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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/04/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 8 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 648 /2023 R.G. vertente
fra
c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Baratta ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Terni (TR) Via C. Goldoni n. 41, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10.03.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano per integralmente riportate e trascritte, ha domandato di: accertare e dichiarare che dalla malattia professionale di cui è portatore il Sig. sono derivati al ricorrente postumi comportanti una inabilità Parte_1
1 permanente del 12%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di Giustizia, oltre alle patologie preesistenti complessive pari al 16 % , e per l'effetto condannare l' ut CP_1
supra, a corrispondere la rendita corrispondente dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto, nella misura modi e termini di legge, con la rivalutazione e gli interessi come per legge, nonché dalla data di deposito del presente ricorso gli interessi sugli interessi. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree
La causa è stata istruita mediante CTU e prova testimoniale, in data 08 aprile 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che
“Il signor è affetto da “Ernia discale L5-S1”. La patologia accertata Parte_2 non e'ascrivibile alle tabelle . La patologia accertata e' dipendente da rischio specifico CP_1
insito nel tipo di lavoro svolto dal periziando per le sollecitazioni previste piuttosto nella fase di preparazione fisica (pre e durantei campionati) che in quella di attivita' vera e propria. Il danno biologico scaturente sulla scorta di quanto obiettivato e' quantizzabile nella misura del 6% (seipercento). L'epoca di decorrenza e' quella della domanda amministrativa: ottobre
2019; sono pervenute osservazioni da parte del ctp del periziando dr Il dr Per_2 Per_2 nelle sue osservazioni concorda nella sostanza le conclusioni e chiede al ctu l'unificazione dei postumi avendo il signor delle preesistenze riconosciute dall' e quantizzate Pt_2 CP_1
nella misura del 16%. Procediamo pertanto a quanto suggerito dal dr e non Per_2
relazionato in perizia unificando i suddetti postumi preesistenti, pari al 16%, alle nostre conclusioni valutate nella misura del 6%. Con l'applicazione della formula a scalare avremo una percentuale di danno biologico complessiva pari al 21% (ventunopercento). Viene
2 confermata l'epoca di decorrenza della suddetta percentuale e cioe' quella della domanda amministrativa: ottobre 2019.”
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_2
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 10.03.2023, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente complessivo, Parte_1
quale conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 21 % a decorrere dall'ottobre 2019;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 2.697,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 8 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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