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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
- SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
Carmela Romano consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 287 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 tra
e , elettivamente domiciliati in PA Parte_2
Andria, via Lorenzo Bonomo n. 51, presso lo studio dell'avv. Michele Coratella, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------
--------------------------------------------------------------------------- appellanti
e
elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni, corso NT
Umberto I n. 144, presso lo studio dell'avv. Bruno Cirillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni, corso Controparte_2
Umberto I n. 144, presso lo studio dell'avv. Bruno Cirillo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- appellate
tramite la mandataria con rappresentanza Controparte_3
elettivamente domiciliata in Taranto, via Ovidio n. 22, CP_4 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Mingolla, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti ---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------- interventrice ex art. 111 c.p.c. Conclusioni: all' udienza del 24 gennaio 2025, i difensori delle parti hanno concluso come da rispettive note scritte.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1225/20 del 27.8.20, il Tribunale di Trani ha dichiarato improcedibile la domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito e di ripetizione di indebito proposta dalla e da nei PA Parte_2 confronti della mentre ha accolto quella Controparte_5 riconvenzionale di pagamento del saldo passivo, formulata dalla convenuta nei confronti degli attori, i quali sono stati condannati, rispettivamente in qualità di debitrice principale e fideiussore, al pagamento della somma di €44.866,67 oltre interessi e spese giudiziali.
Con citazione del 22.2.21, notificato alla (già NT [...]
, hanno proposto appello avverso la sentenza la e _5 PA
, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento Parte_2 della loro domanda, con vittoria di spese.
Si è costituita la chiedendo l'interruzione del NT giudizio per essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa.
Dichiarata l'interruzione del processo, si è costituita, a seguito di ricorso in riassunzione degli appellanti, la quale cessionaria del Controparte_2 credito vantato dalla , chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria CP_1 di spese.
Ha spiegato intervento nel processo ex art. 111 c.p.c. la CP_3
quale cessionaria del credito di giusta contratto di
[...] Controparte_2 cessione di crediti pro soluto pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140 del
25 novembre 2021, facendo proprie le conclusioni della cedente.
Invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, all'udienza del 24 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
Motivi della decisione
Va, in via pregiudiziale, delibata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. di quale Controparte_3 cessionaria del credito di Controparte_2
L'eccezione è infondata e va disattesa. Non è in discussione il principio secondo cui la parte la quale agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 5857/22; 24798/20), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 24798/20;
4116/16).
Il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass. 31188/17), regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass. 10200/21).
Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. 31118/17, anche Cass. 15884/19,
4277/23, 26127/24).
Ebbene, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Parte
Seconda n. 140 del 25 novembre 2021, allegato alla comparsa di intervento della sono espressamente indicati i CP_3 CP_3
“crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) […] e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza. […] In particolare, i crediti da finanziamento derivano dalla seguente tipologia di rapporti: finanziamenti (incluse aperture di credito). […] In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa banca cedente alla data di stipulazione, ad eccezione delle posizioni debitorie corrispondenti ai seguenti NDG: a. in relazione ai crediti da finanziamento ceduti da 167054, 276501, 321977, Controparte_2
3191602, 118042, 413525 ed ex 189217” .[…] I crediti sono sorti CP_1 nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021”.
Non v'è, quindi, dubbio che il credito dedotto in giudizio sia compreso tra quelli oggetto della menzionata cessione in blocco, trattandosi di un credito sorto e passato in sofferenza anteriormente al 2021, derivante da un contratto di conto corrente con apertura di credito del 2009 originariamente concluso con (poi Controparte_5 NT
e pacificamente ceduto a che non ricade tra quelli Controparte_2 CP_ esclusi dalla cessione tra e (contrassegnati da CP_3
NDG 167054, 276501, 321977, 3191602, 118042, 413525 ed ex CP_6
), avendo la NDG 3110959 (come da “dichiarazione di
[...] PA avvenuta cessione NDG 3110959” del 10 luglio 2024 di PA [...]
in atti). CP_2
Venendo al merito, col primo motivo di appello si censura la dichiarazione di improcedibilità della domanda principale ex art. 5 d. lgs.
28/10, per non aver gli attori (odierni appellanti) partecipato personalmente al procedimento di mediazione.
La censura è infondata.
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modifiche, in l. n. 98 del
2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore.
