CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 30/05/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott. Lucio Benvegnù Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 186 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, in punto:
assicurazione contro i danni;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Aloma Piazza per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Campeis per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 525/2024, rep. 667/2024, pronunciata in data
29.4.2029 dal Giudice del Tribunale di Udine, Dott. Calienno, nel contenzioso rubricato al n. 2457/2021 R.G., pubblicata in data 29.4.2024 e notificata in data 2.5.2024,
rigettarsi qualsivoglia richiesta e/o eccezione formulata da ed accogliersi CP_1
le seguenti conclusioni: nel merito in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame, respingersi la domanda di condanna generica ex art. 278 formulata da
[...]
per insussistenza dei presupposti per le ragioni tutte esposte. In subordine, CP_1
nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. formulata da dichiarare CP_1
la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Udine nella parte in cui è stata pronunciata condanna generica ex art. 278 c.p.c. non seguita da ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum;
in accoglimento del secondo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di risarcimento del CP_1
danno all'immagine perché infondata in fatto ed in diritto, non avendo controparte assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente e non essendovi i presupposti per imputare a una mala gestio con riferimento alla questione del Parte_1
risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti del in accoglimento del Per_1
terzo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di liquidazione degli CP_1
interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sulla somma di euro 200.000 dalla stessa versato ai prossimi congiunti ciò stante il difetto dei presupposti applicativi della norma Per_1
succitata, dichiarando altresì la nullità della sentenza di primo grado sul punto per
2 motivazione apparente. Per l'effetto, accertato che ha provveduto a Parte_1
dare esecuzione integrale alla sentenza di primo grado, erogando in data 23.5.2024
anche la somma corrispondente agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sull'importo di euro 200.000 (pari ad euro 97.648,36, cfr. doc. 4 appello) e versando in data 24.7.2024
la somma di euro 30.162,33 corrispondente a quanto liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di danno all'immagine oltre interessi (cfr. doc. 8 appello), disporsi la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado che risulteranno in eccesso rispetto a quanto risulterà di effettiva debenza. Spese di lite rifuse per il presente grado.”
Per l'appellata: “a) dichiari la Corte d'Appello inammissibile e/o, comunque, rigetti per le ragioni tutte esposte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, Controparte_1
confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024 pubblicata in data 29/4/2024; in ogni caso, fermo restando quanto già evidenziato anche in ordine alla formazione del giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado non impugnati da parte appellante, accolga la Corte le conclusioni formulate da Controparte_1
nel corso di tale grado di giudizio, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, e quindi: b) accerti e dichiari la Corte per le ragioni tutte esposte l'operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 380452878, la mala gestio dell'odierna appellante e l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti nei confronti della propria assicurata,
odierna appellata, nonché l'esistenza i danni conseguentemente causati all'appellata stessa;
c) accerti e dichiari la Corte l'obbligo di di versare Parte_1
direttamente ai danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in
3 conseguenza dell'infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere CP_2
integralmente indenne di ogni conseguenza che le è derivata o Controparte_1
dovesse derivarle in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro, anche oltre il limite del massimale, per le ragioni tutte esposte;
d) condanni la Corte per le ragioni esposte a Parte_1
corrispondere a la somma di euro 200.000,00, oltre alla Controparte_1
rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato – da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica del presente atto di citazione – dall'11/11/2020 (data in cui è stato effettuato il pagamento: doc. 14) al saldo, nonché a risarcirle il danno all'immagine, da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; e) condanni, inoltre, la Corte, con statuizione generica ex
art. 278 c.p.c., a risarcire a ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1
danno dalla stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. 380452878 e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig.
per le spese per la difesa propria e dei sig.ri e nell'ambito del Per_1 CP_3 Pt_2
procedimento penale n. 3644/2018 R.G.N.R. nonché per il deteriorarsi dei rapporti con i sig.ri e , per le ragioni tutte esposte;
f) condanni la Corte d'Appello, CP_3 Pt_2
in ogni caso, a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
anche del secondo grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste, nella misura in cui la
Corte d'Appello ritenga necessario un approfondimento istruttorio, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da in primo grado con la memoria ex CP_1
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 24/1/2022 e quindi, senza che ciò implichi
4 accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'appellante
[...]
né rinuncia agli effetti della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte_1
si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che
[...]
dal 2003 opera in Italia e all'estero nel settore della costruzione e del CP_1
montaggio di carpenterie industriali, nonché delle manutenzioni e istallazioni di impianti industriali (doc. 27, all. 2, che si rammostra)”; 2) “Vero che è CP_1
conosciuta per la qualità del servizio offerto ai clienti dalla fase di progettazione dell'impianto industriale sino al collaudo dell'impianto stesso e per garantire ai propri lavoratori di operare in sicurezza”; 3) “Vero che ha conseguito le CP_1
certificazioni UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001:2007 a seguito dei controlli dalla stessa effettuati, tramite i propri capocantiere, in ordine al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione fornita ai propri dipendenti e della predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei manuali delle procedure di gestione della sicurezza (docc. 44-50, che si rammostrano)”;
4) “Vero che annovera fra i propri clienti, sin dagli anni '90, ABS S.p.a., CP_1
Fantoni S.p.A. Gruppo Pittini, Marcegaglia Palini e Bertoli, Nunki Steel S.p.A.”; 5)
“Vero che, come risulta anche dal doc. 37, che si rammostra, a seguito della conclusione del contratto di somministrazione fra e in data Controparte_4 CP_1
6/8/2018 il sig. si è recato presso la sede di Udine di CP_2 CP_4
e che in tale occasione egli ha sottoscritto con la medesima
[...] Controparte_4
il contratto di prestazione di lavoro n. 10/2018/38671 di cui ai docc. 28 all. 5 e 33, che si rammostrano”; 6) “Vero che, nel mese di agosto 2018, inviava Controparte_4
tutte le comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori interinali dalla stessa assunti attraverso il servizio informatico della Regione Campania (docc. 32; 69-71, che si
5 rammostrano)”; 7) “Vero che in data 7/8/2018 alle ore 7.45 il sig. si è CP_2
incontrato con il sig. , vice-presidente di e che Testimone_1 CP_1
entrambi si sono recati, unitamente al sig. , presso lo stabilimento di Testimone_2
Fanna di , del cui cantiere il sig. rivestiva la qualifica di preposto CP_5 Pt_2
di e capo cantiere”; 8) “Vero che era stata incaricata da CP_1 CP_1
di realizzare una struttura metallica per la rimozione del trasformatore CP_5
presente all'interno della cabina elettrica denominata 'Cabina Macinazione Carbone 1
(docc. 28 all. 2; 72, che si rammostrano)”; 9) “Vero che, avendo trovato aperta la porta della cabina elettrica di cui al capitolo che precede, il sig. e il sig. Testimone_1
alle ore 8.05 sono entrati all'interno della cabina stessa e il sig. CP_2 Pt_2
ha invitato il sig. ad iniziare a smontare il coperchio del trasformatore ivi Per_1
presente”; 10) “Vero che, a seguito dei fatti oggetto del capitolo che precede, il sig.
si è allontanato dalla cabina elettrica, lasciando solo il sig. e Testimone_1 Per_1
si è incontrato con il sig. responsabile della manutenzione meccanica Controparte_6
di ”; 11) “Vero che il sig. , rientrato dopo 10 minuti all'interno CP_5 Pt_2
della cabina elettrica denominata 'Cabina Macinazione Carbone 1, ha rinvenuto il sig.
privo di sensi accasciato sul radiatore posto davanti al trasformatore e, corso Per_1
presso gli uffici di , ha allertato i soccorritori”; 12) “Vero che il personale CP_5
interno di e i sanitari del “118” – intervenuti presso lo stabilimento di CP_5
alle ore 8.32 – hanno praticato al sig. le Parte_3 CP_2
operazioni di rianimazione sino alle ore 9.26, quando ne è stato dichiarato il decesso
(doc. 27 all. 4, che si rammostra)”; 13) “Vero che nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento n. 3644/2018 RGNR la moglie, i genitori e i fratelli del sig.
per il tramite dell'avv. Mario Frigo, hanno intimato a il CP_2 CP_1
6 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del sig. pur CP_2
manifestando la disponibilità ad agire esclusivamente in sede civile nei confronti dei responsabili, qualora fosse stata corrisposta in loro favore una provvisionale”; 14) “Vero
che in data 11/11/2020 ha corrisposto a favore della moglie superstite, CP_1
dei genitori e dei fratelli del sig. la somma di euro 200.000,00, come CP_2
risulta anche dal doc. 15, che si rammostra”; 15) “Vero che, a seguito del pagamento di cui al capitolo che precede, all'udienza del 17/11/2020 l'avv. Frigo ha revocato la costituzione di parte civile e il sig. è stato ammesso al patteggiamento Testimone_1
ex art. 444 c.p.p., avendo il Pubblico Ministero prestato il proprio consenso e il giudice dichiarato di ritenere la pena congrua a seguito dell'avvenuto risarcimento parziale del danno, come risulta anche dai docc. 16-17, che si rammostrano”; 16) “Vero che a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa di cui ai docc. 10 e 56, che si rammostrano,
i sig.ri e hanno ricevuto dai clienti di e Tes_3 Testimone_1 CP_1
da vicini e conoscenti richieste di informazioni sulla vicenda dell'infortunio occorso al sig. sul procedimento penale apertosi a carico loro e di nonché Per_1 CP_1
sulle ragioni per cui si sarebbe rifiutata di risarcire i congiunti della CP_1
vittima”; 17) “Vero che i sig.ri e , a seguito dell'udienza Tes_3 Testimone_1
15/6/2020, hanno contestato a che, se la Società avesse risarcito i CP_1
congiunti del sig. el corso delle indagini preliminari, avrebbero evitato il rinvio Per_1
a giudizio”; 18) “Vero che il sig. , a seguito dell'udienza del Testimone_1
17/11/2020, ha dichiarato che, se la Società avesse risarcito i congiunti del sig. Per_1
durante le indagini preliminari, avrebbe potuto chiedere e ottenere l'applicazione di una pena inferiore a quella comminatagli con la sentenza di patteggiamento”; 19) “Vero che i sig.ri e , parlando con i dipendenti di a Tes_3 Testimone_4 CP_1
7 seguito del rinvio a giudizio nel procedimento penale n. 3644/18 RGNR, hanno dichiarato di "sentirsi traditi” dalla Società, avendo essi lavorato dal 2003 a favore di e ricoperto entrambi anche la qualifica di Presidente della Società”; 20) CP_1
“Vero che, fra i lavoratori di i sig.ri e CP_1 Testimone_1 Tes_3
sono gli unici ad aver lavorato a favore della Società dal 2003 a oggi”; 21) “Vero che i lavoratori di nello svolgimento dei loro compiti, sono soliti consultarsi CP_1
abitualmente con i sig.ri e e chiedono loro consigli e Testimone_1 Tes_3
suggerimenti”; 22) “Vero che il sig. è in possesso di abilitazioni di Testimone_1
primo soccorso, antincendio, uso dei carri ponte e delle piattaforme e svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso i cantieri e SIAT”; 23) “Vero che il CP_5
sig. svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso il cantiere ABS Tes_3
S.p.a.”; 24) “Vero che, per l'attività difensiva in relazione al procedimento penale n.
3644/2018 RGNR dopo l'udienza del 15/6/2011, ha sinora corrisposto CP_1
la somma di euro 26.693,72 a favore degli avv.ti Giuseppe e Carlotta Campeis e quella di euro 1.198,00 a favore dell'avv. Laura Rivetti per l'assistenza al sig. nel Pt_2
corso della deposizione testimoniale del 14/10/2021, come risulta anche dal doc. 62, che si rammostra”. Indicandosi quali testi su tutti i capitoli i sig.ri: , Tes_3 Tes_1
, , e c/o
[...] Testimone_5 Testimone_2 Testimone_6 Tes_7 [...]
con sede in Porpetto (UD), via dell'Artigianato n. 18; c/o CP_1 Controparte_7
con sede in Pasian di Prato (UD), via Beorchia n. 10/5; Controparte_8 CP_9
da Trieste (TS), Strada Vecchia dell'Istria n. 116; c/o Buzzi
[...] Controparte_6
Unicem S.p.a., stabilimento di Fanna (PN), via Pradis n. 2; ing. , da Udine Testimone_8
(UD), Via Nazario Sauro n. 3; c/o Controparte_10 CP_4
filale di Udine (UD), Viale Venezia n. 70; avv. e Luigi De
[...] Controparte_11
8 CP_1
c/o filiale di Napoli, con sede in Pozzuoli (NA), via Controparte_4
Antiniana n. 2/G; avv. Carlotta Campeis, con studio in Udine (UD), via Dante n. 4;
, da Casarsa della Delizia (PN), via Sisto Biasutti n. 1/1. Ogni altro CP_13
mezzo riservato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2021 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Udine al fine di sentir accertare Parte_1
l'operatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza r.c.t. stipulata con la convenuta, comprendente la “responsabilità civile, personale e diretta dei dipendenti dell' per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi” - per Parte_4
tali intendendosi, a termini di polizza, sia i dipendenti dell' , sia prestatori Parte_4
d'opera non dipendenti, prestatori di lavoro interinale, ed altri lavoratori disciplinati dal d.lgs. 276/2003 - in relazione agli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni, nonché l'inadempimento e la mala gestio della compagnia assicuratrice, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
La società attrice aveva in particolare allegato che in data 7/8/2018 si era verificato presso il cementificio Buzzi Unicem S.p.A. di Fanna (PN) un infortunio sul lavoro a seguito del quale era deceduto il sig. lavoratore interinale alle CP_2
dipendenze di il quale stava svolgendo attività lavorativa in Controparte_4
somministrazione in proprio favore;
che nel procedimento penale originato dall'infortunio i difensori di quelli del preposto e del Controparte_1 Pt_2
proprio legale rappresentante avevano trasmesso alla convenuta sin dalla CP_3
conclusione delle indagini preliminari, avvenuta nel luglio 2019, gli atti del procedimento penale, provvedendo in data 16.7.2019 tramite broker e in data 9.10.2019
9 mediante consegna diretta, contestualmente chiedendo di indennizzare i congiunti della vittima, così da evitarne la costituzione di parte civile e alleggerire le rispettive posizioni, consentendo l'accesso ad eventuali riti alternativi;
che tuttavia la convenuta dopo un primo contatto diretto con i danneggiati era receduta dalle trattative senza giustificazione;
che all'udienza preliminare del 15.6.2020 i congiunti della vittima si erano costituiti parte civile, formulando richiesta di risarcimento danni per euro
900.000,00; che in mancanza di risarcimento la richiesta di patteggiamento avanzata dal era stata ritenuta incongrua e ne era seguito il rinvio a giudizio, con ampio Pt_2
risalto sugli organi di stampa;
che si era pertanto vista costretta a Controparte_1
corrispondere di tasca propria ai congiunti della vittima l'importo di euro 200.000,00 al fine di ottenere la revoca della costituzione di parte civile, in tal modo consentendo la riproposizione della richiesta di patteggiamento rigettata in sede di udienza preliminare.
