Articolo 248 del Codice civile
Articolo 253Articolo 249
Versione
19 aprile 1942
>
Versione
20 settembre 1975
>
Versione
7 febbraio 2014
Art. 248.

((Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio.
Imprescrittibilita'.)) ((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))

L'azione e' imprescrittibile.

Quando l'azione e' proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente