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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 17/09/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7863/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/07/2025 da
E Parte_1 Parte_2 entrambi con il proc. e dom. avv. TREVISAN MARIA TERESA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in Calvatone (CR), in data
24/10/2015, con atto trascritto al n. 3, nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto
Comune, Parte 1, dell'anno 2015;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia (16.07.2016), minorenne;
Per_1
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
1 - rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2 matrimonio è stato celebrato in Calvatone (CR), in data 24/10/2015, con atto trascritto al n.
3, nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2015, alle seguenti condizioni:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati e con la libertà di fissare ciascuno la propria residenza ove meglio riterranno, previa comunicazione all'altro vista la presenza della figlia minorenne.
2) Dà atto che la casa familiare ubicata in Latisana (UD), Loc. Bevazzana Via delle Bilancia
n. 14 attualmente intestata al Sig. sarà oggetto di trasferimento a mezzo atto Parte_2 notarile, come di seguito disciplinato, a favore della Signora Signora che ne Parte_1 acquisirà la proprietà per intero, senza versamento di alcun corrispettivo.
Dà atto che il Sig. cederà, a favore della moglie il diritto di piena Parte_2 Parte_1 proprietà per l'intera quota del bene immobile, già adibito a casa coniugale, sito in Latisana
(UD) Loc. Bevazzana Via delle Bilancia n. 14 come di seguito descritto : villetta a schiera, sita in Comune di Latisana (UD), località Bevazzana, via della Bilancia 14, eretta sul terreno distinto presso il Catasto dei Terreni del medesimo comune con il foglio 49 particella 368,
Ente Urbano della superficie catastale di trecentosettantasei metri quadrati, oggetto anch'esso di alienazione, confinante in senso orario, in base alle risultanze delle mappe catastali (C.T.) con particelle 293, 268, 267,367, 364 e strada. Dà atto che detto fabbricato risulta censito presso il Catasto dei Fabbricati del Comune di Latisana Foglio 49 Particella 368 subalterno
5 via della Bilancia n. 14, piano T-1-2, categoria A/2, classe 2, vani 6,5, superficie catastale totale 165 metri quadrati, totale escluse aree scoperte 137 metri quadrati, rendita catastale
Euro 537,12 dando atto la parte venditrice, che la villetta in oggetto, è dotata della seguente utilità comune: - foglio 49 particella 364, via della Bilancia n. SN, piano T, b.c.n.c.
Dà atto che il trasferimento, in adempimento all'accordo trasfuso nelle note di trattazione scritta, avverrà a mezzo rogito notarile, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione dei coniugi.
2 Dà atto che tutte le spese relative all'atto notarile, alla regolarità catastale ed urbanistica nonché al costo dell'APE sono a carico della Signora Pt_1
Dà atto che le parti riconoscono che l'acquisto del bene immobile sopra descritto è stato effettuato con somme e proventi della Signora al fine di provvedere alle esigenze Parte_1 familiari e che, attesa la crisi insorta, viene attribuito gratuitamente alla stessa dal Sig.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, relativamente al Parte_2 predetto trasferimento immobiliare, da atto che i coniugi dichiarano di volersi avvalere dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19, Legge n.74/1987, nel testo risultante a seguito delle sentenze
Corte Cost. n. 154/1999 e n. 202/2003, e specificano che l'accordo traslativo è elemento essenziale del ricorso ed è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (per tutte cfr. Cass. civ., n. 11458/2005; Corte Cost., n. 176/1992; Corte Cost. n.
202/2003; Circolare Ag. Entrate n. 27/E d.d. 21/06/2012 – Circolare Ag. Entrate n. 2/E d.d.
21/02/2014; Cass. civ., n. 2111/2016; Cass. civ., n. 3110/2016).
3) Dispone che la figlia minore sia affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Per_1 con collocazione preferenziale e residenza presso la madre.
3 bis) Con la premessa che nulla osterà a che, previo accordo tra i genitori e seguendo i desiderata e gli impegni della figlia, il diritto di visita padre/figlia sia esercitato nel modo più ampio possibile, dispone in linea indicativa le seguenti modalità di gestione della responsabilità genitoriale:
- ogni giorno infrasettimanale almeno due ore al giorno, con orari che verranno concordati dalle parti a seconda delle esigenze scolastiche e ludiche della minore;
- i week end saranno trascorsi da alternativamente col padre e con la madre, Per_1 intendendosi per week end il periodo che va da venerdì dopo scuola a domenica a lunedì mattina riaccompagnando la minore presso l'istituto;
- i prelievi e le restituzioni della minore saranno a cura del Sig. ; Pt_2
4) Quanto alle vacanze, dispone che entrambi i genitori trascorrano in via esclusiva con Per_1 tre settimane, anche non consecutive, oltre ad una settimana durante le festività natalizie e metà delle vacanze pasquali, alternando ogni anno rispettivamente le festività di Natale e
Capodanno, e quelle della domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
3 In particolare, per quanto riguarda le festività natalizie, dispone che il giorno del 25 dicembre, nel caso in cui non trascorra le vacanze con l'altro genitore fuori residenza, sia Per_1 alternato il pranzo con un genitore e la cena con l'altro (in alternanza negli anni).
Compleanno di festività civili e ponti secondo le regole dell'alternanza. Per_1
Prende atto che i giorni del compleanno di ciascun genitore verranno trascorsi in via esclusiva con la minore.
Dà atto che le parti concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con la minore, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative comunicandole all' altro coniuge con un preavviso di almeno 15 giorni.
5) Nei periodi che trascorrerà con ciascuno dei genitori, questi eserciterà la Per_1 responsabilità in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggior rilievo (come quelle circa la salute, l'istruzione e l'educazione) saranno prese congiuntamente.
6) Attese le rispettive situazioni reddituali, dispone a titolo di contributo al mantenimento diretto della figlia da parte del padre, l'importo di € 250,00 (comprensivo di assegno unico universale INPS che verrà richiesto e percepito dal padre), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Detto importo inizierà ad essere corrisposto a decorrere dal mese di agosto 2025.
7) Per quanto riguarda le spese straordinarie, richiamando il Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Udine datato 28 maggio 2015, che le parti dichiarano di conoscere e che hanno allegato al ricorso, le stesse sono poste nella misura del 50% ciascuno a carico dei due genitori, così come il costo della mensa scolastica di che viene considerata dalle Per_1 parti spese straordinaria e, quindi, parimenti ripartita al 50% tra loro.
8) Dà atto, quanto alle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore di che i Per_1 genitori le detrarranno nella misura rispettivamente del 50% ciascuno.
9) Dà atto che l'assegno unico universale INPS sarà percepito dal padre.
10) Dà atto che le parti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e che, pertanto, nulla è dovuto tra loro a titolo di contributo al reciproco mantenimento.
11) Dà atto che i coniugi rimarranno intestatari dei conti correnti già in esclusiva proprietà.
Dà atto che i coniugi hanno estinto il conto corrente comune accesso presso la
[...]
utilizzato sino ad oggi per i bisogni della famiglia ed Controparte_1
4 equamente ripartito le relative somme.
Dà atto che i coniugi hanno già diviso la proprietà delle autovetture familiari, effettuando il passaggio di proprietà della Fiat 500 a favore della Signora e della Jeep Compass a Pt_1 favore del Sig. . Pt_2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calvatone (CR), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 3, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2015; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
Spese al definitivo
Udine, li 16.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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