TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3854/2016 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di eredi di elettivamente C.F._2 Persona_1
domiciliati in Montepaone, Via Marina n. 8, presso lo Studio dell'Avv. LE NU, che li rappresenta e difende in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosetta Cosentino, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI-
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto Chiodo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- CONVENUTA –
NONCHÉ
AN AN (c.f. ), in proprio e in qualità di erede di C.F._3
elettivamente domiciliata in Montepaone, Via Marina n. 8, presso il proprio Persona_1
Studio, rappresentata e difesa in giudizio da sé medesima, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosetta Cosentino, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.
- INTERVENUTA -
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in proprio e in qualità di eredi di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
e della che ebbero in cura la Controparte_1 Controparte_2
loro congiunta durante il decorso della sua patologia tumorale e, in conseguenza di tale accertamento, hanno chiesto di condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti sia iure proprio che iure hereditatis, deducendo la sussistenza di nesso causale tra il prematuro decesso della propria congiunta e la condotta dei predetti sanitari.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: i) che i sanitari dell'
[...]
avessero omesso di indagare tempestivamente sulla natura delle lesioni Controparte_1
polmonari da cui era affetta ii) che i medesimi sanitari avessero errato per circa Persona_1
otto mesi la diagnosi;
iii) che fosse stata sottoposta ad una terapia farmacologica Persona_1 errata;
iv) che fosse errato anche l'intervento di broncoscopia effettuato, tra l'altro, in assenza di consenso informato;
v) che i sanitari della avessero accelerato la Controparte_2
metastatizzazione della malattia, a seguito di intervento di biopsia polmonare, perforando la pleura della paziente e, dunque, provocando a “gravissime lesioni”; vi) che Persona_1
complessivamente entrambe le strutture avessero omesso di offrire strumentazioni idonee e prestatori d'opera preparati, nonché un immediato soccorso alla paziente con trattamenti d'urgenza o con trasferimento in strutture specializzate, impedendole così di autodeterminarsi.
Pertanto, gli attori hanno concluso chiedendo, iure proprio, il risarcimento del cd. danno morale, consistente nei patemi d'animo e nelle sofferenze subite durante il percorso clinico di Per_1
ed anche in seguito alla sua prematura morte. Hanno chiesto, poi, il risarcimento del danno
[...]
biologico patito a cagione della condotta illecita dei sanitari, in particolare da che, Parte_2
a causa della summenzionata prematura morte, avrebbe subito “gravi danni fisici e psichici”. Hanno chiesto, poi, il risarcimento del danno esistenziale, derivante dal pregiudizio che la vicenda avrebbe arrecato all'intero nucleo familiare, nonché il danno da perdita del rapporto parentale. Inoltre, hanno concluso chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali iure proprio patiti, ovvero il ristoro di tutte le spese sostenute durante il percorso clinico di e delle spese relative alla Persona_1 malattia dell'attrice , insorta a causa del trauma vissuto. Parte_2
Quanto al risarcimento dei danni subiti iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito da comprensivo di quello permanente, derivante da ogni Persona_1
2 singola macrolesione arrecata al corpo della paziente causalmente scollegata dalla patologia per la quale era ricorsa all'intervento dei sanitari, nonché di quello temporaneo, per ogni Persona_1 giorno di ulteriore ricovero ospedaliero e per ogni giorno di successiva cura sino all'ultimo giorno di vita della paziente;
hanno chiesto altresì il risarcimento del danno biologico terminale. Gli attori hanno chiesto, poi, anche il risarcimento del danno da “perdita di chances di vita”, poiché la loro congiunta non sarebbe stata posta nelle condizioni di sopravvivere alla malattia e, anzi, le sarebbe stata provocata una marcata riduzione del tempo a sua disposizione, di circa cinque anni, nonché il risarcimento del danno catastrofico (o catastrofale), derivante dalla sofferenza psichica patita dalla vittima resa consapevole dell'irreversibilità della malattia. Infine, hanno chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale patito da Persona_1
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, l' ha eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità per la Controparte_1
supposta ritardata diagnosi della malattia a carico dei sanitari della struttura ospedaliera Giovanni
Paolo II di Lamezia Terme, facente parte della medesima, sostenendo che al Controparte_1
momento della prima visita medica, accusasse già da quattro anni una Persona_1 sintomatologia caratterizzata da “tosse non fastidiosa pressoché quotidiana con sensazione di corpo estraneo nelle prime vie aeree, dispnea per sforzi abituali ed astenia”. Ha affermato, poi, che la sopravvivenza della paziente fosse risultata perfettamente in linea con la sopravvivenza dei pazienti affetti dalla medesima malattia. Quanto al consenso informato contestato da parte attrice, l'Azienda ha eccepito che fosse stata sottoposta ad interventi cd. necessari, posti in essere Persona_1
per salvaguardare la salute e la vita della paziente. Poi, ha anche eccepito che parte attrice non avesse sufficientemente provato né la lesione del diritto alla salute, né la lesione al diritto all'autodeterminazione di derivante dall'omissione del consenso informato. Persona_1
Infine, ha contestato il quantum debeatur, con particolare riferimento a quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto disancorato da criteri oggettivi, e in generale evidenziando una duplicazione illegittima di poste risarcitorie.
Si è costituita anche la chiedendo anch'essa il rigetto della Controparte_2 domanda attorea, sostenendo l'incensurabilità della condotta dei sanitari operanti presso la struttura medesima. Quanto all'assenza di consenso informato, ha eccepito di averne sottoposto uno a
3 sia relativamente all'anestesia, sia con riguardo alla biopsia polmonare chirurgica Persona_1
in torascopia.
Infine, in data 19.12.2019, ha spiegato intervento volontario LE NU, in proprio e in qualità di erede di sostenendo, parimenti, una responsabilità dei sanitari che Persona_1
ebbero in cura la propria congiunta nella gestione della patologia tumorale da cui era affetta e nel suo prematuro decesso. Pertanto, ha concluso chiedendo la condanna delle strutture convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza della asserita malpractice medica, qualificandoli e quantificandoli in modo non dissimile dalla difesa attorea.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, prova per testi e c.t.u. medico-legale.
Introitata una prima volta la causa in decisione, in data 08.03.2022, questo Giudicante ha ritenuto necessario rimetterla sul ruolo per poter dichiarare il giudizio interrotto nei confronti della
[...]
medio tempore sottoposta a procedura concorsuale. Inoltre, si è Controparte_2
ritenuto necessario anche rinnovare la c.t.u. medico-legale precedentemente svolta, nominando un nuovo collegio peritale a cui sono stati sottoposti altri quesiti ad hoc. Infine, in data 19.09.2024, la causa è pervenuta nuovamente in decisione.
2. Preliminarmente, occorre specificare che non costituiscono più oggetto del giudizio le domande proposte nei confronti della in quanto il giudizio non è stato Controparte_2
(correttamente) riassunto nei confronti di questa a seguito del suo intervenuto fallimento, dichiarato con la sentenza del Tribunale di Paola n. 6/2019, pubblicata il 12.09.2019.
Ciò posto, in punto di diritto, occorre distinguere le pretese degli attori per il danno iure hereditatis spettante alla vittima, da quello iure proprio subito dagli attori a causa della morte del congiunto.
Giova premettere che, in ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: cfr. Cass, n. 28811/2019 e Cass., n. 28994/2019), a più riprese la Corte di Cassazione, con orientamento ormai lungamente consolidato ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente
4 all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr., ex multis, Cass., n. 589/1999; Cass., n. 9085/2006; Cass., n. 13953/2007; Cass., n. 6438/2015 e
Cass., n. 18610/2015).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001; conf., ex multis: Cass., n. 826/2015;
Cass., n. 98/2019 e Cass., n. 3587/2021).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la giurisprudenza ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (cfr., ex multis, Cass.,
n. 29315/2017; Cass., n. 3704/2018 e Cass., n. 20812/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti: Cass., n.10050/2022; Cass., n. 5808/2022).
Il logico corollario di quanto fino ad ora esposto è che la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso;
resta, invece, a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
5 Alla stessa stregua deve intendersi l'onere probatorio che grava sui parenti, eredi del de cuius, laddove questi agiscano iure hereditatis, come nel caso di specie.
La fattispecie posta all'attenzione di questo Giudicante ha, infatti, ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' , e la Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima al ristoro dei danni patiti da in particolare Persona_1 derivanti dall'errore diagnostico della patologia tumorale, con conseguente perdita di chances di sopravvivenza e di quello da peggioramento della qualità di vita della de cuius (cd. danno biologico differenziale) dalla omessa diagnosi al decesso, asseritamente subiti dalla vittima e che gli attori reclamano iure successionis.
Quanto all'errore diagnostico, specificamente riferendosi al caso di specie, da ultimo la Suprema
Corte ha affermato che “l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (cfr.,
Cass. pen., n. 36044/2022).
Con riguardo, invece, al danno arrecato dalla perdita di chances di sopravvivenza, di recente la
Suprema Corte di Cassazione ha fatto il punto in ordine ai presupposti di risarcibilità di siffatto danno, in rapporto alle figure contermini del danno biologico e morale e del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte ha, nell'ambito della pronuncia sopra evocata, affermato che nell'ipotesi di un paziente che al momento dell'introduzione della lite sia già deceduto, proprio come occorso nel caso di specie, sono - di regola - alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente – determinata nell'an e nel quantum – come danno biologico differenziale, inteso quest'ultimo come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal paziente, considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, ed i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo – non determinata nell'an e neppure nel quantum – come danno da perdita di chances di sopravvivenza
(cfr. Cass., n. 26851/2023).
6 Più specificamente, quanto al danno biologico differenziale, identificabile nel peggioramento della qualità della vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, il risarcimento deve essere - secondo il Supremo Collegio - riconosciuto con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi ed una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento temporalmente determinabile della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello dell'invalidità permanente differenziale.
Quanto, invece, al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, nella pronuncia in commento la
Suprema Corte ha, innanzitutto, delineato la differenza di tale posta di danno rispetto al cd. danno da perdita anticipata della vita, dovendosi intendere per “danno da perdita di chance” il pregiudizio patito per la privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), vale a dire il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di sfruttare tecniche terapeutiche che avrebbero potuto garantire una maggiore sopravvivenza anche in termini statistici, e per “danno da perdita anticipata della vita” il pregiudizio derivante alla conclusione della vita collegato ad un errore medico, conclusione della vita che si sarebbe comunque verificata per la malattia di base, ma che appunto è stata anticipata dalla malpractice sanitaria.
La Cassazione ha, poi, in proposito, chiarito come in nessun caso, nell'ipotesi di paziente già deceduto all'atto dell'introduzione della lite, possa essere risarcibile iure hereditario un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente, essendo tale posta risarcibile soltanto iure proprio in favore dei congiunti, con riferimento al pregiudizio per il minore periodo di vita vissuta dal paziente.
In buona sostanza, per la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, il danno da perdita anticipata della vita ed il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo però eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto della possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa eventualità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta ed apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.
