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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 03/11/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 454/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 454/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Valeria Cacchione;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Fulvia Parte_2 Margherita Pessione;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025, e – premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto, in data 26/04/1981, matrimonio concordatario in Bra, CN (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Bra (CN), al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1981), da cui era nata, nel 1983, la figlia , Per_1 da tempo maggiorenne ed autosufficiente, e di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 30/05/2024, su ricorso congiunto di separazione (procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 538/2024) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 30/05/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue oltre che conformi a legge. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e (come sopra generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso
[...] Parte_2 introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Bra, CB, al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1981);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Claudia Carissimi (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 454/2025; promossa da:
(in atti generalizzata), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Parte_1 Valeria Cacchione;
e da:
(in atti generalizzato), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Fulvia Parte_2 Margherita Pessione;
(ricorrenti) e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege) Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto depositato in data 14/05/2025, e – premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto, in data 26/04/1981, matrimonio concordatario in Bra, CN (atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Bra (CN), al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1981), da cui era nata, nel 1983, la figlia , Per_1 da tempo maggiorenne ed autosufficiente, e di essersi separati con sentenza emessa dall'intestato Tribunale in data 30/05/2024, su ricorso congiunto di separazione (procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 538/2024) – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
*** Il ricorso è meritevole di accoglimento. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è, infatti, fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice istruttore nel procedimento per la separazione consensuale (sentenza di separazione del 30/05/2024). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, ritenute dal Collegio congrue oltre che conformi a legge. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di divorzio, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e (come sopra generalizzati), alle condizioni di cui al ricorso
[...] Parte_2 introduttivo del presente giudizio;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bra (CN), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Bra, CB, al n. 18, parte II, serie A, dell'anno 1981);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda