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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 340/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari, snc, presso lo Parte_1 pe BU (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Patti (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
, Controparte_2
, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede dell'amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004117563000, notificatagli il 01.02.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920140000325880000, relativa a rate premio per l'anno 2013. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero 13920249004117563000 e la cartella di pagamento in essa contenuta, contrassegnata dal numero 13920140000325880000, con presunta notifica in data 13.03.2015, relativa a supplementi CP_2 rate premio per l'anno 2003 e sanzioni civili rate premio per l'anno l'importo di CP_2 euro 1.363,99, oltre spese esec hé pur tenendo conto della data di ultima notifica indicata dall sulla singola cartella, alla luce della normativa vigente in Controparte_1 mat imediabilmente prescritta;
- in via subordinata e nel merito, dichiarare nullo e/o annullare l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero 13920249004117563000 e la cartella di pagamento in essa contenuta, contrassegnata dal numero 13920140000325880000, con presunta notifica in data 13.03.2015, relativa a supplementi CP_2 rate premio per l'anno 2003 e sanzioni civili rate premio per l'anno 2013, dall'importo di CP_2 euro 1.363,99, oltre spese esec carenza assoluta di motivazione e violazione del diritto di difesa del ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di cui al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, il ricorrente ha presentato ricorso davanti questo Ufficio – impugnando un'intimazione di pagamento a cui era sottesa la cartella di pagamento n. 13920140000325880000 (anche oggetto di odierna contestazione) – a cui è seguita sentenza di inammissibilità (n. 861/2022 del 13.10.2022), in ragione della quale: «Giacché, nella specie, la circostanza del perfezionamento del procedimento di notificazione ̶ in ordine alle cartelle recanti carichi non rottamati, sottese all'intimazione di pagamento qui disputata (fra cui vi è la cartella di pagamento n. 13920140000325880000) ̶ è stata tempestivamente ed espressamente evocata dall , ed essa non ha incontrato alcuna efficace confutazione Controparte_5 avversaria su te comportante la proposizione di una querela di falso avverso l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, e l'idoneità del quale a manifestare la fede privilegiata propria degli atti pubblici è stata da tempo consacrata dalla giurisprudenza: si consideri – in argomento e da ultimo – Cass., Sez. Lav., ord. n. 3638/2020), la domanda presente va reputata tardiva in parte, alla luce della mancata coltivazione successiva – in forma d'incameramento coattivo – dei crediti portati dalle cartelle suddette».
4. Ai sensi dell'art. 2953 c.c.: “I diritti per i quali la legga stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
4.1. La fattispecie, in astratto suindicata, trova applicazione al caso di specie.
5. Poiché, pertanto, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza suddetta (13.10.2022), e poiché, alla data di notifica dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento (01.02.2025) il termine decennale non è spirato, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
350,00€, o IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
350,00€, o e, da corrispondere in favore di . CP_2
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Lacquari, snc, presso lo Parte_1 pe BU (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1
Vincenzo Giuffrida, n. 2/B, presso lo studio dell'avv. Francesco Patti (PEC: che la rappresenta e difende Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE E
, Controparte_2
, via A. De Gasperi, n. 109, presso la sede dell'amministrazione, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Paonessa (PEC: giusta procura in atti. Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 20/02/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920249004117563000, notificatagli il 01.02.2025, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920140000325880000, relativa a rate premio per l'anno 2013. Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento e, in ogni caso, l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in via principale e nel merito, dichiarare nulla e/o annullare l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero 13920249004117563000 e la cartella di pagamento in essa contenuta, contrassegnata dal numero 13920140000325880000, con presunta notifica in data 13.03.2015, relativa a supplementi CP_2 rate premio per l'anno 2003 e sanzioni civili rate premio per l'anno l'importo di CP_2 euro 1.363,99, oltre spese esec hé pur tenendo conto della data di ultima notifica indicata dall sulla singola cartella, alla luce della normativa vigente in Controparte_1 mat imediabilmente prescritta;
- in via subordinata e nel merito, dichiarare nullo e/o annullare l'intimazione di pagamento contrassegnata dal numero 13920249004117563000 e la cartella di pagamento in essa contenuta, contrassegnata dal numero 13920140000325880000, con presunta notifica in data 13.03.2015, relativa a supplementi CP_2 rate premio per l'anno 2003 e sanzioni civili rate premio per l'anno 2013, dall'importo di CP_2 euro 1.363,99, oltre spese esec carenza assoluta di motivazione e violazione del diritto di difesa del ricorrente. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa di cui al presente giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e contestando CP_3 CP_4 le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il fa el se di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento.
3. Dalla documentazione versata in atti emerge che, il ricorrente ha presentato ricorso davanti questo Ufficio – impugnando un'intimazione di pagamento a cui era sottesa la cartella di pagamento n. 13920140000325880000 (anche oggetto di odierna contestazione) – a cui è seguita sentenza di inammissibilità (n. 861/2022 del 13.10.2022), in ragione della quale: «Giacché, nella specie, la circostanza del perfezionamento del procedimento di notificazione ̶ in ordine alle cartelle recanti carichi non rottamati, sottese all'intimazione di pagamento qui disputata (fra cui vi è la cartella di pagamento n. 13920140000325880000) ̶ è stata tempestivamente ed espressamente evocata dall , ed essa non ha incontrato alcuna efficace confutazione Controparte_5 avversaria su te comportante la proposizione di una querela di falso avverso l'avviso di ricevimento prodotto in giudizio, e l'idoneità del quale a manifestare la fede privilegiata propria degli atti pubblici è stata da tempo consacrata dalla giurisprudenza: si consideri – in argomento e da ultimo – Cass., Sez. Lav., ord. n. 3638/2020), la domanda presente va reputata tardiva in parte, alla luce della mancata coltivazione successiva – in forma d'incameramento coattivo – dei crediti portati dalle cartelle suddette».
4. Ai sensi dell'art. 2953 c.c.: “I diritti per i quali la legga stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni”.
4.1. La fattispecie, in astratto suindicata, trova applicazione al caso di specie.
5. Poiché, pertanto, trova applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza suddetta (13.10.2022), e poiché, alla data di notifica dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento (01.02.2025) il termine decennale non è spirato, il ricorso deve essere rigettato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
350,00€, o IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore antistatario di;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
350,00€, o e, da corrispondere in favore di . CP_2
Vibo Valentia, 17/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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