La questione giuridica è se la parte sia tenuta a comparire personalmente davanti al mediatore, affinché il tentativo si possa ritenere compiuto, a pena di improcedibilità dell'azione proposta, o se la stessa possa - e in che modo - farsi sostituire.
Il procedimento deformalizzato che si svolge davanti al mediatore offre alle parti un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate, nonché da agevolazioni fiscali. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e di definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.
In tale contesto la figura dell'avvocato è stata introdotta successivamente con l'art. 5, comma 1 bis, quale professionista esperto in tecniche negoziali che assiste la parte nella procedura. L'art. 8, dedicato al procedimento, prevede espressamente che al primo incontro davanti al mediatore debbano essere presenti sia le parti che i loro avvocati.
Orbene, la previsione della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.
Non è previsto, ma neanche escluso che la delega possa essere conferita al proprio difensore.
Deve, quindi, ritenersi che la parte, la quale - per sua scelta o per impossibilità - non possa partecipare personalmente ad un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e, quindi, anche - ma non solo - dal suo difensore.
Tuttavia, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
In tal senso è l'ormai costante orientamento della S.C., secondo cui la parte può sì farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, ma non può conferire tale potere con la procura ad litem conferita al difensore e da questi autenticata, quand'anche con tale procura possa conferirgli - e gli abbia, in ipotesi, conferito - ogni più ampio potere processuale. Perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire da chiunque e, quindi, anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore (in termini,
Cassazione 30379/24; 18106/24; 13029/22).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda di ripetizione di indebito proposta dagli odierni appellanti, per non aver essi partecipato alla mediazione personalmente o tramite un terzo munito di procura sostanziale, non essendo a tal fine sufficiente la procura ad litem conferita al difensore e da questi autenticata, al di là del suo contenuto sostanziale e dei poteri ivi contemplati.
Col secondo motivo di appello, si censura la decisione di accogliere la domanda riconvenzionale, proposta dalla banca, di pagamento del saldo passivo di conto corrente, e non invece quella principale di ripetizione d'indebito, senza aver previamente espletato gli accertamenti contabili necessari ad evidenziare l'indebita applicazione di spese, commissioni ed interessi nel corso del rapporto di conto corrente.
La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
L'appellante non ha ragione di dolersi del mancato esame della domanda principale di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito e di ripetizione di indebito, in quanto precluso dall' improcedibilità della domanda medesima, per difetto di mediazione.
Neppure coglie nel segno la critica relativa all'accoglimento della domanda riconvenzionale di pagamento del saldo, che il giudice ha fondato tanto sull'accertata esistenza della fonte negoziale (contratto di conto corrente con apertura di credito, prodotti in giudizio), mai messa in discussione dagli appellanti, i quali vi hanno persino fondato la propria domanda di accertamento della nullità di talune clausole, quanto sulla ricognizione di debito del 16.6.15, che non ha formato oggetto di disconoscimento da parte del debitore.
Infine, quanto alle “eccezioni concernenti l'applicazione di interessi e voci di spesa illegittimamente applicatii”, il giudice li ha ritenuti “non dimostrati, giacché la domanda di accertamento negativo del credito (e di ripetizione di indebito) è stata dichiarata improcedibile”. In buona sostanza, secondo il Tribunale, la dichiarazione di improcedibilità ha precluso l'esame della questione della nullità parziale del contratto, anche sub specie di eccezione.
Spettava, dunque, all'appellante censurare specificamente tale argomentazione, indicando pertinenti ragioni di dissenso rispetto ad essa.
Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342
c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass.
2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”).
Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio
(Cass. 6396/04).
L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09;
12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06;
3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Tornando al caso di specie, l'appellante avrebbe dovuto investire di specifica censura la motivazione in forza della quale il giudice ha ritenuto di non poter esaminare il merito delle eccezioni di nullità parziale del contratto, ed invece ne ha del tutto prescisso, limitandosi a riproporle, senza introdurre ragioni di dissenso volte a scardinare il fondamento del decisum.
Il che rende la censura, sotto questo profilo, inammissibile.
