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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2049/2009 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale;
TRA
, elettivamente domiciliato a Corigliano d'Otranto, in via San Vito Parte_1
n. 1, presso lo studio legale dell'Avv. Donato Maruccia, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
, elettivamente domiciliato a Melendugno, in via Conciliazione CP_1
Laterano n. 11, presso lo studio legale dell'Avv. Luana Calò, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHÉ
( di ), in persona del CP_2 Controparte_3 Controparte_4
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, Piazza del
Caravaggio n. 6, presso lo studio legale dell'Avv. Gerardo Tuorto, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
1 in persona Controparte_5
del Funzionario Procuratore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di CP_6 procura speciale alle liti in atti dall'Avv. Leonardo Giani del Foro di Milano;
TERZA CHIAMATA
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
Con atto di citazione regolarmente notificato il 4 marzo 2020, , già Parte_1
dipendente a tempo pieno e indeterminato della società Vivaldi & Cardino s.p.a. con sede a Milano, premesso di essersi recato, nel mese di settembre 2018, presso l'ufficio
Con locale di e di patronato l'Artigianato, sito a Controparte_7
Lecce in Piazzetta Montale n. 3, al fine di informarsi circa la maturazione del diritto alla pensione di anzianità anticipata, di essere stato ricevuto dal dott. e, CP_1
avuta rassicurazione in merito, di avere avviato la pratica INPS, con invio telematico, in data 12/9/2018, alla datrice di lavoro, di comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro con decorrenza dal 1°/10/2018, adducendo che il procedimento si era concluso con rigetto dell'ente previdenziale, come da comunicazione del 22/10/2018 (allegata) e di avere scoperto, successivamente, che per maturare il diritto alla pensione di anzianità avrebbe dovuto lavorare ancora fino a dicembre 2020, agiva in giudizio nei confronti di e di , chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei CP_2 CP_1
seguenti danni: 1) stipendi, a lordo, non percepiti da ottobre 2018 a dicembre 2020 (€
105.862,66); 2) differenza di TFR a lordo (€ 7.321,83); 3) differenza di trattamento pensionistico (€ 62.400,00); 4) danno alla vita di relazione (€ 25.000,00, in via equitativa), con vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, sollevava, innanzitutto, eccezione di carenza di CP_1
legittimazione passiva ex art. 2049 c.c., sostenendo che, per fatto del dipendente, in caso di ritenuta fondatezza della domanda, avrebbe, comunque, dovuto rispondere il datore di lavoro e, quindi, ; nel merito, rilevava che, invero, la richiesta era stata rigettata, CP_2
in quanto, si diceva nel provvedimento, il sig. era già titolare di un assegno Pt_1
ordinario di invalidità erogato da INPS (categoria: IO, certificato: 15043100); adduceva, poi, che il suddetto, il 22/2/2018, aveva sottoscritto mandato di assistenza e rappresentanza gratuita al fine di presentare una domanda di supplemento (allegato n. 2)
2 con riferimento all'assegno categoria: IO, in seguito riconosciutogli;
che il medesimo si era recato all'ufficio del Patronato nel mese di luglio 2018 e, in detta occasione, aveva deciso di avviare la pratica per il conseguimento della pensione di anzianità anticipata, definita con il rigetto di cui innanzi, in ragione della incumulabilità ex lege di trattamento pensionistico richiesto e assegno ordinario di invalidità, impugnabile con ricorso amministrativo diretto al Comitato Provinciale, come da avvertimento inserito nel provvedimento medesimo;
chiedeva il rigetto della domanda.
, a sua volta, si costituiva in giudizio, sollevando, anche esso, eccezione di CP_2
carenza di legittimazione passiva, in quanto, essendo un ente istituito su iniziativa della
Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato e Imprese, non sarebbe, a suo dire, il datore di lavoro, del dott. , il quale sarebbe lavoratore dipendente di CP_1
Confartigianato di Lecce, associazione locale aderente al sistema, comandato al
Patronato; chiamava, in ogni caso, a garanzia la società assicuratrice
[...]
la quale, costituitasi, in via Controparte_5
preliminare, sollevava eccezione di inammissibilità della chiamata per tardività, rilevando che, sebbene, detta istanza fosse stata formulata nei suoi confronti in comparsa di costituzione ex art. 269 comma 2 c.p.c., depositata il 27/5/2020, venti giorni prima della data di udienza indicata in citazione, essa era rimasta inevasa e il chiamante aveva omesso di sollecitarla sino al 30/6/2022.
All'udienza tenutasi il 23 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Preliminarmente, deve essere rilevato che le doglianze dell'attore concernono la presentazione della domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità anticipata, avvenuta, stando agli atti, non nel mese di settembre 2018, come indicato in citazione, bensì il 27/7/2018 (all.4 del fascicolo del dott. ), in virtù di un CP_1
“mandato di assistenza e rappresentanza”, sottoscritto da , avente il Parte_1 seguente tenore: “con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e assistermi gratuitamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2011 n.
152 e del d.m. 10 ottobre 2008 n. 193, al Patronato sede di Lecce, presso il CP_2
3 quale eleggo domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c. nei confronti dell'INPS per lo svolgimento della pratica relativa a Pensione di anzianità anticipata” e, quindi, avente come mandatario l'ente e non il dott. , il cui nominativo è indicato come CP_1
collaboratore che in concreto assumeva in carico la pratica inoltrata ad INPS.
Pertanto, la dedotta responsabilità alla base dell'azione di risarcimento esercitata, la cui corretta qualificazione giuridica è di spettanza del giudicante, è di natura contrattuale, come, da ultimo, rammentato anche dai giudici di legittimità e “discende dal mancato adempimento - con la diligenza richiesta dalla specifica natura dell'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. - del mandato conferito dagli assistiti, il quale li abilita a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nell'esercizio di un pieno potere di rappresentanza” (Cass., sez. III, 11 dicembre 2023
n. 34475).
Sotto il profilo probatorio, quindi, come è noto (Sezioni Unite n. 13533 del 2001) a fronte di un allegato inadempimento di un'obbligazione di fonte contrattuale, sarà onere dell'asserito creditore meramente allegare il fatto-inadempimento, dovendo il debitore convenuto, viceversa, dimostrare di avere correttamente adempiuto o la non imputabilità
a sé stesso della inesattezza della prestazione resa.
Ebbene, nel caso in esame, il Patronato e il dott. , invero, fornivano la prova di CP_1
avere agito diligentemente e con osservanza delle regole di correttezza e professionalità, dimostrando una evidente erroneità del provvedimento di rigetto dell'INPS, il quale non era retto da una motivazione di assenza di requisiti e mancata maturazione del diritto, bensì da ragioni di incumulabilità tra trattamento pensionistico richiesto e assegno ordinario di invalidità (categoria: IO, certificato: 15043100), di cui era Parte_1
già titolare.
In effetti, ricostruendo cronologicamente la vicenda, si evince che alla data del rigetto,
22/10/2018, il suddetto assegno di invalidità era già scaduto il 30/9/2018, come da comunicazione INPS recante data 1° marzo 2018 (all 3 del fascicolo del dott. ), in CP_1
cui si avvisava il percettore, rammentando la durata triennale del beneficio, che ove la sua capacità lavorativa fosse ancora ridotta a meno di un terzo di quella ordinaria era consentito chiedere la conferma dell'assegno entro la data di scadenza, con l'avvertimento che, in caso di inoltro successivo della istanza, la conferma avrebbe avuto effetto dal mese seguente alla presentazione della stessa.
4 Pertanto, alla data del rigetto della richiesta di riconoscimento della pensione di anzianità, il diritto all'assegno di invalidità era scaduto e, quindi, non vi era alcuna situazione di incompatibilità.
Né il sig. può ascrivere al Patronato di non avere avuto conoscenza della facoltà Pt_1
di azionare strumenti di tutela amministrativa e giudiziaria, in quanto le informazioni erano rilasciate da INPS nel testo del provvedimento e, quindi, quanto meno la decisione di azionare un rimedio poteva essere autonomamente e scientemente assunta dal medesimo, salvo, poi, rivolgersi a terzi in grado di fornirgli assistenza.
Egli, poi, deliberatamente sottoscrisse con il Patronato un nuovo e distinto mandato il
28/10/2018 con cui conferiva incarico con rappresentanza per lo svolgimento della pratica “Rinnovo Assegno di Invalidità – Conferma triennale”, di cui nulla viene detto in citazione.
In definitiva, la circostanza, dedotta dall'attore, della necessità di continuare a lavorare sino a dicembre 2020 al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità anticipata, la cui omessa informazione sarebbe alla base dell'addebito mosso al e al suo CP_4
diretto interlocutore, non è suffragata da alcun documento e, di conseguenza, non si ravvisa alcuna responsabilità a carico dei convenuti.
In altri termini, non è avvalorato da alcun atto che vi sia stata una errata consulenza circa la sufficienza dei contributi versati ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, non essendo stata questa la motivazione del rigetto.
Peraltro, fermo restando che le considerazioni svolte rendono, a monte, inutile ogni ulteriore valutazione, non è, neanche, stata data sufficiente e adeguata dimostrazione della esistenza di un effettivo danno economico subito e della entità del medesimo, essendo state indicate somme di denaro che costituiscono il frutto di calcoli unilateralmente effettuati, in totale assenza (salvo una busta paga risalente a settembre
2010) dei documenti concernenti il rapporto di lavoro, nonché dello stesso contratto e, comunque, senza dare atto della persistente riduzione della capacità lavorativa, fattore incidente, senza dubbio, sulla misura della retribuzione ove avesse continuato a Pt_1
prestare servizio.
Le spese processuali, in virtù del principio della soccombenza gravano sull'attore e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e del livello di
5 complessità della stessa, applicando il d.m. 10 marzo 2014 n. 55 (come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
nei confronti di , (Istituto e di CP_1 CP_2 Controparte_3 patronato rtigianato), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché CP_5 di in Controparte_5
persona del Funzionario Procuratore, dott. (terza chiamata), ogni CP_6
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese CP_1 processuali che liquida in € 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna l'attore alla rifusione, in favore di (Istituto Nazionale di CP_2 assistenza e di patronato per l'Artigianato), delle spese processuali che liquida in
€ 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
d) condanna l'attore alla rifusione, in favore di
[...]
, delle spese processuali che liquida in Controparte_5
€ 2.900,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lecce, 11 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Cesi
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