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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/06/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 368 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa RA Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 368 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. ALICI MANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. ALICI MANUELA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 27/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.03.2008 e 20.11.2011,
i figli e RA;
ER
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati fissando la propria dimora ove ognuno lo riterrà opportuno con obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e RA verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con ER la madre nella casa coniugale ubicata in Coriano (RN) in via Caduti di Nassirya n. 6, che viene assegnata, con tutto l'arredo e i beni mobili ivi contenuti alla sig.ra la quale sosterrà integralmente le spese CP_1 relative alle utenze mentre le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno suddivise in egual misura tra i coniugi;
3) i coniugi concordano di organizzare settimanalmente le modalità di collocamento dei minori presso le rispettive abitazioni.
Ciascun genitore, per il periodo in cui i figli saranno presso di loro, avrà la diretta responsabilità della quotidianità dei figli ivi compresi, tra l'altro, la somministrazione dei pasti, l'accertamento dello svolgimento dei compiti scolastici, l'accompagnamento alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche nonché al riposo;
precisamente il padre terrà con sé i figli, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 08,00 del giorno successivo e la settimana seguente il lunedì e il mercoledì dalle 18,30 alle ore 08,00 del giorno successivo ed il sabato dall'uscita di scuola sino all'entrata del lunedì mattina così a ripetersi;
4) nel periodo estivo verranno mantenuti i medesimi giorni di collocazione dei minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, le relazioni sociali degli stessi e dei turni di lavoro di entrambi i genitori: conseguentemente il padre andrà a prendere i figli a casa della madre all'orario che si riservano di concordare fra loro in base alle dette esigenze;
5) sempre nel periodo estivo ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli un periodo di vacanza, anche di 15 giorni consecutivi, con preavviso all'altro genitore di almeno 15 giorni.
Il genitore affidatario dovrà comunicare tempestivamente all'altro genitore il luogo di temporanea permanenza e di agevolare la richiesta di contatto con l'altro genitore. Le spese che ciascun genitore sosterrà pagina 2 di 5 per effettuare con i figli viaggi, vacanze, escursioni, divertimenti di vario genere e natura sono in capo al genitore che le effettua;
6) i figli trascorreranno le vacanze Natalizie (dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 6/1) e (dal giovedì Per_2 santo alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al martedì compreso) alternativamente con il padre e la madre;
7) I compleanni dei genitori e dei figli, nonché la Festa del Papà e della mamma, verranno organizzati considerando i desideri dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, viene indicata come linea guida la regola dell'alternanza;
8) i figli saranno liberi di frequentare gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore e di conservare rapporti significativi con essi ed i genitori cerche-ranno di facilitarne gli incontri;
9) tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed i relativi impegni di spese straordinaria verranno assunte concordemente tra i genitori i quali, anche individualmente, hanno diritto di accesso alle informazioni di natura medica, scolastica e di qualsiasi informazione che li riguardi;
10) i coniugi danno atto di essere indipendenti economicamente e di aver, altresì, definito ogni ulteriore rapporto economico patrimoniale sorto in di-pendenza ed in costanza di matrimonio, e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione;
11) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante la permanenza presso di sé e pertanto non è previsto alcun assegno a loro carico;
12) tutte le spese straordinarie sanitarie afferenti i figli e RA saranno sostenute dai genitori nella ER misura del 50% ciascuno e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: visite specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche), spese sanitarie, farmaci prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi;
13) tutte le spese straordinarie relative all'istruzione afferenti i figli e RA saranno sostenute dai ER genitori nella misura del 50% ciascuno, e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: tasse scolastiche, libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola (anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica, libri di testo universitari nonché materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qua-lora la scelta di frequentare l'università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall'Università per pagina 3 di 5 attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica, uscite didattiche e gite scolastiche, mensa, trasporto pubblico (bus, metro, treno);
14) tutte le spese straordinarie relative allo sport e attività ludico-ricreative afferenti i figli e RA ER saranno sostenute dai genitori nella mi-sura del 50% ciascuno, e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: per una attività sportiva o artistica (es. musica o danza) o scoutistica o ricreativa, comprensiva dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento
(la frequentazione di più di un'attività è subordinata al preventivo accordo tra i genitori);
15) L'assegno unico verrà attribuito in egual misura tra i coniugi come già in corso;
16) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione e detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise in egual misura tra i coniugi. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi e/o indennità disposti da enti pubblici e/o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
17) Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ovvero le piccole spese per la gestione ordinaria delle attività svolte dai minori, comunicherà l'importo all'altro genitore possibilmente entro il mese successivo all'esborso, con le ricevute fiscali, gli scontrini di spesa o altri documenti attestanti la spesa. Il genitore che è tenuto al rimborso provvederà alla rifusione entro il mese successivo. Qualora il genitore interpellato non provveda al rimborso, il genitore che ha anticipato la spesa potrà agire in giudizio per ottenere il recupero coattivo, previo invio di formale messa in mora;
18) i coniugi si danno reciproca autorizzazione ad espatriare, senza limiti di distanza, anche con i propri figli,
e quindi si rilasciano reciproca autorizzazione a richiedere e ritirare i certificati di identità per l'espatrio dei figli minori o, ove necessario, a richiederne l'inserimento nel proprio passaporto.