7 3. Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene che gli attori e l'intervenuta non abbiano ottemperato ai propri oneri probatori, mancando la prova dell'inadempimento dei sanitari della struttura convenuta che ebbero in cura Persona_1
Si ritiene opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, ripercorrere l'iter clinico della paziente.
nei primi mesi del 2013, accusando fastidi quali tosse continua e stanchezza, Persona_1
aveva deciso di sottoporsi ad alcune visite generiche;
in particolare, si era sottoposta ad un esame radiografico, eseguito nel presidio specialistico “Villa Elisa” di Soverato in data 02.08.2013. L'esito di tale RX torace aveva mostrato la presenza di focolai su entrambi i polmoni “da riferire a processo broncopneumonico”. A distanza di una settimana, e precisamente in data 09.08.2013, si era sottoposta ad un'altra RX torace, che aveva rappresentato il persistere degli Persona_1 addensamenti. Era seguita, poi, in data 12.08.2013, un'altra RX torace, eseguita presso il S. Anna
Hospital di . Tale indagine, eseguita senza contrasto, aveva documentato (alla data del CP_1
12.08.2013) la presenza di “multipli addensamenti parenchimali confluenti, in parte consolidati e in parte ground-glass”, era evidente “una consolidazione parenchimale in sede periscissurale” ed anche il polmone sinistro mostrava la presenza di ulteriori addensamenti;
i reperti erano
“compatibili con focolai bronco-pneumonici”. Inoltre, veniva rilevata una “sottile falda di versamento pericardico”. In data 28.08.2013, veniva visitata dallo specialista Persona_1
pneumologo, il dott. del Reparto di Fisiopatologia ed Allergologia Respiratoria del Persona_2
complesso ospedaliero di Chiaravalle Centrale, il quale non aveva espresso alcun parere medico diagnostico, prescrivendo invece ulteriori esami. Alla visita successiva, avvenuta in data
10.09.2013, il dott. aveva attestato che il profilo ventilatorio risultava lento e forzato e Persona_2
osservava una riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare del CO;
all'esito, dunque, veniva formulata la prima diagnosi di “probabile polmonite organizzativa criptogenetica”. Inoltre, in calce al referto il medico aveva anche attestato che avrebbe concordato la necessità di broncoscopia con i Colleghi dell'U.O. di Broncopneumologia dell'Ospedale di Lamezia Terme, continuando a trattare la patologia con ulteriore e più aggressiva terapia farmacologica con deltacortene 25. dunque, si sottoponeva ad ulteriori esami di laboratorio Persona_1
(specificamente, in data 23.09.2013, 14.10.2013, 07.11.2013 e 23.11.2013). In data 02.12.2013, si sottoponeva ad una ulteriore TAC torace, che mostrava l'avanzamento delle Persona_1
lesioni polmonari, come constatato anche dal dott. che, alla visita del 11.12.2013, Persona_2 aveva evidenziato che ai pregressi sintomi si erano aggiunti anche “rantolii fini ad alta tonalità in
8 campo sup. dx e basale sx” e una ulteriore “riduzione della capacità di diffusione alveolo capillare”, persistendo comunque nella pregressa diagnosi di “probabile polmonite criptogenetica”; all'esito di tale visita, veniva prescritta ulteriore terapia cortisonica. In data 20.01.2014 Per_1 si era recata presso l'U.O. di dell'Ospedale Giovanni Paolo II di
[...] Controparte_3
Lamezia Terme dove, dopo essere stata visitata da uno specialista interno, veniva ricoverata nel reparto di broncopneumologia con diagnosi d'ingresso “insufficienza respiratoria causata da infiltrati polmonari multipli di ndd”. In data 25.01.2014 la paziente era stata sottoposta a broncoscopia, in assenza di una TAC aggiornata: tale esame di broncoscopia - praticato dal dott.
– si era concluso in una esigua raccolta di tessuto. Il Direttore del reparto di Persona_3
anatomopatologia di Lamezia Terme, dott. , al quale era stato demandato il Persona_4 compito di valutare i frammenti prelevati da aveva attestato che “l'esiguità del Persona_1 materiale non consente una conclusione diagnostica istopatologica”. In data 31.01.2014, Per_1
era stata dimessa dalla struttura ospedaliera di Lamezia Terme, poiché ritenuta dai medici
[...] in “buon equilibrio clinico-funzionale”. Inoltre, il foglio di dimissioni, a firma del Dirigente medico, dott. e della dottoressa riportava “sospetta COP: Persona_3 Persona_5 polmonite criptogenetica organizzativa”. In data 19.02.2014, che nel frattempo Persona_1
aveva visto ulteriormente peggiorare il proprio stato di salute (minato anche da formazioni sottocutanee ulcerose), si era sottoposta nuovamente a visita dal dott. il quale aveva Persona_2 attestato che si trovava ancora in attesa della refertazione dell'esame istologico. A cavallo tra il mese di febbraio e quello di marzo 2014 si manifestavano nuove formazioni cutanee: in particolare, una dietro la schiena era cresciuta di notevoli dimensioni in poco tempo, tanto da indurre Per_1
a rivolgersi una prima volta all'ospedale di Soverato per chiederne l'asportazione, e una
[...]
seconda volta al presidio di Germaneto in seguito alla necrotizzazione della medesima. Durante il mese di marzo 2014, inoltre, il numero dei noduli sottocutanei era notevolmente aumentato, in particolare sulla testa, dove ne erano stati contati quindici. In data 12.03.2014, la paziente si era recata nuovamente in ospedale per sottoporsi ad un nuovo esame radiografico, effettuato dal dott.
inoltre, nello stesso giorno era stata visitata nuovamente dal dott. Persona_6 Persona_2
Lo specialista aveva riscontrato l'ulteriore progressione della malattia, aveva dato atto che la terapia cortisonica non aveva dato risultati positivi e, infine, aveva attestato di essere ancora in attesa dell'esame istologico, proponendo ancora una volta la diagnosi di polmonite. Alla successiva visita del 24.03.2014 la certificazione dello specialista pneumologo, dott. si riproponeva in Persona_2
9 maniera identica. In data 03.04.2014 si era rivolta al dott. , Persona_1 Persona_7
Dirigente medico dell' , il quale consigliava una biopsia Controparte_4 polmonare e concordava, all'uopo, il ricovero presso la di Belvedere Controparte_2
Marittimo. In data 09.04.2014 veniva ricoverata proprio presso tale struttura, al Persona_1
fine di essere sottoposta ad una biopsia polmonare chirurgica, eseguita in data 10.04.2014. Il foglio di dimissioni attestava un “addensamento polmonare di n.d.d. destro”. Due giorni dopo l'intervento, all'esame RX del 12.04.2014, il radiologo, dott. , osservava che Persona_8
“nell'emitorace destro (dove è presente il tubo di drenaggio …), si rileva comparsa di una piccola falda di pneumotorace”, e all'esame RX successivo del 14.04.2014, il radiologo evidenziava che
“nell'emitorace sinistro sembra discretamente aumentata la falda di versamento descritta come piccola falda di versamento pleurico”. Era seguito, poi: un secondo ricovero presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, in data 23.04.2014, per farsi asportare ambulatorialmente la formazione sottocutanea presente sull'avambraccio sinistro (refertato in data 14.05.2014 con diagnosi di dermatofibroma); un terzo ricovero in data 26.04.2014, presso l'ospedale di Soverato, per farsi asportare una formazione sottocutanea sul capo e, nello stesso giorno, un appuntamento con l'ortopedico del medesimo presidio per un consulto relativo al dolore che Persona_1 accusava all'anca. In data 29.04.2014 si era recata a dal dott. Persona_1 CP_1 [...]
, per farsi asportare i punti di sutura apposti a seguito della toracotomia;
in questa Persona_7
circostanza veniva effettuato un ulteriore esame eco-torace, dal quale emergeva un evidente versamento ai polmoni. In data 29.04.2014, la si recava nuovamente presso l'Ospedale di Per_1
Lamezia Terme per esibire gli esami ai dottori del reparto di pneumologia e qui, inaspettatamente, veniva nuovamente ricoverata dal dott. con diagnosi di “versamento pleurico Persona_3
SX in pz con opacità polmonari multiple” in codice rosso. In regime di ricovero era stati eseguiti esami e indagini strumentali, i quali avevano mostrato “l'impetuoso avanzamento della neoplasia”.
In data 05.05.2014, poi, erano pervenuti i risultati dell'esame istologico, con la diagnosi di carcinoma bronchiolo-alveolare. A seguito di ulteriori esami (una visita anestesiologica, in data
07.05.2014, una visita odontoiatrica, una RX spalla e una ortopanoramica delle arcate dentarie, effettuata in data 10.05.2014), in data 13.05.2014 era stata effettuata la prima visita oncologica.
poi, si era recata presso il reparto di chirurgia toracica del Persona_1 Controparte_5
dove, dopo aver constatato che il versamento pleurico era massivo e che la funzionalità
[...]
del polmone sinistro era completamente assente, il personale medico aveva inserito il drenaggio
10 intercostale. A seguito di dimissioni da tale ultimo presidio, avvenuto in data 18.05.2014, Per_1
era stata ricoverata in pari data presso il reparto di oncologia dell'
[...] Controparte_6
, per sottoporsi ad una strategia terapeutica palliativa. In data 21.05.2014 aveva
[...]
avuto inizio la terapia chemioterapica e, in data 23.05.2014, quella radioterapica al femore. Era seguito, in data 26.06.2014, un ulteriore ricovero in chirurgia toracica presso la Fondazione
Tommaso Campanella di Germaneto per asportare le lesioni cutanee che si presentavano dietro la schiena e sull'avambraccio, su cui era stato anche richiesto un esame istologico. L'esame era stato eseguito in data 04.08.2014 dal Prof. , il quale aveva attestato che si trattava di Persona_9
“proliferazione neoplastica maligna can marcati caratteri di pleomorfismo (…) l'immunofenotipo non è compatibile con un carcinoma ma è indicativo per sarcoma epitelioide”. Inoltre, in calce al referto era stata aggiunta la seguente nota: “Eventuali primitività di diversa natura vanno escluse sulla base del quadro clinico-strumentale”. aveva continuato a seguire le cure Persona_1
chemioterapiche programmate, alle quali si era aggiunta anche una terapia del dolore. Per via dell'insufficienza respiratoria, in data 21.08.2014 era stata ricoverata d'urgenza Persona_1
presso il polo ospedaliero di Germaneto, con inserimento di catetere, e da qui era stata dimessa in data 31.08.2014, in regime protetto, e condotta a casa in ambulanza privata. Il decesso era giunto, infine, nella notte del 03.09.2014.
Ciò doverosamente premesso, dalla c.t.u. medico-legale, svolta sulla base dei certificati e referti in atti, si evince che il trattamento praticato a dai sanitari dell' Persona_1 [...]
è stato adeguato sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda la Controparte_1
diagnosi della malattia, sia per quanto riguarda la gestione della medesima. Le conclusioni a cui sono giunti i cc.tt.uu. sono da ritenersi logiche e condivisibili e, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante.
È opportuno, prima di procedersi con la disamina delle risultanze dell'elaborato, porre al vaglio di questo Giudicante l'eccezione di nullità della c.t.u., sollevata da parte attrice e dalla intervenuta
LE NU tempestivamente in occasione della prima udienza successiva al deposito del
“supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio” – e riproposta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c. - eccependo che i Consulenti avessero omesso di comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali relativamente a tale supplemento.
Ebbene, l'eccezione è infondata.
11 È ferma, difatti, la regolarità delle comunicazioni concernenti l'avvio delle operazioni peritali, la cui data di inizio fu fornita alle parti già alla data del giuramento prestato dai cc.tt.uu., giuramento avvenuto in data 18.10.2022.