È appena il caso di aggiungere, solo per completezza di motivazione, che la genericità delle eccezioni di nullità non avrebbe comunque consentito il legittimo espletamento di una c.t.u. contabile. In particolare, con riguardo alla commissione di massimo scoperto, l'appellante si è limitato ad una disamina dei principi giuridici in tema di c.m.s. - che può essere riconosciuta solo se pattuita e nella misura concordata e che sarebbe priva di causa, ove applicata in modo da tradursi in un onere aggiuntivo rispetto agli interessi passivi - senza, tuttavia, entrare nel merito del caso concreto ed il minimo aggancio al contratto oggetto di causa. Allo stesso modo, quanto “all' usura pattizia a seguito di illegittima applicazione dello jus variandi”, l'allegazione è del tutto generica, e non si accompagna alla produzione degli estratti conto, quando invece, per giurisprudenza costante (cfr. SS.UU. n. 19597/2020), il debitore il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale
(corrispettivi o moratori), la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In conclusione, a parte il profilo – insuperabile - di inammissibilità della censura, è evidente la carenza assertiva e probatoria in cui è incorsa parte attrice, cui non può sopperire d'ufficio il giudice, neppure mediante una consulenza tecnica d'ufficio, alla luce del principio secondo cui 'iudex iuxta alligata et probata iudicare debet'.
Col terzo motivo di appello si censura la condanna al pagamento del saldo passivo di conto corrente anche nei confronti del fideiussore, pur senza la produzione del contratto di fideiussione, necessaria anche al fine di verificare l'eventuale violazione della normativa antitrust.
La censura è infondata, non avendo il contestato, nella fase Parte_2 iniziale del giudizio di primo grado, la propria qualità di fideiussore, che, al contrario, ha posto a fondamento della propria domanda di accertamento della nullità parziale del contratto di conto corrente, rispetto alla quale non avrebbe altrimenti avuto legittimazione attiva (cfr. pg. 1 citazione: “Per la società […], in persona del legale Pt_1 rappresentante […], quest'ultimo anche in proprio Parte_2 quale garante e fideiussore”).
Quanto, invece, all'eccezione di nullità della fideiussione, mancano gli elementi di fatto per affermare che il contratto riproduca le clausole sub artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie (c.d. fideiussione omnibus) predisposto dall'ABI, che la Banca d'Italia, quale Autorità garante della concorrenza tra gli istituti di credito, con provvedimento n. 55 del 2005, ha ritenuto in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a, della l. 287/1990, in quanto prodotto di un'intesa anticoncorrenziale.
Ad ogni modo, la violazione in oggetto, nella specie non accertata, non comporta la nullità dell'intero contratto.
In tal senso si è, infatti, pronunciata la Cassazione a sezioni unite, enunciando il principio di diritto - cui questa Corte intende dar continuità
- secondo il quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e
101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, salvo che la parte interessata alla caducazione dell'intero assetto negoziale dimostri la interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto (Cass., Sez. Un. n. 41994/21; Cass., n.
24044/19).
Tale conclusione è del resto pienamente conforme a quanto la Corte di
Giustizia ha da tempo affermato in materia, stabilendo che la sanzione della nullità si applica alle sole clausole dell'accordo o della decisione colpite dal divieto, a meno che dette clausole risultino inseparabili dall'accordo o dalla decisione stessi, nel qual caso soltanto essi saranno travolti integralmente (Corte Giustizia, 30/06/1966, C- 56/65, LTM;
Corte Giustizia, 01/09/2008, C- 279/06, CEPSA).
Di conseguenza, alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde - per le ragioni suesposte - la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti, che non avrebbero concluso il contratto "senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità", secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (articolo 1419 c.c., comma 1).
E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione.
La regola dell'articolo 1419,1° c., c.c., infatti, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la
"conservazione", in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale.
Da ciò deriva il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che
è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
In particolare, spetta all'interessato dimostrare che la parte colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass., 05/02/2016, n. 2314).
In conclusione, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'articolo 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice;
di contro, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n.
11673).
Ebbene, in difetto di prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalle clausole nulle, che peraltro gli appellanti difficilmente avrebbero potuto fornire, avendo prospettato la questione della violazione della normativa antitrust solo in appello, va esclusa la nullità dell'intera fideiussione.
Il rigetto dei primi tre motivi di appello comporta l'assorbimento del quarto, relativo alla regolazione delle spese, in quanto subordinato all'accoglimento delle altre censure e, quindi alla fondatezza del gravame.
Le spese giudiziali, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e da PA [...]
avverso la sentenza n. 1225/20 del 27.8.20 emessa dal Parte_2
Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore della
[...]
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate Controparte_3 in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co.
1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Il consigliere estensore Il presidente
Carmela Romano Filippo Labellarte