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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munari Presidente rel. dott.ssa Luisa Bettio Giudice dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n°2857/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 06.06.2024 da
nata in [...] il [...] con l'avv. Parte_1
BERTOLI ANGELA ricorrente contro
nato in [...] l'[...] CP_1
resistente contumace e con l'intervento del p.m. oggetto: Divorzio – scioglimento del matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/05/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 10/06/2025 conclusioni: per la ricorrente: “1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, ognuno libero di fissare la sua residenza ove meglio crede;
3) affidare i figli minori e in via esclusiva alla sig.ra Per_1 Per_2
; Pt_1 2
4) disporre a carico del sig. il versamento di un assegno di CP_1 mantenimento di € 500,00 al mese (euro 250,00 per ciascun figlio) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a favore della sig.ra , a Pt_1
titolo di contributo al mantenimento dei figli e , somma Per_1 Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/06/2024 la ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 21.01.2016 in CP_2
Montegrotto Terme, matrimonio trascritto nel registro degli atti civili del comune di Montegrotto Terme al n. 2, Parte I dell'anno 2016, che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) e (nato Per_2 Per_1
il 14.12.2015) adiva il Tribunale affinchè fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con affidamento in via esclusiva dei minori alla madre, e la somma di euro 500,00 mensili (250,00 a figlio) a carico del padre da versarsi alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli.
All'udienza del 10.01.2025 avanti al Giudice delegato compariva la ricorrente personalmente, nessuno per il resistente e il Giudice disponeva il rinnovo della notifica e fissava nuova udienza al 16.05.2025 per la comparizione delle parti.
All'udienza del 16.05.2025 compariva avanti al Giudice delegato la ricorrente personalmente, nessuno per il resistente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di . La CP_2
ricorrente rendeva le dichiarazioni di cui al verbale, il Giudice confermava le condizioni di cui alla separazione e invitava la parte a concludere;
il procuratore di parte ricorrente si riportava al ricorso e il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità
(entrambe le parti sono nate in Moldavia), appare necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice
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adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
1. domanda di scioglimento del matrimonio
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto ii) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti al divorzio alle autorità giurisdizionali dello stato membro nel cui territorio si trova “ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora” che, come allegato dalle parti, è in
Italia. In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte “il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dalla ricorrente in data 06.06.2024.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8 lett. a) del Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nel caso di specie, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. cit. e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato all'udienza del 16.05.2025 la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al Presidente del. del
Tribunale di Padova (udienza tenutasi il 02.07.2021). Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
La stessa mancata comparizione del resistente all'udienza del 16.05.2025 è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo.
Pertanto, la domanda di scioglimento del matrimonio può trovare accoglimento
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2. domanda di affido, collocazione e mantenimento dei figli minori
e Per_1 Per_2
In relazione, poi, alle domande sulla responsabilità genitoriale comprendenti il diritto di affidamento e l'esercizio del diritto di visita, l'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 1111/2019 attribuisce la competenza giurisdizionale alle Autorità dello Stato membro nel cui territorio il minore risiede abitualmente alla data della proposizione della domanda. Va ricordato sul punto che, nel diritto europeo, la nozione di “residenza abituale” nel caso di figli minori si identifica con quel “luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare, tenendo conto della durata, della regolarità, delle condizioni e delle ragioni del soggiorno nel territorio di uno Stato membro e del trasloco della famiglia in tale Stato, della cittadinanza del minore, del luogo e delle condizioni della frequentazione scolastica, delle conoscenze linguistiche nonché delle relazioni familiari e sociali del minore nel detto Stato” (CGUE 2.04.2009 C-523/07 A;
CGUE
28.06.2018 C512/17 HR). Nel caso di specie, i figli della coppia risiedono in Italia fin dalla nascita, attualmente risiedono in Brugine alla via Palù superiore n. 47 con la madre;
pertanto, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano adito.