Invero, ad avviso di questo Giudicante, non gravava sui cc.tt.uu., al momento della redazione del
“supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio”, l'obbligo di comunicare l'inizio delle operazioni peritali, in quanto queste erano già state ritualmente comunicate e avviate, ma era stata data erroneamente risposta ai quesiti deferiti al precedente collegio medico con ordinanza del
07.05.2019, anziché a quelli formulati a seguito della disposta rinnovazione delle indagini, contenuti nell'ordinanza del 22.07.2022.
Si evince per tabulas che, in ogni caso, i nuovi quesiti a cui è stata data successivamente risposta con il supplemento alla c.t.u. non hanno richiesto l'esame di nuova documentazione medica e, comunque, non hanno riguardato nuove circostanze sopravvenute per cui fosse necessaria una nuova interlocuzione alla presenza delle parti. Il supplemento, poi, è stato ritualmente inviato alle parti (cfr. ricevute PEC allegate dai cc.tt.uu. dott.ri e al supplemento di Persona_10 Persona_11
relazione di consulenza tecnica di ufficio), senza che le stesse effettuassero osservazione alcuna.
Pertanto, poiché le operazioni peritali sono state ritualmente avviate, e si sono svolte nel contraddittorio di tutte le parti, deve concludersi che la c.t.u. dei dott.ri e Persona_10 [...]
in atti sia esente da nullità e vizi e, pertanto, idonea a fondare il convincimento di questo Per_11
Giudicante.
Ciò posto, giova premettere che il collegio peritale, nonostante la voluminosa produzione processuale, “ha rilevato in atti una documentazione sanitaria esigua e lacunosa dalla quale sono emersi, comunque, elementi valutativi sufficienti nella ricostruzione anamnestica. Tuttavia, anche se la documentazione sanitaria esaminata fosse stata più esaustiva, alcune questioni cliniche sarebbero ancora apparse di difficile interpretazione, meritando il caso esaminato un necessario riscontro autoptico che non è stato effettuato. Considerando che la questione clinica principale è di diagnosi differenziale radiologica tra una polmonite organizzativa criptogenetica ed il carcinoma bronchiolo alveolare, non risultano allegate le immagini radiologiche degli esami effettuati tra giugno 2013 ed aprile 2014: inoltre mancano anche i referti radiologici originali dell'agosto 2013
(presenti solo come dato anamnestico) e dell'intero ricovero presso l'Ospedale di Belvedere
Marittimo; risultano presenti le refertazioni radiologiche dal maggio 2014” (cfr. pag. 24 della relazione).
12 In ogni caso, sulla base delle notizie raccolte in atti, sul decorso della patologia oncologica con metastasi diffuse e delle condizioni cliniche in cui si trovava i cc.tt.uu. hanno Persona_1
ritenuto, con elevata probabilità, che il decesso della congiunta di parte attrice e di quella intervenuta sia stato causato da una grave insufficienza respiratoria e multiorgano da deperimento organico e funzionale conseguente alla diffusione della malattia neoplastica.
Si rammenta, a tale proposito, che in sede civile il criterio del “più probabile che non”, ovvero della
“preponderanza dell'evidenza”, rappresenta la soglia della prova del nesso causale, non essendo necessaria la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio valido solo per il processo penale
(cfr. Cass., SS.UU., n. 576/2008 e Cass., n. 16123/2010).
Quanto al quadro clinico-strumentale di esordio della pneumopatia da cui era affetta Per_1
si ritiene opportuno richiamare la consulenza in atti. Segnatamente, “nel giugno del 2013,
[...]
alla RX torace, si era in presenza di una lobite-scissurite inferiore di sinistra e di un addensamento al lobo superiore di destra, confermati e dettagliati alla successiva TC di agosto. Escluse cause voluttuarie, ambientali, professionali, autoimmunitarie, virali;
dopo terapia antibiotica ed antinfiammatoria, il quadro tomografico di gennaio 2014 rimaneva immodificato rendendosi necessario procedere ad accertamenti diagnostici di II livello quali broncoscopia e biopsia transbronchiale al lobo inferiore di sinistra. Non si è in grado di valutare questa scelta topografica, ma induttivamente essa era stata ritenuta la più opportuna a fornire una indicazione etiologica, finalità non conseguita per la inconclusività dell'esame istologico che tuttavia escludeva elementi neoplastici. Ad aprile del 2014, verosimilmente rimanendo persistente o aggravato il quadro radiologico, si effettuava biopsia chirurgica – indagine di III livello – a destra, positiva per carcinoma bronchiolo alveolare. Anche in questo caso – carente ogni riferimento nosografico – può ipotizzarsi che la scelta topografica sia stata determinata per indagare ancora la etiologia della pneumopatia, ovvero mancando elementi valutativi che possano indicare altra ragione (p.es. formazione nodulariforme definita da altri pattern tomografici come spicularità, presa di contrasto intralesionale, ecc.) (cfr. pp. 29 della relazione).
Pertanto, alla luce del predetto quadro clinico-strumentale, non risultava possibile addivenire ad una anticipata diagnosi di carcinoma polmonare, perché “seppur vero che il carcinoma bronchiolo- alveolare è da considerarsi nella diagnostica differenziale delle pneumopatie diffuse, tale affermazione necessita della precisazione che la comunanza delle due forme morbose è relativa all'aspetto radiologico allorquando il carcinoma, nella sua abituale presentazione unica e
13 mantellare, presenti gli aspetti di una flogosi peritumorale in ciò coincidendo con il pattern HRTC atipico della COP” (cfr. p. 29 della relazione).
Il Collegio dei consulenti nominati ha ritenuto, dunque, di potersi ritenere quali-quantitativamente adeguata la condotta tenuta dai sanitari dell'epoca che, tenendo conto della lunga storia anamnestica di della bilateralità della pneumopatia e della caratterizzazione iconografica della Persona_1
stessa hanno optato per una diagnosi di polmonite criptogenica.
Non è possibile neppure, ad avviso dei cc.tt.uu., ipotizzare che la sofferenza polmonare bilaterale, resistente a terapia antinfettiva e steroidea, fosse di per sé già patognomica di oncopatia, ritenendo che tutte le localizzazioni polmonari fossero siti cancerosi sin da giugno 2013. Una siffatta ipotesi sarebbe improbabile, in quanto rappresenterebbe una eccezionalità di una patologia già rara (quale la pneumopatia diffusa), o poco frequente (quale il carcinoma bronchiolo-alveolare); risulta, invero, più aderente alle cognizioni scientifiche che “lo stato di flogosi cronica parenchimale abbia rappresentato il substrato biomolecolare ed istologico per la insorgenza di una focalità trasformativa neoplastica” (cfr. p. 30 della relazione).
Per quanto riguarda, poi, la circostanza che il cancro polmonare non sia stato diagnosticato né a giugno del 2013, né a gennaio del 2014, ciò è rispondente alla “abituale lentezza con cui il carcinoma bronchiolo-alveolare progredisce rispetto ad altri oncotipi, ed ancor più che la malattia si sia manifestata ampiamente metastatica dopo pochi mesi dalla osservazione del gennaio 2014 rilevandosi come la disseminazione cutanea rappresenti un evento tardivo nel pattern diffusivo del cancro polmonare” (cfr. p. 30 della relazione). Nel caso clinico per cui oggi è causa, in particolare, la precocità relativa della malattia metastatica potrebbe essere stata determinata sia dalla immunodepressione determinata dalla ricorrente terapia steroidea, che dalla aumentata permeabilità del microcircolo ematico e linfatico polmonare, alterazione secondaria anch'essa alla coesistente e diffusa flogosi parenchimale.
Non è stato possibile rinvenire, e dunque devono considerarsi non dimostrati, elementi neoplastici probanti, soprattutto radiologici;
inoltre, non può essere invocato un più stringente controllo radiologico, poiché fu sottoposta, in nove mesi, a tre TC del torace, superando i Persona_1
limiti imposti di radioprotezione ma giustificati dal dubbio diagnostico.
I cc.tt.uu., dunque, hanno concluso nel senso di non potersi addurre alcuna censura ai sanitari che ebbero in cura la paziente, poiché questi “ben si orientarono nel definire una patologia rara e
14 complessa ed adottarono – come da riferimenti scientifici internazionali e buona pratica clinica – gli step diagnostici e terapeutici all'epoca definiti” (cfr. pp. 30 e 31 della relazione).
A precisa risposta dei quesiti posti, i cc.tt.uu. incaricati sono pervenuti alla conclusione che, al momento del primo contatto che ebbe con il dott. in data Persona_1 Persona_2
28.08.2013, alla luce del quadro clinico della paziente, non vi fossero elementi anamnestico-clinici riferibili a carcinoma polmonare e che, nel contesto del quadro clinico di esordio con cui la paziente si presentò allo specialista, non vi fosse nemmeno indicazione alla esecuzione di markers tumorali che, infatti, non furono richiesti. Inoltre, sempre alla luce del quadro clinico presentato da Per_1
l'effettuazione della broncoscopia si è rivelata essere il metodo diagnostico più adeguato al
[...]
caso concreto, eseguito in tempi altrettanto adeguati, senza alcuna particolare incidenza data dal prelievo di materiale insufficiente all'effettuazione di una valutazione istologica. In particolare,
“nell'ambito delle indagini broncopneumologiche cui la paziente fu sottoposta, la broncoscopia ebbe indicazione come indagine di II livello ed anche di III livello (effettuandosi tramite la medesima biopsia polmonare transtoracica). La biopsia effettuata fu quantitativamente adeguata
(frustoli di parenchima polmonare) ma caratterizzata da elementi descrittivi microscopici di incertezza diagnostica e comunque senza richiami oncologici. La inconclusività del reperto istologico poteva rendere necessaria una nuova biopsia polmonare che, però, per la invasività della procedura e le condizioni respiratorie della paziente, si sarebbe potuta effettuare ad almeno tre mesi di distanza dalla precedente se non intervenuti anticipatamente elementi di allarme clinico” (cfr. p. 2 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). I consulenti, poi, hanno anche escluso condotte riferibili ai sanitari dell' di o a terzi, idonee a CP_7 CP_1
provocare e/o accelerare la metastatizzazione della malattia: in particolare, i predetti cc.tt.uu. non hanno ravvisato elementi quali-quantitativi di inadeguata condotta medica indirizzati a ritardare e/o compromettere qualsiasi forma di broncopneumopatia, inclusa quella neoplastica. Quanto ai trattamenti sanitari effettuati su presso l'Ospedale di Lamezia Terme nel corso del Persona_1
ricovero del 29 luglio 2014, disposto per trattare il versamento pleurico, gli esperti incaricati hanno concluso che questi fossero adeguati al caso concreto, ovvero idonei e appropriati. Con precipuo riferimento alle scelte terapeutiche effettuate dai sanitari sulla persona di una Persona_1
volta pervenuta la diagnosi di carcinoma bronchiolo-alveolare di tipo mucinoso, il collegio peritale ha concluso che le cure oncologiche effettuate fossero state adeguate al caso concreto, in accordo con il fenotipo tumorale e lo stadio di malattia, nonché coerenti con le Linee Guida Oncologiche
15 coeve. I cc.tt.uu., poi, non hanno potuto dare risposta certa al quesito se l'insorgenza del sarcoma epitelioide, infine diagnosticato, fosse stato un fatto avulso al decorso clinico del carcinoma bronchiolo-alveolare di tipo mucinoso o se questo dovesse ritenersi una conseguenza della condizione di per una supposta ritardata diagnosi di carcinoma. In verità, i Persona_1 consulenti hanno affermato che possono “generarsi varie ipotesi (sindrome da overlap, secondo tumore iatrogenico, ecc.) che non possono essere definite con la certezza dovuta dal punto di vista medico-legale, mancando – come già in precedenza richiamato – il riscontro autoptico” (cfr. p. 4 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). In ogni caso, hanno ritenuto che tale osservazione fosse “ininfluente ai fini prognostici, trattandosi di un evento (le neoformazioni cutanee) ultimo della storia clinica (la paziente decederà ad un mese da questa diagnosi), mai documentato per sede in tutta la documentazione clinica esaminata, essendo ancor più raro del carcinoma bronchiolo-alveolare un sarcoma polmonare” (cfr. p. 4 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). Hanno escluso, in ogni caso, che nella valutazione del percorso diagnostico e terapeutico subito dalla paziente fosse riscontrabile un errore e/o una omissione e/o un ritardo imputabili ai sanitari che la ebbero in cura. In particolare, i cc.tt.uu. hanno stabilito che i sanitari in parola non abbiano commesso alcun errore, poiché la diagnosi di carcinoma bronchiolo- alveolare è stata formulata quando è stato possibile tecnicamente. Infine, il Collegio dei consulenti ha stabilito che, pur tenendo conto del fatto che non sia definibile quando la polmonite criptogenica sia evoluta, almeno in parte, in carcinoma polmonare – stante la complessità del caso clinico –
l'aspettativa di sopravvivenza a cinque anni dall'insorgenza della patologia tumorale di Per_1 sarebbe stata del 7%, e che su tale aspettativa non hanno inciso né l'operato dello
[...]
