Articolo 340 del Codice di procedura civile
Articolo 339Articolo 336
Versione
21 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 1949
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Versione
1 gennaio 1951
Art. 340.
(( (Riserva facoltativa d'appello contro sentenze non definitive). )) ((Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279, l'appello puo' essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non puo' piu' farsi, e se gia' fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente appello)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 1951
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