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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1516/2018
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 5.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1516/2018 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli
contro
:
(già Controparte_1 CP_2
Avv.ti Francesca Di Marco e Giovanni Berti CP_3
Controparte_4
Avv. Bucci CP_5
(già Controparte_6 Controparte_7
contumace
Fatti di causa Nell'anno 2017, , all'esito di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di AV (di seguito senza CP_2
indicazione del tipo sociale) chiedendo di accertarne la responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'articolazione coxo-femorale sinistra, eseguito dal dott. in data 14.1.2013, e di condannarla al risarcimento di tutti i Controparte_8
danni patiti, sia di natura non patrimoniale (danno biologico differenziale permanente e temporaneo, danno morale e esistenziale) quantificati nella complessiva somma di € 358.624,30, che di natura pagina 1 di 9 patrimoniale, consistenti nelle spese di ATP e nelle spese mediche sostenute, quantificate nella somma di € 9.073.
Il ricorrente esponeva che nel corso dell'operazione chirurgica, a causa di manovre errate, il dott.
provocava lo sfondamento dell'acetabolo di sinistra con frantumazione dell'osso CP_8
periacetabolare e formazione di un voluminoso ematoma che causava la compressione del nervo sciatico e la paresi dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno); circostanze, queste, che lo obbligavano anche a sottoporsi il 16.1.2013 ad un secondo intervento chirurgico di aspirazione e liberazione del nervo sciatico dall'ematoma, nel corso del quale veniva espiantata la protesi, drenato l'ematoma del fondo acetabolare unitamente a frammenti ossei e, infine, reimpiantata la protesi.
Si costituiva contestando le domande che chiedeva di rigettare. Dichiarata la volontà di CP_2
chiamare in causa il dott. , domandava che, nel caso di accoglimento delle domande, il CP_8
Tribunale lo condannasse al risarcimento dei danni nei confronti del o che, accertate le Pt_1
rispettive quote di responsabilità, essa fosse condannata solo per la quota di competenza e che il dott.
fosse condannato a rimborsarle ogni somma eventualmente corrisposta al ricorrente in CP_8
eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione della propria quota di responsabilità.
Si costituiva il dott. eccependo l'inammissibilità della sua chiamata in causa e CP_8 contestando nell'an e nel quantum le pretese di parte ricorrente e quanto dedotto e richiesto dalla autorizzato, chiamava in causa di al fine di essere tenuto indenne CP_2 Controparte_7
e manlevato da ogni onere risarcitorio in virtù di polizza assicurativa. non si costituiva. Controparte_7
La causa veniva istruita con il deposito di documenti e l'acquisizione del fascicolo di ATP.
Con ordinanza emessa in data 26.3.2018, il Tribunale di AV, ricondotta la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, riteneva che la parte ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio, attesa:
- la pacifica esistenza del contratto di spedalità intercorso tra il e la struttura sanitaria resistente, Pt_1
convenzionata, che lo aveva ricoverato quale paziente del Servizio Sanitario Nazionale, avvalendosi ex art. 1228 c.c. dell'opera del dott. ; CP_8
- la circostanza, accertata dal CTU dott. e condivisa nelle sue conclusioni dai consulenti di Per_1
parte che avevano partecipato alle operazioni peritali, che in occasione dell'intervento del 14.1.2013 in ragione di una imperita e erronea manovra del sanitario operante si fosse verificato, in sede di acetabolo, un voluminoso edema che imprigionava e strozzava il nervo sciatico provocandone una grave sofferenza ipoanossica fino alla denervazione;
pagina 2 di 9 - la sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente del personale sanitario della struttura sanitaria e il danno lamentato da parte ricorrente.
Rilevato che la struttura convenuta e il medico chiamato in causa non avevano fornito adeguata prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, il Tribunale riteneva fondata la domanda svolta dal nei confronti di Pt_1 CP_2
Il Tribunale osservava che “quanto al danno non patrimoniale subito il CTU ha rilevato come la criticata condotta sanitaria tenuta dal personale di parte convenuta abbia cagionato all'attore un maggior danno (tenuto conto degli esiti della protesizzazione) all'integrità psico-fisica di tipo permanente del 24-25% nonché all'integrità psicofisica di tipo temporaneo totale di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 60” e, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale liquidava in favore di parte ricorrente “(di anni 62 all'epoca del sinistro e con 25% di I.P. 30 giorni di ITT e 60 giorni di ITP al 25%), la somma di € 96.074,00, già valutata all'attualità e senza personalizzazione alcuna in difetto di prova ed allegazione sul punto”.