Ciò premesso, la società attrice aveva lamentato che si era resa Parte_1
inadempiente agli obblighi di polizza, in violazione dei doveri di correttezza su di sé
gravanti, con conseguente mala gestio;
che si trovava esposta, in caso di condanna, a pesanti sanzioni, mentre qualora la Compagnia avesse risarcito il danno prima dell'apertura del dibattimento avrebbe potuto beneficiare della riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni pecuniarie ex d.lgs. 231/2001 cit. ed evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, oltre all'ulteriore riduzione prevista per entrambe le tipologie di sanzione in caso di accesso al rito abbreviato;
che aveva dovuto corrispondere in proprio, sostituendosi alla convenuta, la somma di euro 200.000,00; che aveva subito un rilevante danno all'immagine, essendo emerso sugli organi di stampa che non intendeva risarcire i danneggiati, quando in realtà ciò era esclusivamente imputabile all'inadempimento della Compagnia assicuratrice;
che si erano inoltre “deteriorati i
10 rapporti con i sig.ri e , da sempre figure chiave all'interno dell'impresa” CP_3 Pt_2
i quali avevano contestato di non aver potuto beneficiare di un alleggerimento della propria posizione processuale, essendosi sentiti in qualche modo “traditi” dalla società,
il che si era tradotto “anche in una minor efficienza e produttività del loro operato.”
L'attrice aveva pertanto concluso chiedendo la condanna della convenuta al versamento della somma di euro 200.000,00 anticipata ai congiunti della vittima, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, nonché a tenerla indenne per le spese di difesa nella fase del dibattimento per sé e per il proprio legale rappresentante, che sarebbero state evitate in caso di giudizio abbreviato;
aveva inoltre chiesto la condanna della convenuta a risarcire direttamente i congiunti dell'infortunato ovvero a tenerla integralmente manlevata e indenne dalle loro pretese, a rimborsare le spese maturate o che “dovrà sostenere, a causa dell'inadempimento della convenuta”, a risarcire gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie e interdittive cui dovesse essere condannata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e a risarcire il danno conseguente alle notizie apparse sui quotidiani a principale diffusione in Regione, ma anche a livello nazionale, ove si era dato ampio risalto al mancato risarcimento dei congiunti della vittima nonostante il tempo trascorso dall'infortunio.
si era costituita contestando nell'an e nel quantum le pretese Parte_1
avversarie e deducendo che da informazioni apprese dal Servizio di Prevenzione era sorto un legittimo dubbio sulla possibilità di una modificazione della scena dell'infortunio e di una falsificazione della documentazione contrattuale relativa al rapporto di somministrazione ed alla preventiva formazione del lavoratore infortunato
11 e che aveva pertanto ritenuto opportuno attendere gli sviluppi del procedimento penale in modo da approfondire gli elementi relativi alla dinamica, ai rapporti tra i soggetti interessati e alle rispettive responsabilità.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
29 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “a) dichiara l'operatività
della garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 380452878 nonché la mala gestio della convenuta b) e per
[...]
l'effetto, dichiara l'obbligo di di versare direttamente ai Parte_1
danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere integralmente CP_2
indenne di ogni conseguenza che le è derivata o dovesse derivarle Controparte_1
in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro,
anche oltre il limite del massimale;
c) condanna a corrispondere a Parte_1
la somma di euro 200.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e Controparte_1
agli interessi compensativi come indicati in motivazione;
d) condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo;
e) condanna, con statuizione generica ex art. 278 c.p.c., la convenuta a risarcire all'attrice ogni ulteriore danno dalla CP_1
stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. 380452878 e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig.
f) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite Per_1
che liquida in euro 28.621,00 a titolo di compenso, euro 558,65 a titolo di spese vive,
oltre al rimborso delle spese generali, c.n.a. e iva come per legge.”
12 Con tale decisione, premessa la sussistenza della responsabilità dell'attrice ex art. 2049
cod. civ., era stato evidenziato che dagli atti del procedimento penale emergeva che il preposto aveva ordinato al lavoratore infortunato di svitare il pesante coperchio Pt_2
in metallo di un trasformatore presente nella cabina elettrica del sito produttivo della
; che questi nell'atto di rimuovere il coperchio era rimasto folgorato per CP_5
contatto con alcune parti del trasformatore, subendo una scarica elettrica di 400 watt che ne aveva determinato il decesso per arresto cardio-respiratorio; che con il proprio incauto comportamento il preposto aveva disatteso tutta la procedura concordata il giorno avanti, facendo entrare nella cabina il lavoratore ed ordinandogli di smontare la copertura del trasformatore senza attendere l'intervento del personale specializzato della ditta committente e la messa in sicurezza del sito.
Era stato inoltre osservato che, come emerso dall'istruttoria penale, il lavoratore doveva ritenersi di fatto inserito nell'organizzazione lavorativa della società attorea;
che il preposto aveva quindi assunto nei confronti dello stesso la posizione di garanzia a tutela dell'integrità psico-fisica del prestatore;
che eventuali irregolarità in ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro non potevano in ogni caso esimere la convenuta dal prestare adempimento al contratto di assicurazione;
che la responsabilità civile della società sussisteva, quanto meno ex art. 2049 cod. civ., malgrado la successiva assoluzione del legale rappresentante in sede penale.
Affermata dunque l'operatività della polizza, era stata accertata la mala gestio della compagnia, stante l'evidente responsabilità civile e penale del preposto e la conseguente responsabilità civile della società, e ciò anche in considerazione del fatto che nel costituirsi in giudizio la compagnia convenuta non aveva contestato né di aver ricevuto,
all'epoca della conclusione delle indagini preliminari, gli atti del procedimento penale
13 e le contestuali richieste di indennizzare i prossimi congiunti della vittima, né il fatto di essere receduta in sede di trattative con i danneggiati, pur avendo dichiarato che avrebbe avanzato un'offerta.
Era inoltre stata accolta la domanda relativa alla restituzione dell'importo anticipato di euro 200.000,00 ed era stato ritenuto sussistente un danno all'immagine ex art. 2059
cod. civ., liquidato in via equitativa nell'importo di euro 30.000,00 in valori attuali,
essendo stato documentato che dagli organi di stampa appariva che l'attrice non intendeva risarcire i danneggiati ed essendo il conseguente discredito in realtà
imputabile all'inadempimento della compagnia.
