05.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.02.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1380/2021 depositata il 23.09.2021, emessa dal Giudice di Pace di il quale CP_1
rigettava il ricorso in opposizione e confermava i verbali di contestazione di violazione al
Codice della strada.
La ricorrente, in primo grado, aveva proposto opposizione avverso i verbali, emessi dai
Carabinieri di Fasano il 22.10.2020 ed in particolare: il verbale n. 224197232, con il quale si contestava la violazione di cui all'art. 116 co. 14 C.d.S. per “incauto affidamento di veicoli a persona senza patente, avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo, ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per
1 quel tipo di veicolo”; il verbale n. 224197134, con il quale si contestava a , in Parte_2
qualità di conducente del veicolo, ed alla ricorrente, in qualità di obbligata in solido, la violazione di cui all'art. 116, co. 15 e 17 C.d.S. perché “circolava con il veicolo sopra indicato senza la prescritta patente di guida”, e veniva irrogata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
deduceva di aver posto in essere ogni comportamento idoneo ad evitare Parte_1
l'uso del veicolo al proprio figlio privo di licenza di guida ( ), custodendo le Parte_2
chiavi in un cassetto chiuso. Quanto al sequestro del veicolo sosteneva che, secondo le disposizioni di cui agli artt. 116, co. 17, 224 ter e 213, co. 1, 4 e 9, C.d.S., non poteva essere disposto il sequestro del veicolo di sua proprietà poiché, quale proprietaria e non materiale esecutrice, era un soggetto estraneo alla violazione.
Con la sentenza n. 1380/2021, il Giudice di prime cure confermava i verbali statuendo che
“Il verbale 22197134 costituisce reato, non è autonomamente impugnabile, se non per quanto riguarda il sequestro ai fini di confisca. Il verbale 224197232 è stato invece impugnato dalla ricorrente, asserendo che la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta a sua insaputa, contro la sua volontà, avendo posto in essere ogni accorgimento per evitare che il figlio utilizzasse il veicolo. Senonché la ricorrente non è più credibile, atteso che le medesime violazioni sono state commesse già nel febbraio 2020 e decise con sentenza n.
1448/2020 da codesto Giudice, così che le stesse argomentazioni non giovano a ritenere la fondatezza per la recidiva di quanto afferma”.
L'odierna appellante interponeva appello avverso la citata sentenza affidandone la riforma ai seguenti motivi:
1. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 224 ter e 213 C.d.S. – Omessa motivazione;
2. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art.116 co. 14 C.d.S.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto, la
, ope legis domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non CP_1 compariva né si costituiva nel presente giudizio. All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello non è fondato e pertanto non merita accoglimento per le ragioni che meglio di seguito si esporranno.
2 Con il ricorso in appello, l'odierna appellante ripropone, di fatto, le medesime censure avanzate mediante opposizione avverso i verbali per cui è causa, chiedendo in tale sede la riforma della sentenza anche in ragione della mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove raccolte.
Ad avviso di questo giudicante tale assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Come noto, il Codice della strada, all'art. 116, co. 14, C.d.S., disciplina e punisce la c.d. ipotesi di “incauto affidamento”, in base alla quale viene punito con una sanzione amministrativa chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida ad un soggetto privo della licenza di guida. Siffatta fattispecie rappresenta un'ipotesi di responsabilità presunta e solidale del proprietario del veicolo, dalla quale quest'ultimo può essere liberato allorché riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. La prova liberatoria da tale responsabilità è stata mutuata dall'art. 2054, co. 3, c.c.
La Corte suprema, tuttavia, ha chiarito quale sia la portata di tale clausola di esonero da responsabilità: non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto
e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, manifestatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele adottate per questo scopo. Si tratta, ovviamente, di stabilire quali siano, in concreto, le modalità con le quali il proprietario può dimostrare di essersi davvero opposto alla circolazione del mezzo, e questa è una valutazione rimessa, al di là dei principi, all'accertamento del giudice di merito. Deve trattarsi, ovviamente, di un comportamento che non si limiti soltanto a rendere difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in circolazione, ma di un comportamento che manifesti davvero, e in modo non equivoco, l'opposizione del proprietario alla circolazione (cfr.
Cass. 7 luglio 2006 n. 15521, Cass. 14 luglio 2011 n. 15478, Cass. 9 ottobre 2015 n.
20373, Cass. 29 gennaio 2016 n. 1820, Cass. 25.7.2024, n. 20831).