Pertanto, condannava a corrispondere al ricorrente la somma di € 96.074, valutata all'attualità, CP_2
a titolo di danno non patrimoniale precisando che “su tale importo, svalutato alla data del sinistro ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della sentenza sono dovuti, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati;
sulla somma così risultante saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 cc che matureranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo”.
Il Tribunale accoglieva altresì la domanda anticipata di regresso proposta da e, accertata, sulla CP_2 scorta dell'espletata CTU, l'esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di causa del dott. , CP_8
stante la grave imperizia lui imputabile nella esecuzione di un intervento chirurgico di routine, lo condannava a rifondere a quanto condannata a pagare all'attore. CP_2
Inoltre, quanto alla manleva assicurativa, il giudice osservava che la polizza prodotta dal dott.
aveva scadenza in data anteriore (18.12.2012) alla data dell'intervento chirurgico CP_9
(14.01.2013) e non era privato il pagamento del premio per l'anno 2013 e respingeva la domanda.
Il Tribunale infine condannava a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite e il dott. CP_2
a rifonderle in favore di ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del CP_8 CP_2
dott. . CP_8
Avverso l'ordinanza proponeva appello il , affidandolo a tre motivi, cui resistevano Pt_1 [...]
(di seguito senza indicazione del tipo sociale), quale società incorporante di e il Controparte_1 CP_2
dott. chiedendone il rigetto. CP_8
pagina 3 di 9 La Corte, negata la chiamata in causa di chiesta dal dott. e Controparte_10 CP_8 disposta la notifica dell'atto di appello nei confronti di (già Controparte_6 [...]
giacché parte del primo grado di giudizio, ne dichiarava la contumacia e rinviava Controparte_7
la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, i difensori del dott. dichiaravano l'intervenuto decesso del proprio CP_8 assistito ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. e la Corte dichiarava l'interruzione della causa. La causa veniva riassunta dal con ricorso ex art. 302 c.p.c. e, costituitasi veniva Pt_1 Controparte_1 trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte, rilevato che la notifica a mezzo posta dell'atto di riassunzione agli eredi del dott.
non era andata a buon fine, rimetteva la causa in istruttoria ed ordinava la rinnovazione CP_8
della notifica nei confronti dei predetti eredi, da individuare nominativamente.
Notificato l'atto di riassunzione a moglie del dott. , la Controparte_4 CP_8 stessa si costituiva rappresentando di aver rinunciato all'eredità del coniuge l'1.12.2021, con atto Rep.
n. 67705, Raccolta n. 32020 a ministero del Notaio dott. registrato in Bari il Persona_2
16.12.2021 al n. 55944 Serie 1T e, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Assegnato un termine per la notifica dell'atto di riassunzione, i difensori del dichiaravano di Pt_1
aver appurato che il dott. non aveva eredi, avendo i parenti prossimi tutti rinunciato CP_8 all'eredità, e domandavano un rinvio per chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente cui poter notificare l'atto di riassunzione della causa. Nelle more, i difensori del depositavano atto Pt_1
di rinuncia agli atti del giudizio e della domanda nei confronti del dott. . CP_8
Alla successiva udienza del 5.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., avendo le parti già compiutamente esercitato il diritto di difesa, dato che avevano in precedenza depositato le comparse conclusionali e repliche nei termini concessi ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 24.5.2022, che la causa era stata rimessa sul ruolo per la sola rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di e che, successivamente, non risultando eredi, l'appellante Controparte_8
aveva rinunciato alla domanda nei confronti dei medesimi.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errato computo del danno. L'appellante censura la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente giacché, nonostante il Tribunale lo abbia qualificato quale danno differenziale, ha poi errato nel calcolo non avendo provveduto a sottrarre al valore economico stabilito per l'invalidità
pagina 4 di 9 complessiva quantificata dal CTU nel 40-42% il valore economico del danno che sarebbe comunque residuato, quantificato dal CTU nel 15-18%;
2) Mancata personalizzazione del danno o riconoscimento del danno morale. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto alcunché a titolo di danno morale o di personalizzazione. A tal proposito, rileva di aver allegato a pagina n. 32 del ricorso di primo grado il mutamento delle proprie abitudini di vita e la perdita di autonomia necessitando di un costante ausilio per attendere alle normali esigenze di vita, circostanze non contestate che, quindi, avrebbero dovute essere poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.;
3) La modifica delle abitudini di vita e la mancata specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'appellante ribadisce quanto esposto nel secondo motivo e precisa di aver assunto “atteggiamenti di chiusura verso l'esterno” e di essere “dal punto di vista emotivo …una persona distrutta che ha tendenza all'isolamento e all'introversione anche nell'ambito familiare” (p. 34 ricorso primo grado) affermando che tali circostanze non sono state contestate e dunque sono da ritenere provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
***
Passando all'esame delle censure, il primo motivo merita accoglimento giacché fondato.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ. n. 20894/2024 e n. 26851/2023), la liquidazione del danno c.d. differenziale va effettuata sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità che, comunque, sarebbe residuata in capo al paziente-danneggiato e non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato a partire dal punto 0. Il danno biologico permanente differenziale, dunque, va calcolato in base ai criteri della causalità giuridica, ossia sottraendo dalla somma corrispondente alla percentuale complessiva del danno subito dal paziente sul piano della causalità materiale, la somma corrispondente alla percentuale di danno non imputabile all'errore medico.