Da ultimo, era stata accolta la domanda di condanna generica di a Parte_1
risarcire a per ogni ulteriore danno dalla stessa subito o subendo, Controparte_1
anche a titolo di “perdita di chance” conseguente all'accertato inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo e al mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del lavoratore infortunato.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 29.5.2024; Controparte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante la lamentato con il primo motivo che il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c.; non avendo la società attrice chiesto di poter rimettere la valutazione del quantum debeatur ad un separato giudizio, si sarebbe infatti dovuta riaprire l'istruttoria ai fini della
14 determinazione del quantum e quindi respingere la pretesa risarcitoria in difetto di prova;
era inoltre stata omessa ogni valutazione sia pure sommaria e probabilistica circa la portata dannosa della condotta, non essendo stati allegati sufficienti elementi per poter ritenere sussistenti, sia pure in via meramente probabile, i danni futuri lamentati.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo riconoscimento della mala gestio e del danno all'immagine; l'assicurata avrebbe infatti omesso di riferire sia nella fase iniziale,
sia nel corso del procedimento penale e sia ancora nella prosecuzione del giudizio di primo grado, poi concluso con l'assoluzione della e del suo legale Controparte_1
rappresentante, circostanze rilevanti ai fini della corretta istruzione del sinistro,
rendendo quindi necessario attendere la definizione del procedimento penale;
era poi da escludersi la possibilità di un componimento bonario, stante l'entità delle pretese avanzate dai prossimi congiunti dell'infortunato, pari a euro 900.000, e il fatto che gli stessi avevano proposto un ulteriore giudizio prospettando una responsabilità solidale della committente . Il danno all'immagine non poteva ritenersi provato, CP_5
potendo le ragioni del mancato risarcimento “essere molteplici” e non avendo la notizia avuto risonanza a livello nazionale, essendo rimasta circoscritta al Nord Est e alla
Provincia di Taranto ove risiedeva la famiglia di origine dell'infortunato; il discredito era in ogni caso ascrivibile alla “superficialità” con cui aveva Controparte_1
gestito la specifica posizione lavorativa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea liquidazione degli interessi moratori ex art. 1284, comma, 4 cod. civ., rilevando che tale norma poteva ritenersi applicabile solo in presenza di obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale e non anche in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito.
* * *
15 La prima censura svolta con il primo motivo è infondata;
come infatti rilevato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 29862 del 12/10/2022
(pag. 9 motivazione) “la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica senza che sia necessario il consenso del convenuto.
Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che,
se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.”
Deve dunque ritenersi pacificamente ammessa la possibilità di promuovere ab origine un giudizio limitato al solo an debeatur, costituendo tale azione un'espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale, generalmente ricondotte alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale.
È invece fondata la seconda censura svolta con il medesimo motivo.
Già all'epoca della decisione di primo grado erano infatti venuti meno i requisiti della probabilità o verosimiglianza dei prospettati danni futuri, essendo in particolare il pericolo di perdita di chances lavorative correlate all'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive ex d.lgs. n. 231/2001 già venuto meno per effetto della assoluzione dell'attrice e del suo legale rappresentante, mentre altre possibili voci di danno o erano già sussistenti, ed andavano quindi adeguatamente dettagliate e quietanzate, o erano state allegate in forma del tutto generica ed assertiva.
Sono invece infondate le censure svolte con i successivi motivi.
Quanto al danno all'immagine, va infatti rilevato che gli articoli di stampa offerti in
16 comunicazione, come del resto ammesso dalla stessa odierna appellante, avevano avuto indiscussa diffusione sia nel territorio del nord est, nel quale pacificamente opera la società appellata, sia in quello della Provincia di Taranto, dove risiede la famiglia della vittima;
devono pertanto ritenersi provati sia l'elemento della rilevante diffusione, sia lo strepitus fori, all'evidenza correlato prima ancora che alla responsabilità della
[...]
al fatto che la stessa non aveva indennizzato i familiari della vittima Controparte_1
malgrado il tempo trascorso dall'epoca dell'infortunio; fatto, quest'ultimo,
inconfutabilmente collegato al ritardo nell'adempimento del contratto assicurativo.
L'impugnata decisione va inoltre confermata anche quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità contrattuale dell'assicuratore per mala gestio (cd. propria), stante il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurata per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
Nel caso di specie è infatti pacifico il ritardo nell'adempimento, a fronte del quale non possono ritenersi dimostrati validi motivi per mandare esente l'onerata dalla conseguente responsabilità.
Da un lato è infatti incontroversa la ricezione da parte della appellante dei Parte_5
solleciti di pagamento in concomitanza con la trasmissione, da parte dell'assicurata,
degli atti delle indagini preliminari, mentre dall'altro non possono ravvisarsi validi motivi, come ampiamente illustrato nelle pagine da 12 a 14 della decisione di primo grado, per procrastinare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, risultando in particolare conclamata, già sula base della documentazione penale relativa alla fase procedimentale, la responsabilità civile dell'assicurata ex art. 17 Ciò giustificava, pertanto, quanto meno l'obbligo di corresponsione di una provvisionale, essendo la pretesa svolta dai familiari della vittima ben inferiore al massimale assicurato, pari a cinque milioni di euro a sinistro, e potendo utilmente attingersi, ai fini del quantum, ai parametri delle tabelle milanesi vigenti all'epoca del fatto.
Anche il secondo motivo è infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, relativo al tema degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
Premesso che la stessa norma afferma che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali
è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, va infatti rilevato che, come affermato dalla S.C. (ordinanza n. 7677 del 22/03/2025) “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, cod. civ.
non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.”
* * *
L'appello dovrà pertanto essere accolto per quanto di ragione limitatamente alla seconda censura proposta con il primo motivo, con conseguente esclusione della condanna generica ex art. 278 c.p.c. di cui al capo e).
Andranno invece confermate le restanti statuizioni ed andrà per l'effetto respinta la domanda restitutoria relativa alle somme versate in esecuzione della decisione di primo
18 grado.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le stesse andranno compensate per un quarto, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione della restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, Controparte_1
pubblicata il 29 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, accerta che nulla deve l'odierna appellante alla parte appellata a titolo di condanna generica ex art. 278 c.p.c. in forza di quanto statuito nel capo e) del dispositivo della decisione di primo grado;
Compensa per un quarto tra le parti del spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per Parte_1
la quota, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 21.000,00 quanto al primo grado ed euro 12.000,00 quanto al secondo, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2049 cod. civ.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott. Lucio Benvegnù Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 186 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, in punto:
assicurazione contro i danni;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Aloma Piazza per mandato alle liti esteso su su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Giuseppe Campeis per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA
* * * Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 525/2024, rep. 667/2024, pronunciata in data
29.4.2029 dal Giudice del Tribunale di Udine, Dott. Calienno, nel contenzioso rubricato al n. 2457/2021 R.G., pubblicata in data 29.4.2024 e notificata in data 2.5.2024,
rigettarsi qualsivoglia richiesta e/o eccezione formulata da ed accogliersi CP_1
le seguenti conclusioni: nel merito in via principale, in accoglimento del primo motivo di gravame, respingersi la domanda di condanna generica ex art. 278 formulata da
[...]
per insussistenza dei presupposti per le ragioni tutte esposte. In subordine, CP_1
nella denegata ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistenti i presupposti per accogliere la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c. formulata da dichiarare CP_1
la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Udine nella parte in cui è stata pronunciata condanna generica ex art. 278 c.p.c. non seguita da ordinanza di prosecuzione del giudizio per la determinazione del quantum;
in accoglimento del secondo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di risarcimento del CP_1
danno all'immagine perché infondata in fatto ed in diritto, non avendo controparte assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente e non essendovi i presupposti per imputare a una mala gestio con riferimento alla questione del Parte_1
risarcimento del danno in favore dei prossimi congiunti del in accoglimento del Per_1
terzo motivo di gravame, rigettare la richiesta di di liquidazione degli CP_1
interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sulla somma di euro 200.000 dalla stessa versato ai prossimi congiunti ciò stante il difetto dei presupposti applicativi della norma Per_1
succitata, dichiarando altresì la nullità della sentenza di primo grado sul punto per
2 motivazione apparente. Per l'effetto, accertato che ha provveduto a Parte_1
dare esecuzione integrale alla sentenza di primo grado, erogando in data 23.5.2024
anche la somma corrispondente agli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. sull'importo di euro 200.000 (pari ad euro 97.648,36, cfr. doc. 4 appello) e versando in data 24.7.2024
la somma di euro 30.162,33 corrispondente a quanto liquidato nella sentenza di primo grado a titolo di danno all'immagine oltre interessi (cfr. doc. 8 appello), disporsi la restituzione in favore di delle somme erogate dalla stessa in Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado che risulteranno in eccesso rispetto a quanto risulterà di effettiva debenza. Spese di lite rifuse per il presente grado.”
