Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Stefano Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 213/2024, avente ad oggetto Separazione giudiziale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Valdibrana n. 52, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto
Russo, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via Borgo
Talfano n. 9;
Ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Valdibrana n. 52, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.
Francesco Borsi, presso lo studio del quale elegge domicilio in Pistoia alla via
Macalle n. 14;
Resistente
1
PM in sede;
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 1.2.2024, premetteva di Parte_1
avere contratto matrimonio in Pistoia il 16.6.2012 con e che CP_1
dalla loro unione nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
La ricorrente deduceva che, a causa di incompatibilità caratteriali, era addivenuta alla decisione di separarsi;
allegava che entrambi i coniugi svolgono attività lavorativa per € 1.700 mensili, e richiedeva l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di lei, e assegnazione a sé della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.4.2024, si costituiva in giudizio , il quale deduceva di avere accolto con CP_1 sorpresa l'intenzione della moglie di volersi separare.
Il resistente concordava con l'affido condiviso, il collocamento prevalente della figlia presso la madre, e l'assegnazione a questa della casa coniugale;
richiedeva, infine, di versare € 300 mensili a titolo di mantenimento.
Ad esito di trattative, la causa giungeva all'udienza del 14.1.2025, nella quale le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo e il Tribunale riservava la causa al Collegio per la decisione.
2. Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
2 3. Le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo che di seguito si riporta :
1) assegnazione della casa coniugale sita in Pistoia, Via di Valdibrana n. 52, alla sig.ra affinchè la stessa vi risieda assieme alla figlia;
Parte_1 Per_1
2) anche in ragione della differente quota di proprietà della casa coniugale in capo ad i coniugi (2/3 proprietà della sig.ra ed 1/3 proprietà del sig. Parte_1
, assegnazione delle spese ordinarie inerenti la ridetta abitazione a CP_1
carico integrale della sig.ra e ripartizione delle spese straordinarie Parte_1
nella misura di 2/3 a carico della sig.ra e di 1/3 a carico del sig. Parte_1 [...]
CP_1
3) assegnazione del terreno agricolo adiacente all'abitazione coniugale nella disponibilità esclusiva della sig.ra che ne sosterrà integralmente le Parte_1
spese manutentive ordinarie e straordinarie;
4) nessun assegno di mantenimento in favore della sig.ra godendo i Parte_1
coniugi di redditi propri pressochè equivalenti in virtù di rapporti lavorativi a tempo indeterminato;
5) affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, Per_1
con collocamento residenziale e prevalente presso la madre;
6) regime di frequentazione padre-figlia, per quanto concerne i fine settimana,
a weekend alternati che, stanti le esigenze lavorative di entrambi i coniugi, potranno essere così alternativamente intesi:
- o dal venerdì dall'uscita di scuola sino al sabato alle ore 19.00;
- o dal sabato mattina alla domenica alle ore 19.00;
- o dalla domenica mattina al lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà
a scuola. In quest'ultimo caso, laddove si cadesse in un periodo di Per_1
vacanza e non vi fosse impegno scolastico per la bambina, il padre potrà riaccompagnarla presso la casa materna il lunedì dopo pranzo;
- ogni weekend padre-figlia comprenderà, dunque, un solo pernottamento, per un totale di due pernottamenti al mese;
7) resta inteso che, il primo fine settimana successivo alla pronuncia di separazione, ove la madre sia libera dal turno lavorativo, lo trascorrerà Per_1 con quest'ultima. Diversamente, starà con il padre;
8) regime di frequentazione padre-figlia relativo ai pernottamenti infrasettimanali, il cui calendario verrà concordato tra i coniugi entro il giorno
3 23 di ogni mese in base alle loro turnazioni lavorative, sarà da intendersi come segue:
- due pernottamenti non consecutivi, nel corso della settimana in cui il padre non starà con la figlia durante il weekend e solo nei giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo notturno, da intendersi dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando il padre accompagnerà all'entrata di scuola;
Per_1
- un pernottamento infrasettimanale, nel corso della settimana in cui il padre starà con la figlia anche durante il weekend e solo nei giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo notturno, da intendersi dall'uscita da scuola sino al giorno successivo quando il padre accompagnerà all'entrata di scuola;
Per_1
- nei periodi di interruzione scolastica, ad esempio per le festività o per i mesi estivi, i pernottamenti infrasettimanali, fermo il regime di cui sopra, saranno da intendersi dalle ore 16.00 quando il padre andrà a prendere presso Per_1
la casa materna sino alle ore 15.00 del giorno successivo quando la riporterà
a casa;
9) in caso di coincidenza dei turni lavorativi notturni dei genitori, starà Per_1
con i nonni materni, sempre garantendo i pernottamenti presso il padre nella loro entità e quantificazione ossia per un totale di n. 8 pernottamenti mensili;
10) in aggiunta al suindicato regime di frequentazione padre-figlia, il sig.
