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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario dott.ssa G. Imperiale
All'udienza del giorno 20 maggio 2025 svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Nella causa per opposizione all'esecuzione promossa da rappresentato e difeso dagli Avv.ti C. Mulino e S. Ponzo Parte_1
come da mandato in atti contro
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. M. Casarano come da mandato in atti nonchè
Controparte_2
Ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Con ricorso in opposizione all'esecuzione il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'atto di pignoramento pressi terzi ex art. 72-bis DPR n. 602/1973 disposto da , con il quale veniva ordinato al terzo – Controparte_1
Ministero Interno Dipartimento della P.S. in persona del legale rappresentante p.t. di pagare, nei limiti previsti di legge, direttamente all'Agente della Riscossione le somme dovute da parte debitrice fino a concorrenza del credito intimato, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento la somma pari ad Euro 6.511,47 somme dovute a titolo di mancato pagamento di cartelle esattoriale ivi indicate.
Nel procedimento RG. esec. 1910/2023, all'udienza del 26.03.2024, il G.E. ritenuto inefficace il pignoramento, sospendeva l'esecuzione ed assegnava alle parti giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito ex art 616 c.p.c..
Con atto di citazione del 25.04.2024 veniva istaurato regolarmente il giudizio di merito e dichiarata la contumacia di . Controparte_2
All'udienza del 11.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
A fondamento dei motivi di opposizione, il sig. deduce preliminarmente: Pt_1
nullità dell'atto di pignoramento per generica indicazione dei crediti e mancata allegazione degli stessi;
nullità dell'atto di pignoramento per violazione dell'art. 50 comma 1 DPR
602/73.
Orbene, con provvedimento del 23.03.2024 il pignoramento disposto ex art. 72 bis DPR n. 602/73 ed oggetto di opposizione, è stato dichiarato inefficace per omesso pagamento del terzo pignorato nei termini di legge.
Ne consegue che è cessata la materia del contendere in ordine agli eccepiti vizi formali propri dell'atto di pignoramento sollevati dal sig. Pt_1
Cio chiarito, il contesta nel merito la omessa notifica degli atti Pt_1
prodromici.
Sul punto è bene osservare che deve essere condiviso, a riguardo, il principio secondo il quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto
2 di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 03/12/2015)”(Cfr. Cass. civ. (Ord.),
Sez. VI - 5, 24/05/2017, n. 13102).
Inoltre, “Nel caso in cui il destinatario di una cartella esattoriale contesti di averne ricevuto notificazione e l'Agente della Riscossione dia prova della regolare esecuzione della notificazione, secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento, è preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella che non sia stata tempestivamente opposta, né sussiste un onere dell'Agente di produrre in sede giudiziale, la copia integrale della cartella medesima. Quest'ultima altro non è che la stampa del ruolo in un unico originale notificato alla parte ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo esecutivo” (Cfr.
Cass. civ., Sez. VI - 3, 15/06/2016, n. 12352).
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti
“chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999,
Cassazione n. 4475/1999, Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999;
3 Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001; Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la cartella di pagamento n. cartella n. 05920220028516217000 - atto prodromico - è stata regolarmente notificata a mani in data 13.01.2023.
La peculiarità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale di Lecce, Sezione Commerciale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Giorgia Imperiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, ragione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione all'esecuzione avanzata dal sig. Parte_1
2) spese di lite interamente compensate
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Il Giudice Onorario
(dott.ssa Giorgia Imperiale)
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