Per l'appellata: “a) dichiari la Corte d'Appello inammissibile e/o, comunque, rigetti per le ragioni tutte esposte l'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, Controparte_1
confermi integralmente la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024 pubblicata in data 29/4/2024; in ogni caso, fermo restando quanto già evidenziato anche in ordine alla formazione del giudicato interno sui capi della sentenza di primo grado non impugnati da parte appellante, accolga la Corte le conclusioni formulate da Controparte_1
nel corso di tale grado di giudizio, ogni domanda ed eccezione avversaria reietta, e quindi: b) accerti e dichiari la Corte per le ragioni tutte esposte l'operatività della garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 380452878, la mala gestio dell'odierna appellante e l'inadempimento della stessa agli obblighi assunti nei confronti della propria assicurata,
odierna appellata, nonché l'esistenza i danni conseguentemente causati all'appellata stessa;
c) accerti e dichiari la Corte l'obbligo di di versare Parte_1
direttamente ai danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in
3 conseguenza dell'infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere CP_2
integralmente indenne di ogni conseguenza che le è derivata o Controparte_1
dovesse derivarle in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro, anche oltre il limite del massimale, per le ragioni tutte esposte;
d) condanni la Corte per le ragioni esposte a Parte_1
corrispondere a la somma di euro 200.000,00, oltre alla Controparte_1
rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato – da calcolarsi al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo alla notifica del presente atto di citazione – dall'11/11/2020 (data in cui è stato effettuato il pagamento: doc. 14) al saldo, nonché a risarcirle il danno all'immagine, da quantificarsi nella misura che risulterà in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; e) condanni, inoltre, la Corte, con statuizione generica ex
art. 278 c.p.c., a risarcire a ogni ulteriore Parte_1 Controparte_1
danno dalla stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. 380452878 e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig.
per le spese per la difesa propria e dei sig.ri e nell'ambito del Per_1 CP_3 Pt_2
procedimento penale n. 3644/2018 R.G.N.R. nonché per il deteriorarsi dei rapporti con i sig.ri e , per le ragioni tutte esposte;
f) condanni la Corte d'Appello, CP_3 Pt_2
in ogni caso, a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
anche del secondo grado di giudizio. In via istruttoria: si insiste, nella misura in cui la
Corte d'Appello ritenga necessario un approfondimento istruttorio, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate da in primo grado con la memoria ex CP_1
art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 24/1/2022 e quindi, senza che ciò implichi
4 accettazione dell'inversione dell'onere probatorio gravante sull'appellante
[...]
né rinuncia agli effetti della non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., Parte_1
si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che
[...]
dal 2003 opera in Italia e all'estero nel settore della costruzione e del CP_1
montaggio di carpenterie industriali, nonché delle manutenzioni e istallazioni di impianti industriali (doc. 27, all. 2, che si rammostra)”; 2) “Vero che è CP_1
conosciuta per la qualità del servizio offerto ai clienti dalla fase di progettazione dell'impianto industriale sino al collaudo dell'impianto stesso e per garantire ai propri lavoratori di operare in sicurezza”; 3) “Vero che ha conseguito le CP_1
certificazioni UNI EN ISO 9001 e BS OHSAS 18001:2007 a seguito dei controlli dalla stessa effettuati, tramite i propri capocantiere, in ordine al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione fornita ai propri dipendenti e della predisposizione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e dei manuali delle procedure di gestione della sicurezza (docc. 44-50, che si rammostrano)”;
4) “Vero che annovera fra i propri clienti, sin dagli anni '90, ABS S.p.a., CP_1
Fantoni S.p.A. Gruppo Pittini, Marcegaglia Palini e Bertoli, Nunki Steel S.p.A.”; 5)
“Vero che, come risulta anche dal doc. 37, che si rammostra, a seguito della conclusione del contratto di somministrazione fra e in data Controparte_4 CP_1
6/8/2018 il sig. si è recato presso la sede di Udine di CP_2 CP_4
e che in tale occasione egli ha sottoscritto con la medesima
[...] Controparte_4
il contratto di prestazione di lavoro n. 10/2018/38671 di cui ai docc. 28 all. 5 e 33, che si rammostrano”; 6) “Vero che, nel mese di agosto 2018, inviava Controparte_4
tutte le comunicazioni obbligatorie relative ai lavoratori interinali dalla stessa assunti attraverso il servizio informatico della Regione Campania (docc. 32; 69-71, che si
5 rammostrano)”; 7) “Vero che in data 7/8/2018 alle ore 7.45 il sig. si è CP_2
incontrato con il sig. , vice-presidente di e che Testimone_1 CP_1
entrambi si sono recati, unitamente al sig. , presso lo stabilimento di Testimone_2
Fanna di , del cui cantiere il sig. rivestiva la qualifica di preposto CP_5 Pt_2
di e capo cantiere”; 8) “Vero che era stata incaricata da CP_1 CP_1
di realizzare una struttura metallica per la rimozione del trasformatore CP_5
presente all'interno della cabina elettrica denominata 'Cabina Macinazione Carbone 1
(docc. 28 all. 2; 72, che si rammostrano)”; 9) “Vero che, avendo trovato aperta la porta della cabina elettrica di cui al capitolo che precede, il sig. e il sig. Testimone_1
alle ore 8.05 sono entrati all'interno della cabina stessa e il sig. CP_2 Pt_2
ha invitato il sig. ad iniziare a smontare il coperchio del trasformatore ivi Per_1
presente”; 10) “Vero che, a seguito dei fatti oggetto del capitolo che precede, il sig.
si è allontanato dalla cabina elettrica, lasciando solo il sig. e Testimone_1 Per_1
si è incontrato con il sig. responsabile della manutenzione meccanica Controparte_6
di ”; 11) “Vero che il sig. , rientrato dopo 10 minuti all'interno CP_5 Pt_2
della cabina elettrica denominata 'Cabina Macinazione Carbone 1, ha rinvenuto il sig.
privo di sensi accasciato sul radiatore posto davanti al trasformatore e, corso Per_1
presso gli uffici di , ha allertato i soccorritori”; 12) “Vero che il personale CP_5
interno di e i sanitari del “118” – intervenuti presso lo stabilimento di CP_5
alle ore 8.32 – hanno praticato al sig. le Parte_3 CP_2
operazioni di rianimazione sino alle ore 9.26, quando ne è stato dichiarato il decesso
(doc. 27 all. 4, che si rammostra)”; 13) “Vero che nel corso delle indagini preliminari relative al procedimento n. 3644/2018 RGNR la moglie, i genitori e i fratelli del sig.
per il tramite dell'avv. Mario Frigo, hanno intimato a il CP_2 CP_1
6 risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del sig. pur CP_2
manifestando la disponibilità ad agire esclusivamente in sede civile nei confronti dei responsabili, qualora fosse stata corrisposta in loro favore una provvisionale”; 14) “Vero
che in data 11/11/2020 ha corrisposto a favore della moglie superstite, CP_1
dei genitori e dei fratelli del sig. la somma di euro 200.000,00, come CP_2
risulta anche dal doc. 15, che si rammostra”; 15) “Vero che, a seguito del pagamento di cui al capitolo che precede, all'udienza del 17/11/2020 l'avv. Frigo ha revocato la costituzione di parte civile e il sig. è stato ammesso al patteggiamento Testimone_1
ex art. 444 c.p.p., avendo il Pubblico Ministero prestato il proprio consenso e il giudice dichiarato di ritenere la pena congrua a seguito dell'avvenuto risarcimento parziale del danno, come risulta anche dai docc. 16-17, che si rammostrano”; 16) “Vero che a seguito della pubblicazione degli articoli di stampa di cui ai docc. 10 e 56, che si rammostrano,
i sig.ri e hanno ricevuto dai clienti di e Tes_3 Testimone_1 CP_1
da vicini e conoscenti richieste di informazioni sulla vicenda dell'infortunio occorso al sig. sul procedimento penale apertosi a carico loro e di nonché Per_1 CP_1
sulle ragioni per cui si sarebbe rifiutata di risarcire i congiunti della CP_1
vittima”; 17) “Vero che i sig.ri e , a seguito dell'udienza Tes_3 Testimone_1
15/6/2020, hanno contestato a che, se la Società avesse risarcito i CP_1
congiunti del sig. el corso delle indagini preliminari, avrebbero evitato il rinvio Per_1
a giudizio”; 18) “Vero che il sig. , a seguito dell'udienza del Testimone_1
17/11/2020, ha dichiarato che, se la Società avesse risarcito i congiunti del sig. Per_1
durante le indagini preliminari, avrebbe potuto chiedere e ottenere l'applicazione di una pena inferiore a quella comminatagli con la sentenza di patteggiamento”; 19) “Vero che i sig.ri e , parlando con i dipendenti di a Tes_3 Testimone_4 CP_1
7 seguito del rinvio a giudizio nel procedimento penale n. 3644/18 RGNR, hanno dichiarato di "sentirsi traditi” dalla Società, avendo essi lavorato dal 2003 a favore di e ricoperto entrambi anche la qualifica di Presidente della Società”; 20) CP_1
“Vero che, fra i lavoratori di i sig.ri e CP_1 Testimone_1 Tes_3
sono gli unici ad aver lavorato a favore della Società dal 2003 a oggi”; 21) “Vero che i lavoratori di nello svolgimento dei loro compiti, sono soliti consultarsi CP_1
abitualmente con i sig.ri e e chiedono loro consigli e Testimone_1 Tes_3
suggerimenti”; 22) “Vero che il sig. è in possesso di abilitazioni di Testimone_1
primo soccorso, antincendio, uso dei carri ponte e delle piattaforme e svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso i cantieri e SIAT”; 23) “Vero che il CP_5
sig. svolge le funzioni di capocantiere e preposto presso il cantiere ABS Tes_3
S.p.a.”; 24) “Vero che, per l'attività difensiva in relazione al procedimento penale n.
3644/2018 RGNR dopo l'udienza del 15/6/2011, ha sinora corrisposto CP_1
la somma di euro 26.693,72 a favore degli avv.ti Giuseppe e Carlotta Campeis e quella di euro 1.198,00 a favore dell'avv. Laura Rivetti per l'assistenza al sig. nel Pt_2
corso della deposizione testimoniale del 14/10/2021, come risulta anche dal doc. 62, che si rammostra”. Indicandosi quali testi su tutti i capitoli i sig.ri: , Tes_3 Tes_1
, , e c/o
[...] Testimone_5 Testimone_2 Testimone_6 Tes_7 [...]
con sede in Porpetto (UD), via dell'Artigianato n. 18; c/o CP_1 Controparte_7
con sede in Pasian di Prato (UD), via Beorchia n. 10/5; Controparte_8 CP_9
da Trieste (TS), Strada Vecchia dell'Istria n. 116; c/o Buzzi
[...] Controparte_6
Unicem S.p.a., stabilimento di Fanna (PN), via Pradis n. 2; ing. , da Udine Testimone_8
(UD), Via Nazario Sauro n. 3; c/o Controparte_10 CP_4
filale di Udine (UD), Viale Venezia n. 70; avv. e Luigi De
[...] Controparte_11
8 CP_1
c/o filiale di Napoli, con sede in Pozzuoli (NA), via Controparte_4
Antiniana n. 2/G; avv. Carlotta Campeis, con studio in Udine (UD), via Dante n. 4;
, da Casarsa della Delizia (PN), via Sisto Biasutti n. 1/1. Ogni altro CP_13
mezzo riservato.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.7.2021 aveva convenuto Controparte_1
innanzi al Tribunale di Udine al fine di sentir accertare Parte_1
l'operatività della garanzia assicurativa relativa alla polizza r.c.t. stipulata con la convenuta, comprendente la “responsabilità civile, personale e diretta dei dipendenti dell' per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi” - per Parte_4
tali intendendosi, a termini di polizza, sia i dipendenti dell' , sia prestatori Parte_4
d'opera non dipendenti, prestatori di lavoro interinale, ed altri lavoratori disciplinati dal d.lgs. 276/2003 - in relazione agli infortuni, escluse le malattie professionali, subiti nello svolgimento delle loro mansioni, nonché l'inadempimento e la mala gestio della compagnia assicuratrice, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni.
La società attrice aveva in particolare allegato che in data 7/8/2018 si era verificato presso il cementificio Buzzi Unicem S.p.A. di Fanna (PN) un infortunio sul lavoro a seguito del quale era deceduto il sig. lavoratore interinale alle CP_2
dipendenze di il quale stava svolgendo attività lavorativa in Controparte_4
somministrazione in proprio favore;
che nel procedimento penale originato dall'infortunio i difensori di quelli del preposto e del Controparte_1 Pt_2
proprio legale rappresentante avevano trasmesso alla convenuta sin dalla CP_3
conclusione delle indagini preliminari, avvenuta nel luglio 2019, gli atti del procedimento penale, provvedendo in data 16.7.2019 tramite broker e in data 9.10.2019
9 mediante consegna diretta, contestualmente chiedendo di indennizzare i congiunti della vittima, così da evitarne la costituzione di parte civile e alleggerire le rispettive posizioni, consentendo l'accesso ad eventuali riti alternativi;
che tuttavia la convenuta dopo un primo contatto diretto con i danneggiati era receduta dalle trattative senza giustificazione;
che all'udienza preliminare del 15.6.2020 i congiunti della vittima si erano costituiti parte civile, formulando richiesta di risarcimento danni per euro
900.000,00; che in mancanza di risarcimento la richiesta di patteggiamento avanzata dal era stata ritenuta incongrua e ne era seguito il rinvio a giudizio, con ampio Pt_2
risalto sugli organi di stampa;
che si era pertanto vista costretta a Controparte_1
corrispondere di tasca propria ai congiunti della vittima l'importo di euro 200.000,00 al fine di ottenere la revoca della costituzione di parte civile, in tal modo consentendo la riproposizione della richiesta di patteggiamento rigettata in sede di udienza preliminare.
