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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3487 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3487 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Vincenzo Contino per parte opponente e l'avv. Luigi Ventriglia in sostituzione dell'avv. Alberto Oronzo per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,20.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:20 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3487 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Cimarra n. 28, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Contino, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro limitata con socio unico (c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Conegliano, e per essa la mandataria (c.f./p.iva: ) Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucullo n. 3, presso lo studio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo del foro di Roma, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 12 ottobre 2022 la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. CP_3
895/2022 - R.G. n. 2051/2022) per “la somma di € 15.068,69, oltre gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, ma in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di per il mancato pagamento delle somme Parte_1
dovute in forza dei seguenti rapporti di finanziamento intrattenuti con la (già Controparte_4
e : “a) contratto di finanziamento n. 00005499086 del Controparte_5 CP_4
03.06.2009 …; b) apertura di credito revolving n. 05102494763 del 22.09.2005, con fido”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 07.11.2022, ha Parte_1
proposto opposizione, notificando il 19 dicembre 2022 atto di citazione con il quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e “il difetto della condizione di procedibilità della domanda avanzata in via monitoria per difetto del previo ricorso alla procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
132/2014; - sempre in via preliminare … ritenere e dichiarare prescritte le somme azionate con il monitorio, tanto per sorte quanto per interessi, se riferite a periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notificazione del ricorso;
- nel merito, ritenere e dichiarare che alcunché l'opponente deve all'opposta per i titoli tutti indicati nel D.I. … e conseguentemente dichiararlo nullo, revocarlo e/o annullarlo o … dirlo inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
- con vittoria delle spese di lite”.
Radicatasi la lite, si è costituita la e per essa la mandataria Controparte_1
depositando in data 28 febbraio 2023 comparsa di risposta con la quale ha Controparte_3 resistito all'avversa opposizione e ha domandato al Tribunale di “- in via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: rigettare l'opposizione … e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA
e CPA”.
L'udienza di prima trattazione veniva dal Giudice rinviata per consentire la conclusione della procedura di mediazione obbligatoria, avviata nelle more del giudizio dalla parte opposta.
Verificata la procedibilità della domanda a seguito del deposito del verbale negativo di
3 mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente, il Tribunale assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti, che non hanno avanzato ulteriori istanze.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente occorre dare atto dell'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 24 aprile
2023 per mancata partecipazione della parte opponente (v. verbale depositato il 20.06.2023).
Ciò premesso l'opposizione presentata dal non è meritevole di accoglimento. Pt_1
3. Innanzi tutto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di “difetto della condizione di procedibilità della domanda avanzata in via monitoria per difetto del previo ricorso alla procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014” formulata dall'opponente in atto di citazione e ribadita nelle note conclusive depositate il 28 maggio 2024.
Invero l'art. 3 del D.L. 132/2014, richiamato dalla stessa parte opponente, esclude, al terzo comma, l'applicabilità della procedura di negoziazione assistita ai giudizi come il presente, affermando testualmente che: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione …”.
4. Deve, sempre in via preliminare, esaminarsi il motivo di opposizione, avanzato solo con le note conclusive depositate il 28 maggio 2024 (v. pag. 3 dette note), “per non aver giammai ricevuto comunicazione alcuna dell'avvenuta cessione del credito per cui è ingiunzione”.
Il motivo, oltre che tardivo, è anche privo di fondamento.
Parte opposta, sin dalla fase monitoria ha versato agli atti di causa gli estratti della CP_6
Ufficiali, Parte Seconda, nelle quali sono stati pubblicati gli avvisi di cessione dei crediti via via intercorsi nel tempo e, in particolare: avviso di cessione da a Controparte_4 Controparte_7
(G.U. n. 150 del 20.12.2014 – doc. n. 8 fascicolo monitorio), avviso di cessione a CP_8
(G.U. n. 93 del 08.08.2019 – doc. n. 9 fascicolo monitorio), e avviso di cessione a
[...] CP_1
(G.U. n. 150 del 20.12.2014 – doc. n. 10 fascicolo monitorio). CP_1
Giova rammentare che la cessione dei crediti “in blocco” è consentita dall'articolo 58 del
4 Testo Unico Bancario che affida alla Banca d'Italia il compito di emanare apposite istruzioni e di vigilare sui soggetti coinvolti nell'operazione, in base a quanto prevede la legge n. 130 del 1999 sulle cartolarizzazioni dei crediti.