specialista pneumologo, dott. né la condotta degli altri sanitari di volta in volta venuti Persona_2
a contatto con Persona_1
Tanto premesso, stante l'inconfigurabilità di alcun tipo di responsabilità in capo ai sanitari nella gestione medica di e ribadito che le conclusioni a cui sono giunti i cc.tt.uu. sono Persona_1
idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante, deve concludersi per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis patiti proposta da parte attrice e da parte intervenuta, con particolare riguardo alla domanda di risarcimento del danno biologico e di quello morale.
16 4. Deve, ora, passarsi allo scrutinio dell'asserito danno esistenziale provocato a a Persona_1
cagione della mancata sottoposizione alla medesima di un valido consenso informato. Ebbene, si ritiene che neanche tale posta risarcitoria sia meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente in relazione al singolo trattamento sanitario, a meno che non ricorrano i casi di urgenza, costituisce un illecito civile, a prescindere dal fatto che l'intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto (cfr. Cass. n. 10423/19).
Orbene, può ritenersi che i trattamenti a cui fu sottoposta siano stati, Persona_1 prevalentemente, riconducibili a casi di urgenza. Giova, allora, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a tale riguardo, secondo cui “non è responsabile il medico che opera
d'urgenza senza il consenso informato. Prevale la scelta di ridurre al minimo il rischio della vita rispetto alla probabilità della negazione del consenso” (cfr. Cass., n. 28814/2019).
Orbene, tale solo aspetto in sé considerato condurrebbe al rigetto della domanda, ma in ogni caso questo Giudicante ritiene che la richiesta risarcitoria avanzata non possa essere accolta per carenza probatoria della medesima.
Difatti, l'illecito in parola, consistente nell'omessa acquisizione del consenso o nell'acquisizione del consenso in modo invalido, ovvero senza aver fornito tutte le informazioni necessarie affinché esso sia consapevole, può essere lesivo di due diritti fondamentali del paziente: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Infatti, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 11950/2013; Cass. n. 2854/2015; Cass. n.
24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017; Cass. n. 7248/2018; Cass. n. 11749/18;
Cass. n. 19199/18; Cass. n. 20885/18 e Cass. n. 16892/19).
In particolare, l'illecito assume una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione rende automaticamente evidente una relazione causale diretta
17 con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, mentre nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (cfr. Cass. n. 19199/18).
Più precisamente, il paziente può far valere la lesione del diritto alla salute (in aggiunta o meno al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), solo se alleghi e dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si sarebbe sottoposto ad altro trattamento (cfr. Cass. n. 2847/2010; Cass. n. 7237/2011; Cass. n.
20984/2012; Cass. n. 2998/2016 e Cass. n. 24074/2017).
Il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria (e quindi a titolo contrattuale) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del consenso informato ha l'onere di: 1) allegare la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
2) allegare e provare i danni
(alla salute e/o all'autodeterminazione) fatti valere;
3) allegare e provare il nesso causale tra la violazione e tali danni, soprattutto con riferimento alla lesione al diritto alla salute nei termini su esposti (cfr. Cass. n. 19199/18; Cass. n. 24074/17; Cass. n. 16503/17).
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso del paziente.
Nel caso in cui sia fatto valere il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, l'onere della prova del nesso causale con la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato è più attenuato rispetto all'onere della prova del medesimo nesso laddove sia fatta valere la lesione del diritto alla salute, potendosi quasi ritenere in re ipsa (cfr. Cass.
n. 19199/18).
L'onere della prova invece non subisce attenuazioni con riferimento al danno, ed in particolare ai pregiudizi subiti in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr. Cass. n.
20885/18). Infatti, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo se i pregiudizi non patrimoniali che lo caratterizzano superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (cfr.
Cass. n. 20885/18). Pertanto, l'entità del pregiudizio deve essere accertata, eventualmente tramite presunzioni, alla luce del valore che assume per il paziente il diritto all'autodeterminazione leso e delle sofferenze soggettive che tale lesione abbia determinato, anche solo nella prospettiva del
18 condizionamento della sua preparazione alle conseguenze del trattamento terapeutico (cfr. Cass. n.
16336/18 e Cass. n. 1043/19).
Questo danno può essere liquidato secondo il criterio equitativo puro o secondo un criterio di equità
“calibrata” sui precedenti giurisprudenziali (nella prospettiva della valorizzazione della funzione dell'equità, evidenziata da Cass. n. 12408/11).
Il danno da lesione del diritto alla salute nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in mancanza di trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario, mentre nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe sottoposto ad un distinto trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in caso di esecuzione del diverso trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario contestato.
Questo danno alla salute deve essere liquidato secondo i criteri di equità ponderata ormai consolidati nell'elaborazione giurisprudenziale, tenuto conto dell'intensità della lesione in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e della sofferenza interiore che quella lesione abbia determinato, secondo le linee-guida indicate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
7513/18). In particolare, nell'ipotesi in cui questo danno alla salute sia accertato in termini differenziali rispetto alla situazione di invalidità che si sarebbe avuta in caso di omessa esecuzione del trattamento non voluto o di esecuzione del diverso trattamento voluto, si dovrà tener conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di liquidazione del danno alla salute che si innesti su una situazione di invalidità preesistente o coesistente (cfr. Cass. n. 6341/14).
Così riassunti i principi di diritto, appare agevole escludere l'apprezzabilità della domanda di risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione, poiché gli attori e l'intervenuta hanno solo apoditticamente affermato tale lesione, senza provarla in concreto.
Parimenti da escludere è la possibilità di un positivo apprezzamento della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, con riferimento alla lesione del diritto alla salute, atteso che non
è stato affatto allegato che, ove compiutamente informata, avrebbe Persona_1
verosimilmente rifiutato o si sarebbe sottoposta ad altri trattamenti.
5. Quanto alla domanda proposta iure proprio dagli attori, mette conto evidenziare che i congiunti sono considerati estranei al rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria e il paziente sicché
19 l'eventuale, autonoma, pretesa risarcitoria vantata dagli stessi per i danni loro derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rileva come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass., n. 11320/2022, conf. a Cass., n.
21404/2021, Cass. n., 14615/2020 e Cass., n. 6914/2012). Ancora più recentemente, inoltre, si è affermato come “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto
l'azione promossa volta ad accertare l'inadempimento della struttura e dei sanitari ricade nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e non nell'ambito di quella contrattuale spettante unicamente al paziente danneggiato” (cfr. Cass., n. 6386/2023).
Dunque, in base ai sopraesposti principi generali, l'onere della prova incombe sugli attori i quali sono tenuti a dimostrare l'omissione o la negligenza in cui è incorsa la struttura sanitaria nei confronti del proprio congiunto.
Si precisa, tuttavia, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere il principio per cui il giudice non debba necessariamente acquisire la dimostrazione della colpa dal solo materiale probatorio offerto dal danneggiato.
La prova può essere infatti desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva, ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all'id quod plerumque accidit, tenuto conto che non sempre è agevole l'acquisizione di una prova diretta (cfr.
Cass. n. 5795/1980; in senso conf. Cass., n. 22355/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sugli attori e sulla intervenuta, poiché questi non hanno dimostrato l'omissione o la negligenza asseritamente compiuta dai sanitari sulla persona della propria congiunta né, tantomeno, la colpa dei medesimi.
Pertanto, anche le richieste risarcitorie svolte a titolo di ristoro dei danni iure proprio in astratto subiti devono essere rigettate.
6. Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità degli accertamenti tecnici richiesti per la soluzione del caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente quest'ultime, comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea e di parte intervenuta di risarcimento di tutti i danni allegati;
20 - compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 03.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3854/2016 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in proprio e in qualità di eredi di elettivamente C.F._2 Persona_1
domiciliati in Montepaone, Via Marina n. 8, presso lo Studio dell'Avv. LE NU, che li rappresenta e difende in giudizio, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosetta Cosentino, giusta procura a margine dell'atto di citazione;
- ATTORI-
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo
Studio dell'Avv. Roberto Chiodo, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- CONVENUTA –
NONCHÉ
AN AN (c.f. ), in proprio e in qualità di erede di C.F._3
elettivamente domiciliata in Montepaone, Via Marina n. 8, presso il proprio Persona_1
Studio, rappresentata e difesa in giudizio da sé medesima, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Rosetta Cosentino, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.
- INTERVENUTA -
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 19.09.2024 i procuratori delle parti, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
1 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e , in proprio e in qualità di eredi di hanno Parte_1 Parte_2 Persona_1 adito l'intestato Tribunale al fine di sentire accertare la responsabilità dei sanitari dell'
[...]
e della che ebbero in cura la Controparte_1 Controparte_2
loro congiunta durante il decorso della sua patologia tumorale e, in conseguenza di tale accertamento, hanno chiesto di condannare le convenute al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti sia iure proprio che iure hereditatis, deducendo la sussistenza di nesso causale tra il prematuro decesso della propria congiunta e la condotta dei predetti sanitari.
A sostegno della propria pretesa, parte attrice ha dedotto: i) che i sanitari dell'
[...]
avessero omesso di indagare tempestivamente sulla natura delle lesioni Controparte_1
polmonari da cui era affetta ii) che i medesimi sanitari avessero errato per circa Persona_1
otto mesi la diagnosi;
iii) che fosse stata sottoposta ad una terapia farmacologica Persona_1 errata;
iv) che fosse errato anche l'intervento di broncoscopia effettuato, tra l'altro, in assenza di consenso informato;
v) che i sanitari della avessero accelerato la Controparte_2
metastatizzazione della malattia, a seguito di intervento di biopsia polmonare, perforando la pleura della paziente e, dunque, provocando a “gravissime lesioni”; vi) che Persona_1
complessivamente entrambe le strutture avessero omesso di offrire strumentazioni idonee e prestatori d'opera preparati, nonché un immediato soccorso alla paziente con trattamenti d'urgenza o con trasferimento in strutture specializzate, impedendole così di autodeterminarsi.
