Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Manuela Orsini
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andriulli, Certomà e Brancaccio
- Convenuto – nonché contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Giovanna d'Addato
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 novembre 2022 parte attrice sopra indicata ha chiesto:
“– in via PRELIMINARE, CAUTELARE ED URGENTE, inaudita altera parte, disporre
l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo impugnata;
– in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza/invalidita/illegittimita della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo IN PENDENZA DELLA PROCEDURA DI
RATEIZZAZIONE, nonché l'illegittimita/invalidita/nullita e/o inefficacia del provvedimento impugnato, nonche di tutti gli atti prodromici al detto provvedimento, collegati o dallo stesso
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- in ogni caso: condannare le parti convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
Si sono costituiti i convenuti contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.
In corso di causa, avendo parte ricorrente esibito la prova della definizione agevolata e di estinzione del debito, chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
il procuratore dell' concordava nella declaratoria di CP_1
cessazione della materia del contendere, ma insisteva nella condanna della opponente alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del
D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Avuto riguardo alle concordi dichiarazioni rese dai procuratori delle parti deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendosi quindi determinata la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente.
Quanto alle spese, in considerazione del leale contegno processuale del ricorrente (che ha provveduto all'estinzione del debito), appare equa la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. spese compensate.
Taranto, 15 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Giulia VIESTI
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