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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/10/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 51/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
SE OL Presidente rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere Cristina RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIALE GIACOMO MATTEOTTI, N. 28, SAN SEVERO (FG) presso lo studio dell'avv. FABIO SALVATORE PRATTICHIZZO, che li rappresenta e difende, come da delega in atti;
APPELLANTI contro (C.F ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, N. 42, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MUZI, che la rappresenta e difende, come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7969/2023 pubblicata in data 12/10/2023 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 18 per gli appellanti: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare. NEL MERITO: a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7969/2023, emessa il 28/09/2023 dal Tribunale di Milano in composizione collegiale - Sesta Sezione Civile, pubblicata in data 12/10/2023, notificata a mezzo pec il 5/12/2023, resa nel giudizio civile n. 25414/2021 R.G., accogliere la spiegata opposizione nel merito, per i motivi esposti in atti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1475/2021 del 6/03/2021 - R.G. n. 30382/2020 - emesso dal Tribunale di Milano;
b) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché inammissibile in fatto e in diritto;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, incluse quelle del giudizio monitorio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, perché antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: e) occorrendo e senza inversione d'oneri, ammettere le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in atti e non ammesse e, per l'effetto ammettere C.T.U. tecnico- contabile, ritualmente e tempestivamente richiesta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. volta a:
1) procedere alla consultazione di tutta la documentazione afferente ai rapporti bancari in questione, eventualmente integrando la documentazione già agli atti con quanta altra reperibile presso la sede dell'istituto di credito acquisita nel contraddittorio;
2) indicare separatamente le voci contrattuali previste per calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo dei giorni di valuta ed interessi di mora;
3) provvedere all'analitica ricostruzione contabile delle pretese esposizioni debitorie sin dalla data di costituzione del rapporto bancario in questione e di ogni eventuale ulteriore rapporto ivi intrattenuto, con puntuale accertamento del tasso di interessi effettivamente applicato sia nei limiti di fido sia oltre detti limiti, delle commissioni di massimo scoperto applicate sia nei limiti di fido sia oltre detti limiti, delle spese, delle competenze e di ogni altro onere addebitato;
4) provvedere alla rideterminazione del saldo di c/c escludendo, sin dall'inizio, la capitalizzazione degli interessi dovuti ed applicando il tasso originario convenzionalmente stabilito ove lo stesso sia stato illegittimamente superato e, conseguentemente, determinare il preteso ammontare degli interessi passivi addebitati e il preteso ammontare delle commissioni, delle competenze e di ogni altro onere addebitato;
5) provvedere all'analitica ricostruzione contabile degli interessi addebitati per effetto dell'anatocismo trimestrale, della valuta applicata alle operazioni di accredito e di
pagina 2 di 18 addebito in conto corrente, accertando la regolarità del trattamento valutario operato dalla banca, quantificando l'eventuale indebito aggravio a carico del cliente;
6) accertare l'applicazione di competenze a carico del cliente di cui non risulta previsto l'addebito in contratto, quantificando l'eventuale maggiore aggravio per il debitore;
7) accertare l'esistenza di determinazione pattizia relativa alle spese fisse di tenuta conto e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio, altrimenti eliminarne ogni eventuale capitalizzazione;
8) accertare l'esistenza di determinazione pattizia relativa alle spese forfetarie di chiusura e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio;
9) ove l'istituto di credito abbia operato rettifiche e/o decurtazioni relativamente alle spese variabili delle operazioni, accertare l'esistenza di determinazione pattizia delle stesse e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio, altrimenti eliminarne ogni eventuale capitalizzazione;
10) verificare se i tassi, i prezzi e le condizioni previste in contratto siano o meno più sfavorevoli a quelle pubblicizzate nei locali della banca, quantificando sempre il maggiore aggravio per il cliente;
11) nel caso in cui il tasso di interesse non sia applicato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituire gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale, se il contratto è antecedente al 9/07/1992 data di entrata in vigore della legge n. 152/1992 sulla trasparenza e fino a tale data;
se, invece, è successivo (o per il periodo successivo al 9/07/1992), applicare il tasso nominale BOT per le operazioni attive della banca prestiti al cliente, ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione;
12) accertare l'ammontare degli interessi, nonché l'ammontare del danno svalutativo maturati sulle somme illegittimamente incassate dalla banca eventualmente risultanti dalla risposta fornita dal C.T.U. ai quesiti sopra indicati e ciò a partire dalla data in cui la banca ha operato il relativo illegittimo addebito fino alle date di deposito della C.T.U.;
13) accertare, in relazione alla risposta ai quesiti che precedono, l'eventuale superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996;
14) accertare sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). pagina 3 di 18 Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, considerare “pagate” con i successivi versamenti (extrafido) del correntista solamente le competenze legittime in esubero dell'affidamento e, quindi, prescritte dopo il decorso decennale dalla data in cui è stata effettuata l'operazione;
15) verificare l'eventuale applicazione di date di valute differenti rispetto all'effettiva data per i versamenti e per i prelievi e ricalcolare il saldo considerando quale data di valuta la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;
16) accertare quant'altro necessario ai fini della decisione».
per l'appellata: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria e/o incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
− In via preliminare in rito: dichiarare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nel presente atto, inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. dell'art. 345 c.p.c. l'avversa impugnazione;
− In via preliminare, nel merito: rigettare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nel presente atto, l'istanza ex art. 283 c.p.c. non risultando in alcun modo fondata l'impugnazione ex adverso proposta né sussistendo un pregiudizio grave ed irreparabile in capo agli appellanti derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata, adottando le statuizioni conseguenti anche ai sensi dell'art. 283 III comma c.p.c.
− Nel merito, in via principale: rigettare l'avversa impugnazione per tutti i motivi dedotti in narrativa confermando integralmente quanto statuito dalla sentenza impugnata ed identificata con n. 7969/2023 del 12.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G. n. 25414/2021, per le ragioni ed eccezioni proposte con il presente atto.
− Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza e revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui al presente atto, tenuti in solido tra loro il Sig. nella qualità di titolare dell'impresa Parte_2 individuale Agri-Niro prodotti per l'agricoltura e la Sig.ra , Parte_1 quale fideiussore solidalmente responsabile fino alla concorrenza di € 1.260.000,00 limitatamente alle obbligazioni contratte dal medesimo Sig.
[...] con il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico del 09.03.2005, Pt_2
Rep. n. 127085, Racc. 29711, al pagamento, in favore della Controparte_1 cessionaria di della somma rispettivamente Controparte_3 di € 462.383,58 e di € 352.387,52 oltre interessi e per l'effetto condannare in solido tra loro i Sig.ri ed al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rispettivamente della somma di € 462.383,58 il primo e di € 352.387,52 la pagina 4 di 18 seconda, il tutto oltre interessi, nella misura contrattualmente dovuta, decorrenti dal 26.06.2018 sino al dì dell'integrale soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta anche di giustizia In ogni caso, con il favore delle spese del presente ed in ogni caso di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sentenza appellata è stata pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio di opposizione promosso da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 4175/2021, ottenuto da e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, cessionaria di nei confronti degli
[...] Controparte_3 attori/opponenti per l'importo capitale di € 462.383,581, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato era riferito:
- al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento, concluso dal con Pt_2 [...]
e garantito mediante ipoteca e fideiussione rilasciata dalla Controparte_3
Pt_1
- al saldo di due conti correnti aperti presso lo stesso istituto di credito sempre dal , Pt_2 nell'esercizio dell'attività di impresa individuale;
- all'esposizione debitoria derivante da effetti cambiari insoluti, emessi dal in Pt_2 favore del Banco BPM spa.
2. Gli attori opponenti hanno chiesto revocarsi il provvedimento monitorio, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di per aver chiesto e ottenuto il Controparte_1 decreto ingiuntivo in proprio pur agendo quale mandataria Controparte_2
;
[...]