Invero, il comma II dell'art. 58 Tub dispone che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; mentre il comma IV prevede testualmente che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
In altri termini la previsione di cui all'art. 58, t.u.b., consente la pubblicazione in G.U. della cessione “in blocco”, configurandosi quale adempimento pubblicitario succedaneo rispetto alla notifica individuale prevista dal codice civile.
Inoltre, si rileva che con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, la ha integrato la documentazione del fascicolo monitorio, Controparte_1 depositando anche i singoli “Contratti di cessione ed elenco posizioni cedute” e le “Dichiarazioni di cessione” (docc. nn. 3 e 4 fascicolo opposta).
Da tali documenti emerge inequivocabilmente la legittimazione della Controparte_1 nel presente giudizio per il recupero delle somme dovute dall'opponente in forza dei sopra Pt_1
indicati contratti stipulati con la Controparte_4
5. Dalla documentazione presente agli atti di causa, anche l'eccezione del di Parte_1 intervenuta prescrizione delle “somme azionate con il monitorio” è risultata destituita di fondamento.
Invero, deve rilevarsi che sono state prodotte in giudizio dalla parte opposta le raccomandate a/r inviate dalla all'odierno opponente di comunicazione di avvenuta CP_4
decadenza dal beneficio del termine sia per il contratto di finanziamento che per la carta di credito revolving, la prima ricevuta dal destinatario in data 06.02.2013 e la seconda restituita al mittente per compiuta giacenza il 18.02.2013 (doc. n. 7 fascicolo monitorio).
La Suprema Corte, con consolidato “con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione” ha ribadito: “- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione: l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del
5 27/04/2010, Rv. 612728 - 01): l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza). Alla rituale notifica dell'atto si collega la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione” (Cass. Civ., Sez. L., Ordinanza
15 novembre 2021 n. 34212).
Le citate raccomandate, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, oltre alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, contengono tutti i requisiti di un atto interruttivo della prescrizione, essendo ivi chiaramente indicato sia l'importo complessivamente dovuto che la diffida ad adempiere entro dieci giorni dal ricevimento, pena il recupero forzoso del credito.
Pertanto, le raccomandate suddette costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
E' evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto (07 novembre
2022) il termine decennale decorrente dalle citate raccomandate interruttive della prescrizione (06-
18 febbraio 2013) non era ancora decorso.
Conclusivamente, in considerazione della dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio, da un lato e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dal - rimasti del tutto privi di supporto probatorio - Parte_1
l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai
6 procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 ed Euro
26.000, e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3487/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2022 Parte_1
(R.G. n. 2051/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 12 ottobre 2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 09/06/2025
Il giorno 09/06/2025 alle ore 10,10 innanzi al Giudice Onorario Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3487 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che sono presenti l'avv. Vincenzo Contino per parte opponente e l'avv. Luigi Ventriglia in sostituzione dell'avv. Alberto Oronzo per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,20.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 09/06/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:20 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:15, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3487 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente e ivi elettivamente domiciliato in via Matteo Cimarra n. 28, presso lo studio dell'avv.
Vincenzo Contino, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro limitata con socio unico (c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_1
con sede in Conegliano, e per essa la mandataria (c.f./p.iva: ) Controparte_3 P.IVA_2
con sede in Roma, elettivamente domiciliata in Roma, via Lucullo n. 3, presso lo studio degli avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo del foro di Roma, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 12 ottobre 2022 la e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. CP_3
895/2022 - R.G. n. 2051/2022) per “la somma di € 15.068,69, oltre gli interessi al saggio convenzionale e dalla decorrenza specificati in ricorso, sino all'effettivo pagamento, ma in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti di per il mancato pagamento delle somme Parte_1
dovute in forza dei seguenti rapporti di finanziamento intrattenuti con la (già Controparte_4
e : “a) contratto di finanziamento n. 00005499086 del Controparte_5 CP_4
03.06.2009 …; b) apertura di credito revolving n. 05102494763 del 22.09.2005, con fido”.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato il 07.11.2022, ha Parte_1
proposto opposizione, notificando il 19 dicembre 2022 atto di citazione con il quale ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito e “il difetto della condizione di procedibilità della domanda avanzata in via monitoria per difetto del previo ricorso alla procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di: “- preliminarmente, ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L.
132/2014; - sempre in via preliminare … ritenere e dichiarare prescritte le somme azionate con il monitorio, tanto per sorte quanto per interessi, se riferite a periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notificazione del ricorso;
- nel merito, ritenere e dichiarare che alcunché l'opponente deve all'opposta per i titoli tutti indicati nel D.I. … e conseguentemente dichiararlo nullo, revocarlo e/o annullarlo o … dirlo inefficace ed improduttivo di effetti giuridici;
- con vittoria delle spese di lite”.
Radicatasi la lite, si è costituita la e per essa la mandataria Controparte_1
depositando in data 28 febbraio 2023 comparsa di risposta con la quale ha Controparte_3 resistito all'avversa opposizione e ha domandato al Tribunale di “- in via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e, per l'effetto, dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito: rigettare l'opposizione … e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA
e CPA”.
L'udienza di prima trattazione veniva dal Giudice rinviata per consentire la conclusione della procedura di mediazione obbligatoria, avviata nelle more del giudizio dalla parte opposta.
Verificata la procedibilità della domanda a seguito del deposito del verbale negativo di
3 mediazione per la mancata partecipazione dell'opponente, il Tribunale assegnava i termini per le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Il presente procedimento è stato istruito con la sola produzione documentale delle parti, che non hanno avanzato ulteriori istanze.
Fatte precisare le conclusioni, il Tribunale fissava l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, preliminarmente occorre dare atto dell'esperimento del procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo del 24 aprile
2023 per mancata partecipazione della parte opponente (v. verbale depositato il 20.06.2023).
Ciò premesso l'opposizione presentata dal non è meritevole di accoglimento. Pt_1
3. Innanzi tutto, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di “difetto della condizione di procedibilità della domanda avanzata in via monitoria per difetto del previo ricorso alla procedura di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014” formulata dall'opponente in atto di citazione e ribadita nelle note conclusive depositate il 28 maggio 2024.
Invero l'art. 3 del D.L. 132/2014, richiamato dalla stessa parte opponente, esclude, al terzo comma, l'applicabilità della procedura di negoziazione assistita ai giudizi come il presente, affermando testualmente che: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione …”.
4. Deve, sempre in via preliminare, esaminarsi il motivo di opposizione, avanzato solo con le note conclusive depositate il 28 maggio 2024 (v. pag. 3 dette note), “per non aver giammai ricevuto comunicazione alcuna dell'avvenuta cessione del credito per cui è ingiunzione”.
Il motivo, oltre che tardivo, è anche privo di fondamento.
Parte opposta, sin dalla fase monitoria ha versato agli atti di causa gli estratti della CP_6
Ufficiali, Parte Seconda, nelle quali sono stati pubblicati gli avvisi di cessione dei crediti via via intercorsi nel tempo e, in particolare: avviso di cessione da a Controparte_4 Controparte_7
(G.U. n. 150 del 20.12.2014 – doc. n. 8 fascicolo monitorio), avviso di cessione a CP_8
(G.U. n. 93 del 08.08.2019 – doc. n. 9 fascicolo monitorio), e avviso di cessione a
[...] CP_1
(G.U. n. 150 del 20.12.2014 – doc. n. 10 fascicolo monitorio). CP_1
Giova rammentare che la cessione dei crediti “in blocco” è consentita dall'articolo 58 del
4 Testo Unico Bancario che affida alla Banca d'Italia il compito di emanare apposite istruzioni e di vigilare sui soggetti coinvolti nell'operazione, in base a quanto prevede la legge n. 130 del 1999 sulle cartolarizzazioni dei crediti.