Il Tribunale è, pertanto, incorso in errore nella liquidazione del danno biologico da invalidità permanente patito dal , giacché pur definendolo come “maggior danno (tenuto conto degli esiti Pt_1 della protesizzazione)” (p. 7 della sentenza) ovvero quale danno di tipo differenziale, ha provveduto alla sua liquidazione operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 25, muovendo dal punto 0.
Il calcolo verrà fatto all'esito dell'esame dei restanti motivi di appello.
pagina 5 di 9 I motivi di appello nn. 2 e 3 consentono la trattazione congiunta, per omogeneità delle questioni, e sono infondati.
Il Tribunale non si è espresso in ordine al danno morale e non ha precisato espressamente il valore del punto sul quale ha calcolato il danno non patrimoniale, ma, in effetti, ha riconosciuto e liquidato anche il danno morale, oltre a quello biologico.
Infatti, in base alle Tabelle di Milano dell'anno 2018 che ha applicato, tenuto conto dell'età (62 anni) del all'epoca dell'intervento chirurgico e della durata e della percentuale di invalidità Pt_1
temporanea riconosciuta (30 giorni di ITT e 60 giorni di ITP al 25%), se ne deduce che il giudice ha liquidato per l'invalidità temporanea (totale e parziale) la somma di € 4.410 e per quella permanente la somma di € 91.664, somma che nelle predette tabelle corrisponde alla liquidazione del “danno non patrimoniale risarcibile”; dunque, il Tribunale ha provveduto alla liquidazione congiunta (il cosiddetto
“punto pesante”) del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico- fisica suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il Tribunale ha tenuto in debito conto la sofferenza soggettiva patita da lui patita in conseguenza delle lesioni imputabili alla malpractice medica;
e di tale sofferenza si terrà ugualmente conto nella liquidazione del danno biologico permanente differenziale.
Il Tribunale ha poi correttamente escluso la personalizzazione del danno. Invero, le circostanze allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure (il mutamento delle abitudini di vita, la perdita della propria capacità e autonomia, l'aver assunto “atteggiamenti di chiusura verso l'esterno” e l'essere “dal punto di vista emotivo…una persona distrutta che ha tendenza all'isolamento e all'introversione anche nell'ambito familiare” (p. 34 ricorso primo grado) sono alquanto generiche e, in ogni caso, la pretesa è infondata, perché non si tratta di conseguenze eccezionali, peculiari o anomale, bensì comuni a tutti i soggetti che patiscano le stesse lesioni subite dall'appellante, perché, per quanto normalmente accade, le persone affette da una rilevante menomazione della propria integrità psico-fisica risentono di mutamenti delle proprie abitudini di vita sociali e familiari e della propria autonomia.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti pagina 6 di 9 da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. Civ. n.
5865/2021 e n. 28988/2019).
Tutto ciò considerato, dovendo riliquidare il danno differenziale in accoglimento del primo motivo, conviene utilizzare le Tabelle di Milano dell'anno 2018 applicate dal Tribunale, per utilmente comparare le stime e verificare in quale misura l'errato calcolo compiuto dal Tribunale abbia comportato una liquidazione del danno inferiore a quella dovuta.
Considerato che il Tribunale, sulla scorta della CTU, accerta nel 40% l'invalidità permanente complessiva e nel 15% quella che sarebbe comunque residuata a seguito dell'intervento chirurgico correttamente eseguito (come si desume dal fatto che il giudice calcola, per differenza, nel 25% il danno che considera maggiore, ossia riferibile all'errore medico) e che su tali valori non v'è alcuna censura, il danno differenziale sarà calcolato in base a dette percentuali.
Secondo i criteri sopra richiamati, il danno biologico permanente differenziale va calcolato sottraendo dall'importo riferito al danno complessivamente subito dal , pari al 40%, l'importo riferito al Pt_1
danno non imputabile all'errore medico, pari al 15%. Pertanto, vista l'età del paziente all'epoca, il danno è pari ad € 182.346 (€ 219.567- € 37.221), anziché € 91.664 come liquidato nell'impugnata ordinanza.
Il danno biologico da invalidità temporanea, dal Tribunale liquidato in € 4.410, non è oggetto di censura.
Dunque, il danno non patrimoniale, calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 utilizzate dal primo giudice, ammonta a complessivi € 186.756.
Tale importo, liquidato all'epoca dell'impugnata ordinanza e maggiore di quello con la stessa riconosciuto, devalutato dalla data dell'ordinanza a quella del fatto, è pari a € 182.914,79. Trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria maturata dal sinistro ad oggi e gli interessi legali calcolati su tale somma via via rivalutata, secondo i principi indicati da Cass. SU 1712/1995.
Sulla somma risultante, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 109.887,90 corrisposta all'appellante da
(ora il 13.4.2018 in esecuzione dell'ordinanza impugnata (doc. 5 appellata). CP_2 Controparte_1
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e l'ordinanza deve essere riformata per quanto di ragione.
Nel rapporto tra l'appellante e l'appellata le spese di lite seguono la soccombenza;
Controparte_1
ferma la quantificazione delle spese di primo grado liquidate nell'impugnata ordinanza, perché la parziale riforma della stessa non muta lo scaglione di riferimento, le spese del presente grado sono pagina 7 di 9 liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, (decisum) ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
La rifusione delle spese di lite richiesta da va accolta e, per il Controparte_4
principio di causalità, tali spese devono porsi a carico della parte riassumente.
Sul punto, preme osservare che, dopo la morte di una parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dalla parte che chiede la prosecuzione della causa nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere “qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. Civ. 12987/2020). Dunque, è onere della parte che riassume il processo svolgere i dovuti accertamenti in ordine all'individuazione dei soggetti nei cui confronti richiede che il procedimento sia proseguito.
Nella fattispecie, la rinuncia all'eredità fu espressa con atto pubblico in data 1.12.2021. Non vi è dubbio quindi che, con la normale diligenza, la parte che intendeva riassumere la causa avrebbe avuto il tempo occorrente, esercitando l'ordinaria diligenza, per verificare nel registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale del circondario in cui si aprì la successione, previsto dagli artt. 519 c.c. e 52 disp. att. c.c., l'intervenuta rinuncia all'eredità del dott. da parte della moglie, chiamata CP_8 all'eredità. Tale registro, come espressamente prevede l'art. 53 disp. att. c.c., “può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda”.
Infatti, la dichiarazione di avvenuto decesso avvenne con il deposito di note scritte autorizzate del
25.11.2021 in vista dell'udienza del 7.12.2021 celebratasi con modalità cartolari, l'1.12.2021 intervenne la rinuncia all'eredità da parte della chiamata, il 17.1.2022 fu depositato il ricorso per riassunzione ex art. 302 c.p.c. che fu poi notificato a nel successivo Controparte_4 mese di dicembre 2022. Dunque, dalla rinuncia all'eredità alla notifica dell'atto di riassunzione trascorsero circa un anno, intervallo di tempo, anche tenendo conto del tempo occorrente per l'inserimento della rinuncia, si ritiene del tutto congruo per verificare nel registro delle successioni se vi fosse stata o meno rinuncia all'eredità.
Pertanto, il è tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1 Controparte_4 che sono liquidate in dispositivo, in relazione all'attività difensiva effettivamente
[...]
svolta, ex DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa in data 26.3.2018 dal Tribunale di AV nella causa iscritta Parte_1
al r.g. n. 344/2017, a parziale modifica della stessa:
pagina 8 di 9 1) condanna al pagamento in favore di della somma di € 182.914,79, Controparte_1 Parte_1
otre rivalutazione monetaria maturata dal sinistro ad oggi e interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata, secondo i principi indicati da Cass. SU 1712/1995, oltre, sulla somma risultante, interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo e detratta la somma di € 109.914,90 corrisposta da ora in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
CP_2 Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del CP_1 Controparte_1 Parte_1 presente grado che liquida in € 1.848 per esborsi ed € 12.000 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_4 presente grado che liquida in € 4.608 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 5.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 1516/2018 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Paolo Bernardinetti e Angelo Porzioli
contro
:
(già Controparte_1 CP_2
Avv.ti Francesca Di Marco e Giovanni Berti CP_3
Controparte_4
Avv. Bucci CP_5
(già Controparte_6 Controparte_7
contumace
Fatti di causa Nell'anno 2017, , all'esito di accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di AV (di seguito senza CP_2
indicazione del tipo sociale) chiedendo di accertarne la responsabilità contrattuale per l'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'articolazione coxo-femorale sinistra, eseguito dal dott. in data 14.1.2013, e di condannarla al risarcimento di tutti i Controparte_8
danni patiti, sia di natura non patrimoniale (danno biologico differenziale permanente e temporaneo, danno morale e esistenziale) quantificati nella complessiva somma di € 358.624,30, che di natura pagina 1 di 9 patrimoniale, consistenti nelle spese di ATP e nelle spese mediche sostenute, quantificate nella somma di € 9.073.
