Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00294/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00077/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati AL Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e U.T.G. - Prefettura di Torino, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio-rigetto formatosi in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1199/1971 sul ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno presentato in data 13.09.2023 per l’annullamento dei provvedimenti infra indicati, del decreto prot. n. -OMISSIS-/D Area I/ter in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023 ed impugnato col ricorso gerarchico, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, con conseguente invito a provvedere entro 150 giorni alla cessione delle armi e munizioni detenute, ove occorrer possa, della segnalazione del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza “ -OMISSIS- ” di Torino, acquisita in data 12.9.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti ed impugnata col ricorso gerarchico, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso del relativo procedimento e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione a norma di legge.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/9/2025:
declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto della Provincia di Torino sulla istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 30.06.2025 avente ad oggetto il decreto prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Prefetto della Provincia di Torino di provvedere sulla istanza di riesame con l’emanazione del provvedimento conclusivo entro il termine di 30 giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad Acta in caso d’inerzia, nel ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 12.12.2023 ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1199/1971 sul ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno presentato in data 13.09.2023 per l’annullamento dei provvedimenti infra indicati: del decreto prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023 ed impugnato col ricorso gerarchico, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, con conseguente invito a provvedere entro 150 giorni alla cessione delle armi e munizioni detenute, ove occorrer possa, della segnalazione del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza “ -OMISSIS- ” di Torino, acquisita in data 12.9.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti ed impugnata col ricorso gerarchico, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AL AD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato condannato con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di Torino alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per il reato previsto dagli artt. 56 e 319- quater c.p. commesso a danno del gestore di una discoteca quando rivestiva la carica di consigliere comunale di Torino.
Al ricorrente è stato addebitato il tentativo di induzione del predetto gestore a promettere utilità non dovute per far cessare la sua attività di denuncia di abusi edilizi.
Il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, ha disposto l’ammissione all’affidamento in prova del ricorrente e ha prescritto, tra l’altro, il divieto di detenzione di armi e di altri strumenti utilizzabili per l’offesa alla persona per l’intero periodo di esecuzione della pena.
A seguito dell’affidamento in prova sopra indicato, in data -OMISSIS- la Questura di Torino, Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha invitato il Commissariato di Pubblica Sicurezza “ -OMISSIS- ” di Torino a provvedere immediatamente al ritiro delle armi, delle munizioni e dei titoli di Polizia in materia di armi detenuti dal ricorrente, ritiro che è avvenuto in data 19 maggio 2023.
Successivamente, in data -OMISSIS- il Commissariato di Pubblica Sicurezza “ -OMISSIS- ” di Torino ha inviato al Prefetto una segnalazione per l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato al divieto di detenzione di armi e/o munizioni di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18 giugno 1931).
Per effetto di tale segnalazione, il Prefetto della Provincia di Torino – senza inviare l’avviso di avvio del procedimento ai sensi art. 7 L. n. 241/1990 in ragione delle “ particolari esigenze di celerità dello stesso ” – ha emesso il decreto prot. n. -OMISSIS- in data 1° giugno 2023, con cui ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente con conseguente invito alla loro cessione entro 150 giorni dalla notifica del provvedimento.
La motivazione del decreto si fonda sui seguenti presupposti: l’ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Torino di ammissione alternativa all’affidamento in prova ai servizi sociali in sostituzione della pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione comminata con sentenza n. -OMISSIS- emessa dalla Corte d’Appello di Torino, divenuta definitiva il 25 gennaio 2022, per i reati di cui agli artt. 110, 56, 81 cpv., 319- quater c.p.; la prescrizione imposta dal Tribunale di Sorveglianza con cui è disposto il divieto di detenere armi e altri strumenti utilizzabili per l’offesa della persona; un “ trascorso del giugno 2020 ” per concorso in bancarotta fraudolenta e una “ denuncia del 2015 ” per abuso d’ufficio, rialzo e ribasso fraudolento, truffa e associazione per delinquere.
In definitiva, il decreto, muovendo dal presupposto per cui il divieto di detenzione delle armi può essere giustificato dal “ venir meno del requisito della buona condotta ”, ha concluso nel senso che “ la condotta trasgressiva posta in essere dal sig. -OMISSIS-, per la quale è stato condannato, deponga per un giudizio prognostico negativo in ordine al possesso in capo al medesimo dei requisiti di assoluta affidabilità richiesti per la detenzione delle armi ”.
Il predetto decreto è stato impugnato dal ricorrente mediante ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno, presentato in data 13 settembre 2023, sul quale si è formato il silenzio-rigetto in data -OMISSIS-, essendo decorsi novanta giorni senza che l’Autorità adita abbia emesso la decisione gerarchica.