-Inoltre, come detto in premessa, il sig. , in esecuzione degli accordi di separazione, ha Controparte_2 ceduto e costituito usufrutto vitalizio a favore della sig.ra come da atto notarile dott.sa CP_1 [...]
del 21/02/2023 Rep. 1059 / Racc. 939 registrato a Rimini il 22/02/2023 al n. 1706 Serie 1T sulla Per_3 consistenza immobiliare sita in Comune di Coriano, alla Via Caduti di Nassirya n. 6 (doc. 3), già casa coniugale, ove, pertanto i figli e RA continueranno a vivere con e presso la madre. ER
I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere mai interrotto la separazione e di non avere mai ripreso la convivenza;
il sig. ha da subito stabilito la propria abitazione in altro luogo idoneo ad Controparte_2 far permanere i propri figli e ora si impegna a trasferirvi la propria residenza, nei tempi tecnici per poter assolvere all'incombenza.
pagina 4 di 5 Le parti dichiarano di non avere nessuna volontà di riprendere la propria convivenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 il 15.05.2010 in Coriano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Coriano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa RA Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 368 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'Avv. ALICI MANUELA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. ALICI MANUELA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 27/02/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 15.03.2008 e 20.11.2011,
i figli e RA;
ER
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 8.05.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati fissando la propria dimora ove ognuno lo riterrà opportuno con obbligo del reciproco rispetto;
2) i figli minori e RA verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e vivranno con ER la madre nella casa coniugale ubicata in Coriano (RN) in via Caduti di Nassirya n. 6, che viene assegnata, con tutto l'arredo e i beni mobili ivi contenuti alla sig.ra la quale sosterrà integralmente le spese CP_1 relative alle utenze mentre le spese straordinarie relative alla casa coniugale saranno suddivise in egual misura tra i coniugi;
3) i coniugi concordano di organizzare settimanalmente le modalità di collocamento dei minori presso le rispettive abitazioni.
Ciascun genitore, per il periodo in cui i figli saranno presso di loro, avrà la diretta responsabilità della quotidianità dei figli ivi compresi, tra l'altro, la somministrazione dei pasti, l'accertamento dello svolgimento dei compiti scolastici, l'accompagnamento alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche nonché al riposo;
precisamente il padre terrà con sé i figli, il mercoledì e il venerdì dalle ore 18,30 alle ore 08,00 del giorno successivo e la settimana seguente il lunedì e il mercoledì dalle 18,30 alle ore 08,00 del giorno successivo ed il sabato dall'uscita di scuola sino all'entrata del lunedì mattina così a ripetersi;
4) nel periodo estivo verranno mantenuti i medesimi giorni di collocazione dei minori, compatibilmente con gli impegni scolastici, le relazioni sociali degli stessi e dei turni di lavoro di entrambi i genitori: conseguentemente il padre andrà a prendere i figli a casa della madre all'orario che si riservano di concordare fra loro in base alle dette esigenze;
5) sempre nel periodo estivo ciascun genitore avrà il diritto di trascorrere con i figli un periodo di vacanza, anche di 15 giorni consecutivi, con preavviso all'altro genitore di almeno 15 giorni.