- l'invalidità della procura alle liti rilasciata a , non Controparte_2 risultando documentati i poteri di rappresentanza della società mandante attribuiti a consigliere e non legale rappresentante di Persona_1 Controparte_2
;
[...] 1 In particolare, i crediti ammontano alla somma complessiva di € 462.383,58, di cui: i) € 352.387,52 dovuti con riferimento al contratto di mutuo fondiario di cui all'atto del 09.03.2005, Rep. n. 127085, Racc. 29711, oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
ii) € 86.300,39 dovuti con riferimento allo scoperto di conto corrente relativo al contratto n. 60850 oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
iii) € 662,21 dovuti con riferimento scoperto di conto corrente relativo al contratto n. 61186 oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
iv) € 1.301,89 in forza di cambiale scaduta il 30.09.2014 e rimasta insoluta oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
v) € 21.731,57 in forza di cambiale scaduta il 31.10.2014 e rimasta insoluta oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo pagina 5 di 18 - l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Foggia, quale luogo di residenza della fideiubente consumatrice ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u) Cod. cons.;
- la mancata prova da parte di della successione nel credito Controparte_1 vantato, non avendo quest'ultima documentato che i crediti oggetto della domanda rientrassero tra quelli ceduti in blocco da Banco Bpm spa;
- la mancata prova della sussistenza effettiva del credito vantato da controparte, in ragione del valore probatorio limitato ai giudizi monitori dell'estratto conto bancario certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
- l'insussistenza del credito vantato in relazione al contratto di finanziamento e, in particolare: a) la nullità parziale del finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, sia per mancata specificazione del divisore di riferimento per il tasso variabile (euribor) di indicizzazione del contratto, sia per mancata specificazione dei criteri di ammortamento del capitale mutuato;
b) la nullità parziale del finanziamento per applicazione di un piano di ammortamento comportante di fatto una capitalizzazione degli interessi corrispettivi non concordata, come desumibile dalla mancata indicazione del TAE, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000;
- la nullità della fideiussione specifica prestata dalla poiché recante Pt_1 clausole conformi allo schema redatto dall'ABI e accertate come illegittime con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Hanno domandato, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni arrecati.
3. Si è costituita in giudizio e, per essa, , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti e la conferma del decreto opposto. La convenuta:
− ha chiarito di aver agito in proprio, quale cessionaria del credito controverso, essendosi costituita tramite in forza di mandato da Controparte_2 quest'ultima ricevuto da;
Controparte_5
− ha dedotto la validità della procura rilasciata dal quale consigliere di Per_1 amministrazione di autorizzato con delibera del Controparte_2 consiglio di amministrazione del 24.7.2019;
− ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio compiuta dagli attori opponenti;
− ha dedotto di aver provato di essere titolare del diritto di credito vantato, producendo, oltre all'avviso di cessione di crediti in blocco eseguito in Gazzetta ufficiale, un elenco ove risultavano anche i crediti oggetto della domanda individuati con la stessa numerazione utilizzata nella corrispondenza con il cliente;
pagina 6 di 18 − ha contestato la fondatezza di tutte le avversarie deduzioni in punto di mancata prova e di insussistenza del credito vantato;
− ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione specifica prestata a garanzia del finanziamento, per essere il contenuto estraneo rispetto all'intesa anticoncorrenziale realizzata mediante l'uso conforme di clausole contrattuali di contratti di fideiussione omnibus corrispondenti agli artt. 2, 8 ed 9 del modello predisposto dall'ABI nel 2003.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta dagli opponenti e ha confermato il provvedimento monitorio, condannando il al pagamento in favore di dell'importo di € 462.383,58 Pt_2 CP_1 oltre interessi e spese di lite, in solido con la garante quest'ultima Pt_1 limitatamente all'importo di € 352.387,52 (importo derivante dal contratto di mutuo concluso il 09.05.2023). Il Giudice di primo grado, per quanto ancora rileva in questa sede2:
- ha ritenuto dimostrata la successione di nei diritti di credito oggetto Controparte_1 della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, per aver la società prodotto: l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco eseguita in suo favore da Banco Bpm spa nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, l'estratto della lista dei crediti ceduti nella quale erano ricompresi quelli oggetto della domanda, la dichiarazione di Banco Bpm spa in cui veniva riconosciuta la cessione a
Controparte_1
- ha ritenuto provato da parte della convenuta il credito oggetto della domanda monitoria relativo al contratto di finanziamento ed ha escluso la nullità di tale contratto: a) in relazione all'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse concordato, derivante dalla mancata specificazione del divisore di riferimento per il tasso variabile (euribor) di indicizzazione del tasso di interesse convenzionale, affermando che l'indice Euribor è rilevato ogni giorno alle ore 11,00 di Bruxelles sulla base dell'anno di 360 giorni e, pertanto, «ove il testo contrattuale faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor questo è certamente il dato rilevato su base 360, mentre il diverso riferimento al parametro Euribor 365 deve essere espressamente indicato»; b) in relazione all'eccepita indeterminatezza derivante dalla mancata specificazione da parte della banca finanziatrice dei criteri di ammortamento del capitale oggetto di ciascuna rata restitutoria del finanziamento, risultando «allegato al contratto di finanziamento l'integrale piano di ammortamento dei ratei restitutori per la quota capitale, con simulazione del calcolo della quota interessi considerando come fisso il tasso variabile concordato nella misura rilevata alla data di conclusione del contratto»; c) in relazione all'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse concordato, derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento comportante la capitalizzazione degli interessi non concordata per mancata indicazione del TAE accertando, da un lato, che «gli opponenti non hanno indicato alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre un effetto anatocistico», dall'altro, che «la mancata applicazione di interessi anatocistici giustifica, del resto, la mancata indicazione del TAE nel contratto di finanziamento che, in assenza di maturazione di interessi su interessi, è identico al TAN, come rilevato dalla difesa di parte convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta».
- ha affermato, con riguardo ai crediti vantati da nei confronti del solo Controparte_1
per le cambiali insolute, che gli stessi erano stati provati tramite produzione Pt_2 documentale dei titoli scaduti;
- ha ritenuto provati i crediti vantati da nei confronti del solo Controparte_1 Pt_2 derivanti dai contratti di conto corrente conclusi con Banco Bpm spa, avendo l'opposta prodotto i relativi contratti ed il saldaconto dei rapporti (doc. 8), oltre agli estratti conto oggetto del doc. 12, senza che nessuna specifica contestazione venisse compiuta dagli opponenti in ordine alla validità o sussistenza ed esigibilità del credito oggetto della domanda monitoria riferito ai rapporti di conto corrente;
- ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione avanzata dalla prestata Pt_1 con il contratto di finanziamento, rilevando che il modello predisposto dall'Associazione delle Banche Italiane «è stato elaborato in relazione ad una tipologia contrattuale, ossia la fideiussione omnibus, diversa da quella che costituisce il titolo posto a fondamento della domanda svolta nel presente giudizio, ossia una fideiussione specifica prestata nell'ambito di un finanziamento ipotecario».
5. e hanno interposto appello sulla base di plurimi Parte_1 Parte_2 motivi.
pagina 8 di 18 Hanno altresì formulato istanza ex art. 283 cpc, che è stata rigettata dalla Corte con ordinanza resa in data 11.09.2024. Instaurato il contraddittorio si è costituita e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza
[...] impugnata.
All'udienza ex art. 352 cpc la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Le parti nei termini concessi hanno depositato gli atti conclusivi e la Corte ha deciso nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte. Il contenzioso che ancora residua in appello non richiede la riapertura della fase istruttoria. Ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare, in via prioritaria, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, riservando al termine della decisione la trattazione del primo motivo.
7. Con il secondo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente in capo alla la Controparte_1 titolarità sostanziale del diritto di credito dedotto in giudizio. In tesi, la pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale proverebbe esclusivamente la conclusione di un contratto di cessione di crediti pro-soluto tra la
[...]
- cessionaria e il Banco BPM - cedente, ma non anche che tale cessione CP_1 abbia interessato i rapporti bancari intercorsi originariamente con . Parte_2
Inoltre, a dire degli appellanti, al link http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, prodotto nell'avviso di cessione, risulterebbe solo un'elencazione di sequenze numeriche da cui non sarebbe possibile identificare il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti. Infine, nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si farebbe genericamente riferimento a «taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, pagina 9 di 18 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Popolare di Milano S.p.A. (…) sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017»: tale definizione, in tesi, sarebbe generica e mancherebbe la puntuale indicazione del tratto distintivo dei rapporti ceduti. Il motivo di appello è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 16368 del 2025, Cass. civ. 31188 del 2017)». Ed ancora, la Corte di Cassazione ritiene che «in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc” Cass. sez.
3 - n. 4277/2023». Nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato Controparte_1 in Gazzetta Ufficiale e, alle pagine 1 e 2 di tale documento, si legge: «la societa'
[...]
(…) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai CP_1 sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018 ha acquistato pro-soluto da: (i) Banco BPM S.p.A. (…), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banco BPM S.p.A., derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017 (…) come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto». In tale lista, tutt'ora consultabile al link riportato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, sono presenti gli ID dei clienti, tra cui figura il codice 11633992, associato a , come si evince dai Parte_2 contratti di mutuo e di conto corrente prodotti dall'appellante. pagina 10 di 18 Sussistono, poi, ulteriori elementi idonei a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria da un lato, la condotta tenuta dalla cedente Controparte_1 [...]
nel periodo successivo alla data della cessione, la quale non si è Controparte_3 costituita in giudizio, così dimostrando di essere consapevole di non avere più titolo né interesse a pretendere il pagamento;
dall'altro, il possesso in capo a Controparte_1 della documentazione inerente al rapporto bancario fonte della pretesa creditoria. Tali elementi, valutati complessivamente, confermano l'intervenuta cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a dei crediti in esame. Controparte_1
8. Con il terzo motivo, ampiamente articolato, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza e l'esigibilità del credito in esame da parte di Controparte_1
In particolare, con specifico riferimento al credito sorto dal contratto di mutuo del 09.03.2005, gli appellanti hanno reiterato le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado, lamentando: i) la mancata indicazione del TAE e l'applicazione di capitalizzazione composta non pattuita: il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver correttamente rilevato l'omessa indicazione del TAE, che non risulterebbe neppure determinabile, attesa la mancata indicazione del divisore da utilizzare (360/365). La sola indicazione in contratto del TAN sarebbe insufficiente a determinare il costo del finanziamento, ossia il monte interessi dovuto, poiché in contrasto alle disposizioni contenute negli artt. 1346 cod. civ. e 117 TUB, in quanto lo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, non pattuito in contratto, comporterebbe un addebito occulto e non concordato. Ne conseguirebbe l'indeterminatezza della relativa pattuizione negoziale e, dunque, dell'oggetto contrattuale, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.; ii) l'indeterminabilità/indeterminatezza dell'oggetto del mutuo, stante l'utilizzo, per la determinazione del tasso di interesse convenzionale variabile, del parametro Euribor, senza specificazione del coefficiente di divisione utilizzato. Il Tribunale di Milano, in tesi, avrebbe errato nell'affermare che «ove il testo contratto faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor questo è certamente il dato rilevato su base 360, mentre il diverso riferimento al paramento Euribor 365 deve essere espressamente indicato» in quanto, secondo l'appellante l'Euribor «figura quale parametro di non immediata percezione per il cliente, estraneo al mondo finanziario e bancario, che, solo mediante specifiche conoscenze di settore e applicazione di formule di matematica finanziaria, potrebbe individuare il tasso effettivamente applicato al proprio contratto». Pertanto, a dire degli appellanti, tale onerosità e complessità si tradurrebbe in una indeterminatezza del tasso, con conseguente violazione non solo dell'art. 1346 cod. civ., ma anche del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam, ex artt. 1284, co. 3, cod. civ. e 117 TUB. pagina 11 di 18 iii) l'applicazione automatica e unilaterale, senza una specifica pattuizione negoziale, del regime finanziario della capitalizzazione composta avrebbe comportato un costo occulto per il mutuatario, pari alla differenza tra gli interessi effettivamente versati e quelli dovuti applicando il tasso contrattuale. In tesi, l'ammortamento a rata costante con regime di capitalizzazione composta avrebbe, nel caso di specie, determinato un'accelerazione nella crescita degli interessi «realizzando, nella successione di scadenze predeterminate nel piano, una loro capitalizzazione e, dunque, una spirale ascendente del monte interessi», tutto ciò in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.». Gli appellanti concludono affermando che, a causa della mancata indicazione del TAE, dell'indeterminatezza del tasso di interesse e della mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composto adottato, il piano di ammortamento avrebbe dovuto essere ricalcolato al tasso di interesse sostitutivo, utilizzando il regime della capitalizzazione semplice. Il motivo, nei termini formulati, è infondato. Gli appellanti non hanno fornito alcun valido elemento dal quale possa desumersi che la banca abbia applicato interessi anatocistici, essendosi limitati ad affermare che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre tali effetti. Tale ricostruzione deve essere disattesa. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte «in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire».3 La legittimità di tale pattuizione è stata riconosciuta anche da questa Corte, in quanto
“nel piano di ammortamento “alla francese”, le parti, allo scopo di determinare in misura sempre uguale (al netto della modificazione che può derivare, nel caso di mutuo 3 Cass. sez. I Ordinanza n. 7382/2025. pagina 12 di 18 a tasso variabile, dalla variazione dell'elemento, spesso l'Euribor, a cui è collegata la determinazione del tasso) l'importo complessivo delle rate di rimborso, individuano le quote di restituzione del capitale in misura progressivamente crescente dalla prima all'ultima rata e, corrispondentemente, in misura progressivamente decrescente le quote di interesse maturate4”. Nel caso di specie poi, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, le deduzioni degli appellanti si sono rivelate documentalmente infondate, in quanto al contratto di finanziamento è stato allegato l'integrale piano di ammortamento dei ratei restitutori per la quota capitale, con simulazione del calcolo della quota interessi considerando come fisso il tasso variabile concordato nella misura rilevata alla data di conclusione del contratto. Le parti hanno pattuito l'ammontare degli interessi che dovevano essere pagati dal mutuatario, indicandone la cifra e pattuendo l'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Prive di pregio appaiono, poi, le doglianze circa la mancata indicazione del TAE: sul punto, non può che richiamarsi quanto affermato dal Tribunale di Milano, secondo cui «la mancata applicazione di interessi anatocistici giustifica, del resto, la mancata indicazione del TAE nel contratto di finanziamento che, in assenza di maturazione di interessi su interessi, è identico al TAN». Neppure le contestazioni circa l'omessa comunicazione della tipologia del tasso Euribor 3 mesi applicato, ossia se con divisore 360 o 365, consentono diverse conclusioni. Come già rilevato da questa Corte5, “l'utilizzo di Euribor, come indice di riferimento, è esplicitamente previsto da un decreto ministeriale emesso in forza di una diposizione legislativa e, quindi, le modalità della sua determinazione devono ritenersi, in generale, del tutto legittime. In secondo luogo, Euribor, come indice di riferimento, è certamente determinato, anche se variabile di giorno in giorno (e quindi le pattuizioni contrattuali che lo assumono come parametro di riferimento hanno un oggetto certamente determinabile), in quanto, come sopra visto, soggetti esterni al contratto, in particolare Reuter, ogni giorno alle ore 11 pubblicano il corrispondente valore, indicando con precisione aritmetica il tasso. In terzo luogo, il valore di Euribor è sottratto all'arbitrio delle parti (in particolare della mutuante), in quanto, anche nel caso in cui la banca mutuante sia parte del , il tasso è determinato dalla media aritmetica dei Parte_3 tassi di interesse, che un gruppo di almeno 12 banche differenti ritengono possano in quel giorno essere offerti (escludendo le quotazioni risultate più eccentriche), quindi è rappresentativo della tendenza del mercato finanziario nel suo complesso e non già della sola volontà della banca mutuante”. Pertanto, come affermato in termini condivisibili con la sentenza impuganata, ove il testo contrattuale faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor, questo è certamente il dato rilevato su base 360, unica quotazione ufficiale dell'Euribor, mentre il diverso riferimento al parametro Euribor 365 deve essere espressamente indicato. Questa Corte è ben consapevole del recente intervento della Suprema Corte (sez. I civ. ordinanza n. 20801/2024). Proprio in applicazione dei principi enunciati con tale pronuncia si evidenzia che, nel caso oggetto di esame, dall'art. 2 del contratto di mutuo il saggio di interesse è desumibile senza alcun margine di incertezza né può affermarsi - in assenza di allegazioni circa l'effettivo tasso applicato e se più sfavorevole alla parte mutuataria per il “divisore” utilizzato - che per tale clausola abbia rilievo l'invocato art. 1346 cod. civ.
o che la banca abbia posto in essere comportamenti concretamente pregiudizievoli e/o arbitrari.
9. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto che la avesse Controparte_1
“dimostrato documentalmente il titolo della propria domanda”. In tesi la pur essendone onerata, non avrebbe dimostrato né l'an né il Controparte_1 quantum debeatur, ovverosia il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria: la cessionaria avrebbe fondato la richiesta monitoria su un estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili ex art. 50 del D.L. n. 385/1993 dal Banco BPM e sulla copia del contratto di mutuo e delle cambiali, ma tale documentazione non costituirebbe valida prova documentale del credito azionato, essendo invece necessaria la produzione dei documenti dai quali ricostruire, nello sviluppo temporale di un rapporto di durata come è quello di conto corrente, l'effettivo dare e avere tra le parti. Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa. Va premesso che l'art. 50 TUB prevede espressamente che: «La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Il saldaconto certificato ex art 50 TUB è dunque idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito. Nel caso di specie poi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, CP_1 ha dimostrato documentalmente il titolo della propria domanda, producendo il
[...] contratto di finanziamento6 e la scritturazione contabile del rapporto di finanziamento7, nonché i contratti di conto corrente conclusi con ed il saldaconto dei predetti CP_6 rapporti9. Sul punto, gli appellanti si sono limitati a reiterare le difese già svolte in primo grado, senza tuttavia prendere specifica posizione sulla motivazione della sentenza impugnata né hanno offerto argomenti atti a superare la valutazione espressa dal Tribunale di Milano che -per ogni singolo rapporto bancario - ha dato conto della documentazione prodotta dalla cessionaria. Pertanto, poiché la documentazione prodotta consente di ritenere accertato il credito azionato, non appare necessario procedere alla riapertura dell'attività istruttoria a mezzo CTU, sollecitata dagli appellanti per l'accertamento del saldo del conto corrente e la correttezza degli interessi.
