Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 38
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Sentenza 16 gennaio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, presieduto dal Giudice Nicola Latour. Le parti in causa hanno richiesto la separazione giudiziale, evidenziando una situazione di incompatibilità caratteriale che ha reso impossibile la prosecuzione della convivenza. La ricorrente ha chiesto l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di lei e l'assegnazione della casa coniugale. Il resistente ha concordato con l'affido condiviso e ha richiesto un contributo mensile per il mantenimento della figlia.

Il Giudice ha accolto la domanda di separazione, riconoscendo l'insorgenza di un conflitto insanabile tra i coniugi. Ha quindi approvato l'accordo raggiunto dalle parti, che prevedeva l'assegnazione della casa alla madre, un regime di affido condiviso e dettagliate modalità di frequentazione padre-figlia. La sentenza ha stabilito che le spese ordinarie e straordinarie relative alla casa e alla figlia sarebbero state ripartite equamente, e ha disposto spese compensate. La decisione si fonda sulla necessità di garantire il benessere della minore e di mantenere un equilibrio tra i diritti e i doveri di entrambi i genitori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 38
    Giurisdizione : Trib. Pistoia
    Numero : 38
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

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