Pertanto, gli attori hanno concluso chiedendo, iure proprio, il risarcimento del cd. danno morale, consistente nei patemi d'animo e nelle sofferenze subite durante il percorso clinico di Per_1
ed anche in seguito alla sua prematura morte. Hanno chiesto, poi, il risarcimento del danno
[...]
biologico patito a cagione della condotta illecita dei sanitari, in particolare da che, Parte_2
a causa della summenzionata prematura morte, avrebbe subito “gravi danni fisici e psichici”. Hanno chiesto, poi, il risarcimento del danno esistenziale, derivante dal pregiudizio che la vicenda avrebbe arrecato all'intero nucleo familiare, nonché il danno da perdita del rapporto parentale. Inoltre, hanno concluso chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali iure proprio patiti, ovvero il ristoro di tutte le spese sostenute durante il percorso clinico di e delle spese relative alla Persona_1 malattia dell'attrice , insorta a causa del trauma vissuto. Parte_2
Quanto al risarcimento dei danni subiti iure hereditatis, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno biologico subito da comprensivo di quello permanente, derivante da ogni Persona_1
2 singola macrolesione arrecata al corpo della paziente causalmente scollegata dalla patologia per la quale era ricorsa all'intervento dei sanitari, nonché di quello temporaneo, per ogni Persona_1 giorno di ulteriore ricovero ospedaliero e per ogni giorno di successiva cura sino all'ultimo giorno di vita della paziente;
hanno chiesto altresì il risarcimento del danno biologico terminale. Gli attori hanno chiesto, poi, anche il risarcimento del danno da “perdita di chances di vita”, poiché la loro congiunta non sarebbe stata posta nelle condizioni di sopravvivere alla malattia e, anzi, le sarebbe stata provocata una marcata riduzione del tempo a sua disposizione, di circa cinque anni, nonché il risarcimento del danno catastrofico (o catastrofale), derivante dalla sofferenza psichica patita dalla vittima resa consapevole dell'irreversibilità della malattia. Infine, hanno chiesto anche il risarcimento del danno esistenziale patito da Persona_1
Si è costituita l' , chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto.
In particolare, l' ha eccepito l'insussistenza di profili di responsabilità per la Controparte_1
supposta ritardata diagnosi della malattia a carico dei sanitari della struttura ospedaliera Giovanni
Paolo II di Lamezia Terme, facente parte della medesima, sostenendo che al Controparte_1
momento della prima visita medica, accusasse già da quattro anni una Persona_1 sintomatologia caratterizzata da “tosse non fastidiosa pressoché quotidiana con sensazione di corpo estraneo nelle prime vie aeree, dispnea per sforzi abituali ed astenia”. Ha affermato, poi, che la sopravvivenza della paziente fosse risultata perfettamente in linea con la sopravvivenza dei pazienti affetti dalla medesima malattia. Quanto al consenso informato contestato da parte attrice, l'Azienda ha eccepito che fosse stata sottoposta ad interventi cd. necessari, posti in essere Persona_1
per salvaguardare la salute e la vita della paziente. Poi, ha anche eccepito che parte attrice non avesse sufficientemente provato né la lesione del diritto alla salute, né la lesione al diritto all'autodeterminazione di derivante dall'omissione del consenso informato. Persona_1
Infine, ha contestato il quantum debeatur, con particolare riferimento a quanto richiesto a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto disancorato da criteri oggettivi, e in generale evidenziando una duplicazione illegittima di poste risarcitorie.
Si è costituita anche la chiedendo anch'essa il rigetto della Controparte_2 domanda attorea, sostenendo l'incensurabilità della condotta dei sanitari operanti presso la struttura medesima. Quanto all'assenza di consenso informato, ha eccepito di averne sottoposto uno a
3 sia relativamente all'anestesia, sia con riguardo alla biopsia polmonare chirurgica Persona_1
in torascopia.
Infine, in data 19.12.2019, ha spiegato intervento volontario LE NU, in proprio e in qualità di erede di sostenendo, parimenti, una responsabilità dei sanitari che Persona_1
ebbero in cura la propria congiunta nella gestione della patologia tumorale da cui era affetta e nel suo prematuro decesso. Pertanto, ha concluso chiedendo la condanna delle strutture convenute al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, sia iure proprio che iure hereditatis, in conseguenza della asserita malpractice medica, qualificandoli e quantificandoli in modo non dissimile dalla difesa attorea.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, prova per testi e c.t.u. medico-legale.
Introitata una prima volta la causa in decisione, in data 08.03.2022, questo Giudicante ha ritenuto necessario rimetterla sul ruolo per poter dichiarare il giudizio interrotto nei confronti della
[...]
medio tempore sottoposta a procedura concorsuale. Inoltre, si è Controparte_2
ritenuto necessario anche rinnovare la c.t.u. medico-legale precedentemente svolta, nominando un nuovo collegio peritale a cui sono stati sottoposti altri quesiti ad hoc. Infine, in data 19.09.2024, la causa è pervenuta nuovamente in decisione.
2. Preliminarmente, occorre specificare che non costituiscono più oggetto del giudizio le domande proposte nei confronti della in quanto il giudizio non è stato Controparte_2
(correttamente) riassunto nei confronti di questa a seguito del suo intervenuto fallimento, dichiarato con la sentenza del Tribunale di Paola n. 6/2019, pubblicata il 12.09.2019.
Ciò posto, in punto di diritto, occorre distinguere le pretese degli attori per il danno iure hereditatis spettante alla vittima, da quello iure proprio subito dagli attori a causa della morte del congiunto.
Giova premettere che, in ordine alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n. 24 del 2017 (la quale non trova applicazione ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore: cfr. Cass, n. 28811/2019 e Cass., n. 28994/2019), a più riprese la Corte di Cassazione, con orientamento ormai lungamente consolidato ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest'ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente
4 all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
c.c.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 c.c.); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l'affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il medico che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 c.c., della violazione di siffatto obbligo (cfr., ex multis, Cass., n. 589/1999; Cass., n. 9085/2006; Cass., n. 13953/2007; Cass., n. 6438/2015 e
Cass., n. 18610/2015).
Il criterio di riparto dell'onere della prova in siffatte fattispecie non è pertanto quello che governa la responsabilità aquiliana (nell'ambito della quale il danneggiato è onerato della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al danneggiante) ma quello che governa la responsabilità contrattuale, in base al quale il creditore che abbia provato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzialmente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento (cfr. Cass., SS.UU., n. 13533/2001; conf., ex multis: Cass., n. 826/2015;
Cass., n. 98/2019 e Cass., n. 3587/2021).
In particolare, con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica – la giurisprudenza ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato (cfr., ex multis, Cass.,
n. 29315/2017; Cass., n. 3704/2018 e Cass., n. 20812/2018), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza, e dunque sia oggettivamente non imputabile all'agente (ex aliis, tra le più recenti: Cass., n.10050/2022; Cass., n. 5808/2022).
Il logico corollario di quanto fino ad ora esposto è che la causa incognita resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso;
resta, invece, a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell'istruttoria, resti incerta la causa del danno o dell'impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull'attore o sul convenuto.
5 Alla stessa stregua deve intendersi l'onere probatorio che grava sui parenti, eredi del de cuius, laddove questi agiscano iure hereditatis, come nel caso di specie.
La fattispecie posta all'attenzione di questo Giudicante ha, infatti, ad oggetto l'accertamento della responsabilità professionale dei sanitari dell' , e la Controparte_1 conseguente condanna di quest'ultima al ristoro dei danni patiti da in particolare Persona_1 derivanti dall'errore diagnostico della patologia tumorale, con conseguente perdita di chances di sopravvivenza e di quello da peggioramento della qualità di vita della de cuius (cd. danno biologico differenziale) dalla omessa diagnosi al decesso, asseritamente subiti dalla vittima e che gli attori reclamano iure successionis.
Quanto all'errore diagnostico, specificamente riferendosi al caso di specie, da ultimo la Suprema
Corte ha affermato che “l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi” (cfr.,
Cass. pen., n. 36044/2022).
Con riguardo, invece, al danno arrecato dalla perdita di chances di sopravvivenza, di recente la
Suprema Corte di Cassazione ha fatto il punto in ordine ai presupposti di risarcibilità di siffatto danno, in rapporto alle figure contermini del danno biologico e morale e del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, per quanto qui di interesse, la Suprema Corte ha, nell'ambito della pronuncia sopra evocata, affermato che nell'ipotesi di un paziente che al momento dell'introduzione della lite sia già deceduto, proprio come occorso nel caso di specie, sono - di regola - alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente – determinata nell'an e nel quantum – come danno biologico differenziale, inteso quest'ultimo come peggiore qualità della vita effettivamente vissuta dal paziente, considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita, ed i danni conseguenti alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo – non determinata nell'an e neppure nel quantum – come danno da perdita di chances di sopravvivenza
(cfr. Cass., n. 26851/2023).
6 Più specificamente, quanto al danno biologico differenziale, identificabile nel peggioramento della qualità della vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, il risarcimento deve essere - secondo il Supremo Collegio - riconosciuto con riferimento al tempo di vita effettivamente vissuto, in tutti i suoi aspetti, morali e dinamico-relazionali, intesi tanto sotto il profilo dell'eventuale consapevolezza che una tempestiva diagnosi ed una corretta terapia avrebbero consentito un prolungamento temporalmente determinabile della vita che va a spegnersi, quanto sotto quello dell'invalidità permanente differenziale.
Quanto, invece, al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, nella pronuncia in commento la
Suprema Corte ha, innanzitutto, delineato la differenza di tale posta di danno rispetto al cd. danno da perdita anticipata della vita, dovendosi intendere per “danno da perdita di chance” il pregiudizio patito per la privazione della possibilità di un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggiore durata della vita o la sopportazione di minori sofferenze), vale a dire il pregiudizio derivante dalla perdita della possibilità di sfruttare tecniche terapeutiche che avrebbero potuto garantire una maggiore sopravvivenza anche in termini statistici, e per “danno da perdita anticipata della vita” il pregiudizio derivante alla conclusione della vita collegato ad un errore medico, conclusione della vita che si sarebbe comunque verificata per la malattia di base, ma che appunto è stata anticipata dalla malpractice sanitaria.
La Cassazione ha, poi, in proposito, chiarito come in nessun caso, nell'ipotesi di paziente già deceduto all'atto dell'introduzione della lite, possa essere risarcibile iure hereditario un danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente, essendo tale posta risarcibile soltanto iure proprio in favore dei congiunti, con riferimento al pregiudizio per il minore periodo di vita vissuta dal paziente.
In buona sostanza, per la Suprema Corte, con la pronuncia in commento, il danno da perdita anticipata della vita ed il danno da perdita di chance di sopravvivenza, di regola, non sono né sovrapponibili né congiuntamente risarcibili, pur potendo però eccezionalmente costituire oggetto di separata ed autonoma valutazione qualora l'accertamento si sia concluso nel senso dell'esistenza di un danno tanto da perdita anticipata della vita, quanto della possibilità di vivere ancora più a lungo, qualora questa eventualità non sia quantificabile temporalmente, ma risulti seria, concreta ed apprezzabile, e sempre che entrambi i danni siano riconducibili eziologicamente alla condotta colpevole dell'agente.
7 3. Tanto premesso, nel caso di specie si ritiene che gli attori e l'intervenuta non abbiano ottemperato ai propri oneri probatori, mancando la prova dell'inadempimento dei sanitari della struttura convenuta che ebbero in cura Persona_1
Si ritiene opportuno, per ragioni di chiarezza espositiva, ripercorrere l'iter clinico della paziente.
nei primi mesi del 2013, accusando fastidi quali tosse continua e stanchezza, Persona_1
aveva deciso di sottoporsi ad alcune visite generiche;
in particolare, si era sottoposta ad un esame radiografico, eseguito nel presidio specialistico “Villa Elisa” di Soverato in data 02.08.2013. L'esito di tale RX torace aveva mostrato la presenza di focolai su entrambi i polmoni “da riferire a processo broncopneumonico”. A distanza di una settimana, e precisamente in data 09.08.2013, si era sottoposta ad un'altra RX torace, che aveva rappresentato il persistere degli Persona_1 addensamenti. Era seguita, poi, in data 12.08.2013, un'altra RX torace, eseguita presso il S. Anna
Hospital di . Tale indagine, eseguita senza contrasto, aveva documentato (alla data del CP_1
12.08.2013) la presenza di “multipli addensamenti parenchimali confluenti, in parte consolidati e in parte ground-glass”, era evidente “una consolidazione parenchimale in sede periscissurale” ed anche il polmone sinistro mostrava la presenza di ulteriori addensamenti;
i reperti erano
“compatibili con focolai bronco-pneumonici”. Inoltre, veniva rilevata una “sottile falda di versamento pericardico”. In data 28.08.2013, veniva visitata dallo specialista Persona_1
pneumologo, il dott. del Reparto di Fisiopatologia ed Allergologia Respiratoria del Persona_2
complesso ospedaliero di Chiaravalle Centrale, il quale non aveva espresso alcun parere medico diagnostico, prescrivendo invece ulteriori esami. Alla visita successiva, avvenuta in data
10.09.2013, il dott. aveva attestato che il profilo ventilatorio risultava lento e forzato e Persona_2
osservava una riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare del CO;
all'esito, dunque, veniva formulata la prima diagnosi di “probabile polmonite organizzativa criptogenetica”. Inoltre, in calce al referto il medico aveva anche attestato che avrebbe concordato la necessità di broncoscopia con i Colleghi dell'U.O. di Broncopneumologia dell'Ospedale di Lamezia Terme, continuando a trattare la patologia con ulteriore e più aggressiva terapia farmacologica con deltacortene 25. dunque, si sottoponeva ad ulteriori esami di laboratorio Persona_1
(specificamente, in data 23.09.2013, 14.10.2013, 07.11.2013 e 23.11.2013). In data 02.12.2013, si sottoponeva ad una ulteriore TAC torace, che mostrava l'avanzamento delle Persona_1
lesioni polmonari, come constatato anche dal dott. che, alla visita del 11.12.2013, Persona_2 aveva evidenziato che ai pregressi sintomi si erano aggiunti anche “rantolii fini ad alta tonalità in
8 campo sup. dx e basale sx” e una ulteriore “riduzione della capacità di diffusione alveolo capillare”, persistendo comunque nella pregressa diagnosi di “probabile polmonite criptogenetica”; all'esito di tale visita, veniva prescritta ulteriore terapia cortisonica. In data 20.01.2014 Per_1 si era recata presso l'U.O. di dell'Ospedale Giovanni Paolo II di
[...] Controparte_3
Lamezia Terme dove, dopo essere stata visitata da uno specialista interno, veniva ricoverata nel reparto di broncopneumologia con diagnosi d'ingresso “insufficienza respiratoria causata da infiltrati polmonari multipli di ndd”. In data 25.01.2014 la paziente era stata sottoposta a broncoscopia, in assenza di una TAC aggiornata: tale esame di broncoscopia - praticato dal dott.
– si era concluso in una esigua raccolta di tessuto. Il Direttore del reparto di Persona_3
anatomopatologia di Lamezia Terme, dott. , al quale era stato demandato il Persona_4 compito di valutare i frammenti prelevati da aveva attestato che “l'esiguità del Persona_1 materiale non consente una conclusione diagnostica istopatologica”. In data 31.01.2014, Per_1
era stata dimessa dalla struttura ospedaliera di Lamezia Terme, poiché ritenuta dai medici
[...] in “buon equilibrio clinico-funzionale”. Inoltre, il foglio di dimissioni, a firma del Dirigente medico, dott. e della dottoressa riportava “sospetta COP: Persona_3 Persona_5 polmonite criptogenetica organizzativa”. In data 19.02.2014, che nel frattempo Persona_1
aveva visto ulteriormente peggiorare il proprio stato di salute (minato anche da formazioni sottocutanee ulcerose), si era sottoposta nuovamente a visita dal dott. il quale aveva Persona_2 attestato che si trovava ancora in attesa della refertazione dell'esame istologico. A cavallo tra il mese di febbraio e quello di marzo 2014 si manifestavano nuove formazioni cutanee: in particolare, una dietro la schiena era cresciuta di notevoli dimensioni in poco tempo, tanto da indurre Per_1
a rivolgersi una prima volta all'ospedale di Soverato per chiederne l'asportazione, e una
[...]
seconda volta al presidio di Germaneto in seguito alla necrotizzazione della medesima. Durante il mese di marzo 2014, inoltre, il numero dei noduli sottocutanei era notevolmente aumentato, in particolare sulla testa, dove ne erano stati contati quindici. In data 12.03.2014, la paziente si era recata nuovamente in ospedale per sottoporsi ad un nuovo esame radiografico, effettuato dal dott.
inoltre, nello stesso giorno era stata visitata nuovamente dal dott. Persona_6 Persona_2
Lo specialista aveva riscontrato l'ulteriore progressione della malattia, aveva dato atto che la terapia cortisonica non aveva dato risultati positivi e, infine, aveva attestato di essere ancora in attesa dell'esame istologico, proponendo ancora una volta la diagnosi di polmonite. Alla successiva visita del 24.03.2014 la certificazione dello specialista pneumologo, dott. si riproponeva in Persona_2
9 maniera identica. In data 03.04.2014 si era rivolta al dott. , Persona_1 Persona_7
Dirigente medico dell' , il quale consigliava una biopsia Controparte_4 polmonare e concordava, all'uopo, il ricovero presso la di Belvedere Controparte_2
Marittimo. In data 09.04.2014 veniva ricoverata proprio presso tale struttura, al Persona_1
fine di essere sottoposta ad una biopsia polmonare chirurgica, eseguita in data 10.04.2014. Il foglio di dimissioni attestava un “addensamento polmonare di n.d.d. destro”. Due giorni dopo l'intervento, all'esame RX del 12.04.2014, il radiologo, dott. , osservava che Persona_8
“nell'emitorace destro (dove è presente il tubo di drenaggio …), si rileva comparsa di una piccola falda di pneumotorace”, e all'esame RX successivo del 14.04.2014, il radiologo evidenziava che
“nell'emitorace sinistro sembra discretamente aumentata la falda di versamento descritta come piccola falda di versamento pleurico”. Era seguito, poi: un secondo ricovero presso il presidio ospedaliero di Lamezia Terme, in data 23.04.2014, per farsi asportare ambulatorialmente la formazione sottocutanea presente sull'avambraccio sinistro (refertato in data 14.05.2014 con diagnosi di dermatofibroma); un terzo ricovero in data 26.04.2014, presso l'ospedale di Soverato, per farsi asportare una formazione sottocutanea sul capo e, nello stesso giorno, un appuntamento con l'ortopedico del medesimo presidio per un consulto relativo al dolore che Persona_1 accusava all'anca. In data 29.04.2014 si era recata a dal dott. Persona_1 CP_1 [...]
, per farsi asportare i punti di sutura apposti a seguito della toracotomia;
in questa Persona_7
circostanza veniva effettuato un ulteriore esame eco-torace, dal quale emergeva un evidente versamento ai polmoni. In data 29.04.2014, la si recava nuovamente presso l'Ospedale di Per_1
Lamezia Terme per esibire gli esami ai dottori del reparto di pneumologia e qui, inaspettatamente, veniva nuovamente ricoverata dal dott. con diagnosi di “versamento pleurico Persona_3
SX in pz con opacità polmonari multiple” in codice rosso. In regime di ricovero era stati eseguiti esami e indagini strumentali, i quali avevano mostrato “l'impetuoso avanzamento della neoplasia”.
In data 05.05.2014, poi, erano pervenuti i risultati dell'esame istologico, con la diagnosi di carcinoma bronchiolo-alveolare. A seguito di ulteriori esami (una visita anestesiologica, in data
07.05.2014, una visita odontoiatrica, una RX spalla e una ortopanoramica delle arcate dentarie, effettuata in data 10.05.2014), in data 13.05.2014 era stata effettuata la prima visita oncologica.
poi, si era recata presso il reparto di chirurgia toracica del Persona_1 Controparte_5
dove, dopo aver constatato che il versamento pleurico era massivo e che la funzionalità
[...]
del polmone sinistro era completamente assente, il personale medico aveva inserito il drenaggio
10 intercostale. A seguito di dimissioni da tale ultimo presidio, avvenuto in data 18.05.2014, Per_1
era stata ricoverata in pari data presso il reparto di oncologia dell'
[...] Controparte_6
, per sottoporsi ad una strategia terapeutica palliativa. In data 21.05.2014 aveva
[...]
avuto inizio la terapia chemioterapica e, in data 23.05.2014, quella radioterapica al femore. Era seguito, in data 26.06.2014, un ulteriore ricovero in chirurgia toracica presso la Fondazione
Tommaso Campanella di Germaneto per asportare le lesioni cutanee che si presentavano dietro la schiena e sull'avambraccio, su cui era stato anche richiesto un esame istologico. L'esame era stato eseguito in data 04.08.2014 dal Prof. , il quale aveva attestato che si trattava di Persona_9
“proliferazione neoplastica maligna can marcati caratteri di pleomorfismo (…) l'immunofenotipo non è compatibile con un carcinoma ma è indicativo per sarcoma epitelioide”. Inoltre, in calce al referto era stata aggiunta la seguente nota: “Eventuali primitività di diversa natura vanno escluse sulla base del quadro clinico-strumentale”. aveva continuato a seguire le cure Persona_1
chemioterapiche programmate, alle quali si era aggiunta anche una terapia del dolore. Per via dell'insufficienza respiratoria, in data 21.08.2014 era stata ricoverata d'urgenza Persona_1
presso il polo ospedaliero di Germaneto, con inserimento di catetere, e da qui era stata dimessa in data 31.08.2014, in regime protetto, e condotta a casa in ambulanza privata. Il decesso era giunto, infine, nella notte del 03.09.2014.
Ciò doverosamente premesso, dalla c.t.u. medico-legale, svolta sulla base dei certificati e referti in atti, si evince che il trattamento praticato a dai sanitari dell' Persona_1 [...]
è stato adeguato sotto ogni punto di vista, sia per quanto riguarda la Controparte_1
diagnosi della malattia, sia per quanto riguarda la gestione della medesima. Le conclusioni a cui sono giunti i cc.tt.uu. sono da ritenersi logiche e condivisibili e, pertanto, idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante.
È opportuno, prima di procedersi con la disamina delle risultanze dell'elaborato, porre al vaglio di questo Giudicante l'eccezione di nullità della c.t.u., sollevata da parte attrice e dalla intervenuta
LE NU tempestivamente in occasione della prima udienza successiva al deposito del
“supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio” – e riproposta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c. - eccependo che i Consulenti avessero omesso di comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali relativamente a tale supplemento.