Il ricorrente esponeva che nel corso dell'operazione chirurgica, a causa di manovre errate, il dott.
provocava lo sfondamento dell'acetabolo di sinistra con frantumazione dell'osso CP_8
periacetabolare e formazione di un voluminoso ematoma che causava la compressione del nervo sciatico e la paresi dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno); circostanze, queste, che lo obbligavano anche a sottoporsi il 16.1.2013 ad un secondo intervento chirurgico di aspirazione e liberazione del nervo sciatico dall'ematoma, nel corso del quale veniva espiantata la protesi, drenato l'ematoma del fondo acetabolare unitamente a frammenti ossei e, infine, reimpiantata la protesi.
Si costituiva contestando le domande che chiedeva di rigettare. Dichiarata la volontà di CP_2
chiamare in causa il dott. , domandava che, nel caso di accoglimento delle domande, il CP_8
Tribunale lo condannasse al risarcimento dei danni nei confronti del o che, accertate le Pt_1
rispettive quote di responsabilità, essa fosse condannata solo per la quota di competenza e che il dott.
fosse condannato a rimborsarle ogni somma eventualmente corrisposta al ricorrente in CP_8
eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione della propria quota di responsabilità.
Si costituiva il dott. eccependo l'inammissibilità della sua chiamata in causa e CP_8 contestando nell'an e nel quantum le pretese di parte ricorrente e quanto dedotto e richiesto dalla autorizzato, chiamava in causa di al fine di essere tenuto indenne CP_2 Controparte_7
e manlevato da ogni onere risarcitorio in virtù di polizza assicurativa. non si costituiva. Controparte_7
La causa veniva istruita con il deposito di documenti e l'acquisizione del fascicolo di ATP.
Con ordinanza emessa in data 26.3.2018, il Tribunale di AV, ricondotta la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, riteneva che la parte ricorrente avesse assolto al proprio onere probatorio, attesa:
- la pacifica esistenza del contratto di spedalità intercorso tra il e la struttura sanitaria resistente, Pt_1
convenzionata, che lo aveva ricoverato quale paziente del Servizio Sanitario Nazionale, avvalendosi ex art. 1228 c.c. dell'opera del dott. ; CP_8
- la circostanza, accertata dal CTU dott. e condivisa nelle sue conclusioni dai consulenti di Per_1
parte che avevano partecipato alle operazioni peritali, che in occasione dell'intervento del 14.1.2013 in ragione di una imperita e erronea manovra del sanitario operante si fosse verificato, in sede di acetabolo, un voluminoso edema che imprigionava e strozzava il nervo sciatico provocandone una grave sofferenza ipoanossica fino alla denervazione;
pagina 2 di 9 - la sussistenza del nesso causale tra la condotta negligente del personale sanitario della struttura sanitaria e il danno lamentato da parte ricorrente.
Rilevato che la struttura convenuta e il medico chiamato in causa non avevano fornito adeguata prova che la prestazione professionale fosse stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti fossero stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile, il Tribunale riteneva fondata la domanda svolta dal nei confronti di Pt_1 CP_2
Il Tribunale osservava che “quanto al danno non patrimoniale subito il CTU ha rilevato come la criticata condotta sanitaria tenuta dal personale di parte convenuta abbia cagionato all'attore un maggior danno (tenuto conto degli esiti della protesizzazione) all'integrità psico-fisica di tipo permanente del 24-25% nonché all'integrità psicofisica di tipo temporaneo totale di giorni 30 e parziale al 25% di giorni 60” e, in applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano, a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale liquidava in favore di parte ricorrente “(di anni 62 all'epoca del sinistro e con 25% di I.P. 30 giorni di ITT e 60 giorni di ITP al 25%), la somma di € 96.074,00, già valutata all'attualità e senza personalizzazione alcuna in difetto di prova ed allegazione sul punto”.
Pertanto, condannava a corrispondere al ricorrente la somma di € 96.074, valutata all'attualità, CP_2
a titolo di danno non patrimoniale precisando che “su tale importo, svalutato alla data del sinistro ed anno per anno rivalutato sino alla pubblicazione della sentenza sono dovuti, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, gli interessi legali maturati;
sulla somma così risultante saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 cc che matureranno dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo”.