[...]
potrà altresì vedere e tenere con sè tutti i pomeriggi qualora sia CP_1 Per_1 libero dal lavoro, dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30, comprendendo quindi anche la cena, oppure dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00, cena esclusa, riaccompagnandola poi presso i nonni materni, ma sempre e solo nei giorni in cui la madre abbia il turno lavorativo pomeridiano;
11) per le vacanze natalizie, il padre terrà con sé per tre giorni, anche Per_1
non consecutivi, da concordarsi preventivamente con la sig.ra Parte_1
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale, quello di Santo Stefano ed il giorno di Capodanno;
12) per le vacanze pasquali, trascorrerà due pernottamenti consecutivi Per_1
presso la residenza paterna, da concordarsi preventivamente con la sig.ra comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Parte_1
Pasquetta;
13) durante le ferie estive, trascorrerà dieci giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore, da concordarsi preventivamente entro il 15 aprile di ogni
4 anno, e nel corso di tali periodi rimarrà sospeso il diritto di visita alla figlia da parte del genitore non collocatario;
14) il compleanno di , 24 luglio, sarà festeggiato in due distinti giorni Per_1
separatamente da ciascun genitore. Pertanto il giorno 24 luglio di ogni anno,
festeggerà il compleanno con uno dei genitori, ed il giorno successivo, o Per_1 altro giorno non distante previamente concordato, lo festeggerà con l'altro.
Resta inteso che il giorno 24 luglio 2025 festeggerà il compleanno con Per_1 la madre. Dall'anno 2026 in poi, seguirà il suindicato regime dell'alternanza;
15) il sig. potrà festeggiare il proprio compleanno assieme alla figlia CP_1
usufruendo di uno dei pernottamenti infrasettimanali concordati oppure di uno dei fine settimana di sua pertinenza;
16) ciascuno dei genitori, qualora decida di usufruire di ulteriori ferie durante l'anno e laddove gli impegni scolastici della figlia lo consentano, esclusivamente in occasione di viaggi o gite da comunicarsi almeno 30 giorni prima, potrà trascorrere ulteriori cinque giorni consecutivi assieme a;
Per_1
17) durante le vacanze estive, trascorrerà altresì dieci giorni anche non Per_1
consecutivi presso la casa estiva dei nonni materni sita in Sarteano, Siena. Nel corso di tale permanenza, il sig. avrà libero diritto di visita alla figlia, CP_1
previa comunicazione ai suoceri;
18) il sig. verserà in favore della figlia un mantenimento CP_1 Per_1 mensile pari ad € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo di Intesa in materia famiglia del Tribunale di Pistoia che quivi si intende integralmente richiamato;
19) il genitore che avrà anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
20) i genitori concordano che le decisioni di maggiore importanza inerenti l'educazione, l'istruzione e la salute della figlia verranno assunte di comune accordo da entrambi, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Sarà onere dei genitori quello di tenersi Per_1
reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
21) ciascun genitore si impegna a garantire all'altro la propria reperibilità, almeno una volta al giorno, quando si trovi assieme alla figlia, in modo che l'altro genitore possa parlare con la bambina anche quando non sono insieme;
5 22) i coniugi concordano nella prosecuzione del pagamento ripartito al 50% tra loro, pari alla somma mensile di € 313,00 ciascuno, del mutuo acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., sino alla sua estinzione;
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4. Si prende atto che le parti hanno rinunciato, in questa sede, alla proposizione della domanda di divorzio.
5. Spese compensate visto l'esito della procedura.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...]
Pistoia il 23.8.1983 e nato a [...] il [...], che hanno CP_1
contratto matrimonio in Pistoia il 16.6.2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (Atto N. 40, P. II, serie A, Anno 2012);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
6