A questo punto, così ricostruita la questione, questo Giudice ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, poiché in quel giudizio la ricorrente non ha fornito idonea e adeguata prova per dimostrare che la
3 circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, mancando quel quid pluris enucleato dalla giurisprudenza innanzi citata.
La ricorrente, , non ha dimostrato - nonostante fosse a conoscenza che il Parte_1
figlio era sprovvisto di patente di guida e nonostante lo stesse avesse violato pochi mesi prima le medesime disposizioni di legge - di aver adottato quelle cautele necessarie nel caso concreto affinché nessuno si appropriasse del veicolo. Tra l'altro, che il Pt_2
fosse recidivo risulta per tabulas dal verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, tale circostanza fa piena prova fino a querela di falso.
Tutte queste circostanze imponevano alla un grado di diligenza più Parte_1 pregnante. Inoltre, appare poco verosimile quanto riferito dall'informatore in merito al guasto all'autovettura che, sebbene ferma da molti mesi per un guasto elettrico, veniva riparata e contestualmente avviata in poco tempo dal figlio della . Pt_1
In definitiva, la ricorrente non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento che rendesse difficile l'appropriazione del mezzo, non essendo sufficiente la mera custodia delle chiavi in un cassetto;
tanto meno l'appellante ha dimostrato di aver manifestato, in modo non equivoco, l'opposizione alla circolazione dello stesso.
Deve, pertanto, confermarsi quanto statuito dal giudice di prime cure sul punto.
A questo punto, anche l'ulteriore motivo di appello è destituito di fondamento.
L'appellante assume che, dal combinato disposto degli artt. 116, co. 17, 224 ter e 213, co.
1, 4 e 9, C.d.S., deriverebbe l'impossibilità di procedere al sequestro del veicolo di sua proprietà poiché, mera proprietaria, dunque soggetto estraneo alla violazione.
Sul punto, sarà sufficiente richiamare quanto di recente statuito dalla Cassazione civile, con ordinanza n. 20102 del 22 luglio 2024, secondo la quale: “In tema di sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, la confisca del veicolo può essere disposta anche nei confronti del proprietario diverso dal trasgressore, in quanto destinatario delle sanzioni amministrative accessorie in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981 e dell'art. 196 del d.lgs. n. 285/1992, salvo che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Tale responsabilità solidale permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato o di locazione semplice, non rientrando il locatore tra i soggetti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore in leasing) per i quali è prevista una disciplina
4 speciale. La mera mancata notifica al proprietario del verbale di accertamento della violazione non determina l'infondatezza dell'accertamento stesso, ma consente al proprietario di impugnare il primo atto notificato anche al fine di contestare
l'accertamento della violazione e la sussistenza dell'illecito. L'applicabilità dell'esclusione della confisca prevista dall'art. 213 comma 9 C.d.S. per il proprietario estraneo alla violazione deve essere valutata in relazione alla specifica fattispecie illecita contestata, potendo la posizione del proprietario variare a seconda che si tratti di circolazione senza carta di circolazione (dove rileva la mancata prova di aver impedito la circolazione), di mancata copertura assicurativa (dove la confisca consegue al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta) o di reato (dove non è sufficiente la mera titolarità formale del bene in caso di negligenza che abbia favorito l'uso indebito)”.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle premesse in fatto e diritto innanzi illustrate, può affermarsi che, sebbene l'appellante sia estranea alla materiale violazione della disposizione codicistica, tanto non è sufficiente ad evitare l'irrogazione della sanzione della confisca, avendo comunque ella, in quanto proprietaria del veicolo, tenuto comportamenti negligenti che hanno favorito l'uso indebito dello stesso.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio considerato che l'appellata, seppur vittoriosa, ha rinunciato a comparire nel presente giudizio di appello (Cass. ord. n.
20869/2017).
Trattandosi di procedimento instaurato successivamente al 30.1.2013 va dato atto della esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 circa l'obbligo dell'impugnante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e calcolato a norma del precedente comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1380/2021 del Giudice di Pace di
CP_1
5 - nulla sulle spese.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato versato dall'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 ter DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012.
Brindisi, 26/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 23/05/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 629/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giannoccaro Raffaele, giusta mandato in atti;
appellante
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ; Controparte_1 P.IVA_1
appellata – contumace
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.05.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 25.02.2022, proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1380/2021 depositata il 23.09.2021, emessa dal Giudice di Pace di il quale CP_1
rigettava il ricorso in opposizione e confermava i verbali di contestazione di violazione al
Codice della strada.