Avverso il decreto prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e il silenzio-rigetto formatosi in data -OMISSIS- è insorto il ricorrente, il quale ne lamenta l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) “ Violazione degli artt. 3 e 7 L. 241/1990 per difetto della comunicazione di avvio del procedimento e per conseguente carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ”;
2) “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 R.D. 18.6.1931 n. 773 e s.m.i. e degli artt. 3 e ss. L. 241/1990 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione ”.
L’Ufficio Territoriale del Governo di Torino e il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
Pendente il ricorso, in data 3 maggio 2025 il ricorrente ha esaurito positivamente il periodo di affidamento in prova quale misura alternativa alla detenzione a cui era stato condannato dalla Corte d’Appello di Torino nel 2020.
Per effetto della conclusione dell’affidamento in prova, è scaduta altresì in pari data 3 maggio 2025 la prescrizione del divieto di detenzione di armi impartita dal Tribunale di Sorveglianza al ricorrente.
In data 30 giugno 2025 il ricorrente ha presentato al Prefetto un’istanza di riesame del decreto 1° giugno 2023 prot. n. -OMISSIS-, evidenziando gli elementi che consentirebbero di rivalutare favorevolmente la sua condotta con prognosi di affidabilità ai fini della detenzione delle armi.
L’istanza di riesame è rimasta priva di riscontro.
In data 17 settembre 2025 il ricorrente ha notificato motivi aggiunti, destinati a valere anche come ricorso autonomo, con i quali ha impugnato il silenzio serbato dal Prefetto sull’istanza e ha richiesto la declaratoria dell’obbligo della Prefettura di provvedere alla luce dei seguenti motivi, così testualmente rubricati: “ Violazione dell’art. 2 L. 241/1990 in relazione all’art. 97 della Costituzione ed all’art. 39 del R.D. 18.6.1931 n. 773 e s.m.i. ”.
Il ricorrente ha ritenuto di poter cumulare nello stesso processo plurime domande soggette a riti diversi ex art. 32 c.p.a. in ragione della circostanza per cui il provvedimento prefettizio gravato e il silenzio serbato sulla successiva istanza di revoca del divieto di detenzione di armi si inseriscono all’interno della medesima azione amministrativa.
Il ricorrente ha inoltre evidenziato che la connessione discende altresì dalla graduazione delle domande cumulate, posto che l’interesse principale si concentra sulla declaratoria dell’obbligo della Prefettura di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce delle argomentazioni esposte nell’istanza: pertanto la domanda sul silenzio viene espressamente qualificata come domanda principale da esaminare prioritariamente nell’ordine prescelto dalla parte ricorrente, -OMISSIS- l’insegnamento reso dall’Adunanza Plenaria n. 5/2015, mentre la domanda demolitoria dovrebbe essere esaminata dal Tribunale soltanto in via subordinata, vale a dire nel caso in cui la domanda contra silentium dovesse essere rigettata o dichiarata inammissibile.
Qualora invece il T.A.R. si pronunciasse favorevolmente sulla domanda contra silentium , il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso principale, preferendo attendere l’esito del riesame della Prefettura.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato nuovi documenti tra i quali la nota 23 luglio 2025 della Prefettura indirizzata al Commissariato di P.S. -OMISSIS- di richiesta di parere sull’affidabilità del ricorrente ai fini della detenzione delle armi, seguita da una nota di sollecito del 25 settembre 2025 della stessa Prefettura.
Le parti costituite hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
La domanda finalizzata alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Prefetto della Provincia di Torino è fondata per le ragioni appresso indicate.
Il Collegio non ignora l’orientamento giurisprudenziale -OMISSIS- cui va esclusa la sussistenza in capo alla Pubblica amministrazione dell’obbligo di provvedere in ordine alle istanze del privato volte all’esercizio del potere di autotutela, “ non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (vedasi ex multis Consiglio di Stato 7655/2019) ” (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 3 febbraio 2020, n. 108; cfr. altresì T.A.R. Umbria, Sez. I, 23 maggio 2022, n. 323, quest’ultima espressamente richiamata dalla Difesa erariale).
È anche noto che il suesposto principio, dal quale consegue, come corollario, l’impossibilità di fare ricorso alla procedura del silenzio-rifiuto, trova il proprio fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013, n. 3634).
Tuttavia, ferma restando la validità del principio appena evocato nella generalità dei casi, il Collegio ritiene che allo stesso possa farsi eccezione nel caso di specie.
Invero, occorre muovere dal rilievo in base al quale l’art. 39 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, a differenza di altre fattispecie normative che prevedono un termine di efficacia alle misure amministrative limitative della sfera giuridica dei destinatari, non stabilisce una durata circoscritta nel tempo al divieto disposto dal Prefetto. Tuttavia, considerato che la potestà attribuita dalla norma all’autorità di pubblica sicurezza è giustificata, sotto il profilo funzionale, dalle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti da parte di soggetti che non diano affidamento di non abusare delle armi, il provvedimento inibitorio adottato non può avere efficacia sine die . Invero, un’interpretazione di segno contrario farebbe sorgere seri dubbi sulla legittimità costituzionale della disciplina in argomento, in relazione al principio di buon andamento dell’amministrazione pubblica (art. 97 Cost.) e ai connessi canoni di ragionevolezza e proporzionalità, non rispondendo ad alcun interesse pubblico la protrazione a tempo indeterminato del divieto, laddove sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità in precedenza espresso.
S’impone, dunque, un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, talché, a fronte della mancanza di un limite temporale di efficacia del provvedimento di divieto di detenzione di armi, come contrappeso, deve riconoscersi in capo al destinatario un interesse giuridicamente protetto a ottenere, dopo il decorso di un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che abbiano mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, un aggiornamento della propria posizione e, in caso di esito positivo, la revoca dell’atto inibitorio (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 25 gennaio 2022, n. 84; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 1° agosto 2022, n. 5199).
Va aggiunto che laddove, come nella specie, il ricorrente abbia tempestivamente impugnato il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi, non risulta in alcun modo eluso il termine di decadenza, sicché il ricorrente, per un verso, può reclamare la valutazione delle sopravvenienze fattuali intervenute in data successiva al decreto prefettizio ex art. 39 T.U.L.P.S. e, per altro verso, può richiedere al contempo all’Amministrazione di rivalutare le circostanze fattuali pregresse, qualora siano state poste erroneamente a fondamento dello stesso decreto, tanto più alla luce del fatto che il ricorrente non ha partecipato al procedimento che si è concluso con l’adozione del provvedimento prefettizio del 1° giugno 2023, poiché l’Amministrazione non gli ha notificato l’avviso di avvio del procedimento ai sensi art. 7 L. n. 241/1990 in ragione di supposte “ particolari esigenze di celerità dello stesso ”, invero assai dubbie, in quanto in data 19 maggio 2023 gli Ufficiali del Commissariato P.S. “ -OMISSIS- ” avevano già ritirato al ricorrente sia le armi sia il porto d’armi. Nel caso in esame, alla richiesta di rivalutazione delle circostanze pregresse, l’istanza di riesame ha aggiunto l’evidenziazione delle circostanze sopravvenute rappresentate dalla positiva espiazione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, nonché il rilevante lasso temporale trascorso sia dalle condotte contestate in sede penale (2017) sia dalla stessa condanna in sede di Corte d’Appello (-OMISSIS-).
Pertanto, rimanendo indiscussa l’ampia discrezionalità (sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti) riservata in materia all’autorità prefettizia, cui è rimesso il prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti segnalate dall’interessato, nonché di quelle acquisibili d’ufficio, nella fattispecie in esame si riespande il generale obbligo di pronunciarsi sull’istanza di revisione del privato, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 21 maggio 2015, n. 2859; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 192; T.A.R. Piemonte, Sez. III, 27 giugno 2023, n. 645).
Né tale conclusione può essere revocata in dubbio sulla base del mancato decorso del termine di cinque anni dall’adozione del divieto di detenzione di armi di cui viene chiesta la revoca. Detto termine, menzionato dalla circolare del Ministero dell’Interno del 25 novembre 2020 e talvolta richiamato dalla giurisprudenza, non costituisce un termine perentorio previsto dalla legge, ma è frutto di una elaborazione della prassi e della giurisprudenza da adattarsi caso per caso in relazione alle peculiarità della situazione concreta. I documenti da ultimo depositati dall’Avvocatura dello Stato, e segnatamente la richiesta di parere al Commissariato di P.S. ed il successivo sollecito, sottendono l’ammissione della doverosità del riesame richiesto dal ricorrente. In buona sostanza, il procedimento di riesame è stato avviato dalla Prefettura, ma non è stato concluso per ragioni procedimentali contingenti (mancata acquisizione del parere del Commissariato), e non per il disconoscimento dell’interesse legittimo del ricorrente a ottenere risposta sull’istanza.
Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di riesame e riconoscersi il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato (ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. n. 241 del 1990).
Per quanto precede il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto e, per effetto della graduazione delle domande, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Si assegna a tal fine all’Amministrazione intimata il termine di giorni trenta – decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza – per adottare le proprie determinazioni finali.
La discrezionalità delle valutazioni implicate dall’esame della domanda del ricorrente e l’insussistenza di particolari ragioni di urgenza inducono il Tribunale a differire la richiesta nomina del commissario ad acta , che verrà disposta, su istanza del ricorrente, solo in caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione, a carico della quale verranno poste le relative spese.
Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda esaminata, fermo peraltro l’obbligo dell’Amministrazione soccombente di rifondere al ricorrente le somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nel termine di trenta giorni, con la decorrenza indicata in motivazione.
Spese compensate, salva la rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO NA, Presidente
AL AD, Primo Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL AD | RO NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.