10. Con il quinto motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI. In tesi, il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 costituirebbe un principio di carattere generale, non legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus, ma estendibile anche alle fideiussioni ordinarie. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuto dalla Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, con la conseguenza che solo rispetto a tale tipo di negozio fideiussorio può invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta10. Tale orientamento trova, altresì, riscontro nella recente sentenza n. 21841/2024 della Suprema Corte, ai sensi della quale “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. Nel caso di specie, la garanzia personale rilasciata da è una Parte_1 fideiussione specifica. Nel contratto di fideiussione prodotta dagli appellanti si legge, infatti, che «La signora
si costituisce fideiussore a favore della 'Banca' per tutte le Parte_1 obbligazioni assunte dalla 'Parte Finanziata' Con il presente contratto 11(…)». È, dunque, evidente che la fideiussione prestata dall'appellante esula dallo schema della fideiussione omnibus, la quale ha ad oggetto il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di «due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia»12. La natura di fideiussione specifica non è messa in discussione neppure da parte appellante13. La Corte ritiene, dunque, di dare continuità all'orientamento, secondo cui la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; quest'ultimo, invero, fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche, attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia14. Tanto premesso, non avendo gli appellanti fornito prova, come dovevano, che la fideiussione specifica sottoscritta era frutto di intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, la Corte non può che condividere le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado.
11. Riconosciuta l'infondatezza di tali motivi d'appello, è ora necessario esaminare il primo motivo d'appello, con cui gli appellanti eccepiscono il difetto di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione dell'art. 653 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado, nel dispositivo della sentenza, rigettato l'opposizione e contestualmente confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur precisando nel capo 1) del dispositivo che il fideiussore era condannata in solido con il debitore principale Parte_1 [...]
limitatamente alla somma di € 352.387,52 (pari al debito riferibile all'unico Pt_2 rapporto garantito, ossia il contratto di mutuo del 09.03.2005 Rep. n. 127085, Racc. 29711) e non, come invece indicato nel decreto ingiuntivo, al pagamento della somma di
€ 462.383,58 oltre interessi, corrispondente all'ammontare del debito complessivamente maturato dal . Pt_2
Il motivo è infondato. Ebbene, il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo dichiarandolo «definitivamente esecutivo per l'importo di € 462.383,58, oltre interessi come da domanda e spese di lite, dovuti da , da pagare in solido con Parte_2 Pt_1 limitatamente al debito di € 352.387,52 derivante dal contratto di
[...] finanziamento concluso tra le parti il 9.3.2005». Se è vero che nel decreto ingiuntivo tale precisazione non era stata fatta, tuttavia è solo il caso di evidenziare che il fideiussore risponde nei limiti della garanzia prestata e di tale limite si è dato atto nel ricorso ex art. 633 cpc15 (notificato a parte ingiunta unitamente al provvedimento monitorio emesso). Trattasi, dunque, di statuizione di conferma del provvedimento monitorio opposto che contiene una mera specificazione per la posizione del fideiussore.
12. L'infondatezza dell'appello proposto da e consente Parte_2 Parte_1 di ritenere assorbito il sesto motivo, con cui gli appellanti censurano la condanna alle spese di lite.
13. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Di qui la condanna, in solido, degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (€ 260.001,00 - € 520.000,00), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_2 Pt_1 nei confronti di e, per essa, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 7969/23 del Tribunale di Milano, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239,00 per compensi oltre 15 V. p. 5 del ricorso ex art. 633 cpc. pagina 17 di 18 al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 1/10/2025.
Il Presidente estensore SE Baccolini
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Tribunale di Milano:
- in via preliminare, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo che dal contratto di finanziamento risultava che la Pt_1 avesse partecipato spendendo la propria qualifica professionale di “coadiuvante di commercio” e, tale espressione, doveva essere interpretata come espressiva dell'intento comune delle parti di manifestare che aveva assunto le Pt_1 obbligazioni di garanzia disciplinate nel contratto di finanziamento per motivi connessi alla sua attività professionale, escludendo, quindi che potesse essere qualificata come consumatrice ai sensi dell'art. 18, lett. a) cod. cons. Inoltre, nel contratto di finanziamento le parti avevano individuato, all'art. 13, il Tribunale di Milano come l'unico competente a conoscere tutte le controversie nascenti dal contratto ai sensi dell'art. 28 c.p.c.;
- rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto dall'intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo risultava chiaro che Controparte_2 aveva promosso il presente giudizio esclusivamente in nome e per conto della titolare del credito
[...] Controparte_1
- riteneva valida ed efficace ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti sottoscritta da tramite procuratrice (doc. 3) all'uopo delegata da Controparte_2 quale consigliere di amministrazione e legale rappresentante di tale società mandataria ai sensi degli artt. Persona_1 2380-bis e 2381 c.c.. Tali capi della sentenza non sono stati oggetto di impugnazione da parte di e e, pertanto, Parte_2 Parte_1 sono coperti da giudicato interno. pagina 7 di 18 4 Corte Appello di Milano n. 822/2024; Corte Appello di Milano n. 1803/2021. 5 C. App. Milano, n. 822/2024, C. App. Milano 1770/2023. pagina 13 di 18 6 Doc. n. 5 Controparte_1 7 Doc. n. 8 Controparte_1 pagina 14 di 18 8 Doc. n. 8 Controparte_1 9 Doc. n. 12 Controparte_1 10 cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13846/2019. pagina 15 di 18 11 Art. 12 del contratto di finanziamento, doc. n. 8 Controparte_1 12 Cfr. C. Appello n. 2224/2024; C. Appello n. 3481/22. CP_3 CP_3 13 Atto di appello pag. 29 punto 5. 14 Cfr. ex plurimis, C. Appello , n. 2224/2024; C. Appello n. 922/2023; C. Appello n. 3082/2022. CP_3 CP_3 CP_3 pagina 16 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
SE OL Presidente rel. Lorenzo ORSENIGO Consigliere Cristina RAVERA Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 51/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in VIALE GIACOMO MATTEOTTI, N. 28, SAN SEVERO (FG) presso lo studio dell'avv. FABIO SALVATORE PRATTICHIZZO, che li rappresenta e difende, come da delega in atti;
APPELLANTI contro (C.F ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in VIALE REGINA MARGHERITA, N. 42, ROMA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI MUZI, che la rappresenta e difende, come da delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 7969/2023 pubblicata in data 12/10/2023 del Tribunale di Milano
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 18 per gli appellanti: «Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare. NEL MERITO: a) accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 7969/2023, emessa il 28/09/2023 dal Tribunale di Milano in composizione collegiale - Sesta Sezione Civile, pubblicata in data 12/10/2023, notificata a mezzo pec il 5/12/2023, resa nel giudizio civile n. 25414/2021 R.G., accogliere la spiegata opposizione nel merito, per i motivi esposti in atti e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 1475/2021 del 6/03/2021 - R.G. n. 30382/2020 - emesso dal Tribunale di Milano;
b) respingere ogni e qualsiasi avversa domanda, perché inammissibile in fatto e in diritto;
c) emettere ogni consequenziale pronuncia;
d) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, incluse quelle del giudizio monitorio, da distrarsi al sottoscritto procuratore, perché antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA: e) occorrendo e senza inversione d'oneri, ammettere le istanze istruttorie formulate dagli appellanti in atti e non ammesse e, per l'effetto ammettere C.T.U. tecnico- contabile, ritualmente e tempestivamente richiesta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c. volta a:
1) procedere alla consultazione di tutta la documentazione afferente ai rapporti bancari in questione, eventualmente integrando la documentazione già agli atti con quanta altra reperibile presso la sede dell'istituto di credito acquisita nel contraddittorio;
2) indicare separatamente le voci contrattuali previste per calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo dei giorni di valuta ed interessi di mora;
3) provvedere all'analitica ricostruzione contabile delle pretese esposizioni debitorie sin dalla data di costituzione del rapporto bancario in questione e di ogni eventuale ulteriore rapporto ivi intrattenuto, con puntuale accertamento del tasso di interessi effettivamente applicato sia nei limiti di fido sia oltre detti limiti, delle commissioni di massimo scoperto applicate sia nei limiti di fido sia oltre detti limiti, delle spese, delle competenze e di ogni altro onere addebitato;
4) provvedere alla rideterminazione del saldo di c/c escludendo, sin dall'inizio, la capitalizzazione degli interessi dovuti ed applicando il tasso originario convenzionalmente stabilito ove lo stesso sia stato illegittimamente superato e, conseguentemente, determinare il preteso ammontare degli interessi passivi addebitati e il preteso ammontare delle commissioni, delle competenze e di ogni altro onere addebitato;
5) provvedere all'analitica ricostruzione contabile degli interessi addebitati per effetto dell'anatocismo trimestrale, della valuta applicata alle operazioni di accredito e di
