TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/11/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3052/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Azzurra Gambis e Claudia Bacci
e
, nata a [...] il [...], (c.f.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...] Marzo n. 47, cittadinanza italiana, rappresentato, difeso dall'Avv. Roberta Rossetto
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 24.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 16/05/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: (c.f.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
25.11.2010, minorenne, e (c.f.: , nato a [...] Persona_1 C.F._4
(LI), il 01/10/2014, minorenne. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 20.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) CP_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il giorno 16/05/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto N.30 Parte 2 -Serie C -Anno 2010 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori CP_2 Per_1 ex art.337 ter 3°comma c.c., con collocazione prevalente presso la madre. e CP_2
trascorreranno 3 (tre) giorni a settimana con il padre e 4 (quattro) giorni a Per_1 settimana con la madre, incluso il pernotto, che saranno concordati di volta in volta dai genitori in piena collaborazione, tenuto conto dei rispettivi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento, alle spese ed ai bisogni dei figli durante il periodo in cui li avrà con sé, per cui nessuna somma a titolo di mantenimento per i figli viene prevista a carico di un genitore in favore dell'altro, salvo il pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie di cui al punto che segue. 3) Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate e regolamentate dal protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14.07.2017 che si allega costituendo parte integrante del presente accordo. Tali spese saranno detratte fiscalmente nella misura del 50% dal padre e del 50% dalla madre.
4) L'A.U.U. (Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli e che verrà previsto da eventuali modifiche CP_2 Per_1 normative, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive dovranno essere gestite in modo che entrambi i figli possano trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze dei medesimi;
in caso di disaccordo dei genitori i minori, a partire dalle vacanze di natalizie 2025, staranno con il padre la vigilia, il giorno di Santo Stefano e il
06.01.2026; il giorno di Natale ed il 31.12.2025 e l'01.01.2026 con la madre e viceversa per l'anno successivo, e così via, in perfetta alternanza per gli anni avvenire. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. e staranno con il padre il giorno di Pasqua e Lunedì Per_1 CP_2 dell'Angelo con la madre, e viceversa per gli anni a venire. Al fine di agevolare il rapporto genitori/figli, i primi potranno far visita ai secondi ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando e ne esprimeranno l'esigenza, CP_2 Per_1 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo tra loro. E'fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori.
6) Fermo quanto sopra, entrambi i genitori avranno pari obblighi nell'accudire ed educare i due figli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, sempre favorendo il permanere del legame tra fratelli. Inoltre gli stessi, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I signori e adotteranno sempre consensualmente le Parte_1 CP_1 decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose;
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano.
7) Per quanto concerne l'immobile sito in Collesalvetti-Stagno (LI), via VIII marzo n.47, rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Collesalvetti, al foglio 27, particella 1584, sub. 604, categoria A/2, classe 4^, consistenza vani 6 superficie catastale mq. (appartamento e cantina) e posto auto di cui al foglio 27, particella 1582, sub.26, categoria C/6, classe1^, consistenza mq 11 (undici), rendita euro 9,66 (posto auto) cfr.doc.8, in comproprietà fra le parti nella misura del 50% ciascuno, le parti concordano che la quota di proprietà della sig.ra , pari al 50% CP_1 dell'intero, venga dalla medesima trasferita al sig. , che dunque Parte_1 accetta, divenendone unico proprietario, mediante atto notarile da stipularsi, anche ai fini della pubblicità immobiliare ed in esecuzione del presente accordo, con (solo)spese tecniche e notarili a carico del sig. , entro e non oltre mesi Parte_1
5 dal provvedimento di omologa della separazione stante la necessità di redigere e collazionare tutta la documentazione necessaria al trasferimento quale a titolo esemplificativo e non esaustivo APE, relazione di conformità urbanistica e catastale ecc.. La signora rimarrà comunque formalmente CP_1 cointestataria del mutuo gravante su detto immobile. L'obbligo che assume la signora di adempiere relativamente al trasferimento dell'immobile di VIII CP_1 marzo 47 in favore del signor viene ad essere qui pattuito a totale Parte_1 tacitazione di ogni pretesa formulata dal medesimo nei confronti della Parte_1 signora sino ad oggi, anche come esborso una tantum a completa CP_1 tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura e definitiva regolamentazione economico/finanziaria fra le parti. Infatti, preme rilevare come, a fronte della comproprietà di detto immobile sin dal momento del suo acquisto, a partire dal 2015, quando la signora lasciò l'immobile in questione, la medesima non CP_1 ha mai provveduto a pagare pro quota le rate del mutuo, né nella medesima misura gli oneri condominiali sullo stesso gravanti. Così come non ha mai corrisposto le rate dei finanziamenti contratti dallo per esigenze allora familiari, come Parte_1
l'acquisto di autovettura, e personali della medesima ovvero per CP_1 ristrutturazione del negozio di parrucchiera di cui era titolare. Una esposizione debitoria per la quale da sempre e tutt'oggi si è fatto carico il solo . Parte_1
8) Le parti si danno reciproco atto di essere autonomi economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco e che non sussistano rapporti di conto corrente in contitolarità, così come non sussiste alcun ulteriore bene mobile in comproprietà tra i ricorrenti.