Il Tribunale accoglieva altresì la domanda anticipata di regresso proposta da e, accertata, sulla CP_2 scorta dell'espletata CTU, l'esclusiva responsabilità per i fatti oggetto di causa del dott. , CP_8
stante la grave imperizia lui imputabile nella esecuzione di un intervento chirurgico di routine, lo condannava a rifondere a quanto condannata a pagare all'attore. CP_2
Inoltre, quanto alla manleva assicurativa, il giudice osservava che la polizza prodotta dal dott.
aveva scadenza in data anteriore (18.12.2012) alla data dell'intervento chirurgico CP_9
(14.01.2013) e non era privato il pagamento del premio per l'anno 2013 e respingeva la domanda.
Il Tribunale infine condannava a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite e il dott. CP_2
a rifonderle in favore di ponendo le spese di CTU definitivamente a carico del CP_8 CP_2
dott. . CP_8
Avverso l'ordinanza proponeva appello il , affidandolo a tre motivi, cui resistevano Pt_1 [...]
(di seguito senza indicazione del tipo sociale), quale società incorporante di e il Controparte_1 CP_2
dott. chiedendone il rigetto. CP_8
pagina 3 di 9 La Corte, negata la chiamata in causa di chiesta dal dott. e Controparte_10 CP_8 disposta la notifica dell'atto di appello nei confronti di (già Controparte_6 [...]
giacché parte del primo grado di giudizio, ne dichiarava la contumacia e rinviava Controparte_7
la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, i difensori del dott. dichiaravano l'intervenuto decesso del proprio CP_8 assistito ai sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c. e la Corte dichiarava l'interruzione della causa. La causa veniva riassunta dal con ricorso ex art. 302 c.p.c. e, costituitasi veniva Pt_1 Controparte_1 trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La Corte, rilevato che la notifica a mezzo posta dell'atto di riassunzione agli eredi del dott.
non era andata a buon fine, rimetteva la causa in istruttoria ed ordinava la rinnovazione CP_8
della notifica nei confronti dei predetti eredi, da individuare nominativamente.
Notificato l'atto di riassunzione a moglie del dott. , la Controparte_4 CP_8 stessa si costituiva rappresentando di aver rinunciato all'eredità del coniuge l'1.12.2021, con atto Rep.
n. 67705, Raccolta n. 32020 a ministero del Notaio dott. registrato in Bari il Persona_2
16.12.2021 al n. 55944 Serie 1T e, pertanto, chiedeva di essere estromessa dal giudizio, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
Assegnato un termine per la notifica dell'atto di riassunzione, i difensori del dichiaravano di Pt_1
aver appurato che il dott. non aveva eredi, avendo i parenti prossimi tutti rinunciato CP_8 all'eredità, e domandavano un rinvio per chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente cui poter notificare l'atto di riassunzione della causa. Nelle more, i difensori del depositavano atto Pt_1
di rinuncia agli atti del giudizio e della domanda nei confronti del dott. . CP_8
Alla successiva udienza del 5.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini ex art. 190 c.p.c., avendo le parti già compiutamente esercitato il diritto di difesa, dato che avevano in precedenza depositato le comparse conclusionali e repliche nei termini concessi ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 24.5.2022, che la causa era stata rimessa sul ruolo per la sola rinnovazione della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti degli eredi di e che, successivamente, non risultando eredi, l'appellante Controparte_8
aveva rinunciato alla domanda nei confronti dei medesimi.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi, di cui si riportano anche i titoli:
1) Errato computo del danno. L'appellante censura la liquidazione del danno biologico da invalidità permanente giacché, nonostante il Tribunale lo abbia qualificato quale danno differenziale, ha poi errato nel calcolo non avendo provveduto a sottrarre al valore economico stabilito per l'invalidità
pagina 4 di 9 complessiva quantificata dal CTU nel 40-42% il valore economico del danno che sarebbe comunque residuato, quantificato dal CTU nel 15-18%;
2) Mancata personalizzazione del danno o riconoscimento del danno morale. L'appellante lamenta che il Tribunale non abbia riconosciuto alcunché a titolo di danno morale o di personalizzazione. A tal proposito, rileva di aver allegato a pagina n. 32 del ricorso di primo grado il mutamento delle proprie abitudini di vita e la perdita di autonomia necessitando di un costante ausilio per attendere alle normali esigenze di vita, circostanze non contestate che, quindi, avrebbero dovute essere poste a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.;
3) La modifica delle abitudini di vita e la mancata specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
L'appellante ribadisce quanto esposto nel secondo motivo e precisa di aver assunto “atteggiamenti di chiusura verso l'esterno” e di essere “dal punto di vista emotivo …una persona distrutta che ha tendenza all'isolamento e all'introversione anche nell'ambito familiare” (p. 34 ricorso primo grado) affermando che tali circostanze non sono state contestate e dunque sono da ritenere provate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
***
Passando all'esame delle censure, il primo motivo merita accoglimento giacché fondato.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ. n. 20894/2024 e n. 26851/2023), la liquidazione del danno c.d. differenziale va effettuata sottraendo dal valore monetario dell'invalidità complessivamente accertata quello corrispondente al grado di invalidità che, comunque, sarebbe residuata in capo al paziente-danneggiato e non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulta inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato a partire dal punto 0. Il danno biologico permanente differenziale, dunque, va calcolato in base ai criteri della causalità giuridica, ossia sottraendo dalla somma corrispondente alla percentuale complessiva del danno subito dal paziente sul piano della causalità materiale, la somma corrispondente alla percentuale di danno non imputabile all'errore medico.