La ricorrente, in primo grado, aveva proposto opposizione avverso i verbali, emessi dai
Carabinieri di Fasano il 22.10.2020 ed in particolare: il verbale n. 224197232, con il quale si contestava la violazione di cui all'art. 116 co. 14 C.d.S. per “incauto affidamento di veicoli a persona senza patente, avendo la materiale disponibilità del predetto veicolo, ne consentiva la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida specifica per
1 quel tipo di veicolo”; il verbale n. 224197134, con il quale si contestava a , in Parte_2
qualità di conducente del veicolo, ed alla ricorrente, in qualità di obbligata in solido, la violazione di cui all'art. 116, co. 15 e 17 C.d.S. perché “circolava con il veicolo sopra indicato senza la prescritta patente di guida”, e veniva irrogata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
deduceva di aver posto in essere ogni comportamento idoneo ad evitare Parte_1
l'uso del veicolo al proprio figlio privo di licenza di guida ( ), custodendo le Parte_2
chiavi in un cassetto chiuso. Quanto al sequestro del veicolo sosteneva che, secondo le disposizioni di cui agli artt. 116, co. 17, 224 ter e 213, co. 1, 4 e 9, C.d.S., non poteva essere disposto il sequestro del veicolo di sua proprietà poiché, quale proprietaria e non materiale esecutrice, era un soggetto estraneo alla violazione.
Con la sentenza n. 1380/2021, il Giudice di prime cure confermava i verbali statuendo che
“Il verbale 22197134 costituisce reato, non è autonomamente impugnabile, se non per quanto riguarda il sequestro ai fini di confisca. Il verbale 224197232 è stato invece impugnato dalla ricorrente, asserendo che la circolazione del veicolo sarebbe avvenuta a sua insaputa, contro la sua volontà, avendo posto in essere ogni accorgimento per evitare che il figlio utilizzasse il veicolo. Senonché la ricorrente non è più credibile, atteso che le medesime violazioni sono state commesse già nel febbraio 2020 e decise con sentenza n.
1448/2020 da codesto Giudice, così che le stesse argomentazioni non giovano a ritenere la fondatezza per la recidiva di quanto afferma”.
L'odierna appellante interponeva appello avverso la citata sentenza affidandone la riforma ai seguenti motivi:
1. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 224 ter e 213 C.d.S. – Omessa motivazione;
2. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art.116 co. 14 C.d.S.
Nonostante la rituale notificazione del ricorso in appello e del pedissequo decreto, la
, ope legis domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, non CP_1 compariva né si costituiva nel presente giudizio. All'odierna udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello non è fondato e pertanto non merita accoglimento per le ragioni che meglio di seguito si esporranno.
2 Con il ricorso in appello, l'odierna appellante ripropone, di fatto, le medesime censure avanzate mediante opposizione avverso i verbali per cui è causa, chiedendo in tale sede la riforma della sentenza anche in ragione della mancata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove raccolte.
Ad avviso di questo giudicante tale assunto, tuttavia, non coglie nel segno.
Come noto, il Codice della strada, all'art. 116, co. 14, C.d.S., disciplina e punisce la c.d. ipotesi di “incauto affidamento”, in base alla quale viene punito con una sanzione amministrativa chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida ad un soggetto privo della licenza di guida. Siffatta fattispecie rappresenta un'ipotesi di responsabilità presunta e solidale del proprietario del veicolo, dalla quale quest'ultimo può essere liberato allorché riesca a fornire la prova che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà. La prova liberatoria da tale responsabilità è stata mutuata dall'art. 2054, co. 3, c.c.
La Corte suprema, tuttavia, ha chiarito quale sia la portata di tale clausola di esonero da responsabilità: non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è necessario, al contrario, che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto
e idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare e impedire la circolazione del veicolo, manifestatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele adottate per questo scopo. Si tratta, ovviamente, di stabilire quali siano, in concreto, le modalità con le quali il proprietario può dimostrare di essersi davvero opposto alla circolazione del mezzo, e questa è una valutazione rimessa, al di là dei principi, all'accertamento del giudice di merito. Deve trattarsi, ovviamente, di un comportamento che non si limiti soltanto a rendere difficile la possibilità di appropriarsi del mezzo di trasporto e di metterlo in circolazione, ma di un comportamento che manifesti davvero, e in modo non equivoco, l'opposizione del proprietario alla circolazione (cfr.
Cass. 7 luglio 2006 n. 15521, Cass. 14 luglio 2011 n. 15478, Cass. 9 ottobre 2015 n.
20373, Cass. 29 gennaio 2016 n. 1820, Cass. 25.7.2024, n. 20831).
