Articolo 2 della Legge 28 febbraio 1992, n. 220
Articolo 1Articolo 3
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12 agosto 2006
Art. 2. Competenze del Ministro della marina mercantile 1. Il Ministro della marina mercantile, nell'ambito delle proprie competenze:
a) emana direttive per il coordinamento delle attivita' di controllo e di sorveglianza della navigazione delle navi che trasportano le sostanze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
b) nelle zone costiere e nei porti a maggior traffico, provvede all'allestimento, ai fini della sicurezza e della protezione dell'ambiente marino e costiero, di un sistema coordinato a livello nazionale e gestito dall'Ispettorato centrale per la difesa del mare del Ministero della marina mercantile, di controllo, sorveglianza e gestione da terra della navigazione marittima con registrazione obbligatoria e sigillata di ogni manovra nautica.
Entrata in vigore il 12 agosto 2006