Ebbene, l'eccezione è infondata.
11 È ferma, difatti, la regolarità delle comunicazioni concernenti l'avvio delle operazioni peritali, la cui data di inizio fu fornita alle parti già alla data del giuramento prestato dai cc.tt.uu., giuramento avvenuto in data 18.10.2022.
Invero, ad avviso di questo Giudicante, non gravava sui cc.tt.uu., al momento della redazione del
“supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio”, l'obbligo di comunicare l'inizio delle operazioni peritali, in quanto queste erano già state ritualmente comunicate e avviate, ma era stata data erroneamente risposta ai quesiti deferiti al precedente collegio medico con ordinanza del
07.05.2019, anziché a quelli formulati a seguito della disposta rinnovazione delle indagini, contenuti nell'ordinanza del 22.07.2022.
Si evince per tabulas che, in ogni caso, i nuovi quesiti a cui è stata data successivamente risposta con il supplemento alla c.t.u. non hanno richiesto l'esame di nuova documentazione medica e, comunque, non hanno riguardato nuove circostanze sopravvenute per cui fosse necessaria una nuova interlocuzione alla presenza delle parti. Il supplemento, poi, è stato ritualmente inviato alle parti (cfr. ricevute PEC allegate dai cc.tt.uu. dott.ri e al supplemento di Persona_10 Persona_11
relazione di consulenza tecnica di ufficio), senza che le stesse effettuassero osservazione alcuna.
Pertanto, poiché le operazioni peritali sono state ritualmente avviate, e si sono svolte nel contraddittorio di tutte le parti, deve concludersi che la c.t.u. dei dott.ri e Persona_10 [...]
in atti sia esente da nullità e vizi e, pertanto, idonea a fondare il convincimento di questo Per_11
Giudicante.
Ciò posto, giova premettere che il collegio peritale, nonostante la voluminosa produzione processuale, “ha rilevato in atti una documentazione sanitaria esigua e lacunosa dalla quale sono emersi, comunque, elementi valutativi sufficienti nella ricostruzione anamnestica. Tuttavia, anche se la documentazione sanitaria esaminata fosse stata più esaustiva, alcune questioni cliniche sarebbero ancora apparse di difficile interpretazione, meritando il caso esaminato un necessario riscontro autoptico che non è stato effettuato. Considerando che la questione clinica principale è di diagnosi differenziale radiologica tra una polmonite organizzativa criptogenetica ed il carcinoma bronchiolo alveolare, non risultano allegate le immagini radiologiche degli esami effettuati tra giugno 2013 ed aprile 2014: inoltre mancano anche i referti radiologici originali dell'agosto 2013
(presenti solo come dato anamnestico) e dell'intero ricovero presso l'Ospedale di Belvedere
Marittimo; risultano presenti le refertazioni radiologiche dal maggio 2014” (cfr. pag. 24 della relazione).
12 In ogni caso, sulla base delle notizie raccolte in atti, sul decorso della patologia oncologica con metastasi diffuse e delle condizioni cliniche in cui si trovava i cc.tt.uu. hanno Persona_1
ritenuto, con elevata probabilità, che il decesso della congiunta di parte attrice e di quella intervenuta sia stato causato da una grave insufficienza respiratoria e multiorgano da deperimento organico e funzionale conseguente alla diffusione della malattia neoplastica.
Si rammenta, a tale proposito, che in sede civile il criterio del “più probabile che non”, ovvero della
“preponderanza dell'evidenza”, rappresenta la soglia della prova del nesso causale, non essendo necessaria la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, criterio valido solo per il processo penale
(cfr. Cass., SS.UU., n. 576/2008 e Cass., n. 16123/2010).
Quanto al quadro clinico-strumentale di esordio della pneumopatia da cui era affetta Per_1
si ritiene opportuno richiamare la consulenza in atti. Segnatamente, “nel giugno del 2013,
[...]
alla RX torace, si era in presenza di una lobite-scissurite inferiore di sinistra e di un addensamento al lobo superiore di destra, confermati e dettagliati alla successiva TC di agosto. Escluse cause voluttuarie, ambientali, professionali, autoimmunitarie, virali;
dopo terapia antibiotica ed antinfiammatoria, il quadro tomografico di gennaio 2014 rimaneva immodificato rendendosi necessario procedere ad accertamenti diagnostici di II livello quali broncoscopia e biopsia transbronchiale al lobo inferiore di sinistra. Non si è in grado di valutare questa scelta topografica, ma induttivamente essa era stata ritenuta la più opportuna a fornire una indicazione etiologica, finalità non conseguita per la inconclusività dell'esame istologico che tuttavia escludeva elementi neoplastici. Ad aprile del 2014, verosimilmente rimanendo persistente o aggravato il quadro radiologico, si effettuava biopsia chirurgica – indagine di III livello – a destra, positiva per carcinoma bronchiolo alveolare. Anche in questo caso – carente ogni riferimento nosografico – può ipotizzarsi che la scelta topografica sia stata determinata per indagare ancora la etiologia della pneumopatia, ovvero mancando elementi valutativi che possano indicare altra ragione (p.es. formazione nodulariforme definita da altri pattern tomografici come spicularità, presa di contrasto intralesionale, ecc.) (cfr. pp. 29 della relazione).
Pertanto, alla luce del predetto quadro clinico-strumentale, non risultava possibile addivenire ad una anticipata diagnosi di carcinoma polmonare, perché “seppur vero che il carcinoma bronchiolo- alveolare è da considerarsi nella diagnostica differenziale delle pneumopatie diffuse, tale affermazione necessita della precisazione che la comunanza delle due forme morbose è relativa all'aspetto radiologico allorquando il carcinoma, nella sua abituale presentazione unica e
13 mantellare, presenti gli aspetti di una flogosi peritumorale in ciò coincidendo con il pattern HRTC atipico della COP” (cfr. p. 29 della relazione).
Il Collegio dei consulenti nominati ha ritenuto, dunque, di potersi ritenere quali-quantitativamente adeguata la condotta tenuta dai sanitari dell'epoca che, tenendo conto della lunga storia anamnestica di della bilateralità della pneumopatia e della caratterizzazione iconografica della Persona_1
stessa hanno optato per una diagnosi di polmonite criptogenica.
Non è possibile neppure, ad avviso dei cc.tt.uu., ipotizzare che la sofferenza polmonare bilaterale, resistente a terapia antinfettiva e steroidea, fosse di per sé già patognomica di oncopatia, ritenendo che tutte le localizzazioni polmonari fossero siti cancerosi sin da giugno 2013. Una siffatta ipotesi sarebbe improbabile, in quanto rappresenterebbe una eccezionalità di una patologia già rara (quale la pneumopatia diffusa), o poco frequente (quale il carcinoma bronchiolo-alveolare); risulta, invero, più aderente alle cognizioni scientifiche che “lo stato di flogosi cronica parenchimale abbia rappresentato il substrato biomolecolare ed istologico per la insorgenza di una focalità trasformativa neoplastica” (cfr. p. 30 della relazione).
Per quanto riguarda, poi, la circostanza che il cancro polmonare non sia stato diagnosticato né a giugno del 2013, né a gennaio del 2014, ciò è rispondente alla “abituale lentezza con cui il carcinoma bronchiolo-alveolare progredisce rispetto ad altri oncotipi, ed ancor più che la malattia si sia manifestata ampiamente metastatica dopo pochi mesi dalla osservazione del gennaio 2014 rilevandosi come la disseminazione cutanea rappresenti un evento tardivo nel pattern diffusivo del cancro polmonare” (cfr. p. 30 della relazione). Nel caso clinico per cui oggi è causa, in particolare, la precocità relativa della malattia metastatica potrebbe essere stata determinata sia dalla immunodepressione determinata dalla ricorrente terapia steroidea, che dalla aumentata permeabilità del microcircolo ematico e linfatico polmonare, alterazione secondaria anch'essa alla coesistente e diffusa flogosi parenchimale.
Non è stato possibile rinvenire, e dunque devono considerarsi non dimostrati, elementi neoplastici probanti, soprattutto radiologici;
inoltre, non può essere invocato un più stringente controllo radiologico, poiché fu sottoposta, in nove mesi, a tre TC del torace, superando i Persona_1
limiti imposti di radioprotezione ma giustificati dal dubbio diagnostico.
I cc.tt.uu., dunque, hanno concluso nel senso di non potersi addurre alcuna censura ai sanitari che ebbero in cura la paziente, poiché questi “ben si orientarono nel definire una patologia rara e
14 complessa ed adottarono – come da riferimenti scientifici internazionali e buona pratica clinica – gli step diagnostici e terapeutici all'epoca definiti” (cfr. pp. 30 e 31 della relazione).
A precisa risposta dei quesiti posti, i cc.tt.uu. incaricati sono pervenuti alla conclusione che, al momento del primo contatto che ebbe con il dott. in data Persona_1 Persona_2
28.08.2013, alla luce del quadro clinico della paziente, non vi fossero elementi anamnestico-clinici riferibili a carcinoma polmonare e che, nel contesto del quadro clinico di esordio con cui la paziente si presentò allo specialista, non vi fosse nemmeno indicazione alla esecuzione di markers tumorali che, infatti, non furono richiesti. Inoltre, sempre alla luce del quadro clinico presentato da Per_1
l'effettuazione della broncoscopia si è rivelata essere il metodo diagnostico più adeguato al
[...]