Riguardo, inoltre, alla legge applicabile a tale domanda va rilevato che, fermo restando il disposto dell'art. 36 della legge 31/5/1995 n. 218 (che sottopone i rapporti tra genitori e figli, compresa la responsabilità genitoriale, alla legge nazionale del figlio), secondo la giurisprudenza di legittimità i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alla funzione svolta;
di conseguenza, quei provvedimenti che, pur incidendo sulla responsabilità dei genitori, perseguono una finalità di protezione del minore, rientrano nel campo di applicazione non dell'art. 36, ma dell'art. 42 della legge 31/5/1995 n. 218, il quale rinvia alla
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24/10/1980 n. 742 (si veda Cass. Sez. Un. 9.01.2001, n. 1), oggi sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 19.10.1996, che all'art. 16 indica
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quale criterio di collegamento la legge dello Stato di residenza abituale del minore. Si ricorda, peraltro, che detta convenzione è stata ratificata dall'Italia con applicabilità a partire dal 2016. Ne consegue che, nel caso in esame, essendo i figli minori residenti in Italia, trova senz'altro applicazione la legge italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana per quanto concerne la condizione relativa al mantenimento della prole in quanto l'art. 3, lett. b) del
Regolamento CE n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari, dispone che “la competenza, a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli stati membri spetta b) all'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente”. Riguardo alla legge applicabile alla regolamentazione dell'obbligo di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti,
l'art. 15 del Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il Protocollo dell'Aja del
23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie i creditori dell'obbligazione alimentare sono i figli e che risiedono, appunto, in Italia, pertanto si Per_2 Per_1
applica la legge italiana. In tal senso, anche dalla documentazione allegata, si evince che la residenza abituale delle parti e dei figli, minori e non economicamente indipendenti, quali creditori della prestazione del mantenimento richiesta in Italia, è ubicata in Italia.
Tanto evidenziato, per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla tutela dei figli minori della coppia (nato il [...]) e (nato Per_2 Per_1
il 14.12.2015), si osserva quanto segue.
L'affidamento condiviso costituisce la soluzione da adottare in via prioritaria ai sensi dell'art. 337 ter, comma 3, c.c., salvo che la stessa risulti pregiudizievole per il minore.
Nel caso di specie, i fatti descritti e documentati in atti devono ritenersi ostativi alla condivisione della responsabilità genitoriale dovendosi, nel caso de quo, disporre l'affidamento in via esclusiva alla madre con collocamento
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dei minori presso la stessa. Invero, non appare conforme all'interesse dei minori né tutelante nei loro confronti disporre l'affidamento condiviso, soluzione che appare impraticabile in considerazione dello stato del padre, che vede i figli piccoli “due volte al mese” e dove sono “i bambini che insistono per vederlo” (cfr. verbale udienza del 16.05.2025) disinteressandosi completamente della loro situazione. Va inoltre osservato che da maggio 2024 non ha più versato il contributo di CP_2
mantenimento ordinario per i figli e non si è mai fatto carico della metà delle spese straordinarie dovute per i minori. La reiterata violazione degli obblighi, anche economici, derivanti dalla legge fa ritenere, quindi, la sussistenza di una inidoneità educativa e di carenze genitoriali in capo a dovendosi optare, pertanto, per una deroga al regime CP_2 dell'affidamento condiviso (cfr. Cass. Civ. Sez.
6-1 n. 24526 del 2.12.2010; nella giurisprudenza di merito, cfr. ex multis Tribunale di Catania, decreto
14.1.2007). I minori vanno poi senz'altro collocati presso l'abitazione materna, in conformità alle loro consolidate abitudini di vita.
Infine, in punto di contributo al mantenimento dei minori a carico del padre, posto che la ricorrente si è sempre fatta carico in maniera pressoché esclusiva del mantenimento e della crescita dei minori, che la ricorrente ha dichiarato che il resistente lavora come elettricista (cfr verbale del
16.05.2025) e tenuto conto che la mancata allegazione di documentazione patrimoniale e reddituale da parte del resistente non costituito non è elemento idoneo a ritenere esclusa la sua capacità alla contribuzione al mantenimento dei figli, non risultando allo stato limitazioni alla sua capacità lavorativa e permanendo comunque l'obbligo a carico dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli anche in presenza di eventuali difficoltà economiche, si ritiene equo alla luce delle condizioni delle parti e della percezione dell'assegno unico in capo alla madre disporre che il padre provveda al versamento di una somma complessiva pari a €. 400,00 (euro
200,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT come contributo al mantenimento ordinario di e da versarsi Per_2 Per_1
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alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso dell'50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova.
Le spese di lite sono compensate, in considerazione della natura della controversia e della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del
[...] CP_2
comune di MONTEGROTTO TERME di annotare la sentenza nei registri
(atto n. 2, Parte I dell'anno 2016 del registro degli atti di matrimonio);
2. affida in via esclusiva i figli minori e alla madre, con Per_2 Per_1
collocazione presso di lei;
3. stabilisce che il padre versi alla madre CP_2 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento dei figli e l'importo mensile di euro 400,00 (euro 200,00 a figlio) Per_2 Per_1
annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Padova;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 10/06/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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