Ciò premesso, la società attrice aveva lamentato che si era resa Parte_1
inadempiente agli obblighi di polizza, in violazione dei doveri di correttezza su di sé
gravanti, con conseguente mala gestio;
che si trovava esposta, in caso di condanna, a pesanti sanzioni, mentre qualora la Compagnia avesse risarcito il danno prima dell'apertura del dibattimento avrebbe potuto beneficiare della riduzione da un terzo a due terzi delle sanzioni pecuniarie ex d.lgs. 231/2001 cit. ed evitare l'applicazione di sanzioni interdittive, oltre all'ulteriore riduzione prevista per entrambe le tipologie di sanzione in caso di accesso al rito abbreviato;
che aveva dovuto corrispondere in proprio, sostituendosi alla convenuta, la somma di euro 200.000,00; che aveva subito un rilevante danno all'immagine, essendo emerso sugli organi di stampa che non intendeva risarcire i danneggiati, quando in realtà ciò era esclusivamente imputabile all'inadempimento della Compagnia assicuratrice;
che si erano inoltre “deteriorati i
10 rapporti con i sig.ri e , da sempre figure chiave all'interno dell'impresa” CP_3 Pt_2
i quali avevano contestato di non aver potuto beneficiare di un alleggerimento della propria posizione processuale, essendosi sentiti in qualche modo “traditi” dalla società,
il che si era tradotto “anche in una minor efficienza e produttività del loro operato.”
L'attrice aveva pertanto concluso chiedendo la condanna della convenuta al versamento della somma di euro 200.000,00 anticipata ai congiunti della vittima, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sul capitale via via rivalutato al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. per il periodo successivo alla notifica dell'atto di citazione, nonché a tenerla indenne per le spese di difesa nella fase del dibattimento per sé e per il proprio legale rappresentante, che sarebbero state evitate in caso di giudizio abbreviato;
aveva inoltre chiesto la condanna della convenuta a risarcire direttamente i congiunti dell'infortunato ovvero a tenerla integralmente manlevata e indenne dalle loro pretese, a rimborsare le spese maturate o che “dovrà sostenere, a causa dell'inadempimento della convenuta”, a risarcire gli importi relativi alle sanzioni pecuniarie e interdittive cui dovesse essere condannata ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e a risarcire il danno conseguente alle notizie apparse sui quotidiani a principale diffusione in Regione, ma anche a livello nazionale, ove si era dato ampio risalto al mancato risarcimento dei congiunti della vittima nonostante il tempo trascorso dall'infortunio.
si era costituita contestando nell'an e nel quantum le pretese Parte_1
avversarie e deducendo che da informazioni apprese dal Servizio di Prevenzione era sorto un legittimo dubbio sulla possibilità di una modificazione della scena dell'infortunio e di una falsificazione della documentazione contrattuale relativa al rapporto di somministrazione ed alla preventiva formazione del lavoratore infortunato
11 e che aveva pertanto ritenuto opportuno attendere gli sviluppi del procedimento penale in modo da approfondire gli elementi relativi alla dinamica, ai rapporti tra i soggetti interessati e alle rispettive responsabilità.
Radicatosi il contraddittorio, la causa era stata definita con sentenza pubblicata in data
29 aprile 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “a) dichiara l'operatività
della garanzia assicurativa prestata da in favore di Parte_1 Controparte_1
in forza della polizza n. 380452878 nonché la mala gestio della convenuta b) e per
[...]
l'effetto, dichiara l'obbligo di di versare direttamente ai Parte_1
danneggiati quanto ai medesimi risultasse dovuto a titolo risarcitorio in conseguenza dell'infortunio mortale occorso al sig. e/o di tenere integralmente CP_2
indenne di ogni conseguenza che le è derivata o dovesse derivarle Controparte_1
in relazione alla responsabilità civile dalla stessa assunta in conseguenza di tale sinistro,
anche oltre il limite del massimale;
c) condanna a corrispondere a Parte_1
la somma di euro 200.000,00 oltre alla rivalutazione monetaria e Controparte_1
agli interessi compensativi come indicati in motivazione;
d) condanna, altresì, la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, di euro 30.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo;
e) condanna, con statuizione generica ex art. 278 c.p.c., la convenuta a risarcire all'attrice ogni ulteriore danno dalla CP_1
stessa subito o subendo, anche a titolo di “perdita di chance”, per effetto dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo di cui alla polizza n. 380452878 e del mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del sig.
f) condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite Per_1
che liquida in euro 28.621,00 a titolo di compenso, euro 558,65 a titolo di spese vive,
oltre al rimborso delle spese generali, c.n.a. e iva come per legge.”
12 Con tale decisione, premessa la sussistenza della responsabilità dell'attrice ex art. 2049
cod. civ., era stato evidenziato che dagli atti del procedimento penale emergeva che il preposto aveva ordinato al lavoratore infortunato di svitare il pesante coperchio Pt_2
in metallo di un trasformatore presente nella cabina elettrica del sito produttivo della
; che questi nell'atto di rimuovere il coperchio era rimasto folgorato per CP_5
contatto con alcune parti del trasformatore, subendo una scarica elettrica di 400 watt che ne aveva determinato il decesso per arresto cardio-respiratorio; che con il proprio incauto comportamento il preposto aveva disatteso tutta la procedura concordata il giorno avanti, facendo entrare nella cabina il lavoratore ed ordinandogli di smontare la copertura del trasformatore senza attendere l'intervento del personale specializzato della ditta committente e la messa in sicurezza del sito.
Era stato inoltre osservato che, come emerso dall'istruttoria penale, il lavoratore doveva ritenersi di fatto inserito nell'organizzazione lavorativa della società attorea;
che il preposto aveva quindi assunto nei confronti dello stesso la posizione di garanzia a tutela dell'integrità psico-fisica del prestatore;
che eventuali irregolarità in ordine alla instaurazione del rapporto di lavoro non potevano in ogni caso esimere la convenuta dal prestare adempimento al contratto di assicurazione;
che la responsabilità civile della società sussisteva, quanto meno ex art. 2049 cod. civ., malgrado la successiva assoluzione del legale rappresentante in sede penale.
Affermata dunque l'operatività della polizza, era stata accertata la mala gestio della compagnia, stante l'evidente responsabilità civile e penale del preposto e la conseguente responsabilità civile della società, e ciò anche in considerazione del fatto che nel costituirsi in giudizio la compagnia convenuta non aveva contestato né di aver ricevuto,
all'epoca della conclusione delle indagini preliminari, gli atti del procedimento penale
13 e le contestuali richieste di indennizzare i prossimi congiunti della vittima, né il fatto di essere receduta in sede di trattative con i danneggiati, pur avendo dichiarato che avrebbe avanzato un'offerta.
Era inoltre stata accolta la domanda relativa alla restituzione dell'importo anticipato di euro 200.000,00 ed era stato ritenuto sussistente un danno all'immagine ex art. 2059
cod. civ., liquidato in via equitativa nell'importo di euro 30.000,00 in valori attuali,
essendo stato documentato che dagli organi di stampa appariva che l'attrice non intendeva risarcire i danneggiati ed essendo il conseguente discredito in realtà
imputabile all'inadempimento della compagnia.