Invero, il comma II dell'art. 58 Tub dispone che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; mentre il comma IV prevede testualmente che “Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
In altri termini la previsione di cui all'art. 58, t.u.b., consente la pubblicazione in G.U. della cessione “in blocco”, configurandosi quale adempimento pubblicitario succedaneo rispetto alla notifica individuale prevista dal codice civile.
Inoltre, si rileva che con la comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di opposizione, la ha integrato la documentazione del fascicolo monitorio, Controparte_1 depositando anche i singoli “Contratti di cessione ed elenco posizioni cedute” e le “Dichiarazioni di cessione” (docc. nn. 3 e 4 fascicolo opposta).
Da tali documenti emerge inequivocabilmente la legittimazione della Controparte_1 nel presente giudizio per il recupero delle somme dovute dall'opponente in forza dei sopra Pt_1
indicati contratti stipulati con la Controparte_4
5. Dalla documentazione presente agli atti di causa, anche l'eccezione del di Parte_1 intervenuta prescrizione delle “somme azionate con il monitorio” è risultata destituita di fondamento.
Invero, deve rilevarsi che sono state prodotte in giudizio dalla parte opposta le raccomandate a/r inviate dalla all'odierno opponente di comunicazione di avvenuta CP_4
decadenza dal beneficio del termine sia per il contratto di finanziamento che per la carta di credito revolving, la prima ricevuta dal destinatario in data 06.02.2013 e la seconda restituita al mittente per compiuta giacenza il 18.02.2013 (doc. n. 7 fascicolo monitorio).
La Suprema Corte, con consolidato “con riguardo agli atti interruttivi della prescrizione” ha ribadito: “- la legittimità dell'uso della raccomandata postale quale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali ed alla sua idoneità interruttiva della prescrizione: l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
- la presunzione di arrivo all'indirizzo del destinatario e la necessità del destinatario di dimostrare l'impossibilità di avere conoscenza senza sua colpa (Sez. 3, Sentenza n. 10058 del
5 27/04/2010, Rv. 612728 - 01): l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'indirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto idonea ad interrompere la prescrizione un'intimazione notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., ad un indirizzo dal quale il debitore stava traslocando, negando ogni rilevanza alle risultanze di un certificato storico di residenza). Alla rituale notifica dell'atto si collega la idoneità dello stesso ad interrompere la prescrizione” (Cass. Civ., Sez. L., Ordinanza
15 novembre 2021 n. 34212).
Le citate raccomandate, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, oltre alla comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, contengono tutti i requisiti di un atto interruttivo della prescrizione, essendo ivi chiaramente indicato sia l'importo complessivamente dovuto che la diffida ad adempiere entro dieci giorni dal ricevimento, pena il recupero forzoso del credito.
Pertanto, le raccomandate suddette costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
E' evidente che al momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto (07 novembre
2022) il termine decennale decorrente dalle citate raccomandate interruttive della prescrizione (06-
18 febbraio 2013) non era ancora decorso.
Conclusivamente, in considerazione della dimostrata la sussistenza del titolo azionato con il procedimento monitorio, da un lato e, dall'altro, della accertata infondatezza dei motivi di opposizione formulati dal - rimasti del tutto privi di supporto probatorio - Parte_1
l'opposizione deve essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza.
Considerato che
nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di merito che vengono determinate come in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022 con riguardo ai
6 procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra Euro 5.201 ed Euro
26.000, e con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3487/2022 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 895/2022 Parte_1
(R.G. n. 2051/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento in data 12 ottobre 2022, che per l'effetto conferma e dichiara esecutivo;
- condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio di opposizione che si liquidano in complessivi Euro 1.700,00 per compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva, come per legge.
Così deciso in Agrigento il 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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