Il Tribunale è, pertanto, incorso in errore nella liquidazione del danno biologico da invalidità permanente patito dal , giacché pur definendolo come “maggior danno (tenuto conto degli esiti Pt_1 della protesizzazione)” (p. 7 della sentenza) ovvero quale danno di tipo differenziale, ha provveduto alla sua liquidazione operando il calcolo monetario in base al valore percentuale del punto 25, muovendo dal punto 0.
Il calcolo verrà fatto all'esito dell'esame dei restanti motivi di appello.
pagina 5 di 9 I motivi di appello nn. 2 e 3 consentono la trattazione congiunta, per omogeneità delle questioni, e sono infondati.
Il Tribunale non si è espresso in ordine al danno morale e non ha precisato espressamente il valore del punto sul quale ha calcolato il danno non patrimoniale, ma, in effetti, ha riconosciuto e liquidato anche il danno morale, oltre a quello biologico.
Infatti, in base alle Tabelle di Milano dell'anno 2018 che ha applicato, tenuto conto dell'età (62 anni) del all'epoca dell'intervento chirurgico e della durata e della percentuale di invalidità Pt_1
temporanea riconosciuta (30 giorni di ITT e 60 giorni di ITP al 25%), se ne deduce che il giudice ha liquidato per l'invalidità temporanea (totale e parziale) la somma di € 4.410 e per quella permanente la somma di € 91.664, somma che nelle predette tabelle corrisponde alla liquidazione del “danno non patrimoniale risarcibile”; dunque, il Tribunale ha provveduto alla liquidazione congiunta (il cosiddetto
“punto pesante”) del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico- fisica suscettibile di accertamento medico-legale nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”.
Pertanto, diversamente da quanto lamentato dall'appellante, il Tribunale ha tenuto in debito conto la sofferenza soggettiva patita da lui patita in conseguenza delle lesioni imputabili alla malpractice medica;
e di tale sofferenza si terrà ugualmente conto nella liquidazione del danno biologico permanente differenziale.
Il Tribunale ha poi correttamente escluso la personalizzazione del danno. Invero, le circostanze allegate nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure (il mutamento delle abitudini di vita, la perdita della propria capacità e autonomia, l'aver assunto “atteggiamenti di chiusura verso l'esterno” e l'essere “dal punto di vista emotivo…una persona distrutta che ha tendenza all'isolamento e all'introversione anche nell'ambito familiare” (p. 34 ricorso primo grado) sono alquanto generiche e, in ogni caso, la pretesa è infondata, perché non si tratta di conseguenze eccezionali, peculiari o anomale, bensì comuni a tutti i soggetti che patiscano le stesse lesioni subite dall'appellante, perché, per quanto normalmente accade, le persone affette da una rilevante menomazione della propria integrità psico-fisica risentono di mutamenti delle proprie abitudini di vita sociali e familiari e della propria autonomia.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, la misura “standard” del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti pagina 6 di 9 da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. Civ. n.
5865/2021 e n. 28988/2019).
Tutto ciò considerato, dovendo riliquidare il danno differenziale in accoglimento del primo motivo, conviene utilizzare le Tabelle di Milano dell'anno 2018 applicate dal Tribunale, per utilmente comparare le stime e verificare in quale misura l'errato calcolo compiuto dal Tribunale abbia comportato una liquidazione del danno inferiore a quella dovuta.
Considerato che il Tribunale, sulla scorta della CTU, accerta nel 40% l'invalidità permanente complessiva e nel 15% quella che sarebbe comunque residuata a seguito dell'intervento chirurgico correttamente eseguito (come si desume dal fatto che il giudice calcola, per differenza, nel 25% il danno che considera maggiore, ossia riferibile all'errore medico) e che su tali valori non v'è alcuna censura, il danno differenziale sarà calcolato in base a dette percentuali.