Il genitore affidatario dovrà comunicare tempestivamente all'altro genitore il luogo di temporanea permanenza e di agevolare la richiesta di contatto con l'altro genitore. Le spese che ciascun genitore sosterrà pagina 2 di 5 per effettuare con i figli viaggi, vacanze, escursioni, divertimenti di vario genere e natura sono in capo al genitore che le effettua;
6) i figli trascorreranno le vacanze Natalizie (dal 23/12 al 31/12 e dal 01/01 al 6/1) e (dal giovedì Per_2 santo alla domenica di Pasqua e dal lunedì dell'Angelo al martedì compreso) alternativamente con il padre e la madre;
7) I compleanni dei genitori e dei figli, nonché la Festa del Papà e della mamma, verranno organizzati considerando i desideri dei figli, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
in caso di disaccordo, viene indicata come linea guida la regola dell'alternanza;
8) i figli saranno liberi di frequentare gli ascendenti e i parenti di ciascun genitore e di conservare rapporti significativi con essi ed i genitori cerche-ranno di facilitarne gli incontri;
9) tutte le decisioni di maggior interesse riguardanti i figli ed i relativi impegni di spese straordinaria verranno assunte concordemente tra i genitori i quali, anche individualmente, hanno diritto di accesso alle informazioni di natura medica, scolastica e di qualsiasi informazione che li riguardi;
10) i coniugi danno atto di essere indipendenti economicamente e di aver, altresì, definito ogni ulteriore rapporto economico patrimoniale sorto in di-pendenza ed in costanza di matrimonio, e pertanto dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e/o ragione;
11) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli durante la permanenza presso di sé e pertanto non è previsto alcun assegno a loro carico;
12) tutte le spese straordinarie sanitarie afferenti i figli e RA saranno sostenute dai genitori nella ER misura del 50% ciascuno e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: visite specialistiche (ivi comprese cure dentistiche e oculistiche), spese sanitarie, farmaci prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari, occhiali, lenti a contatto e relativi liquidi;
13) tutte le spese straordinarie relative all'istruzione afferenti i figli e RA saranno sostenute dai ER genitori nella misura del 50% ciascuno, e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: tasse scolastiche, libri di testo, assicurazione, materiale scolastico e cancelleria di inizio anno, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dalla scuola (anche in relazione a programmi di studio differenziati) per attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica, libri di testo universitari nonché materiale tecnico ed informatico richiesto da istituti universitari sia pubblici che privati, qua-lora la scelta di frequentare l'università sia stata oggetto di accordo tra i genitori, con la precisazione che nel materiale scolastico va compresa anche la dotazione richiesta dall'Università per pagina 3 di 5 attività sportiva, tecnica e informatica rientrante nella programmazione didattica, uscite didattiche e gite scolastiche, mensa, trasporto pubblico (bus, metro, treno);
14) tutte le spese straordinarie relative allo sport e attività ludico-ricreative afferenti i figli e RA ER saranno sostenute dai genitori nella mi-sura del 50% ciascuno, e a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono: per una attività sportiva o artistica (es. musica o danza) o scoutistica o ricreativa, comprensiva dei costi per la relativa iscrizione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento
(la frequentazione di più di un'attività è subordinata al preventivo accordo tra i genitori);
15) L'assegno unico verrà attribuito in egual misura tra i coniugi come già in corso;
16) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione e detrazioni fiscali per i figli a carico saranno suddivise in egual misura tra i coniugi. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi e/o indennità disposti da enti pubblici e/o privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie;
17) Il genitore che ha anticipato le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo ovvero le piccole spese per la gestione ordinaria delle attività svolte dai minori, comunicherà l'importo all'altro genitore possibilmente entro il mese successivo all'esborso, con le ricevute fiscali, gli scontrini di spesa o altri documenti attestanti la spesa. Il genitore che è tenuto al rimborso provvederà alla rifusione entro il mese successivo. Qualora il genitore interpellato non provveda al rimborso, il genitore che ha anticipato la spesa potrà agire in giudizio per ottenere il recupero coattivo, previo invio di formale messa in mora;
18) i coniugi si danno reciproca autorizzazione ad espatriare, senza limiti di distanza, anche con i propri figli,
e quindi si rilasciano reciproca autorizzazione a richiedere e ritirare i certificati di identità per l'espatrio dei figli minori o, ove necessario, a richiederne l'inserimento nel proprio passaporto.
-Inoltre, come detto in premessa, il sig. , in esecuzione degli accordi di separazione, ha Controparte_2 ceduto e costituito usufrutto vitalizio a favore della sig.ra come da atto notarile dott.sa CP_1 [...]
del 21/02/2023 Rep. 1059 / Racc. 939 registrato a Rimini il 22/02/2023 al n. 1706 Serie 1T sulla Per_3 consistenza immobiliare sita in Comune di Coriano, alla Via Caduti di Nassirya n. 6 (doc. 3), già casa coniugale, ove, pertanto i figli e RA continueranno a vivere con e presso la madre. ER
I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere mai interrotto la separazione e di non avere mai ripreso la convivenza;
il sig. ha da subito stabilito la propria abitazione in altro luogo idoneo ad Controparte_2 far permanere i propri figli e ora si impegna a trasferirvi la propria residenza, nei tempi tecnici per poter assolvere all'incombenza.
pagina 4 di 5 Le parti dichiarano di non avere nessuna volontà di riprendere la propria convivenza.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e CP_1 CP_2 il 15.05.2010 in Coriano (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente
[...] trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Coriano (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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