A questo punto, così ricostruita la questione, questo Giudice ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, poiché in quel giudizio la ricorrente non ha fornito idonea e adeguata prova per dimostrare che la
3 circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, mancando quel quid pluris enucleato dalla giurisprudenza innanzi citata.
La ricorrente, , non ha dimostrato - nonostante fosse a conoscenza che il Parte_1
figlio era sprovvisto di patente di guida e nonostante lo stesse avesse violato pochi mesi prima le medesime disposizioni di legge - di aver adottato quelle cautele necessarie nel caso concreto affinché nessuno si appropriasse del veicolo. Tra l'altro, che il Pt_2
fosse recidivo risulta per tabulas dal verbale redatto da pubblici ufficiali e, pertanto, tale circostanza fa piena prova fino a querela di falso.
Tutte queste circostanze imponevano alla un grado di diligenza più Parte_1 pregnante. Inoltre, appare poco verosimile quanto riferito dall'informatore in merito al guasto all'autovettura che, sebbene ferma da molti mesi per un guasto elettrico, veniva riparata e contestualmente avviata in poco tempo dal figlio della . Pt_1
In definitiva, la ricorrente non ha dimostrato di aver tenuto un comportamento che rendesse difficile l'appropriazione del mezzo, non essendo sufficiente la mera custodia delle chiavi in un cassetto;
tanto meno l'appellante ha dimostrato di aver manifestato, in modo non equivoco, l'opposizione alla circolazione dello stesso.
Deve, pertanto, confermarsi quanto statuito dal giudice di prime cure sul punto.
A questo punto, anche l'ulteriore motivo di appello è destituito di fondamento.
L'appellante assume che, dal combinato disposto degli artt. 116, co. 17, 224 ter e 213, co.
1, 4 e 9, C.d.S., deriverebbe l'impossibilità di procedere al sequestro del veicolo di sua proprietà poiché, mera proprietaria, dunque soggetto estraneo alla violazione.
Sul punto, sarà sufficiente richiamare quanto di recente statuito dalla Cassazione civile, con ordinanza n. 20102 del 22 luglio 2024, secondo la quale: “In tema di sanzioni amministrative accessorie previste dal Codice della Strada, la confisca del veicolo può essere disposta anche nei confronti del proprietario diverso dal trasgressore, in quanto destinatario delle sanzioni amministrative accessorie in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689/1981 e dell'art. 196 del d.lgs. n. 285/1992, salvo che non provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà. Tale responsabilità solidale permane anche in caso di concessione del mezzo in comodato o di locazione semplice, non rientrando il locatore tra i soggetti (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio e utilizzatore in leasing) per i quali è prevista una disciplina
4 speciale. La mera mancata notifica al proprietario del verbale di accertamento della violazione non determina l'infondatezza dell'accertamento stesso, ma consente al proprietario di impugnare il primo atto notificato anche al fine di contestare
l'accertamento della violazione e la sussistenza dell'illecito. L'applicabilità dell'esclusione della confisca prevista dall'art. 213 comma 9 C.d.S. per il proprietario estraneo alla violazione deve essere valutata in relazione alla specifica fattispecie illecita contestata, potendo la posizione del proprietario variare a seconda che si tratti di circolazione senza carta di circolazione (dove rileva la mancata prova di aver impedito la circolazione), di mancata copertura assicurativa (dove la confisca consegue al mancato pagamento della sanzione in misura ridotta) o di reato (dove non è sufficiente la mera titolarità formale del bene in caso di negligenza che abbia favorito l'uso indebito)”.
Nella fattispecie in esame, alla luce delle premesse in fatto e diritto innanzi illustrate, può affermarsi che, sebbene l'appellante sia estranea alla materiale violazione della disposizione codicistica, tanto non è sufficiente ad evitare l'irrogazione della sanzione della confisca, avendo comunque ella, in quanto proprietaria del veicolo, tenuto comportamenti negligenti che hanno favorito l'uso indebito dello stesso.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio considerato che l'appellata, seppur vittoriosa, ha rinunciato a comparire nel presente giudizio di appello (Cass. ord. n.
20869/2017).
Trattandosi di procedimento instaurato successivamente al 30.1.2013 va dato atto della esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 circa l'obbligo dell'impugnante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e calcolato a norma del precedente comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da Pt_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1380/2021 del Giudice di Pace di
CP_1
5 - nulla sulle spese.
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il recupero del doppio del contributo unificato versato dall'appellante ai sensi dell'art. 13 comma 1 ter DPR 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012.
Brindisi, 26/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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