Secondo i criteri sopra richiamati, il danno biologico permanente differenziale va calcolato sottraendo dall'importo riferito al danno complessivamente subito dal , pari al 40%, l'importo riferito al Pt_1
danno non imputabile all'errore medico, pari al 15%. Pertanto, vista l'età del paziente all'epoca, il danno è pari ad € 182.346 (€ 219.567- € 37.221), anziché € 91.664 come liquidato nell'impugnata ordinanza.
Il danno biologico da invalidità temporanea, dal Tribunale liquidato in € 4.410, non è oggetto di censura.
Dunque, il danno non patrimoniale, calcolato in base alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2018 utilizzate dal primo giudice, ammonta a complessivi € 186.756.
Tale importo, liquidato all'epoca dell'impugnata ordinanza e maggiore di quello con la stessa riconosciuto, devalutato dalla data dell'ordinanza a quella del fatto, è pari a € 182.914,79. Trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria maturata dal sinistro ad oggi e gli interessi legali calcolati su tale somma via via rivalutata, secondo i principi indicati da Cass. SU 1712/1995.
Sulla somma risultante, sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. Da tale importo deve essere sottratta la somma di € 109.887,90 corrisposta all'appellante da
(ora il 13.4.2018 in esecuzione dell'ordinanza impugnata (doc. 5 appellata). CP_2 Controparte_1
In conclusione, l'appello è parzialmente fondato e l'ordinanza deve essere riformata per quanto di ragione.
Nel rapporto tra l'appellante e l'appellata le spese di lite seguono la soccombenza;
Controparte_1
ferma la quantificazione delle spese di primo grado liquidate nell'impugnata ordinanza, perché la parziale riforma della stessa non muta lo scaglione di riferimento, le spese del presente grado sono pagina 7 di 9 liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, (decisum) ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
La rifusione delle spese di lite richiesta da va accolta e, per il Controparte_4
principio di causalità, tali spese devono porsi a carico della parte riassumente.
Sul punto, preme osservare che, dopo la morte di una parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dalla parte che chiede la prosecuzione della causa nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere “qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo” (Cass. Civ. 12987/2020). Dunque, è onere della parte che riassume il processo svolgere i dovuti accertamenti in ordine all'individuazione dei soggetti nei cui confronti richiede che il procedimento sia proseguito.
Nella fattispecie, la rinuncia all'eredità fu espressa con atto pubblico in data 1.12.2021. Non vi è dubbio quindi che, con la normale diligenza, la parte che intendeva riassumere la causa avrebbe avuto il tempo occorrente, esercitando l'ordinaria diligenza, per verificare nel registro delle successioni presso la cancelleria del Tribunale del circondario in cui si aprì la successione, previsto dagli artt. 519 c.c. e 52 disp. att. c.c., l'intervenuta rinuncia all'eredità del dott. da parte della moglie, chiamata CP_8 all'eredità. Tale registro, come espressamente prevede l'art. 53 disp. att. c.c., “può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda”.
Infatti, la dichiarazione di avvenuto decesso avvenne con il deposito di note scritte autorizzate del
25.11.2021 in vista dell'udienza del 7.12.2021 celebratasi con modalità cartolari, l'1.12.2021 intervenne la rinuncia all'eredità da parte della chiamata, il 17.1.2022 fu depositato il ricorso per riassunzione ex art. 302 c.p.c. che fu poi notificato a nel successivo Controparte_4 mese di dicembre 2022. Dunque, dalla rinuncia all'eredità alla notifica dell'atto di riassunzione trascorsero circa un anno, intervallo di tempo, anche tenendo conto del tempo occorrente per l'inserimento della rinuncia, si ritiene del tutto congruo per verificare nel registro delle successioni se vi fosse stata o meno rinuncia all'eredità.
Pertanto, il è tenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute da Pt_1 Controparte_4 che sono liquidate in dispositivo, in relazione all'attività difensiva effettivamente
[...]
svolta, ex DM 55/2014.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa in data 26.3.2018 dal Tribunale di AV nella causa iscritta Parte_1
al r.g. n. 344/2017, a parziale modifica della stessa:
pagina 8 di 9 1) condanna al pagamento in favore di della somma di € 182.914,79, Controparte_1 Parte_1
otre rivalutazione monetaria maturata dal sinistro ad oggi e interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata, secondo i principi indicati da Cass. SU 1712/1995, oltre, sulla somma risultante, interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo e detratta la somma di € 109.914,90 corrisposta da ora in esecuzione dell'ordinanza impugnata;
CP_2 Controparte_1
2) condanna alla rifusione in favore di delle spese processuali del CP_1 Controparte_1 Parte_1 presente grado che liquida in € 1.848 per esborsi ed € 12.000 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
3) condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_4 presente grado che liquida in € 4.608 per compensi oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 3.12.2024.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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