Da ultimo, era stata accolta la domanda di condanna generica di a Parte_1
risarcire a per ogni ulteriore danno dalla stessa subito o subendo, Controparte_1
anche a titolo di “perdita di chance” conseguente all'accertato inadempimento agli obblighi assunti con il contratto assicurativo e al mancato tempestivo risarcimento del danno ai congiunti del lavoratore infortunato.
aveva successivamente gravato tale decisione con atto di citazione Parte_1
notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 29.5.2024; Controparte_1
si era costituita resistendo all'impugnazione; radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c., la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante la lamentato con il primo motivo che il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto la domanda di condanna generica ex art. 278 c.p.c.; non avendo la società attrice chiesto di poter rimettere la valutazione del quantum debeatur ad un separato giudizio, si sarebbe infatti dovuta riaprire l'istruttoria ai fini della
14 determinazione del quantum e quindi respingere la pretesa risarcitoria in difetto di prova;
era inoltre stata omessa ogni valutazione sia pure sommaria e probabilistica circa la portata dannosa della condotta, non essendo stati allegati sufficienti elementi per poter ritenere sussistenti, sia pure in via meramente probabile, i danni futuri lamentati.
Con il secondo motivo ha lamentato l'erroneo riconoscimento della mala gestio e del danno all'immagine; l'assicurata avrebbe infatti omesso di riferire sia nella fase iniziale,
sia nel corso del procedimento penale e sia ancora nella prosecuzione del giudizio di primo grado, poi concluso con l'assoluzione della e del suo legale Controparte_1
rappresentante, circostanze rilevanti ai fini della corretta istruzione del sinistro,
rendendo quindi necessario attendere la definizione del procedimento penale;
era poi da escludersi la possibilità di un componimento bonario, stante l'entità delle pretese avanzate dai prossimi congiunti dell'infortunato, pari a euro 900.000, e il fatto che gli stessi avevano proposto un ulteriore giudizio prospettando una responsabilità solidale della committente . Il danno all'immagine non poteva ritenersi provato, CP_5
potendo le ragioni del mancato risarcimento “essere molteplici” e non avendo la notizia avuto risonanza a livello nazionale, essendo rimasta circoscritta al Nord Est e alla
Provincia di Taranto ove risiedeva la famiglia di origine dell'infortunato; il discredito era in ogni caso ascrivibile alla “superficialità” con cui aveva Controparte_1
gestito la specifica posizione lavorativa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea liquidazione degli interessi moratori ex art. 1284, comma, 4 cod. civ., rilevando che tale norma poteva ritenersi applicabile solo in presenza di obbligazioni pecuniarie di matrice contrattuale e non anche in caso di obbligazioni derivanti da fatto illecito.
* * *
15 La prima censura svolta con il primo motivo è infondata;
come infatti rilevato dalla giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite con la sentenza n. 29862 del 12/10/2022
(pag. 9 motivazione) “la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica senza che sia necessario il consenso del convenuto.
Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che,
se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.”
Deve dunque ritenersi pacificamente ammessa la possibilità di promuovere ab origine un giudizio limitato al solo an debeatur, costituendo tale azione un'espressione del principio di autonoma disponibilità delle forme di tutela offerte dall'ordinamento ed essendo configurabile un interesse giuridicamente rilevante dell'attore a forme di tutela cautelare o speciale, generalmente ricondotte alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale.
È invece fondata la seconda censura svolta con il medesimo motivo.
Già all'epoca della decisione di primo grado erano infatti venuti meno i requisiti della probabilità o verosimiglianza dei prospettati danni futuri, essendo in particolare il pericolo di perdita di chances lavorative correlate all'irrogazione di sanzioni pecuniarie e interdittive ex d.lgs. n. 231/2001 già venuto meno per effetto della assoluzione dell'attrice e del suo legale rappresentante, mentre altre possibili voci di danno o erano già sussistenti, ed andavano quindi adeguatamente dettagliate e quietanzate, o erano state allegate in forma del tutto generica ed assertiva.
Sono invece infondate le censure svolte con i successivi motivi.
Quanto al danno all'immagine, va infatti rilevato che gli articoli di stampa offerti in
16 comunicazione, come del resto ammesso dalla stessa odierna appellante, avevano avuto indiscussa diffusione sia nel territorio del nord est, nel quale pacificamente opera la società appellata, sia in quello della Provincia di Taranto, dove risiede la famiglia della vittima;
devono pertanto ritenersi provati sia l'elemento della rilevante diffusione, sia lo strepitus fori, all'evidenza correlato prima ancora che alla responsabilità della
[...]
al fatto che la stessa non aveva indennizzato i familiari della vittima Controparte_1
malgrado il tempo trascorso dall'epoca dell'infortunio; fatto, quest'ultimo,
inconfutabilmente collegato al ritardo nell'adempimento del contratto assicurativo.
L'impugnata decisione va inoltre confermata anche quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità contrattuale dell'assicuratore per mala gestio (cd. propria), stante il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurata per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.
Nel caso di specie è infatti pacifico il ritardo nell'adempimento, a fronte del quale non possono ritenersi dimostrati validi motivi per mandare esente l'onerata dalla conseguente responsabilità.
Da un lato è infatti incontroversa la ricezione da parte della appellante dei Parte_5
solleciti di pagamento in concomitanza con la trasmissione, da parte dell'assicurata,
degli atti delle indagini preliminari, mentre dall'altro non possono ravvisarsi validi motivi, come ampiamente illustrato nelle pagine da 12 a 14 della decisione di primo grado, per procrastinare l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di assicurazione, risultando in particolare conclamata, già sula base della documentazione penale relativa alla fase procedimentale, la responsabilità civile dell'assicurata ex art. 17 Ciò giustificava, pertanto, quanto meno l'obbligo di corresponsione di una provvisionale, essendo la pretesa svolta dai familiari della vittima ben inferiore al massimale assicurato, pari a cinque milioni di euro a sinistro, e potendo utilmente attingersi, ai fini del quantum, ai parametri delle tabelle milanesi vigenti all'epoca del fatto.
Anche il secondo motivo è infondato ed altrettanto è a dirsi quanto al terzo, relativo al tema degli interessi moratori ex art. 1284 comma 4 cod. civ.
Premesso che la stessa norma afferma che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali
è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, va infatti rilevato che, come affermato dalla S.C. (ordinanza n. 7677 del 22/03/2025) “il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, cod. civ.
non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione.”
* * *
L'appello dovrà pertanto essere accolto per quanto di ragione limitatamente alla seconda censura proposta con il primo motivo, con conseguente esclusione della condanna generica ex art. 278 c.p.c. di cui al capo e).
Andranno invece confermate le restanti statuizioni ed andrà per l'effetto respinta la domanda restitutoria relativa alle somme versate in esecuzione della decisione di primo
18 grado.
Quanto al regolamento delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, le stesse andranno compensate per un quarto, con condanna dell'odierna appellante alla rifusione della restante parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 525/2024, Controparte_1
pubblicata il 29 aprile 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che quanto al resto conferma, accerta che nulla deve l'odierna appellante alla parte appellata a titolo di condanna generica ex art. 278 c.p.c. in forza di quanto statuito nel capo e) del dispositivo della decisione di primo grado;
Compensa per un quarto tra le parti del spese del doppio grado del giudizio e per l'effetto condanna alla rifusione della restante parte, spese che liquida, per Parte_1
la quota, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 21.000,00 quanto al primo grado ed euro 12.000,00 quanto al secondo, oltre al contributo unificato, spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2049 cod. civ.