9) Spese di lite al definitivo;
10) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3052/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 residente a [...], cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Azzurra Gambis e Claudia Bacci
e
, nata a [...] il [...], (c.f.: , CP_1 CodiceFiscale_2 residente a [...] Marzo n. 47, cittadinanza italiana, rappresentato, difeso dall'Avv. Roberta Rossetto
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso in data 24.9.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Rosignano Marittimo (LI) il 16/05/2010 e che dalla loro unione nascevano due figli: (c.f.: ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
25.11.2010, minorenne, e (c.f.: , nato a [...] Persona_1 C.F._4
(LI), il 01/10/2014, minorenne. Le parti chiedevano, inoltre, la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473-bis 13, terzo comma, c.p.c. Con provvedimento in data 29.9.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.11.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. In data 20.11.2025, il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo. Giacché, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla pronuncia di separazione, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi
– trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Rosignano Marittimo (LI) CP_1 di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Rosignano Marittimo (LI) il giorno 16/05/2010, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune atto N.30 Parte 2 -Serie C -Anno 2010 DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, dichiarandosi autosufficienti economicamente, rinunciando reciprocamente al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori CP_2 Per_1 ex art.337 ter 3°comma c.c., con collocazione prevalente presso la madre. e CP_2
trascorreranno 3 (tre) giorni a settimana con il padre e 4 (quattro) giorni a Per_1 settimana con la madre, incluso il pernotto, che saranno concordati di volta in volta dai genitori in piena collaborazione, tenuto conto dei rispettivi turni di lavoro e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei minori. Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento, alle spese ed ai bisogni dei figli durante il periodo in cui li avrà con sé, per cui nessuna somma a titolo di mantenimento per i figli viene prevista a carico di un genitore in favore dell'altro, salvo il pagamento e/o rimborso delle spese straordinarie di cui al punto che segue. 3) Ciascun genitore si farà carico, nella misura del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, così come individuate e regolamentate dal protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14.07.2017 che si allega costituendo parte integrante del presente accordo. Tali spese saranno detratte fiscalmente nella misura del 50% dal padre e del 50% dalla madre.
4) L'A.U.U. (Assegno unico universale), o comunque qualsiasi tipo di assegno a favore dei figli e che verrà previsto da eventuali modifiche CP_2 Per_1 normative, sarà percepito nella misura del 50% da ciascun genitore.
5) Per quanto concerne le festività natalizie, pasquali ed estive dovranno essere gestite in modo che entrambi i figli possano trascorrerle alternativamente con il padre e con la madre rispettando paritetico periodo per ciascuno. La suddivisione sia delle festività che dei giorni di vacanza scolastica intermedi verrà decisa di anno in anno dai genitori, i quali dovranno tenere conto anche dei desideri e delle esigenze dei medesimi;
in caso di disaccordo dei genitori i minori, a partire dalle vacanze di natalizie 2025, staranno con il padre la vigilia, il giorno di Santo Stefano e il
06.01.2026; il giorno di Natale ed il 31.12.2025 e l'01.01.2026 con la madre e viceversa per l'anno successivo, e così via, in perfetta alternanza per gli anni avvenire. Per i giorni intermedi delle suddette festività i genitori decideranno di anno in anno, seguendo il principio della suddivisione paritaria dei periodi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Ugualmente sarà per le vacanze di Pasqua. e staranno con il padre il giorno di Pasqua e Lunedì Per_1 CP_2 dell'Angelo con la madre, e viceversa per gli anni a venire. Al fine di agevolare il rapporto genitori/figli, i primi potranno far visita ai secondi ogniqualvolta lo riterranno opportuno o quando e ne esprimeranno l'esigenza, CP_2 Per_1 compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extra scolastici, previo accordo tra loro. E'fatto salvo ogni diverso e pacifico accordo tra i genitori.