pagina 2 di 18 addebito in conto corrente, accertando la regolarità del trattamento valutario operato dalla banca, quantificando l'eventuale indebito aggravio a carico del cliente;
6) accertare l'applicazione di competenze a carico del cliente di cui non risulta previsto l'addebito in contratto, quantificando l'eventuale maggiore aggravio per il debitore;
7) accertare l'esistenza di determinazione pattizia relativa alle spese fisse di tenuta conto e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio, altrimenti eliminarne ogni eventuale capitalizzazione;
8) accertare l'esistenza di determinazione pattizia relativa alle spese forfetarie di chiusura e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio;
9) ove l'istituto di credito abbia operato rettifiche e/o decurtazioni relativamente alle spese variabili delle operazioni, accertare l'esistenza di determinazione pattizia delle stesse e, nel caso in cui non siano previste, escluderle dal conteggio, altrimenti eliminarne ogni eventuale capitalizzazione;
10) verificare se i tassi, i prezzi e le condizioni previste in contratto siano o meno più sfavorevoli a quelle pubblicizzate nei locali della banca, quantificando sempre il maggiore aggravio per il cliente;
11) nel caso in cui il tasso di interesse non sia applicato nel contratto, manchi il contratto oppure venga determinato mediante rinvio alle condizioni su piazza, verificata l'epoca di stipula del contratto o di inizio del rapporto, sostituire gli interessi applicati dalla banca con gli interessi al saggio legale, se il contratto è antecedente al 9/07/1992 data di entrata in vigore della legge n. 152/1992 sulla trasparenza e fino a tale data;
se, invece, è successivo (o per il periodo successivo al 9/07/1992), applicare il tasso nominale BOT per le operazioni attive della banca prestiti al cliente, ed il tasso nominale massimo per le operazioni passive (annotazioni a credito del cliente), determinando tale tasso sui BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente a quelli di applicazione;
12) accertare l'ammontare degli interessi, nonché l'ammontare del danno svalutativo maturati sulle somme illegittimamente incassate dalla banca eventualmente risultanti dalla risposta fornita dal C.T.U. ai quesiti sopra indicati e ciò a partire dalla data in cui la banca ha operato il relativo illegittimo addebito fino alle date di deposito della C.T.U.;
13) accertare, in relazione alla risposta ai quesiti che precedono, l'eventuale superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996;
14) accertare sulla base dei risultati raggiunti nei quesiti precedenti (quindi, tenendo conto dei saldi ricalcolati depurati dalle illegittime competenze bancarie e non degli erronei saldi evidenziati nei vari conti correnti bancari) se nel corso del rapporto si siano verificati dei versamenti che abbiano superato il limite dell'affidamento (contrattuale o comunque desumibile a mezzo dell'analisi dei tassi e/o numeri debitori entro e/o fuori fido annotati negli e/c bancari o negli scalari, o rilevabile dall'analisi delle categorie comunicate alla Centrale dei rischi, o dai contratti di fideiussione, ecc.). pagina 3 di 18 Nell'ipotesi in cui si sia verificato detto superamento, considerare “pagate” con i successivi versamenti (extrafido) del correntista solamente le competenze legittime in esubero dell'affidamento e, quindi, prescritte dopo il decorso decennale dalla data in cui è stata effettuata l'operazione;
15) verificare l'eventuale applicazione di date di valute differenti rispetto all'effettiva data per i versamenti e per i prelievi e ricalcolare il saldo considerando quale data di valuta la data dell'operazione risultante dall'estratto conto;
16) accertare quant'altro necessario ai fini della decisione».
per l'appellata: « Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria e/o incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
− In via preliminare in rito: dichiarare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nel presente atto, inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. dell'art. 345 c.p.c. l'avversa impugnazione;
− In via preliminare, nel merito: rigettare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nel presente atto, l'istanza ex art. 283 c.p.c. non risultando in alcun modo fondata l'impugnazione ex adverso proposta né sussistendo un pregiudizio grave ed irreparabile in capo agli appellanti derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata, adottando le statuizioni conseguenti anche ai sensi dell'art. 283 III comma c.p.c.
− Nel merito, in via principale: rigettare l'avversa impugnazione per tutti i motivi dedotti in narrativa confermando integralmente quanto statuito dalla sentenza impugnata ed identificata con n. 7969/2023 del 12.10.2023 emessa dal Tribunale di Milano all'esito del giudizio R.G. n. 25414/2021, per le ragioni ed eccezioni proposte con il presente atto.
− Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riforma dell'impugnata sentenza e revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare, per le causali di cui al ricorso monitorio e di cui al presente atto, tenuti in solido tra loro il Sig. nella qualità di titolare dell'impresa Parte_2 individuale Agri-Niro prodotti per l'agricoltura e la Sig.ra , Parte_1 quale fideiussore solidalmente responsabile fino alla concorrenza di € 1.260.000,00 limitatamente alle obbligazioni contratte dal medesimo Sig.
[...] con il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico del 09.03.2005, Pt_2
Rep. n. 127085, Racc. 29711, al pagamento, in favore della Controparte_1 cessionaria di della somma rispettivamente Controparte_3 di € 462.383,58 e di € 352.387,52 oltre interessi e per l'effetto condannare in solido tra loro i Sig.ri ed al pagamento in Parte_2 Parte_1 favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rispettivamente della somma di € 462.383,58 il primo e di € 352.387,52 la pagina 4 di 18 seconda, il tutto oltre interessi, nella misura contrattualmente dovuta, decorrenti dal 26.06.2018 sino al dì dell'integrale soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta anche di giustizia In ogni caso, con il favore delle spese del presente ed in ogni caso di entrambi i gradi di giudizio oltre accessori di legge».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La sentenza appellata è stata pronunciata dal Tribunale di Milano a definizione del giudizio di opposizione promosso da e avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 4175/2021, ottenuto da e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, cessionaria di nei confronti degli
[...] Controparte_3 attori/opponenti per l'importo capitale di € 462.383,581, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato era riferito:
- al debito residuo derivante dal contratto di finanziamento, concluso dal con Pt_2 [...]
e garantito mediante ipoteca e fideiussione rilasciata dalla Controparte_3
Pt_1
- al saldo di due conti correnti aperti presso lo stesso istituto di credito sempre dal , Pt_2 nell'esercizio dell'attività di impresa individuale;
- all'esposizione debitoria derivante da effetti cambiari insoluti, emessi dal in Pt_2 favore del Banco BPM spa.
2. Gli attori opponenti hanno chiesto revocarsi il provvedimento monitorio, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva di per aver chiesto e ottenuto il Controparte_1 decreto ingiuntivo in proprio pur agendo quale mandataria Controparte_2
;
[...]
- l'invalidità della procura alle liti rilasciata a , non Controparte_2 risultando documentati i poteri di rappresentanza della società mandante attribuiti a consigliere e non legale rappresentante di Persona_1 Controparte_2
;
[...] 1 In particolare, i crediti ammontano alla somma complessiva di € 462.383,58, di cui: i) € 352.387,52 dovuti con riferimento al contratto di mutuo fondiario di cui all'atto del 09.03.2005, Rep. n. 127085, Racc. 29711, oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
ii) € 86.300,39 dovuti con riferimento allo scoperto di conto corrente relativo al contratto n. 60850 oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
iii) € 662,21 dovuti con riferimento scoperto di conto corrente relativo al contratto n. 61186 oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
iv) € 1.301,89 in forza di cambiale scaduta il 30.09.2014 e rimasta insoluta oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo;
v) € 21.731,57 in forza di cambiale scaduta il 31.10.2014 e rimasta insoluta oltre interessi dal 26.06.2018 sino al dì del soddisfo pagina 5 di 18 - l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Foggia, quale luogo di residenza della fideiubente consumatrice ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. u) Cod. cons.;
- la mancata prova da parte di della successione nel credito Controparte_1 vantato, non avendo quest'ultima documentato che i crediti oggetto della domanda rientrassero tra quelli ceduti in blocco da Banco Bpm spa;
- la mancata prova della sussistenza effettiva del credito vantato da controparte, in ragione del valore probatorio limitato ai giudizi monitori dell'estratto conto bancario certificato ai sensi dell'art. 50 TUB;
- l'insussistenza del credito vantato in relazione al contratto di finanziamento e, in particolare: a) la nullità parziale del finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, sia per mancata specificazione del divisore di riferimento per il tasso variabile (euribor) di indicizzazione del contratto, sia per mancata specificazione dei criteri di ammortamento del capitale mutuato;
b) la nullità parziale del finanziamento per applicazione di un piano di ammortamento comportante di fatto una capitalizzazione degli interessi corrispettivi non concordata, come desumibile dalla mancata indicazione del TAE, in violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000;
- la nullità della fideiussione specifica prestata dalla poiché recante Pt_1 clausole conformi allo schema redatto dall'ABI e accertate come illegittime con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005. Hanno domandato, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta opposta al risarcimento dei danni arrecati.
3. Si è costituita in giudizio e, per essa, , Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande degli opponenti e la conferma del decreto opposto. La convenuta:
− ha chiarito di aver agito in proprio, quale cessionaria del credito controverso, essendosi costituita tramite in forza di mandato da Controparte_2 quest'ultima ricevuto da;
Controparte_5
− ha dedotto la validità della procura rilasciata dal quale consigliere di Per_1 amministrazione di autorizzato con delibera del Controparte_2 consiglio di amministrazione del 24.7.2019;
− ha contestato la fondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio compiuta dagli attori opponenti;
− ha dedotto di aver provato di essere titolare del diritto di credito vantato, producendo, oltre all'avviso di cessione di crediti in blocco eseguito in Gazzetta ufficiale, un elenco ove risultavano anche i crediti oggetto della domanda individuati con la stessa numerazione utilizzata nella corrispondenza con il cliente;
pagina 6 di 18 − ha contestato la fondatezza di tutte le avversarie deduzioni in punto di mancata prova e di insussistenza del credito vantato;
− ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione specifica prestata a garanzia del finanziamento, per essere il contenuto estraneo rispetto all'intesa anticoncorrenziale realizzata mediante l'uso conforme di clausole contrattuali di contratti di fideiussione omnibus corrispondenti agli artt. 2, 8 ed 9 del modello predisposto dall'ABI nel 2003.
4. All'esito del giudizio il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta dagli opponenti e ha confermato il provvedimento monitorio, condannando il al pagamento in favore di dell'importo di € 462.383,58 Pt_2 CP_1 oltre interessi e spese di lite, in solido con la garante quest'ultima Pt_1 limitatamente all'importo di € 352.387,52 (importo derivante dal contratto di mutuo concluso il 09.05.2023). Il Giudice di primo grado, per quanto ancora rileva in questa sede2:
- ha ritenuto dimostrata la successione di nei diritti di credito oggetto Controparte_1 della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, per aver la società prodotto: l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco eseguita in suo favore da Banco Bpm spa nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, l'estratto della lista dei crediti ceduti nella quale erano ricompresi quelli oggetto della domanda, la dichiarazione di Banco Bpm spa in cui veniva riconosciuta la cessione a
Controparte_1
- ha ritenuto provato da parte della convenuta il credito oggetto della domanda monitoria relativo al contratto di finanziamento ed ha escluso la nullità di tale contratto: a) in relazione all'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse concordato, derivante dalla mancata specificazione del divisore di riferimento per il tasso variabile (euribor) di indicizzazione del tasso di interesse convenzionale, affermando che l'indice Euribor è rilevato ogni giorno alle ore 11,00 di Bruxelles sulla base dell'anno di 360 giorni e, pertanto, «ove il testo contrattuale faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor questo è certamente il dato rilevato su base 360, mentre il diverso riferimento al parametro Euribor 365 deve essere espressamente indicato»; b) in relazione all'eccepita indeterminatezza derivante dalla mancata specificazione da parte della banca finanziatrice dei criteri di ammortamento del capitale oggetto di ciascuna rata restitutoria del finanziamento, risultando «allegato al contratto di finanziamento l'integrale piano di ammortamento dei ratei restitutori per la quota capitale, con simulazione del calcolo della quota interessi considerando come fisso il tasso variabile concordato nella misura rilevata alla data di conclusione del contratto»; c) in relazione all'eccepita indeterminatezza del tasso di interesse concordato, derivante dall'applicazione di un piano di ammortamento comportante la capitalizzazione degli interessi non concordata per mancata indicazione del TAE accertando, da un lato, che «gli opponenti non hanno indicato alcun elemento dal quale possa inferirsi che, nel caso di specie, la banca abbia applicato interessi anatocistici, limitandosi ad affermare, erroneamente, che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre un effetto anatocistico», dall'altro, che «la mancata applicazione di interessi anatocistici giustifica, del resto, la mancata indicazione del TAE nel contratto di finanziamento che, in assenza di maturazione di interessi su interessi, è identico al TAN, come rilevato dalla difesa di parte convenuta opposta sin dalla comparsa di costituzione e risposta».
- ha affermato, con riguardo ai crediti vantati da nei confronti del solo Controparte_1
per le cambiali insolute, che gli stessi erano stati provati tramite produzione Pt_2 documentale dei titoli scaduti;
- ha ritenuto provati i crediti vantati da nei confronti del solo Controparte_1 Pt_2 derivanti dai contratti di conto corrente conclusi con Banco Bpm spa, avendo l'opposta prodotto i relativi contratti ed il saldaconto dei rapporti (doc. 8), oltre agli estratti conto oggetto del doc. 12, senza che nessuna specifica contestazione venisse compiuta dagli opponenti in ordine alla validità o sussistenza ed esigibilità del credito oggetto della domanda monitoria riferito ai rapporti di conto corrente;
- ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione avanzata dalla prestata Pt_1 con il contratto di finanziamento, rilevando che il modello predisposto dall'Associazione delle Banche Italiane «è stato elaborato in relazione ad una tipologia contrattuale, ossia la fideiussione omnibus, diversa da quella che costituisce il titolo posto a fondamento della domanda svolta nel presente giudizio, ossia una fideiussione specifica prestata nell'ambito di un finanziamento ipotecario».
5. e hanno interposto appello sulla base di plurimi Parte_1 Parte_2 motivi.
pagina 8 di 18 Hanno altresì formulato istanza ex art. 283 cpc, che è stata rigettata dalla Corte con ordinanza resa in data 11.09.2024. Instaurato il contraddittorio si è costituita e, per essa, Controparte_1 Controparte_2
, concludendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza
[...] impugnata.
All'udienza ex art. 352 cpc la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Le parti nei termini concessi hanno depositato gli atti conclusivi e la Corte ha deciso nella composizione in epigrafe indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 cpc, è infondata. I motivi di appello risultano, nel loro complesso, formulati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità previsti dalla disposizione del codice di rito, nella sua formulazione innovata dalla riforma introdotta dal d.lgs. n. n. 149/2022, ossia in modo tale da consentire una precisa individuazione delle parti della sentenza, nonché della sottesa ratio decidendi, che parte appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte. Il contenzioso che ancora residua in appello non richiede la riapertura della fase istruttoria. Ragioni di ordine logico suggeriscono di esaminare, in via prioritaria, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, riservando al termine della decisione la trattazione del primo motivo.
7. Con il secondo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale di Milano ha ritenuto sussistente in capo alla la Controparte_1 titolarità sostanziale del diritto di credito dedotto in giudizio. In tesi, la pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale proverebbe esclusivamente la conclusione di un contratto di cessione di crediti pro-soluto tra la
[...]
- cessionaria e il Banco BPM - cedente, ma non anche che tale cessione CP_1 abbia interessato i rapporti bancari intercorsi originariamente con . Parte_2
Inoltre, a dire degli appellanti, al link http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, prodotto nell'avviso di cessione, risulterebbe solo un'elencazione di sequenze numeriche da cui non sarebbe possibile identificare il credito vantato nei confronti degli odierni opponenti. Infine, nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale si farebbe genericamente riferimento a «taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, pagina 9 di 18 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banca Popolare di Milano S.p.A. (…) sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017»: tale definizione, in tesi, sarebbe generica e mancherebbe la puntuale indicazione del tratto distintivo dei rapporti ceduti. Il motivo di appello è infondato. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, «in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 16368 del 2025, Cass. civ. 31188 del 2017)». Ed ancora, la Corte di Cassazione ritiene che «in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cpc” Cass. sez.
3 - n. 4277/2023». Nel giudizio di primo grado, ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato Controparte_1 in Gazzetta Ufficiale e, alle pagine 1 e 2 di tale documento, si legge: «la societa'
[...]
(…) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai CP_1 sensi della Legge 130, relativa a crediti ceduti da Banco BPM S.p.A. e Banca Popolare di Milano S.p.A., in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 1 giugno 2018 ha acquistato pro-soluto da: (i) Banco BPM S.p.A. (…), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di Banco BPM S.p.A., derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017 (…) come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto». In tale lista, tutt'ora consultabile al link riportato nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale http://www.bancobpm.it/generale/exodus/, sono presenti gli ID dei clienti, tra cui figura il codice 11633992, associato a , come si evince dai Parte_2 contratti di mutuo e di conto corrente prodotti dall'appellante. pagina 10 di 18 Sussistono, poi, ulteriori elementi idonei a comprovare la titolarità del credito in capo alla cessionaria da un lato, la condotta tenuta dalla cedente Controparte_1 [...]
nel periodo successivo alla data della cessione, la quale non si è Controparte_3 costituita in giudizio, così dimostrando di essere consapevole di non avere più titolo né interesse a pretendere il pagamento;
dall'altro, il possesso in capo a Controparte_1 della documentazione inerente al rapporto bancario fonte della pretesa creditoria. Tali elementi, valutati complessivamente, confermano l'intervenuta cessione e, conseguentemente, la titolarità in capo a dei crediti in esame. Controparte_1
8. Con il terzo motivo, ampiamente articolato, gli appellanti censurano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza e l'esigibilità del credito in esame da parte di Controparte_1
In particolare, con specifico riferimento al credito sorto dal contratto di mutuo del 09.03.2005, gli appellanti hanno reiterato le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado, lamentando: i) la mancata indicazione del TAE e l'applicazione di capitalizzazione composta non pattuita: il Giudice di primo grado avrebbe errato per non aver correttamente rilevato l'omessa indicazione del TAE, che non risulterebbe neppure determinabile, attesa la mancata indicazione del divisore da utilizzare (360/365). La sola indicazione in contratto del TAN sarebbe insufficiente a determinare il costo del finanziamento, ossia il monte interessi dovuto, poiché in contrasto alle disposizioni contenute negli artt. 1346 cod. civ. e 117 TUB, in quanto lo sviluppo del piano di ammortamento in regime di capitalizzazione composta, non pattuito in contratto, comporterebbe un addebito occulto e non concordato. Ne conseguirebbe l'indeterminatezza della relativa pattuizione negoziale e, dunque, dell'oggetto contrattuale, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.; ii) l'indeterminabilità/indeterminatezza dell'oggetto del mutuo, stante l'utilizzo, per la determinazione del tasso di interesse convenzionale variabile, del parametro Euribor, senza specificazione del coefficiente di divisione utilizzato. Il Tribunale di Milano, in tesi, avrebbe errato nell'affermare che «ove il testo contratto faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor questo è certamente il dato rilevato su base 360, mentre il diverso riferimento al paramento Euribor 365 deve essere espressamente indicato» in quanto, secondo l'appellante l'Euribor «figura quale parametro di non immediata percezione per il cliente, estraneo al mondo finanziario e bancario, che, solo mediante specifiche conoscenze di settore e applicazione di formule di matematica finanziaria, potrebbe individuare il tasso effettivamente applicato al proprio contratto». Pertanto, a dire degli appellanti, tale onerosità e complessità si tradurrebbe in una indeterminatezza del tasso, con conseguente violazione non solo dell'art. 1346 cod. civ., ma anche del requisito della forma scritta prescritto ad substantiam, ex artt. 1284, co. 3, cod. civ. e 117 TUB. pagina 11 di 18 iii) l'applicazione automatica e unilaterale, senza una specifica pattuizione negoziale, del regime finanziario della capitalizzazione composta avrebbe comportato un costo occulto per il mutuatario, pari alla differenza tra gli interessi effettivamente versati e quelli dovuti applicando il tasso contrattuale. In tesi, l'ammortamento a rata costante con regime di capitalizzazione composta avrebbe, nel caso di specie, determinato un'accelerazione nella crescita degli interessi «realizzando, nella successione di scadenze predeterminate nel piano, una loro capitalizzazione e, dunque, una spirale ascendente del monte interessi», tutto ciò in violazione degli artt. 1283, 1284, 1346 e 1418 c.c.». Gli appellanti concludono affermando che, a causa della mancata indicazione del TAE, dell'indeterminatezza del tasso di interesse e della mancata pattuizione del regime di capitalizzazione composto adottato, il piano di ammortamento avrebbe dovuto essere ricalcolato al tasso di interesse sostitutivo, utilizzando il regime della capitalizzazione semplice. Il motivo, nei termini formulati, è infondato. Gli appellanti non hanno fornito alcun valido elemento dal quale possa desumersi che la banca abbia applicato interessi anatocistici, essendosi limitati ad affermare che i piani di ammortamento alla francese comportino sempre tali effetti. Tale ricostruzione deve essere disattesa. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte «in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire».3 La legittimità di tale pattuizione è stata riconosciuta anche da questa Corte, in quanto
“nel piano di ammortamento “alla francese”, le parti, allo scopo di determinare in misura sempre uguale (al netto della modificazione che può derivare, nel caso di mutuo 3 Cass. sez. I Ordinanza n. 7382/2025. pagina 12 di 18 a tasso variabile, dalla variazione dell'elemento, spesso l'Euribor, a cui è collegata la determinazione del tasso) l'importo complessivo delle rate di rimborso, individuano le quote di restituzione del capitale in misura progressivamente crescente dalla prima all'ultima rata e, corrispondentemente, in misura progressivamente decrescente le quote di interesse maturate4”. Nel caso di specie poi, come correttamente rilevato dal Tribunale di Milano, le deduzioni degli appellanti si sono rivelate documentalmente infondate, in quanto al contratto di finanziamento è stato allegato l'integrale piano di ammortamento dei ratei restitutori per la quota capitale, con simulazione del calcolo della quota interessi considerando come fisso il tasso variabile concordato nella misura rilevata alla data di conclusione del contratto. Le parti hanno pattuito l'ammontare degli interessi che dovevano essere pagati dal mutuatario, indicandone la cifra e pattuendo l'applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Prive di pregio appaiono, poi, le doglianze circa la mancata indicazione del TAE: sul punto, non può che richiamarsi quanto affermato dal Tribunale di Milano, secondo cui «la mancata applicazione di interessi anatocistici giustifica, del resto, la mancata indicazione del TAE nel contratto di finanziamento che, in assenza di maturazione di interessi su interessi, è identico al TAN». Neppure le contestazioni circa l'omessa comunicazione della tipologia del tasso Euribor 3 mesi applicato, ossia se con divisore 360 o 365, consentono diverse conclusioni. Come già rilevato da questa Corte5, “l'utilizzo di Euribor, come indice di riferimento, è esplicitamente previsto da un decreto ministeriale emesso in forza di una diposizione legislativa e, quindi, le modalità della sua determinazione devono ritenersi, in generale, del tutto legittime. In secondo luogo, Euribor, come indice di riferimento, è certamente determinato, anche se variabile di giorno in giorno (e quindi le pattuizioni contrattuali che lo assumono come parametro di riferimento hanno un oggetto certamente determinabile), in quanto, come sopra visto, soggetti esterni al contratto, in particolare Reuter, ogni giorno alle ore 11 pubblicano il corrispondente valore, indicando con precisione aritmetica il tasso. In terzo luogo, il valore di Euribor è sottratto all'arbitrio delle parti (in particolare della mutuante), in quanto, anche nel caso in cui la banca mutuante sia parte del , il tasso è determinato dalla media aritmetica dei Parte_3 tassi di interesse, che un gruppo di almeno 12 banche differenti ritengono possano in quel giorno essere offerti (escludendo le quotazioni risultate più eccentriche), quindi è rappresentativo della tendenza del mercato finanziario nel suo complesso e non già della sola volontà della banca mutuante”. Pertanto, come affermato in termini condivisibili con la sentenza impuganata, ove il testo contrattuale faccia riferimento semplicemente all'indice Euribor, questo è certamente il dato rilevato su base 360, unica quotazione ufficiale dell'Euribor, mentre il diverso riferimento al parametro Euribor 365 deve essere espressamente indicato. Questa Corte è ben consapevole del recente intervento della Suprema Corte (sez. I civ. ordinanza n. 20801/2024). Proprio in applicazione dei principi enunciati con tale pronuncia si evidenzia che, nel caso oggetto di esame, dall'art. 2 del contratto di mutuo il saggio di interesse è desumibile senza alcun margine di incertezza né può affermarsi - in assenza di allegazioni circa l'effettivo tasso applicato e se più sfavorevole alla parte mutuataria per il “divisore” utilizzato - che per tale clausola abbia rilievo l'invocato art. 1346 cod. civ.
o che la banca abbia posto in essere comportamenti concretamente pregiudizievoli e/o arbitrari.
9. Con il quarto motivo, gli appellanti si dolgono dell'erroneità della sentenza del Tribunale di Milano nella parte in cui ha ritenuto che la avesse Controparte_1
“dimostrato documentalmente il titolo della propria domanda”. In tesi la pur essendone onerata, non avrebbe dimostrato né l'an né il Controparte_1 quantum debeatur, ovverosia il fatto costitutivo della propria pretesa creditoria: la cessionaria avrebbe fondato la richiesta monitoria su un estratto conto dichiarato conforme alle scritture contabili ex art. 50 del D.L. n. 385/1993 dal Banco BPM e sulla copia del contratto di mutuo e delle cambiali, ma tale documentazione non costituirebbe valida prova documentale del credito azionato, essendo invece necessaria la produzione dei documenti dai quali ricostruire, nello sviluppo temporale di un rapporto di durata come è quello di conto corrente, l'effettivo dare e avere tra le parti. Anche tale doglianza è infondata e deve essere disattesa. Va premesso che l'art. 50 TUB prevede espressamente che: «La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido». Il saldaconto certificato ex art 50 TUB è dunque idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc e ss. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e la valenza probatoria del documento in esame non è esclusa nel giudizio di opposizione, potendo costituire elemento presuntivo da cui ritenere la sussistenza del credito. Nel caso di specie poi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, CP_1 ha dimostrato documentalmente il titolo della propria domanda, producendo il
[...] contratto di finanziamento6 e la scritturazione contabile del rapporto di finanziamento7, nonché i contratti di conto corrente conclusi con ed il saldaconto dei predetti CP_6 rapporti9. Sul punto, gli appellanti si sono limitati a reiterare le difese già svolte in primo grado, senza tuttavia prendere specifica posizione sulla motivazione della sentenza impugnata né hanno offerto argomenti atti a superare la valutazione espressa dal Tribunale di Milano che -per ogni singolo rapporto bancario - ha dato conto della documentazione prodotta dalla cessionaria. Pertanto, poiché la documentazione prodotta consente di ritenere accertato il credito azionato, non appare necessario procedere alla riapertura dell'attività istruttoria a mezzo CTU, sollecitata dagli appellanti per l'accertamento del saldo del conto corrente e la correttezza degli interessi.
10. Con il quinto motivo d'appello, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione per conformità al modello ABI. In tesi, il principio espresso dalle Sezioni Unite nel 2021 costituirebbe un principio di carattere generale, non legato alle specifiche caratteristiche della fideiussione omnibus, ma estendibile anche alle fideiussioni ordinarie. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale compiuto dalla Banca d'Italia è costituito dalle condizioni generali dello schema contrattuale della fideiussione omnibus, con la conseguenza che solo rispetto a tale tipo di negozio fideiussorio può invocarsi la natura di prova privilegiata della suddetta decisione dell'Autorità in modo da porla a fondamento della tutela richiesta10. Tale orientamento trova, altresì, riscontro nella recente sentenza n. 21841/2024 della Suprema Corte, ai sensi della quale “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”. Nel caso di specie, la garanzia personale rilasciata da è una Parte_1 fideiussione specifica. Nel contratto di fideiussione prodotta dagli appellanti si legge, infatti, che «La signora
si costituisce fideiussore a favore della 'Banca' per tutte le Parte_1 obbligazioni assunte dalla 'Parte Finanziata' Con il presente contratto 11(…)». È, dunque, evidente che la fideiussione prestata dall'appellante esula dallo schema della fideiussione omnibus, la quale ha ad oggetto il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, assunti dal debitore principale. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, si tratta di «due schemi contrattuali differenti, che implicano un'esposizione altrettanto diversa del fideiussore: il patrimonio di quest'ultimo, nel primo caso, sarà esposto all'adempimento di un'unica obbligazione del debitore principale già determinata;
nel secondo caso, il margine di tutela diminuisce, posto che l'intero patrimonio del garante sarà esposto ad una serie non determinata né determinabile ex ante di rapporti costituiti e costituendi dal debitore garantito con la banca beneficiaria della garanzia»12. La natura di fideiussione specifica non è messa in discussione neppure da parte appellante13. La Corte ritiene, dunque, di dare continuità all'orientamento, secondo cui la natura specifica della fideiussione esclude che il garante possa avvalersi, quale prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia; quest'ultimo, invero, fa esplicito ed univoco riferimento esclusivamente allo schema della fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus e non è automaticamente estensibile alle fideiussioni specifiche, attesa la diversa tipologia e finalità che connota e distingue le due figure di contratto di garanzia14. Tanto premesso, non avendo gli appellanti fornito prova, come dovevano, che la fideiussione specifica sottoscritta era frutto di intesa anticoncorrenziale, in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287/1990, la Corte non può che condividere le conclusioni a cui è giunto il Giudice di primo grado.
11. Riconosciuta l'infondatezza di tali motivi d'appello, è ora necessario esaminare il primo motivo d'appello, con cui gli appellanti eccepiscono il difetto di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione dell'art. 653 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado, nel dispositivo della sentenza, rigettato l'opposizione e contestualmente confermato il decreto ingiuntivo opposto, pur precisando nel capo 1) del dispositivo che il fideiussore era condannata in solido con il debitore principale Parte_1 [...]
limitatamente alla somma di € 352.387,52 (pari al debito riferibile all'unico Pt_2 rapporto garantito, ossia il contratto di mutuo del 09.03.2005 Rep. n. 127085, Racc. 29711) e non, come invece indicato nel decreto ingiuntivo, al pagamento della somma di
€ 462.383,58 oltre interessi, corrispondente all'ammontare del debito complessivamente maturato dal . Pt_2
Il motivo è infondato. Ebbene, il Tribunale di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo dichiarandolo «definitivamente esecutivo per l'importo di € 462.383,58, oltre interessi come da domanda e spese di lite, dovuti da , da pagare in solido con Parte_2 Pt_1 limitatamente al debito di € 352.387,52 derivante dal contratto di
[...] finanziamento concluso tra le parti il 9.3.2005». Se è vero che nel decreto ingiuntivo tale precisazione non era stata fatta, tuttavia è solo il caso di evidenziare che il fideiussore risponde nei limiti della garanzia prestata e di tale limite si è dato atto nel ricorso ex art. 633 cpc15 (notificato a parte ingiunta unitamente al provvedimento monitorio emesso). Trattasi, dunque, di statuizione di conferma del provvedimento monitorio opposto che contiene una mera specificazione per la posizione del fideiussore.
12. L'infondatezza dell'appello proposto da e consente Parte_2 Parte_1 di ritenere assorbito il sesto motivo, con cui gli appellanti censurano la condanna alle spese di lite.
13. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. Di qui la condanna, in solido, degli appellanti al pagamento delle spese di lite del grado, che vengono liquidate come da dispositivo, considerato lo scaglione del DM n. 147/2022 dato dal valore della controversia (€ 260.001,00 - € 520.000,00), con applicazione dei parametri medi, considerate le questioni di diritto affrontate e l'attività di difesa assicurata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da e Parte_2 Pt_1 nei confronti di e, per essa, ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 avverso la sentenza n. 7969/23 del Tribunale di Milano, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento in favore della società appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.239,00 per compensi oltre 15 V. p. 5 del ricorso ex art. 633 cpc. pagina 17 di 18 al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 l. n. 228/2012.
Così deciso in Milano in data 1/10/2025.
Il Presidente estensore SE Baccolini
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Il Tribunale di Milano:
- in via preliminare, rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano, ritenendo che dal contratto di finanziamento risultava che la Pt_1 avesse partecipato spendendo la propria qualifica professionale di “coadiuvante di commercio” e, tale espressione, doveva essere interpretata come espressiva dell'intento comune delle parti di manifestare che aveva assunto le Pt_1 obbligazioni di garanzia disciplinate nel contratto di finanziamento per motivi connessi alla sua attività professionale, escludendo, quindi che potesse essere qualificata come consumatrice ai sensi dell'art. 18, lett. a) cod. cons. Inoltre, nel contratto di finanziamento le parti avevano individuato, all'art. 13, il Tribunale di Milano come l'unico competente a conoscere tutte le controversie nascenti dal contratto ai sensi dell'art. 28 c.p.c.;
- rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, in quanto dall'intestazione del ricorso per decreto ingiuntivo risultava chiaro che Controparte_2 aveva promosso il presente giudizio esclusivamente in nome e per conto della titolare del credito
[...] Controparte_1
- riteneva valida ed efficace ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura alle liti sottoscritta da tramite procuratrice (doc. 3) all'uopo delegata da Controparte_2 quale consigliere di amministrazione e legale rappresentante di tale società mandataria ai sensi degli artt. Persona_1 2380-bis e 2381 c.c.. Tali capi della sentenza non sono stati oggetto di impugnazione da parte di e e, pertanto, Parte_2 Parte_1 sono coperti da giudicato interno. pagina 7 di 18 4 Corte Appello di Milano n. 822/2024; Corte Appello di Milano n. 1803/2021. 5 C. App. Milano, n. 822/2024, C. App. Milano 1770/2023. pagina 13 di 18 6 Doc. n. 5 Controparte_1 7 Doc. n. 8 Controparte_1 pagina 14 di 18 8 Doc. n. 8 Controparte_1 9 Doc. n. 12 Controparte_1 10 cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 13846/2019. pagina 15 di 18 11 Art. 12 del contratto di finanziamento, doc. n. 8 Controparte_1 12 Cfr. C. Appello n. 2224/2024; C. Appello n. 3481/22. CP_3 CP_3 13 Atto di appello pag. 29 punto 5. 14 Cfr. ex plurimis, C. Appello , n. 2224/2024; C. Appello n. 922/2023; C. Appello n. 3082/2022. CP_3 CP_3 CP_3 pagina 16 di 18