caso concreto, eseguito in tempi altrettanto adeguati, senza alcuna particolare incidenza data dal prelievo di materiale insufficiente all'effettuazione di una valutazione istologica. In particolare,
“nell'ambito delle indagini broncopneumologiche cui la paziente fu sottoposta, la broncoscopia ebbe indicazione come indagine di II livello ed anche di III livello (effettuandosi tramite la medesima biopsia polmonare transtoracica). La biopsia effettuata fu quantitativamente adeguata
(frustoli di parenchima polmonare) ma caratterizzata da elementi descrittivi microscopici di incertezza diagnostica e comunque senza richiami oncologici. La inconclusività del reperto istologico poteva rendere necessaria una nuova biopsia polmonare che, però, per la invasività della procedura e le condizioni respiratorie della paziente, si sarebbe potuta effettuare ad almeno tre mesi di distanza dalla precedente se non intervenuti anticipatamente elementi di allarme clinico” (cfr. p. 2 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). I consulenti, poi, hanno anche escluso condotte riferibili ai sanitari dell' di o a terzi, idonee a CP_7 CP_1
provocare e/o accelerare la metastatizzazione della malattia: in particolare, i predetti cc.tt.uu. non hanno ravvisato elementi quali-quantitativi di inadeguata condotta medica indirizzati a ritardare e/o compromettere qualsiasi forma di broncopneumopatia, inclusa quella neoplastica. Quanto ai trattamenti sanitari effettuati su presso l'Ospedale di Lamezia Terme nel corso del Persona_1
ricovero del 29 luglio 2014, disposto per trattare il versamento pleurico, gli esperti incaricati hanno concluso che questi fossero adeguati al caso concreto, ovvero idonei e appropriati. Con precipuo riferimento alle scelte terapeutiche effettuate dai sanitari sulla persona di una Persona_1
volta pervenuta la diagnosi di carcinoma bronchiolo-alveolare di tipo mucinoso, il collegio peritale ha concluso che le cure oncologiche effettuate fossero state adeguate al caso concreto, in accordo con il fenotipo tumorale e lo stadio di malattia, nonché coerenti con le Linee Guida Oncologiche
15 coeve. I cc.tt.uu., poi, non hanno potuto dare risposta certa al quesito se l'insorgenza del sarcoma epitelioide, infine diagnosticato, fosse stato un fatto avulso al decorso clinico del carcinoma bronchiolo-alveolare di tipo mucinoso o se questo dovesse ritenersi una conseguenza della condizione di per una supposta ritardata diagnosi di carcinoma. In verità, i Persona_1 consulenti hanno affermato che possono “generarsi varie ipotesi (sindrome da overlap, secondo tumore iatrogenico, ecc.) che non possono essere definite con la certezza dovuta dal punto di vista medico-legale, mancando – come già in precedenza richiamato – il riscontro autoptico” (cfr. p. 4 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). In ogni caso, hanno ritenuto che tale osservazione fosse “ininfluente ai fini prognostici, trattandosi di un evento (le neoformazioni cutanee) ultimo della storia clinica (la paziente decederà ad un mese da questa diagnosi), mai documentato per sede in tutta la documentazione clinica esaminata, essendo ancor più raro del carcinoma bronchiolo-alveolare un sarcoma polmonare” (cfr. p. 4 del supplemento di relazione di consulenza tecnica di ufficio). Hanno escluso, in ogni caso, che nella valutazione del percorso diagnostico e terapeutico subito dalla paziente fosse riscontrabile un errore e/o una omissione e/o un ritardo imputabili ai sanitari che la ebbero in cura. In particolare, i cc.tt.uu. hanno stabilito che i sanitari in parola non abbiano commesso alcun errore, poiché la diagnosi di carcinoma bronchiolo- alveolare è stata formulata quando è stato possibile tecnicamente. Infine, il Collegio dei consulenti ha stabilito che, pur tenendo conto del fatto che non sia definibile quando la polmonite criptogenica sia evoluta, almeno in parte, in carcinoma polmonare – stante la complessità del caso clinico –
l'aspettativa di sopravvivenza a cinque anni dall'insorgenza della patologia tumorale di Per_1 sarebbe stata del 7%, e che su tale aspettativa non hanno inciso né l'operato dello
[...]
specialista pneumologo, dott. né la condotta degli altri sanitari di volta in volta venuti Persona_2
a contatto con Persona_1
Tanto premesso, stante l'inconfigurabilità di alcun tipo di responsabilità in capo ai sanitari nella gestione medica di e ribadito che le conclusioni a cui sono giunti i cc.tt.uu. sono Persona_1
idonee ad essere poste a fondamento del convincimento di questo Giudicante, deve concludersi per il rigetto della domanda di risarcimento dei danni iure hereditatis patiti proposta da parte attrice e da parte intervenuta, con particolare riguardo alla domanda di risarcimento del danno biologico e di quello morale.
16 4. Deve, ora, passarsi allo scrutinio dell'asserito danno esistenziale provocato a a Persona_1
cagione della mancata sottoposizione alla medesima di un valido consenso informato. Ebbene, si ritiene che neanche tale posta risarcitoria sia meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente in relazione al singolo trattamento sanitario, a meno che non ricorrano i casi di urgenza, costituisce un illecito civile, a prescindere dal fatto che l'intervento “absque pactis” sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto (cfr. Cass. n. 10423/19).
Orbene, può ritenersi che i trattamenti a cui fu sottoposta siano stati, Persona_1 prevalentemente, riconducibili a casi di urgenza. Giova, allora, richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità a tale riguardo, secondo cui “non è responsabile il medico che opera
d'urgenza senza il consenso informato. Prevale la scelta di ridurre al minimo il rischio della vita rispetto alla probabilità della negazione del consenso” (cfr. Cass., n. 28814/2019).
Orbene, tale solo aspetto in sé considerato condurrebbe al rigetto della domanda, ma in ogni caso questo Giudicante ritiene che la richiesta risarcitoria avanzata non possa essere accolta per carenza probatoria della medesima.
Difatti, l'illecito in parola, consistente nell'omessa acquisizione del consenso o nell'acquisizione del consenso in modo invalido, ovvero senza aver fornito tutte le informazioni necessarie affinché esso sia consapevole, può essere lesivo di due diritti fondamentali del paziente: il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla salute. Infatti, “la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti;
nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 11950/2013; Cass. n. 2854/2015; Cass. n.
24220/2015; Cass. n. 24074/2017; Cass. n. 16503/2017; Cass. n. 7248/2018; Cass. n. 11749/18;
Cass. n. 19199/18; Cass. n. 20885/18 e Cass. n. 16892/19).
In particolare, l'illecito assume una diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute, posto che nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione rende automaticamente evidente una relazione causale diretta
17 con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, mentre nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso (cfr. Cass. n. 19199/18).
Più precisamente, il paziente può far valere la lesione del diritto alla salute (in aggiunta o meno al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione), solo se alleghi e dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento o si sarebbe sottoposto ad altro trattamento (cfr. Cass. n. 2847/2010; Cass. n. 7237/2011; Cass. n.
20984/2012; Cass. n. 2998/2016 e Cass. n. 24074/2017).
Il paziente che agisca nei confronti della struttura sanitaria (e quindi a titolo contrattuale) per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla lesione del consenso informato ha l'onere di: 1) allegare la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato;
2) allegare e provare i danni
(alla salute e/o all'autodeterminazione) fatti valere;
3) allegare e provare il nesso causale tra la violazione e tali danni, soprattutto con riferimento alla lesione al diritto alla salute nei termini su esposti (cfr. Cass. n. 19199/18; Cass. n. 24074/17; Cass. n. 16503/17).
Grava invece sulla struttura sanitaria l'onere di provare il corretto adempimento degli obblighi informativi e di acquisizione del consenso del paziente.
Nel caso in cui sia fatto valere il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'autodeterminazione, l'onere della prova del nesso causale con la violazione dell'obbligo di acquisire il consenso informato è più attenuato rispetto all'onere della prova del medesimo nesso laddove sia fatta valere la lesione del diritto alla salute, potendosi quasi ritenere in re ipsa (cfr. Cass.
n. 19199/18).
L'onere della prova invece non subisce attenuazioni con riferimento al danno, ed in particolare ai pregiudizi subiti in conseguenza della lesione del diritto all'autodeterminazione (cfr. Cass. n.
20885/18). Infatti, il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è risarcibile solo se i pregiudizi non patrimoniali che lo caratterizzano superino la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e non siano futili, ovvero consistenti in meri disagi o fastidi (cfr.
Cass. n. 20885/18). Pertanto, l'entità del pregiudizio deve essere accertata, eventualmente tramite presunzioni, alla luce del valore che assume per il paziente il diritto all'autodeterminazione leso e delle sofferenze soggettive che tale lesione abbia determinato, anche solo nella prospettiva del
18 condizionamento della sua preparazione alle conseguenze del trattamento terapeutico (cfr. Cass. n.
16336/18 e Cass. n. 1043/19).
Questo danno può essere liquidato secondo il criterio equitativo puro o secondo un criterio di equità
“calibrata” sui precedenti giurisprudenziali (nella prospettiva della valorizzazione della funzione dell'equità, evidenziata da Cass. n. 12408/11).
Il danno da lesione del diritto alla salute nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, non si sarebbe sottoposto al trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in mancanza di trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario, mentre nell'ipotesi in cui sia acquisita la prova che il paziente, se correttamente informato, si sarebbe sottoposto ad un distinto trattamento sanitario, deve essere individuato confrontando in termini differenziali l'integrità psico-fisica che si sarebbe avuta in caso di esecuzione del diverso trattamento sanitario e quella conseguente all'esecuzione del trattamento sanitario contestato.
Questo danno alla salute deve essere liquidato secondo i criteri di equità ponderata ormai consolidati nell'elaborazione giurisprudenziale, tenuto conto dell'intensità della lesione in sé e dei pregiudizi dinamico-relazionali e della sofferenza interiore che quella lesione abbia determinato, secondo le linee-guida indicate dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
7513/18). In particolare, nell'ipotesi in cui questo danno alla salute sia accertato in termini differenziali rispetto alla situazione di invalidità che si sarebbe avuta in caso di omessa esecuzione del trattamento non voluto o di esecuzione del diverso trattamento voluto, si dovrà tener conto delle indicazioni della giurisprudenza di legittimità sulle modalità di liquidazione del danno alla salute che si innesti su una situazione di invalidità preesistente o coesistente (cfr. Cass. n. 6341/14).
Così riassunti i principi di diritto, appare agevole escludere l'apprezzabilità della domanda di risarcimento del danno da lesione della libertà di autodeterminazione, poiché gli attori e l'intervenuta hanno solo apoditticamente affermato tale lesione, senza provarla in concreto.
Parimenti da escludere è la possibilità di un positivo apprezzamento della domanda risarcitoria per violazione del consenso informato, con riferimento alla lesione del diritto alla salute, atteso che non
è stato affatto allegato che, ove compiutamente informata, avrebbe Persona_1
verosimilmente rifiutato o si sarebbe sottoposta ad altri trattamenti.
5. Quanto alla domanda proposta iure proprio dagli attori, mette conto evidenziare che i congiunti sono considerati estranei al rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria e il paziente sicché
19 l'eventuale, autonoma, pretesa risarcitoria vantata dagli stessi per i danni loro derivati dall'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, rileva come illecito aquiliano e si colloca nell'ambito della responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass., n. 11320/2022, conf. a Cass., n.
21404/2021, Cass. n., 14615/2020 e Cass., n. 6914/2012). Ancora più recentemente, inoltre, si è affermato come “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita di un congiunto
l'azione promossa volta ad accertare l'inadempimento della struttura e dei sanitari ricade nell'alveo della responsabilità extracontrattuale e non nell'ambito di quella contrattuale spettante unicamente al paziente danneggiato” (cfr. Cass., n. 6386/2023).
Dunque, in base ai sopraesposti principi generali, l'onere della prova incombe sugli attori i quali sono tenuti a dimostrare l'omissione o la negligenza in cui è incorsa la struttura sanitaria nei confronti del proprio congiunto.
Si precisa, tuttavia, che la giurisprudenza è ferma nel ritenere il principio per cui il giudice non debba necessariamente acquisire la dimostrazione della colpa dal solo materiale probatorio offerto dal danneggiato.
La prova può essere infatti desunta dai fatti e dalle circostanze di causa ed essere anche presuntiva, ben potendosi, a tale ultimo riguardo, assumere un fatto a fonte di presunzioni in base all'id quod plerumque accidit, tenuto conto che non sempre è agevole l'acquisizione di una prova diretta (cfr.
Cass. n. 5795/1980; in senso conf. Cass., n. 22355/2017).
Ebbene, nel caso di specie, non può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sugli attori e sulla intervenuta, poiché questi non hanno dimostrato l'omissione o la negligenza asseritamente compiuta dai sanitari sulla persona della propria congiunta né, tantomeno, la colpa dei medesimi.
Pertanto, anche le richieste risarcitorie svolte a titolo di ristoro dei danni iure proprio in astratto subiti devono essere rigettate.
6. Quanto alle spese di lite, in ragione della complessità degli accertamenti tecnici richiesti per la soluzione del caso in esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente quest'ultime, comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda attorea e di parte intervenuta di risarcimento di tutti i danni allegati;
20 - compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti, comprese quelle di c.t.u. liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 03.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
21