6) Fermo quanto sopra, entrambi i genitori avranno pari obblighi nell'accudire ed educare i due figli, creando per loro le condizioni migliori per una serena e proficua crescita, sempre favorendo il permanere del legame tra fratelli. Inoltre gli stessi, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I signori e adotteranno sempre consensualmente le Parte_1 CP_1 decisioni di maggiore interesse per i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose;
l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extra scolastiche inclusi i viaggi di istruzione;
la partecipazione e la scelta di attività sportive e ricreative, facendosi carico, in parti uguali, delle relative spese. In caso di disaccordo, la decisione dovrà essere rimessa al Giudice. Per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere adottata di volta in volta dal genitore presso il quale i figli si trovano.
7) Per quanto concerne l'immobile sito in Collesalvetti-Stagno (LI), via VIII marzo n.47, rappresentato al catasto fabbricati del Comune di Collesalvetti, al foglio 27, particella 1584, sub. 604, categoria A/2, classe 4^, consistenza vani 6 superficie catastale mq. (appartamento e cantina) e posto auto di cui al foglio 27, particella 1582, sub.26, categoria C/6, classe1^, consistenza mq 11 (undici), rendita euro 9,66 (posto auto) cfr.doc.8, in comproprietà fra le parti nella misura del 50% ciascuno, le parti concordano che la quota di proprietà della sig.ra , pari al 50% CP_1 dell'intero, venga dalla medesima trasferita al sig. , che dunque Parte_1 accetta, divenendone unico proprietario, mediante atto notarile da stipularsi, anche ai fini della pubblicità immobiliare ed in esecuzione del presente accordo, con (solo)spese tecniche e notarili a carico del sig. , entro e non oltre mesi Parte_1
5 dal provvedimento di omologa della separazione stante la necessità di redigere e collazionare tutta la documentazione necessaria al trasferimento quale a titolo esemplificativo e non esaustivo APE, relazione di conformità urbanistica e catastale ecc.. La signora rimarrà comunque formalmente CP_1 cointestataria del mutuo gravante su detto immobile. L'obbligo che assume la signora di adempiere relativamente al trasferimento dell'immobile di VIII CP_1 marzo 47 in favore del signor viene ad essere qui pattuito a totale Parte_1 tacitazione di ogni pretesa formulata dal medesimo nei confronti della Parte_1 signora sino ad oggi, anche come esborso una tantum a completa CP_1 tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura e definitiva regolamentazione economico/finanziaria fra le parti. Infatti, preme rilevare come, a fronte della comproprietà di detto immobile sin dal momento del suo acquisto, a partire dal 2015, quando la signora lasciò l'immobile in questione, la medesima non CP_1 ha mai provveduto a pagare pro quota le rate del mutuo, né nella medesima misura gli oneri condominiali sullo stesso gravanti. Così come non ha mai corrisposto le rate dei finanziamenti contratti dallo per esigenze allora familiari, come Parte_1
l'acquisto di autovettura, e personali della medesima ovvero per CP_1 ristrutturazione del negozio di parrucchiera di cui era titolare. Una esposizione debitoria per la quale da sempre e tutt'oggi si è fatto carico il solo . Parte_1
8) Le parti si danno reciproco atto di essere autonomi economicamente e di non prevedere alcun mantenimento reciproco e che non sussistano rapporti di conto corrente in contitolarità, così come non sussiste alcun ulteriore bene mobile in comproprietà tra i ricorrenti.
9) Spese di lite al definitivo;
10) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra.
Livorno, 20.11.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra